Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1042/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. TORRESANI FLAVIA Parte_1
e
, con l'Avv. TORRESANI FLAVIA Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e trattazione di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario, in Tasullo, ora Ville d'Anaunia, (TN), in data 15.05.2007 e che dalla loro unione sono nati tre figli: , il 26.08.2010; Per_1
, l'01.02.2014 e il 15.05.2018. Per_2 Per_3
Le parti, con ricorso congiunto depositato il 07.03.2025, esponevano la crisi del rapporto coniugale, senza possibilità alcuna di riconciliazione, e la cessazione della convivenza a far data dal febbraio 2024.
I ricorrenti esponevano altresì di essere addivenuti ad un accordo in ordine alle condizioni di separazione personale e divorzio, pattuite nel preminente interesse
A) SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
1)dichiarare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
2) assegnare la casa familiare, sita nel comune di Ville d'Anaunia - frazione
Pavillo (TN), a che ne è proprietaria esclusiva e che la Parte_1 abiterà unitamente ai figli minori, mentre si è già trasferito Parte_2 presso altro immobile;
3) affidare i figli minori (nata in data [...]), Persona_4 [...]
(nato in data [...]) e (nato in data [...]) Per_5 Persona_6 ad entrambi i genitori (cd. affido condiviso), con residenza anagrafica e collocazione presso la madre;
4) disporre il seguente protocollo di visita tra i figli e il padre:
- , tenuto conto della sua età (anni 15) si rapporterà direttamente con il Per_1 padre e si incontrerà con lo stesso nel rispetto dei suoi obblighi scolastici;
- incontrerà il padre in via di massima ogni quindici giorni nel fine Per_2 settimana dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera o al lunedì mattina, con rientro a scuola, oltre ad ulteriori incontri infrasettimanali sempre concordati anticipatamente tra i genitori;
- le festività natalizie, pasquali e ponti per i figli e saranno da Per_1 Per_2 dividersi a metà tra i genitori, con alternanza delle festività principali, così come i genitori potranno concordare periodi di vacanza estive da trascorrere con i detti figli, stabilendo sin d'ora che nell'ulteriore periodo rimarranno valide le condizioni di incontro stabilite per il resto dell'anno;
- stante la patologia di cui lo stesso soffre come descritta nel certificato Per_3 prodotto quale doc. 3, incontrerà liberamente il padre alla presenza della madre;
i genitori potranno concordare tra loro diverse modalità di incontro tra il padre e sulla base della condizione di salute dello stesso;
Per_3
- in ogni caso, ulteriori e/o diverse visite tra i genitori e i figli, previo accordo tra i genitori con congruo preavviso e ferme le precisazioni di cui sopra;
5) si impegna a versare mensilmente a titolo di contributo nel Parte_2 mantenimento ordinario per i figli e la somma complessiva di Per_1 Per_2 euro 700,00 (euro 350,00 per figlio) sul conto corrente intestato a
[...]
, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Parte_1
ISTAT annuale a decorrere dall'1.01.2026. Per il mantenimento di i Per_3 genitori stabiliscono che vi si farà fronte con le somme percepite dal minore a titolo di pensione d'invalidità e indennità di accompagnamento;
i genitori
Pag. 2 di 5 sopporteranno invece al 50% le spese per l'educativa domiciliare (IDE), le terapie logopediche e fisioterapiche ed ulteriori qualora superiori all'importo annualmente percepito quale “prestazione 11”, nonché le spese per occhiali, eventuale dentista e ulteriori prestazioni e/o attrezzature ad oggi non conosciute e non rimborsate dal Servizio Sanitario;
6) porre le spese straordinarie relative ai figli e a carico di Per_1 Per_2 entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con rinvio alle Linee Guida elaborate dal C.N.F. dd. 29.11.2017 per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione;
le parti dichiarano di considerare come spese straordinarie già concordate quelle delle attività sportive dei figli già praticate, di eventuali corsi estivi e per il conseguimento della patente di guida. Vanno altresì considerate spese straordinarie concordate quelle relative ad un'eventuale assistenza che si rendesse necessaria per l'accudimento di Per_3 in ipotesi di malattia o assenza della madre, anche con riferimento ad eventuale accoglienza del minore in strutture;
7) disporre che i sussidi pubblici destinati al nucleo familiare e/o alla prole
(assegno unico universale, assegno unico provinciale, ecc.) saranno riscossi da ed utilizzati per esigenze dei figli;
Parte_1
8) le detrazioni fiscali per le spese straordinarie dei figli competeranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno, fatta eccezione per quelle eventuali di pagate dalla sola madre;
Per_3
9) l'autovettura Volkswagen Touareg targata CM 759 WX intestata a Pt_2
viene mantenuta nella disponibilità di la quale si
[...] Parte_1 assume ogni onere e spesa ivi collegata, compresa assicurazione e bollo, e si impegna sin d'ora, nel momento in cui detta vettura dovrà Parte_2 essere sostituita, a versare a la somma di euro 10.000,00 Parte_1 dalla stessa mutuata al marito in data 24.02.2021;
10) i ricorrenti, anche in considerazione di quanto concordato nel presente ricorso, confermano di aver risolto tra loro ogni questione economica nascente dal matrimonio, dichiarando di essere economicamente autosufficienti e che non sussistono le condizioni per prevedere un contributo nel mantenimento a favore dell'uno o dell'altra;
11) e sosterranno in parti uguali le Parte_1 Parte_2 competenze e spese del difensore.
B. CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Previa pronuncia con sentenza passata in giudicato della separazione personale tra le parti, decorso il termine ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/70, i ricorrenti
Pag. 3 di 5 chiedono che il Tribunale adito dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti e Parte_1 Pt_2
in Ville d'Anaunia (TN) in data 15.05.2007, ordinando l'annotazione della
[...] sentenza ai competenti uffici di stato civile, alle condizioni di cui ai precedenti punti da 2 a 11.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 12.03.2025 assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bi.13, comma 3, c.p.c.
La Sig.ra e il Sig. , con note depositate il Parte_1 Parte_2
27.03.2025, dichiaravano di essere a conoscenza delle norme che prevedono la partecipazione in udienza e di aver liberamente aderito alla facoltà di sostituzione alla comparizione con il deposito di note scritte;
dichiaravano altresì di non volersi riconciliare e di aver già allegato all'atto introduttivo i documenti ex art. 473-bis.12 comma III c.p.c. e confermavano le condizioni concordate in ricorso alle quali si richiamavano integralmente.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse dei figli minori , e Per_1 Per_2 Per_3 atteso che l'affido congiunto ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre non contrasta con l'interesse degli stessi, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine al contributo paterno al mantenimento della prole, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dispone per il prosieguo del giudizio di divorzio come da separata ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Pag. 4 di 5 Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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