Sentenza 2 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 757/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________ IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 757/2023 R.G. e n. 886/2023 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Alfredo Lombardo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE -Resistente nella causa riunita-
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Modica in via Cava Gucciardo Pirato n. 1/D, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Mariagrazia Gerratana del foro di Catania, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE-Ricorrente nella causa riunita-
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta, con conclusioni congiunte, del 04.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 5
richiesta di addebito - dalla coniuge con la quale ha contratto matrimonio civile a Controparte_1
Modica in data 17.07.2010 (anno 2010, numero 11, parte I), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni e dal quale è nata la figlia in data 25.07.2015; Per_1 che, con decreto del 03.03.2023, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
08.06.2023 con assegnazione di termine per la notifica a parte resistente del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza;
che, in data 7.6.2023, si è costituita parte resistente che ha depositato a mezzo del proprio procuratore rituale memoria difensiva con cui preliminarmente ha eccepito la pendenza di altro procedimento avente medesimo oggetto e recante n.ro 886/2023 R.G. chiedendone la riunione come per legge;
che all'udienza di giorno 8.6.2023, preliminarmente disposta la riunione dei due procedimenti, esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi tuttavia con esito negativo, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, e con ordinanza è stata disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , ma con collocazione prevalente presso la madre, alla quale è stata assegnata la Per_1
casa familiare, regolamentati i tempi di permanenza con il padre, e con successiva ordinanza disposto che il padre versasse un assegno mensile di € 400,00, annualmente rivalutabili ex art. 150 disp. att.
c.p.c., quale contributo al mantenimento della figlia minore , oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie documentate che si rendessero necessarie per la medesima;
che, dopo la concessione dei termini istruttori, nelle more del giudizio, i coniugi hanno depositato in data 2.10.2024 istanza congiunta chiedendo disporsi la trasformazione del giudizio da giudiziale in consensuale;
che la causa, atteso lo stadio processuale avanzato del procedimento, è stata rimessa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024, quest'ultima sostituita da note scritte, con le quali, ritualmente depositate nei termini, le parti hanno insistito in tutte le condizioni di cui all'accordo raggiunto, di tal che devono ritenersi implicitamente rinunciate tutte le domande non ulteriormente insistite, e con le quali hanno concordemente chiesto quanto di seguito:
1. Dichiarare la separazione dei coniugi – , i quali hanno contratto matrimonio in Pt_1 CP_1
Modica trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Modica dell'anno 2010, n. 11, parte I, provvedendo alla rituale annotazione;
2. Affidare in maniera condivisa ad entrambi i genitori la figlia minore con Persona_2
collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale sita in Modica, Via Cava Gucciardo
Pirato n. 1/D censita al Comune di Modica al foglio 119 particella 1697 sub 10 che conseguentemente pagina 2 di 5 viene assegnata alla SI con tutti i mobili, gli arredi, pertinenze ed accessori, affinché vi CP_1
abiti con la figlia minore;
3. Il padre, genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, compatibilmente con i “desiderata” della minore ed i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, ogni qualvolta lo desidera, previo congruo preavviso al genitore collocatario, ed in ogni caso, un pomeriggio a settimana in corrispondenza del giorno di riposo lavorativo settimanale, dall'uscita da scuola e sino alle ore 21.00; un fine settimana alternato, dal venerdì all'uscita da scuola, alla domenica sera sino alle ore 21.00; 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare previamente con la madre anno per anno entro il 31 maggio dell'anno in corso;
stesso periodo ovvero 15 giorni durante l'estate, la figlia lo trascorrerà con la madre;
cinque giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il Natale (dal 23 dicembre al 27 dicembre compresi) ed il Capodanno (dal 28 dicembre al 1 gennaio); tre giorni per le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
la minore trascorrerà con il padre la festa del papà ed il compleanno del papà, e con la madre la festa della mamma ed il compleanno della mamma;
i genitori, si impegnano a festeggiare insieme il compleanno della minore, se ciò non sarà possibile, la minore lo trascorrerà con un genitore per il pranzo e con l'altro per la cena;
tutti i superiori periodi potranno essere modificati, previo accordo tra i coniugi, in base agli impegni lavorativi di entrambi i genitori ed agli impegni extra- scolastici della minore e i suoi desiderata;
4. Il IG verserà alla SI , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_1 CP_1 minore , l'importo di euro 400,00 mensili (quattrocento/00), entro il quinto giorno di ogni mese, Per_1
annualmente rivalutabili ex art. 150 disp. att. c.p.c. secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive documentate che si rendessero necessarie per la medesima (e.g. spese mediche non coperte dal SSN, gite scolastiche con pernottamenti, corsi di lingua/musica etc.), e di ogni altra spesa straordinaria concordata dai coniugi;
al fine di dirimere eventuali conflitti relativamente alla natura ed all'individuazione delle spese straordinarie necessarie per la figlia, le parti faranno riferimento al vademecum sul mantenimento dei figli approvato dal Tribunale di Siracusa a Dicembre 2019. Il superiore importo di euro 400,00 è stato stabilito “avuto riguardo agli ordinari e ai documentati fabbisogni della minore (vitto, abbigliamento, refezione scolastica, doposcuola, danza, etc., in uno alle utenze domestiche della casa coniugale) e alla integrale percezione, da parte della , dell'assegno unico di € 221,60” (così testualmente CP_1
dall'Ordinanza Presidenziale del 9/6/2023, che i coniugi intendono integralmente confermare nel contenuto per quanto concerne l'entità dell'assegno);
pagina 3 di 5 5. I coniugi, preso atto della necessità di ricorrere all'ausilio di una babysitter per l'accudimento e gli spostamenti della figlia dall'uscita di scuola per condurla alle varie attività extrascolastiche Per_1
svolte e/o a casa, concordano quanto segue: nel periodo scolastico la babysitter verrà incaricata di prelevare all'uscita di scuola e portarla alle varie attività extrascolastiche e/o a casa, solo Per_1
nell'ipotesi in cui entrambi i genitori e/o o i familiari del IG , siano impediti. I coniugi Pt_1
concordano inoltre che, settimanalmente (dal lunedì al venerdì) per 3 volte alla settimana la babysitter coprirà il turno della SI e per 2 volte alla settimana coprirà il turno del IG CP_1 Pt_1
(sempre fermo restando che non sia possibile l'aiuto di qualche familiare). Quando la babysitter coprirà i 2 giorni settimanali che spettano al IG quest'ultimo si farà carico della relativa Pt_1 spesa, attualmente pari ad € 5 al giorno per il solo trasporto della minore da scuola alle varie attività
e/o a casa, lo stesso avverrà per la SI.ra , relativamente ai giorni di sua spettanza. Quando CP_1
invece la babysitter sarà incaricata di accudire durante il pomeriggio, perché entrambi i Per_1
genitori sono impossibilitati a prendersene cura direttamente, il costo della spesa della babysitter, attualmente pari ad € 5 per ora lavorativa, verrà diviso al 50% tra entrambi i genitori. Il pagamento della quota di spettanza del SI. relativa alla babysitter verrà rimborsata alla SI.ra , Pt_1 CP_1
cumulativamente con cadenza mensile, unitamente all'assegno di mantenimento;
6. I coniugi concordano che l'assegno unico universale corrisposto dall'INPS per la figlia minore verrà interamente percepito dalla SI , ed a tal fine, con la sottoscrizione della seguente memoria CP_1
congiunta, il SI. autorizza la SI.ra a percepirli direttamente anche per la sua quota, Pt_1 CP_1 impegnandosi sin d'ora a sottoscrivere la documentazione necessaria per l'ottenimento dell'assegno unico nella misura del 100% presso l'INPS o qualsiasi patronato;
7. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualunque forma di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.”; che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le richieste concordemente avanzate possono essere accolte perché conformi all'interesse della prole e per il resto comunque vertenti in materia di diritti disponibili e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione giudiziale trasformato in separazione consensuale, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile a Modica in data 17.07.2010 (anno 2010, numero 11, parte I), alle superiori condizioni che qui devono intendersi interamente trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Spese compensate.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 22.01.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5