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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 29/09/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
SENTENZA
GIUDICE: Dott. Massimo Lisi
UDIENZA DEL 25.09.2025, svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Causa iscritta al n. 3827 /2024 R.A.L., promossa da , Parte_1 nato a [...], il [...], C.F. , elett.te C.F._1 domiciliato in Monte San Giovanni Campano, via Chiaiamari 75, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Buttarazzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ricorrente contro
Controparte_1
(Avv. Maria Antonietta Tuminelli)
resistente OGGETTO: prestazioni assistenziali per invalidità civile. CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
• aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto a:
la pensione d'inabilità totale ex art.12 L. n.118/71 e per il riconoscimento del suo diritto ad essere riconosciuta quale persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui ai commi 1 e 3 dell'art.3 della L. n.104 del 1992;
• era stato sottoposto a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica di Frosinone, che lo riconosceva Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% in percentuale del 75% e portatore di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1, L. n. 104/92;
• si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento previdenziale domandato e per il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 dell'art. 3 della l. 104/1992;
1 • aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
• contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l' a CP_1 corrisponderle i relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, nonché chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto ad essere riconosciuta quale persona con la minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge n.104 del 1992, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario. Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del CP_1 ricorso e affermando, nel merito, l'infondatezza della domanda. Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata trattata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze CP_1 peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza, ma è carente dei requisiti sanitari richiesti per ottenere i benefici previdenziali oggetto della domanda. Le rilevate infermità, comportano, sulla persona sottoposta a perizia un'inabilità lavorativa che non raggiunge il 100%. Inoltre, non può essere riconosciuto lo stato di handicap grave del ricorrente, tenuto conto delle caratteristiche e della gravità del complesso patologico accertato dall'esperto. Deve essere osservato, infatti, che alla stregua delle risultanze in atti ed in particolare della consulenza tecnica espletata dal C.T.U., parte ricorrente, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario, è risultata affetta dalle patologie indicate nella perizia depositata il 21.06.2025. Tale complesso morboso, valutate ai sensi della legge 104/92, art. 3, rende il ricorrente persona con minorazione prevista per la definizione di handicap di cui al comma 1 dell'art.3 della L. n.104/92, senza però la connotazione di
2 gravità di cui al comma 3, atteso che l'autonomia individuale di parte ricorrente non è ridotta in maniera tale da rendere necessario l'intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione. Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni. Spese compensate, in base al novellato art. 152 disp. att. c.p.c., poiché il ricorrente ha dimostrato che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare non supera il doppio del reddito stabilito dagli artt.76, 1°, 2° e 3° comma, e 77 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115. Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all'Istituto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come CP_1 liquidate con separato decreto.
Frosinone, 29/09/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi
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