TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/10/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Olimpia Abet - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 81 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2021, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
AR DR presso il quale elettivamente domicilia ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Controparte_1
NI TR presso il quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/01/2021 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 21/01/2019 in Catanzaro, dalla cui unione sono Controparte_1 nati i figli (19/09/2019) e (gennaio 2021) rappresentava la volontà di separarsi in Per_1 Per_2 quanto viveva una insanabile situazione di contrasto con il coniuge che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Deduceva, in particolare, che la relazione con il ricorrente è stata sempre caratterizzata da alta conflittualità, dovuta principalmente alla prima figlia della avuta da precedente relazione, Pt_1 la quale non veniva ben accettata dal . CP_1
Riferendo di percosse e azioni violente poste in essere dal resistente così concludeva:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra indicate : “1°) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2°) la casa familiare, sita in Santa Maria di
Catanzaro, alla via 28 ottobre n.3, in immobile condotto in locazione, sarà assegnata, unitamente all'arredo, alla sig.ra con la precisazione che il sig. ha già Parte_1 Controparte_1 provveduto ad asportare dalla casa familiare tutti i suoi effetti personali;
3°) il figlio minore
sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo la disciplina dell'affido condiviso, con Per_1 collocamento privilegiato presso l'abitazione materna. In considerazione della tenerissima età del piccolo , il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno due giorni a settimana, dalle Per_1 ore 17.00 alle ore 19.00, quando dovrà ricondurlo presso il domicilio materno. Considerata l'età del piccolo , il minore non pernotterà presso il domicilio paterno sino a quando non avrà Per_1 raggiunto almeno il terzo anno di età. In caso di disaccordo, il padre potrà tenere il figlio con sé nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19:00. Il padre inoltre avrà diritto di tenere il minore con sé due domeniche al mese, alternate alla madre, dalle ore 10:00 alle ore 16:00 quando dovrà ricondurlo presso il domicilio materno;
4°) da un punto di vista economico, considerato che la sig.ra deve sostenere un canone di locazione dell'importo Parte_1 mensile di € 320,00, oltre oneri condominiali, il padre dovrà contribuire al mantenimento del piccolo tramite la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile nella misura non Per_1 inferiore ad € 300,00 ed al mantenimento della coniuge sig.ra tramite la Parte_1 corresponsione di un assegno di mantenimento nella misura di € 150,00 e così per un importo mensile di € 450,00; 5°) il padre dovrà altresì contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il piccolo , previamente concordate e Per_1 successivamente documentate, salvo ragioni d'urgenza; 6°) il sig. dovrà contribuire alle CP_1 spese necessarie per le cure cui si sta sottoponendo la sig.ra nonché a tutte Parte_1 quelle necessarie per consentire la preparazione del corredino per il nascituro, tramite la corresponsione di una somma forfettaria pari ad € 1.000,00; 7°) a partire dalla nascita del secondo figlio, il sig. dovrà contribuire al suo mantenimento e pertanto, l'assegno CP_1 periodico complessivo dovrà essere pari ad € 700,00, di cui € 300,00 per , € 150,00 per la Per_1 coniuge ed € 250,00 per il nascituro, oltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie, previamente concordate e successivamente documentate, salvo
2 ragioni d'urgenza; 8°) Dopo la nascita del secondo figlio, al padre sarà consentito di far visita al neonato presso il domicilio materno, dal momento del rientro della sig.ra presso Parte_1 la sua residenza per tre giorni a settimana dalle ore 17.00 alle ore 18.00, salvo diverso accordo tra le parti, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; 9°) L'assegno di mantenimento dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT”
Con comparsa del 7/12/2021 si costituiva in giudizio , il quale, seppur aderendo Controparte_1 alla domandata pronuncia, contestava la ricostruzione dei fatti come proposta da controparte.
Nello specifico, il riferiva di aver sempre accolto con amore la prima figlia della e CP_1 Pt_1 deduceva un atteggiamento violento della ricorrente, precisando che il 1 luglio 2021 a seguito di una condotta violenta posta in essere dalla lo stesso prendeva atto della fine della Pt_1 relazione e si allontanava dall'abitazione coniugale.
Così, dunque, concludeva:
“1) dichiari la separazione personale dei coniugi e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, ordini all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
2) disponga l'affido condiviso ad entrambi i coniugi dei minori e con collocazione Per_1 Per_2 presso la madre;
3) disponga che il sig. trattenga con sé i figli e almeno per tre Controparte_1 Per_1 Per_2 pomeriggi a settimana, nonché almeno tre settimane durante le vacanze estive di ogni anno, nonché almeno due giorni consecutivi durante le festività natalizie e pasquali ad anni alterni;
con riguardo ai pernottamenti con il padre disporre che trascorra con il sig. due fine Per_1 CP_1 settimana alternativamente alla madre con la previsione che tale disposizione trovi applicazione anche con riguardo al figli al raggiungimento dei due anni di età; 4) ponga a carico di Per_2
, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile di € Controparte_1
150,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici accertati dall'Istat;
5) rigetti la domanda di addebito della separazione in capo al sig. per le Controparte_1 ragioni sopra meglio evidenziate;
6) rigetti la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della sig.ra
per le ragioni sopra meglio evidenziate;
Parte_1
3 7) ponga a carico di entrambi i coniugi, per metà ciascuno, le spese straordinarie;
8) con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.
Con salvezza di ogni diritto, precisazione, modifica e integrazione delle proprie richieste e conclusioni anche in conseguenza della difesa avversaria.”
All'esito dell'udienza presidenziale, celebrata alla presenza di entrambi i coniugi, il Presidente del
Tribunale, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando i minori congiuntamente ad entrambi i genitori, disponeva a carico del un assegno di mantenimento in favore dei bambini per € CP_1
350,00 mensili e nulla in favore della moglie, con regolamentazione del diritto di visita padre/figli.
Con memoria integrativa del 15/4/2022 la stante il disinteresse del nei confronti Pt_1 CP_1 dei figli, proponeva istanza ai sensi dell'art. 709 ter cpc, domandando l'addebito della separazione al marito, predisponendo un calendario di visita padre/figli, nonché un assegno di mantenimento in favore dei bambini per 500,00 euro e in proprio favore per 200,00 euro.
Con decreto del 16 gennaio 2023 il Giudice, attesa l'insussistenza dei requisiti di legge rigettava il ricorso e concedeva termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc.
Con le note per l'udienza dell'8 novembre 2024 la ricorrente, a causa del perpetrato inadempimento del , anche nell'esercizio del diritto di visita, oltre che nella corresponsione CP_1 di quanto dovuto, domandava, a modifica delle conclusioni precedentemente rassegnate, disporsi affido esclusivo dei minori alla madre.
All'esito dell'udienza dell'8 novembre 2024, il Giudice, con ordinanza del 16 dicembre 2024, rimetteva la causa al Collegio con la concessione dei termini.
* * *
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che
4 lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
- Sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, si evidenzia che la domanda invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis
Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
Difatti, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre C. 09/2707, C.
07/25618, C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762 e, più di recente, Cass.
Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Nell'ipotesi in cui l'addebito venga domandato per ipotesi di violenza, per principio giurisprudenziale, l'addebito della separazione può essere pronunciato anche se risulta provato un solo episodio di percosse, "trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona"(Cass. n. 817/ 2011).
5 O ancora, “ai fini dell'addebito della separazione, la condotta del coniuge che si sia reso più volte responsabile nei confronti dell'altro coniuge, di gravi episodi tali da integrare i reati di ingiuria, minacce, percosse, lesioni e maltrattamenti in famiglia, integra certamente il "comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio costituente il presupposto dell'addebito medesimo” (Trib. Savona 30.12.2021 n. 981).
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che parte ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico. Ed invero a base dell'addebito la difesa del ricorrente ha dedotto che la causa del fallimento dell'unione sarebbe dipesa dall'atteggiamento del marito, che con condotte violente e denigranti avrebbe causato la fine del connubio matrimoniale.
Tuttavia, tali circostanze benché enunciate non hanno trovato alcun riscontro sul piano probatorio.
In effetti, la prova per testi, richiesta e non ammessa dal precedente giudicante, per come formulata non sarebbe stata idonea a provare il nesso causale tra il comportamento imputabile alla resistente e l'insorgenza della crisi familiare.
In assenza di riscontri o altri elementi probatori provanti la sussistenza del nesso di causalità tra comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, la separazione personale va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
- sulla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente
Per quanto concerne la richiesta di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente, non riconosciuto in sede presidenziale di comparizione dei coniugi, giova ricordare, ai fini del decidere, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006
n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. l giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a
6 considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass. civ., sez. 1, n. 9915 del 24 aprile
2007). La misura dell'assegno va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, nè determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti
(Cass. civ. sez. 1, n. 17199 dell'11 luglio 2013; Cas. Civ. Sez. VI 9.02.2015 n. 2445). In altre pronunce ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 3502 del 13.02.2013) i Supremi Giudici hanno ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “In tema di separazione personale dei coniugi,
l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche”.
Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente l'assegno di mantenimento, i
Giudici di legittimità hanno ritenuto che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare la impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. tra le altre Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi ( cfr. Cass. n. 2156 del 2010; Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015
n. 2961)
Applicando i principi esposti al caso sub iudice, rileva il Tribunale che il resistente ha documentato una riduzione del reddito di lavoro da circa 25.000,00 euro annui a circa 5.000,00, a fronte di un reddito di inclusione di circa 800,00 euro percepito dalla Pt_1
Orbene, tenuto conto di quanto sopra, della brevissima durata del matrimonio, della giovane età della richiedente nata nel 1987, che il tenore di vita durante il matrimonio, (peraltro non dedotto e
7 provato), era sicuramente modesto come si evince dai documenti sopra richiamati, considerata altresì la circostanza che la nulla ha dedotto in ordine alla impossibilità di lavorare, fatta Pt_1 eccezione della necessità di accudire i bambini, considerato altresì che gli stessi ora frequentano la scuola e quindi nelle ore mattutine la ben potrebbe cercare lavoro, non si ritiene che possa Pt_1 essere allo stato accolta la domanda.
sull'affido esclusivo dei minori
Per quanto concerne i figli minori, e in ordine alla scelta dell'affido più conforme Per_1 Per_2 agli interessi degli stessi, va premesso che, come è noto, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale, rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. Sez. I n. 14840 del 27.06.2006). In altre pronunce i Supremi Giudici hanno, anche, stabilito che “In tema di affidamento dei figli…… alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore,” (cfr. Cass. Sez. I n. 24526 del 2.12.2010). “Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario” (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 1777 dell'8.02.2012). Integrano, altresì, comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi (cfr. Cass. Sez. I n. 26587 del 17.12.2009).
8 Tenuto conto dei principi esposti ai quali si ritiene di aderire, nel caso di specie, parte ricorrente deduce una irregolare contribuzione del al mantenimento dei figli e un disinteresse CP_1 nell'esercizio del diritto di visita. Quanto all'obbligo di mantenimenti, a fronte della contestazione mossa dalla in ordine al mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, il non Pt_1 CP_1 ha dato prova del contrario, confermando quindi quanto dedotto dalla ricorrente. In ordine invece al diritto di visita del rotella, il disinteresse dello stesso a coltivare un rapporto con la prole, trova riscontro nelle stesse dichiarazioni rese dallo stesso all'udienza del 10 aprile 2025, il quale riferiva testualmente “Io i miei figli li vedevo prima dal venerdì alla domenica, li vedo anche in settimana, solo il venerdì nell'ultimo mese. Prima non li vedevo perché facevo il parrucchiere.
Ero convinto che dovessi vederli solo il fine settimana. Quando c'è stata la Festa del Papà stavo lavorando, stavo zappando la terra a mia nonna”.
Tale atteggiamento, corroborato dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in ordine all'atteggiamento dei minori nei confronti del padre (i bambini chiedono di restare col papà, il giorno della Festa del Papà il piccolo voleva vedere il papà perché aveva fatto il lavoretto e imparato la poesia, l'ha chiamato e lui ha rifiutato di vederlo perché non era venerdì.) spingono tale Giudicante ad accogliere la domanda di affido esclusivo di e alla madre, con Per_3 Per_1 la precisazione che le decisioni di maggior interesse per i figli , quali quelle relative alla salute, educazione, istruzione, residenza abituale richiesta di passaporti e di documenti validi per l'espatrio etc. vengano assunte da entrambi i genitori;
.
Sussistono, difatti, i presupposti di legge per affidare in modo esclusivo i bambini alla ricorrente, atteso il disinteresse mostrato dal nell'esplicazione del diritto di visita nonché nella CP_1 contribuzione economica da apportare ai minori, non avendo lo stesso, a fronte delle contestazioni della dato prova di contribuire regolarmente al mantenimento della prole. Pt_1
- sull'assegno di mantenimento in favore dei figli
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c..
In primo luogo, si deve tener conto dell'età dei minori, del tenore di vita familiare desumibile dai redditi di entrambi i genitori, in secondo luogo, convivendo i figli con la madre, risultano ridotti i tempi di presenza degli stessi presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
9 Quanto alle risorse economiche di entrambi i genitori, sulla base della documentazione prodotta, e delle circostanze dedotte, tenuto conto della percezione dei redditi del resistente come da dichiarazioni rese in udienza e documentazione prodotta in giudizio, va stabilito quale contributo paterno al mantenimento dei due figli l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00).
Detta somma andrà corrisposta a , entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e Parte_1 rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2021.
Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a CP_1 Pt_1 le spese mediche, non coperte dal S.S.N. e quelle straordinarie oggi non prevedibili né
[...] ponderabili, purché previamente concordate e documentate.
Per quanto attiene alla percezione dell'assegno unico, considerato che e sono stati Per_1 Per_3 affidati in via esclusiva alla madre, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto Legislativo n.
230/2021, che prevede che in caso di separazione o divorzio, l'assegno viene attribuito al genitore affidatario, ossia al genitore con cui il bambino vive stabilmente, l'assegno unico deve essere percepito al 100 % dalla Pt_1
Sul diritto di visita
In ordine al diritto di visita, considerata la necessità di prevedere un calendario specifico onde consentire il recupero del rapporto tra il e i bambini, salvo diverso accordo dei genitori CP_1 nell'esclusivo interesse dei minori, e trascorreranno con il padre due pomeriggi a Per_2 Per_1 settimana, dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (in caso di mancato accordo il martedì e il giovedì), nonché, a weekend alternati, dalle ore 17:00 del pomeriggio del venerdì fino alle ore 18:00 della domenica;
durante le festività natalizie trascorreranno con la madre il 24 dicembre e il 31 dicembre degli anni pari e con il padre il 25 dicembre degli anni pari e il successivo 1° gennaio e viceversa negli anni dispari;
durante le festività pasquali trascorreranno con il padre la Domenica di Pasqua degli anni pari e con la madre il Lunedì in Albis degli anni pari e viceversa negli anni dispari;
durante le vacanze estive trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi in base alle esigenze lavorative dei genitori e dei minori entro il 31 maggio di ogni anno;
- sull'assegnazione della casa coniugale
10 Relativamente alla casa coniugale, va premesso che, per quanto attiene all'assegnazione della stessa, il previgente art. 155 quater cod. civ. e l'attuale art 337 sexies cc facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori” (Cass n 21334 del 18/09/2013). Il criterio di assegnazione è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 14553 del 2011) nel loro diritto a conservare l'habitat domestico nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori.
Il legislatore ha, quindi, ancorato l'assegnazione della casa all'affidamento ed alla collocazione dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, escludendo la necessità di provvedere sull'assegnazione negli altri casi.
Pertanto, la casa coniugale va assegnata alla che vi coabiterà unitamente ai minori. Pt_1
Considerato l'accoglimento parziale delle domande proposte dalle parti, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
a) pronunzia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n. 1, parte 1, reg. Atti Matrimonio anno 2019);
[...]
b) affida in via esclusiva i minori e alla madre, collocandoli presso di lei;
Per_2 Per_1
c) assegna la casa coniugale a , che vi coabiterà unitamente ai figli;
Parte_1
d) dispone l'obbligo a carico di di corrispondere a un assegno Controparte_1 Parte_1 di mantenimento per i figli pari a complessivi € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi periodicamente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2021;
e) dispone che entrambe le parti concorrano al sostentamento delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche o universitarie, sportive etc…) per i figli, da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare, nella misura del 50% ciascuno;
f) rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore della Pt_1
g) regolamenta il diritto di visita per come disposto in parte motiva;
h) dispone che l'assegno unico, in ragione dell'affido esclusivo dei minori e , venga Per_2 Per_1 percepito interamente dalla Pt_1
11 i) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 15/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
12