Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 09/04/2026, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02288/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06850/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6850 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonietta Bifulco, Vincenzo Aiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Perongini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazione intimata in ordine all'istanza di cui alla diffida del 24.07.2025 e dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza;
per la NN
della stessa Amministrazione a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.;
ACCERTAMENTO della fondatezza della pretesa dei ricorrenti, con provvedimento espresso, a predisporre un nuovo progetto di ricollocazione dei posteggi, con l'individuazione di un'area circostante gli Scavi archeologi di Pompei con apposita autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico;
E CONSEGUENTEMENTE, PER LA NN al risarcimento di tutti i danni subiti e
subendi
dai ricorrenti, conseguenti all'inottemperanza del Comune di Pompei dovuta all'impossibilità di fruire per l'anno 2024-2025 degli stalli, così provocando un danno economico, consistente nel mancato guadagno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pompei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa MA RA AD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, titolari di autorizzazione per la vendita ambulante non alimentare, a carattere permanente, per l’esercizio su area pubblica di tipo A (su posteggio), in Piazza Anfiteatro – Porta Marina Superiore, in Pompei, espongono di aver svolto la loro attività commerciale nei posteggi in questione per molti anni, usando il sistema della “turnazione nell’utilizzo degli stalli per la vendita, e di aver sempre regolarmente versato dapprima la Tosap - Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche - e poi, successivamente, il canone unico patrimoniale occupazione suolo pubblico.
I ricorrenti riferiscono di essere stati, ciononostante, destinatari di un decreto di sequestro preventivo delle postazioni per la vendita su suolo pubblico, disposto, in data 26.09.2024, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata.
Dalla data del disposto sequestro essi hanno chiesto, più volte, di vedersi assegnata una nuova area per il commercio, ma nessun provvedimento è stato adottato dalla P.A., rimanendo completamente inerte.
Con istanza a provvedere del 24/07/2025, essi chiedevano la predisposizione di un nuovo progetto di ricollocazione dei posteggi, con l’individuazione di un’area circostante gli Scavi archeologi di Pompei, e apposita autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, con riserva di richiesta di risarcimento danni.
Con successiva messa in mora del 17.09.2025, i ricorrenti chiedevano il risarcimento danni derivante dalla inottemperanza del Comune alla ricollocazione dei posteggi su aree pubbliche. Il Comune di Pompei riscontrava tale ultima richiesta di risarcimento, ma lo denegava.
Tanto premesso, i ricorrenti agiscono nel presente giudizio ai sensi dell’art. 117 c.p.a. e deducono: VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, COLLABORAZIONE E BUONA FEDE, EQUITA’ E BUON ANDAMENTO, sostenendo che le loro autorizzazioni non sono mai state revocate, neppure dopo il sequestro disposto dalla Procura di Torre Annunziata, e anzi sarebbero state addirittura rinnovate (in virtù, da ultimo della Delibera della Giunta Comunale n. 119 del 26.06.2024 e comunque fino all’avvio dell’evidenza pubblica di futura indizione); pertanto, il Comune di Pompei dovrebbe provvedere ad una ricollocazione dei posteggi.
Deducono inoltre: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 54, 55 E 62 DELLA LEGGE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 7/2020, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 41, 2 E 3 DELLA COSTITUZIONE NONCHÉ CON I PRINCIPI COMUNITARI IN MATERIA DI LIBERTÀ DI IMPRESA. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA. Sostengono i ricorrenti che con Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), le loro concessioni sono state rinnovate ex lege. Inoltre, il Comune di Pompei con Delibera di Giunta Municipale n.-OMISSIS-, ha previsto di consentire "... agli operatori commerciali in possesso di concessioni scadute al 31.12.2020, la prosecuzione dell'attività fino al 31.12.2024, e comunque, fino al termine della procedura ad evidenza pubblica di futura indizione per l'assegnazione dei posteggi dei mercati e delle altre concessioni su suolo pubblico (chioschi su strada) ”.
Pertanto, alla luce della persistente vigenza delle concessioni e delle corrispondenti autorizzazioni su posteggi di tipo A, i ricorrenti dovrebbero essere ricollocati dal Comune di Pompei.
Infine, i ricorrenti deducono: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDITTORIETA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
Inoltre, essi agiscono per il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2 bis della l. 241/90, deducendo: VIOLAZIONE, DA PARTE DEL COMUNE DI POMPEI, DEGLI ARTT. 3 E 41 DELLA COSTITUZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DELL’ART. 2043 C.C. L’IMPOSSIBILITÀ DI FRUIRE PER L’ANNO 2024-2025 DEGLI STALLI, COSÌ PROVOCANDO UN DANNO ECONOMICO, CONSISTENTE NEL MANCATO GUADAGNO PER IL PERIODO ESTIVO, QUANTIFICATO - SULLA BASE DEI RICAVI DELL’ANNO PRECEDENTE (2023), in quanto, stante la validità delle autorizzazioni (mai revocate), l’Amministrazione non ha ancora individuato e conseguentemente istituito altrettanti stalli su suolo pubblico demaniale ove ricollocare le attività svolte dai ricorrenti.
Il Comune si è costituito e ha depositato una memoria nella quale ha rilevato che il Comune di Pompei, con nota del 1.10.2025 prot. -OMISSIS-, riscontrava le istanze dei ricorrenti. Tale atto non è stato impugnato.
Il Comune ha quindi eccepito l’inammissibilità del ricorso, perché non è stata impugnata la nota del 1.10.2025 prot. -OMISSIS- emessa dal Dirigente del V settore, nonché della determina dirigenziale n. 518 del 2022.
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato. Infatti, con determina dirigenziale n. 518 del 2022, il Comune aveva già disposto l’annullamento d’ufficio delle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche (fra le quali anche quelle presentate dai ricorrenti) per contrasto con la disciplina vigente, e aveva affermato la necessità di indire procedure selettive per l’assegnazione dei posteggi, previa individuazione delle relative aree.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in accoglimento della eccezione svolta dal Comune di Pompei.
Risulta infatti dagli atti depositati in giudizio che il Comune ha risposto ai ricorrenti con la nota 1.10.2025 prot. -OMISSIS-, in riscontro alla messa in mora dei 17 settembre 2025 con cui i ricorrenti chiedevano il risarcimento del danno a seguito della mancata riassegnazione - ricollocazione dei posteggi.
In detta nota, il Comune ha chiarito che i ricorrenti sono titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica in forma itinerante, ma non di autorizzazione di tipo A, su posteggio fisso, in relazione alla quale occorre anche la titolarità di concessione di suolo pubblico che deve essere assegnata previa gara. Il Comune ha inoltre rilevato che il mero pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico non fa sorgere in capo ai ricorrenti il diritto ad ottenere il rinnovo della concessione. Tanto premesso, il Comune ha ritenuto che l’istanza risarcitoria dei ricorrenti non potesse essere accolta.
Nonostante tale riscontro sia formalmente riferito alla messa in mora del 17 settembre 2025, esso ha comunque evidentemente ad oggetto la questione sollevata nel presente giudizio, ovvero la richiesta di ricollocazione dei posteggi, che costituisce la pretesa primaria dei ricorrenti, oggetto della istanza del 24 luglio 2025. Tale nota pertanto costituisce anche e soprattutto una risposta alla pretesa principale dei ricorrenti (quella volta alla ricollocazione dei posteggi), in quanto afferma in radice la non titolarità in capo ai ricorrenti del titolo ( autorizzazione di tipo A ) e l’impossibilità di conseguirlo, se non tramite gara per l’assegnazione della concessione di suolo pubblico.
La nota in questione tuttavia non è stata impugnata.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ovvero infondato per insussistenza dell’obbligo di provvedere.
Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
MA RA AD, Presidente, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
NA TE, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA RA AD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.