Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 16/06/2025, n. 11761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11761 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11761/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16201/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16201 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giulio Murano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1. del decreto 333CAL 9122 TL del 4 ottobre 2022, notificato al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in data 12 ottobre 2022, di “ riattivazione procedimento di recupero delle somme di euro 2.500,00 e di euro 82.620,00 concesse a titolo di anticipo in relazione al procedimento penale n. -OMISSIS- ”;
2. del decreto 333CAL 88701 TL del 4 ottobre 2022, notificato al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in data 17 ottobre 2022, di “ riattivazione procedimento di recupero delle somme di euro 2.500,00 e di euro 82.620,00 concesse a titolo di anticipo in relazione al procedimento penale n. -OMISSIS- ”;
3. nonché di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo, connesso e consequenziale degli impugnati provvedimenti, ancorché non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I sigg. -OMISSIS- sono appartenenti alla Polizia di Stato – il primo in quiescenza già al tempo della proposizione del presente gravame, il secondo in servizio presso il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Lazio – che sono stati coinvolti nel procedimento penale concernente i fatti verificatisi nel corso del vertice -OMISSIS- di -OMISSIS- del luglio 2001, a seguito della esecuzione di una perquisizione all’interno dell’edificio scolastico Diaz-Pertini, iscritto innanzi al Tribunale di -OMISSIS- al n. -OMISSIS- r.g.n.r., nell’ambito del quale sono stati chiamati a rispondere dei reati di falso ideologico e -OMISSIS-.
2. Con note datate rispettivamente 7 novembre 2003 e 1° giugno 2004, i sig. -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno presentato al Ministero dell’Interno istanza al fine di ottenere una prima anticipazione delle spese legali da sostenere per la difesa nel suindicato procedimento penale.
3. Tali richieste sono state accolte dall’amministrazione con decreti del 29 dicembre 2003 e del 19 agosto 2004, con cui è stata concessa a ciascuno dei due richiedenti l’anticipazione di € 2.500,00, « salva la ripetizione della somma suddetta nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ».
4. Con sentenza Tribunale di -OMISSIS-, I, -OMISSIS-, il giudice penale ha assolto i sig. -OMISSIS- e -OMISSIS- da tutte le accuse mosse nei loro confronti.
5. Con successive istanze datate rispettivamente 6 aprile 2009 e 17 aprile 2009, i sig. -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno presentato al Ministero dell’Interno ulteriore domanda di anticipazione delle spese legali per la difesa nel procedimento penale.
6. Con decreti datati 23 luglio 2009 il Ministero dell’Interno, in accoglimento delle seconde domande di anticipazione spese avanzate dai sig. -OMISSIS- e -OMISSIS- e tenuto conto del fatto che la sentenza di assoluzione era stata oggetto d’appello da parte della Procura competente, ha decretato di anticipare a ciascuno dei richiedenti la somma di € 82.620,00, « salva la ripetizione della somma suddetta nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ».
7. Con sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, III, 18 maggio 2010, n. 1530, il giudice d’appello – in riforma della sentenza di primo grado – ha condannato i sig. -OMISSIS- e -OMISSIS- per il reato di falso loro ascritto (rispettivamente a 3 anni e 4 mesi e a 3 anni e 8 mesi di reclusione) e ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per il reato di -OMISSIS-, condannando altresì gli stessi al pagamento delle provvisionali e delle spese di difesa delle parti civili, nonché al risarcimento – in solido con il Ministero dell’Interno – dei danni alle parti civili.
8. Con sentenza Corte di Cassazione, V, 5 luglio 2012, n. 1798 è stata confermata la condanna comminata ai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- in relazione al reato di falso e dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per il reato di -OMISSIS-, con condanna agli effetti civili ed alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili.
9. Con comunicazioni datate 5 novembre 2013, il Ministero dell’Interno – visto l’esito del processo penale e richiamate le previsioni di cui all’art. 18, d.l. n. 67/1996 e all’art. 40 d.p.r. n. 164/2002 – ha avviato il procedimento per ottenere dai sig. -OMISSIS- e -OMISSIS- la ripetizione delle somme anticipate, invitandoli a provvedere « al versamento delle somme di € 82.620,00 e di € 2.500,00 ».
10. Dopo aver ricevuto due note con cui gli interessati rappresentavano di avere una condizione economica tale da non consentire il pagamento delle somme dovute, con note datate 27 dicembre 2018 il Ministero dell’Interno ha comunicato agli interessati – anche « ai sensi degli artt. 2033 e 2946 c.c. ai fini dell’interruzione della prescrizione » – che « la procedura di rivalsa [era] rimasta sospesa a seguito di pronunce di diverso avviso espresse dalle Avvocature di Stato, sia distrettuale che Generale, in merito alla fondatezza dell’azione di recupero ed anche ai fini dell’eventuale enucleazione della quota parte soggetta all’esercizio dell’azione di rivalsa », e che stante « la pendenza del ricorso sull’equità del processo penale proposto [da parte del personale coinvolto nello stesso processo penale] davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo » si era deciso di attendere per la definizione della procedura di recupero « gli sviluppi della vicenda giudiziaria in argomento ».
11. Definitosi con pronuncia di inammissibilità il procedimento innanzi alla CEDU, con note datate 4 ottobre 2022, il Ministero resistente ha quindi comunicato agli interessati che con nota del 28 febbraio 2022 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS- (sollecitata a tal riguardo dall’Avvocatura Generale dello Stato) aveva reso il proprio parere definitivo sulla vicenda, affermando in sostanza « l’obbligo … di procedere al recupero della somma anticipata », e in ragione di ciò ha conseguentemente chiesto ai sig. -OMISSIS- e -OMISSIS- di provvedere alla restituzione delle somme ricevute a titolo di anticipazione (informandolo altresì della possibilità di richiedere – in caso di documentate condizioni di difficoltà economica – una rateizzazione).
12. Con l’atto introduttivo del giudizio i sig. -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato tali ultimi atti e ne hanno chiesto l’annullamento – previa sospensione cautelare – sulla base di tre motivi in diritto.
12.1. Con il primo motivo hanno lamentato l’illegittimità delle note impugnate per « eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di motivazione: violazione di legge in relazione alla l. n. 241/1990, art. 3 [nonché per] violazione del principio di legittimo affidamento e di trasparenza dell’attività amministrativ a» sostenendo in sintesi:
- che gli atti impugnati non consentivano « di comprendere sulla scorta di quali elementi [fosse] stata erogata l’anticipazione delle spese legali, nella misura, certamente esorbitante, di euro 170.240,00 per i due ricorrenti ed in favore del solo avv. -OMISSIS- », né « di comprendere se le anticipazioni legali fossero state erogate soltanto in relazione al giudizio di primo grado ovvero anche per il secondo grado di giudizio »;
- che l’amministrazione non aveva dato puntuale indicazione (né nell’atto gravato, né in sede di accesso agli atti) « dei documenti contabili (preventivi, pre-note et similia) relativi alla richiesta di pagamento di competenze, onorari ed accessori, pervenuta da parte dell’Avv. Silvio -OMISSIS- »;
- che parimenti la p.a. non aveva dato prova dell’effettivo pagamento delle somme in favore dell’avv. -OMISSIS-;
- che comunque dai parziali documenti che il sig. -OMISSIS- era riuscito a visionare in sede di accesso diretto, la parcella dell’avv. -OMISSIS- sulla base della quale la p.a. aveva liquidato le anticipazioni richiesta era del tutto sproporzionata.
12.2. Con il secondo motivo hanno contestato gli atti gravati per « eccesso di potere nella figura sintomatica dell’irragionevolezza ed incoerenza: violazione di legge e falsa applicazione in relazione all’art. 40 del d.p.r. n. 164/2002 ed all’art. 18, d.l. 25 marzo 1997, n. 67; violazione del principio costituzionale di buon andamento della p.a. di cui agli artt. 81 e 97 della Costituzione », insistendo nell’affermare la natura abnorme e smisurata delle somme versate all’avv. -OMISSIS- in sede di seconda anticipazione, anche avuto riguardo al fatto che lo stesso difensore aveva assistito nel procedimento penale più parti aventi posizioni identiche.
12.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’illegittimità degli atti oggetto del giudizio per « eccesso di potere per ingiustizia manifesta; violazione di legge e falsa applicazione in relazione all’art. 18, d.l. 25 marzo 1997, n. 67; disparità di trattamento [e] violazione degli artt. 3 e 97 Cost .», sostenendo:
- che i provvedimenti gravati erano errati e ingiusti nella parte in cui omettevano di considerare la « circostanza che, entrambi i ricorrenti sono stati assolti in primo grado per l’ipotesi di reato di -OMISSIS-, la quale, invece, in grado di appello, veniva dichiarata non procedibile per intervenuta prescrizione »;
- che tale erroneità era dimostrata anche dal diverso trattamento riservato dall’amministrazione ai « dirigenti imputati nel medesimo processo e per gli stessi fatti ».
13. In data 22 dicembre 2022 il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.
14. Con memoria del 20 febbraio 2023, l’amministrazione ha quindi spiegato le proprie difese e in particolare:
- ha dedotto, con riferimento alla posizione del sig. -OMISSIS-, la sussistenza di una possibile incompetenza di questo Tribunale in favore del Tar -OMISSIS-, avuto riguardo alla residenza e all’ultima sede di servizio di tale ricorrente, ormai in quiescenza;
- ha articolato un’eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo,
- ha argomentato sull’infondatezza di tutte le doglianze dei ricorrenti, depositando in particolare documentazione idonea a comprovare che le anticipazioni erogate al difensore dei ricorrenti erano state corrisposte a fronte di istanza a cui i ricorrenti avevano allegato notule per importi ben superiori a quelli anticipati.
15. Con memoria del 3 marzo 2023, i ricorrenti hanno replicato alle eccezioni della p.a. e hanno ulteriormente argomentato sulla fondatezza del ricorso, insistendo per l’accoglimento della domanda cautelare.
16. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 9 marzo 2023, n. -OMISSIS-, questo Tribunale:
- ha ritenuto la propria competenza, osservando che « il foro speciale del pubblico impiego non può trovare applicazione nei riguardi del dipendente cessato dal servizio in data anteriore a quella di emanazione del provvedimento impugnato » (cfr. Tar Lazio, I- quater , 4 febbraio 2021, n. 1441 e III- quater , 2 marzo 2022, n. 2445) e che « la connessione oggettiva tra le domande, che consente la proposizione del ricorso collettivo, radica la competenza dell’unico giudice tutte le volte in cui l’identità del presupposto logico-giuridico, come quello qui discusso, fa sì che il simultaneus processus sia coerente con una logica di concentrazione del giudizio effettivamente rispondente ad una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, evitando la parcellizzazione dei giudizi avanti a tanti giudici quanti sono i ricorrenti interessati dalla medesima questione ed egualmente lesi, sul piano sostanziale, dal medesimo episodio di esercizio, in concreto, del potere amministrativo» (cfr. Consiglio di Stato III, 21 aprile 2016, n. 1603);
- ha rigettato la domanda cautelare dei ricorrenti, ritenendo che nessuno dei motivi di ricorso fosse assistito da adeguato fumus , e che non sussistesse un evidente, attuale e irreparabile periculum in mora (tenuto conto che non erano state « intraprese azioni esecutive da parte dell’amministrazione» e che la stessa p.a. aveva evidenziato « la possibilità per i ricorrenti – in presenza di motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziaria – di concordare un piano di dilazione e rateizzazione del debito» .
17. Con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 11 dicembre 2024, il Ministero resistente ha insistito per il rigetto del gravame, richiamando a proprio favore le sentenze Tar Trieste, I, 29 novembre 2023, n. 365 – confermata da Consiglio di Stato, II, 16 maggio 2024, n. 4397 – e Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009.
18. All’udienza pubblica del 18 marzo 2025 – vista l’istanza di passaggio in decisione senza previa discussione depositata da parte ricorrente in data 14 marzo 2025 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
19. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
20. In via preliminare, è appena il caso di ribadire la competenza di questo Tribunale sulla presente controversia per le ragioni illustrate con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 9 marzo 2023, n. -OMISSIS-.
21. Tanto chiarito, il Collegio ritiene poi di poter prescindere da ogni valutazione circa l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo/cumulativo formulata dalla p.a. resistente in ragione dell’infondatezza delle censure articolate dai ricorrenti.
22. Sono in primo luogo infondati i primi due motivi di ricorso, con cui i ricorrenti hanno contestato la richiesta di ripetizione avanzata dall’amministrazione lamentando – in sostanza – l’abnormità delle somme (al tempo irrogate al loro difensore e oggi) pretese dall’amministrazione, nonché l’assenza di adeguata prova circa l’effettiva corresponsione delle somme all’avv. -OMISSIS-.
A tal riguardo, va innanzitutto notato che l’amministrazione ha dato adeguata prova:
- del fatto che entrambi i ricorrenti abbiano avanzato istanza di anticipazione ex art. 18, d.l. n. 67/1997 delle spese processuali relative al procedimento penale n. -OMISSIS- r.g.n.r. Tribunale di -OMISSIS-, allegando a tali istanze « nota – specifica redatta dall’avvocato inviata in data 11 marzo 2009 » (all’evidenza ritenuta congrua dagli stessi, e non contestata) con cui il loro difensore quantificava l’onorario dovuto dai suoi assistiti nella misura di € 1.947.300,85;
- di aver provveduto ad accogliere le suddette istanze, limitatamente alla somma di € 60.000,00 per ciascuno dei ricorrenti, oltre accessori di legge (per un totale di € 82.620,00 ciascuno, da sommarsi agli € 2.500,00 già oggetto della prima anticipazione), in considerazione della proposizione dell’appello avverso la sentenza di assoluzione e alla luce delle valutazioni espressa dall’Avvocatura dello Stato sulla richiesta di anticipazione.
Tanto è sufficiente a rigettare i primi due motivi di ricorso, tenuto conto sia del fatto che gli stessi ricorrenti erano pienamente consapevoli delle somme da loro stessi richieste a titolo di anticipazione, sia del fatto che le caratteristiche del contenzioso, così come descritte nella notula prodotta dagli stessi ricorrenti a corredo delle proprie istanze, non rendevano la somma anticipata dall’amministrazione (previa acquisizione di apposito parere da parte dell’Avvocatura dello Stato) manifestamente irragionevole o incongrua (tenuto conto peraltro che era già stato proposto appello avverso la sentenza di assoluzione e che quindi le esigenze difensive dei ricorrenti sarebbero proseguite nel secondo grado di giudizio).
23. Parimenti infondate, poi, sono le censure articolate dai ricorrenti nel terzo motivo di gravame, volte a sostenere l’impossibilità per l’amministrazione di pretendere la ripetizione integrale delle somme anticipate.
23.1. A tal proposito, va innanzitutto evidenziato che la disciplina generale in materia di spese legali sostenute dai dipendenti delle amministrazioni dello stato per fatti e atti connessi al servizio è contenuta all’art. 18, d.l. n. 67/1997, ai sensi del quale « le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ».
A tale disciplina generale si affianca la disciplina speciale prevista dall’art. 32, l. n. 152/1975 ai sensi del quale « nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso ».
23.2. Ciò chiarito sul quadro normativo, va poi evidenziato che la sentenza Consiglio di Stato, II, 16 maggio 2024, n. 4379 – chiamata a dirimere una controversia analoga a quella oggetto del presente giudizio, sempre collegata alle vicende penali connesse al -OMISSIS- di -OMISSIS- del 2001 – ha chiarito che l’art. 32, l. n. 152/1975 si applica solo in relazione ai procedimenti penali « relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica ». Analogamente questo Tribunale ha notato che l’art. 32, l. n. 152/1975 è una norma « speciale, e quindi, di stretta interpretazione » (cfr. Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009).
23.3. Quanto appena notato comporta l’evidente inapplicabilità della predetta norma alla vicenda odierna – nella quale i ricorrenti sono stati sottoposti a procedimento penale per i reati di falso e -OMISSIS-. È evidente, infatti, che non vi è dubbio che le condotte rientranti nelle fattispecie di falso e -OMISSIS- sono già di per sé evidentemente escluse dall’alveo applicativo dell’art. 32, l. n. 152/1975 la cui ratio risiede nella peculiarità dei pericoli connessi agli strumenti di coercizione fisica utilizzabili dalle forze di polizia (ovverosia connessi all’uso materiale della forza) e che si applica solo quando la condotta contestata in sede penale inerisce un uso illegittimo di un’arma o di altro strumento materiale di coazione fisica.
23.4. Quanto sopra appare sufficiente per affermare che tutta la vicenda relativa all’anticipazione delle spese relative al procedimento penale cui sono stati sottoposti i ricorrenti (e al loro recupero da parte della p.a.) rientra nell’ambito applicativo dell’art. 18, d.l. n. 67/1996.
23.5. Tanto chiarito, va poi evidenziata la doverosità del recupero da parte della p.a. alla stregua della previsione di cui all’art. 18, d.l. n. 67/1996, così come interpretata dalla costante giurisprudenza in materia.
23.5.1. Al riguardo, va notato che la sentenza Tar Lazio, I- quater , n. -OMISSIS-ha già avuto modo di ricordare:
- che « sui presupposti indefettibili per il rimborso delle spese ex art. 18, d.l. n. 67/1997 si è formata una univoca e convergente giurisprudenza della Corte di Cassazione e del giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, IV, n. 8139 e 8144 del 2019) » ;
- che « in particolare, ai fini del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico per giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa devono sussistere: i) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente; ii) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali »;
- che « detta connessione deve essere intesa in senso stretto cioè nel senso che il dipendente — nel tenere la condotta penalmente rilevante (per la quale è poi stato assolto) — deve aver agito in nome e per conto, oltre che nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, il che si verifica quando, in relazione alla condotta oggetto del giudizio penale, sia individuabile il c.d. nesso di immedesimazione organica »;
- che « la previsione di cui all'art. 18 d.l. n. 67/1997 non si applica, invece, qualora la condotta sia riferita ad un atto o ad un comportamento, in ipotesi, che: a) di per sé costituisca una violazione dei doveri d'ufficio; b) sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e ‘in occasione' dello svolgimento del servizio, e dunque non sia riferibile all'amministrazione; c) sia potenzialmente idoneo a condurre ad un conflitto con gli interessi dell’amministrazione (ad esempio quando, malgrado l'assenza di una responsabilità penale, sussistano i presupposti per ravvisare un illecito disciplinare e per attivare il relativo procedimento). Infatti, la ratio della regola del rimborso delle spese – per i giudizi conseguenti alle condotte attinenti al servizio – è quella di evitare che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere, con la conseguenza che occorre uno specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d'ufficio (Tar Catania, III, 14 aprile 2023, n. 1269) »;
- che « pertanto non è sufficiente, ai fini del rimborso, che la condotta contestata abbia trovato “un’occasione di realizzazione nello svolgimento del servizio” ma occorre che essa sia stata, in qualche modo e sul piano astratto, consustanziale alle mansioni svolte, di talché l’assolvimento dei doveri d’istituto, non avrebbe potuto che passare attraverso il compimento di quell’atto »;
- che « quanto alla pronuncia definitiva sull’esclusione della responsabilità del dipendente, qualora si tratti di una sentenza penale, si deve trattare di un accertamento della assenza di responsabilità, anche quando - in assenza di ulteriori specificazioni contenute nell’art. 18 – sia stato applicato l’art. 530, co. 2, del codice di procedura penale (Consiglio di Stato, IV, 4 settembre 2017, n. 4176; Ad. Gen., 29 novembre 2012, n. 20/13; IV, 21 gennaio 2011, n. 1713) », mentre invece l’art. 18 « non può essere invocato quando il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dalla assenza della responsabilità, cioè quando sia stato disposto a seguito dell’estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando vi sia stato un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promovibilità o di procedibilità dell’azione (cfr. Cons. Stato, IV, 4 settembre 2017, n. 4176 e VI, 29 aprile 2005, n. 2041 )».
23.5.2. Ciò chiarito in termini generali nel caso di specie non può dubitarsi della doverosità del recupero delle anticipazioni versate dell’amministrazione
E, infatti, anche con riferimento alla posizione dei ricorrenti vale quanto già notato da Tar Lazio, I- quater , n. -OMISSIS-in ordine al fatto che « la sentenza che ha definito il procedimento è in parte di condanna, in parte di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con la conseguenza che, pertanto, nel caso in esame il rimborso delle spese legali va senz’altro escluso », e ciò in quanto « il giudice penale, seppur in un procedimento conclusosi con una parziale dichiarazione di prescrizione, ha accertato sia l’unicità del disegno criminoso che l’aggravante del nesso teleologico ai sensi dell’art. 62, co. 1, n. 2 c.p. tra tutti reati ascritti, compresi quelli prescritti. In tale contesto isolare la condotta di falso rispetto alle fattispecie per cui è maturata la prescrizione, oltre ad essere in contrasto con la verità processualmente accertata, sarebbe di fatto operazione impossibile; in un caso del genere, infatti, l’attività difensiva è volta a contestare l’integrale tesi accusatoria, non potendo, all’evidenza, parcellizzarla con riferimento ad ogni fatto di reato contenuto nell’imputazione ».
A ciò è appena il caso di aggiungere che in ogni caso non può sostenersi che per le condotte di -OMISSIS- non si sia in presenza di una « sentenza definitiva che [abbia accertato] la responsabilità » dei ricorrenti, tenuto conto che – come si dirà ancora infra sub 23.7 – le sentenze che hanno definito il procedimento penale hanno condannato i ricorrenti al risarcimento « dei danni conseguenti [non solamente al reato di falso, ma a tutti i reati contestati, ovverosia] ai reati di falso [e] di -OMISSIS- » (cfr. sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, pagg. 280 e ss. e 307-308, confermata da Corte di Cassazione, V, 5 luglio 2012, n. 1798), accertando, come si preciserà meglio di seguito, la responsabilità dolosa dei ricorrenti per tutte le condotte illecite contestate nel procedimento penale (ivi comprese quelle per cui ai ricorrenti non è stata irrogata la sanzione penale per l’intervenuta prescrizione).
23.6. Infine – fermo tutto quanto sopra – questo Collegio ritiene opportuno notare che, in ogni caso, la legittimità dell’azione di recupero delle anticipazioni non sarebbe scalfita a ritenere che alla fattispecie in oggetto si applichi la previsione di cui all’art. 32, l. n. 152/1975.
Al riguardo va innanzitutto evidenziato quanto notato dal giudice d’appello in ordine al fatto che l’articolo in questione « fa salva la rivalsa se vi è responsabilità per fatto doloso (senza distinguere agli effetti penali o … agli effetti civili) » (cfr. ancora Consiglio di Stato, II, 16 maggio 2024, n. 4397).
Ciò posto, nel caso di specie, come già si è accennato, è evidente che le sentenze che hanno definito il procedimento penale nei confronti dei ricorrenti contengono una siffatta affermazione di responsabilità per fatto doloso non solo in relazione alla condotta di falso ma anche in relazione alle condotte integranti le fattispecie di -OMISSIS- e arresto illegale poste in essere dai ricorrenti.
Al riguardo, è chiara la sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- nella parte in cui evidenzia che « l’accertamento delle responsabilità per i falsi … conduce al riconoscimento, tranne che per -OMISSIS-, come già visto, della responsabilità per la contestata -OMISSIS- ascritta a -OMISSIS-, -OMISSIS- e agli altri sottoscrittori degli atti ai capi B), D), G), L), N), 2) Proc. -OMISSIS- Trib. È già stata argomentata la stretta correlazione fra l’indicazione di circostanze false negli atti e la finalità di procedere all’arresto di tutti i presenti nella scuola, con la necessaria formulazione di accuse che, in quanto basate su tali false circostanze, integrano chiaramente l’ipotesi delittuosa della -OMISSIS-. Il concorso morale accertato in capo a -OMISSIS- nella redazione dei falsi verbali comporta la loro responsabilità allo stesso titolo anche per la -OMISSIS-, essendo anche loro partecipi della specifica finalità cui erano preordinate le false attestazioni. Constatato l’esito disastroso della irruzione, l’inesistenza dei c.d. black bloc e l’assenza di armi, la necessità procedere agli arresti e di giustificare le numerose e gravi lesioni inferte ha indotto i due massimi dirigenti che conducevano le operazioni a coordinare l’attività di confezionamento di un complesso di false accuse che fosse apparentemente idoneo a giustificare arresti e violenze. Sono sorte, così, le false accuse di violenta resistenza, di utilizzo di armi improprie, tra le quali strumenti di lavoro che erano presenti in loco per la pacifica esistenza di un cantiere edile, e le barre metalliche estratte dagli zaini, la falsa detenzione delle bottiglie molotov, la falsa aggressione all’arma bianca ai danni di -OMISSIS-. Come si è visto analizzando la condotta di -OMISSIS- essi erano pienamente consapevoli che la loro condotta costituiva approvazione ed esortazione alla formulazione delle false accuse per giustificare gli arresti, -OMISSIS- perché esperto analista di terrorismo e criminalità organizzata, lungi dall’essere stato vittima di inganni altrui, ritenendosi soddisfatto delle spiegazioni a suo dire ricevute a fronte delle sue evidenti perplessità sull’accaduto e partecipando alla gestione delle bottiglie molotov; -OMISSIS- perché, oltre a partecipare alla gestione delle molotov, ha anche concorso attivamente alla concertazione del contenuto degli atti da presentare all’autorità giudiziaria. Nessun dubbio, ovviamente, sussiste sulla responsabilità per la -OMISSIS- in capo ai sottoscrittori del verbale di perquisizione e sequestro, del verbale di arresto, nonché della comunicazione di notizia di reato, atti della cui consapevole falsità si è ampiamente detto, e che per loro natura sono istituzionalmente destinati all’autorità giudiziaria » (cfr. sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, pag. 280 e ss.).
Parimenti chiara è la medesima sentenza nella parte in cui afferma che « quanto ai falsi, alle calunnie e agli altri reati conseguenti, si è trattato della consapevole preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati, realizzato nel lungo arco di tempo che è intercorso fra la cessazione delle operazioni e il deposito degli atti in Procura avvenuto la domenica alle ore 18,30: la motivazione di tale condotta criminosa, volta a salvare l’operazione già evidentemente apparsa disastrosa, è incompatibile con stress e stanchezza, e presuppone, viceversa una attenta e scrupolosa organizzazione nella predisposizione degli atti e del loro contenuto » (cfr. sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, pag. 295 e ss.).
Motivazioni, queste, che hanno condotto il giudice penale a condannare definitivamente i ricorrenti al risarcimento « dei danni conseguenti [non solamente al reato di falso, ma a tutti i reati contestati, ovverosia] ai reati di falso [e] di -OMISSIS- » (cfr. sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, pagg. 307-308, confermata da Corte di Cassazione, V, 5 luglio 2012, n. 1798).
Tanto è sufficiente a rendere in ogni caso legittima la pretesa restitutoria dell’amministrazione, anche a prescindere da quanto notato dalla p.a. in ordine al fatto che la responsabilità dolosa dei ricorrenti per i fatti di cui alla vicenda penale è stata accertata anche dalla Corte dei Conti.
Per quanto sopra, anche a ritenere applicabile al caso di specie la prescrizione di cui all’art. 32, l. n. 152/1975 non potrebbe darsi rilievo alcuno né al fatto che alcuni dei reati sono stati dichiarati prescritti.
23.7. Né tantomeno sarebbero idonee a ritenere illegittima/infondata la pretesa dell’amministrazione nei confronti dei ricorrenti le decisioni di senso eventualmente difforme assunte dalla stessa p.a. con riferimento alla posizione di altri soggetti coinvolti nello stesso procedimento. In disparte, infatti, la circostanza che i ricorrenti non hanno dato adeguata prova di una tale circostanza – radicalmente smentita dall’amministrazione – va ricordato che questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che la disparità di trattamento non può essere invocata al fine di rivendicare « l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo » (cfr. Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009).
24. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso è infondato e va rigettato.
25. Le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo, in coerenza con le statuizioni di cui alla sentenza Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009 – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della p.a. resistente nella misura di € 2.500,00, oltre spese e altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti degli interessati, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti e delle altre persone citate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.