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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/05/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2476/2025 R.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
residente in [...](Ferrara), Corso Vittorio Emanuele n. 22/d, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Michele Manfrini (C.F. - Pec: C.F._2
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ferrara Email_1
(FE), Corso Giovecca n. 37, come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo, con dichiarazione di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni al numero all'indirizzo PEC
, ai sensi e per gli effetti di legge Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di
nato a [...] il [...] (C. F: ), Controparte_2 C.F._3
residente in [...], elettivamente domiciliato in Bologna, presso e nello studio degli avvocati Raffaella Filomena D'Amore (Cod. Fisc. pec C.F._4
e Gian Marco Filipponi (Cod. Fisc. – Email_2 C.F._5
dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla Email_3
comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4 OGGETTO: procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le proprie conclusioni.
- Le parti, con note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 12 e 13 maggio 2025, hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato a verbale di udienza in data 30 aprile 2025, insistendo così per l'accoglimento delle relative condizioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24 dicembre 2024, ritualmente notificato, premettendo Controparte_1
di aver intrattenuto una relazione sentimentale e convivenza more uxorio con allietata Controparte_2
dalla nascita della figlia a Lagosanto (Ferrara), il 16/03/2015, domandava l'affidamento Per_1
condiviso della minore, con sua collocazione prevalente presso di sé nell'immobile sito in
OR, Corso Vittorio Emanuele II, n. 22/D, visite col padre un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina fino alla domenica sera alle ore 22,00, e nelle giornate di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola e fino alle ore 22,00, oltre ad un contributo paterno per il mantenimento della minore di euro 300,00 al mese con compartecipazione alle spese straordinarie in ragione del 50%.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 31 marzo 2025, associandosi Controparte_2
alla richiesta di affidamento condiviso della figlia, ma domandandone il collocamento alternato ed il mantenimento diretto nei tempo di permanenza presso ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Intervenuto il P.M., all'udienza in data 30 aprile 2025 il giudice delegato, sentite personalmente le parti, ne tentava la conciliazione formulando una proposta ai sensi dell'art. 437 bis 21, ultimo comma,
c.p.c.
Il tentativo di conciliazione aveva esito positivo e le parti in data 12-13/05/2025 depositavano note scritte in sostituzione di udienza con le quali, dichiarando di aderirvi, ne chiedevano l'accoglimento.
Il giudice delegato, all'esito dell'udienza cartolare del 21 maggio 2025, si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Ciò premesso, si osserva che le parti, accettando la proposta conciliativa, hanno aderito a condizioni per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole che possono essere interamente recepite in quanto regolamentano compiutamente i rapporti personali ed economici con i figli;
in particolare, le condizioni appaiono eque: ed invero, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo pagina 2 di 4 interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole ad essa relative non sono in contrasto con i suoi interessi, anzi appaiono conformi al suo superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, nella causa promossa da nei Controparte_1
confronti di con ricorso depositato in data 24 dicembre 2024, ogni diversa Controparte_2
eccezione, domanda ed istanza disattesa, così dispone:
1) Affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , la quale continuerà ad Per_1
avere collocazione prevalente presso la madre.
2) Il padre potrà vedere e stare con due pomeriggi alla settimana, indicativamente il Per_1 martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 22, e due week and al mese alternati dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera alle ore 22 o dal sabato mattina al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola. Con riferimento ai periodi di vacanza, il padre potrà trascorrere con due settimane non consecutive, che potranno, nel rispetto di un Per_1
opportuno principio di gradualità, divenire anche consecutive a principiare dal terzo anno. Il padre dovrà indicare alla madre, entro il 31 Maggio di ogni anno, quali siano le settimane che intende trascorrere con la figlia;
in caso di disaccordo, negli anni pari il periodo verrà stabilito dalla madre e negli anni dispari dal padre Inoltre, la minore potrà rimanere con il padre per una settimana durante le vacanze Natalizie comprensive, ad anni alterni, del giorno di Natale o di
Capodanno, nonché per 3 giorni durante le vacanze Pasquali, comprensive, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di Pasquetta.
3) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia, a decorrere dalla domanda (data di deposito del ricorso), versando alla madre l'importo di 250,00 euro al mese, con rivalutazione annuale
Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Ferrara. AUU percepito integralmente dalla madre.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 21 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
pagina 3 di 4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2476/2025 R.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
residente in [...](Ferrara), Corso Vittorio Emanuele n. 22/d, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Michele Manfrini (C.F. - Pec: C.F._2
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ferrara Email_1
(FE), Corso Giovecca n. 37, come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo, con dichiarazione di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni al numero all'indirizzo PEC
, ai sensi e per gli effetti di legge Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di
nato a [...] il [...] (C. F: ), Controparte_2 C.F._3
residente in [...], elettivamente domiciliato in Bologna, presso e nello studio degli avvocati Raffaella Filomena D'Amore (Cod. Fisc. pec C.F._4
e Gian Marco Filipponi (Cod. Fisc. – Email_2 C.F._5
dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla Email_3
comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4 OGGETTO: procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le proprie conclusioni.
- Le parti, con note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 12 e 13 maggio 2025, hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato a verbale di udienza in data 30 aprile 2025, insistendo così per l'accoglimento delle relative condizioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24 dicembre 2024, ritualmente notificato, premettendo Controparte_1
di aver intrattenuto una relazione sentimentale e convivenza more uxorio con allietata Controparte_2
dalla nascita della figlia a Lagosanto (Ferrara), il 16/03/2015, domandava l'affidamento Per_1
condiviso della minore, con sua collocazione prevalente presso di sé nell'immobile sito in
OR, Corso Vittorio Emanuele II, n. 22/D, visite col padre un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina fino alla domenica sera alle ore 22,00, e nelle giornate di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola e fino alle ore 22,00, oltre ad un contributo paterno per il mantenimento della minore di euro 300,00 al mese con compartecipazione alle spese straordinarie in ragione del 50%.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 31 marzo 2025, associandosi Controparte_2
alla richiesta di affidamento condiviso della figlia, ma domandandone il collocamento alternato ed il mantenimento diretto nei tempo di permanenza presso ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Intervenuto il P.M., all'udienza in data 30 aprile 2025 il giudice delegato, sentite personalmente le parti, ne tentava la conciliazione formulando una proposta ai sensi dell'art. 437 bis 21, ultimo comma,
c.p.c.
Il tentativo di conciliazione aveva esito positivo e le parti in data 12-13/05/2025 depositavano note scritte in sostituzione di udienza con le quali, dichiarando di aderirvi, ne chiedevano l'accoglimento.
Il giudice delegato, all'esito dell'udienza cartolare del 21 maggio 2025, si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Ciò premesso, si osserva che le parti, accettando la proposta conciliativa, hanno aderito a condizioni per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole che possono essere interamente recepite in quanto regolamentano compiutamente i rapporti personali ed economici con i figli;
in particolare, le condizioni appaiono eque: ed invero, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo pagina 2 di 4 interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole ad essa relative non sono in contrasto con i suoi interessi, anzi appaiono conformi al suo superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, nella causa promossa da nei Controparte_1
confronti di con ricorso depositato in data 24 dicembre 2024, ogni diversa Controparte_2
eccezione, domanda ed istanza disattesa, così dispone:
1) Affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , la quale continuerà ad Per_1
avere collocazione prevalente presso la madre.
2) Il padre potrà vedere e stare con due pomeriggi alla settimana, indicativamente il Per_1 martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 22, e due week and al mese alternati dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera alle ore 22 o dal sabato mattina al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola. Con riferimento ai periodi di vacanza, il padre potrà trascorrere con due settimane non consecutive, che potranno, nel rispetto di un Per_1
opportuno principio di gradualità, divenire anche consecutive a principiare dal terzo anno. Il padre dovrà indicare alla madre, entro il 31 Maggio di ogni anno, quali siano le settimane che intende trascorrere con la figlia;
in caso di disaccordo, negli anni pari il periodo verrà stabilito dalla madre e negli anni dispari dal padre Inoltre, la minore potrà rimanere con il padre per una settimana durante le vacanze Natalizie comprensive, ad anni alterni, del giorno di Natale o di
Capodanno, nonché per 3 giorni durante le vacanze Pasquali, comprensive, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di Pasquetta.
3) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia, a decorrere dalla domanda (data di deposito del ricorso), versando alla madre l'importo di 250,00 euro al mese, con rivalutazione annuale
Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Ferrara. AUU percepito integralmente dalla madre.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 21 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
pagina 3 di 4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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