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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3997/2022 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo CodiceFiscale_1
studio degli avvocati Elvirella Pacini e Luciano Lobina, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici
[...]
dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela
Cabiddu, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.12.2022 il signor ha Parte_1
richiesto al Tribunale di voler accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennizzo per danno biologico con riguardo alle denunciate patologie professionali, per le quali aveva infruttuosamente presentato all' tre distinte domande di malattia professionale tutte in data CP_1
pagina 1 4.11.2020: la prima con pratica n. 517558256 per la patologia
“spondilodiscoartrosi lombare con spondilolistesi di L4-L5 e discopatie multiple”, la seconda con pratica n. 517558257 per la patologia
“tendinopatia sovraspinato spalla ds e sn”, e la terza con pratica n.
517558258 per la patologia “ipoacusia bilaterale”.
A tali domande erano stati allegati la certificazione medica ed i referti specialistici.
A fondamento del ricorso ha esposto di aver prestato la propria attività
lavorativa, in qualità di muratore, fin dal 1975, presso diversi datori di lavoro.
Ha allegato che la propria attività consisteva nel realizzare pareti e tramezzi, pianellare pavimenti e piastrellare pareti, eseguire lavori di carpenteria, realizzare impianti elettrici ed idraulici, nonché rifinire delle pareti con intonaco, rasatura e tinteggiatura.
Ha allegato che era solito utilizzare in cantiere tutti gli strumenti per l'edilizia, sia quelli manuali (quali mazza, cazzuola, picco, martelli,
vanga), sia quelli elettrici (smeriglio, trapani) e quelli meccanici
(impastatrici) e ad aria compressa (demolitori).
Ha allegato, inoltre, di aver svolto la propria attività dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, con l'intervallo di un'ora per la pausa pranzo.
Il ricorrente ha quindi affermato che, nell'esercizio di tali lavorazioni,
aveva contratto le citate patologie, meglio descritte nella documentazione medica prodotta, per le quali in data 4.11.2020 aveva presentato all' le relative domande di indennizzo. CP_1
Avverso il rigetto delle domande amministrative aveva proposto opposizione nei termini di legge, conclusasi, anch'essa, con un rigetto da parte dell' resistente. CP_1
2. L' ha resistito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa CP_1
domanda, contestando lo svolgimento delle attività lavorative indicate nel ricorso ed il nesso causale fra queste e le patologie lamentate.
In particolar modo, l' ha evidenziato come difettasse la prova CP_1
pagina 2 sia delle mansioni concretamente esercitate dal ricorrente nel corso della sua vita lavorativa, sia della pretesa esposizione al rischio.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u..
******
4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
4.1. Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo dedotto nel ricorso introduttivo sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale.
In particolare, i testimoni , e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
colleghi di lavoro del ricorrente, e , ex datore di lavoro del Testimone_4
ricorrente, hanno confermato lo svolgimento, da parte di costui, delle mansioni per come dedotte in ricorso.
4.2. Al fine di verificare la sussistenza delle malattie denunciate e la derivanza causale di queste dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, che qui si richiama integralmente.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, e dopo aver eseguito un'attenta diagnosi differenziale, ha riscontrato quanto segue: è affetto da Parte_1
spondilodiscoartrosi lombare con spondilolistesi di L4-L5 e discopatie
multiple, ipoacusia bilaterale e tendinopatia del sovraspinato spalla
destra e sinistra”.
In merito alla prima affezione - spondilodiscoartrosi lombare con
spondilolistesi di L4-L5 e discopatie multiple - si può con certezza
affermare che sussiste una patologia inerente al segmento lombare della
colonna vertebrale. La sintomatologia accusata dal sig. è Parte_1
fondamentalmente legata alla patologia degenerativa lombare e a
protrusioni del disco intervertebrale.
Sulla base di quanto sopra esposto, considerato, come si rileva
pagina 3 dall'esame obiettivo sopra riportato, che gli esiti disfunzionali della
patologia lombare rilevata sono di rilevante entità, lo scrivente che la
attuale valutazione possa essere congruamente stimata con 7 (sette)
punti percentuali applicando il codice 213.
Per quanto concerne la patologia uditiva si rileva che il sig.
[...]
risulta affetto da una ipoacusia bilaterale, neurosensoriale a Pt_1
destra e mista e pantonale (neurosensoriale e percettiva) a sinistra. In
merito alla valutazione del danno lo scrivente ritiene congrua la
valutazione del 1 % (uno percento).
Per quanto concerne la patologia di cui al punto tre - tendinopatia
del sovraspinato spalla destra e sinistra […], considerati gli
accertamenti strumentali effettuati, le consulenze specialistiche e la
obiettività rilevata ritiene congrua, considerata la bilateralità
dell'affezione una valutazione di 11 (undici) punti percentuali
applicando il codice 223.
Per quanto sopra esposto questo CTU ritiene che la valutazione
globale del danno, inerente alle affezioni denunciate possa essere
congruamente stimata in 18 (diciotto) punti percentuali. La decorrenza è
da identificare al momento della presentazione dell'istanza”.
Le argomentate conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
In ragione di quanto fin qui esposto, ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato a un danno biologico complessivo del 18% a far data dalle domande amministrative del
4.11.2020.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo CP_1
in favore del ricorrente, siccome rapportato alla percentuale di danno biologico sopra indicata, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, calcolati come per legge.
5. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in applicazione del criterio della soccombenza, l' deve essere condannato alla rifusione in favore CP_1
pagina 4 della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 come recentemente modificato, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese CP_1
di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor ha diritto di Parte_1
percepire l'indennizzo rapportato a un danno biologico complessivo del
18% a far data dalle domande amministrative del 4.11.2020;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo CP_1
in favore del ricorrente, siccome rapportato alla percentuale di danno biologico sopra indicata, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, nella misura e secondo le decorrenze di legge;
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.905,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Elvirella Pacini e Luciano Lobina;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Cagliari, 26.2.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 5