Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 25 marzo 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 14961/2024 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GRAZIUSO DONATELLA ROSA Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
FEMIANO CONCETTA
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1
che era titolare di assegno di invalidità cat. INVCIV sede 5100 certificato 0719074 in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Napoli del 22.04.2015; che in data 12.11.2021 l aveva comunicato di aver ricalcolato l'importo mensile della CP_1
succitata prestazione;
che tuttavia, a far data dal 01.12.2021 ed ancora all'attualità il pagamento dell'assegno di invalidità risultava essere sospeso;
che aveva più volte sollecitato l al fine di ottenere informazioni in merito a tale CP_1
sospensione ed era stato raggiunto da un'email ove gli era stato comunicato dall'ente stesso che la “Prestazione non è ripristinabile in quanto la S.V. e' risultato assente ingiustificato alla Visita Medica”; che non era mai stato raggiunto da alcuna comunicazione relativa alla visita di revisione né
a mezzo raccomandata né a mezzo email o mediante sms;
che in suo favore non era stato disposto alcun secondo invito a visita;
che, a seguito di accesso agli atti ex l. 241/90, l non aveva fornito prova di aver inviato CP_1
la convocazione a visita di revisione dell'invalidità civile, né di aver trasmesso un rituale verbale dapprima di sospensione e successivamente di revoca della prestazione in oggetto;
che, venuto a conoscenza del motivo della sospensione del pagamento dell'assegno a causa della mancata presentazione a visita dinanzi alla Commissione Medica, rendendosi parte diligente, aveva avanzato legittima richiesta di rimessione in termini all al fine di CP_1
verificare il perdurare delle condizioni socio sanitarie legittimanti il diritto alla corresponsione all'assegno di invalidità ex l. 118/71; che l'ente aveva fissato quale data di visita di revisione dinanzi alla Commissione Medica il giorno 12.12.2023; che all'atto della visita medica prestabilita dall , la Commissione Medica aveva CP_1
eccepito al sig. che la visita di revisione era stata erroneamente disposta per la Parte_1
verifica dei requisiti sanitari in relazione alla concessione dell'assegno di invalidità ordinaria ex l. 222/84 e non per l'assegno di invalidità civile;
che pertanto, la visita non era mai stata espletata ed a tutt'oggi al ricorrente non era stato recapitato alcun verbale o comunicazione in merito a tale visita al fine di poterlo CP_1
impugnare nelle opportune sedi.
Ciò premesso concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare la nullità della sospensione/revoca dell'assegno di invalidità civile cat. INVCIV sede 5100 certificato
e di ogni atto ad esso antecedente o consequenziale, perché illegittimo, nullo ed P.IVA_1
infondato;
Voglia condannare l' al ripristino dell'assegno di invalidità civile con la CP_1
corresponsione dei ratei maturati e non riscossi in favore del sig. , ciò Parte_1
dalla data della domanda amministrativa senza soluzione di continuità ovvero dalla comunicazione del 12.11.2021; CP_1
in subordine Voglia dichiarare la rimessione in termini in favore del ricorrente per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno di invalidità ex l. 118/71 ciò dalla data della domanda amministrativa senza soluzione di continuità ovvero dalla comunicazione del 12.11.2021”. CP_1
Si costituiva l che rilevava: CP_1
che con il decreto di omologa RG. 4942/1422/04/2015 era stato concesso l'assegno di invalidità civile, con decorrenza 01/2014; 3
che la prestazione era stata liquidata in data 19.01.2017, in seguito all'inoltro del modello
AP70;
che il pagamento era stato effettuato in data 01.03.2017;
che la revoca del 11/02/21 non era di natura sanitaria, bensì riguardava la sospensione ai sensi dell'art. 35 comma 10 bis DL 207/2008 per mancata presentazione delle dichiarazioni reddituali relative al 2017 entro i termini stabiliti dalla normativa;
che il soggetto avrebbe dovuto dichiarare i redditi del 2017 entro 120 giorni dalla data di sospensione, pena la revoca della prestazione;
che la revoca del 05/2024 era invece di natura sanitaria e derivava dall'assenza a visita del
24/04/2024; che, inoltre, il ricorrente era titolare di assegno sociale da Agosto 2024.
Concludeva, pertanto, per “il rigetto del ricorso, con condanna alle spese”.
La causa, a seguito dell'udienza del 25.03.2025, veniva decisa con sentenza di cui si danno contestualmente lettura del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è fondato.
L'art. 80, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto
2008, n. 133, ha disciplinato il procedimento di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, disponendo che: “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi,
l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata CP_1
notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo.”
L'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 come modificato la L. n. 114/2014 stabilisce che gli invalidi civili e le persone affette da handicap conservano tutti i diritti acquisiti in materia di prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura fino alla visita di revisione, nonché fino al completamento del relativo iter di verifica. La norma pone in capo all l'onere di notificare all'interessato la convocazione alla visita di revisione, e CP_1
prevede che, in caso di ritardi nella visita, la prestazione continui ad essere erogata, salva la ripetizione delle somme in caso di revoca.
L'art. 5 comma 1 del D.M. n. 387 del 5 agosto 1991 prevede, poi, che:”definita la convocazione, dopo il primo invito a visita, se la parte non si presenta alla visita disposta dalla Commissione medica, la stessa dovrà essere riconvocata entro i successivi tre mesi. 4
Qualora non si presenti nemmeno a quest'ultima, la domanda perderà efficacia e
l'interessato potrà solo presentare una nuova domanda di accertamento”.
Nel caso di specie, risulta incontestato che il sig. fosse titolare di assegno di Parte_1
invalidità civile in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Napoli del 22.04.2015.
È parimenti incontestato che, a far data dal 01.12.2021, il pagamento di tale prestazione è stato sospeso.
Da un lato, il ricorrente sostiene che tale provvedimento sarebbe illegittimo in quanto non è mai stato raggiunto da alcuna comunicazione relativa alla visita di revisione. Dall'altro,
l sostiene che la sospensione dei pagamenti a decorrere dal 2021 sarebbe avvenuta non CP_1
per motivi sanitari, bensì per la mancata presentazione delle dichiarazioni reddituali relative all'anno 2017 entro i termini stabiliti dalla normativa mentre la revoca del 05/2024 era invece di natura sanitaria e derivava dall'assenza a visita del 24/04/2024.
A tale riguardo occorre rilevare una significativa contraddizione nella ricostruzione fornita dall . L'Istituto, infatti, dapprima ha comunicato al ricorrente via email in data 31 luglio CP_1
2023 che la “Prestazione non è ripristinabile in quanto la S.V. e' risultato assente ingiustificato alla Visita Medica”, facendo quindi riferimento ad una revoca per motivi sanitari, ossia per la mancata presentazione a visita di revisione. Successivamente, nella memoria di costituzione, l ha invece sostenuto che la revoca del 11/02/21 non sarebbe CP_1
stata di natura sanitaria, ma si sarebbe trattato di una sospensione disposta per mancata presentazione delle dichiarazioni reddituali relative al 2017 per ai sensi dell'art. 35 comma
10 bis DL 207/2008 mentre solo la revoca del 05/2024 sarebbe avvenuta a seguito di assenza a visita del 24/04/2024.
A tale riguardo l non ha provato la notifica del relativo avviso e della successiva CP_1
sospensione per la mancata presentazione delle dichiarazioni reddituali.
Con riferimento alla revoca sanitaria del 05/2024, derivante dall'asserita assenza a visita del
24/04/2024, occorre rilevare che tale visita è stata fissata in un momento in cui la prestazione risultava già sospesa, e comunque non risulta provato che vi sta stata una formale convocazione per tale visita atteso che dalla depositata ricevuta della relativa raccomandata si evince il mancato perfezionamento della notifica.
Pertanto, la mancata prova della notifica di un formale provvedimento di sospensione o revoca della prestazione a decorrere dal febbraio 2021 e la mancata prova della convocazione alla visita di revisione del 24/04/2024 che ha giustificato la revoca della 5
prestazione sono circostanze sufficiente a determinare l'illegittimità della sospensione e della revoca la conseguente condanna dell al ripristino della prestazione. CP_1
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto e l deve essere CP_1
condannato al ripristino dell'assegno di invalidità civile cat. INVCIV sede 5100 certificato in favore del sig. , con corresponsione dei ratei maturati e non P.IVA_1 Parte_1
riscossi a far data dal 01.12.2021. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: condanna l al ripristino dell'assegno di invalidità civile in favore del sig. CP_1 Parte_1
, con corresponsione dei ratei maturati e non riscossi a far data dal 01.12.2021
[...]
fino alla data di erogazione dell'assegno sociale;
condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli il 25.03.2025 Il Giudice