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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Elisabetta Palumbo Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 600/2024
all'udienza del 31 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, Parte_1
Avv. Michel Martone appellante
E Controparte_1
Avv.ti Alberto Buzzi e Patrizia Pelliccioni appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 7874/2023 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.5.2020, ha adito il Controparte_1
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. ribadita l'illegittimità del trasferimento ed anche l'illegittimo esercizio dello ius variandi, condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale secondo i titoli indicati in narrativa da liquidarsi in via equitativa, previo espletamento di CTU medico-legale e secondo le tabelle del danno biologico in uso presso il Tribunale di Roma;
2. accertare e dichiarare dovute le indennità di trasferimento sopra indicate e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 16.915,00 oltre accessori di legge;
3. con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.” 2. Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza delle Parte_1 domande della ricorrente e chiedendo: “a. in via principale, rigettare integralmente il ricorso avversario in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto;
b. in subordine, disporre una riduzione equitativa dell'importo spettante a titolo di indennità di trasferimento in misura proporzionata ai giorni di lavoro prestato dalla signora
presso la sede di Roma. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di CP_1 causa.”
4. Con la sentenza in oggetto il Tribunale ha così statuito: “dichiara l'illegittimità del trasferimento impugnato e del demansionamento operato dalla società convenuta nei confronti della ricorrente a far data da aprile 2019; condanna la società convenuta al risarcimento in favore della ricorrente del danno non patrimoniale cd. biologico pari al 13%, come accertato in CTU, e morale cagionato da liquidarsi nella somma complessiva di euro 30.784,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da maggio 2020 all'effettivo soddisfo;
condanna la società convenuta alla corresponsione della somma di euro 16.915,00 a titolo di indennità di trasferimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo”.
5. Avverso detta decisione propone appello la società soccombente, lamentandone l'erroneità sia con riferimento al ritenuto demansionamento e al danno risarcibile sia riguardo all'indennità di trasferimento.
6. Si costituisce in giudizio la lavoratrice, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
7. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
8. L'appello deve essere respinto in quanto non fornisce elementi idonei ad inficiare le motivazioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della sua decisione. Com'è noto, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Nel presente giudizio, invero, l'appellante, non ha fornito elementi atti a smentire quanto affermato dal Tribunale a fondamento della sua decisione.
9. Demansionamento. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del dichiarato demansionamento della CP_1 sulla base delle seguenti motivazioni: “Dall'istruttoria svolta è emerso, anche, che nonostante l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro occupato in precedenza presso la SOR Palermo, al rientro presso la sede di provenienza la ricorrente non ha più svolto le mansioni di operatore della Sala Operativa Regionale con compiti di programmazione, verifica e gestione delle locomotive circolanti sul territorio siciliano (c.d. “materiale rotabile”); infatti al rientro a Palermo, con nota dell' 01/08/19 in atti, la ricorrente veniva assegnata dal datore di lavoro a “Staff Responsabile SOR” per essere occupata genericamente in “attività che le verranno attribuite dal Responsabile SOR Sicilia”; ed i testimoni di parte ricorrente escussi hanno dichiarato che nel periodo
2 da agosto 2019 e fino all'ottobre 2020:“… quando è rientrata di nuovo a Palermo non ha più lavorato presso la Sala Operativa di Palermo ma lavorava in un piccolo ufficio adiacente ove non svolgeva alcuna attività. La ricorrente mi riferiva che si occupava della compilazione di elenchi relativi ai Bus sostitutivi. La ricorrente mi diceva che tale attività di compilazione degli elenchi la occupava pochissimo tempo” ( teste
); “Quando è rientrata a Palermo non è tornata nella Sala Operativa ma si occupava di Tes_1 compilazione di modelli ove erano riportate le targhe degli autobus sostitutivi. Lavorava in un ufficio separato dalla Sala Operativa e vedevo la ricorrente molto depressa quando ci incontravamo nei corridoi. La ricorrente mi riferiva che svolgeva l'attività che ho indicato” (teste . Tes_2 Quindi, può ritenersi confermato che almeno nel periodo da agosto 2019 ad ottobre 2020 la ricorrente ha svolto esclusivamente nell'attività di aggiornamento di elenchi e modulistica riguardante i dati dei bus sostitutivi e che tale attività la occupava per pochissimo tempo, restando inoperosa per la maggior parte della giornata lavorativa. Peraltro, come osservato da parte ricorrente, la parte convenuta ha dedotto che con l'assegnazione a Staff del responsabile della SOR nell'agosto 2019 alla ricorrente sarebbero stati assegnati i compiti indicati nella mail prodotta dalla stessa convenuta sub doc. n.12 bis, ma tale mail reca la data del 9 ottobre 2020 e, quindi, tali attività non erano svolte in precedenza. Per quanto concerne il periodo successivo all'ottobre 2020 i testimoni di parte ricorrente hanno riferito di non essere a conoscenza dell'attività svolta dalla ricorrente come dedotta in ricorso, ma anche quanto dedotto dalla società convenuta, secondo la quale la ricorrente avrebbe svolto le attività indicate nella mail del 9 ottobre 2020 sub doc. n. 12 bis parte convenuta nonché “una serie di attività ulteriori attinenti all'esecuzione di contratti e al ricevimento ed inoltro delle denunce di atti illeciti sui luoghi di lavoro, al fine di attivare la copertura assicurativa anche delle spese legali”, non è stato confermato dai testi di parte convenuta escussi sul punto: la teste ha, infatti, riferito che Tes_3 la ricorrente “a seguito del rientro presso la Sala Operativa di Palermo, si occupava della reportistica dei ritardi dei treni circolanti nell'ambito della Direzione Regionale Sicilia e monitoraggio sui ritardi” ed ha, poi, aggiunto di conoscere la mail doc. n.12 bis di parte convenuta ma di non essere a conoscenza se la ricorrente abbia svolto effettivamente tale attività; la stessa testimone ha riferito di aver letto alcune comunicazioni secondo cui la ricorrente doveva svolgere anche “attività consistente nel coordinamento e supervisione della fornitura delle divise nonché del processo di acquisizione e mantenimento delle patenti dei macchinisti … nonché la corretta attribuzione delle giornate di assenza, nonché la gestione amministrativa dei c.d. scarti,” pur precisando di non essere a conoscenza se la ricorrente abbia effettivamente svolto tali attività” e, ancora, “Dalla rilevata carenza di prova da parte del datore di lavoro discende che l'attività svolta dalla ricorrente nel periodo indicato non sia stata quella dedotta nella memoria di costituzione e comunque deve osservarsi che l'attività svolta dichiarata dai testi escussi non possa essere ritenuta compatibile con il livello di preparazione professionale, autonomia, specializzazione e responsabilità previsto per l'inquadramento posseduto dalla ricorrente di quadro – livello Q1”.
9.1. A fronte di tali articolate e approfondite motivazioni, l'appellante si è limitata a dedurre che:
- “il lamentato demansionamento non è stato in alcun modo provato nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata”;
- “la società assegnava la signora alla Direzione Regionale Sicilia, in CP_1 posizione di staff del Direttore (doc. n. 12), per lo svolgimento dapprima delle attività indicate nella mail allegata in primo grado come doc. 12bis, e, in seguito, per una serie di attività ulteriori, attinenti alla esecuzione di contratti e al ricevimento ed inoltro delle denunce di atti illeciti sui luoghi di lavoro, al fine di attivare la copertura assicurativa anche delle spese legali”;
- la rilevanza delle dichiarazioni rese dal teste . Tes_4
L'appellante non si è quindi efficacemente confrontata con quanto affermato dal primo giudice circa l'insufficienza della mail doc. 12 di parte convenuta a provare
3 l'effettivo svolgimento di attività da parte della , la sostanziale inattività CP_1 della lavoratrice così come dimostrata dalle dichiarazioni testimoniali richiamate in sentenza, l'incompatibilità dell'attività lavorativa accertata tramite l'istruttoria processuale con il livello contrattuale posseduto dall'odierna appellata, il tenore delle deposizioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado.
10. Risarcimento del danno Il primo giudice, richiamate le risultanze della c.t.u. medico-legale espletata, ha evidenziato che “il CTU ha accertato che il valore attuale dell'indennizzo in capitale spettante alla ricorrente ex art. 13 del d.lgs. n. 38/00 secondo le tabelle dei coefficienti applicabili è CP_2 pari ad euro 17.182,47. Essendo il danno biologico accertato (13%) inferiore al 16% e non spettando, quindi, la rendita ma solo l'indennizzo in capitale, quest'ultimo non ha un duplice contenuto in quanto destinato a compensare sia il danno biologico sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno;
ne consegue che in sede di liquidazione del danno biologico cd. differenziale il Giudice deve operare un computo per poste omogenee sicché dall'ammontare complessivo del danno biologico va detratto il valore capitale dell'indennizzo destinata a ristorare, in forza del d.lgs. n. 38/2000 art. 13, il danno biologico stesso” e ha quindi affermato che “Sulla base delle tabelle in uso presso questo Tribunale e considerata l'età della ricorrente (60 anni) ne discende che alla stessa spetterebbe il risarcimento del danno cd. biologico accertato (13%) con decorrenza da maggio 2020 pari ad € 23. 370,42, oltre al risarcimento per l'invalidità temporanea al 100% accertata per giorni 131 (x € 110,60 per ogni giorno ) pari ad € 14.488,60 ed al risarcimento per l'invalidità temporanea al 50% accertata per giorni 90 (x € 55,30 per ogni giorno) pari ad € 4.977,00; dall'ammontare complessivo deve essere detratta, sulla base dei principi affermati dalla Cassazione prima ricordati, il valore attualizzato dell'indennizzo in capitale liquidabile dall' pari alla somma di euro 17.182,47; ne consegue che il risarcimento riconoscibile CP_2 per il danno biologico cd. differenziale ammonta ad euro 25.653,55”.
Il Tribunale ha poi ritenuto che “il danno morale soggettivo subìto dalla ricorrente in conseguenza delle patologie accertate, sulla base degli elementi di intensità e di durata nel tempo rappresentati dal CTU ed emergenti dalla documentazione medica prodotta in atti, possa essere liquidato in una percentuale del danno biologico differenziale liquidato, e cioè nella misura equitativamente determinata pari al 20% dello stesso atteso che le tabelle in uso a questo Tribunale prevedono con riferimento al danno biologico rientrante nello scaglione da 11% a 20% una percentuale del 20% del risarcimento liquidato a titolo di danno biologico e, pertanto, a tale titolo è dovuta la somma di 5130,71. Ne deriva che il risarcimento riconoscibile per il danno non patrimoniale ammonta alla somma complessiva di euro 30.784,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dal maggio 2020, epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti accertata in CTU, al soddisfo”.
10.1. L'appellante, lungi dal prendere una precisa posizione rispetto alle motivazioni svolte nella sentenza impugnata, ha genericamente lamentato che il Tribunale si è appiattito sugli esiti della CTU. Si duole inoltre che la consulente abbia compiuto un accertamento relativo al presunto demansionamento, a lei non richiesto;
al riguardo, deve evidenziarsi che l'appellante non tiene in alcun conto l'ampia motivazione sull'accertato demansionamento contenuta nella sentenza impugnata.
La società lamenta poi che la consulente si sia limitata “a rinviare per relationem ad una consulenza psichiatrica ad hoc commissionata dalla stessa CTU al dottor , Per_1 senza muovere specifiche censure a quest'ultima consulenza, che, resasi necessaria in ragione della patologia riportata dalla lavoratrice (Disturbo dell'Adattamento con Umore Depresso, Cronico e Reattivo a prolungata Situazione Occupazionale
4 Avversativa, di grado moderato-grave), è stata effettuata da uno specialista della materia e risulta sorretta da una corretta motivazione, nonché immune da vizi logici e da puntuali contestazioni. Assolutamente generica appare altresì la doglianza secondo cui la relazione peritale
“non fornisce alcun supporto scientifico all'accertamento del nesso causale”, avendo invece la consulente ben chiarito la conseguenzialità causale fra le vicende lavorative relative al demansionamento e la patologia, con il relativo danno biologico, da esse derivanti (cfr., in particolare, pag. 14 delle considerazioni conclusive medico legali). 11. Indennità di trasferimento Il Tribunale ha accolto la domanda della lavoratrice di pagamento dell'indennità per il trasferimento dalla sede di Palermo a quella di Roma. Richiamata la disposizione dell'art. 78 CCNL, il primo giudice ha affermato che “Non è contestato tra le parti che in ottemperanza a tale disposizione la società convenuta, dopo aver disposto il trasferimento della ricorrente con decorrenza dall' 01/04/19, ha provveduto a corrispondere l'indennità di trasferimento ma poi, successivamente alla declaratoria di illegittimità del trasferimento in via cautelare emessa dal Tribunale di Roma, con nota del 17/09/19 ha comunicato alla ricorrente che avrebbe proceduto al recupero delle medesime indennità ritenute non più dovute, trattenendole successivamente sulla retribuzione mensile corrisposta. Come si evince dalla lettera del 12/04/19 in atti la società convenuta ha corrisposto alla ricorrente il compenso di € 2.880,00 previsto alla lettera “b” del punto 1 dell'art. 78 (pari all'indennità di trasferta) e quello di cui alla lettera “c” di € 14.035,00 (una tantum). La tesi della società convenuta secondo cui, essendo stato successivamente disposta la reintegrazione della ricorrente presso l'originaria sede lavorativa, l'indennità di trasferimento non sarebbe più dovuta non può essere condivisa in quanto, come dedotto sul punto da parte ricorrente, non tiene conto che il trasferimento è stato attuato e, a decorrere dall' 01/04/19, la ricorrente ha effettivamente lavorato presso la sede romana fino al luglio 2019 e non tiene conto, inoltre, della disposizione del CCNL che non subordina l'indennità alla durata del trasferimento, essendo tali indennità destinate a ristorare i disagi iniziali ed istantanei del trasferimento;
infatti il compenso di cui alla lettera “b” è individuato come pari esattamente all'indennità di trasferta per un determinato numero di giornate, dovendo essere qualificato come corrispettivo del disagio iniziale conseguente al fatto di prestare lavoro presso una sede diversa da quella di residenza e, per il compenso previsto dalla lettera “c”, è stabilito che in caso di trasferimento al lavoratore è dovuta “un'indennità una tantum all'atto del trasferimento”, collegata al fatto che sia stato concretamente attuato il trasferimento e destinata a ristorare il lavoratore dei disagi e delle maggiori spese sopportate sempre per il mutamento della sede lavorativa, non potendo rilevare le assenze giustificate della ricorrente nel periodo del trasferimento documentate in atti. Ne segue la condanna della società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 16.915,00 a titolo di indennità di trasferimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo”.
11.1. Al riguardo, la società appellante si limita a reiterare le difese già svolte in primo grado, lamentando che l'emolumento in questione non è dovuto nel caso – come quello di specie – in cui il trasferimento venga revocato, senza confrontarsi con le motivazioni (interamente condivise da questa Corte) con cui il primo giudice ha respinto tale eccezione e ha affermato che la disposizione del CCNL non subordina la corresponsione dell'indennità alla durata del trasferimento.
Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base della tesi sostenuta dalla società (e reiterata nell'atto di appello) che non vi sarebbe stato un trasferimento della lavoratrice a Roma, bensì una sua “assegnazione” a tale sede.
5 Il Tribunale ha già disatteso, con una motivazione che deve essere pienamente confermata, tale tesi, rilevando che “sia sulla scorta di quanto risulta dalla lettera dell'11/03/19 in atti della stessa società, nella quale si afferma “Confermiamo il suo trasferimento presso la DR Acquisti Regionale sede Roma”, sia sulla scorta del fatto che successivamente al trasferimento è stata corrisposta alla ricorrente l'indennità di trasferimento ai sensi dell'art. 78 del CCNL 16.12.2016 applicabile che è dovuta in caso di trasferimento disposto in applicazione dell'art. 50 dello stesso CCNL, non pare revocabile in dubbio che il provvedimento impugnato sia qualificabile come trasferimento”. Le ulteriori considerazioni della società appellante, relative alla circostanza che il trasferimento/assegnazione della a Roma si sarebbe reso necessario a CP_1 seguito dell'ordinanza n.30674/2018 della Corte di cassazione, oltre a non confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata e ad essere pertanto inidonee a scalfirne la validità, sono destituite di fondamento, poiché la sede di lavoro dell'originaria ricorrente era in Palermo e il suo spostamento in una sede diversa non può che considerarsi un trasferimento.
12. Sulla base di quanto finora esposto, l'appello va dunque respinto.
13. La condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
14. In considerazione del tipo di pronuncia (rigetto), si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere, alla parte appellata, le spese del grado, liquidate, in €3.500,00, oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 31 gennaio 2025
La Presidente est.
Giovanna Ciardi
6
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Elisabetta Palumbo Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 600/2024
all'udienza del 31 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, Parte_1
Avv. Michel Martone appellante
E Controparte_1
Avv.ti Alberto Buzzi e Patrizia Pelliccioni appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 7874/2023 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.5.2020, ha adito il Controparte_1
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. ribadita l'illegittimità del trasferimento ed anche l'illegittimo esercizio dello ius variandi, condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale secondo i titoli indicati in narrativa da liquidarsi in via equitativa, previo espletamento di CTU medico-legale e secondo le tabelle del danno biologico in uso presso il Tribunale di Roma;
2. accertare e dichiarare dovute le indennità di trasferimento sopra indicate e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 16.915,00 oltre accessori di legge;
3. con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.” 2. Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza delle Parte_1 domande della ricorrente e chiedendo: “a. in via principale, rigettare integralmente il ricorso avversario in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto;
b. in subordine, disporre una riduzione equitativa dell'importo spettante a titolo di indennità di trasferimento in misura proporzionata ai giorni di lavoro prestato dalla signora
presso la sede di Roma. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di CP_1 causa.”
4. Con la sentenza in oggetto il Tribunale ha così statuito: “dichiara l'illegittimità del trasferimento impugnato e del demansionamento operato dalla società convenuta nei confronti della ricorrente a far data da aprile 2019; condanna la società convenuta al risarcimento in favore della ricorrente del danno non patrimoniale cd. biologico pari al 13%, come accertato in CTU, e morale cagionato da liquidarsi nella somma complessiva di euro 30.784,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da maggio 2020 all'effettivo soddisfo;
condanna la società convenuta alla corresponsione della somma di euro 16.915,00 a titolo di indennità di trasferimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo”.
5. Avverso detta decisione propone appello la società soccombente, lamentandone l'erroneità sia con riferimento al ritenuto demansionamento e al danno risarcibile sia riguardo all'indennità di trasferimento.
6. Si costituisce in giudizio la lavoratrice, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
7. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
8. L'appello deve essere respinto in quanto non fornisce elementi idonei ad inficiare le motivazioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della sua decisione. Com'è noto, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Nel presente giudizio, invero, l'appellante, non ha fornito elementi atti a smentire quanto affermato dal Tribunale a fondamento della sua decisione.
9. Demansionamento. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del dichiarato demansionamento della CP_1 sulla base delle seguenti motivazioni: “Dall'istruttoria svolta è emerso, anche, che nonostante l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro occupato in precedenza presso la SOR Palermo, al rientro presso la sede di provenienza la ricorrente non ha più svolto le mansioni di operatore della Sala Operativa Regionale con compiti di programmazione, verifica e gestione delle locomotive circolanti sul territorio siciliano (c.d. “materiale rotabile”); infatti al rientro a Palermo, con nota dell' 01/08/19 in atti, la ricorrente veniva assegnata dal datore di lavoro a “Staff Responsabile SOR” per essere occupata genericamente in “attività che le verranno attribuite dal Responsabile SOR Sicilia”; ed i testimoni di parte ricorrente escussi hanno dichiarato che nel periodo
2 da agosto 2019 e fino all'ottobre 2020:“… quando è rientrata di nuovo a Palermo non ha più lavorato presso la Sala Operativa di Palermo ma lavorava in un piccolo ufficio adiacente ove non svolgeva alcuna attività. La ricorrente mi riferiva che si occupava della compilazione di elenchi relativi ai Bus sostitutivi. La ricorrente mi diceva che tale attività di compilazione degli elenchi la occupava pochissimo tempo” ( teste
); “Quando è rientrata a Palermo non è tornata nella Sala Operativa ma si occupava di Tes_1 compilazione di modelli ove erano riportate le targhe degli autobus sostitutivi. Lavorava in un ufficio separato dalla Sala Operativa e vedevo la ricorrente molto depressa quando ci incontravamo nei corridoi. La ricorrente mi riferiva che svolgeva l'attività che ho indicato” (teste . Tes_2 Quindi, può ritenersi confermato che almeno nel periodo da agosto 2019 ad ottobre 2020 la ricorrente ha svolto esclusivamente nell'attività di aggiornamento di elenchi e modulistica riguardante i dati dei bus sostitutivi e che tale attività la occupava per pochissimo tempo, restando inoperosa per la maggior parte della giornata lavorativa. Peraltro, come osservato da parte ricorrente, la parte convenuta ha dedotto che con l'assegnazione a Staff del responsabile della SOR nell'agosto 2019 alla ricorrente sarebbero stati assegnati i compiti indicati nella mail prodotta dalla stessa convenuta sub doc. n.12 bis, ma tale mail reca la data del 9 ottobre 2020 e, quindi, tali attività non erano svolte in precedenza. Per quanto concerne il periodo successivo all'ottobre 2020 i testimoni di parte ricorrente hanno riferito di non essere a conoscenza dell'attività svolta dalla ricorrente come dedotta in ricorso, ma anche quanto dedotto dalla società convenuta, secondo la quale la ricorrente avrebbe svolto le attività indicate nella mail del 9 ottobre 2020 sub doc. n. 12 bis parte convenuta nonché “una serie di attività ulteriori attinenti all'esecuzione di contratti e al ricevimento ed inoltro delle denunce di atti illeciti sui luoghi di lavoro, al fine di attivare la copertura assicurativa anche delle spese legali”, non è stato confermato dai testi di parte convenuta escussi sul punto: la teste ha, infatti, riferito che Tes_3 la ricorrente “a seguito del rientro presso la Sala Operativa di Palermo, si occupava della reportistica dei ritardi dei treni circolanti nell'ambito della Direzione Regionale Sicilia e monitoraggio sui ritardi” ed ha, poi, aggiunto di conoscere la mail doc. n.12 bis di parte convenuta ma di non essere a conoscenza se la ricorrente abbia svolto effettivamente tale attività; la stessa testimone ha riferito di aver letto alcune comunicazioni secondo cui la ricorrente doveva svolgere anche “attività consistente nel coordinamento e supervisione della fornitura delle divise nonché del processo di acquisizione e mantenimento delle patenti dei macchinisti … nonché la corretta attribuzione delle giornate di assenza, nonché la gestione amministrativa dei c.d. scarti,” pur precisando di non essere a conoscenza se la ricorrente abbia effettivamente svolto tali attività” e, ancora, “Dalla rilevata carenza di prova da parte del datore di lavoro discende che l'attività svolta dalla ricorrente nel periodo indicato non sia stata quella dedotta nella memoria di costituzione e comunque deve osservarsi che l'attività svolta dichiarata dai testi escussi non possa essere ritenuta compatibile con il livello di preparazione professionale, autonomia, specializzazione e responsabilità previsto per l'inquadramento posseduto dalla ricorrente di quadro – livello Q1”.
9.1. A fronte di tali articolate e approfondite motivazioni, l'appellante si è limitata a dedurre che:
- “il lamentato demansionamento non è stato in alcun modo provato nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata”;
- “la società assegnava la signora alla Direzione Regionale Sicilia, in CP_1 posizione di staff del Direttore (doc. n. 12), per lo svolgimento dapprima delle attività indicate nella mail allegata in primo grado come doc. 12bis, e, in seguito, per una serie di attività ulteriori, attinenti alla esecuzione di contratti e al ricevimento ed inoltro delle denunce di atti illeciti sui luoghi di lavoro, al fine di attivare la copertura assicurativa anche delle spese legali”;
- la rilevanza delle dichiarazioni rese dal teste . Tes_4
L'appellante non si è quindi efficacemente confrontata con quanto affermato dal primo giudice circa l'insufficienza della mail doc. 12 di parte convenuta a provare
3 l'effettivo svolgimento di attività da parte della , la sostanziale inattività CP_1 della lavoratrice così come dimostrata dalle dichiarazioni testimoniali richiamate in sentenza, l'incompatibilità dell'attività lavorativa accertata tramite l'istruttoria processuale con il livello contrattuale posseduto dall'odierna appellata, il tenore delle deposizioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado.
10. Risarcimento del danno Il primo giudice, richiamate le risultanze della c.t.u. medico-legale espletata, ha evidenziato che “il CTU ha accertato che il valore attuale dell'indennizzo in capitale spettante alla ricorrente ex art. 13 del d.lgs. n. 38/00 secondo le tabelle dei coefficienti applicabili è CP_2 pari ad euro 17.182,47. Essendo il danno biologico accertato (13%) inferiore al 16% e non spettando, quindi, la rendita ma solo l'indennizzo in capitale, quest'ultimo non ha un duplice contenuto in quanto destinato a compensare sia il danno biologico sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno;
ne consegue che in sede di liquidazione del danno biologico cd. differenziale il Giudice deve operare un computo per poste omogenee sicché dall'ammontare complessivo del danno biologico va detratto il valore capitale dell'indennizzo destinata a ristorare, in forza del d.lgs. n. 38/2000 art. 13, il danno biologico stesso” e ha quindi affermato che “Sulla base delle tabelle in uso presso questo Tribunale e considerata l'età della ricorrente (60 anni) ne discende che alla stessa spetterebbe il risarcimento del danno cd. biologico accertato (13%) con decorrenza da maggio 2020 pari ad € 23. 370,42, oltre al risarcimento per l'invalidità temporanea al 100% accertata per giorni 131 (x € 110,60 per ogni giorno ) pari ad € 14.488,60 ed al risarcimento per l'invalidità temporanea al 50% accertata per giorni 90 (x € 55,30 per ogni giorno) pari ad € 4.977,00; dall'ammontare complessivo deve essere detratta, sulla base dei principi affermati dalla Cassazione prima ricordati, il valore attualizzato dell'indennizzo in capitale liquidabile dall' pari alla somma di euro 17.182,47; ne consegue che il risarcimento riconoscibile CP_2 per il danno biologico cd. differenziale ammonta ad euro 25.653,55”.
Il Tribunale ha poi ritenuto che “il danno morale soggettivo subìto dalla ricorrente in conseguenza delle patologie accertate, sulla base degli elementi di intensità e di durata nel tempo rappresentati dal CTU ed emergenti dalla documentazione medica prodotta in atti, possa essere liquidato in una percentuale del danno biologico differenziale liquidato, e cioè nella misura equitativamente determinata pari al 20% dello stesso atteso che le tabelle in uso a questo Tribunale prevedono con riferimento al danno biologico rientrante nello scaglione da 11% a 20% una percentuale del 20% del risarcimento liquidato a titolo di danno biologico e, pertanto, a tale titolo è dovuta la somma di 5130,71. Ne deriva che il risarcimento riconoscibile per il danno non patrimoniale ammonta alla somma complessiva di euro 30.784,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dal maggio 2020, epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti accertata in CTU, al soddisfo”.
10.1. L'appellante, lungi dal prendere una precisa posizione rispetto alle motivazioni svolte nella sentenza impugnata, ha genericamente lamentato che il Tribunale si è appiattito sugli esiti della CTU. Si duole inoltre che la consulente abbia compiuto un accertamento relativo al presunto demansionamento, a lei non richiesto;
al riguardo, deve evidenziarsi che l'appellante non tiene in alcun conto l'ampia motivazione sull'accertato demansionamento contenuta nella sentenza impugnata.
La società lamenta poi che la consulente si sia limitata “a rinviare per relationem ad una consulenza psichiatrica ad hoc commissionata dalla stessa CTU al dottor , Per_1 senza muovere specifiche censure a quest'ultima consulenza, che, resasi necessaria in ragione della patologia riportata dalla lavoratrice (Disturbo dell'Adattamento con Umore Depresso, Cronico e Reattivo a prolungata Situazione Occupazionale
4 Avversativa, di grado moderato-grave), è stata effettuata da uno specialista della materia e risulta sorretta da una corretta motivazione, nonché immune da vizi logici e da puntuali contestazioni. Assolutamente generica appare altresì la doglianza secondo cui la relazione peritale
“non fornisce alcun supporto scientifico all'accertamento del nesso causale”, avendo invece la consulente ben chiarito la conseguenzialità causale fra le vicende lavorative relative al demansionamento e la patologia, con il relativo danno biologico, da esse derivanti (cfr., in particolare, pag. 14 delle considerazioni conclusive medico legali). 11. Indennità di trasferimento Il Tribunale ha accolto la domanda della lavoratrice di pagamento dell'indennità per il trasferimento dalla sede di Palermo a quella di Roma. Richiamata la disposizione dell'art. 78 CCNL, il primo giudice ha affermato che “Non è contestato tra le parti che in ottemperanza a tale disposizione la società convenuta, dopo aver disposto il trasferimento della ricorrente con decorrenza dall' 01/04/19, ha provveduto a corrispondere l'indennità di trasferimento ma poi, successivamente alla declaratoria di illegittimità del trasferimento in via cautelare emessa dal Tribunale di Roma, con nota del 17/09/19 ha comunicato alla ricorrente che avrebbe proceduto al recupero delle medesime indennità ritenute non più dovute, trattenendole successivamente sulla retribuzione mensile corrisposta. Come si evince dalla lettera del 12/04/19 in atti la società convenuta ha corrisposto alla ricorrente il compenso di € 2.880,00 previsto alla lettera “b” del punto 1 dell'art. 78 (pari all'indennità di trasferta) e quello di cui alla lettera “c” di € 14.035,00 (una tantum). La tesi della società convenuta secondo cui, essendo stato successivamente disposta la reintegrazione della ricorrente presso l'originaria sede lavorativa, l'indennità di trasferimento non sarebbe più dovuta non può essere condivisa in quanto, come dedotto sul punto da parte ricorrente, non tiene conto che il trasferimento è stato attuato e, a decorrere dall' 01/04/19, la ricorrente ha effettivamente lavorato presso la sede romana fino al luglio 2019 e non tiene conto, inoltre, della disposizione del CCNL che non subordina l'indennità alla durata del trasferimento, essendo tali indennità destinate a ristorare i disagi iniziali ed istantanei del trasferimento;
infatti il compenso di cui alla lettera “b” è individuato come pari esattamente all'indennità di trasferta per un determinato numero di giornate, dovendo essere qualificato come corrispettivo del disagio iniziale conseguente al fatto di prestare lavoro presso una sede diversa da quella di residenza e, per il compenso previsto dalla lettera “c”, è stabilito che in caso di trasferimento al lavoratore è dovuta “un'indennità una tantum all'atto del trasferimento”, collegata al fatto che sia stato concretamente attuato il trasferimento e destinata a ristorare il lavoratore dei disagi e delle maggiori spese sopportate sempre per il mutamento della sede lavorativa, non potendo rilevare le assenze giustificate della ricorrente nel periodo del trasferimento documentate in atti. Ne segue la condanna della società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 16.915,00 a titolo di indennità di trasferimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo”.
11.1. Al riguardo, la società appellante si limita a reiterare le difese già svolte in primo grado, lamentando che l'emolumento in questione non è dovuto nel caso – come quello di specie – in cui il trasferimento venga revocato, senza confrontarsi con le motivazioni (interamente condivise da questa Corte) con cui il primo giudice ha respinto tale eccezione e ha affermato che la disposizione del CCNL non subordina la corresponsione dell'indennità alla durata del trasferimento.
Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base della tesi sostenuta dalla società (e reiterata nell'atto di appello) che non vi sarebbe stato un trasferimento della lavoratrice a Roma, bensì una sua “assegnazione” a tale sede.
5 Il Tribunale ha già disatteso, con una motivazione che deve essere pienamente confermata, tale tesi, rilevando che “sia sulla scorta di quanto risulta dalla lettera dell'11/03/19 in atti della stessa società, nella quale si afferma “Confermiamo il suo trasferimento presso la DR Acquisti Regionale sede Roma”, sia sulla scorta del fatto che successivamente al trasferimento è stata corrisposta alla ricorrente l'indennità di trasferimento ai sensi dell'art. 78 del CCNL 16.12.2016 applicabile che è dovuta in caso di trasferimento disposto in applicazione dell'art. 50 dello stesso CCNL, non pare revocabile in dubbio che il provvedimento impugnato sia qualificabile come trasferimento”. Le ulteriori considerazioni della società appellante, relative alla circostanza che il trasferimento/assegnazione della a Roma si sarebbe reso necessario a CP_1 seguito dell'ordinanza n.30674/2018 della Corte di cassazione, oltre a non confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata e ad essere pertanto inidonee a scalfirne la validità, sono destituite di fondamento, poiché la sede di lavoro dell'originaria ricorrente era in Palermo e il suo spostamento in una sede diversa non può che considerarsi un trasferimento.
12. Sulla base di quanto finora esposto, l'appello va dunque respinto.
13. La condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
14. In considerazione del tipo di pronuncia (rigetto), si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere, alla parte appellata, le spese del grado, liquidate, in €3.500,00, oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 31 gennaio 2025
La Presidente est.
Giovanna Ciardi
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