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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 835/2021
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso Da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Stanislao De Santis
Email_1 contro
Controparte_1
- parte resistente –
Dott.ssa Serenella Rosaria Zanfini
Dott.ssa Serena Cianflone
Dott. Carmine Vacca
Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 23.3.2021, parte ricorrente premesso che prestava servizio, in qualità di supplente breve e saltuario, presso l'Istituto d'istruzione secondaria superiore «G. Garibaldi – A. Alfano – L. da Vinci» di Castrovillari per l'insegnamento di lingua e cultura inglese, nelle classi 2°, 3°, 4° e 5° A del , ha rappresentato Controparte_2 che con nota prot. n. 829/07 del 24/1/2019 le veniva comunicato l'avvio del procedimento disciplinare ex art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 e, con successiva comunicazione nota prot. ris. 1945/07 del
18/2/2019, la Dirigente Scolastica adottava nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 3 giorni per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 492 del d.lgs. n. 297/94.
Parte ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento disciplinare per difetto della necessaria terzietà, carenza di motivazione e di adeguata istruttoria;
nel merito, per insussistenza dei fatti addebitati;
infine, contestava la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione, chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità della sanzione disciplinare e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta alla restituzione delle somme trattenute a titolo di sanzione.
Si costituiva in giudizio, seppur tardivamente, il convenuto, contestando in fatto ed in CP_1 diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
La controversia è stata istruita mediante espletamento di prova testimoniale e acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dirimente, ai fini dell'accoglimento, è l'accertata incompetenza del Dirigente scolastico ad irrogare la sanzione disciplinare in esame.
L'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, nel testo novellato dal d.lgs. n. 75/2017, stabilisce espressamente che:
“1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo”.
Al successivo comma 9-quater è stabilito: “Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo.
Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
In ragione di tale ultima norma, pertanto, per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) la competenza in materia disciplinare spetta al responsabile della struttura se questi riveste la qualifica di dirigente “per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni”, ovvero all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque nel caso di infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo caso.
Ebbene, l'art. 91 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 prevede che “per il personale docente ed educativo della scuola di ogni ordine e grado continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo
I, Capo IV della parte III del d.lgs. n. 297/1994”.
In particolare, l'art. 492 del d.lgs. n. 297/1994 delinea un sistema sanzionatorio graduato in relazione alla gravità delle infrazioni, stabilendo, al comma 2, che le sanzioni disciplinari comminabili al personale direttivo e docente in caso di violazione dei propri doveri sono le seguenti:
“a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione”.
Al comma 3 è precisato che “Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri”.
A sua volta, l'art. 494 del d.lgs. citato, dopo aver chiarito al comma 1 che “La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario” (salvo quanto disposto sugli effetti della suddetta sanzione dall'art. 497), statuisce al comma 2 che “La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza”.
Il successivo art. 495 stabilisce che la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta: “a) nei casi previsti dall'art. 494, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola o per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità”.
Per il personale ATA, invece, a differenza dei docenti, il CCNL del 2007 prevede, all'art. 93, tra le sanzioni disciplinari “la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni”. È bene sottolineare che, con specifico riguardo al personale docente, la contrattazione collettiva non prevede la sanzione della sospensione dall'insegnamento fino a dieci giorni quale massimo edittale – come, invece, previsto dall'art. 55-bis, comma 9-quater, del TUPI – ma si limita ad operare un rinvio alle disposizioni del d.lgs. n. 297/1994, che prevedono, rispettivamente, la “sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese” (cfr. art. 492 del d.lgs. n. 297/1994) e la “sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi” (così, art. 495 cit.).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, è opportuno esaminare l'interpretazione giurisprudenziale che del medesimo si è consolidata, alla luce dei principi di diritto applicabili alla formulazione dell'articolo 55 bis citato nella sua formulazione sia antecedente che successiva all'intervento di modifica ad opera della c.d. Riforma Madia.
Invero, muovendo dai superiori rilievi, la Suprema Corte, nel decidere questioni analoghe a quella per cui è causa, seppur originatesi già sotto il vigore delle modifiche apportate all'art. 55 bis del d.lgs.
n.165/2001 dal d.lgs. n. 150/2009, ha osservato che “L'art. 29 del CCNL Comparto istruzione e ricerca (triennio 2016- 2018) del 19 aprile 2018, nell'affermare l'opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, ha mantenuto fermo, nelle more, quanto stabilito dagli artt. 492-501 (con alcune modifiche all'art. 498, comma 1) del D.Lgs. n. 297 del 1994, come già aveva disposto il citato art. 91 del CCNL del 2007.
(...).
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 11636 del 2016), la regola della
"competenza" caratterizza, l'intero impianto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, che attribuisce il potere disciplinare per le sanzioni di minore gravità (dal rimprovero scritto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 giorni) al responsabile della struttura avente qualifica dirigenziale (comma 1), e la competenza per le sanzioni più gravi (dalla sospensione da 11 giorni a sei mesi al licenziamento) all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
La corretta determinazione della competenza si riverbera, peraltro, sulle regole procedurali da applicare nelle fasi della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione.
La sentenza di questa Corte da ultimo citata ha posto in rilievo come la "ratio" dell'art. 55-bis, deve essere individuata, in primo luogo, nell'esigenza di rendere più veloce l'esercizio del potere disciplinare ed, in secondo luogo, ma solo per i procedimenti relativi a fatti puniti con sanzioni più severe, nella esigenza di assicurare al dipendente maggiori garanzie, quali sono indubbiamente assicurate dall'ufficio dei procedimenti disciplinari che offre al lavoratore pubblico sufficienti garanzie di imparzialità, in ragione della "specializzazione" di tale organo e, soprattutto, della sua indifferenza rispetto al capo della struttura del dipendente incolpato, coinvolto direttamente nella vicenda disciplinare.
Ed infatti, per le sanzioni più gravi il legislatore ha inteso garantire la terzietà dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, da intendersi quale distinzione, sul piano organizzativo, rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente (cfr., Cass. n. 1753 del 2107, n. 16706 del 2018).
La disposizione normativa ha sancito una distinzione tra "responsabile della struttura",
"responsabile della struttura dirigente" e ufficio dei procedimenti disciplinari, graduata sulla base della maggiore o minore afflittività delle sanzioni disciplinari, con ciò stabilendo che i procedimenti disciplinari che possono concludersi con le sanzioni più gravi devono essere promossi e gestiti da un ufficio specifico, l'ufficio dei procedimenti disciplinari.
Alla violazione delle regole sulla competenza, che si risolve in una violazione di norme di legge inderogabili, consegue l'illegittimità del procedimento disciplinare e la nullità della sanzione irrogata (si v., ex plurimis, Cass., n. 7177 del 2017).
Proprio in ragione della ratio che nell'impiego pubblico contrattualizzato sottende i criteri di attribuzione della competenza in materia disciplinare, la competenza ad iniziare, svolgere e concludere il procedimento disciplinare deve essere determinata in ragione della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale, che viene in rilievo.
Il principio del giusto procedimento, che trova applicazione anche con riguardo al procedimento disciplinare (v., Cass., n. 16706 del 2018, Corte Cost., sentenza n. 51 del 2014) e il principio di legalità in senso formale postulano che la competenza risulti determinata dalla legge in modo certo, anteriore al caso concreto, ed oggettivo.
L'organo competente deve essere individuato in modo univoco e chiaro (v., Cass., n. 29181 del
2018) a prescindere e, comunque, anteriormente rispetto ad uno specifico procedimento disciplinare.
D'altra parte, facendo riferimento, come prospetta in modo non condivisibile il ricorrente, alla sanzione eroganda in concreto, si determinerebbe il paradosso che l'individuazione dell'organo competente da cui discende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili, avverrebbe sulla base di un dato incerto ed opinabile, che ben potrebbe essere smentito all'esito del procedimento medesimo svoltosi secondo le suddette regole.
Inoltre, vi sarebbe una inappropriata trasposizione in un ambito, quello della determinazione della competenza, funzionalmente caratterizzato da esigenze di predeterminazione, generalità ed astrattezza, del principio più volte affermato da questa Corte dell'esclusione della configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, atteso che il principio della proporzionalità delle stesse rispetto ai fatti commessi costituisce regola valida per tutto il diritto punitivo e risulta trasfusa, per l'illecito disciplinare, nell'art. 2106 c.c., richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, anche nel testo risultante dalla novella del 2009” (v. Cass., n. 18858 del 2016, n.
5706 del 2017, in materia di destituzione del personale scolastico, Cass., n. 13865 del 2019, n. 14063 del 2019).
Tale principio peraltro, si fonda, secondo l'insegnamento del Giudice delle Leggi, sul presupposto secondo cui il principio di eguaglianza e ragionevolezza esige, in via generale, che sia conservata all'organo disciplinare (competente) una valutazione discrezionale sulla proporzionale graduazione della sanzione disciplinare nel caso concreto (così, in particolare, sentenza Corte Cost., n. 197 del
2018, si v. anche la sentenza Corte Cost., n. 268 del 2016).
Dunque, con riguardo al personale docente ed educativo della scuola, poiché per le infrazioni di cui al D.Lgs. n. 297/1994, art. 494, comma 1, lett. a), b) e c), la fattispecie legale di cui al medesimo art. 494, comma 1, e all'art. 492, comma 2, lett. b), prevede "la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese", ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, per il procedimento disciplinare sussiste la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari
(U.P.D.) e non del dirigente scolastico, trattandosi di infrazioni punibili con sanzione più grave rispetto a quella inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, dovendosi fare riferimento alla fattispecie disciplinare legale e non a valutazioni ex ante della sanzione irrogabile in concreto, meramente ipotetiche e discrezionali” (cfr. Cassazione n.
28111 del 31/10/2019, e, in senso conforme, Cassazione n. 20059 del 14/7/2021, Cassazione n. 23524 del 27/8/2021, Cassazione n. 15800 del 17/5/2022).
Analoghi principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte, quando, in fattispecie assimilabile a quella in esame, di irrogazione della sanzione disciplinare di 3 giorni di sospensione dal servizio ad un docente, ha confermato: “si deve constatare che non esistono – in ambito scolastico e sulla base della disposizione pacificamente applicata nel caso di specie – illeciti disciplinari per i quali sia prevista la pena edittale della sospensione fino a un massimo di dieci giorni. Dal che consegue che il dirigente scolastico, infliggendo la sanzione della sospensione dal servizio per due giorni, intese inquadrare l'illecito disciplinare commesso dal ricorrente nella previsione della lettera b) del comma
2 dell'art. 492, il quale consente al datore di lavoro, applicando la sanzione della sospensione, di scegliere tra una durata minima di un giorno e una massima di un mese.
Ciò posto, si deve qui ricordare, condividere e ribadire quanto questa Corte ha già avuto occasione di statuire in ordine alla corretta applicazione dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale (nel testo vigente nel 2012, ovverosia all'epoca dei fatti) «Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2» (...). Poiché nel caso in esame venne inflitta la sanzione della sospensione per due giorni (dunque inferiore a dieci giorni), ma in applicazione di una disposizione di legge che prevede una sanzione massima di un mese di sospensione (dunque superiore a dieci giorni), si tratta di stabilire se il riparto di competenza sul procedimento e sull'adozione del provvedimento disciplinare sancito dall'art. 55-bis abbia riguardo alla sanzione applicata in concreto o alla sanzione astrattamente applicabile. Nel primo caso, la sanzione applicata al ricorrente dal dirigente scolastico sarebbe legittima, nel secondo caso, invece, sarebbe illegittima.
Ebbene, questa Corte ha già ritenuto, e qui conferma, che «l'attribuzione della competenza al
Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti quali indicati nell'atto di contestazione e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare» (Cass. n. 30226/2019, che richiama a sua volta Cass.
n. 20845/2019). Infatti, in tale direzione volge il senso «fatto palese dal significato proprio delle parole» (art. 12 disp. prel. c.c.) usate dal legislatore, laddove esso si riferisce alla sanzione di cui è
«prevista l'irrogazione» (art. 55-bis, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001). E il riferimento non può che essere alla previsione della legge, non certo a quella dello stesso dirigente del singolo ufficio, il quale, altrimenti, sarebbe chiamato a regolare la propria competenza in ambito disciplinare sulla base delle sue stesse intenzioni e determinazioni in ordine alla sanzione da applicare e non in ossequio a una preesistente criterio normativo, che egli sia tenuto a rispettare” (Cassazione n. 19097 del 11/7/2024; Cassazione n. 20845 del 2/8/2019).
Non muta, a bene vedere, tale orientamento la recente pronuncia della Corte di cassazione che accogliendo il ricorso di un docente, ha confermato il principio di diritto già espresso, che impone di radicare la competenza per l'adozione dei provvedimenti disciplinari a carico dei docenti al massimo edittale della sanzione da adottarsi: “Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e pronunciato in fattispecie analoghe, secondo cui «l'attribuzione della competenza al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs.
n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti quali indicati nell'atto di contestazione e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare» (Cass. n. 19097/2024 che richiama Cass. n. 30226/2019 e Cass. n. 20845/2019).
Le pronunce citate hanno anche evidenziato che, in ambito scolastico, la contrattazione collettiva, applicabile alla fattispecie ratione temporis, ossia il CCNL 29 novembre 2007, ha differenziato il codice disciplinare dettato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (artt. 92 e seguenti) da quello previsto per i docenti e per questi ultimi, all'art. 91, ha rinviato alle disposizioni di cui al
Titolo I, Capo IV della Parte III del d.lgs. n. 297/1994, e, quindi, all'art. 492 che tipizza le sanzioni
(...) e fra queste non prevede la sospensione sino ad un massimo di dieci giorni (prevista, invece, per il solo personale ATA dall'art. 95 dello stesso CCNL). Analogamente i successivi contratti collettivi del 14 aprile 2018 e del 18 gennaio 2024, non applicabili all'illecito disciplinare qui in discussione, nel rinviare ad un'apposita sessione negoziale la definizione delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni per il personale docente, hanno ribadito, nelle more, la perdurante vigenza del codice disciplinare normativamente previsto dal citato T.U. e, dunque, degli artt. 492, 494 e 495 che prevedono la sospensione fino ad un massimo di un mese o da oltre un mese a sei mesi, a seconda che l'illecito sia sussumibile fra quelli tipizzati dall'art. 494 (...) o possa essere sussunto nelle più gravi condotte previste dall'art. 495 (...).
Tenuto conto, quindi, di detta tipologia di sanzioni nonché della disciplina dettata dall'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, nel testo antecedente alla nuova formulazione inserita dal d.lgs. n.75/2017
(non applicabile alla fattispecie in ragione del regime transitorio dettato dall'art. 22, comma 13, dello stesso decreto), questa Corte ha evidenziato che «poiché per le infrazioni di cui all'art. 494, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 297 del 1994, la fattispecie legale di cui al medesimo art. 494, comma 1, e all'art. 492, comma 2, lettera b), prevede «la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese», ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporís nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75 del 2017, per il procedimento disciplinare sussiste la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari
(U.P.D.) e non del dirigente scolastico, trattandosi di infrazioni punibili con sanzione più grave rispetto a quella inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, dovendosi fare riferimento alla fattispecie disciplinare legale e non a valutazioni ex ante della sanzione irrogabile in concreto, meramente ipotetiche e discrezionali. » (Cass.n. 28111/2019).
La sentenza impugnata, che ha valorizzato, invece, l'entità della sanzione concretamente inflitta dal dirigente scolastico, non è conforme al richiamato principio e va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione” (cfr. Cassazione n. 20455 del 21/7/2025).
Peraltro, vuole osservarsi, non è consentito ritenere che siffatta interpretazione finirebbe per escludere la competenza del dirigente scolastico ad erogare la sanzione conservativa della sospensione fino a dieci giorni, atteso che “La ratio dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 è quella di garantire il rispetto di determinate forme nel procedimento disciplinare, differenziate (con tutele crescenti) a seconda della gravità della sanzione prevista. Il che certamente non implica la necessità che esistano illeciti disciplinari per i quali sia prevista (da altre norme, non essendo l'art. 55-bis diretto a «introdurre nuove sanzioni») la sanzione massima della sospensione dal servizio di dieci giorni. Se le norme sanzionatrici prevedono una durata edittale massima superiore a dieci giorni anche nei casi meno gravi per i quali è tuttavia prevista la possibilità di adottare la sanzione sospensiva –come avviene nell'art. 492 del d.lgs. n. 297 del 1994 – semplicemente il potere disciplinare del dirigente sarà contenuto nel limite delle sanzioni non sospensive (nel caso in esame, la sola sanzione della censura), mentre tutte le sanzioni sospensive resteranno riservate alle forme, più garantiste, che prevedono l'intervento dell'apposito Ufficio per il Procedimento Disciplinare”, assicurando quest'ultimo organo maggiori garanzie di terzietà, in difetto della sussistenza delle quali si determina l'invalidità della sanzione stessa (Cassazione n. 19097 dell'11/7/2024, cit.).
Di talché, l'inserimento in calce all'art. 55 bis del d.lgs. n.165/2001 del comma 9 quater, operato dalla c.d. Riforma Madia, si limita a chiarire che anche nel comparto scuola la procedura che regola i procedimenti disciplinari è quella prevista dal citato T.U., senza con ciò innovare i criteri di valutazione della legittimità dell'atto sanzionatorio, che resta da compiere in relazione alla disciplina sostanziale vigente al momento della sua adozione (così, sostanzialmente, Cassazione n. 33234 del
10/11/2022, che richiama Cassazione n. 11627 del 7/6/2016; e Cassazione n. 11985 del 10/6/2016)
e, dunque, come già detto, avuto riguardo alla sanzione edittale stabilita in astratto dall'art. 494, comma 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 297/1994 e non a quella da applicarsi in concreto (cfr., in tal senso, Tribunale di Catania, sentenza n. 1490 del 4/4/2025).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, non può che osservarsi che il dirigente scolastico, che ha adottato il provvedimento disciplinare impugnato, non era competente a comminare la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.
La sanzione irrogata, dunque, deve ritenersi illegittima.
In ordine alle spese del presente giudizio, queste devono essere poste a carico di parte resistente, in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
− dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare prot. ris. N. 1945/07 del 18/2/2019, irrogata nei confronti della ricorrente e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente al pagamento della retribuzione per il periodo di illegittima sospensione;
− condanna il convenuto, alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 2.314,50, a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014. Castrovillari, 22.12.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso Da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Stanislao De Santis
Email_1 contro
Controparte_1
- parte resistente –
Dott.ssa Serenella Rosaria Zanfini
Dott.ssa Serena Cianflone
Dott. Carmine Vacca
Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 23.3.2021, parte ricorrente premesso che prestava servizio, in qualità di supplente breve e saltuario, presso l'Istituto d'istruzione secondaria superiore «G. Garibaldi – A. Alfano – L. da Vinci» di Castrovillari per l'insegnamento di lingua e cultura inglese, nelle classi 2°, 3°, 4° e 5° A del , ha rappresentato Controparte_2 che con nota prot. n. 829/07 del 24/1/2019 le veniva comunicato l'avvio del procedimento disciplinare ex art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 e, con successiva comunicazione nota prot. ris. 1945/07 del
18/2/2019, la Dirigente Scolastica adottava nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 3 giorni per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 492 del d.lgs. n. 297/94.
Parte ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento disciplinare per difetto della necessaria terzietà, carenza di motivazione e di adeguata istruttoria;
nel merito, per insussistenza dei fatti addebitati;
infine, contestava la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione, chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità della sanzione disciplinare e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta alla restituzione delle somme trattenute a titolo di sanzione.
Si costituiva in giudizio, seppur tardivamente, il convenuto, contestando in fatto ed in CP_1 diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
La controversia è stata istruita mediante espletamento di prova testimoniale e acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dirimente, ai fini dell'accoglimento, è l'accertata incompetenza del Dirigente scolastico ad irrogare la sanzione disciplinare in esame.
L'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, nel testo novellato dal d.lgs. n. 75/2017, stabilisce espressamente che:
“1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo”.
Al successivo comma 9-quater è stabilito: “Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo.
Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
In ragione di tale ultima norma, pertanto, per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) la competenza in materia disciplinare spetta al responsabile della struttura se questi riveste la qualifica di dirigente “per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni”, ovvero all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque nel caso di infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo caso.
Ebbene, l'art. 91 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 prevede che “per il personale docente ed educativo della scuola di ogni ordine e grado continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo
I, Capo IV della parte III del d.lgs. n. 297/1994”.
In particolare, l'art. 492 del d.lgs. n. 297/1994 delinea un sistema sanzionatorio graduato in relazione alla gravità delle infrazioni, stabilendo, al comma 2, che le sanzioni disciplinari comminabili al personale direttivo e docente in caso di violazione dei propri doveri sono le seguenti:
“a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione”.
Al comma 3 è precisato che “Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri”.
A sua volta, l'art. 494 del d.lgs. citato, dopo aver chiarito al comma 1 che “La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario” (salvo quanto disposto sugli effetti della suddetta sanzione dall'art. 497), statuisce al comma 2 che “La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza”.
Il successivo art. 495 stabilisce che la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta: “a) nei casi previsti dall'art. 494, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola o per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità”.
Per il personale ATA, invece, a differenza dei docenti, il CCNL del 2007 prevede, all'art. 93, tra le sanzioni disciplinari “la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni”. È bene sottolineare che, con specifico riguardo al personale docente, la contrattazione collettiva non prevede la sanzione della sospensione dall'insegnamento fino a dieci giorni quale massimo edittale – come, invece, previsto dall'art. 55-bis, comma 9-quater, del TUPI – ma si limita ad operare un rinvio alle disposizioni del d.lgs. n. 297/1994, che prevedono, rispettivamente, la “sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese” (cfr. art. 492 del d.lgs. n. 297/1994) e la “sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi” (così, art. 495 cit.).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, è opportuno esaminare l'interpretazione giurisprudenziale che del medesimo si è consolidata, alla luce dei principi di diritto applicabili alla formulazione dell'articolo 55 bis citato nella sua formulazione sia antecedente che successiva all'intervento di modifica ad opera della c.d. Riforma Madia.
Invero, muovendo dai superiori rilievi, la Suprema Corte, nel decidere questioni analoghe a quella per cui è causa, seppur originatesi già sotto il vigore delle modifiche apportate all'art. 55 bis del d.lgs.
n.165/2001 dal d.lgs. n. 150/2009, ha osservato che “L'art. 29 del CCNL Comparto istruzione e ricerca (triennio 2016- 2018) del 19 aprile 2018, nell'affermare l'opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, ha mantenuto fermo, nelle more, quanto stabilito dagli artt. 492-501 (con alcune modifiche all'art. 498, comma 1) del D.Lgs. n. 297 del 1994, come già aveva disposto il citato art. 91 del CCNL del 2007.
(...).
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 11636 del 2016), la regola della
"competenza" caratterizza, l'intero impianto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, che attribuisce il potere disciplinare per le sanzioni di minore gravità (dal rimprovero scritto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 giorni) al responsabile della struttura avente qualifica dirigenziale (comma 1), e la competenza per le sanzioni più gravi (dalla sospensione da 11 giorni a sei mesi al licenziamento) all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
La corretta determinazione della competenza si riverbera, peraltro, sulle regole procedurali da applicare nelle fasi della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione.
La sentenza di questa Corte da ultimo citata ha posto in rilievo come la "ratio" dell'art. 55-bis, deve essere individuata, in primo luogo, nell'esigenza di rendere più veloce l'esercizio del potere disciplinare ed, in secondo luogo, ma solo per i procedimenti relativi a fatti puniti con sanzioni più severe, nella esigenza di assicurare al dipendente maggiori garanzie, quali sono indubbiamente assicurate dall'ufficio dei procedimenti disciplinari che offre al lavoratore pubblico sufficienti garanzie di imparzialità, in ragione della "specializzazione" di tale organo e, soprattutto, della sua indifferenza rispetto al capo della struttura del dipendente incolpato, coinvolto direttamente nella vicenda disciplinare.
Ed infatti, per le sanzioni più gravi il legislatore ha inteso garantire la terzietà dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, da intendersi quale distinzione, sul piano organizzativo, rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente (cfr., Cass. n. 1753 del 2107, n. 16706 del 2018).
La disposizione normativa ha sancito una distinzione tra "responsabile della struttura",
"responsabile della struttura dirigente" e ufficio dei procedimenti disciplinari, graduata sulla base della maggiore o minore afflittività delle sanzioni disciplinari, con ciò stabilendo che i procedimenti disciplinari che possono concludersi con le sanzioni più gravi devono essere promossi e gestiti da un ufficio specifico, l'ufficio dei procedimenti disciplinari.
Alla violazione delle regole sulla competenza, che si risolve in una violazione di norme di legge inderogabili, consegue l'illegittimità del procedimento disciplinare e la nullità della sanzione irrogata (si v., ex plurimis, Cass., n. 7177 del 2017).
Proprio in ragione della ratio che nell'impiego pubblico contrattualizzato sottende i criteri di attribuzione della competenza in materia disciplinare, la competenza ad iniziare, svolgere e concludere il procedimento disciplinare deve essere determinata in ragione della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale, che viene in rilievo.
Il principio del giusto procedimento, che trova applicazione anche con riguardo al procedimento disciplinare (v., Cass., n. 16706 del 2018, Corte Cost., sentenza n. 51 del 2014) e il principio di legalità in senso formale postulano che la competenza risulti determinata dalla legge in modo certo, anteriore al caso concreto, ed oggettivo.
L'organo competente deve essere individuato in modo univoco e chiaro (v., Cass., n. 29181 del
2018) a prescindere e, comunque, anteriormente rispetto ad uno specifico procedimento disciplinare.
D'altra parte, facendo riferimento, come prospetta in modo non condivisibile il ricorrente, alla sanzione eroganda in concreto, si determinerebbe il paradosso che l'individuazione dell'organo competente da cui discende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili, avverrebbe sulla base di un dato incerto ed opinabile, che ben potrebbe essere smentito all'esito del procedimento medesimo svoltosi secondo le suddette regole.
Inoltre, vi sarebbe una inappropriata trasposizione in un ambito, quello della determinazione della competenza, funzionalmente caratterizzato da esigenze di predeterminazione, generalità ed astrattezza, del principio più volte affermato da questa Corte dell'esclusione della configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, atteso che il principio della proporzionalità delle stesse rispetto ai fatti commessi costituisce regola valida per tutto il diritto punitivo e risulta trasfusa, per l'illecito disciplinare, nell'art. 2106 c.c., richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, anche nel testo risultante dalla novella del 2009” (v. Cass., n. 18858 del 2016, n.
5706 del 2017, in materia di destituzione del personale scolastico, Cass., n. 13865 del 2019, n. 14063 del 2019).
Tale principio peraltro, si fonda, secondo l'insegnamento del Giudice delle Leggi, sul presupposto secondo cui il principio di eguaglianza e ragionevolezza esige, in via generale, che sia conservata all'organo disciplinare (competente) una valutazione discrezionale sulla proporzionale graduazione della sanzione disciplinare nel caso concreto (così, in particolare, sentenza Corte Cost., n. 197 del
2018, si v. anche la sentenza Corte Cost., n. 268 del 2016).
Dunque, con riguardo al personale docente ed educativo della scuola, poiché per le infrazioni di cui al D.Lgs. n. 297/1994, art. 494, comma 1, lett. a), b) e c), la fattispecie legale di cui al medesimo art. 494, comma 1, e all'art. 492, comma 2, lett. b), prevede "la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese", ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, per il procedimento disciplinare sussiste la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari
(U.P.D.) e non del dirigente scolastico, trattandosi di infrazioni punibili con sanzione più grave rispetto a quella inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, dovendosi fare riferimento alla fattispecie disciplinare legale e non a valutazioni ex ante della sanzione irrogabile in concreto, meramente ipotetiche e discrezionali” (cfr. Cassazione n.
28111 del 31/10/2019, e, in senso conforme, Cassazione n. 20059 del 14/7/2021, Cassazione n. 23524 del 27/8/2021, Cassazione n. 15800 del 17/5/2022).
Analoghi principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte, quando, in fattispecie assimilabile a quella in esame, di irrogazione della sanzione disciplinare di 3 giorni di sospensione dal servizio ad un docente, ha confermato: “si deve constatare che non esistono – in ambito scolastico e sulla base della disposizione pacificamente applicata nel caso di specie – illeciti disciplinari per i quali sia prevista la pena edittale della sospensione fino a un massimo di dieci giorni. Dal che consegue che il dirigente scolastico, infliggendo la sanzione della sospensione dal servizio per due giorni, intese inquadrare l'illecito disciplinare commesso dal ricorrente nella previsione della lettera b) del comma
2 dell'art. 492, il quale consente al datore di lavoro, applicando la sanzione della sospensione, di scegliere tra una durata minima di un giorno e una massima di un mese.
Ciò posto, si deve qui ricordare, condividere e ribadire quanto questa Corte ha già avuto occasione di statuire in ordine alla corretta applicazione dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale (nel testo vigente nel 2012, ovverosia all'epoca dei fatti) «Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2» (...). Poiché nel caso in esame venne inflitta la sanzione della sospensione per due giorni (dunque inferiore a dieci giorni), ma in applicazione di una disposizione di legge che prevede una sanzione massima di un mese di sospensione (dunque superiore a dieci giorni), si tratta di stabilire se il riparto di competenza sul procedimento e sull'adozione del provvedimento disciplinare sancito dall'art. 55-bis abbia riguardo alla sanzione applicata in concreto o alla sanzione astrattamente applicabile. Nel primo caso, la sanzione applicata al ricorrente dal dirigente scolastico sarebbe legittima, nel secondo caso, invece, sarebbe illegittima.
Ebbene, questa Corte ha già ritenuto, e qui conferma, che «l'attribuzione della competenza al
Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti quali indicati nell'atto di contestazione e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare» (Cass. n. 30226/2019, che richiama a sua volta Cass.
n. 20845/2019). Infatti, in tale direzione volge il senso «fatto palese dal significato proprio delle parole» (art. 12 disp. prel. c.c.) usate dal legislatore, laddove esso si riferisce alla sanzione di cui è
«prevista l'irrogazione» (art. 55-bis, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001). E il riferimento non può che essere alla previsione della legge, non certo a quella dello stesso dirigente del singolo ufficio, il quale, altrimenti, sarebbe chiamato a regolare la propria competenza in ambito disciplinare sulla base delle sue stesse intenzioni e determinazioni in ordine alla sanzione da applicare e non in ossequio a una preesistente criterio normativo, che egli sia tenuto a rispettare” (Cassazione n. 19097 del 11/7/2024; Cassazione n. 20845 del 2/8/2019).
Non muta, a bene vedere, tale orientamento la recente pronuncia della Corte di cassazione che accogliendo il ricorso di un docente, ha confermato il principio di diritto già espresso, che impone di radicare la competenza per l'adozione dei provvedimenti disciplinari a carico dei docenti al massimo edittale della sanzione da adottarsi: “Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e pronunciato in fattispecie analoghe, secondo cui «l'attribuzione della competenza al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs.
n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti quali indicati nell'atto di contestazione e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare» (Cass. n. 19097/2024 che richiama Cass. n. 30226/2019 e Cass. n. 20845/2019).
Le pronunce citate hanno anche evidenziato che, in ambito scolastico, la contrattazione collettiva, applicabile alla fattispecie ratione temporis, ossia il CCNL 29 novembre 2007, ha differenziato il codice disciplinare dettato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (artt. 92 e seguenti) da quello previsto per i docenti e per questi ultimi, all'art. 91, ha rinviato alle disposizioni di cui al
Titolo I, Capo IV della Parte III del d.lgs. n. 297/1994, e, quindi, all'art. 492 che tipizza le sanzioni
(...) e fra queste non prevede la sospensione sino ad un massimo di dieci giorni (prevista, invece, per il solo personale ATA dall'art. 95 dello stesso CCNL). Analogamente i successivi contratti collettivi del 14 aprile 2018 e del 18 gennaio 2024, non applicabili all'illecito disciplinare qui in discussione, nel rinviare ad un'apposita sessione negoziale la definizione delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni per il personale docente, hanno ribadito, nelle more, la perdurante vigenza del codice disciplinare normativamente previsto dal citato T.U. e, dunque, degli artt. 492, 494 e 495 che prevedono la sospensione fino ad un massimo di un mese o da oltre un mese a sei mesi, a seconda che l'illecito sia sussumibile fra quelli tipizzati dall'art. 494 (...) o possa essere sussunto nelle più gravi condotte previste dall'art. 495 (...).
Tenuto conto, quindi, di detta tipologia di sanzioni nonché della disciplina dettata dall'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, nel testo antecedente alla nuova formulazione inserita dal d.lgs. n.75/2017
(non applicabile alla fattispecie in ragione del regime transitorio dettato dall'art. 22, comma 13, dello stesso decreto), questa Corte ha evidenziato che «poiché per le infrazioni di cui all'art. 494, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 297 del 1994, la fattispecie legale di cui al medesimo art. 494, comma 1, e all'art. 492, comma 2, lettera b), prevede «la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese», ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporís nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75 del 2017, per il procedimento disciplinare sussiste la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari
(U.P.D.) e non del dirigente scolastico, trattandosi di infrazioni punibili con sanzione più grave rispetto a quella inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, dovendosi fare riferimento alla fattispecie disciplinare legale e non a valutazioni ex ante della sanzione irrogabile in concreto, meramente ipotetiche e discrezionali. » (Cass.n. 28111/2019).
La sentenza impugnata, che ha valorizzato, invece, l'entità della sanzione concretamente inflitta dal dirigente scolastico, non è conforme al richiamato principio e va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione” (cfr. Cassazione n. 20455 del 21/7/2025).
Peraltro, vuole osservarsi, non è consentito ritenere che siffatta interpretazione finirebbe per escludere la competenza del dirigente scolastico ad erogare la sanzione conservativa della sospensione fino a dieci giorni, atteso che “La ratio dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 è quella di garantire il rispetto di determinate forme nel procedimento disciplinare, differenziate (con tutele crescenti) a seconda della gravità della sanzione prevista. Il che certamente non implica la necessità che esistano illeciti disciplinari per i quali sia prevista (da altre norme, non essendo l'art. 55-bis diretto a «introdurre nuove sanzioni») la sanzione massima della sospensione dal servizio di dieci giorni. Se le norme sanzionatrici prevedono una durata edittale massima superiore a dieci giorni anche nei casi meno gravi per i quali è tuttavia prevista la possibilità di adottare la sanzione sospensiva –come avviene nell'art. 492 del d.lgs. n. 297 del 1994 – semplicemente il potere disciplinare del dirigente sarà contenuto nel limite delle sanzioni non sospensive (nel caso in esame, la sola sanzione della censura), mentre tutte le sanzioni sospensive resteranno riservate alle forme, più garantiste, che prevedono l'intervento dell'apposito Ufficio per il Procedimento Disciplinare”, assicurando quest'ultimo organo maggiori garanzie di terzietà, in difetto della sussistenza delle quali si determina l'invalidità della sanzione stessa (Cassazione n. 19097 dell'11/7/2024, cit.).
Di talché, l'inserimento in calce all'art. 55 bis del d.lgs. n.165/2001 del comma 9 quater, operato dalla c.d. Riforma Madia, si limita a chiarire che anche nel comparto scuola la procedura che regola i procedimenti disciplinari è quella prevista dal citato T.U., senza con ciò innovare i criteri di valutazione della legittimità dell'atto sanzionatorio, che resta da compiere in relazione alla disciplina sostanziale vigente al momento della sua adozione (così, sostanzialmente, Cassazione n. 33234 del
10/11/2022, che richiama Cassazione n. 11627 del 7/6/2016; e Cassazione n. 11985 del 10/6/2016)
e, dunque, come già detto, avuto riguardo alla sanzione edittale stabilita in astratto dall'art. 494, comma 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 297/1994 e non a quella da applicarsi in concreto (cfr., in tal senso, Tribunale di Catania, sentenza n. 1490 del 4/4/2025).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, non può che osservarsi che il dirigente scolastico, che ha adottato il provvedimento disciplinare impugnato, non era competente a comminare la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.
La sanzione irrogata, dunque, deve ritenersi illegittima.
In ordine alle spese del presente giudizio, queste devono essere poste a carico di parte resistente, in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
− dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare prot. ris. N. 1945/07 del 18/2/2019, irrogata nei confronti della ricorrente e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente al pagamento della retribuzione per il periodo di illegittima sospensione;
− condanna il convenuto, alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 2.314,50, a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014. Castrovillari, 22.12.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.