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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa ER EC Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 341/2022 R.G. promossa
DA
MU ER (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta C.F._1
procura in atti, dall'avv. FILIPPO BASILE;
Appellante/Appellata incidentale
CONTRO
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi, Controparte_1
giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCA PULEJO nonché dall'Avv. STEFANO
CARLO ZANGHI';
Appellato/Appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: mansioni superiori-differenze retributive.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1965,
EC ER, premettendo di essere dipendente del Governo degli Stati
[...]
e di prestare servizio presso la direzione amministrativa dell'Ospedale Militare CP_1
della Base Aereo Navale di SIonella, presso la quale asseriva di aver disimpegnato mansioni rientranti nella categoria superiore di quadro, adiva il Tribunale di Catania per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente, quale Management Analyst, giusto il mansionario in atti, sin dal
01.01.2012, rientrano a pieno titolo nella categoria Quadri livello Q1 ovvero, in subordine, Q2 del CCNL 01.01.2006 e di quello del 01.11.2013, secondo quanto sopra argomentato e dedotto, con conseguente diritto al definitivo inquadramento in tale posizione lavorativa e livello contrattuale con decorrenza 01.01.2012 o altra che apparirà di giustizia;
- per l'effetto condannare il datore di lavoro, in uno al definitivo inquadramento superiore del lavoratore, al pagamento in suo favore di tutte le differenze retributive maturate, tenuto conto dell'attuale inquadramento, da quantificare complessivamente in € 48.713,52 (ovvero € 33.618,88 corrispondente alla differenza con il livello Q2) o somma maggiore o minore che apparirà di giustizia, oltre regolarizzazione previdenziale ed assistenziale, per il periodo 01.01.2012/30.06.2015, secondo quanto sopra precisato, oltre quelle ulteriori maturande, con rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo, come per legge;
- condannare parte resistente alla integrale refusione delle spese, compensi ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
All'udienza del 21/09/2021, parte ricorrente dichiarava che “in relazione a quanto richiesto dal Tribunale sulla domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale precisa trattasi di mera formula di stile rispetto alla quale dichiara di rinunciare nel presente giudizio”.
2 Nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4439/2021 del 26/10/2021 il Tribunale di
Catania, istruita la causa mediante produzione documentale, così statuiva: “(…) dichiara che parte ricorrente ha espletato dal mese di settembre 2013 mansioni di livello Q2 del
CCNL di categoria, con conseguente diritto al superiore inquadramento nel livello Q2 sin dal mese di dicembre 2013; condanna gli a inquadrare la ricorrente Controparte_1
nel superiore livello Q2 del CCNL di categoria a decorrere dal mese di dicembre 2013; condanna, per l'effetto, gli a pagare in favore di parte ricorrente, Controparte_1
per le causali di cui in motivazione, la complessiva somma di € 17.287,87, determinata come in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna gli al pagamento, in favore di Controparte_1
parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.342,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone ex art.
93 c.p.c. la distrazione a favore del procuratore”.
Appellava detta sentenza EC ER, con ricorso depositato in data 20/04/2022, cui resistevano gli , i quali, a loro volta, proponevano appello Controparte_1
incidentale.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 23/01/2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di appello, EC ER ha censurato il capo della sentenza impugnata afferente alla limitazione temporale delle somme dovute per differenze retributive in relazione alle mansioni superiori riconosciute, contestando in particolare il decisum di primo grado laddove ha limitato il quantum debeatur alla data del 30/06/2015, ritenendola, stante il deposito del ricorso in data 7.07.2015, quale termine finale del dedotto e accertato inadempimento del datore di lavoro;
che piuttosto essa ricorrente in primo grado
“aveva chiesto la condanna alle ulteriori differenze retributive “maturande” in corso di
3 causa e (occorrendo) anche quelle successive alla conclusione di questa”; che il Tribunale sarebbe dunque incorso in un vizio di omessa pronuncia in quanto non avrebbe liquidato le differenze retributive maturate dal luglio 2015 al novembre 2021, data a decorrere dalla quale gli si sono conformati alla sentenza, procedendo Controparte_1
all'inquadramento della lavoratrice nel livello Q2 e alla corresponsione della relativa retribuzione.
2. Con comparsa di costituzione depositata tempestivamente in data 3.11.2022 (a fronte dell'udienza di discussione del 15.11.2022) e ritualmente notificata alla controparte, lo
Stato estero convenuto ha eccepito l'infondatezza dell'appello principale per avere il giudice di prime cure correttamente “rigettato la domanda di condanna delle differenze retributive successive al 30.6.2015, pure formulata ex adverso, ritenendo che la SI.ra
EC non avesse né allegato né tantomeno provato a partire da tale data
l'inadempimento del datore di lavoro”; che tale capo di sentenza non era stata censurato dall'appellante principale;
che parimenti non era stato contestato il capo della sentenza che aveva rigettato la chiesta prova per testi articolata dalla stessa parte in primo grado;
che pertanto era precluso l'accertamento dell'inadempimento del datore di lavoro successivo al 30.6.2015; che, in ogni caso, l'appellante non aveva né allegato né tantomeno provato l'inadempimento del datore di lavoro successivo al 30.6.2015; che esso appellato aveva dato esecuzione alla sentenza provvisoriamente esecutiva sicché non sussisteva alcuna acquiescenza alla statuizione impugnata;
lo stesso Stato estero ha proposto, altresì, appello incidentale affidato a quattro articolati motivi afferenti all'an della pretesa, di seguito nel dettaglio richiamati.
3. Per ragioni logico-giuridiche i predetti motivi di appello incidentale vanno esaminati prioritariamente;
gli stessi sono infondati e non possono trovare accoglimento.
4. In via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dall'appellante principale, di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo per essere stato proposto avverso un capo di sentenza diverso da quello investito dall'appello principale, non ricorrendo nella specie
4 un interesse innescato dalla censura principale;
deduce che “l'appello incidentale tardivo proposto da controparte non è altro che un tentativo di “recuperare”, in modo inammissibile, un termine di impugnazione oramai decorso”.
4.1 L'eccezione è infondata.
4.2 Come riconosciuto dalla Corte di cassazione, con orientamento condiviso da questa
Corte, “L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334,
343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Nella specie, la
S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se
l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur)”- Sez. 3, ord. n.
15100 del 29.05.2024 (conf. ord. n. 26139 del 5.09.2022.
5. Con il primo motivo di appello incidentale, lo Stato estero datore di lavoro deduce la nullità della sentenza di primo grado per la mancata chiamata in causa dell' Rileva CP_2
a tal fine l'inammissibilità della rinuncia, operata da parte ricorrente all'udienza del
21/09/2021, alla “regolarizzazione previdenziale ed assistenziale”, stante l'indisponibilità dell'obbligo contributivo;
denuncia, inoltre, il carattere fittizio della stessa stante la tempestiva successiva richiesta stragiudiziale degli stessi contributi.
5.1 Il motivo non può trovare accoglimento.
5.2 Correttamente il giudice di prime cure ha dato atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di regolarizzazione contributiva e del venir meno dell'obbligo di integrazione del contraddittorio;
l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva non incide sul diritto della
5 parte di rinunciare alla domanda proposta nel giudizio pendente, fermo restando il diritto dell'ente previdenziale di esigere dal datore di lavoro la relativa contribuzione o del lavoratore di riproporre la domanda in un separato giudizio;
tanto permette di ritenere priva di rilevanza l'eccezione relativa al carattere fittizio della rinunzia per avere la parte già domandato stragiudizialmente il pagamento dei contributi
6. Con il secondo motivo di appello incidentale, articolato in più punti, lo Stato estero datore di lavoro deduce i vizi del procedimento logico giuridico seguito dal Tribunale nell'accertamento del diritto della ricorrente in primo grado alla superiore qualifica;
contesta in particolare la decisione laddove il Tribunale, in ordine all'accertamento dell'attività lavorativa svolta, ha ritenuto doversi basare esclusivamente sul mansionario assegnato alla odierna appellante principale avente “valore sostanzialmente confessorio delle mansioni svolte” (cfr., sentenza primo grado, pag. 14) nonostante la difesa dello Stato estero avesse contestato la portata confessoria di tale mansionario. Sotto altro profilo, rileva che il decidente ha deliberatamente omesso di individuare la declaratoria del livello U-1 assegnato alla odierna appellante giustificando tale mancata individuazione con l'assunto che le “Condizioni di Impiego”, per i livelli impiegatizi, rimandano alle declaratorie di cui al sistema di classificazione del pubblico impiego USA ma che lo Stato estero datore di lavoro non avrebbe “forni[to] alcuna ulteriore specificazione al riguardo” (cfr. sentenza, pag. 12). Deduce a tal fine la violazione dei principi in materia di riparto dell'onere di allegazione e di prova, ricadendo sulla ricorrente in primo grado e non sullo Stato estero datore di lavoro le conseguenze della mancata individuazione della declaratoria del livello
U-1 di assegnazione. Rileva che tale omissione avrebbe inficiato il procedimento logico giuridico seguito dal decidente nell'accertamento del diritto all'asserito superiore inquadramento. Sotto altro profilo, evidenzia che il giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare perché l'inquadramento della lavoratrice al livello U-1 fosse divenuto inadeguato nel 2013 e quale fosse il tratto distintivo tra le mansioni di “Management Analyst” di livello
U-1 e le mansioni di “Management Analyst” di livello Q2. Rileva, inoltre, che il Tribunale
6 avrebbe ignorato quanto eccepito dalla difesa di esso datore di lavoro in primo grado, ovvero che “i compiti concreti della ricorrente sono sempre rimasti i medesimi a far data dal 1995” e che il mansionario del 15/08/2013 nulla provava in merito alle mansioni svolte e responsabilità effettivamente assegnate in quanto era stato aggiornato su “espressa richiesta o suggerimento” della lavoratrice, “che così sperava di avanzare di livello” con
“una semplice rifinitura lessicale delle mansioni”.
6.1 Il motivo è infondato.
6.2 In primo luogo si evidenzia che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto provate le mansioni svolte dalla EC sulla base della “Position Description” n. 31828 del 15 agosto 2013, in quanto: -non contestata, tenuto conto delle difese svolte sul punto e richiamate dal giudice in sentenza (“…Nel corso del tempo la sua Position Description è stata modificata (si è sempre trattato di modifiche parziali) per renderla quanto più aderente, via via, alle mansioni concretamente svolte dall'odierna ricorrente…” (cfr. ivi pagg. 5 e 10)”); - ritenuta, sulla base della documentazione prodotta dalla lavoratrice e sempre di provenienza datoriale, “current ad accurate” (id est: “attuale e accurata”) sin dal mese di settembre 2013 (cfr. schede valutative all. n. 3 di parte ricorrente); - generica la contestazione - ribadita anche in questo grado di giudizio - secondo cui “…le modifiche della Position Description della ricorrente siano state compiute su espressa richiesta o suggerimento della stessa, che così sperava di avanzare di livello” (cfr. pagg. 6, 10 e 19 della memoria difensiva)”.
6.3 Parimenti infondata, per le ragioni meglio esposte al successivo punto 7, è la censura secondo cui il giudice di prime cure “Ha invece deliberatamente omesso di individuare la declaratoria del livello U-1 assegnato alla SI.ra EC”; ed invero, sul punto il giudice di prime cure ha dato atto a pag. 6 che “Il CCNL “per il personale civile non statunitense delle forze armate U.S.A. in Italia” in vigore dall'1.1.2006 prevede all'allegato 4, concernente il “piano di inquadramento per i dipendenti “non-exchange”
(Livelli “U”)”, che “…d. Gli impiegati sono i dipendenti che svolgono o controllano lavoro
7 esecutivo di ufficio, o lavoro amministrativo, tecnico o professionistico.
1-3 Metodo
Classificatorio a. Le posizioni impiegatizie sono classificate applicando le norme
(standards) di classificazione del lavoro emanate dall'Ente governativo per il personale dello Stato (Office of Personal Management). Il grado GS che ne risulta è tradotto nel corrispondente livello dell'inquadramento unico. […] Sezione 2 Inquadramento Impiegati
2-1 Declaratorie di riferimento a. Livello U-1 Super (U-1S). Corrisponde al grado GS-12 attribuibile in base alla declaratoria di livello e specificazioni contenute nelle norme classificative OPM. b. Livello U-1. Corrisponde ai gradi di GS-10 o GS-11 in base alle relative norme e istruzioni…” (cfr. doc. n. 6 di parte ricorrente). Nello stesso senso dispone anche il successivo CCNL dell'1.11.2013 “per il Personale Civile non Statunitense delle
Forze Armate U.S.A. in Italia” (cfr. doc. n. 6 bis di parte ricorrente e doc. n. 17 di parte resistente, ivi pagg. 127 e ss.)”; lo stesso giudice ha precisato successivamente a pag. 12 che “La ricorrente è formalmente inquadrata, sulla base dell'anzidetto sistema classificatorio, nel livello UA-1. Ai fini del predetto formale inquadramento della ricorrente nel livello UA-1, la parte resistente ha fatto riferimento all'OPM relativo agli analisti di gestione e programma prodotto in atti (cfr. doc. n. 18 di parte resistente). In particolare, nella propria memoria difensiva la parte resistente ha sul punto – genericamente – dedotto che “…L'OPM relativo a tali attività prescrive nel suo capitolo, titolato “Grading Positions” (pag. 5 dell'allegato 18) che “le posizioni che non includono un'attività di supervisione, classificate al livello GS-9 e superiori sono valutate in riferimento alla Guida alla valutazione del grado di analisi amministrativa.” Parimenti
(sempre pag. 5 dell'allegato 18) “Per le posizioni di tirocinante e di sviluppo GS-5 e GS-
7, si dovranno seguire le indicazioni fornite nella Guida alla valutazione del grado di analisi amministrativa.”…”, che “…La “OPM-Guida alla valutazione del grado di analisi amministrativa”, prodotta sub all.19, utilizza nove fattore indicativi per determinare, tramite sommatoria del punteggio, il livello corrispondente alla posizione ricoperta: -
FATTORE 1, Conoscenze richieste dalla posizione;
- FATTORE 2, Controllo di
8 supervisione; - FATTORE 3, Linee guida;
- FATTORE 4, complessità; - FATTORE 5, obiettivo e risultato;
- FATTORE 6, contatti personali;
- FATTORE 7, obiettivo dei contatti;
- FATTORE 8, esigenze fisiche;
- FATTORE 9, ambiente di lavoro”, che “…Ogni posizione della serie qui esaminata viene valutata alla luce di tali 9 fattori ed in relazione ad ogni fattore viene assegnato un punteggio, in ragione del livello di difficoltà e responsabilità che le mansioni inerenti alle posizioni hanno per quel determinato fattore.
Ad esempio, se la posizione ricoperta presenta un elevato livello di difficoltà e responsabilità sotto il profilo dei contatti personali, al fattore 6 verrà assegnato un punteggio massimo;
in caso contrario, un punteggio inferiore” e che “…Al termine della valutazione dei vari fattori, i punteggi determinati per ogni fattore vengono sommati tra di loro e la sommatoria consente di individuare il livello GS, in forza della “Tavola di conversione dei gradi”, che si trova a pag. 4 dell'all.19…”, senza tuttavia fornire alcuna ulteriore specificazione al riguardo (cfr. pag. 9 della memoria difensiva e doc. nn. 18 e 19 ivi richiamati)”; tale ultimo rilievo riguarda la declaratoria di ogni livello e il punteggio conseguente per ognuno dei 9 fattori previsti (che sommati determinano il punteggio corrispondente al livello di inquadramento), precisati dall'appellante incidentale solo nella memoria di costituzione del presente giudizio.
Sicché, sebbene il giudice di prime cure – in difetto di allegazione della traduzione della
“Administrative Analysis Grade Evaluation Guida” (documento n. 19 della produzione di parte resistente in primo grado) e di alcuna esplicitazione dei livelli relativi ai fattori inerenti alla posizione della lavoratrice – abbia, una volta estrapolati i tratti caratteristici delle mansioni svolte dalla stessa e acclarate dalla “Position description”, confrontato gli stessi con quelli dei livelli di inquadramento rivendicati (Q1 e Q2), omettendo il confronto con le declaratorie di ogni fattore, per le ragioni che saranno meglio esplicitate con riferimento al successivo motivo di appello incidentale, le censure sollevate dall'appellante incidentale si appalesano infondate e corretto l'esito finale del giudizio di comparazione.
9 6.4 Ancora infondato è il rilievo relativo alla mancata esplicitazione da parte del giudice di prime cure della ragione relativa alla sopravvenuta inadeguatezza dell'inquadramento della ricorrente in primo grado solo a decorrere dal 2013, posto che nella sentenza impugnata, come sopra evidenziato, si legge che la Position Decription era stata aggiornata nel 2013 a seguito di alcune modifiche delle mansioni svolte, come riconosciuto dallo stesso datore di lavoro (cfr. memoria di costituzione di primo grado sul punto: “14) In data 15 agosto 2013, la Position Description della ricorrente mutò dalla 31742 alla 31828, a seguito di alcune modifiche delle mansioni svolte”).
Va, infine, confermata in questa sede la valutazione di inammissibilità ed irrilevanza dei capitoli della prova per testi dedotta dagli nella memoria di Controparte_1
costituzione di primo grado, reiterata nel presente giudizio, in quanto superflui e non conducenti o generici e valutativi e, pertanto, non idonei ad incidere sull'efficacia probatoria della documentazione prodotta;
in particolare, a fronte della descrizione analitica delle mansioni espletate dalla EC, gli hanno affidato Controparte_1
ad un articolato inammissibile e irrilevante la prova di quanto allegato già in primo grado ovvero che la “Position description” contenesse termini descrittivi delle mansioni svolte non aderenti a quelle effettivamente espletate dalla lavoratrice.
7. Con il terzo motivo di appello incidentale, lo Stato estero datore di lavoro contesta la decisione di primo grado laddove il decidente ha omesso di considerare quanto rilevato a pag. 8 della memoria difensiva in primo grado ossia che “la Declaratoria cui fare riferimento è la “Position Classification Flysheet for Management and Program Analysis
Series, GS-0343” (“Schema di Classificazione delle Posizioni per la Serie Analisi di
Gestione e di Programma”) che rimanda (cfr. pag. 5) per la “classificazione delle posizioni non di supervisione al livello GS-9 e superiore”, quale quella della ricorrente, alla
“Administrative Analysis Grade Evaluation Guide”, entrambe prodotte in primo grado; che il Tribunale ha valutato la descrizione dei Fattori non già con riferimento alla
“Administrative Analysis Grade Evaluation Guide”, come avrebbe dovuto, ma con
10 riferimento a tutt'altra declaratoria, quale quella di cui al nuovo Piano di Inquadramento
Quadri; che se il giudice di prime cure avesse valutato sulla base di tali atti le mansioni svolte dalla EC avrebbe potuto verificare la correttezza dell'inquadramento nel livello “U-1”; che invero sommando i punti assegnati a ciascun livello sulla base dei diversi fattori, il punteggio complessivo ammonta a 2390, che secondo la tabella di conversione corrisponde al livello GS-11, a sua volta corrispondente, sulla base delle Condizioni di
Impiego, al livello U-1 riconosciuto alla lavoratrice.
7.1 Anche tale motivo è infondato.
7.2 La comparazione operata dall'appellante incidentale non tiene conto delle mansioni significative della superiore qualifica svolte dalla ricorrente in primo grado e riportate nella
“Position Description” in atti ed evidenziate dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata;
in particolare, il giudice ha individuato quali mansioni qualificanti del superiore inquadramento le seguenti: “Il lavoratore fornisce guida e competenza tecnica al personale direttivo esecutivo per facilitare il processo decisionale basato sui dati esaminati e l'efficienza nella gestione di tutte le cliniche mediche del Comando … Il lavoratore svolge funzioni di principale analista dati dell'Ospedale Militare della Marina degli Stati
è responsabile del monitoraggio globale dei dati, di relazionarli e nel Controparte_1
trovare soluzioni per il miglioramento delle prestazioni … Altre attività essenziali includono la gestione annuale della programmazione ciclica del piano gestionale dell'intera struttura, la progettazione e la conduzione di analisi statistiche e studi speciali che riguardano temi relativi alla gestione aziendale, e la creazione di prodotti di lavoro, utilizzando diverse modalità, al fine di relazionare sulle prestazioni e monitorare la loro efficienza … il lavoratore fornisce consulenza tecnica, guida e servizi di consulenza ai managers dell'intera organizzazione per tutte le questioni relative all'analisi dei dati, comunicazione dati, e una ottimale gestione clinica all'interno della Controparte_3
e delle sue cliniche affiliate. Raccoglie. Analizza e valuta set di dati da
[...]
diverse fonti che includono ma non si limitano ai seguenti … L'analista è responsabile
11 quotidianamente del sistema dei dati per l'identificazione delle prestazioni sia positive che negative in base al KPI. Qualora determinata una prestazione negativa, il lavoratore è responsabile dell'identificazione dell'origine della causa e con ruolo da leader fare ogni sforzo, se possibile, per migliorare la prestazione lavorando con altri membri di rilievo.
Lavora con i Direttori delle per la creazione trimestrale dei briefing …Lavora CP_4
insieme ai Direttori ed ai Capi Reparto per identificare aree che richiedono intervento all'interno dei rispettivi servizi, e sviluppare soluzioni. Sviluppa metodologie analitiche per completare studi particolari assegnati dalla leadership … Sviluppa metodologie analitiche di lavoro e valutazioni dei risultati all'interno dell'area di responsabilità.
Convalida l'accuratezza e la completezza dei dati esterni forniti da enti esterni alla organizzazione e li ridefinisce in un formato più adatto alle esigenze specifiche del
Comando o li sintetizza per la leadership … sviluppa metodologie per aiutare l'Ospedale
Militare e le sue Cliniche affiliate a migliorare le operatività gestionali … lavora insieme ai Capi Reparto per accertarsi che le norme operative del Comando siano aggiornate annualmente… È responsabile della selezione di pacchetti grafici idonei che rappresentino al meglio le informazioni richieste. Stabilisce, organizza e mantiene archivi dati … Svolge funzioni di consigliere tecnico/espero sui campi relativi all'interfaccia dei dati nel riportare il carico di lavoro clinico e finanziario … Al lavoratore è data ampia latitudine d'azione per portare a termine i compiti assegnati ed è richiesto di esercitare iniziativa, ampia capacità di giudizio ed autorità sul metodo da utilizzare nel processo decisionale … Il lavoro completato e le raccomandazioni vengono riveduti dal supervisore per verificare la conformità con gli obiettivi assegnati e la revisione tecnica tra parti. Il lavoratore in maniera indipendente applica la conoscenza e il discernimento, e formula giudizi. Il lavoratore è pienamente responsabile per rilevanti incarichi e compiti assegnati di marcata difficoltà o di significativa responsabilità caratterizzati da studi analitici condotti in modo autonomo…
Dati i continui cambiamenti del sistema dati, della direzione strategica aziendale, dei metodi di calcolo a livello aziendale, il lavoratore deve avvalersi fortemente della
12 esperienza nel settore, originalità, ingegnosità e risorse individuali … La natura dei compiti
è altamente complessa e comporta lo sviluppo di soluzioni per problemi complicati utilizzando i sistemi ed i dati disponibili. Questa posizione di lavoro svolge funzioni con carattere continuativo, di rilevante importanza, ai fini della totale attuazione degli obiettivi dell'ente. Il lavoratore deve esercitare capacità di giudizio e un ampio discernimento nello sviluppo di nuove metodologie basate su una minima disponibilità di dati e politiche guida.
Il lavoratore deve essere in possesso di una combinazione di competenze manageriali, analitiche e tecnologiche. Il lavoratore esercita iniziativa ed autonomia nel processo decisionale pertinente all'area di specializzazione. Si richiede un grado elevato di ingegnosità e capacità di esperire risorse nella conduzione delle analisi e scegliere la metodologia più adeguata tra le molteplici opzioni … Lo scopo della posizione è di verificare le opportune risorse dati, analizzare, interpretare, e prendere decisioni/formulare raccomandazioni attinenti iniziative, spesso complesse, riguardanti l'erogazione, le pratiche di gestione, e i modelli di assistenza sanitaria. Il lavoro ha impatto sull'efficienza di particolari servizi clinici o di tutta la struttura ospedaliera, e in definitiva influenza i costi che deve sostenere per l'assistenza erogata dalla struttura ospedaliera interna e CP_5
dai medici a contratto a supporto. Questa posizione di lavoro ha un impatto sostanziale sul globale raggiungimento della missione della organizzazione garantendo una efficace conduzione della gestione e della pianificazione strategica … Il lavoratore mantiene stretti contatti personali con aree funzionali trasversali all'interno della struttura ospedaliera Contro ( e delle cliniche affiliate. Nello specifico, il lavoratore dovrà comunicare direttamente con i medici, i managers delle cliniche, con lo staff dei reparti fiscale e amministrativo e con i membri del Consiglio di Amministrazione. Il lavoratore interagirà con ufficiali della Marina di grado avanzato come parte regolare dei compiti settimanali e dunque, deve avere una conoscenza generale del protocollo militare, usi e costumi. Il lavoratore dovrà comunicare regolarmente con lo staff della Medicina della Marina
Militare Zona Orientale Sezione Pianificazioni e Prestazioni (M3B5) … il lavoratore dovrà
13 contattare di frequente altre organizzazioni esterne per ottenere informazioni o assistenza tecnica mettendo in atto una continua capacità d'iniziativa … analizza i dati, recupera i dati statistici da diversi sistemi utilizzati, a livello mondiale, da tutti gli ospedali della Marian
Militare U.S.A. … il suo incarico è quello di analista dei dati al fine di consentire a chi ne
è incaricato una valutazione dell'efficacia dei programmi governativi…”.
7.3 Inoltre, il raffronto operato dall'appellante incidentale tra i fattori di cui alla
Administrative Analysis Grade Evaluation Guide e le mansioni svolte dalla EC non tiene conto di tutti i compiti espletati dalla stessa per ogni fattore;
in particolare, omette di valutare quelli più complessi e qualificanti quali, con riguardo al fattore 1 (“Conoscenze richieste dalla posizione”), la “Capacità di applicare metodologie analitiche e risolutive per indagini complesse, e tecniche per identificare problemi di livello sistemico interconnessi, trarre conclusioni e suggerire azioni appropriate alla loro soluzione” ovvero l'utilizzo della “Vasta conoscenza della gestione complessiva del programma sanitario” al fine di “offrire soluzioni per una vasta gamma di problemi sanitari altamente complessi” o ancora la “conoscenza completa del carico di lavoro della sanità militare” al fine di “svolgere funzioni di consigliere, consulente e risorsa fondamentale a sostegno del processo decisionale”; quanto al secondo fattore (“Controlli di Supervisione”) la declaratoria del livello 2.4 prevede che “il dipendente e il supervisore sviluppano un piano di progetto reciprocamente accettabile che di solito include l'identificazione del lavoro da svolgere, l'ambito del progetto e le scadenze per il suo completamento. All'interno dei parametri del piano di progetto approvato, il dipendente è responsabile della pianificazione e dell'organizzazione dello studio, della stima dei costi, del coordinamento con il personale e con la direzione di linea, e della conduzione di tutte le fasi del progetto… il dipendente informa il supervisore di risultati, questioni o problemi potenzialmente controversi e di ampio impatto. I progetti, le valutazioni, i rapporti o le raccomandazioni completati vengono esaminati dal supervisore per verificare la compatibilità con gli obiettivi e le linee guida dell'organizzazione…”; per contro, i compiti svolti dalla appellata
14 incidentale prevedono che “al lavoratore è data ampia latitudine d'azione per portare a termine compiti assegnati ed è richiesto di esercitare iniziativa, ampia capacità di giudizio ed autorità sul metodo da utilizzare nel processo decisionale… il lavoratore in maniera indipendente applica la conoscenza e il discernimento e formula giudizi. Il lavoratore è pienamente responsabile per rilevanti incarichi e compiti assegnati di marcata difficoltà o di significativa responsabilità caratterizzati da studi analitici condotti in modo autonomo”.
Parimenti con riguardo al terzo fattore (“Linee guida”), la declaratoria del livello individuato dall'appellante incidentale (3-3) prevede che le linee guida siano costituite da
“materiale di riferimento standard, testi e manuali che coprono l'applicazione di metodi e tecniche analitiche… regolamenti amministrativi e linee guida procedurali” e il lavoratore
“deve usare il giudizio nella ricerca di regolamenti e nel determinare la relazione tra le linee guida e l'efficienza organizzativa, l'efficacia dei programmi o la produttività dei dipendenti”; la “Positiron Decription” della EC prevede che “Dati i continui cambiamenti del sistema dati, nella direzione strategica aziendale, dei metodi di calcolo a livello aziendale, il lavoratore deve avvalersi fortemente dell'esperienza nel settore, originalità, ingegnosità e risorse individuali”; parimenti con riguardo al fattore quarto
(“Complessità”), il livello 4 (rectius 4-4) individuato dall'appellante incidentale non tiene conto nella particolare complessità delle mansioni svolte dall'appellante incidentale quali risultanti dal mansionario in atti: “questa posizione di lavoro svolge funzioni con carattere continuativo, di rilevante importanza ai fini della totale attuazione degli obiettivi dell'ente”.
Ancora con riguardo al quinto fattore (“Scopo ed effetto”), il livello individuato dall'appellante incidentale (livello 5-3) non contempla quanto previsto nel mansionario:
“questa posizione di lavoro ha un impatto sostanziale sul globale raggiungimento della missione dell'organizzazione garantendo un'efficacia conduzione della gestione e della pianificazione strategica”.
15 Parimenti con riguardo al fattore sesto (“Contatti personali”) e al fattore settimo (“Scopo dei contatti”), il livello 1.2 individuato dall'appellante incidentale non prevede che i contatti con i vertici medici ed amministrativi siano finalizzati non solo a “ottenere conoscenza delle attuali procedure operative della struttura sanitaria” ma soprattutto a “comunicare conclusioni e risultati di analisi alle parti interessate e discutere le discrepanze del KPI con i titolari dei procedimenti risolutivi e lavorare alla ricerca di soluzioni”.
Soltanto con riferimento all'ottavo (“Requisiti fisici”) e al nono (“Ambiente di lavoro”) fattore, i livelli individuati appaiono conformi alle mansioni svolte dalla EC.
Da tanto discende la non correttezza del punteggio quantificato dall'appellante incidentale e conseguentemente del livello (U-1) riconosciuto alla lavoratrice.
8. Con il quarto ed ultimo motivo di appello incidentale, lo Stato estero deduce l'assenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di quadro. Precisa a tal fine che le mansioni della ricorrente in primo grado, in base alle attività da questa effettivamente svolte ed alle responsabilità alla stessa affidate, non possono essere inquadrate nella categoria dei Quadri che richiede l'esecuzione, su base continuativa, di funzioni di
“rilevante importanza” volte allo “sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'ente”.
Precisa, pertanto, che contrariamente a quanto ritenuto dall'impugnata sentenza,
l'inquadramento come Quadro della posizione dell'odierna appellata incidentale non è supportabile, limitandosi la stessa all'attuazione degli obiettivi della struttura sanitaria senza contribuire alla loro determinazione. Evidenzia, altresì, che la lavoratrice non possiede i requisiti richiesti dalla declaratoria specifica del livello Q2.
8.1 Anche tale motivo di appello è infondato;
lo stesso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata di cui alle pagg. 22-26 e con la puntuale descrizione delle mansioni svolte dall'appellata incidentale e dei tratti caratterizzanti il profilo del quadro, con conseguente coerente riconducibilità delle stesse alla categoria Q2; in particolare, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto “provato che – “oltre ai requisiti di base della definizione di categoria” sopra accertati – la ricorrente svolga le sue funzioni “sotto
16 supervisione amministrativa” esercitando “iniziativa ed autonomia nel processo decisionale limitatamente all'area di specializzazione” (cfr. altresì “fattore 4” della position description in cui si precisa che “Il lavoratore esercita iniziativa ed autonomia nel processo decisionale pertinente all'area di specializzazione”); assicuri “una conoscenza di base dei sistemi o delle operazioni propri degli o dell'Italia o di CP_1
altro paese ospitante, oppure degli accordi o protocolli internazionali, nonché della legge
e della giurisprudenza consolidata, riferibili alla funzione ed area di responsabilità della posizione”; abbia – quantomeno – “un impatto limitato sul raggiungimento della missione dell'organizzazione, per il quale esse normalmente interagiscono con personale militare o civile di pari rango nell'ambito del Dipartimento della Difesa USA o del paese ospitante””
Per le ragioni che precedono, l'appello incidentale non può trovare accoglimento.
9. Va, per contro, accolto l'appello principale proposto dalla EC e volto alla riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto della stessa alle differenze retributive “maturande” in corso di causa e (occorrendo) anche quelle successive alla conclusione di questa” limitatamente al periodo oggetto di domanda -dal mese di luglio 2015 al mese di novembre 2021-tenuto conto che per il periodo successivo lo Stato estero ha data esecuzione alla sentenza impugnata.
Come riconosciuto dal giudice di prime cure, l'art. 6 l. 190/1985, “nella formulazione vigente ratione temporis, stabilisce inoltre che “In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge
20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi”.
Sicché accertato dal giudice di prime cure l'espletamento delle superiori mansioni e il diritto della EC all'inquadramento nel livello Q2 con decorrenza dal mese di
17 dicembre 2013 (decorso il termine di tre mesi previsto dall'art. 2103 c.c. e dall'art. 6 l.
10/1985, in difetto di diverso termine previsto dal CCNL), va riconosciuto – in presenza della relativa domanda proposta in primo grado - il diritto della stessa alle relative differenze retributive anche per il periodo luglio 2015 - novembre 2021, oltre accessori come per legge;
va pertanto rigettata l'eccezione sollevata dall'appellato Stato estero di difetto di prova delle superiori mansioni svolte.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore antistatario di EC ER.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione incidentale, a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02, determina il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello principale, condanna gli al pagamento Controparte_1
in favore di EC ER delle differenze retributive tra il livello di inquadramento rivestito (UA1) e le mansioni superiori svolte di livello “Q2” dal mese di luglio 2015 al mese di novembre 2021, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo;
condanna gli al pagamento, in favore del difensore antistatario di Controparte_1
EC ER, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 7.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23/01/2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa ER EC Dott.ssa Elvira Maltese
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