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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/04/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2223/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” e promossa
TRA
, nata il [...] ad [...]: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carmen Napoletano
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], CF: Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
E
PM –SEDE
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3.4.2025
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.8.2024, ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_1
civile in Avellino il 16.9.11 con , regolarmente trascritto presso i registri di stato Controparte_1
civile del Comune di Avellino, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
da tale loro unione sono nati due figli, , in Avellino il 24.11.11 e , in Persona_1 Persona_2
Avellino il 24.5.13; che la residenza anagrafica era in Avellino alla Piazza Don Luigi Sturzo, in una abitazione popolare assegnata ad essa ricorrente;
di essere disoccupata e di svolgere lavori saltuari per circa € 150,00 mensili, mentre il resistente svolge attività in Avellino presso l'impresa Edile
Ristruttura Si alla via G. Matteotti, 45; che l'unione coniugale era venuta meno tanto che il resistente conviveva con una nuova compagna.
Chiedeva la separazione con possibilità di vivere separatamente ed affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, assegnataria altresì della casa coniugale, e i diritti di visita secondo il piano di riparto ben dettagliato nel ricorso.
Chiedeva la corresponsione di euro 500,00 per il mantenimento dei figli -ossia € 250,00 per ciascuno-
, nonché il 50% delle spese straordinarie e corresponsione integrale a sé dell'assegno unico.
All'udienza del 5 dicembre 2024 la ricorrente veniva ascoltata, mentre il resistente rimaneva contumace.
All'udienza con ordinanza del 9 dicembre 2024 venivano adottati i provvedimenti urgenti e la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 3 Aprile 2025.
Il pm esprimeva parere in data 16.12.2024. Le risultanze in atti inducono a ritenere sussistenti le condizioni per la pronuncia delle separazione giudiziale tra i coniugi.
La domanda di separazione va senz'altro accolta;
infatti, ricorrono gli estremi per pronunciare la separazione ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
Ed invero, i coniugi non vivono più insieme e il resistente vive con altra donna.
La ricorrente ha, inoltre, dichiarato che versa spontaneamente per il Controparte_1
mantenimento dei minori una somma di € 500/550,00 mensili.
Il collegio ritiene di poter accogliere tutte le richieste avanzate da relative Parte_1
all'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre che sarà assegnataria della casa coniugale e con diritti di visita regolamentati secondo il piano genitoriale di cui all'allegato ricorso al quale integralmente si rinvia.
Va, altresì, accolta la richiesta di contribuzione nei termini richiesti dalla ricorrente.
Secondo Cass. 2020, n. 16739 “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore
non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo
alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza
morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea
a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento
correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita
corrispondente a quello goduto in precedenza”. –
Quanto all'assegnazione della casa familiare, pur si richiama la giurisprudenza che segue:
Cass. 2018 n. 25604 “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto
dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere
nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini
di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione
ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei
figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337
sexies c.c. –
Avuto riguardo alle esigenze dei figli, minori di età; considerate le disponibilità economiche complessive dei genitori;
considerato che
il padre è alle dipendenze di una ditta edile;
non si conoscono i redditi, ma alla udienza delegata la ricorrente ha dichiarato che il resistente aveva già
lasciato la casa coniugale e spontaneamente versava mensilmente 500/550 euro al mese in suo favore con regolarità;
considerato che
la madre svolge lavori saltuari e guadagna 100/150 euro al mese;
considerato che la casa coniugale è rappresentata da un alloggio popolare in assegnazione alla stessa ricorrente, stimasi che gli scopi illustrati nell'arresto della Suprema Corte sopra riportato possano ritenersi soddisfatti ponendo a carico del resistente un contributo per il mantenimento dei figli di €
250,00 ciascuno (€ 500,00 complessivi), a decorrere dalla data della domanda.
Sempre quanto alla prole, rimangono a carico dei genitori in misura uguale, come peraltro richiesto in ricorso, le spese extra assegno ordinarie e straordinarie, con attribuzione dell'assegno unico alla madre.
Con riferimento alle spese di lite, considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mancando qualsiasi opposizione da parte di questa, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo che le spese del procedimento debbano gravare sulle parti in eguale misura. Vanno quindi dichiarate non ripetibili, nella misura della metà, le spese processuali relative alla difesa di parte ricorrente, onerando parte resistente al pagamento del residuo, residuo liquidato d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata
in vigore”; b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile;
c) del numero assai scarso delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della sostanziale assenza di fase istruttoria;
e) delle riduzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n.
55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata dal D.M. 37/2018);
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Prima Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi n. ad Avellino il Parte_1
30.1.1993 e n. ad Avellino il 17.2.1989; Controparte_1
B. DISPONE che i minori siano affidati ai genitori in modo condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale si assegna la casa coniugale sita in Avellino, Piazza
Don Luigi Sturzo e regolamentando le visite secondo il piano riportato nel ricorso introduttivo;
C. al versamento a per il mantenimento dei figli la Controparte_2 Parte_1
somma complessiva di € 500,00 mensili a far data dalla domanda;
D. DISPONE che le spese straordinarie siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori secondo protocollo del consiglio dell'ordine degli avvocati di Avellino del 28.12.2018;
E. ASSEGNA a il 100% dell'assegno familiare Parte_1
alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà Per_3
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; G. DICHIARA non ripetibili nella misura della metà le spese di difesa di parte ricorrente;
H. NA parte resistente al pagamento della restante parte delle spese Controparte_1
di giudizio, che si liquida in € 1103,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso da versare all'Erario
I. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Avellino, 10.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Iandiorio dott. Raffaele Califano