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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/09/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 814/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 10.09.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1
- APPELLATE INCIDENTALE -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. IURILLO PIETRO che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellante incidentale l'Avv. , che conclude chiedendo il rigetto CP_2 dell'appello, l'accoglimento dell'appello incidentale e la riforma della sentenza del
Giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 814/2023 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante la presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 814/2023 r.g.a.c., introdotta con atto di citazione depositato in data 25/02/2023;
TRA
1
(P.Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusto mandato a margine del ricorso in primo grado, dall'Avv.
Iurillo Pietro, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barile (PZ) alla Via
Giuseppe Verdi n.20;
APPELLANTE
E
, (c.f.: , in persona del sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello dall' Avv. dell'Ufficio Legale dell'Ente, presso cui elettivamente domicilia, CP_2 in alla Via Nazario Sauro – Palazzo della Mobilità; CP_1
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione n. VX76658 (n. registro 21421/2022), elevato in data 23.08.2022, e notificato in data 22.09.2022, dalla Polizia Locale di per la violazione dell'art. CP_1
142 co. 8 c.d.s., perché il veicolo intestato alla targato EK604HP, in data Parte_1
19.08.22, lungo la SS7 VAR/B DIR. POTENZA LOC. VARCO D'IZZO, al km 466+745, nel Comune di circolava ad una velocità di 23,6 km/h superiore al limite CP_1 consentito (70 km).
Con sentenza n. 124/2023, il Giudice di Pace di ha accolto il ricorso ritenendo CP_1 che l'apparecchiatura di rilevazione della velocità di guida non fosse debitamente omologata ai sensi dell'art. 142 Codice della Strada, compensando le spese di lite.
A fronte dell'integrale accoglimento del ricorso, l'opponente ha proposto il presente appello deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., chiedendo la riforma della sentenza limitatamente al capo sulle spese, con vittoria di spese da distrarsi all'avvocato dichiaratosi antistatario.
Costituitosi in giudizio il ha chiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado, avanzando appello incidentale rispetto al capo della sentenza che ha disposto l'annullamento del verbale per la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo: la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 146 co. 2 C.d.s.; il travisamento e l'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c.
2
avendo l'amministrazione provato che lo strumento di rilevazione della velocità di guida fosse munito delle necessarie autorizzazioni ministeriali e prefettizie (“certificazione di taratura, periodiche verifiche e necessari nulla osta”) e in particolare dell'approvazione a mezzo di decreto ministeriale;
inoltre, ha genericamente riproposto i motivi di opposizione già articolati nel giudizio di primo grado.
§2. L'appello principale non può essere accolto.
Come noto, il criterio ordinario di riparto delle spese di lite è quello della soccombenza, in virtù del quale l'onere economico grava sulla parte risultata soccombente.
Il principio in esame trova fondamento nell'art. 91 c.p.c. secondo cui la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione e, dunque, le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Il citato criterio trova un contemperamento nell'art. 92 comma 2, così come risultante in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, a fronte del quale il Giudice può, tuttavia, compensare le spese in forza di gravi ed eccezionali ragioni purché sul punto ne sia data adeguata motivazione (in ordine alla circostanza che la compensazione delle spese di lite necessiti di adeguata motivazione, vedasi: Cass. Civ., Sez. III, n.21435 del
31/07/2024, in particolare il considerato in diritto al n. 5).
Il richiamato co. 2 dell'art. 92 c.p.c. disciplina il criterio della compensazione, come deroga al principio della soccombenza, che opera nei casi in cui vi è soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate o di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.
Nel caso di specie, la motivazione addotta in sentenza risulta del tutto generica e apodittica, essendosi il Giudice di prime cure, a fronte dell'integrale accoglimento dell'opposizione, limitato a rilevare genericamente l'esistenza di “giusti motivi” per la compensazione delle spese di lite.
Tuttavia, il capo della sentenza va confermato, con integrazione della motivazione sul punto, in considerazione dell'assoluta novità della questione, affrontata solo di recente in modo diretto dalla Suprema Corte e dell'esistenza di una giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, tutt'altro che univoca (si veda, ad esempio, in senso contrario, sent.
Tribunale Bologna, 10/07/2025, n.1816).
Solo di recente, infatti, la Suprema Corte (cfr. Cass. sez. II, 18/04/2024, n.10505), contrariamente ad altre proprie sentenze sulla questione, ha chiarito l'insufficienza della sola approvazione degli apparecchi di rilevazione a distanza della velocità dei veicoli in
3
transito, negando l'assimilabilità tra il procedimento di approvazione e quello di omologazione, ritenendo quest'ultimo indispensabile per la legittimità della sanzione.
§3. Va, infine, dichiarato improcedibile l'appello incidentale avanzato dal CP_1 atteso che, secondo la giurisprudenza più recente, nei giudizi soggetti al rito del
[...] lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato (cfr. cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/08/2024, n.23159).
In ogni caso, prendendo atto dell'esistenza di posizioni discordanti in dottrina e di un difforme orientamento giurisprudenziale più risalente (secondo cui non è improcedibile l'appello incidentale tempestivamente proposto e non notificato, cfr. ex plurimis, Cass.
11888/2007; Cass. 14952/2004; Cass. 11211/2003), l'appello incidentale va comunque rigettato nel merito.
Invero, infondata è la censura concernente la violazione dell'art. 142 co. 6 C.d.S., aderendo alla posizione più recente della Suprema Corte sopra richiamata.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'ente, infatti, la Corte (cfr. da ultimo Cass. Civ.,
Sez. II, n. 12924 del 14.05.2025) ha escluso, come già chiarito, la sovrapponibilità delle procedure di omologazione e di approvazione cui sono soggetti gli apparecchi per la rilevazione a distanza della velocità dei veicoli.
In particolare, la Corte ha confermato l'impostazione secondo cui, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato, ma non debitamente omologato, e ciò atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall' art. 142, co. 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità, diverse (cfr. la già citata Cass. sez.
II, 18/04/2024, n.10505).
Dunque, aderendo alle argomentazioni sviluppate dal supremo consesso, e considerato che l'appellato nell'opposizione ha esplicitamente contestato l'assenza di omologazione dello strumento di rilevazione della velocità impiegato nel caso di specie (si vedano le pagg. n. 4 e n. 5, dell'opposizione al verbale di contestazione in primo grado), la doglianza dell'appellante incidentale non merita di essere condivisa.
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Parimenti infondata è la cesura circa la violazione dell'art. 2697 c.c.
Invero, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo il verbale di contestazione non avendo l'amministrazione, su cui grava l'onere di provare il fondamento della propria presa, all'esito dell'istruttoria, provato che il dispositivo di rilevamento della velocità fosse munito dell'omologazione ministeriale.
Anzi, proprio dal verbale di accertamento, prodotto dall'opponente in primo grado, emerge l'assenza dell'omologazione prescritta dalla legge.
Alla luce di tutto quanto osservato, sia l'appello principale che l'appello incidentale non possono che essere respinti
§4. La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di appello, in conformità con quanto stabilito dall'art. 92 co. 2 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Giudice di Pace di n. 124/2023, pubblicata il 10.02.2023, ogni CP_1 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 124/2023 del Giudice di
Pace di con integrata motivazione;
CP_1
2) Dichiara improcedibile l'appello incidentale;
3) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Potenza il 12.09.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
5
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 10.09.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1
- APPELLATE INCIDENTALE -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. IURILLO PIETRO che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellante incidentale l'Avv. , che conclude chiedendo il rigetto CP_2 dell'appello, l'accoglimento dell'appello incidentale e la riforma della sentenza del
Giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 814/2023 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante la presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 814/2023 r.g.a.c., introdotta con atto di citazione depositato in data 25/02/2023;
TRA
1
(P.Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusto mandato a margine del ricorso in primo grado, dall'Avv.
Iurillo Pietro, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barile (PZ) alla Via
Giuseppe Verdi n.20;
APPELLANTE
E
, (c.f.: , in persona del sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello dall' Avv. dell'Ufficio Legale dell'Ente, presso cui elettivamente domicilia, CP_2 in alla Via Nazario Sauro – Palazzo della Mobilità; CP_1
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione n. VX76658 (n. registro 21421/2022), elevato in data 23.08.2022, e notificato in data 22.09.2022, dalla Polizia Locale di per la violazione dell'art. CP_1
142 co. 8 c.d.s., perché il veicolo intestato alla targato EK604HP, in data Parte_1
19.08.22, lungo la SS7 VAR/B DIR. POTENZA LOC. VARCO D'IZZO, al km 466+745, nel Comune di circolava ad una velocità di 23,6 km/h superiore al limite CP_1 consentito (70 km).
Con sentenza n. 124/2023, il Giudice di Pace di ha accolto il ricorso ritenendo CP_1 che l'apparecchiatura di rilevazione della velocità di guida non fosse debitamente omologata ai sensi dell'art. 142 Codice della Strada, compensando le spese di lite.
A fronte dell'integrale accoglimento del ricorso, l'opponente ha proposto il presente appello deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., chiedendo la riforma della sentenza limitatamente al capo sulle spese, con vittoria di spese da distrarsi all'avvocato dichiaratosi antistatario.
Costituitosi in giudizio il ha chiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado, avanzando appello incidentale rispetto al capo della sentenza che ha disposto l'annullamento del verbale per la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo: la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 146 co. 2 C.d.s.; il travisamento e l'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c.
2
avendo l'amministrazione provato che lo strumento di rilevazione della velocità di guida fosse munito delle necessarie autorizzazioni ministeriali e prefettizie (“certificazione di taratura, periodiche verifiche e necessari nulla osta”) e in particolare dell'approvazione a mezzo di decreto ministeriale;
inoltre, ha genericamente riproposto i motivi di opposizione già articolati nel giudizio di primo grado.
§2. L'appello principale non può essere accolto.
Come noto, il criterio ordinario di riparto delle spese di lite è quello della soccombenza, in virtù del quale l'onere economico grava sulla parte risultata soccombente.
Il principio in esame trova fondamento nell'art. 91 c.p.c. secondo cui la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione e, dunque, le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Il citato criterio trova un contemperamento nell'art. 92 comma 2, così come risultante in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, a fronte del quale il Giudice può, tuttavia, compensare le spese in forza di gravi ed eccezionali ragioni purché sul punto ne sia data adeguata motivazione (in ordine alla circostanza che la compensazione delle spese di lite necessiti di adeguata motivazione, vedasi: Cass. Civ., Sez. III, n.21435 del
31/07/2024, in particolare il considerato in diritto al n. 5).
Il richiamato co. 2 dell'art. 92 c.p.c. disciplina il criterio della compensazione, come deroga al principio della soccombenza, che opera nei casi in cui vi è soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate o di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.
Nel caso di specie, la motivazione addotta in sentenza risulta del tutto generica e apodittica, essendosi il Giudice di prime cure, a fronte dell'integrale accoglimento dell'opposizione, limitato a rilevare genericamente l'esistenza di “giusti motivi” per la compensazione delle spese di lite.
Tuttavia, il capo della sentenza va confermato, con integrazione della motivazione sul punto, in considerazione dell'assoluta novità della questione, affrontata solo di recente in modo diretto dalla Suprema Corte e dell'esistenza di una giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, tutt'altro che univoca (si veda, ad esempio, in senso contrario, sent.
Tribunale Bologna, 10/07/2025, n.1816).
Solo di recente, infatti, la Suprema Corte (cfr. Cass. sez. II, 18/04/2024, n.10505), contrariamente ad altre proprie sentenze sulla questione, ha chiarito l'insufficienza della sola approvazione degli apparecchi di rilevazione a distanza della velocità dei veicoli in
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transito, negando l'assimilabilità tra il procedimento di approvazione e quello di omologazione, ritenendo quest'ultimo indispensabile per la legittimità della sanzione.
§3. Va, infine, dichiarato improcedibile l'appello incidentale avanzato dal CP_1 atteso che, secondo la giurisprudenza più recente, nei giudizi soggetti al rito del
[...] lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato (cfr. cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/08/2024, n.23159).
In ogni caso, prendendo atto dell'esistenza di posizioni discordanti in dottrina e di un difforme orientamento giurisprudenziale più risalente (secondo cui non è improcedibile l'appello incidentale tempestivamente proposto e non notificato, cfr. ex plurimis, Cass.
11888/2007; Cass. 14952/2004; Cass. 11211/2003), l'appello incidentale va comunque rigettato nel merito.
Invero, infondata è la censura concernente la violazione dell'art. 142 co. 6 C.d.S., aderendo alla posizione più recente della Suprema Corte sopra richiamata.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'ente, infatti, la Corte (cfr. da ultimo Cass. Civ.,
Sez. II, n. 12924 del 14.05.2025) ha escluso, come già chiarito, la sovrapponibilità delle procedure di omologazione e di approvazione cui sono soggetti gli apparecchi per la rilevazione a distanza della velocità dei veicoli.
In particolare, la Corte ha confermato l'impostazione secondo cui, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato, ma non debitamente omologato, e ciò atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall' art. 142, co. 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità, diverse (cfr. la già citata Cass. sez.
II, 18/04/2024, n.10505).
Dunque, aderendo alle argomentazioni sviluppate dal supremo consesso, e considerato che l'appellato nell'opposizione ha esplicitamente contestato l'assenza di omologazione dello strumento di rilevazione della velocità impiegato nel caso di specie (si vedano le pagg. n. 4 e n. 5, dell'opposizione al verbale di contestazione in primo grado), la doglianza dell'appellante incidentale non merita di essere condivisa.
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Parimenti infondata è la cesura circa la violazione dell'art. 2697 c.c.
Invero, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo il verbale di contestazione non avendo l'amministrazione, su cui grava l'onere di provare il fondamento della propria presa, all'esito dell'istruttoria, provato che il dispositivo di rilevamento della velocità fosse munito dell'omologazione ministeriale.
Anzi, proprio dal verbale di accertamento, prodotto dall'opponente in primo grado, emerge l'assenza dell'omologazione prescritta dalla legge.
Alla luce di tutto quanto osservato, sia l'appello principale che l'appello incidentale non possono che essere respinti
§4. La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di appello, in conformità con quanto stabilito dall'art. 92 co. 2 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Giudice di Pace di n. 124/2023, pubblicata il 10.02.2023, ogni CP_1 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 124/2023 del Giudice di
Pace di con integrata motivazione;
CP_1
2) Dichiara improcedibile l'appello incidentale;
3) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Potenza il 12.09.2025.
Il Giudice
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