Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 5550
CASS
Sentenza 19 marzo 2004

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L'incapacità a testimoniare derivante dalla esistenza, in un soggetto, della qualità di parte, anche virtuale, e di testimone, deve essere eccepita dalla parte interessata al momento dell'espletamento del mezzo di prova o nella prima difesa successiva, altrimenti la nullità dell'assunzione resta definitivamente sanata per acquiescenza. Pertanto, deve ritenersi inammissibile, in quanto concernente una questione per la prima volta dedotta in sede di legittimità, il motivo di ricorso per cassazione con il quale ci si dolga che non sia stata ritenuta l'incapacità testimoniale di un teste, allorché la sentenza impugnata non tratti di tale questione e il ricorrente non deduca di avere tempestivamente eccepito la nullità della deposizione (indicando, nell'osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale verbale d'udienza o atto abbia sollevato la questione), e di averla riproposta con l'atto d'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 5550
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5550
    Data del deposito : 19 marzo 2004

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