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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 22.7.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 21.2.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 451 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.to
Guglielmotti Pierluigi, elettivamente domiciliata in Agropoli (SA), alla Via Mattine, n. 65 “Le
Torri”, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ) – in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10 del D.L.
n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, dai
Funzionari dott. , dott.ssa , dott. , dott.ssa CP_2 Controparte_3 Controparte_4
dott. , dott. , dott.ssa CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
[..
[...] e dott.ssa , elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, CP_8 CP_9
n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' ; CP_1
PEC: t Email_2
Resistente
OGGETTO: liquidazione assegno di invalidità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 25.1.2024, agiva nei confronti dell' Parte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione
Lavoro, al fine di sentire condannare l'Ente al pagamento dell'assegno di invalidità a far data dal 15 settembre 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria
Nel dettaglio, deduceva in via di fatto che:
- con ricorso per A.T.P., iscritto al n. 7239/2022 R.G., chiedeva l'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno di invalidità;
- all'esito della prima udienza veniva nominato come C.T.U. il dott. , il quale Persona_1
riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per accedere al beneficio richiesto con decorrenza dal 15 settembre 2022;
- con decreto di omologa, pubblicato il 15.9.2023, il Giudice, dott.ssa Anna Maria D'Antonio,
accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'assegno di invalidità con decorrenza dal 15 settembre 2022;
- il suddetto decreto veniva notificato a mezzo pec alla Direzione Agenzia CP_1
Complessa di Battipaglia, alla Direzione Provinciale di Salerno e all'Ufficio Segreteria
Direttore Generale di Roma;
CP_1
- il 10.10.2023 il Patronato inoltrava, a mezzo pec, il Mod AP70 per ottenere la CP_10
liquidazione dell'assegno di invalidità;
2 - il 17.1.2024 tramite il proprio legale, inoltrava a mezzo pec diffida di pagamento dell'assegno di invalidità, senza ricevere alcun riscontro, pur essendo decorso il termine di
120 giorni, previsto dall'art. 445 bis c.p.c., comma V, per provvedere al pagamento della prestazione;
Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Giudice del Lavoro di:
<< - accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare, l'Ente resistente al pagamento
dell'assegno di invalidità a far data dal 15 settembre 2022, oltre interessi e rivalutazione
monetaria>>.
Vinte le spese del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
2. L' pur essendo stato regolarmente raggiunto dalla notificazione dell'atto CP_1
introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si costituiva in giudizio e, quindi, con ordinanza del 22.7.2024 veniva dichiarato contumace.
3. Si perveniva, dunque, all'udienza di discussione del 21.5.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
La ricorrente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei propri atti difensivi e insistendo per l'accoglimento del ricorso con condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio, CP_1
considerato che, la liquidazione della prestazione era avvenuta successivamente all'instaurazione del procedimento, mentre, come detto, l' restava contumace. CP_1
4. Con memoria di costituzione, depositata il 26.2.2025, si costituiva tardivamente in giudizio l evidenziando di aver effettuato il pagamento il 21.2.2024, accreditando le somme CP_1
sul conto corrente della ricorrente con la rata del mese di marzo 2024 e che il ritardo nella liquidazione della prestazione era dipeso dal fatto che la documentazione amministrativa utile ai fini della liquidazione (mod. AP 70) era pervenuta all'ufficio amministrativo solo successivamente alla notifica del decreto di omologa, che, peraltro, era stato notificato alla sede di Salerno e Battipaglia, mentre l'ufficio territorialmente competente ai fini della CP_1
3 liquidazione della prestazione (considerata la residenza della ricorrente) era la sede CP_1
di Agropoli.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di:
<< 1) dichiarare la cessata materia del contendere e, per l'effetto, dichiarare il ricorso
inammissibile e infondato;
2) rigettare il ricorso e le domande di parte ricorrente, con condanna alle spese di lite, ove
la stessa sia riconosciuta soccombente>>.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta da con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Parte_1
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971,
istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
4 costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, la parte resistente nel costituirsi in giudizio ha dichiarato e documentato di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto il 21.2.2024 e, quindi,
successivamente all'instaurazione dell'odierno giudizio.
A fronte di tale richiesta la ricorrente non ha dedotto alcun motivo giuridicamente rilevante idoneo a giustificare il prosieguo della controversia, persistendo il contrasto solo in merito alle spese processuali.
Pertanto, non cogliendosi più alcun interesse precipuo ad un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente a coltivare il giudizio e in capo alla resistete a contestare la domanda, deve ritenersi sia venuto meno l'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio.
Per le ragioni esposte, in accoglimento della richiesta formulata dalla resistente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto da Parte_1
.
[...]
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere interamente compensate tra le parti, considerato il fatto che parte ricorrente risulta aver depositato il Mod. AP 70, necessario per ottenere il pagamento delle somme dovute, in data 10.10.2023 peraltro inoltrando la dichiarazione ad un ufficio dell' diverso CP_1
da quello territorialmente competente ai fini della liquidazione della prestazione (che in virtù
della residenza della ricorrente era l'I.N.P.S. di Agropoli), e che, rispetto a detta data, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis c.p.c. non era ancora decorso al momento della proposizione del ricorso. Come detto, poi, l già il 21.2.2024 ha provveduto alla CP_1
liquidazione degli importi spettanti al ricorrente, erogandoli concretamente con il rateo di marzo.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 451 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da , Parte_1
nei confronti dell' in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., così CP_1
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio proposto da Parte_1
con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
[...]
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 19.3.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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