Sentenza 19 marzo 2004
Massime • 1
L'incapacità a testimoniare derivante dalla esistenza, in un soggetto, della qualità di parte, anche virtuale, e di testimone, deve essere eccepita dalla parte interessata al momento dell'espletamento del mezzo di prova o nella prima difesa successiva, altrimenti la nullità dell'assunzione resta definitivamente sanata per acquiescenza. Pertanto, deve ritenersi inammissibile, in quanto concernente una questione per la prima volta dedotta in sede di legittimità, il motivo di ricorso per cassazione con il quale ci si dolga che non sia stata ritenuta l'incapacità testimoniale di un teste, allorché la sentenza impugnata non tratti di tale questione e il ricorrente non deduca di avere tempestivamente eccepito la nullità della deposizione (indicando, nell'osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale verbale d'udienza o atto abbia sollevato la questione), e di averla riproposta con l'atto d'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 5550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5550 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Roberto - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI PI, elettivamente domiciliato In ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso l'avvocato MAURIZIO MARAZZA, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
CENTRO RESIDENZIALE BADIA DI CAVA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 11504/01 proposto da:
CENTRO RESIDENZIALE BADIA DI CAVA SOC., in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA F PIMENTEL 2, presso l'avvocato MICHELE COSTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RI PI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 170/00 del Tribunale di SALERNO, depositata il 27/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2003 dal Consigliere Dott. Luigi SALVATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso, previa riunione dei ricorsi, per il rigetto di entrambi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Centro residenziale Badia di Cava dei Tirreni s.r.l. (infra, "Centro residenziale"), con distinti atti di citazione notificati il 22 aprile 1996 (n. 16/96) ed il 22 aprile 1997 (n. 76/96), proponeva appello avverso le sentenze del Giudice di pace di Cava dei Tirreni in data 8 marzo 1996 e 21 giugno 1996, di condanna, ciascuna, al pagamento in favore dell'avv. Pio Accarino, delle somme di L. 3 milioni per l'attività svolta dal predetto quale presidente del collegio sindacale di detta società negli anni 1990 e 1991. Con entrambi gli atti l'appellante censurava la valutazione delle prove compiuta dal primo giudice e chiedeva, in riforma delle pronunzie, il rigetto delle domande, con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio.
L'appellato, nel costituirsi in entrambi i giudizi, contestava la fondatezza delle impugnazioni e ne chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Salerno, riuniti i giudizi, con sentenza del 27 gennaio 2000, accoglieva l'appello proposto avverso la sentenza resa il 22 aprile 1997 (n. 76/96) e rigettava il gravame avente ad oggetto la sentenza del 22 aprile 1996 (n. 16/96), dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio d'appello, nonché quelle relative al primo grado concernente la prima delle due decisioni impugnate. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso l'avv. Pio Accarino, affidato a due motivi, depositando altresì memoria ex art. 378, c.p.c.; ha resistito con controricorso la "Centro residenziale",
che ha proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - I ricorsi hanno ad oggetto la stessa sentenza e, pertanto, deve essere riuniti, per essere decisi con un'unica pronuncia.
2 - Il ricorrente principale, con il primo motivo, denuncia "violazione degli art. 2697 e segg. cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché dell'art. 360 n. 5, c.p.c.", deducendo che la sentenza impugnata non avrebbe correttamente valutato la documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di presidente del collegio sindacale, costituita dai verbali dell'adunanza del collegio, sottoscritti da un solo componente, non avendo la società mai sollevato censure in ordine all'operato dei sindaci.
A suo avviso, la sentenza sarebbe viziata da contraddittorietà della motivazione, poiché, da un canto, ha ritenuto "esistenti" i verbali del collegio sindacale ed irrilevante la loro mancata sottoscrizione, dall'altro, ha concluso accogliendo, in parte, l'appello. Un'ulteriore contraddizione sarebbe ravvisabile nella circostanza che la sentenza ha ricavato elementi a conforto della domanda dal fatto che egli è stato confermato nella carica per gli anni 1991-1993, ma ha poi ritenuto la "mancanza di qualsiasi indicazione circa eventuali conferme e o sostituzioni nella carica per gli ani successivi". Con il secondo motivo, il ricorrente deduce "violazione degli artt. 2727, 2729 codice civile e art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360
n. 3 e n. 5 p.c.", in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto non provata la domanda, omettendo di valutare gli elementi indiziari che la conforterebbero. Le presunzioni semplici costituiscono, infatti, elementi ai quali il giudice del merito può fare ricorso anche in via esclusiva al fine di ritenere dimostrata la domanda. Il Tribunale non avrebbe invece operato la necessaria connessione tra svolgimento della prestazione e diritto al compenso, limitandosi ad affermare che mancava la prova piena dello svolgimento della prestazione, senza considerare che quest'ultimo risultava dai verbali dell'organo di controllo e dalla mancanza di contestazioni da parte dell'assemblea. Infine, la sentenza impugnata avrebbe omesso di tenere conto di una nozione di comune esperienza, quale quella dell'esistenza del diritto al pagamento del compenso in presenza delle circostanze sopra sintetizzate.
2.1. - I due motivi di censura sono logicamente e giuridicamente connessi e, quindi, è opportuno il loro congiunto esame. I motivi sono infondati e devono essere rigettati.
In linea preliminare, va precisato - ciò anche in riferimento alle censure svolte dal ricorrente incidentale - che è incontestata dalle parti l'affermazione che il pagamento del compenso dovuto al componente del collegio sindacale richieda la dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività. Inoltre, occorre ricordare che, in virtù di un principio che costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciatile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c., si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. L'art. 360 n. 5, cit., non conferisce, infatti, alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Pertanto, alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (per tutte, Cass., n. 350 del 2002; n. 12647 del 2003). Inoltre, ancora secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'adeguatezza della motivazione non implica l'onere del giudice di merito di occuparsi di tutte le allegazioni della parte, ne' quello di prendere in esame nella sentenza, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da essa svolte. Infatti, è sufficiente che il giudice, anche in maniera concisa, indichi gli elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni del suo convincimento, così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni con queste incompatibili e disattesi, per implicito, i rilievi e le tesi che, benché non espressamente esaminati, siano parimenti incompatibili con la conclusione affermata e con l'iter argomentativo svolto (Cass., n. 696 del 2002; n. 10569 del 2001; n. 13342 del 1999). Il giudice del merito è, quindi, libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso. In altri termini, per la congruità della motivazione è sufficiente che da essa emerga che il convincimento si è formato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, senza che sia necessaria l'esplicita confutazione degli elementi non menzionati o non accolti (tra le più recenti, Cass., n. 6765 del 2002; n. 7058 del 2003). Nel caso in esame i motivi di censura, in buona sostanza, propongono una diversa lettura delle risultanze valutate dal giudice d'appello e, per questo profilo, sono inammissibili. Inoltre, in relazione al primo motivo, va osservato che l'iter argomentativo della sentenza impugnata è immune dalla contraddizione denunciata. La pronuncia ha infatti reputato che l'irregolare verbalizzazione dell'attività svolta dall'organo di controllo non impedisca, limitatamente al fine della liquidazione del compenso dovuto per l'attività svolta, la dimostrazione che l'attività aia stata comunque svolta dal sindaco. Relativamente all'anno 1990, il Tribunale ha dunque ritenuto che, nonostante l'irregolarità della verbalizzazione, la deposizione del teste escusso, l'iscrizione in bilancio della somma dovuta quale compenso e la conferma nell'incarico costituiscano elementi in grado di supplire a detta irregolarità e di dimostrare il presupposto della corresponsione del compenso. In riferimento all'anno 1991, la sentenza impugnata ha ritenuto, invece, che non sussisteva alcun elemento in tal senso e per questa ragione ha reputato infondata la tesi del ricorrente, precisando, con argomentazione completiva, che l'irregolare verbalizzazione, a fronte di questa totale carenza probatoria, non poteva essere valorizzata nel senso prospettato dal ricorrente. Nella motivazione non è, quindi, riscontrabile la contraddittorietà denunciata, mentre la considerazione svolta in ordine alla asserita mancata valutazione di elementi indiziari a conforto della domanda (secondo motivo) costituisce prospettazione di una diversa valutazione del materiale probatorio esaminato dal Tribunale, inammissibile in questa sede, avendo peraltro la sentenza osservato che dalle risultanze acquisite non è stato possibile "desumere eventuali elementi presuntivi in ordine alla fondatezza della pretesa attorca".
3 - Con il primo motivo del ricorso incidentale la "Centro residenziale" denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2404, 2421 e 1350, cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5, cod. proc. civ.. Omessa o comunque contraddittoria motivazione". A suo avviso, relativamente al compenso per l'anno 1990 risultava che il ricorrente non aveva svolto l'attività di controllo sulla gestione, da eseguire almeno trimestralmente;
il Tribunale ha invece ritenuto che la verbalizzazione della riunione del collegio sindacale costituisce elemento di prova dello svolgimento dell'attività, in ogni caso ricavabile da ulteriori elementi. Questa conclusione sarebbe erronea, in quanto dal combinato disposto degli artt. 1350 e 2404, c.c., sarebbe ricavabile il principio secondo il quale la verbalizzazione delle riunioni del collegio sindacale costituisce atto riconducibile alla elencazione contenuta nell'art. 1350, c.c., con conseguente necessità della forma scritta ad substantiam, a pena di nullità del verbale. Dunque, il verbale in oggetto, mancando della sottoscrizione di tutti i componenti, sarebbe giuridicamente inesistente, sicché "la mancata registrazione (...) costituisce prova "iuris et de iure" che la attività non è stata svolta e la sentenza impugnata sarebbe viziata da omessa o contraddittoria motivazione, in quanto "nulla è stato dedotto in replica alle argomentazioni esposte (...) sia nell'atto di appello che nella comparsa conclusionale".
In linea gradata, la "Centro residenziale" deduce che, qualora dovesse ritenersi che la prova dell'espletamento della prestazione non richieda la forma scritta, mancherebbe comunque la prova dello svolgimento della prestazione da parte dell'avv. Accarino. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto provata questa circostanza sulla scorta della deposizione resa da un teste e per il fatto che il compenso era stato iscritto nel bilancio, senza tenere conto dell'eccezione di inammissibilità della prova per testi, giustificata dalla considerazione che la circostanza avrebbe dovuto essere provata mediante atto scritto;
inoltre, la deposizione resa dal teste assunto in istruttoria sarebbe inammissibile, poiché questi, all'epoca dei fatti amministratore unico della società, aveva interesse a confermare la tesi dell'attore, in quanto responsabile del corretto svolgimento dell'attività sociale. A suo avviso, il mancato espletamento dell'attività risulterebbe altresì dal fatto che la somma stabilita quale compenso non era stata erogata, mentre l'omissione della sottoscrizione del verbale non poteva ascriversi a mera dimenticanza, essendo i verbali dell'organo di controllo "completamente asettici, cioè non danno concreto conto della attività di controllo svolta". L'ulteriore argomento valorizzato dal Tribunale per ritenere dimostrato lo svolgimento della prestazione, consistente nella circostanza che l'assemblea dei soci non aveva provveduto a rimuovere l'avv. Accarino dalla carica sarebbe irrilevante dato che la società "ricorre allo strumento dell'azione di responsabilità previsto dall'art. 2393", c.c., solo in caso di danno al patrimonio sociale che, nella specie,
non vi è stato. Infine, l'inesistenza di censure svolte dall'assemblea di soci all'operato dei sindaci sarebbe irrilevante, poiché da essa non deriva la decadenza della società dal diritto di contestare la domanda di pagamento del compenso.
3.1. - Il motivo è infondato e va rigettato.
3.1.1. - In linea preliminare, disattendendo i rilievi svolti dal ricorrente principale nella memoria, il ricorso incidentale deve essere ritenuto ammissibile. Al riguardo, va ricordato che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione proposta per prima assume carattere ed effetti di impugnazione principale e determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, per essere decise simultaneamente, tutte le successive impugnazioni eventualmente proposte da altri soccombenti contro la medesima sentenza, le quali hanno sempre carattere incidentale (ex multis, Cass., n. 12920 del 2000). In riferimento al ricorso per cassazione, l'impugnazione successiva alla prima deve quindi essere proposta entro il termine previsto dall'art. 371, c.p.c., e, se ciò accade, essa è ammissibile, per quanto qui interessa, anche qualora non risulti rispettato il termine dell'art. 327, c.p.c., configurandosi allora quale impugnazione incidentale tardiva (art. 334, c.p.c.; nella specie il ricorso incidentale è stato appunto proposto nell'osservanza del termine previsto dall'art, 371, c.p.c., benché non nell'osservanza di quello annuale). Relativamente ai limiti oggettivi di questa impugnazione - gli unici che entrano in gioco nella presente fattispecie - in passato, nella giurisprudenza di legittimità, è stato sicuramente prevalente l'orientamento che distingueva tra impugnazioni incidentali tipiche - dirette cioè contro lo stesso capo di sentenza impugnato in via principale, ovvero contro un capo che era con questo in rapporto di dipendenza o connessione - ed impugnazioni incidentali autonome - concernenti un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata -, ritenendo inammissibile la seconda, se proposta quando era decorso il termine per l'impugnazione. Questo indirizzo, la cui uniformità era stata peraltro interrotta da decisioni che avevano enunciato una nozione ampia del rapporto di dipendenza o connessione, ovvero avevano riferito quest'ultimo agli interessi a tutela dei quali era stata proposta la causa, è stato rimeditato dalla sentenza delle Sezioni Unite civili n. 4640 del 1989. Le Sezioni Unite, con questa decisione, hanno dato atto delle critiche mosse dalla dottrina all'orientamento inteso a porre limiti oggettivi all'impugnazione incidentale tardiva, "osservando che esso non è coerente con la ratio dell'art. 334, intesa a consentire alla parte una ritorsione, secondo la tradizione storica, nell'ambito dell'unità formale della sentenza contenente una pluralità di capi, avendo voluto il legislatore ristabilire l'equilibrio delle rispettive posizioni delle parti davanti al giudice dell'impugnazione". Lo scopo della norma, è stato quindi sottolineato, "è quello di favorire l'accettazione della sentenza impugnabile da parte di chi è parzialmente vittorioso;
mentre l'altro soccombente prò parte valuta la sentenza nella sua totalità e, una volta proposta nei suoi confronti l'impugnazione principale, può tutelare i suoi interessi soltanto impugnando qualsiasi punto della sentenza, anche se oggettivamente autonomo rispetto a quello attaccato dall'avversario". L'art. 334, c.p.c., ha quindi introdotto accanto all'interesse all'impugnazione della sentenza determinato dalla soccombenza un diverso interesse, che deriva dall'impugnazione principale, tende a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui impugnazione principale, avrebbe accettato, e che sussiste "sempre quando vi sia una soccombenza pratica e parziale della parte contro cui è stata rivolta l'impugnazione principale, purché questa sia ammissibile (2^ comma dell'art. 334, c.p.c.)".
La sentenza sopra richiamata ha quindi affermato che "l'unico limite di carattere oggettivo che la norma pone è l'unità formale della sentenza contenente una pluralità di capi sulle domande delle parti, la quale è sufficiente a creare quel nesso fra le varie pronunce, che giustifica l'ammissione dell'impugnazione incidentale tardiva, perché nella visione pratica delle parti l'unicità del processo assorbe e fonde, come elementi di un tutto, le varie domande proposte, senza che si possa distinguere fra domande autonome e domande connesse". Dunque, hanno concluso le Sezioni Unite, "anche nelle ipotesi (...) in cui massima è l'autonomia dei vari capi (...) l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile", poiché scopo dell'art. 334, c.p.c., è di "rendere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettare la sentenza soltanto se la medesima venga accettata anche dalla controparte, senza dover subire gli effetti dello spirare del termine o della propria acquiescenza, le parti contro le quali è stata proposta impugnazione (...) possono proporre impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza, non esistendo alcun limite oggettivo all'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva medesima", sicché, può aggiungersi, è del tutto irrilevante che le domande, autonome, nei confronti della stessa parte siano state proposte con un unico atto, ovvero con distinte atti e poi siano rifluite in un unico processo a seguito di un provvedimento di riunione dei giudizi. Questo orientamento è stato successivamente ribadito dalla stesse Sezioni Unite civili (sentenza n. 652 del 1998) e dalle Sezioni semplici (Cass., n. 12920 del 2000; n. 1652 del 1994) e ad esso il Collegio reputa di dovere prestare adesione, non avendo il ricorrente prospettato argomentazione alcuna che possa indurre ad una sua rimeditazione, sicché, in presenza del dato dell'unità formale della sentenza che ha deciso gli appelli, l'impugnazione incidentale tradiva proposta dalla "Centro residenziale" deve ritenersi ammissibile. Tuttavia, come sopra è stato precisato, nel merito, il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.
3.1.2. - L'art. 2490, c.c., concernente la s.r.l., prevede l'obbligo della tenuta di una serie di libri, la cui funzione è quella di documentare aspetti della vita della società che non risulterebbero dalle scritture contabili. I libri delle deliberazioni degli organi collegiali, come ha correttamente osservato la sentenza impugnata, richiamando la giurisprudenza di legittimità, diversamente dal libro giornale, dal libro degli inventari e dagli altri libri menzionati nel successivo art. 2709, c.c. - se regolarmente tenuti - possono costituire solo prova, secondo le regole ordinarie, dei fatti storici enunciati nei relativi verbali (Cass., n. 1762 del 1984). Tra questi libri vi è appunto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, che deve essere tenuto quando in detta società esiste l'organo di controllo, allo scopo di documentare le riunioni del collegio, che deve riunirsi almeno ogni trimestre (art. 2404, c.c.). Questa Corte ha peraltro già affermato che questo obbligo di documentazione non si riconnette tuttavia ad una esigenza di forma degli atti di cui deve essere registrato il compimento. In particolare, nel cassare una sentenza di merito che aveva escluso che i sindaci di una s.p.a. avessero assolto gli obblighi loro incombenti, come sindaci di una s.p.a., muovendo dalla considerazione che le riunioni dell'organo di controllo dovevano ritenersi tamquam non essent in quanto i relativi verbali erano stati redatti su un foglio di carta legale, in attesa del ritrovamento del libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, erano privi di data certa ed erano stati trascritti dopo la vidimazione finale, ha affermato che "anche in presenza di irregolarità formali nella redazione dei processi verbali e nella relativa trascrizione nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 c.c., le riunioni predette non potevano essere considerate come "inesistenti", agli effetti probatori, nei confronti del fallimento;
ne' poteva essere negato, data la funzione di mera documentazione, svolta dal libro stesso, di una volontà collegiale già formata e certificata dal processo verbale, il diritto dei sindaci di provare, anche astraendo da quei documenti probatori e secondo le regole generali, il fatto storico comportamentale da sottoporre all'apprezzamento del giudice del merito" (Cass., n. 5422 del 1992). Ed è questo appunto quanto accaduto nella fattispecie in esame, dato che il Tribunale ha riscontrato una "incompleta ed imperfetta verbalizzazione", consistente nella mancata sottoscrizione del verbale da parte di tutti i sindaci. Peraltro, a conforto del principio già enunciato da questa Corte, va anche ricordato che l'attività dei componenti del collegio sindacale consiste in una serie di compiti (artt. 2403, 2405, 2406, 2408, c.c.) svolti all'infuori delle riunioni del collegio di cui essi fanno parte, cosicché l'opera di controllo e vigilanza può essere la risultante della attività espletata individualmente dai diversi sindaci, che può accadere non sia documentata, poiché collegiale - e da documentare ai fini sopra precisati - è esclusivamente l'esame del risultato delle indagini svolte e la deliberazione in ordine alla condotta da assumere. La mancata o irregolare documentazione di questa attività può rilevare sotto il profilo della responsabilità dei sindaci e, per quanto qui interessa, in quanto incide, escludendola, sulla regolarità dell'adempimento della prestazione, circostanza che il Tribunale, con apprezzamento di merito, incensurabile in questa sede, ha escluso. Il Tribunale ha, quindi, ritenuto dimostrato lo svolgimento dell'attività sulla scorta del succitato verbale, sia pure "irregolare", in quanto confortato anche dalla deposizione di un teste, nella persona di colui che, all'epoca, rivestiva la qualità di amministratore della società. Relativamente a detta deposizione, il profilo della censura con il quale la ricorrente incidentale deduce che la testimonianza resa "non era ammissibile" (recte, sarebbe nulla), in quanto il teste assunto "aveva un interesse proprio a confermare" la tesi dell'avv. Accarino, è inammissibile. Secondo un principio pacifico nella giurisprudenza di questa corte, l'incapacità a testimoniare derivante dalla esistenza, in un soggetto, della qualità di parte, anche virtuale, e di testimone, deve infatti essere eccepita dalla parte interessata al momento dell'espletamento del mezzo di prova o nella prima difesa successiva (Cass., n. 9553 del 2002), altrimenti la nullità dell'assunzione resta definitivamente sanata per acquiescenza (Cass., n. 543 del 2002; n. 8066 del 1999). La questione non risulta però trattata dalla sentenza ed il ricorrente neppure ha dedotto che, nel termine sopra indicato, ha eccepito la nullità della deposizione - indicando, nell'osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale verbale d'udienza o atto l'abbia proposta - e riproposto la questione con l'atto d'appello, sicché deve ritenersi che la censura sia stata proposta per la prima volta in sede di legittimità ed è perciò inammissibile (Cass., n. 13313 del 1999), ciò che impedisce di valutarla nel merito. Il Tribunale, per ritenere dimostrato lo svolgimento dell'attività, ha infine valorizzato anche la circostanza che al passivo del bilancio della società era stata iscritta la somma dovuta al sindaco quale compenso, facendo in tal modo proprio il principio già enunciato da questa Corte, secondo il quale la prova che il documento contabile fornisce in ordine ai debiti della società e rimessa alla libera valutazione del giudice del merito (cass., n. 2148 del 1983, n. 6161 del 1980). Dunque, la sentenza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi logici e con apprezzamento di fatto, insindacabile in questa sede di legittimità, ha quindi desunto dalle risultanze istruttorie la prova dello svolgimento dell'attività. 3.2. - Con il secondo motivo la "Centro residenziale" deduce "violazione dell'art. 91, c.p.c.", in quanto la sentenza impugnata ha compensato le spese del giudizio di appello, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, disponendo altresì la compensazione delle spese del giudizio di primo grado definito con la sentenza riformata in secondo grado. A suo avviso, "tale decisione è in contrasto con il principio generale della soccombenza", non avendo inoltre il Tribunale "addotto alcuna ragione che giustificasse" la compensazione.
3.2.1. - IL motivo è infondato e deve essere rigettato. In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità, secondo un principio costantemente affermato da questa Corte, è limitato alla violazione di legge, che si verifica qualora le stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa (ex multis, Cass., n. 5988 del 2001; n. 14576 del 1999). Ipotesi questa non verificatasi nel caso in esame. Inoltre, la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice del merito, sicché la valutazione della ricorrenza delle ipotesi per disporla è rimessa al suo prudente apprezzamento ed è sottratta all'obbligo di una specifica motivazione, soggiacendo la relativa pronuncia al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a sua giustificazione, esponga ragioni illogiche od erronee (per tutte, cass., n. 11774 del 2003; n. 10009 del 2003; n. 1898 del 2002; n. 5988 del 2001), ciò che neppure è stato dedotto sia accaduto nella specie, potendo peraltro i giusti motivi che la consentono sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa (Cass., n. 5976 del 2001). In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale;
sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e dichiara compensate tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2004