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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai signori magistrati
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. est.
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 966/2023 R.G., avente ad oggetto:
“Ripetizione di indebito”, promossa: da
con sede in Belpasso (CT), VIII Traversa n, Parte_1
138, in persona del legale rappresentante pro-tempore (P. IVA ) P.IVA_1
(già , ceduta alla con Parte_2 Parte_1
atto 05/01/2021 Rep. 26908 prot. 2021-2373), rappr.ta e difesa dall'avv.
Barbara Corsaro Boccadifuoco, del Foro di Catania, giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di
1 Codice Fiscale e n. Rea di VA , Partita Iva CP_1 P.IVA_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Di Peio, giusta procura in atti;
APPELLATA e APPELLANTE incidentale
****************
Nell'udienza di discussione orale del 19.11.2024 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 478/2023 pubblicata il 27.01.2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 3713/2023 R.G.), il Tribunale di Catania, Quinta sezione civile
(adito da per la condanna di al Parte_2 CP_1
pagamento, in favore della società ricorrente, della complessiva somma di euro
26.994,95, oltre IVA e interessi legali dall'esborso al soddisfo, a titolo di ripetizione di indebito, relativamente alle somme versate da quest'ultima a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica per gli anni
2010 e 2011), così statuiva: “
1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice.
2) compensa per intero le spese processuali”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
quale cessionaria della , proponeva appello Parte_2
avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio e eccepiva preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello e il difetto di legittimazione a impugnare dell'appellante, nel merito, deduceva l'infondatezza delle pretese attoree e proponeva appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello, fondato su tre motivi.
All'udienza di discussione del 19.11.2024, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
2 Questioni preliminari
Preliminarmente, in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata per la dedotta totale carenza di motivi specifici di impugnazione e conseguente violazione dell'art. 342 c.p.c., va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. SS.UU.
n. 27199/2017, non superato anche in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 (nonché dall'art. 434) c.p.c., la sostanza dell'atto deve comunque prevalere sulla forma, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali.
Pertanto, al fine di superare il mero formalismo fine a sé stesso, ciò che rileva è che, nella sostanza, l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, e senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Invero, nel presente atto d'appello, le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della causa petendi e del petitum consentono pienamente di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, con ciò consentendo di preservare l'impugnazione dalla censura di inammissibilità.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'appellante sollevata dalla difesa dell'appellata sul rilievo
3 dell'asserita carenza di “prova della successione in ius all'attrice in primo grado” (la ditta individuale Filippo Lo ST Impresa edile).
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. sez. III, 11.4.2017 n. 9250) “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insussistente il dedotto difetto di legittimazione della cessionaria del ramo di azienda a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello resa nei confronti della sua dante causa, rilevando che la contestazione dell'avvenuta successione a titolo particolare nella posizione sostanziale controversa era apoditticamente fondata sul mero rilievo dell'omessa produzione dell'atto di cessione del ramo di azienda).
Nella fattispecie in esame, la società appellante per l'appunto ha specificamente indicato nell'intestazione dell'atto di impugnazione il titolo
(atto pubblico) che le consentiva di sostituirsi al suo dante causa (la ditta individuale di Filippo Lo ST); a seguito delle contestazioni di parte appellata, ha quindi depositato in giudizio l'atto in questione (costituzione di società a responsabilità limitata con conferimento d'azienda da parte di uno dei soci). Detta produzione non può considerarsi tardiva, come eccepito dall'appellante, in quanto resasi necessaria solo a seguito delle contestazioni della controparte, né può dirsi che andava fatta nel giudizio di primo grado stante l'efficacia diretta della sentenza resa nei confronti del dante causa, ai sensi del 4° comma dell'art. 111 c.p.c..
4 Va quindi riconosciuta la legittimazione a impugnare in capo alla società
successore a titolo particolare del soggetto nei cui Parte_1
confronti è stata emessa la sentenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 111 c.p.c. e 2559 c.c..
Motivi di appello e ragioni della decisione
Passando ora all'esame del merito, con il primo motivo di gravame la società appellante deduce l'”erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui afferma che il Giudice di uno Stato membro dell'Unione europea, in una controversia tra privati, non può disapplicare la normativa nazionale in contrasto con quella europea – Omessa valutazione dei principi di diritto espressi in materia dalla Corte di Giustizia Europea”.
Con il secondo connesso motivo parte appellante deduce “l'erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui si afferma che il consumatore finale/acquirente di energia elettrica, per ragioni di mero diritto non legate alla posizione del Fornitore, ha legittimazione straordinaria all'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per il rimborso di quanto illegittimamente versato”.
Parte appellante, al riguardo, rileva che: a) secondo la giurisprudenza di legittimità, il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito;
b) l'illegittimità dell'addizionale provinciale, di cui si chiede il rimborso, è stata espressamente dichiarata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, con le sentenze del 5 marzo 2015, in causa C-
553/13, e del 25 luglio 2018, in causa C-103/17, ha affermato che le norme interne che istituiscono (come ha fatto l'art. 6, comma 2, DL 511/88) un'imposta addizionale priva di finalità specifica, si pongono in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la direttiva 2008/118/CE, e, pertanto,
l'addizionale provinciale all'accisa è illegittima;
c) con la sentenza n.
5 22343/2020, la Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito il potere del giudice nazionale di disapplicare la normativa in questione sulla scorta del principio secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di
Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
I due motivi, che saranno trattati congiuntamente, sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova premettere che l'odierna appellante ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione, ex art. 2033 c.c., delle somme versate in bolletta a a titolo di addizionale provinciale alle accise. Controparte_2
L'imposta addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta in
Italia con D.lgs. 511/1988, che, all'art. 6, prevedeva espressamente: “E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica …… nelle misure di: … c) euro
9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh.”
Successivamente, nell'anno 2008, la Comunità Europea, con direttiva n.
2008/118/CE, ha chiarito che la possibilità, per gli Stati membri UE, di poter applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa (tra cui l'energia elettrica), altre imposte indirette, come, ad esempio, l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, doveva essere subordinata al rispetto di alcune condizioni, tra cui il perseguimento di una finalità specifica che non sia di puro bilancio. Tale direttiva comunitaria è stata recepita dallo Stato italiano con D.
Lgs. 29 marzo 2010 n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del D. Lgs.
6 504/1995 (TU delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) a far data dal 1° aprile 2010.
Ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in contrasto con la direttiva n. 2008/118/CE, la Commissione europea ha avviato nel 2011 una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, sicché lo Stato italiano, al fine di evitare provvedimenti sanzionatori, con D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44, ha abrogato l'art. 6 del D. Lgs. 511/1988, istitutivo dell'addizionale all'accisa, dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1.1.2012 (in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma
6, del D. Lgs. n. 23/11 e 18, comma 5, del D. Lgs. n. 68/11) e, a decorrere dal
1° aprile 2012, nelle regioni a statuto speciale (ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/12).
L'abrogazione legislativa dell'addizionale alle accise non ha espressamente risolto la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti (2010, 2011 e i primi mesi del 2012 durante le quali, in relazione al profilo in esame, la Direttiva 2008/118/CE era rimasta inattuata) e, per l'effetto, come in questo contesto normativo sono stati promossi vari giudizi, tra i quali quello in esame, per la ripetizione delle somme versate nel periodo di persistente vigenza della legge istitutiva dell'addizionale alle accise.
La questione relativa alla contrarietà della normativa nazionale sull'addizionale all'accisa rispetto al diritto comunitario è stata più volte affrontata dalla Corte di Cassazione - sezione tributaria - che, con le sentenze nn. 27099 e 27101 del
23 ottobre 2019 (emesse nell'ambito di controversie tra consumatore finale e
Amministrazione dello Stato), ha sancito il principio secondo cui l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del
1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 26 del 2007, va
7 disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, rispettivamente, con le sentenze del 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e del 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Ha rilevato, al riguardo, il giudice di legittimità che, perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE, occorre il cumulativo riscontro di due requisiti e, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica. Sotto il primo profilo,
l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 511 del 1988 chiarisce che «Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica», sicché la condizione sub 1) è sicuramente rispettata. Non
è, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto né la disposizione del citato art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze (previsto dal comma 2 del medesimo articolo 6) chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto dell'Unione la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo distinguibile tale finalità dalla generica finalità di bilancio (la sentenza della
Corte di giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, ha chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava
8 l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione».
L'accoglimento della domanda di ripetizione proposta dalla società appellante presupporrebbe, necessariamente, la disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria, il che sarebbe - come dedotto dalla difesa della società appellata - impedito dalla impossibilità di attribuire ad una
Direttiva Comunitaria - seppur sufficientemente precisa e dettagliata e quindi self executing anche in caso di mancata trasposizione da parte dello Stato - efficacia diretta (c.d. orizzontale) anche nei rapporti tra privati, oltre che efficacia (c.d. verticale) nel rapporto tra privato e lo Stato.
Invero, l'impossibilità di attribuire efficacia orizzontale ad una direttiva europea è stata recentemente ribadita dalla Corte di Giustizia UE con specifico riferimento alla Direttiva 2008/18/CE che viene in rilievo nella presente fattispecie (cfr. Corte di Giustizia, sez. quinta, 11.04.2024 n. 316, che si è pronunciata in tal senso su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Como).
Il Tribunale di Catania ha, infatti, rigettato la domanda della Parte_2
(ora società sul presupposto che
[...] Parte_1
l'accoglimento della domanda di ripetizione del consumatore finale verso il fornitore presupporrebbe necessariamente la disapplicazione dell'art. 6 D.L.
511/88 per contrasto con l'art. 1, par. 2 della Direttiva e che tale disapplicazione è impedita dall'impossibilità di riconoscere a tale direttiva efficacia anche orizzontale.
Questa Corte ritiene non corretta tale conclusione, poiché precluderebbe in assoluto al consumatore finale la possibilità di ripetere l'addizionale indebitamente versata negli anni 2010, 2011 (trattandosi di regione a statuto speciale) e in ragione del fatto che, come più volte statuito dalla Suprema
Corte, l'art. 14 D. Lgs. 504/1995 consente solo al fornitore - in quanto unico soggetto passivo dell'imposta - la possibilità di richiederne il rimborso allo
9 Stato, possibilità che, giusto il disposto dell'art. 29, c. 2 legge 428/90, gli è peraltro preclusa in tutti i casi in cui, avvalendosi della relativa facoltà, abbia addebitato a titolo di rivalsa il relativo costo al consumatore finale. Stante
l'impossibilità di ripetizione verso lo Stato sia da parte del fornitore (per avere egli riversato il relativo costo nei confronti del consumatore finale), sia da parte del consumatore finale (posto che tale diritto spetta al solo fornitore), il risultato finale sarebbe che lo Stato medesimo, pur avendo percepito un tributo illegittimo secondo il diritto comunitario, non sarebbe tenuto a restituire quanto indebitamente incassato.
Tale conclusione contrasta in modo evidente con il principio dell'effettività del diritto comunitario in quanto la normativa interna, così interpretata, non consentirebbe di conseguire il risultato che l'art. 1, par. 2 della Direttiva
2008/18/CE impone di perseguire (id est: vietare che possano essere applicate su beni soggetti ad accisa ulteriori imposte il cui gettito non sia destinato – come detto – a specifiche finalità).
In relazione proprio a tale questione, il Tribunale di Verona ha sollevato rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, che è stato tuttavia ritenuto inammissibile dalla Prima Presidente con decreto del 19.05.2023 con il quale, nell'escludere la novità della questione, è stato evidenziato, tra l'altro che: “La Corte ha precisato che il consumatore finale al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte (ossia le addizionali sulle accise NDR) può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione e, soltanto nel caso in cui si dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione, da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva delle norma interna in tema di accise – può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva – è
10 comunque garantita … con la possibilità di esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea”.
Anche l'art. 14, c. 4, D. Lgs. 504/1995 sembra ammettere indirettamente l'azione di ripetizione del consumatore finale verso il fornitore laddove prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa (ossia il fornitore NDR) sia condannato alla restituzione a terzi (ossia al consumatore finale NDR) di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. Tuttavia, se si ritenesse che l'azione di ripetizione verso il fornitore - seppur astrattamente possibile - presupponga la necessaria disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria, poiché tale disapplicazione, come detto, non è possibile stante l'efficacia solo verticale della direttiva, tale rimedio risulterebbe in concreto non attivabile e quindi - di fatto - il contrasto della normativa interna con il principio di effettività del diritto comunitario continuerebbe a persistere.
Anche la Corte di Giustizia UE, con la già richiamata sentenza della V Sez. del
11.04.2024, si è espressa nel senso che: “Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di
11 una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
La Corte di Giustizia, sempre nella predetta sentenza del 11.04.2024, ha altresì precisato che: “occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Il rispetto del principio di effettività conduce a ritenere che il consumatore finale
Possa ottenere il rimborso dell'addizionale dal fornitore e questi, a sua volta, possa ottenere dallo Stato la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare. Il fornitore che sia stato condannato a restituire l'imposta al consumatore finale ha la possibilità di ripetere l'esborso nei confronti dello
Stato come espressamente prevista dall'art. 14, c. 4, D. Lgs. 504/1995 che, come detto, gli consente di richiedere il rimborso “entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza” che gli ha imposto la restituzione delle somme al consumatore finale.
Occorre, infatti, osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia, odierno appellato) è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 c. 2 Dlgs 504/1995, a prescindere dal fatto che
12 l'azione sarebbe comunque preclusa dall'avere il fornitore traslato l'imposta sull'utente.
Quanto al diritto del consumatore finale al risarcimento del danno verso lo
Stato per mancata/carente trasposizione della Direttiva n. 118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione, vuoi che si consideri il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., vuoi che si consideri il termine breve di cinque anni introdotto dall'art. 4 co. 43 L. n. 183/2011, considerando come dies a quo la data entro cui la citata direttiva avrebbe dovuto essere recepita.
Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione di ripetizione di indebito si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del richiamato disposto dell'art. 14 c. 4 D. Lgs. 504/1995: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Alla luce di tale disposizione - che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivolgersi al fornitore per farsi restituire le somme, così neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare - nel caso in cui il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario.
E', pertanto, possibile una interpretazione delle norme interne conforme al diritto comunitario che, ancor prima, consenta effettivamente e concretamente al consumatore finale di ottenere dal fornitore la restituzione dell'addizionale alle accise indebitamente pagata, senza che per giungere a tale risultato (che, come detto garantirebbe, il rispetto del principio di effettività del diritto
13 comunitario, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia) debba necessariamente postularsi la diretta applicazione della Direttiva 2008/18/CE, come detto non possibile nel rapporto c.d. orizzontale tra privati.
Secondo condivisibili precedenti sul punto (cfr. Corte Appello Milano Sez. III, sentenza n. 1628 pubblicata il 5.6.2024; Tribunale Verona Sez. III, sentenza del
9.9.2024 - causa n. 2553/2023 R.G. - pronuncia allegata dalla difesa della società appellante), tale risultato ben può essere conseguito, senza in alcun modo violare il principio dell'efficacia solo verticale delle direttive self executing, aderendo all'orientamento della prevalente giurisprudenza che evidenzia come il rapporto fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore si pongono su due piani diversi, avendo il primo rilevanza tributaria e il secondo civilistica;
“la rivalsa dunque comporta
l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del “rapporto di rivalsa” (che intercorre tra fornitore e consumatore finale).
I rapporti tra fornitore e amministrazione doganale, da un lato, e fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico e per questo motivo il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha in prima battuta diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 del Dlgs
504/1995.
In caso di non debenza dell'addizionale da parte del fornitore all'amministrazione finanziaria l'indebito ha per oggetto l'imposta, mentre in caso di non debenza della somma pretesa a titolo di rivalsa l'indebito riguarda
14 non tanto il tributo in sé ma la somma corrispondente all'imposta e che ha natura civilistica.
Il “rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati, sebbene il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore finale al fornitore dipenda, a monte, dalla debenza o meno dell'imposta in favore dell'erario da parte del secondo e, per valutare la sussistenza dell'indebito - civilistico - oggetto di causa e la prospettata assenza di causa debendi, occorre, in effetti, risalire al “rapporto tributario” intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo
Stato (creditore dell'imposta), che ne rappresenta il presupposto: in tale ambito,
l'applicazione del diritto comunitario avviene in via “verticale” (applicazione pacificamente ammessa) e non in via “orizzontale”.
Ritiene la Corte che tale valutazione sia la medesima che va compiuta nel rapporto tra fornitore e Stato, ma nell'ambito del rapporto di rivalsa detta valutazione debba avvenire non in via principale, ma meramente incidentale, e in funzione dei suoi riflessi sulla legittimità della rivalsa nei termini già evidenziati, e che sia pacifico che tale accertamento possa venire svolto in via incidentale da parte del giudice ordinario, come già chiarito in tema di IVA dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (che ha formulato princìpi di portata generale che possono trovare applicazione anche nel caso ora in esame).
L'illegittimità dell'addizionale pretesa dallo Stato nei confronti del fornitore
(valutata in via incidentale facendo applicazione verticale della direttiva comunitaria) si riflette, quindi, sull'inesistenza di un diritto del fornitore di ribaltare l'onere economico corrispondente sul consumatore (in tal senso Corte
d'Appello Milano Sez. III, 18.9.2023 n. 2677, che richiama anche Corte
d'Appello di Trieste n. 296/2022, la quale evidenzia che il consumatore finale non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle
15 direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell'indebito pagamento da lui eseguito;
la natura indebita del pagamento discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, in quanto non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo).
D'altra parte, tale interpretazione è coerente con il già richiamato pacifico indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Trib. 02/08/2024, n. 21883;
Cass. Sez. Trib. 25/10/2022 n. 31609; Cass. Sez. Trib. 19/11/2019, n. 29980;
Cass. Sez. Trib. 24/05/2019, n. 14200) secondo cui, proprio per garantire il principio di effettività del diritto comunitario, essendo preclusa al consumatore finale la possibilità di agire direttamente nei confronti dello Stato, deve però essergli consentito di agire con l'ordinaria azione di ripetizione nei confronti del fornitore il quale, a sua volta, potrà richiedere allo Stato il rimborso di quanto restituito ai sensi dell'art. 14, c. c. 4 D. Lgs. 504/1995, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a favore del consumatore finale.
Tutto ciò posto, nella specie, risulta pacifico e documentato (v. fatture, bonifici ed estratti conto del 2010 e 2011) che parte appellante (e più precisamente il suo dante causa) ha integralmente pagato le fatture inerenti alla fornitura di energia elettrica intestata all'azienda ceduta (POD IT001E000228321), di cui euro 26.994,95 + IVA (al 20%) a titolo di addizionale all'accise sull'energia elettrica erogata (v. allegati e dettagliati prospetti riepilogativi).
Appello incidentale di CP_1
Con il primo motivo dell'appello proposto in via incidentale dall'appellata, subordinatamente all'accoglimento del gravame principale, viene dedotta l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 29, c. 4 legge
16 428/90, in ragione del fatto che la pretesa di ripetizione avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle
Entrate, il che non era avvenuto.
Ritiene la Corte che tale eccezione sia infondata, posto che la decadenza prevista dall'art. 29, c. 4 legge 428/1990 attiene alla pretesa di rimborso dell'imposta formulata dal privato nei confronti dell'amministrazione finanziaria e non viene in rilievo, invece, nel diverso caso – ricorrente nella specie – di richiesta di ripetizione nei confronti di un privato ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Ciò discende proprio dalla ratio legis evidenziata dall'appellante incidentale, che risiede nella necessità che l'Agenzia delle Entrate sia informata della richiesta di rimborso delle imposte proveniente dal contribuente, per i riflessi sui redditi dichiarati dal soggetto che chiede il rimborso.
Contr Con il secondo motivo di gravame incidentale, la ripropone l'eccezione di prescrizione sul presupposto che alla domanda debba applicarsi il termine prescrizionale breve, previsto dall'art. 2948, co. 4, c.c. per i contratti di somministrazione di energia elettrica quale quello in esame.
Assume che nessuna rilevanza può essere data alla qualificazione della domanda data dall'attrice in primo grado come azione di ripetizione d'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., essendo tale qualificazione “del tutto inammissibile per carenza dei relativi presupposti giuridici”.
Rileva la Corte che non costituisce oggetto di censura la qualificazione della domanda attorea data dal Tribunale – peraltro condivisibile, e in linea con la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione-, secondo cui il rimedio esperito va ricondotto all'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, al fine di neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva
17 di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, in assenza di una tempestiva e corretta trasposizione della direttiva europea che ne sanciva l'illegittimità. Cont Né rileva in senso contrario la carenza dei presupposti dedotta da col terzo motivo di appello incidentale, in quanto la contestazione attiene, non già alla qualificazione della domanda, bensì al merito con riferimento alla fondatezza della domanda, ed è da disattendersi alla stregua di tutte le argomentazioni sopra esposte in sede di esame dell'appello principale.
Detta azione, ex art. 2033 c.c., rimane dunque soggetta all'ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. sez. trib. 29.7.2024 n. 21154), nella specie non decorsa in quanto interrotta dalla diffida in atti trasmessa via pec in data 6 febbraio 2020.
L'appello incidentale (condizionato) va dunque rigettato.
In definitiva, è tenuta alla ripetizione di quanto sopra. CP_1
Per quanto riguarda il saggio e la decorrenza degli interessi, stante la chiara condizione di buona fede della società resistente al momento del pagamento
(non essendo ancora emersa in quel momento la questione oggetto del presente giudizio ed essendo ancora in vigore l'imposta di cui si discute), ai sensi dell'art. 2033 c.c. gli stessi sono dovuti, non dall'esborso come richiesto, ma dalla domanda (v. formale messa in mora a mezzo PEC del 6.2.2020 – cfr.
Cass. Sez. Un. 15895/2019), nella misura prevista dall'art. 1284 comma 1 c.c. fino al saldo.
In ragione della particolarità e novità della questione e considerati i contrasti giurisprudenziali che ancora permangono nella materia oggetto di causa, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ex art. 92 comma 2 c.p.c.
Tenuto conto dell'integrale rigetto dell'appello incidentale, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un
18 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n.
964/2023 R.G., in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 478/2023 del Tribunale di Catania, pubblicata il
27.01.2023, e in riforma della stessa sentenza, condanna al CP_1
pagamento, in favore della società appellante, a titolo di ripetizione di indebito, della somma di euro 26.994,95 oltre all'IVA (nella misura del 20%) e agli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. maturati e maturandi dal
6.2.2020 (ex art. 2033 c.c.) sino all'effettivo soddisfo;
rigetta l'appello incidentale condizionato.
Compensa interamente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del
DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante incidentale.
Così deciso in Catania il 5.12.2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai signori magistrati
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. est.
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 966/2023 R.G., avente ad oggetto:
“Ripetizione di indebito”, promossa: da
con sede in Belpasso (CT), VIII Traversa n, Parte_1
138, in persona del legale rappresentante pro-tempore (P. IVA ) P.IVA_1
(già , ceduta alla con Parte_2 Parte_1
atto 05/01/2021 Rep. 26908 prot. 2021-2373), rappr.ta e difesa dall'avv.
Barbara Corsaro Boccadifuoco, del Foro di Catania, giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di
1 Codice Fiscale e n. Rea di VA , Partita Iva CP_1 P.IVA_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Di Peio, giusta procura in atti;
APPELLATA e APPELLANTE incidentale
****************
Nell'udienza di discussione orale del 19.11.2024 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 478/2023 pubblicata il 27.01.2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 3713/2023 R.G.), il Tribunale di Catania, Quinta sezione civile
(adito da per la condanna di al Parte_2 CP_1
pagamento, in favore della società ricorrente, della complessiva somma di euro
26.994,95, oltre IVA e interessi legali dall'esborso al soddisfo, a titolo di ripetizione di indebito, relativamente alle somme versate da quest'ultima a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica per gli anni
2010 e 2011), così statuiva: “
1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice.
2) compensa per intero le spese processuali”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
quale cessionaria della , proponeva appello Parte_2
avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio e eccepiva preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello e il difetto di legittimazione a impugnare dell'appellante, nel merito, deduceva l'infondatezza delle pretese attoree e proponeva appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello, fondato su tre motivi.
All'udienza di discussione del 19.11.2024, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
2 Questioni preliminari
Preliminarmente, in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata per la dedotta totale carenza di motivi specifici di impugnazione e conseguente violazione dell'art. 342 c.p.c., va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. SS.UU.
n. 27199/2017, non superato anche in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 (nonché dall'art. 434) c.p.c., la sostanza dell'atto deve comunque prevalere sulla forma, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali.
Pertanto, al fine di superare il mero formalismo fine a sé stesso, ciò che rileva è che, nella sostanza, l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, e senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Invero, nel presente atto d'appello, le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della causa petendi e del petitum consentono pienamente di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, con ciò consentendo di preservare l'impugnazione dalla censura di inammissibilità.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'appellante sollevata dalla difesa dell'appellata sul rilievo
3 dell'asserita carenza di “prova della successione in ius all'attrice in primo grado” (la ditta individuale Filippo Lo ST Impresa edile).
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. sez. III, 11.4.2017 n. 9250) “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insussistente il dedotto difetto di legittimazione della cessionaria del ramo di azienda a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello resa nei confronti della sua dante causa, rilevando che la contestazione dell'avvenuta successione a titolo particolare nella posizione sostanziale controversa era apoditticamente fondata sul mero rilievo dell'omessa produzione dell'atto di cessione del ramo di azienda).
Nella fattispecie in esame, la società appellante per l'appunto ha specificamente indicato nell'intestazione dell'atto di impugnazione il titolo
(atto pubblico) che le consentiva di sostituirsi al suo dante causa (la ditta individuale di Filippo Lo ST); a seguito delle contestazioni di parte appellata, ha quindi depositato in giudizio l'atto in questione (costituzione di società a responsabilità limitata con conferimento d'azienda da parte di uno dei soci). Detta produzione non può considerarsi tardiva, come eccepito dall'appellante, in quanto resasi necessaria solo a seguito delle contestazioni della controparte, né può dirsi che andava fatta nel giudizio di primo grado stante l'efficacia diretta della sentenza resa nei confronti del dante causa, ai sensi del 4° comma dell'art. 111 c.p.c..
4 Va quindi riconosciuta la legittimazione a impugnare in capo alla società
successore a titolo particolare del soggetto nei cui Parte_1
confronti è stata emessa la sentenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 111 c.p.c. e 2559 c.c..
Motivi di appello e ragioni della decisione
Passando ora all'esame del merito, con il primo motivo di gravame la società appellante deduce l'”erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui afferma che il Giudice di uno Stato membro dell'Unione europea, in una controversia tra privati, non può disapplicare la normativa nazionale in contrasto con quella europea – Omessa valutazione dei principi di diritto espressi in materia dalla Corte di Giustizia Europea”.
Con il secondo connesso motivo parte appellante deduce “l'erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui si afferma che il consumatore finale/acquirente di energia elettrica, per ragioni di mero diritto non legate alla posizione del Fornitore, ha legittimazione straordinaria all'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per il rimborso di quanto illegittimamente versato”.
Parte appellante, al riguardo, rileva che: a) secondo la giurisprudenza di legittimità, il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito;
b) l'illegittimità dell'addizionale provinciale, di cui si chiede il rimborso, è stata espressamente dichiarata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, con le sentenze del 5 marzo 2015, in causa C-
553/13, e del 25 luglio 2018, in causa C-103/17, ha affermato che le norme interne che istituiscono (come ha fatto l'art. 6, comma 2, DL 511/88) un'imposta addizionale priva di finalità specifica, si pongono in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la direttiva 2008/118/CE, e, pertanto,
l'addizionale provinciale all'accisa è illegittima;
c) con la sentenza n.
5 22343/2020, la Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito il potere del giudice nazionale di disapplicare la normativa in questione sulla scorta del principio secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di
Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
I due motivi, che saranno trattati congiuntamente, sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova premettere che l'odierna appellante ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione, ex art. 2033 c.c., delle somme versate in bolletta a a titolo di addizionale provinciale alle accise. Controparte_2
L'imposta addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta in
Italia con D.lgs. 511/1988, che, all'art. 6, prevedeva espressamente: “E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica …… nelle misure di: … c) euro
9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh.”
Successivamente, nell'anno 2008, la Comunità Europea, con direttiva n.
2008/118/CE, ha chiarito che la possibilità, per gli Stati membri UE, di poter applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa (tra cui l'energia elettrica), altre imposte indirette, come, ad esempio, l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, doveva essere subordinata al rispetto di alcune condizioni, tra cui il perseguimento di una finalità specifica che non sia di puro bilancio. Tale direttiva comunitaria è stata recepita dallo Stato italiano con D.
Lgs. 29 marzo 2010 n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del D. Lgs.
6 504/1995 (TU delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) a far data dal 1° aprile 2010.
Ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in contrasto con la direttiva n. 2008/118/CE, la Commissione europea ha avviato nel 2011 una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, sicché lo Stato italiano, al fine di evitare provvedimenti sanzionatori, con D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44, ha abrogato l'art. 6 del D. Lgs. 511/1988, istitutivo dell'addizionale all'accisa, dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1.1.2012 (in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma
6, del D. Lgs. n. 23/11 e 18, comma 5, del D. Lgs. n. 68/11) e, a decorrere dal
1° aprile 2012, nelle regioni a statuto speciale (ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/12).
L'abrogazione legislativa dell'addizionale alle accise non ha espressamente risolto la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti (2010, 2011 e i primi mesi del 2012 durante le quali, in relazione al profilo in esame, la Direttiva 2008/118/CE era rimasta inattuata) e, per l'effetto, come in questo contesto normativo sono stati promossi vari giudizi, tra i quali quello in esame, per la ripetizione delle somme versate nel periodo di persistente vigenza della legge istitutiva dell'addizionale alle accise.
La questione relativa alla contrarietà della normativa nazionale sull'addizionale all'accisa rispetto al diritto comunitario è stata più volte affrontata dalla Corte di Cassazione - sezione tributaria - che, con le sentenze nn. 27099 e 27101 del
23 ottobre 2019 (emesse nell'ambito di controversie tra consumatore finale e
Amministrazione dello Stato), ha sancito il principio secondo cui l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del
1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 26 del 2007, va
7 disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, rispettivamente, con le sentenze del 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e del 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Ha rilevato, al riguardo, il giudice di legittimità che, perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE, occorre il cumulativo riscontro di due requisiti e, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica. Sotto il primo profilo,
l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 511 del 1988 chiarisce che «Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica», sicché la condizione sub 1) è sicuramente rispettata. Non
è, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto né la disposizione del citato art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze (previsto dal comma 2 del medesimo articolo 6) chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto dell'Unione la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo distinguibile tale finalità dalla generica finalità di bilancio (la sentenza della
Corte di giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, ha chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava
8 l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione».
L'accoglimento della domanda di ripetizione proposta dalla società appellante presupporrebbe, necessariamente, la disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria, il che sarebbe - come dedotto dalla difesa della società appellata - impedito dalla impossibilità di attribuire ad una
Direttiva Comunitaria - seppur sufficientemente precisa e dettagliata e quindi self executing anche in caso di mancata trasposizione da parte dello Stato - efficacia diretta (c.d. orizzontale) anche nei rapporti tra privati, oltre che efficacia (c.d. verticale) nel rapporto tra privato e lo Stato.
Invero, l'impossibilità di attribuire efficacia orizzontale ad una direttiva europea è stata recentemente ribadita dalla Corte di Giustizia UE con specifico riferimento alla Direttiva 2008/18/CE che viene in rilievo nella presente fattispecie (cfr. Corte di Giustizia, sez. quinta, 11.04.2024 n. 316, che si è pronunciata in tal senso su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Como).
Il Tribunale di Catania ha, infatti, rigettato la domanda della Parte_2
(ora società sul presupposto che
[...] Parte_1
l'accoglimento della domanda di ripetizione del consumatore finale verso il fornitore presupporrebbe necessariamente la disapplicazione dell'art. 6 D.L.
511/88 per contrasto con l'art. 1, par. 2 della Direttiva e che tale disapplicazione è impedita dall'impossibilità di riconoscere a tale direttiva efficacia anche orizzontale.
Questa Corte ritiene non corretta tale conclusione, poiché precluderebbe in assoluto al consumatore finale la possibilità di ripetere l'addizionale indebitamente versata negli anni 2010, 2011 (trattandosi di regione a statuto speciale) e in ragione del fatto che, come più volte statuito dalla Suprema
Corte, l'art. 14 D. Lgs. 504/1995 consente solo al fornitore - in quanto unico soggetto passivo dell'imposta - la possibilità di richiederne il rimborso allo
9 Stato, possibilità che, giusto il disposto dell'art. 29, c. 2 legge 428/90, gli è peraltro preclusa in tutti i casi in cui, avvalendosi della relativa facoltà, abbia addebitato a titolo di rivalsa il relativo costo al consumatore finale. Stante
l'impossibilità di ripetizione verso lo Stato sia da parte del fornitore (per avere egli riversato il relativo costo nei confronti del consumatore finale), sia da parte del consumatore finale (posto che tale diritto spetta al solo fornitore), il risultato finale sarebbe che lo Stato medesimo, pur avendo percepito un tributo illegittimo secondo il diritto comunitario, non sarebbe tenuto a restituire quanto indebitamente incassato.
Tale conclusione contrasta in modo evidente con il principio dell'effettività del diritto comunitario in quanto la normativa interna, così interpretata, non consentirebbe di conseguire il risultato che l'art. 1, par. 2 della Direttiva
2008/18/CE impone di perseguire (id est: vietare che possano essere applicate su beni soggetti ad accisa ulteriori imposte il cui gettito non sia destinato – come detto – a specifiche finalità).
In relazione proprio a tale questione, il Tribunale di Verona ha sollevato rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, che è stato tuttavia ritenuto inammissibile dalla Prima Presidente con decreto del 19.05.2023 con il quale, nell'escludere la novità della questione, è stato evidenziato, tra l'altro che: “La Corte ha precisato che il consumatore finale al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte (ossia le addizionali sulle accise NDR) può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione e, soltanto nel caso in cui si dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione, da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva delle norma interna in tema di accise – può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva – è
10 comunque garantita … con la possibilità di esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea”.
Anche l'art. 14, c. 4, D. Lgs. 504/1995 sembra ammettere indirettamente l'azione di ripetizione del consumatore finale verso il fornitore laddove prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa (ossia il fornitore NDR) sia condannato alla restituzione a terzi (ossia al consumatore finale NDR) di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. Tuttavia, se si ritenesse che l'azione di ripetizione verso il fornitore - seppur astrattamente possibile - presupponga la necessaria disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria, poiché tale disapplicazione, come detto, non è possibile stante l'efficacia solo verticale della direttiva, tale rimedio risulterebbe in concreto non attivabile e quindi - di fatto - il contrasto della normativa interna con il principio di effettività del diritto comunitario continuerebbe a persistere.
Anche la Corte di Giustizia UE, con la già richiamata sentenza della V Sez. del
11.04.2024, si è espressa nel senso che: “Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di
11 una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
La Corte di Giustizia, sempre nella predetta sentenza del 11.04.2024, ha altresì precisato che: “occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Il rispetto del principio di effettività conduce a ritenere che il consumatore finale
Possa ottenere il rimborso dell'addizionale dal fornitore e questi, a sua volta, possa ottenere dallo Stato la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare. Il fornitore che sia stato condannato a restituire l'imposta al consumatore finale ha la possibilità di ripetere l'esborso nei confronti dello
Stato come espressamente prevista dall'art. 14, c. 4, D. Lgs. 504/1995 che, come detto, gli consente di richiedere il rimborso “entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza” che gli ha imposto la restituzione delle somme al consumatore finale.
Occorre, infatti, osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia, odierno appellato) è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 c. 2 Dlgs 504/1995, a prescindere dal fatto che
12 l'azione sarebbe comunque preclusa dall'avere il fornitore traslato l'imposta sull'utente.
Quanto al diritto del consumatore finale al risarcimento del danno verso lo
Stato per mancata/carente trasposizione della Direttiva n. 118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione, vuoi che si consideri il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., vuoi che si consideri il termine breve di cinque anni introdotto dall'art. 4 co. 43 L. n. 183/2011, considerando come dies a quo la data entro cui la citata direttiva avrebbe dovuto essere recepita.
Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione di ripetizione di indebito si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del richiamato disposto dell'art. 14 c. 4 D. Lgs. 504/1995: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Alla luce di tale disposizione - che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivolgersi al fornitore per farsi restituire le somme, così neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare - nel caso in cui il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario.
E', pertanto, possibile una interpretazione delle norme interne conforme al diritto comunitario che, ancor prima, consenta effettivamente e concretamente al consumatore finale di ottenere dal fornitore la restituzione dell'addizionale alle accise indebitamente pagata, senza che per giungere a tale risultato (che, come detto garantirebbe, il rispetto del principio di effettività del diritto
13 comunitario, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia) debba necessariamente postularsi la diretta applicazione della Direttiva 2008/18/CE, come detto non possibile nel rapporto c.d. orizzontale tra privati.
Secondo condivisibili precedenti sul punto (cfr. Corte Appello Milano Sez. III, sentenza n. 1628 pubblicata il 5.6.2024; Tribunale Verona Sez. III, sentenza del
9.9.2024 - causa n. 2553/2023 R.G. - pronuncia allegata dalla difesa della società appellante), tale risultato ben può essere conseguito, senza in alcun modo violare il principio dell'efficacia solo verticale delle direttive self executing, aderendo all'orientamento della prevalente giurisprudenza che evidenzia come il rapporto fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore si pongono su due piani diversi, avendo il primo rilevanza tributaria e il secondo civilistica;
“la rivalsa dunque comporta
l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del “rapporto di rivalsa” (che intercorre tra fornitore e consumatore finale).
I rapporti tra fornitore e amministrazione doganale, da un lato, e fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico e per questo motivo il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha in prima battuta diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 del Dlgs
504/1995.
In caso di non debenza dell'addizionale da parte del fornitore all'amministrazione finanziaria l'indebito ha per oggetto l'imposta, mentre in caso di non debenza della somma pretesa a titolo di rivalsa l'indebito riguarda
14 non tanto il tributo in sé ma la somma corrispondente all'imposta e che ha natura civilistica.
Il “rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati, sebbene il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore finale al fornitore dipenda, a monte, dalla debenza o meno dell'imposta in favore dell'erario da parte del secondo e, per valutare la sussistenza dell'indebito - civilistico - oggetto di causa e la prospettata assenza di causa debendi, occorre, in effetti, risalire al “rapporto tributario” intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo
Stato (creditore dell'imposta), che ne rappresenta il presupposto: in tale ambito,
l'applicazione del diritto comunitario avviene in via “verticale” (applicazione pacificamente ammessa) e non in via “orizzontale”.
Ritiene la Corte che tale valutazione sia la medesima che va compiuta nel rapporto tra fornitore e Stato, ma nell'ambito del rapporto di rivalsa detta valutazione debba avvenire non in via principale, ma meramente incidentale, e in funzione dei suoi riflessi sulla legittimità della rivalsa nei termini già evidenziati, e che sia pacifico che tale accertamento possa venire svolto in via incidentale da parte del giudice ordinario, come già chiarito in tema di IVA dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (che ha formulato princìpi di portata generale che possono trovare applicazione anche nel caso ora in esame).
L'illegittimità dell'addizionale pretesa dallo Stato nei confronti del fornitore
(valutata in via incidentale facendo applicazione verticale della direttiva comunitaria) si riflette, quindi, sull'inesistenza di un diritto del fornitore di ribaltare l'onere economico corrispondente sul consumatore (in tal senso Corte
d'Appello Milano Sez. III, 18.9.2023 n. 2677, che richiama anche Corte
d'Appello di Trieste n. 296/2022, la quale evidenzia che il consumatore finale non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle
15 direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell'indebito pagamento da lui eseguito;
la natura indebita del pagamento discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, in quanto non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo).
D'altra parte, tale interpretazione è coerente con il già richiamato pacifico indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Trib. 02/08/2024, n. 21883;
Cass. Sez. Trib. 25/10/2022 n. 31609; Cass. Sez. Trib. 19/11/2019, n. 29980;
Cass. Sez. Trib. 24/05/2019, n. 14200) secondo cui, proprio per garantire il principio di effettività del diritto comunitario, essendo preclusa al consumatore finale la possibilità di agire direttamente nei confronti dello Stato, deve però essergli consentito di agire con l'ordinaria azione di ripetizione nei confronti del fornitore il quale, a sua volta, potrà richiedere allo Stato il rimborso di quanto restituito ai sensi dell'art. 14, c. c. 4 D. Lgs. 504/1995, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a favore del consumatore finale.
Tutto ciò posto, nella specie, risulta pacifico e documentato (v. fatture, bonifici ed estratti conto del 2010 e 2011) che parte appellante (e più precisamente il suo dante causa) ha integralmente pagato le fatture inerenti alla fornitura di energia elettrica intestata all'azienda ceduta (POD IT001E000228321), di cui euro 26.994,95 + IVA (al 20%) a titolo di addizionale all'accise sull'energia elettrica erogata (v. allegati e dettagliati prospetti riepilogativi).
Appello incidentale di CP_1
Con il primo motivo dell'appello proposto in via incidentale dall'appellata, subordinatamente all'accoglimento del gravame principale, viene dedotta l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 29, c. 4 legge
16 428/90, in ragione del fatto che la pretesa di ripetizione avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle
Entrate, il che non era avvenuto.
Ritiene la Corte che tale eccezione sia infondata, posto che la decadenza prevista dall'art. 29, c. 4 legge 428/1990 attiene alla pretesa di rimborso dell'imposta formulata dal privato nei confronti dell'amministrazione finanziaria e non viene in rilievo, invece, nel diverso caso – ricorrente nella specie – di richiesta di ripetizione nei confronti di un privato ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Ciò discende proprio dalla ratio legis evidenziata dall'appellante incidentale, che risiede nella necessità che l'Agenzia delle Entrate sia informata della richiesta di rimborso delle imposte proveniente dal contribuente, per i riflessi sui redditi dichiarati dal soggetto che chiede il rimborso.
Contr Con il secondo motivo di gravame incidentale, la ripropone l'eccezione di prescrizione sul presupposto che alla domanda debba applicarsi il termine prescrizionale breve, previsto dall'art. 2948, co. 4, c.c. per i contratti di somministrazione di energia elettrica quale quello in esame.
Assume che nessuna rilevanza può essere data alla qualificazione della domanda data dall'attrice in primo grado come azione di ripetizione d'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., essendo tale qualificazione “del tutto inammissibile per carenza dei relativi presupposti giuridici”.
Rileva la Corte che non costituisce oggetto di censura la qualificazione della domanda attorea data dal Tribunale – peraltro condivisibile, e in linea con la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione-, secondo cui il rimedio esperito va ricondotto all'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, al fine di neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva
17 di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, in assenza di una tempestiva e corretta trasposizione della direttiva europea che ne sanciva l'illegittimità. Cont Né rileva in senso contrario la carenza dei presupposti dedotta da col terzo motivo di appello incidentale, in quanto la contestazione attiene, non già alla qualificazione della domanda, bensì al merito con riferimento alla fondatezza della domanda, ed è da disattendersi alla stregua di tutte le argomentazioni sopra esposte in sede di esame dell'appello principale.
Detta azione, ex art. 2033 c.c., rimane dunque soggetta all'ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. sez. trib. 29.7.2024 n. 21154), nella specie non decorsa in quanto interrotta dalla diffida in atti trasmessa via pec in data 6 febbraio 2020.
L'appello incidentale (condizionato) va dunque rigettato.
In definitiva, è tenuta alla ripetizione di quanto sopra. CP_1
Per quanto riguarda il saggio e la decorrenza degli interessi, stante la chiara condizione di buona fede della società resistente al momento del pagamento
(non essendo ancora emersa in quel momento la questione oggetto del presente giudizio ed essendo ancora in vigore l'imposta di cui si discute), ai sensi dell'art. 2033 c.c. gli stessi sono dovuti, non dall'esborso come richiesto, ma dalla domanda (v. formale messa in mora a mezzo PEC del 6.2.2020 – cfr.
Cass. Sez. Un. 15895/2019), nella misura prevista dall'art. 1284 comma 1 c.c. fino al saldo.
In ragione della particolarità e novità della questione e considerati i contrasti giurisprudenziali che ancora permangono nella materia oggetto di causa, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ex art. 92 comma 2 c.p.c.
Tenuto conto dell'integrale rigetto dell'appello incidentale, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un
18 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n.
964/2023 R.G., in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 478/2023 del Tribunale di Catania, pubblicata il
27.01.2023, e in riforma della stessa sentenza, condanna al CP_1
pagamento, in favore della società appellante, a titolo di ripetizione di indebito, della somma di euro 26.994,95 oltre all'IVA (nella misura del 20%) e agli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. maturati e maturandi dal
6.2.2020 (ex art. 2033 c.c.) sino all'effettivo soddisfo;
rigetta l'appello incidentale condizionato.
Compensa interamente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del
DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante incidentale.
Così deciso in Catania il 5.12.2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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