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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/05/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Anna
Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1815 del Registro Generale Contenzioso 2020,
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva.: Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milazzo, Via Giacomo Medici n. 15, presso lo studio dell'avv.
Francesco Ruvolo, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, c.f. e p.iva.: , elettivamente domiciliata in Messina, Viale Europa is. P.IVA_2
57 n. 49 Pal. E, presso lo studio dell'avv. Domenico Cavaliere, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- opposta -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, p.iva.: , con sede in Milazzo C.da Ciantro;
P.IVA_3
- terza chiamata contumace -
E CON L'INTERVENTO DI in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p.iva. Controparte_3
, elettivamente domiciliata in Messina, Viale Europa is.57 n.49 Pal. E, presso lo P.IVA_2 studio dell'avv. Domenico Cavaliere, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- intervenuta ex art. 111 c.p.c. - avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di ha concluso come da note scritte depositate ai sensi Controparte_3
e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 408/2020 del 23/11/2020 emesso dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1598/2020 R.G., veniva ingiunto a di pagare la somma di € 68.320,00 a Parte_2 Controparte_1 quale cessionaria del credito di , portato dalle Controparte_4 fatture elettroniche n.26/u e 27/u del 30.4.2020, rispettivamente di € 51.240,000 e € 17.080,00 emesse da quest'ultima nei confronti di ed anticipate dalla in forza del conto Parte_1 CP_1 anticipi fatture portante il n.002.330.874 in essere presso l' di Barcellona Controparte_5
P.G., oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Avverso l'anzidetto decreto ha proposto opposizione affidandola a due Parte_2 motivi.
Con il primo motivo, l'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito, argomentando che, nonostante l'art. 20 c.p.c. attribuisca all'attore – qualora la controversia verta in materia di obbligazioni – la facoltà di scegliere, quali fori alternativi a quello individuato nell'art. 19 c.p.c., il luogo in cui l'obbligazione è sorta o il luogo in cui la stessa deve essere eseguita, nessuna delle predette opzioni conduce all'individuazione del
Giudice territorialmente competente nell'intestato Tribunale.
Ciò in quanto, con riferimento al forum contractus, esso andrebbe collocato nel circondario del Tribunale di Torino, essendo ivi sorta l'obbligazione dedotta dalla convenuta.
Con riguardo al forum destinatae solutionis, invece, l'individuazione dello stesso nel domicilio del creditore risulterebbe preclusa dalla natura del credito azionato, il quale sarebbe carente dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.
Con il secondo motivo, l'opponente ha eccepito, in primo luogo, la nullità del contratto di cessione stipulato tra e Controparte_2 Controparte_1
deducendo di non essere stato informato della conclusione dell'accordo e di
[...] non avere prestato, pertanto, il proprio consenso. In secondo luogo, ha Parte_2 disconosciuto il proprio presunto debito nei confronti del creditore originario
[...]
, sottolineando la mancanza di prove a sostegno della sua esistenza. Parte_3
In particolare, parte opponente ha evidenziato il carattere unilaterale delle anzidette fatture, che risulterebbero – avuto riguardo alla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale si caratterizza, rispetto alla fase monitoria, per il recupero delle regole probatorie tipiche del processo ordinario di cognizione – inidonee a comprovare l'esistenza del rapporto contrattuale e delle prestazioni eseguite in attuazione del medesimo.
Ciò premesso, ha chiesto di: “1) in via preliminare, autorizzare la deducente Parte_1
a chiamare in causa ed in garanzia “ ”, Parte_1 Controparte_2 in persona del suo Amministratore Unico sig. con sede in Milazzo C.da Ciantro, CP_6 al fine di essere dalla stessa manlevata, garantita e tenuta indenne da ogni conseguenza dannosa che dovesse risultare a suo carico in conseguenza dei fatti oggetto del presente giudizio, nonché di ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi e di conseguenza di chiede che il G.I. voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.
163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare ai sensi degli artt.19 e 20 c.p.c. l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Barcellona P.G. quale Giudice adito per l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. 408/2020 del
23/11/2020, in quanto la competenza territoriale ricade presso il Tribunale di Torino e per
l'effetto e conseguentemente dichiarare la nullità del citato Decreto Ingiuntivo e quindi revocarlo e renderlo inefficace ed improduttivo di effetti;
3) nel merito, revocare e/o annullare
e/o comunque dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 408/2020 emesso inter partes in data 23/11/2020 dal Presidente del Tribunale di Barcellona P.G. oggetto della presente opposizione, per tutte le motivazioni esposte nel corpo del presente atto e con ogni più ampia disposizione di legge;
4) ritenere e dichiarare che nessuna somma deve la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 Controparte_1 in A.S. per le causali di cui in ricorso, in quanto nessuna somma è dovuta
[...] dall'opponente alla;
5) condannare Pt_1 Controparte_2 [...]
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al Controparte_7 pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata in data 9.09.2021, si è costituita Controparte_1
deducendo: in merito all'eccezione di incompetenza territoriale formulata da
[...] parte opponente che, nel caso di specie, il rapporto giuridico al quale occorre aver riguardo ai fini dell'individuazione del Giudice competente per territorio non coincide con il contratto da cui è scaturito il diritto di credito ceduto, bensì con lo stesso negozio traslativo;
che, pertanto,
l'applicazione dei criteri di cui all'art. 20 c.p.c. condurrebbe in ogni caso, sia che si faccia riferimento al forum contractus, sia che si abbia riguardo al forum destinatae solutionis, all'identificazione di detto Giudice nell'intestato Tribunale di Barcellona P.G., nel cui circondario ha sede l'odierna convenuta, non solo perché ivi sarebbe stata formalizzata la cessione, ma anche perché lì sarebbe dovuto avvenire il relativo pagamento;
che, comunque, al momento della conclusione del contratto di cessione, il credito risultava certo, liquido ed esigibile, come testimoniato dalla documentazione prodotta in sede monitoria e dall'accettazione di parte opponente fatta pervenire alla filiale di Barcellona P.G. con pec del
26/05/2020; in merito all'eccezione relativa all'inesistenza del credito ceduto, che quest'ultimo risulterebbe comprovato dalle fatture versate in atti, non essendo state le medesime oggetto di contestazione da parte di Parte_1
Ciò premesso, la convenuta ha chiesto di:“1) rigettare per i motivi sopra evidenziati la opposizione formulata con la conferma dell'emesso D.I.; 2) conseguentemente visto l'importo del credito, il comportamento commerciale della società opponente e considerato che la concludente ha interesse a tutelare il proprio credito, ed in assenza di motivi suffragati CP_1 da alcuna prova scritta, chiede che venga concessa la provvisoria esecuzione del decreto;
3) con vittoria di spese e compensi”.
Con ordinanza del 23/11/2021, parte opponente è stata autorizzata alla chiamata in causa di ed è stata rigettata l'istanza di concessione della Parte_3 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto formulata dall'opposta.
Pur ritualmente chiamata, non si è costituita Parte_3
.
[...]
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale, non essendo state articolate richieste istruttorie, per essere rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
In data 10/09/2024 si è costituita quale avente causa di Controparte_3 [...] in forza dell'atto di fusione per incorporazione del 22.6.2024, Controparte_1 insistendo in tutte le domande ed eccezioni già formulate da quest'ultima nella comparsa di risposta e nei successivi atti e verbali di causa.
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della terza chiamata
[...]
, la quale non si è costituita nei termini di legge, nonostante la Parte_3 regolare notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
3. L'opposizione proposta da non è fondata e, pertanto, non merita Parte_1 accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Prendendo posizione sul primo dei motivi articolati da parte opponente, con il quale quest'ultima ha dedotto l'incompetenza territoriale del Giudice adito, va osservato che detta eccezione risulta destituita di fondamento, non risultando corretta l'affermazione secondo la quale il credito azionato difetterebbe dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, che la giurisprudenza prevalente considera condizioni necessarie perché il forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c. possa essere identificato nel domicilio del creditore nell'ipotesi in cui quest'ultimo agisca in giudizio per conseguire il pagamento di una somma di denaro.
Se è vero, infatti, che l'art. 1182, terzo comma, c.c., a mente del quale “l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”, si riferisce alle sole obbligazioni liquide, non vi sono motivi per escludere dal novero di queste ultime il credito per cui è causa, ove si consideri che la somma di cui parte opposta chiede il pagamento risulta individuata nelle fatture dalla stessa prodotte in sede monitoria.
La superiore argomentazione trova ulteriore conforto nell'indirizzo giurisprudenziale formatosi intorno all'interpretazione dell'art. 633 c.p.c., secondo il quale le fatture prodotte da professionisti o da soggetti esercenti attività d'impresa – purché recanti, come nel caso di specie, la descrizione della prestazione eseguita e l'esatto ammontare del corrispettivo richiesto – sono idonee a soddisfare le condizioni previste dall'anzidetta disposizione per l'emissione del decreto ingiuntivo, tra le quali figurano proprio la certezza e la liquidità del credito azionato.
Pertanto, trattandosi di obbligazione liquida che deve essere eseguita presso il domicilio del creditore, ricorre la competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c. del Tribunale adito.
In ogni caso, ove pure dovesse ritenersi non liquida, soccorre il foro alternativo del luogo in cui è sorta l'obbligazione rilevando il luogo in cui è sorto il conto anticipi, potendosi pertanto radicare la competenza territoriale presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
3.2 Passando all'esame del secondo motivo di opposizione, occorre, innanzitutto, prendere posizione sull'eccezione di nullità del contratto di cessione sollevata da parte opponente.
In particolare, quest'ultima ha affermato di non essere stata edotta – mediante formale notifica ai sensi dell'art. 1264 c.c. – della conclusione del negozio traslativo e di non poter subire, conseguentemente, gli effetti di un accordo a cui non ha preso parte e rispetto al quale rimane estranea.
Orbene, come noto, la notifica prevista dalla succitata disposizione in favore del debitore ceduto assolve alla duplice funzione di precludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato nelle mani del creditore originario e di risolvere eventuali conflitti tra cessionari nell'ipotesi in cui il medesimo credito abbia costituito oggetto di molteplici atti di cessione. In quanto atto finalizzato esclusivamente ad informare il debitore dell'avvenuta cessione al fine di consentirgli di eseguire il pagamento nelle mani del nuovo titolare del credito, essa non produce alcun effetto sul piano della validità del contratto traslativo, che si configura come un negozio giuridico a struttura bilaterale, rispetto al quale non assume rilievo la circostanza che il debitore ceduto abbia manifestato il proprio consenso.
Peraltro, ad ulteriore conforto della superiore considerazione, va osservato che, poiché la cessione del credito dà luogo ad un fenomeno di successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, è indifferente, per il debitore, che il pagamento debba essere eseguito in favore di un soggetto, piuttosto che di un altro.
In ogni caso, quand'anche volesse condividersi l'argomentazione di parte opponente in merito alla necessità del consenso del debitore ai fini della validità del contratto di cessione, occorre evidenziare che, dai documenti versati in atti, risultano tanto la notifica della cessione eseguita via pec da quanto l'accettazione della medesima da Controparte_1 parte di AL LS (vedi allegato 3 produzione di parte opposta).
Al riguardo, va sottolineato che, per costante giurisprudenza, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. non si identifica con quella a mezzo di ufficiale giudiziario, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio, tanto che la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio (cfr., in parte motiva, Cass. Civ., sez. II, 20/12/2011, n.27782; Cass. Civ., sez. III,
18/10/2005, n.20143).
2.3 Ferma, dunque, la validità della cessione del credito per cui è causa, occorre esaminare la censura articolata da parte opponente in relazione all'asserita mancanza di prova dell'esistenza del diritto di credito ceduto.
In particolare, l'opponente afferma che le fatture prodotte dalla banca opposta in sede monitoria, sebbene idonee a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, non sarebbero sufficienti a comprovare né l'esistenza del rapporto contrattuale tra il debitore ceduto e l'originario titolare del credito, né, a fortiori, l'esecuzione delle prestazioni ivi indicate nell'ambito di un giudizio, quale quello di opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzato dalle stesse garanzie processuali e regole probatorie che informano l'ordinario processo di cognizione. In relazione a quest'ultimo profilo, si osserva che la rilevanza probatoria della fattura commerciale non va esclusa a priori, potendo essere valutata anche nel giudizio di merito di opposizione ai fini di prova del credito e della fonte dello stesso, allorquando essa risulti accettata dal destinatario della prestazione che ne è oggetto (cfr. Cass. Civ., sez. II, 19/07/2011,
n.15832) e comunque nel caso in cui essa non risulti oggetto di specifica contestazione. Per converso, quando il rapporto sottostante e il credito sono contestati, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione (cfr. Cass. Civ., sez.
II, 21/02/2013, n. 4334; Cass. Civ, sez. III, 03/03/2009, n. 5071).
Ed invero, nel caso di specie il rapporto contrattuale tra Parte_3
e non è stato in alcun modo contestato.
[...] Parte_1
Quanto alla sussistenza del credito, occorre evidenziare che - come evincibile dalla documentazione versata in atti - alla comunicazione a mezzo pec dell'avvenuta cessione, fatta pervenire all'odierna opponente in data 26/05/2020, ha fatto seguito la risposta confermativa di quest'ultima, con la quale essa non si è limitata a prendere atto della conclusione del negozio traslativo, ma ha specificato il termine entro il quale avrebbe eseguito il pagamento in favore della cessionaria, dando così prova della consapevolezza dell'esecuzione delle prestazioni riportate nelle allegate fatture, oltre che dell'esistenza del rapporto contrattuale cui le stesse inerivano.
Inoltre, le prestazioni riportate nelle fatture, ove venivano indicati sia la tipologia dell'attività sia l'arco temporale della sua esecuzione, non sono state oggetto di specifica contestazione neanche nell'ambito del presente giudizio, dovendosi ritenere pertanto provate ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., comportando altresì una relevatio ab onere probandi in favore dell'opposta.
A ciò si aggiunga che parimenti non contestata e, quindi, provata deve ritenersi l'entità del credito dedotto in giudizio.
Cosicché, sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'esistenza del credito de quo può ritenersi dimostrata.
Pertanto, l'opposizione spiegata da va respinta, con conseguente conferma del Parte_2 decreto ingiuntivo n. 408/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 23/11/2020 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1598/2020 R.G.
4. Quanto alla chiamata in causa di , parte Controparte_4 opponente ne ha chiesto l'evocazione in giudizio “al fine di essere dalla stessa manlevata, garantita e tenuta indenne da ogni conseguenza dannosa che dovesse risultare a suo carico in conseguenza dei fatti oggetto del presente giudizio, nonché di ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi”.
Premesso che la domanda di risarcimento del danno è del tutto infondata in quanto non supportata in punto di allegazione e prova del pregiudizio sofferto, non merita accoglimento altresì la domanda di manleva in favore della opponente ceduta.
Come si evince dagli atti di causa (all.
2-3 produzione monitorio), la cessione del
27.05.2020, intercorsa tra e Controparte_4 Controparte_1
è avvenuta pro solvendo, come espressamente convenuto tra le parti in seno
[...] alla cessione medesima.
Nella cessione pro solvendo il cedente deve garantire il cessionario che il debitore eseguirà la prestazione dovuta e, in caso di inadempimento, il rischio è a carico del cedente, che
– per l'appunto - non solo deve garantire che il credito esiste, ma anche che verrà pagato. In caso contrario sarà proprio il cedente a dovere pagare, avendo garantito la solvenza del debitore.
Senonché, il rapporto di garanzia sussiste tra il cedente e il creditore cessionario, che è il soggetto tenuto e legittimato a far valere detta garanzia. Ciò trova conferma nell'art. 1267, comma 2, c.c. a norma del quale “Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.”.
La circostanza che ex lege il cessionario colpevolmente inerte perda la garanzia non fa altro che confermare che detta garanzia gravi sul cedente in suo favore e che sia il cessionario a dover/poter agire sia nei confronti del ceduto per l'adempimento, sia nei confronti del cedente per far valere la garanzia di adempimento.
A ritenere diversamente, sarebbe sufficiente per il ceduto non eseguire l'obbligazione di pagamento - comunque già sorta in favore del cedente - in favore del cessionario, ed invocare la garanzia del cedente, con una conclusione che non solo non è ragionevole, ma che non trova addentellato normativo.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, quelle sostenute da
[...] vanno poste a carico di nella misura liquidata in Controparte_8 Parte_2 dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva effettivamente svolta nell'interesse dell'opposta (fase studio, fase introduttiva e parzialmente fase decisionale), nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Ricorrono, invece, i presupposti per compensare interamente le spese processuali nei rapporti con intervenuta ai sensi dell'art. Controparte_3 111 c.p.c., in quanto la costituzione di quest'ultima costituisce una scelta processuale della stessa, che non può ragionevolmente ridondare in danno dell'opponente, sia pure soccombente, con una ingiustificata duplicazione delle spese processuali, proseguendo comunque il giudizio tra le parti originarie (art. 111, comma 1, c.p.c.).
Nonostante la soccombenza di nei rapporti con Parte_1 Controparte_4
, nulla va disposto sulla regolamentazione delle spese processuali, essendo la
[...] terza chiamata rimasta contumace.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1815/2020 R.G. così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_4
- rigetta l'opposizione di Parte_2
- rigetta le domande di articolate nei confronti di di Parte_1 [...]
; Controparte_4
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente Parte_1 giudizio da liquidate in € 3.590,00 a titolo di Controparte_1 compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se previste, come per legge;
- compensa le spese processuali tra e Parte_1 Controparte_3
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 21 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Anna
Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1815 del Registro Generale Contenzioso 2020,
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva.: Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milazzo, Via Giacomo Medici n. 15, presso lo studio dell'avv.
Francesco Ruvolo, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, c.f. e p.iva.: , elettivamente domiciliata in Messina, Viale Europa is. P.IVA_2
57 n. 49 Pal. E, presso lo studio dell'avv. Domenico Cavaliere, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- opposta -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, p.iva.: , con sede in Milazzo C.da Ciantro;
P.IVA_3
- terza chiamata contumace -
E CON L'INTERVENTO DI in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p.iva. Controparte_3
, elettivamente domiciliata in Messina, Viale Europa is.57 n.49 Pal. E, presso lo P.IVA_2 studio dell'avv. Domenico Cavaliere, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- intervenuta ex art. 111 c.p.c. - avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di ha concluso come da note scritte depositate ai sensi Controparte_3
e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 408/2020 del 23/11/2020 emesso dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1598/2020 R.G., veniva ingiunto a di pagare la somma di € 68.320,00 a Parte_2 Controparte_1 quale cessionaria del credito di , portato dalle Controparte_4 fatture elettroniche n.26/u e 27/u del 30.4.2020, rispettivamente di € 51.240,000 e € 17.080,00 emesse da quest'ultima nei confronti di ed anticipate dalla in forza del conto Parte_1 CP_1 anticipi fatture portante il n.002.330.874 in essere presso l' di Barcellona Controparte_5
P.G., oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Avverso l'anzidetto decreto ha proposto opposizione affidandola a due Parte_2 motivi.
Con il primo motivo, l'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito, argomentando che, nonostante l'art. 20 c.p.c. attribuisca all'attore – qualora la controversia verta in materia di obbligazioni – la facoltà di scegliere, quali fori alternativi a quello individuato nell'art. 19 c.p.c., il luogo in cui l'obbligazione è sorta o il luogo in cui la stessa deve essere eseguita, nessuna delle predette opzioni conduce all'individuazione del
Giudice territorialmente competente nell'intestato Tribunale.
Ciò in quanto, con riferimento al forum contractus, esso andrebbe collocato nel circondario del Tribunale di Torino, essendo ivi sorta l'obbligazione dedotta dalla convenuta.
Con riguardo al forum destinatae solutionis, invece, l'individuazione dello stesso nel domicilio del creditore risulterebbe preclusa dalla natura del credito azionato, il quale sarebbe carente dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.
Con il secondo motivo, l'opponente ha eccepito, in primo luogo, la nullità del contratto di cessione stipulato tra e Controparte_2 Controparte_1
deducendo di non essere stato informato della conclusione dell'accordo e di
[...] non avere prestato, pertanto, il proprio consenso. In secondo luogo, ha Parte_2 disconosciuto il proprio presunto debito nei confronti del creditore originario
[...]
, sottolineando la mancanza di prove a sostegno della sua esistenza. Parte_3
In particolare, parte opponente ha evidenziato il carattere unilaterale delle anzidette fatture, che risulterebbero – avuto riguardo alla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale si caratterizza, rispetto alla fase monitoria, per il recupero delle regole probatorie tipiche del processo ordinario di cognizione – inidonee a comprovare l'esistenza del rapporto contrattuale e delle prestazioni eseguite in attuazione del medesimo.
Ciò premesso, ha chiesto di: “1) in via preliminare, autorizzare la deducente Parte_1
a chiamare in causa ed in garanzia “ ”, Parte_1 Controparte_2 in persona del suo Amministratore Unico sig. con sede in Milazzo C.da Ciantro, CP_6 al fine di essere dalla stessa manlevata, garantita e tenuta indenne da ogni conseguenza dannosa che dovesse risultare a suo carico in conseguenza dei fatti oggetto del presente giudizio, nonché di ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi e di conseguenza di chiede che il G.I. voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.
163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare ai sensi degli artt.19 e 20 c.p.c. l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Barcellona P.G. quale Giudice adito per l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. 408/2020 del
23/11/2020, in quanto la competenza territoriale ricade presso il Tribunale di Torino e per
l'effetto e conseguentemente dichiarare la nullità del citato Decreto Ingiuntivo e quindi revocarlo e renderlo inefficace ed improduttivo di effetti;
3) nel merito, revocare e/o annullare
e/o comunque dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 408/2020 emesso inter partes in data 23/11/2020 dal Presidente del Tribunale di Barcellona P.G. oggetto della presente opposizione, per tutte le motivazioni esposte nel corpo del presente atto e con ogni più ampia disposizione di legge;
4) ritenere e dichiarare che nessuna somma deve la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 Controparte_1 in A.S. per le causali di cui in ricorso, in quanto nessuna somma è dovuta
[...] dall'opponente alla;
5) condannare Pt_1 Controparte_2 [...]
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al Controparte_7 pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata in data 9.09.2021, si è costituita Controparte_1
deducendo: in merito all'eccezione di incompetenza territoriale formulata da
[...] parte opponente che, nel caso di specie, il rapporto giuridico al quale occorre aver riguardo ai fini dell'individuazione del Giudice competente per territorio non coincide con il contratto da cui è scaturito il diritto di credito ceduto, bensì con lo stesso negozio traslativo;
che, pertanto,
l'applicazione dei criteri di cui all'art. 20 c.p.c. condurrebbe in ogni caso, sia che si faccia riferimento al forum contractus, sia che si abbia riguardo al forum destinatae solutionis, all'identificazione di detto Giudice nell'intestato Tribunale di Barcellona P.G., nel cui circondario ha sede l'odierna convenuta, non solo perché ivi sarebbe stata formalizzata la cessione, ma anche perché lì sarebbe dovuto avvenire il relativo pagamento;
che, comunque, al momento della conclusione del contratto di cessione, il credito risultava certo, liquido ed esigibile, come testimoniato dalla documentazione prodotta in sede monitoria e dall'accettazione di parte opponente fatta pervenire alla filiale di Barcellona P.G. con pec del
26/05/2020; in merito all'eccezione relativa all'inesistenza del credito ceduto, che quest'ultimo risulterebbe comprovato dalle fatture versate in atti, non essendo state le medesime oggetto di contestazione da parte di Parte_1
Ciò premesso, la convenuta ha chiesto di:“1) rigettare per i motivi sopra evidenziati la opposizione formulata con la conferma dell'emesso D.I.; 2) conseguentemente visto l'importo del credito, il comportamento commerciale della società opponente e considerato che la concludente ha interesse a tutelare il proprio credito, ed in assenza di motivi suffragati CP_1 da alcuna prova scritta, chiede che venga concessa la provvisoria esecuzione del decreto;
3) con vittoria di spese e compensi”.
Con ordinanza del 23/11/2021, parte opponente è stata autorizzata alla chiamata in causa di ed è stata rigettata l'istanza di concessione della Parte_3 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto formulata dall'opposta.
Pur ritualmente chiamata, non si è costituita Parte_3
.
[...]
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale, non essendo state articolate richieste istruttorie, per essere rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
In data 10/09/2024 si è costituita quale avente causa di Controparte_3 [...] in forza dell'atto di fusione per incorporazione del 22.6.2024, Controparte_1 insistendo in tutte le domande ed eccezioni già formulate da quest'ultima nella comparsa di risposta e nei successivi atti e verbali di causa.
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della terza chiamata
[...]
, la quale non si è costituita nei termini di legge, nonostante la Parte_3 regolare notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
3. L'opposizione proposta da non è fondata e, pertanto, non merita Parte_1 accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Prendendo posizione sul primo dei motivi articolati da parte opponente, con il quale quest'ultima ha dedotto l'incompetenza territoriale del Giudice adito, va osservato che detta eccezione risulta destituita di fondamento, non risultando corretta l'affermazione secondo la quale il credito azionato difetterebbe dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, che la giurisprudenza prevalente considera condizioni necessarie perché il forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c. possa essere identificato nel domicilio del creditore nell'ipotesi in cui quest'ultimo agisca in giudizio per conseguire il pagamento di una somma di denaro.
Se è vero, infatti, che l'art. 1182, terzo comma, c.c., a mente del quale “l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”, si riferisce alle sole obbligazioni liquide, non vi sono motivi per escludere dal novero di queste ultime il credito per cui è causa, ove si consideri che la somma di cui parte opposta chiede il pagamento risulta individuata nelle fatture dalla stessa prodotte in sede monitoria.
La superiore argomentazione trova ulteriore conforto nell'indirizzo giurisprudenziale formatosi intorno all'interpretazione dell'art. 633 c.p.c., secondo il quale le fatture prodotte da professionisti o da soggetti esercenti attività d'impresa – purché recanti, come nel caso di specie, la descrizione della prestazione eseguita e l'esatto ammontare del corrispettivo richiesto – sono idonee a soddisfare le condizioni previste dall'anzidetta disposizione per l'emissione del decreto ingiuntivo, tra le quali figurano proprio la certezza e la liquidità del credito azionato.
Pertanto, trattandosi di obbligazione liquida che deve essere eseguita presso il domicilio del creditore, ricorre la competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c. del Tribunale adito.
In ogni caso, ove pure dovesse ritenersi non liquida, soccorre il foro alternativo del luogo in cui è sorta l'obbligazione rilevando il luogo in cui è sorto il conto anticipi, potendosi pertanto radicare la competenza territoriale presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
3.2 Passando all'esame del secondo motivo di opposizione, occorre, innanzitutto, prendere posizione sull'eccezione di nullità del contratto di cessione sollevata da parte opponente.
In particolare, quest'ultima ha affermato di non essere stata edotta – mediante formale notifica ai sensi dell'art. 1264 c.c. – della conclusione del negozio traslativo e di non poter subire, conseguentemente, gli effetti di un accordo a cui non ha preso parte e rispetto al quale rimane estranea.
Orbene, come noto, la notifica prevista dalla succitata disposizione in favore del debitore ceduto assolve alla duplice funzione di precludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato nelle mani del creditore originario e di risolvere eventuali conflitti tra cessionari nell'ipotesi in cui il medesimo credito abbia costituito oggetto di molteplici atti di cessione. In quanto atto finalizzato esclusivamente ad informare il debitore dell'avvenuta cessione al fine di consentirgli di eseguire il pagamento nelle mani del nuovo titolare del credito, essa non produce alcun effetto sul piano della validità del contratto traslativo, che si configura come un negozio giuridico a struttura bilaterale, rispetto al quale non assume rilievo la circostanza che il debitore ceduto abbia manifestato il proprio consenso.
Peraltro, ad ulteriore conforto della superiore considerazione, va osservato che, poiché la cessione del credito dà luogo ad un fenomeno di successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, è indifferente, per il debitore, che il pagamento debba essere eseguito in favore di un soggetto, piuttosto che di un altro.
In ogni caso, quand'anche volesse condividersi l'argomentazione di parte opponente in merito alla necessità del consenso del debitore ai fini della validità del contratto di cessione, occorre evidenziare che, dai documenti versati in atti, risultano tanto la notifica della cessione eseguita via pec da quanto l'accettazione della medesima da Controparte_1 parte di AL LS (vedi allegato 3 produzione di parte opposta).
Al riguardo, va sottolineato che, per costante giurisprudenza, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. non si identifica con quella a mezzo di ufficiale giudiziario, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio, tanto che la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio (cfr., in parte motiva, Cass. Civ., sez. II, 20/12/2011, n.27782; Cass. Civ., sez. III,
18/10/2005, n.20143).
2.3 Ferma, dunque, la validità della cessione del credito per cui è causa, occorre esaminare la censura articolata da parte opponente in relazione all'asserita mancanza di prova dell'esistenza del diritto di credito ceduto.
In particolare, l'opponente afferma che le fatture prodotte dalla banca opposta in sede monitoria, sebbene idonee a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, non sarebbero sufficienti a comprovare né l'esistenza del rapporto contrattuale tra il debitore ceduto e l'originario titolare del credito, né, a fortiori, l'esecuzione delle prestazioni ivi indicate nell'ambito di un giudizio, quale quello di opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzato dalle stesse garanzie processuali e regole probatorie che informano l'ordinario processo di cognizione. In relazione a quest'ultimo profilo, si osserva che la rilevanza probatoria della fattura commerciale non va esclusa a priori, potendo essere valutata anche nel giudizio di merito di opposizione ai fini di prova del credito e della fonte dello stesso, allorquando essa risulti accettata dal destinatario della prestazione che ne è oggetto (cfr. Cass. Civ., sez. II, 19/07/2011,
n.15832) e comunque nel caso in cui essa non risulti oggetto di specifica contestazione. Per converso, quando il rapporto sottostante e il credito sono contestati, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione (cfr. Cass. Civ., sez.
II, 21/02/2013, n. 4334; Cass. Civ, sez. III, 03/03/2009, n. 5071).
Ed invero, nel caso di specie il rapporto contrattuale tra Parte_3
e non è stato in alcun modo contestato.
[...] Parte_1
Quanto alla sussistenza del credito, occorre evidenziare che - come evincibile dalla documentazione versata in atti - alla comunicazione a mezzo pec dell'avvenuta cessione, fatta pervenire all'odierna opponente in data 26/05/2020, ha fatto seguito la risposta confermativa di quest'ultima, con la quale essa non si è limitata a prendere atto della conclusione del negozio traslativo, ma ha specificato il termine entro il quale avrebbe eseguito il pagamento in favore della cessionaria, dando così prova della consapevolezza dell'esecuzione delle prestazioni riportate nelle allegate fatture, oltre che dell'esistenza del rapporto contrattuale cui le stesse inerivano.
Inoltre, le prestazioni riportate nelle fatture, ove venivano indicati sia la tipologia dell'attività sia l'arco temporale della sua esecuzione, non sono state oggetto di specifica contestazione neanche nell'ambito del presente giudizio, dovendosi ritenere pertanto provate ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., comportando altresì una relevatio ab onere probandi in favore dell'opposta.
A ciò si aggiunga che parimenti non contestata e, quindi, provata deve ritenersi l'entità del credito dedotto in giudizio.
Cosicché, sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'esistenza del credito de quo può ritenersi dimostrata.
Pertanto, l'opposizione spiegata da va respinta, con conseguente conferma del Parte_2 decreto ingiuntivo n. 408/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 23/11/2020 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1598/2020 R.G.
4. Quanto alla chiamata in causa di , parte Controparte_4 opponente ne ha chiesto l'evocazione in giudizio “al fine di essere dalla stessa manlevata, garantita e tenuta indenne da ogni conseguenza dannosa che dovesse risultare a suo carico in conseguenza dei fatti oggetto del presente giudizio, nonché di ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi”.
Premesso che la domanda di risarcimento del danno è del tutto infondata in quanto non supportata in punto di allegazione e prova del pregiudizio sofferto, non merita accoglimento altresì la domanda di manleva in favore della opponente ceduta.
Come si evince dagli atti di causa (all.
2-3 produzione monitorio), la cessione del
27.05.2020, intercorsa tra e Controparte_4 Controparte_1
è avvenuta pro solvendo, come espressamente convenuto tra le parti in seno
[...] alla cessione medesima.
Nella cessione pro solvendo il cedente deve garantire il cessionario che il debitore eseguirà la prestazione dovuta e, in caso di inadempimento, il rischio è a carico del cedente, che
– per l'appunto - non solo deve garantire che il credito esiste, ma anche che verrà pagato. In caso contrario sarà proprio il cedente a dovere pagare, avendo garantito la solvenza del debitore.
Senonché, il rapporto di garanzia sussiste tra il cedente e il creditore cessionario, che è il soggetto tenuto e legittimato a far valere detta garanzia. Ciò trova conferma nell'art. 1267, comma 2, c.c. a norma del quale “Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.”.
La circostanza che ex lege il cessionario colpevolmente inerte perda la garanzia non fa altro che confermare che detta garanzia gravi sul cedente in suo favore e che sia il cessionario a dover/poter agire sia nei confronti del ceduto per l'adempimento, sia nei confronti del cedente per far valere la garanzia di adempimento.
A ritenere diversamente, sarebbe sufficiente per il ceduto non eseguire l'obbligazione di pagamento - comunque già sorta in favore del cedente - in favore del cessionario, ed invocare la garanzia del cedente, con una conclusione che non solo non è ragionevole, ma che non trova addentellato normativo.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, quelle sostenute da
[...] vanno poste a carico di nella misura liquidata in Controparte_8 Parte_2 dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva effettivamente svolta nell'interesse dell'opposta (fase studio, fase introduttiva e parzialmente fase decisionale), nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Ricorrono, invece, i presupposti per compensare interamente le spese processuali nei rapporti con intervenuta ai sensi dell'art. Controparte_3 111 c.p.c., in quanto la costituzione di quest'ultima costituisce una scelta processuale della stessa, che non può ragionevolmente ridondare in danno dell'opponente, sia pure soccombente, con una ingiustificata duplicazione delle spese processuali, proseguendo comunque il giudizio tra le parti originarie (art. 111, comma 1, c.p.c.).
Nonostante la soccombenza di nei rapporti con Parte_1 Controparte_4
, nulla va disposto sulla regolamentazione delle spese processuali, essendo la
[...] terza chiamata rimasta contumace.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1815/2020 R.G. così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_4
- rigetta l'opposizione di Parte_2
- rigetta le domande di articolate nei confronti di di Parte_1 [...]
; Controparte_4
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente Parte_1 giudizio da liquidate in € 3.590,00 a titolo di Controparte_1 compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se previste, come per legge;
- compensa le spese processuali tra e Parte_1 Controparte_3
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 21 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile