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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5014/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013, pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore e responsabile Parte_1
dell'attività assicurativa, rappresentata e difesa dall'avv. Susanna Cecere;
- attrice -
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Maria Corbò e Fabrizio Falvo;
- convenuta - avente ad oggetto: contratto di agenzia assicurativa, recesso per giusta causa.
Conclusioni: come da verbale;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1
, deducendo come segue: in data 1.6.2010, la Controparte_1
e la conferivano alla Controparte_2 Controparte_3 [...]
in persona della sua amministratrice dott.ssa Parte_1 Controparte_4
anche in qualità di responsabile assicurativo, iscritta al registro Unico degli intermediari assicurativi, mandati di agente in libera gestione dell'Agenzia Cattolica di Cosenza, corso Mazzini 292, sia per il ramo danni che per il ramo vita;
successivamente, in data 15.6.2010, la conferiva Controparte_1
all'agente un unico mandato per il ramo danni e per il ramo vita con attribuzione di un Parte_1
nuovo codice;
in seguito, per scissione parziale di a favore di Parte_2 Controparte_1
pagina 1 di 20 di Assicurazione, veniva nuovamente modificato il codice agenziale della Parte_1
in data 15.10.2012, presso la sede dell'agenzia in Cosenza, si svolgeva la visita di un CP_1
incaricato della , sig. per i controlli contabili-amministrativi, all'esito Controparte_1 Parte_3
dei quali emergeva che l'agente non aveva rimesso alla Compagnia i premi assicurativi relativi alla II decade di settembre 2012, III decade di settembre 2012 e I decade di ottobre 2012 - per un importo complessivo di euro 174.837,78 - stante la presenza di assegni bancari emessi dagli assicurati per i pagamenti dovuti ritornati insoluti per mancanza di provvista e nonostante gli sforzi profusi dalla dott.ssa Cecere con risorse personali;
la responsabile dell'agenzia, dott.ssa Cecere, provvedeva nell'immediato al bonifico alla Compagnia di euro 30.000,00, impegnandosi ad effettuare quanto prima il saldo della somma ulteriormente dovuta;
in data 17.10.2012, si svolgeva presso la sede dell'agenzia una seconda visita con gli ispettori e per contestare l'inesatto Parte_3 Controparte_5
adempimento delle rimesse dei premi assicurativi;
nel corso dell'incontro, svoltosi in assenza della dott.ssa Cecere per motivi di salute documentati in atti, gli ispettori della accordavano CP_1
all'agente una sospensione per dieci giorni delle operazioni di controllo propedeutiche all'adozione di eventuali provvedimenti di risoluzione del rapporto, tanto per consentire la rimessa del saldo dovuto entro l'ultimo martedi del mese di ottobre 2012 conformemente all'impegno assunto in tal senso dall'agente e fino alla scadenza del certificato di malattia della responsabile dott.ssa Cecere;
gli ispettori accordavano il detto termine previo consulto con la direzione commerciale della Compagnia;
in data 30.10.2012, nonostante la rimessa sin dal 19.10.2012 di tutti i premi assicurativi relativi alle decadi oggetto di controllo come da documentazione bancaria allegata, la Controparte_6
notificava presso i locali dell'Agenzia Generale, a persona non autorizzata alla ricezione di atti giudiziari, a mezzo ufficiale giudiziario del Tribunale di Cosenza, atto di recesso “…formulato per giusta causa e in via di estremo subordine e per mero tuziorismo anche ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1723 e 1750 c.c. quale formale manifestazione di volontà di scioglimento del rapporto agenziale…” al fine di contestare presunte gravi inadempienze del responsabile dell'agenzia dott.ssa
Cecere.
Tanto premesso e ricostruito, spiegava le conclusioni che si riportano Parte_1
testualmente:
“preliminarmente, accertata l'infondatezza, l'illegittimità, della giusta causa del recesso intimato dalla Compagnia assicurativa in persona del l.r.p.t., nei confronti dell'attrice, nelle CP_7
funzioni di Agente Generale Cosenza Brutium 9927, notificato a mezzo ufficiale giudiziario CP_1
in data 30..10.2012, la conversione dello stesso in recesso ad nutum o immotivato ai sensi dell'art. 12 comma II dell'accordo ANA con conseguenziale condanna di parte convenuta al pagamento delle
pagina 2 di 20 indennità di cui agli artt. 12 ter ANA 2003 pari alla somma di euro 123.950,00 ovvero la maggiore o la minor somma che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
della somma di euro 72.353,33 ex art. 13 commi III e IV ANA 2003 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ovvero la maggiore o la minor somma che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
della somma di euro 45.207,14 ex art. 26 ANA
2003 a titolo di indennità in base agli incassi dei rami elencati nell'art. 24 ovvero la maggiore o la minor somma che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
della somma di euro 13.544,13 ex art. 27
ANA 2003 a titolo di indennità dovuta in caso di scioglimento in base alle provvigioni dei rami elencati ex art. 24 ovvero la maggiore o la minor somma che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
della somma di euro 1.478,33 ex art. 28 ANA 2003 a titolo di indennità per il ramo vita ANA 2003, ovvero la maggiore o la minor somma che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
in via gradata, la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 300.000,00 oltre interessi legali maturati e maturandi, ovvero la maggiore o la minor somma che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa, a titolo di provvigioni spettanti all'ex agente dopo lo scioglimento del contratto di agenzia ex art. 20 ANA
2003, da computarsi e liquidarsi sul portafoglio clienti esistente sino alla pronuncia del giudicante adito. A tal punto si chiede l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione contabile, non in possesso della parte attrice, relativa alle provvigioni maturande ex art. 23 VI comma ANA;
contestualmente, la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi da parte dell'attrice, avendo il comportamento della convenuta generato un grave nocumento economico in termini di lucro cessante e danno emergente ed una situazione di disagio nonché una grave lesione dell'immagine commerciale dell'attrice sia in proprio che in qualità di l.r.p.t. della : Pt_1
e pari alla somma di euro 1.160.925,40, ovvero la maggiore o minore somma che Parte_1
risulterà dovuta da istruttoria conclusa, nonché il risarcimento del danno sofferto per non aver potuto gestire il mandato assicurativo durante il periodo di preavviso e pari alla somma di euro 137.794,42 ovvero la maggiore o minore somma che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa, il risarcimento del danno da immagine parti ad euro 100.000,00 ovvero la maggiore o minore somma che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa, per perdita del portafoglio quantificato in misura corrispondente all'importo delle provvigioni annue perse moltiplicato per gli anni di durata media in vita dei contratti assicurativi che secondo una prudenziale valutazione dell è di Controparte_8
cinque anni, nonché al pagamento della somma di euro 14.000,00 a titolo di spese di gestione aziendale e di euro 43.500,00 a titolo di incentivazione sulla produzione conclusa nell'anno 2011; di euro 27.088,26 a titolo di indennità suppletiva di clientela ex art. 1751 c.c. ovvero la maggiore o minor somma che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
in subordine, nella malaugurata ipotesi in cui non dovesse essere acclarata la illegittimità del recesso per giusta causa intimato dalla convenuta, si
pagina 3 di 20 chiede la condanna della convenuta al pagamento delle indennità di risoluzione pari alla somma di euro 54.701,67 ovvero la maggiore o minor somma che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
in ogni caso, chiede la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno biologico subito dall'attrice avendo la stessa subito un turbamento psichico e sofferenza fisica la cui valutazione è rimessa al senso di equità e giustizia del giudicante adito ex art. 1226 c.c..”.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c..
Si costituiva in giudizio la società la quale, premesso che già al momento Controparte_1
della notifica dell'atto di citazione era in corso indagine penale nei confronti di Controparte_4
conclusasi con decreto di citazione diretta a giudizio in data 12.11.2013 per il reato di
[...]
appropriazione indebita aggravata dei premi assicurativi riscossi e non rimessi alla Compagnia fino al
30.6.2013, deduceva come segue: nel corso dello svolgimento del rapporto di agenzia la Compagnia rilevava, su segnalazione dell'ufficio di contabilità, un ritardo nella effettuazione delle rimesse dell'Agenzia di Cosenza e per l'effetto, in data 15.10.2012, avviava una verifica amministrativa/contabile al termine della quale emergevano delle gravi irregolarità amministrative dell'Agenzia ed un ammanco per rimesse non versate pari ad euro 174.837,78, che facevano venir meno i presupposti in base ai quali si era addivenuti al conferimento dell'incarico; conseguentemente la
Par
si vedeva costretta a comunicare all'agente, di CP_1 Parte_1 Controparte_4
con comunicazione A/R del 16.10.2012 recapitata al destinatario in data 25.10.2012,
[...]
anticipata via fax in data 17.10.2012 e poi comunque notificata anche a mezzo degli ufficiali giudiziari in data 30.10.2012, il recesso con effetto immediato del mandato agenziale per l'agenzia di Cosenza, cod. 9927; recesso comminato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1751, secondo comma c.c., 2119 c.c.,
12 comma I lett. e) e 18 comma I, ANA 2003; in data 16.10.2012 la Controparte_1
comunicava con la medesima lettera all'agente il recesso con effetto immediato anche dal mandato agenziale per l'agenzia di Cosenza, cod. 2154 e sempre in data 16.10.2012 comunicava il recesso dall'ulteriore mandato conferito all'agente da tanto in forza del vincolo di Parte_4
unitarietà del mandato Vita Previdenza con quello conferito dalla ai sensi Controparte_1
dell'art. 19 del mandato agenziale;
in data 31.10.2012 la comunicava alla CP_1 [...]
ed anche alla dott.ssa Cecere personalmente la data di inizio delle operazioni di Parte_1
riconsegna come previsto dall'art. 23 ANA ma, nonostante l'agente cessato fosse obbligato a riconsegnare l'agenzia a prescindere da qualsiasi contestazione in ordine alla revoca (art. 23 VII comma ANA), quest'ultimo teneva una condotta gravemente ostruzionistica che impediva alla
Compagnia la corretta analisi dei fogli di cassa di agenzia e con essi del saldo di fine gestione e pagina 4 di 20 determinava ulteriori conseguenze negative nella assistenza ai clienti e nella emissione di documentazione contrattuale;
nelle more delle diffide inviate per ottenere la completa riconsegna dell'agenzia, la Compagnia, anche attraverso le segnalazioni dei clienti, aveva contezza di ulteriori gravi inadempimenti imputabili all'agenzia cessata nella gestione amministrativa e contabile ed emergeva una grave situazione debitoria della stessa per: saldi per incassi registrati a fondo cassa successivamente al verbale di ispezione amministrativa del 15.10.2012 e conseguente lettera di recesso per giusta causa e non rimessi alla Compagnia;
importi relativi ad incassi di premi non registrati a foglio cassa di cui gli Ispettori venivano a conoscenza durante le operazioni di riconsegna;
importi non rimessi di cui si è avuta conferma attraverso le richieste degli assicurati (rivoltisi alla Compagnia e/o all'agente nuovo affidatario del portafoglio dal giorno 6 novembre 2012) e che risultavano invece regolarmente versati all'agenzia i Cecere. Pt_1
Tanto ricostruito, la Compagnia deduceva altresì che in ipotesi di recesso per giusta causa spetta all'agente cessato il riconoscimento delle sole indennità ex art. 27 ANA 2003 (indennità sulle provvigioni incassate), ex art. 28 ANA 2003 (ramo vita) e quella ex art. 33 ANA 2003 - tutte quantificate in complessivi euro 10.876,72 - nonché l'indennità dovuta per effetto dello scioglimento del rapporto e segnatamente quella sulle provvigioni maturande ex art. 20 ANA 2003 - ammontanti ad euro 43.005,92 - e precisava che l'agente aveva versato a mezzo bonifici bancari entro il 30.10.2012 le rimesse per premi assicurativi registrati a foglio cassa nelle decadi oggetto di controllo nel corso della verifica ispettiva del 15.10.2012, per un importo complessivo di euro 174.837,78, formulando conseguentemente le seguenti conclusioni: “nel merito rigettare integralmente tutte le domande formulate con l'atto di citazione promosso dalla sia con riferimento a Parte_1
quelle formulate “preliminarmente”, sia a quelle formulate “in via gradata”, sia a quelle formulate
“contestualmente”, sia a quelle formulate “in subordine” perché infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso radicalmente non provate;
in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la ricorrenza dei motivi di giusta causa del recesso comunicato da Con lettera Controparte_3
datata 16.10.2012, accertare e dichiarare che quest'ultima è creditrice dell'importo complessivo di euro 410.702,51 (somma così precisata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 a seguito della chiusura definitiva del conti) ed accertato e dichiarato che gli importi dovuti alla
[...]
a seguito di cessazione del rapporto agenziale a titolo di indennità ex artt. 27, 28 e Parte_1
33 ANA 2003 ammontano complessivamente per i due codici di agenzia ad euro 10.876,72 netti, mentre le provvigioni maturande ex art. 20 ANA 2003 ammontano a potenziali euro 43.005,92, per
l'effetto dichiarare che l'importo da corrispondersi in quanto certamente dovuto in favore di
[...]
è pari ad euro 356.819,87 quale risultante all'esito della compensazione, Controparte_9
pagina 5 di 20 o regolazione dei conti (compensazione impropria) ex art. 34 ANA 2003, che in ogni caso viene qui chiesta anche in via giudiziale e pertanto condannare la in persona del Parte_1
suo legale rappresentante sig.ra al pagamento dell'importo di euro Controparte_4
356.819,87 o il diverso maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa anche in conseguenza dell'eventuale precisazione della domanda, oltre interessi quantomeno dal 16.10.2012”.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Istruita la causa con le prove orali richieste dalle parti e con i documenti prodotti e disposta CTU contabile, sulle conclusioni precisate come da note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza, con ordinanza del 31.7.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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La domanda, spiegata dall'attrice in via principale, volta alla declaratoria di illegittimità del recesso del preponente dal contratto di agenzia per insussistenza di giusta causa è risultata infondata, dal che consegue il rigetto della stessa unitamente alle altre domande formulate in via gradata e subordinata salvo quella intesa ad accertare il credito a titolo di indennità di cessazione del rapporto e ad ottenere la relativa liquidazione.
La domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta è risultata invece fondata.
L'attrice ha preliminarmente eccepito la illegittimità dell'atto di recesso per omessa specificazione del nominativo e del ruolo della persona fisica che lo ha redatto e sottoscritto.
Sul tema, basta osservare che l'atto di recesso appare chiaramente e pacificamente riferibile alla società
, atteso che la denominazione sociale compare nella intestazione ed in calce Controparte_1
(in corrispondenza della sottoscrizione) e che si specifica la provenienza dell'atto dalla Direzione
Commerciale e Sviluppo Business, Relazione Agenti (cfr allegato 4 alla comparsa di costituzione e risposta).
Si osserva, ad ogni modo, che le irregolarità formali eccepite dall'attrice non varrebbero a determinare l'illegittimità del recesso, che come chiarito dalla Suprema Corte può essere qualificato illegittimo nell'ipotesi in cui violi specifiche pattuizioni contrattuali o venga operato nella consapevolezza di arrecare un danno ingiusto all'altro contraente, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. oltre che del più generale dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della
Costituzione (cfr. sul punto Cass. sentenza n. 227/2013).
In merito poi alla giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia, si rileva che l'accertamento della sussistenza della giusta causa di recesso deve basarsi sulla considerazione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, della posizione delle parti e del tipo di attività che la parte contrattuale è
pagina 6 di 20 chiamata a svolgere (cfr Cass., n. 12414/02). Con specifico riferimento al rapporto di agenzia, la nozione di giusta causa può essere individuata facendo riferimento alla elaborazione giurisprudenziale relativa all'art. 2119 c.c., con la precisazione, però, che nell'ambito del rapporto di agenzia, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una giusta causa di recesso, il rapporto di fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato (cfr Cass., n. 14771/08).
Più di recente, la Corte di Cassazione ha confermato e precisato i principi suesposti affermando che:
“in tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità di posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività” (cfr Cass. Sez. 2, ordinanza n. 18030 del 2023 e, in senso conforme, Cass. Sez. L., ordinanza n, 22246 del 2021). Ancora: “Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nella economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto” (v. Cass. Sez.
L., sentenza 1376 del 2018).
Tanto premesso, risulta documentalmente provato oltre che incontestato tra le parti che, nel corso della verifica amministrativa del 15 ottobre 2012, gli ispettori della CP_1 Controparte_1
constatavano le mancate rimesse dei premi assicurativi incassati e contabilizzati relativamente alla seconda e terza decade di settembre 2012 ed alla prima decade di ottobre 2012 nei termini previsti dal mandato, per un importo totale di 174.837,78. Nell'immediatezza, la responsabile dell'agenzia dott.ssa
Cecere bonificava la somma di euro 30.000 per indisponibilità di ulteriori fondi e nei giorni a seguire pagina 7 di 20 provvedeva al bonifico dell'importo residuo. Si legge nel verbale di verifica, allegato 3 alla comparsa di costituzione e risposta, che: “appurata la manifesta e dichiarata indisponibilità di fondi a provvedere a bonificare il saldo sopra riportato e rilevata la gravità dei fatti e delle circostanze evidenziate, in palese gravissima violazione degli obblighi inerenti lo svolgimento del mandato agenziale derivanti dal contratto di agenzia, dalle norme di legge e dal codice delle assicurazioni private, si rimanda alle determinazioni che la Controparte_10 vorrà intraprendere” (v. verbale di verifica sottoscritto da in qualità di responsabile Parte_3
commerciale di zona della , e da in qualità di agente). CP_1 Controparte_4
Il giorno seguente, 16 ottobre 2012, la società comunicava all'agente Controparte_1 [...]
di (con spedizione di lettera raccomandata A/R Parte_1 Controparte_4
anticipata a mezzo fax il 17 ottobre 2012) il recesso per giusta causa con effetto immediato dal mandato di agenzia in relazione alle gravi violazioni riscontrate, incompatibili con la permanenza del rapporto fiduciario, ciò ai sensi degli artt. 1751 comma 2, 2119 c.c., 12 comma 1 lett. e) e 18 comma 1 dell'Accordo Nazionale Agenti 2003; in via subordinata e per mero tuziorismo, la CP_1
comunicava con la medesima lettera il recesso anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1723, 1750
c.c., quale formale manifestazione di volontà di scioglimento del rapporto agenziale, intendendosi le motivazioni articolate quale indicazione dei motivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 2 n. 1
ANA 2003, recesso con indicazione dei motivi (v. all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, il ritardo nelle rimesse dei premi assicurativi incassati e contabilizzati sui fogli cassa per ben tre decadi consecutive relative a due mensilità e per un importo rilevante costituisce grave e colpevole inadempimento delle obbligazioni assunte dall'agente con il contratto di agenzia.
Invero, l'art. 8 del contratto titolato “adempimenti di carattere amministrativo e contabile”, prevede specifici obblighi a carico dell'agente consistenti in particolare: nel curare l'immediata diligente registrazione sui fogli cassa, di ogni operazione di incasso e di addebito eseguita per conto della società, osservando scrupolosamente le istruzioni emanate dalla società stessa;
nel provvedere affinchè
l'incasso dei premi avvenga nel rispetto dei mezzi di pagamento utilizzabili dal contraente così come disciplinato dal regolamento Isvap con particolari prescrizioni per quanto riguarda gli assegni da versare su un c/c separato e con divieto per l'agente di ricevere il pagamento dei premi assicurativi in denaro contante;
nel tenere l'amministrazione degli affari assicurativi della società completamente separata ed indipendente da ogni altra attività di interesse personale o di terzi con la precisazione che le somme incassate costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo in quanto in esso devono confluire esclusivamente i premi incassati ed eventualmente le somme destinate ai risarcimenti dovuti agli assicurati;
nel versare i premi incassati dai clienti in un conto pagina 8 di 20 separato intestato all'agente in tale sua qualità, conto da usare esclusivamente per operazioni relative all'acquisizione, alla gestione ed alla esecuzione dei contratti nonché per le ulteriori operazioni contabili con la società; nel custodire sotto la propria responsabilità le somme versate dagli assicurati in qualità di semplice depositario, somme che hanno il carattere di intangibile deposito a costante disposizione della società che può verificarne l'esistenza e ritirarle in qualsiasi momento;
nell'inviare il saldo di cassa relativo ai premi incassati, previo temporaneo versamento sul conto corrente separato, direttamente alla società sui conti correnti ad essa intestati, nei termini e secondo le modalità prescritti dalle Norme ed Istruzioni Contabili, al netto delle provvigioni pattuite e comunque a semplice richiesta degli ispettori e/o di altro personale incaricato dalla società, con riserva della società in caso di ritardo dei versamenti rispetto alle istruzioni impartite di applicare un interesse di mora.
Ebbene, la condotta dell'agente come accertata dagli ispettori della società è gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte per la gestione amministrativa e contabile del mandato, posto che la mancanza di disponibilità di fondi nonostante il saldo attivo sui fogli cassa ed il conseguente ritardo nell'effettuazione delle rimesse dei premi assicurativi contabilizzati rivela indubbiamente la violazione del principio di separazione patrimoniale che appare centrale nella regolamentazione del rapporto di agenzia e dunque determinante nell'equilibrio contrattuale tra le parti.
Peraltro, la verifica ispettiva dell'ottobre 2012 era stata preceduta da altre verifiche nel marzo e nel dicembre 2011 che avevano avuto analoghi esiti, tanto a corroborare la volontà di scioglimento immediato del rapporto successivamente manifestata dalla in quanto dovuta alla crisi del CP_1
rapporto di fiducia tra la compagnia e l'agente, risultato gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni.
In particolare, risulta dal verbale di verifica amministrativa del 23.5.2011 che nel corso dei controlli svolti nel marzo dello stesso anno era stata riscontrata (fra l'altro) la mancanza di copertura del saldo cassa, fronteggiata dall'agente mediante il bonifico del relativo importo con risorse personali, oltre al ricevimento di pagamenti per contanti in violazione delle clausole contrattuali e la registrazione di incassi mediante assegni senza riscontro in ordine al deposito dei titoli. Dal verbale di verifica ispettiva del dicembre 2011 risultano ancora importanti ritardi nella rimessa dei premi assicurativi alla società ed accettazione di pagamenti per contanti in casi non consentiti (v. allegato n. 8 all'atto di citazione).
La giustificazione addotta dall'agente, allora, in ordine al ricorso a risorse personali per far fronte alle dovute rimesse per via di numerosi assegni risultati scoperti, lungi dall'esonerarlo da responsabilità conferma piuttosto la violazione sistematica, da parte sua, della regola della separazione patrimoniale contrattualmente pattuita. Tanto più che l'art. 8 lett. h) del contratto di agenzia prevedeva l'obbligo per l'agente di segnalare e restituire alla società le polizze, gli atti di variazione e qualsiasi altro documento pagina 9 di 20 di copertura assicurativa non perfezionati o di cui non fosse stato riscosso il relativo importo entro trenta giorni dalla data di emissione, segnalazione della quale l'attrice non ha dato alcun riscontro.
Né può valere a giustificare l'inadempimento quanto dedotto in ordine alle problematiche ereditate dalla precedente gestione ed al complesso rapporto con i sub-agenti, posto che la C. & M. di
[...]
ha assunto l'incarico agenziale da nel giugno del 2010 ed ha avuto Controparte_4 CP_1
circa due anni per adeguare la gestione amministrativa e contabile alle indicazioni della preponente, che peraltro nelle ispezioni precedenti aveva fatto i dovuti rilievi ponendo l'agente nelle condizioni di conformare la propria condotta agli obblighi contrattualmente assunti e alle legittime richieste della società.
Anche la valorizzazione in chiave difensiva della clausola contrattuale che prevedeva la facoltà per la preponente di applicare un interesse di mora in caso di ritardo nelle rimesse dei premi non può essere condivisa.
Si tratta, intanto, di una clausola a tutela della preponente e non dell'agente che non priva di rilevanza l'inadempimento dell'agente rispetto alla propria obbligazione di immediata rimessa dei premi contabilizzati e soprattutto non vale di per sé a privare di legittimità il recesso intimato per giusta causa quando, come nel caso in esame e per le plurime ragioni sopra esposte, la condotta gravemente inadempiente dell'agente abbia determinato una crisi di fiducia tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Né risulta provato quanto dedotto dall'attrice in ordine alla concessione di un termine per regolarizzare i versamenti nel corso della visita ispettiva del 17 ottobre 2012.
O meglio, non risulta provato che gli ispettori, data l'assenza quel giorno della Cecere per comprovati motivi di salute, si siano impegnati con l'agente a sospendere l'adozione di qualsiasi provvedimento in attesa del versamento del saldo residuo nei giorni a venire.
Intanto la circostanza è stata riferita esclusivamente dai testi e , Testimone_1 Testimone_2
collaboratori della Cecere, mentre la teste ha dichiarato di non ricordare. Al contrario, Testimone_3
responsabile commerciale di zona della , ha riferito che nel corso dell'incontro Parte_3 CP_1
del 17 ottobre, assente la Cecere, si era limitato a prendere atto dell'impegno manifestato dai suoi collaboratori di provvedere al saldo del residuo quanto prima.
La versione dei fatti resa dal è tanto più plausibile perché in linea con in contenuto del verbale di Pt_3
verifica del 15 ottobre 2012, sottoscritto anche dal responsabile assicurativo dott.ssa Cecere. In esso, come già osservato, l'ispettore ha evidenziato la violazione da parte dell'agente dell'obbligo di versamento immediato dei premi incassati e si è rimesso alla per le determinazioni di CP_1
pagina 10 di 20 competenza. Né d'altra parte l'ispettore aveva il potere di manifestare la volontà della società in Pt_3
tema di recesso dal mandato agenziale.
Ciò posto, si ritiene che il recesso per giusta causa dal mandato agenziale abbia determinato lo scioglimento del rapporto a far data dal 17 ottobre 2012, quando la relativa comunicazione è giunta a conoscenza del destinatario.
In merito alla deduzione di parte attrice in ordine alla decorrenza degli effetti del recesso dal 5 novembre 2012, quando la responsabile dell'agenzia dott.ssa Cecere ne avrebbe avuto effettiva conoscenza, si osserva quanto segue.
La ha dedotto nelle proprie difese che, in data 17 ottobre 2012, gli ispettori Controparte_1
accedevano alla sede dell'agenzia di Cosenza per consegnare la lettera di revoca del mandato che veniva poi, stante l'assenza del responsabile dell'attività assicurativa, comunicata a mezzo fax il medesimo giorno al numero di fax dell'agenzia come da anagrafica dell'agenzia stessa e poi comunicata a mezzo raccomandata A/R consegnata alla sede dell'agenzia, in Cosenza alla piazza
Matteotti n. 7, in data 25.10.2012; successivamente, in data 30.10.2012, la comunicazione di recesso veniva notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario.
Le circostanze della previa comunicazione a mezzo fax dell'atto di recesso e della successiva comunicazione con raccomandata A/R e poi a mezzo ufficiale giudiziario non sono contestate dall'attrice, che ha però eccepito, con particolare riferimento alla notificazione del recesso a mezzo ufficiale giudiziario il 30.10.2012, che la consegna dell'atto era stata effettuata presso la sede dell'agenzia in Cosenza a persona non autorizzata alla ricezione di atti giudiziari e che la responsabile dott.ssa Cecere, causa l'assenza per motivi di salute, era venuta a conoscenza della revoca del mandato agenziale solo il successivo 5.11.2012.
Quanto allegato dalla convenuta e attrice in riconvenzionale ha trovato riscontro nella documentazione prodotta.
Infatti, dall'allegato 4 alla comparsa di costituzione e risposta, denominato “rapporto invio fax”, la comunicazione di recesso risulta trasmessa a mezzo fax, in data 17 ottobre 2012 ore 12:39, proprio al numero di fax della società attrice (come evincibile dalla scheda di cui all'allegato 6 alla comparsa di costituzione e risposta).
Con riferimento allo strumento di comunicazione utilizzato, appare opportuno evidenziare che la
Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il fax garantisce una presunzione di conoscenza fino a prova contraria, prova che deve essere fornita dal destinatario;
in altri termini, la comunicazione si presume spedita e ricevuta correttamente in quanto così attestato dal rapporto di trasmissione generato dall'apparecchio di invio e, dunque, se il numero di fax corrisponde a quello del destinatario, è
pagina 11 di 20 quest'ultimo a dover dimostrare che il messaggio non è mai stato ricevuto, come ad esempio per un errore di trasmissione (cfr. sul punto Cass. sentenza n. 14251/2019 e Cass. sentenza n. 18679/2017).
Nel caso di specie, parte attrice, destinataria della comunicazione di recesso inviata tramite fax, non ha allegato né provato alcuna circostanza che possa aver impedito la ricezione della comunicazione, dal che consegue che la comunicazione deve presumersi ricevuta.
Ancora, dalla documentazione prodotta dalla agli all. 4 e 6, risulta che la comunicazione di CP_1
recesso è stata effettuata anche a mezzo raccomandata A/R, spedita il 16.10.2012 e ricevuta il
25.10.2012 da , dipendente della società, presso la sede dell'agenzia. Testimone_2
In allegato alla comparsa di costituzione e risposta, vi sono infine le relate di notifica redatte dall'Ufficiale Giudiziario in data 30 e 31 ottobre 2012 che attestano la consegna della comunicazione di recesso sia presso la sede della a sia presso la residenza Parte_1 Testimone_2
della amministratrice a soggetto diverso dal destinatario la cui firma è Controparte_4
difficilmente leggibile.
Tanto ricostruito, appare destituita di fondamento l'eccezione di parte attrice, in ordine alla invalidità della notificazione del recesso attesa la consegna dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario a persona non autorizzata alla ricezione di atti giudiziari.
L'atto di recesso, infatti, non è atto giudiziario ma negozio giuridico unilaterale a carattere recettizio volto a sciogliere il vincolo contrattuale.
La questione va piuttosto correttamente inquadrata in termini di decorrenza degli effetti degli atti unilaterali, che a norma dell'art. 1334 c.c. producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario. L'art. 1335 c.c. stabilisce però una presunzione di conoscenza, disponendo che ogni dichiarazione unilaterale diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia (cfr sul tema, Cass. Sez. L, ordinanza n. 23589 del 2018: “un atto unilaterale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficiale postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario”).
pagina 12 di 20 Gli atti unilaterali recettizi possono allora essere comunicati con qualsiasi mezzo, idoneo ad assicurare la conoscenza da parte del destinatario, e si presumono conosciuti quando l'atto giunge all'indirizzo del destinatario salvo prova contraria.
Nel caso che occupa, la lettera di recesso è stata trasmessa a mezzo fax alla sede della
[...]
già in data 17.10.2012 e poi consegnata a mezzo raccomandata A/R ad una Parte_1
dipendente della società e sempre presso la sede in data 25.10.2012.
Ne consegue che la revoca può presumersi conosciuta dal destinatario, la società in accomandita semplice e per essa il suo amministratore, già in data 17 ottobre, non avendo l'attrice fornito alcuna prova contraria. Da questo profilo, nulla prova l'assenza della Cecere dall'agenzia per motivi di salute intanto perché la comunicazione era diretta a quest'ultima non personalmente ma in quanto legale rappresentante della società e poi perché al momento della trasmissione del fax alla sede dell'agenzia erano presenti dipendenti e collaboratori e nulla ha dedotto la Cecere in ordine ad una eventuale impossibilità di comunicazione con questi ultimi.
Accertata la legittimità del recesso comunicato dalla preponente per giusta causa, devono essere riconosciute all'agente unicamente le indennità previste dagli artt. 27 ANA 2003 (indennità sulle provvigioni incassate), 28 ANA 2003 e 33 ANA 2003 oltre alle provvigioni maturande ex art. 20 ANA
2003, disposizioni applicabili nel caso di specie stante il carattere di specialità delle norme collettive contenute nell'accordo di categoria ex art. 1753 c.c..
Sulla spettanza delle descritte indennità in ipotesi di recesso per giusta causa non vi è contrasto fra le parti, che divergono esclusivamente (sia pure in misura marginale) solo sul calcolo del relativo ammontare.
Tanto premesso, si fa riferimento per il calcolo delle indennità spettanti all'agente alla relazione tecnica del CTU dott. il quale, sulla base della documentazione presente ai fascicoli di parte e Persona_1
di quella trasmessa dalla su sua richiesta, ha effettuato i conteggi e determinato Controparte_1
i rapporti di dare/avere tra le parti.
L'elaborato tecnico è pienamente affidabile atteso che il consulente ha reso intellegibili i criteri applicati in base alla normativa di settore, ha seguito un percorso logico e coerente nell'analisi attenendosi strettamente ai dati acquisiti al processo ed ha risposto in modo congruo alle osservazioni delle parti.
Il CTU ha calcolato in euro 13.488,24 le indennità spettanti all'agente ex artt. da 27 a 33 ANA per tutti i codici di agenzia ed in euro 43.005,93 le indennità spettanti ex art. 20 ANA per tutti i codici di agenzia, per un importo complessivo di euro 56.494,17 da cui va detratta la ritenuta di acconto di euro
2.697,65.
pagina 13 di 20 Sulle osservazioni di parte attrice in merito al calcolo delle provvigioni, il tecnico ha chiarito di essersi reso conto, nell'analisi dei dati, della mancanza di diversi fogli cassa per il conteggio delle provvigioni e di avere richiesto l'integrazione della documentazione mancante alla che Controparte_1
l'aveva prontamente fornita. Sulla documentazione prodotta dalla convenuta, l'attrice non aveva fatto alcuna osservazione e/o contestazione. Evidenziava, ancora, il consulente che inizialmente il calcolo delle provvigioni elaborato dal tecnico di parte attrice era inferiore a quello da lui effettuato e che solo a seguito dell'invio del suo elaborato il C.T. di parte aveva modificato i conteggi aggiungendo un importo di circa 6.000,00 euro. Precisava, ancora, il CTU che la società aveva quantificato le Pt_1
provvigioni incassate nel 2011 in euro 381.594,70 senza tuttavia aver fornito alcuna prova sul punto.
Attesa la debolezza dei rilievi critici di parte attrice sul calcolo delle indennità e la esaustività dei chiarimenti offerti dal consulente, si ritiene dunque di determinare le indennità spettanti a
[...]
per la risoluzione del rapporto nella somma complessiva di euro 53.796,52. Parte_1
Le ulteriori domande di parte attrice intese ad ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, devono essere disattese perché prive di fondamento.
Invero, stante la liceità della immediata risoluzione del contratto per giusta causa, l'attrice avrebbe dovuto in primo luogo allegare un diverso fatto illecito contrattuale e/o extracontrattuale addebitabile alla preponente nonchè causalmente correlato ai danni lamentati come ulteriori rispetto a quelli da scioglimento del rapporto, già ristorati questi ultimi dalle indennità previste dall'Accordo Nazionale
Agenti.
Ma di tali allegazioni non vi è alcun riscontro in atti.
Invero, “L'art. 1751 c.c. fa derivare, dalla cessazione del rapporto di agenzia, due diverse conseguenze economiche: quella connessa alla semplice cessazione del rapporto (da considerare in sé fatto lecito), che dà diritto all'indennità prevista nel primo comma, e quella, prevista dal quarto comma, relativa al risarcimento dei danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale;
tali distinte ipotesi possono cumularsi, ove nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito” (cfr Cass. Sez. L. sentenza n. 18264 del 2013). E ancora, sullo stesso tema: “La previsione dell'art. 1751, quarto comma, c.c., secondo cui la concessione all'agente dell'indennità di cessazione del rapporto non priva l'agente medesimo del diritto all'eventuale risarcimento del danno, non configura una ipotesi di risarcimento del danno da fatto lecito, spettante in ogni caso in conseguenza della cessazione del rapporto negoziale, ma si riferisce ad eventuali danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale, cumulabili con il danno da perdita delle provvigioni, connesso, ad esempio, alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del preponente, alla
pagina 14 di 20 induzione dell'agente prima della risoluzione del rapporto a oneri e spese di esecuzione del contratto poi inopinatamente risolto” (cfr Cass. Sez. L., sentenza n. 11402 del 2000).
La considerazione che precede è assorbente ed esime questo giudice da ulteriori valutazioni, pur non potendosi non evidenziare la chiara duplicazione di alcune voci di danno (per es. indennità da mancato preavviso e risarcimento del danno per non aver potuto gestire il mandato assicurativo durante il periodo di preavviso), la richiesta della medesima indennità sia in base alla norma generale del codice civile sia in base alla norma speciale ANA (indennità suppletiva di clientela), la richiesta di liquidazione del danno biologico nonostante l'azione sia stata intrapresa dalla dott.ssa Cecere quale legale rappresentante della società che gestiva il mandato assicurativo e non in proprio e personalmente.
Sull'ulteriore richiesta di condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 43.500,00 a titolo di incentivazione sulla produzione conclusa nell'anno 2011, basta osservare che l'attrice si è limitata a produrre l'accordo concluso con la preponente per incentivi sulla produzione senza fornire alcun riscontro probatorio in merito alla produzione effettivamente conclusa nell'anno di riferimento
(v. all. 7 all'atto di citazione, dal quale peraltro risulta che l'incentivazione è dovuta all'agente solo previa verifica dei risultanti raggiunti da parte della compagnia assicurativa).
Infine, la domanda intesa ad ottenere la condanna di controparte al pagamento delle spese di gestione, quantificate senza alcun riscontro in euro 14.000, è parimenti priva di fondamento.
La clausola n. 10 del contratto di agenzia, infatti, prevede chiaramente che le spese di gestione - in particolare le spese di locazione dell'immobile sede dell'agenzia nonché quelle legate alle forniture ed alle utenze varie - sono ad esclusivo carico dell'Agente.
Né alcun patto contrario, nei termini di cui alle allegazioni di parte attrice, è stato provato per testimoni.
Solo il teste peraltro legato da rapporti personali alla dott.ssa Cecere all'epoca dei fatti, ha Tes_1
dichiarato che nel corso di un incontro a Verona nel gennaio del 2012 i dott.ri e si erano Pt_3 CP_11
impegnati per la a partecipare per la metà alle spese di locazione dell'immobile sede CP_1
dell'agenzia. Tanto è stato radicalmente smentito da anche lui esaminato in qualità di testimone, Pt_3
e non ha trovato conferma nel resoconto degli altri testi indicati dall'attrice, pure collaboratori dell'agenzia. D'altra parte la richiesta è formulata in modo assolutamente generico, non essendo neppure allegato l'ammontare del canone di locazione dell'immobile né tantomeno il relativo contratto.
Resta ora da esaminare la domanda riconvenzionale formulata tempestivamente dalla Controparte_1
nella comparsa di costituzione e risposta.
[...]
pagina 15 di 20 Essa si basa sui conti di fine gestione ex art. 34 ANA, è comprovata da analitica documentazione tutta esaminata dal CTU dott. e non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'agenzia Per_1
cessata.
Dalla ricostruzione della di Assicurazione, si ripete solo genericamente contestata dalla CP_1 [...]
di Cecere, è emerso che l'agenzia ha continuato a registrare le movimentazioni a foglio cassa Parte_1
fino al 5 novembre 2012 data di effettiva chiusura delle sede agenziale (v. all. 4 all'atto di citazione, comunicazione di affidamento temporaneo del portafoglio clienti dell'agenzia di ad CP_12
altra agenzia in Rende con decorrenza dal 6 novembre 2012, ciò a seguito di revoca per giusta causa del mandato agenziale e chiusura del punto vendita agenziale) ma non ha rimesso alcuno degli importi incassati e registrati alla compagnia;
tale operazione è avvenuta compilando i fogli cassa giornalieri, dal 22 ottobre al 5 novembre, per una somma incassata e non rimessa complessivamente pari ad euro
86.713,25.
A questa somma va aggiunta quella di euro 323.989,26 per premi incassati ma non riportati a foglio cassa di cui gli ispettori sono venuti man mano a conoscenza nel corso delle operazioni di riconsegna
(sono risultate comunicazioni di copertura rischi a fronte di premi non registrati e non rimessi) e per premi non rimessi di cui la ha avuto comunicazione e/o conferma attraverso le richieste CP_1
pervenute dagli assicurati che si erano rivolti alla compagnia e/o all'agente nuovo affidatario del portafoglio (in particolare, è emerso che diversi clienti hanno avuto solleciti dall'ex agente per il pagamento dei premi che invece risultavano aver già pagato, nonostante la mancata registrazione a foglio cassa, sia prima che dopo la revoca del mandato).
All'esito di complesse operazioni di ricostruzione contabile tutte riportate nella documentazione in atti, analiticamente esaminata dal consulente tecnico d'ufficio dott. , la Per_1 Controparte_1
ha conteggiato: premi non registrati e non rimessi dall'ex agenzia pari ad euro 291.538,49 per entrambi i codici;
premi registrati e non rimessi per euro 86.713,25 per entrambi i codici;
rilievi a credito agente per entrambi i codici per euro 4.210,43; rilievi a debito dell'agenzia per le rate di rivalsa non pagate e dovute in quanto maturate al momento della cessazione dell'incarico per euro 36.661,20 e per il solo codice 9927.
I conteggi di dare-avere elaborati dalla e posti a fondamento delle Controparte_1
conclusioni spiegate sono esattamente coincidenti con quelli effettuati dal C.T.U., il quale, nell'indicare il totale a credito della compagnia al netto delle indennità spettanti all'agente cessato in euro
356.905,99, non ha mancato di rilevare che “…nella corposa documentazione agli atti, risulta che la richiesta effettuata dalla convenuta viene documentata in ogni singolo e con ogni singolo documento.
Infatti, si può ben vedere che il conto di fine gestione allegato agli atti, risulta documentato con
pagina 16 di 20 estratto dettaglio partite, fogli cassa (menzionati nell'estratto), quietanze di premio, cedolini assicurativi, autodichiarazioni, bonifici effettuati da clienti etc…” (cfr pag. 16 della relazione, in atti).
Alla luce della ricostruzione operata, non vi è dubbio che l'agente cessato debba rispondere dei danni cagionati alla compagnia assicurativa per non aver adempiuto esattamente le obbligazioni assunte con l'incarico di agenzia.
La somme richieste dalla , infatti, risultano a credito della compagnia dai conti di fine CP_1
gestione, dunque dovevano essere rimesse dall'agente che ne era semplice depositario in corso di esecuzione del contratto o comunque alla cessazione dell'incarico. Si tratta, infatti, di somme versate per lo più a titolo di premi dagli assicurati prima della cessazione del mandato agenziale o al più nel periodo di tempo intercorrente tra la revoca del mancato e la chiusura dell'agenzia con il passaggio del portafoglio clienti ad altra agenzia.
Tanto osservato, l'agenzia convenuta non ha dato prova della non imputabilità di tale inadempimento.
Da questo profilo, non è concludente ai fini probatori la documentata assenza della dott.ssa Cecere dalla sede dell'agenzia per gravidanza a rischio a decorrere dal 16 ottobre 2012.
In primo luogo perché la era una impresa in forma societaria, per cui la Parte_1
esatta esecuzione del mandato di agenzia doveva essere garantita a prescindere dalla temporanea assenza del suo amministratore e legale rappresentante. Amministratore che aveva senz'altro una responsabilità in eligendo e in vigilando sul personale di agenzia.
In secondo luogo, perché solo una parte degli ammanchi contestati si collocano nel periodo successivo alla revoca del mandato, 17 ottobre 2012, coincidente con quello di assenza della dott.ssa Cecere;
tutti gli altri derivano dalla gestione amministrativo-contabile certamente precedente e, per come già evidenziato sopra, relativa al periodo di piena efficacia del contratto di agenzia.
Né il giudizio di responsabilità civile è precluso, nel caso in esame, dal giudicato penale di assoluzione.
E' in atti la sentenza del Tribunale penale monocratico in sede n. 298/20 del 10.3.2020, con la quale
è stata assolta dal resto di appropriazione indebita contestatole per non Controparte_4
aver commesso il fatto, con la formula dubitativa ex art. 530 comma 2 c.p.p..
Ebbene, per giurisprudenza costante, il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto nella sua materialità o la partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza di alcuni elementi costituenti il reato contestato, competendo al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (cfr ex multis Cass.
Civ. Sez. 2, ordinanza n. 2659 del 2023).
pagina 17 di 20 Nella specie, il giudice penale ha assolto, con formula dubitativa, per mancanza di prova oltre ogni ragionevole dubbio della riferibilità soggettiva della condotta appropriativa - oggettivamente accertata - all'imputata avendo quest'ultima offerto una plausibile ricostruzione Controparte_4
alternativa per la quale sarebbero stati altri, materialmente, ad appropriarsi indebitamente delle somme di spettanza della (personale dell'agenzia, sub-agenti) anche perché lei nel periodo successivo CP_1
alla revoca del mandato non si trovava in agenzia essendo in malattia.
In mancanza di prova certa in ordine all'autore materiale dell'appropriazione e stante il principio per cui la responsabilità penale è personale, il giudice penale ha assolto l'imputata ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p..
Tanto, evidentemente, non preclude un diverso giudizio in sede civile dove la dott.ssa Cecere è chiamata a rispondere non a titolo personale ma quale legale rappresentante della società che gestiva il mandato assicurativo per conto della nonché responsabile assicurativo. CP_1
In tale qualità, la dott.ssa Cecere deve senz'altro rispondere degli ammanchi di denaro verificati dalla a fine gestione a titolo contrattuale, in quanto come già osservato tali ammanchi sono correlati CP_1
ad inadempimento delle obbligazioni assunte in virtù del mandato di agenzia.
Posto che a parere di questo giudice il titolo della responsabilità dell'agente è contrattuale, come osservazione di chiusura si rileva che in ogni caso l'agente dovrebbe rispondere a titolo extracontrattuale ex art. 2049 c.c…
La responsabilità dei committenti per il fatto dei loro commessi, infatti, è oggettiva e non ammette prova liberatoria;
essa presuppone un rapporto di preposizione, che sussiste ogni qual volta un soggetto si avvalga dell'attività altrui, anche temporaneamente o occasionalmente ed al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato;
il preponente risponde del danno causato dal preposto in tutti i casi in cui vi sia un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al preposto, eliso solo nel caso in cui il preposto abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, o quando vi sia una condotta agevolatrice del danneggiato che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul preposto
(cfr. Cass. Civ. sentenze n. 28634/20, n. 857/20, ordinanza n. 1786/22); la responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2049 c.c., essendo fondata sul presupposto della sussistenza di un rapporto di preposizione tra l'autore dell'illecito e colui che della sua attività si avvale e sul collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal preposto, prescinde del tutto da una colpa in eligendo e/o in vigilando del committente ed è quindi insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa, con la conseguenza che l'accertamento della non colpevolezza del committente in sede penale non vale ad escluderla (cfr Cass. Civ. sentenza n. 9100 del 1995; v. nello stesso senso e pagina 18 di 20 più di recente, Cass. Civ. sentenza n. 10757 del 2016: “in tema di responsabilità dei preposti, il fatto dannoso deve essere illecito sotto il profilo oggettivo e soggettivo ed in particolare, sotto il primo aspetto, può essere sia doloso che colposo, senza che sia necessario identificare l'autore del fatto, perché è sufficiente accertare che quest'ultimo, anche se rimasto ignoto, sia legato da rapporto di preposizione con il preponente, ravvisabile tutte le volte in cui un soggetto utilizzi e disponga dell'attività altrui”).
Tanto osservato, sarebbe tenuta a rispondere per l'illecito dei suoi Parte_1
collaboratori e/o dei sub-agenti anche ove si volesse inquadrare il fatto nella fattispecie ex art. 2049
c.c., avendo i collaboratori ed i sub-agenti svolto le attività di agenzia su incarico dall'agente, avendo indubbiamente le mansioni esercitate determinato o comunque agevolato/reso possibile la realizzazione del fatto lesivo (nel qual caso è ininfluente che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli o abbia agito con dolo o per finalità strettamente personali) e senza che la condotta dei collaboratori abbia costituito uno sviluppo imprevedibile dello scorretto esercizio delle mansioni (cfr
Cass., ordinanza n. 31675 del 2023).
La convenuta in riconvenzionale, infatti, nel difendersi attribuendo la responsabilità degli ammanchi alla condotta scorretta dei sub-agenti - di cui, a suo dire, era a conoscenza fin dal momento dell'assunzione dell'incarico agenziale atteso che le difficoltà di gestione derivavano a suo dire in buona parte proprio dal modus operandi dei sub-agenti - non ha però dimostrato che la condotta illecita correlata all'evento dannoso rappresentasse uno sviluppo imprevedibile dell'esercizio scorretto delle mansioni. Anzi, proprio le deduzioni della ulla inaffidabilità dei sub-agenti contrastano con la Pt_1
ricostruzione poi suggerita in chiave difensiva.
Per le ragioni esposte la domanda di va accolta limitatamente alle Parte_1
indennità ex artt. da 27 a 33 ANA 2003 e 20 ANA 2003, mentre la domanda riconvenzionale di va integralmente accolta. Controparte_9
Ciò posto, gli importi spettanti all'agente a titolo di indennità di fine rapporto sono oggetto di compensazione con il maggior credito vantato dalla compagnia per il quale è stata spiegata domanda riconvenzionale e richiesta di compensazione giudiziale, o comunque ai sensi dell'art. 34 comma 3
ANA 2003.
La soccombenza reciproca induce a ritenere giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite, comprese quelle per compensi al CTU già liquidati in euro 5.800,00 con decreto provvisoriamente esecutivo emesso in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
pagina 19 di 20 - accoglie la domanda di limitatamente al riconoscimento delle Parte_1
indennità previste dagli artt. da 27 a 33 ANA 2003 e 20 ANA 2003, che liquida in euro
53.796,52;
- accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta e, per effetto della compensazione fra il minor credito dell'agenzia ed il maggior credito della compagnia, condanna
[...]
al pagamento in favore di dell'importo Parte_1 Controparte_9
complessivo di euro 356.905,99, oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo.
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite, ponendo a carico di carico di ciascuna parte, per la metà, il pagamento del compenso al CTU.
Cosenza, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013, pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore e responsabile Parte_1
dell'attività assicurativa, rappresentata e difesa dall'avv. Susanna Cecere;
- attrice -
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Maria Corbò e Fabrizio Falvo;
- convenuta - avente ad oggetto: contratto di agenzia assicurativa, recesso per giusta causa.
Conclusioni: come da verbale;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1
, deducendo come segue: in data 1.6.2010, la Controparte_1
e la conferivano alla Controparte_2 Controparte_3 [...]
in persona della sua amministratrice dott.ssa Parte_1 Controparte_4
anche in qualità di responsabile assicurativo, iscritta al registro Unico degli intermediari assicurativi, mandati di agente in libera gestione dell'Agenzia Cattolica di Cosenza, corso Mazzini 292, sia per il ramo danni che per il ramo vita;
successivamente, in data 15.6.2010, la conferiva Controparte_1
all'agente un unico mandato per il ramo danni e per il ramo vita con attribuzione di un Parte_1
nuovo codice;
in seguito, per scissione parziale di a favore di Parte_2 Controparte_1
pagina 1 di 20 di Assicurazione, veniva nuovamente modificato il codice agenziale della Parte_1
in data 15.10.2012, presso la sede dell'agenzia in Cosenza, si svolgeva la visita di un CP_1
incaricato della , sig. per i controlli contabili-amministrativi, all'esito Controparte_1 Parte_3
dei quali emergeva che l'agente non aveva rimesso alla Compagnia i premi assicurativi relativi alla II decade di settembre 2012, III decade di settembre 2012 e I decade di ottobre 2012 - per un importo complessivo di euro 174.837,78 - stante la presenza di assegni bancari emessi dagli assicurati per i pagamenti dovuti ritornati insoluti per mancanza di provvista e nonostante gli sforzi profusi dalla dott.ssa Cecere con risorse personali;
la responsabile dell'agenzia, dott.ssa Cecere, provvedeva nell'immediato al bonifico alla Compagnia di euro 30.000,00, impegnandosi ad effettuare quanto prima il saldo della somma ulteriormente dovuta;
in data 17.10.2012, si svolgeva presso la sede dell'agenzia una seconda visita con gli ispettori e per contestare l'inesatto Parte_3 Controparte_5
adempimento delle rimesse dei premi assicurativi;
nel corso dell'incontro, svoltosi in assenza della dott.ssa Cecere per motivi di salute documentati in atti, gli ispettori della accordavano CP_1
all'agente una sospensione per dieci giorni delle operazioni di controllo propedeutiche all'adozione di eventuali provvedimenti di risoluzione del rapporto, tanto per consentire la rimessa del saldo dovuto entro l'ultimo martedi del mese di ottobre 2012 conformemente all'impegno assunto in tal senso dall'agente e fino alla scadenza del certificato di malattia della responsabile dott.ssa Cecere;
gli ispettori accordavano il detto termine previo consulto con la direzione commerciale della Compagnia;
in data 30.10.2012, nonostante la rimessa sin dal 19.10.2012 di tutti i premi assicurativi relativi alle decadi oggetto di controllo come da documentazione bancaria allegata, la Controparte_6
notificava presso i locali dell'Agenzia Generale, a persona non autorizzata alla ricezione di atti giudiziari, a mezzo ufficiale giudiziario del Tribunale di Cosenza, atto di recesso “…formulato per giusta causa e in via di estremo subordine e per mero tuziorismo anche ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1723 e 1750 c.c. quale formale manifestazione di volontà di scioglimento del rapporto agenziale…” al fine di contestare presunte gravi inadempienze del responsabile dell'agenzia dott.ssa
Cecere.
Tanto premesso e ricostruito, spiegava le conclusioni che si riportano Parte_1
testualmente:
“preliminarmente, accertata l'infondatezza, l'illegittimità, della giusta causa del recesso intimato dalla Compagnia assicurativa in persona del l.r.p.t., nei confronti dell'attrice, nelle CP_7
funzioni di Agente Generale Cosenza Brutium 9927, notificato a mezzo ufficiale giudiziario CP_1
in data 30..10.2012, la conversione dello stesso in recesso ad nutum o immotivato ai sensi dell'art. 12 comma II dell'accordo ANA con conseguenziale condanna di parte convenuta al pagamento delle
pagina 2 di 20 indennità di cui agli artt. 12 ter ANA 2003 pari alla somma di euro 123.950,00 ovvero la maggiore o la minor somma che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
della somma di euro 72.353,33 ex art. 13 commi III e IV ANA 2003 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ovvero la maggiore o la minor somma che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
della somma di euro 45.207,14 ex art. 26 ANA
2003 a titolo di indennità in base agli incassi dei rami elencati nell'art. 24 ovvero la maggiore o la minor somma che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
della somma di euro 13.544,13 ex art. 27
ANA 2003 a titolo di indennità dovuta in caso di scioglimento in base alle provvigioni dei rami elencati ex art. 24 ovvero la maggiore o la minor somma che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
della somma di euro 1.478,33 ex art. 28 ANA 2003 a titolo di indennità per il ramo vita ANA 2003, ovvero la maggiore o la minor somma che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
in via gradata, la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 300.000,00 oltre interessi legali maturati e maturandi, ovvero la maggiore o la minor somma che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa, a titolo di provvigioni spettanti all'ex agente dopo lo scioglimento del contratto di agenzia ex art. 20 ANA
2003, da computarsi e liquidarsi sul portafoglio clienti esistente sino alla pronuncia del giudicante adito. A tal punto si chiede l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione contabile, non in possesso della parte attrice, relativa alle provvigioni maturande ex art. 23 VI comma ANA;
contestualmente, la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi da parte dell'attrice, avendo il comportamento della convenuta generato un grave nocumento economico in termini di lucro cessante e danno emergente ed una situazione di disagio nonché una grave lesione dell'immagine commerciale dell'attrice sia in proprio che in qualità di l.r.p.t. della : Pt_1
e pari alla somma di euro 1.160.925,40, ovvero la maggiore o minore somma che Parte_1
risulterà dovuta da istruttoria conclusa, nonché il risarcimento del danno sofferto per non aver potuto gestire il mandato assicurativo durante il periodo di preavviso e pari alla somma di euro 137.794,42 ovvero la maggiore o minore somma che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa, il risarcimento del danno da immagine parti ad euro 100.000,00 ovvero la maggiore o minore somma che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa, per perdita del portafoglio quantificato in misura corrispondente all'importo delle provvigioni annue perse moltiplicato per gli anni di durata media in vita dei contratti assicurativi che secondo una prudenziale valutazione dell è di Controparte_8
cinque anni, nonché al pagamento della somma di euro 14.000,00 a titolo di spese di gestione aziendale e di euro 43.500,00 a titolo di incentivazione sulla produzione conclusa nell'anno 2011; di euro 27.088,26 a titolo di indennità suppletiva di clientela ex art. 1751 c.c. ovvero la maggiore o minor somma che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
in subordine, nella malaugurata ipotesi in cui non dovesse essere acclarata la illegittimità del recesso per giusta causa intimato dalla convenuta, si
pagina 3 di 20 chiede la condanna della convenuta al pagamento delle indennità di risoluzione pari alla somma di euro 54.701,67 ovvero la maggiore o minor somma che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
in ogni caso, chiede la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno biologico subito dall'attrice avendo la stessa subito un turbamento psichico e sofferenza fisica la cui valutazione è rimessa al senso di equità e giustizia del giudicante adito ex art. 1226 c.c..”.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c..
Si costituiva in giudizio la società la quale, premesso che già al momento Controparte_1
della notifica dell'atto di citazione era in corso indagine penale nei confronti di Controparte_4
conclusasi con decreto di citazione diretta a giudizio in data 12.11.2013 per il reato di
[...]
appropriazione indebita aggravata dei premi assicurativi riscossi e non rimessi alla Compagnia fino al
30.6.2013, deduceva come segue: nel corso dello svolgimento del rapporto di agenzia la Compagnia rilevava, su segnalazione dell'ufficio di contabilità, un ritardo nella effettuazione delle rimesse dell'Agenzia di Cosenza e per l'effetto, in data 15.10.2012, avviava una verifica amministrativa/contabile al termine della quale emergevano delle gravi irregolarità amministrative dell'Agenzia ed un ammanco per rimesse non versate pari ad euro 174.837,78, che facevano venir meno i presupposti in base ai quali si era addivenuti al conferimento dell'incarico; conseguentemente la
Par
si vedeva costretta a comunicare all'agente, di CP_1 Parte_1 Controparte_4
con comunicazione A/R del 16.10.2012 recapitata al destinatario in data 25.10.2012,
[...]
anticipata via fax in data 17.10.2012 e poi comunque notificata anche a mezzo degli ufficiali giudiziari in data 30.10.2012, il recesso con effetto immediato del mandato agenziale per l'agenzia di Cosenza, cod. 9927; recesso comminato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1751, secondo comma c.c., 2119 c.c.,
12 comma I lett. e) e 18 comma I, ANA 2003; in data 16.10.2012 la Controparte_1
comunicava con la medesima lettera all'agente il recesso con effetto immediato anche dal mandato agenziale per l'agenzia di Cosenza, cod. 2154 e sempre in data 16.10.2012 comunicava il recesso dall'ulteriore mandato conferito all'agente da tanto in forza del vincolo di Parte_4
unitarietà del mandato Vita Previdenza con quello conferito dalla ai sensi Controparte_1
dell'art. 19 del mandato agenziale;
in data 31.10.2012 la comunicava alla CP_1 [...]
ed anche alla dott.ssa Cecere personalmente la data di inizio delle operazioni di Parte_1
riconsegna come previsto dall'art. 23 ANA ma, nonostante l'agente cessato fosse obbligato a riconsegnare l'agenzia a prescindere da qualsiasi contestazione in ordine alla revoca (art. 23 VII comma ANA), quest'ultimo teneva una condotta gravemente ostruzionistica che impediva alla
Compagnia la corretta analisi dei fogli di cassa di agenzia e con essi del saldo di fine gestione e pagina 4 di 20 determinava ulteriori conseguenze negative nella assistenza ai clienti e nella emissione di documentazione contrattuale;
nelle more delle diffide inviate per ottenere la completa riconsegna dell'agenzia, la Compagnia, anche attraverso le segnalazioni dei clienti, aveva contezza di ulteriori gravi inadempimenti imputabili all'agenzia cessata nella gestione amministrativa e contabile ed emergeva una grave situazione debitoria della stessa per: saldi per incassi registrati a fondo cassa successivamente al verbale di ispezione amministrativa del 15.10.2012 e conseguente lettera di recesso per giusta causa e non rimessi alla Compagnia;
importi relativi ad incassi di premi non registrati a foglio cassa di cui gli Ispettori venivano a conoscenza durante le operazioni di riconsegna;
importi non rimessi di cui si è avuta conferma attraverso le richieste degli assicurati (rivoltisi alla Compagnia e/o all'agente nuovo affidatario del portafoglio dal giorno 6 novembre 2012) e che risultavano invece regolarmente versati all'agenzia i Cecere. Pt_1
Tanto ricostruito, la Compagnia deduceva altresì che in ipotesi di recesso per giusta causa spetta all'agente cessato il riconoscimento delle sole indennità ex art. 27 ANA 2003 (indennità sulle provvigioni incassate), ex art. 28 ANA 2003 (ramo vita) e quella ex art. 33 ANA 2003 - tutte quantificate in complessivi euro 10.876,72 - nonché l'indennità dovuta per effetto dello scioglimento del rapporto e segnatamente quella sulle provvigioni maturande ex art. 20 ANA 2003 - ammontanti ad euro 43.005,92 - e precisava che l'agente aveva versato a mezzo bonifici bancari entro il 30.10.2012 le rimesse per premi assicurativi registrati a foglio cassa nelle decadi oggetto di controllo nel corso della verifica ispettiva del 15.10.2012, per un importo complessivo di euro 174.837,78, formulando conseguentemente le seguenti conclusioni: “nel merito rigettare integralmente tutte le domande formulate con l'atto di citazione promosso dalla sia con riferimento a Parte_1
quelle formulate “preliminarmente”, sia a quelle formulate “in via gradata”, sia a quelle formulate
“contestualmente”, sia a quelle formulate “in subordine” perché infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso radicalmente non provate;
in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la ricorrenza dei motivi di giusta causa del recesso comunicato da Con lettera Controparte_3
datata 16.10.2012, accertare e dichiarare che quest'ultima è creditrice dell'importo complessivo di euro 410.702,51 (somma così precisata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 a seguito della chiusura definitiva del conti) ed accertato e dichiarato che gli importi dovuti alla
[...]
a seguito di cessazione del rapporto agenziale a titolo di indennità ex artt. 27, 28 e Parte_1
33 ANA 2003 ammontano complessivamente per i due codici di agenzia ad euro 10.876,72 netti, mentre le provvigioni maturande ex art. 20 ANA 2003 ammontano a potenziali euro 43.005,92, per
l'effetto dichiarare che l'importo da corrispondersi in quanto certamente dovuto in favore di
[...]
è pari ad euro 356.819,87 quale risultante all'esito della compensazione, Controparte_9
pagina 5 di 20 o regolazione dei conti (compensazione impropria) ex art. 34 ANA 2003, che in ogni caso viene qui chiesta anche in via giudiziale e pertanto condannare la in persona del Parte_1
suo legale rappresentante sig.ra al pagamento dell'importo di euro Controparte_4
356.819,87 o il diverso maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa anche in conseguenza dell'eventuale precisazione della domanda, oltre interessi quantomeno dal 16.10.2012”.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Istruita la causa con le prove orali richieste dalle parti e con i documenti prodotti e disposta CTU contabile, sulle conclusioni precisate come da note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza, con ordinanza del 31.7.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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La domanda, spiegata dall'attrice in via principale, volta alla declaratoria di illegittimità del recesso del preponente dal contratto di agenzia per insussistenza di giusta causa è risultata infondata, dal che consegue il rigetto della stessa unitamente alle altre domande formulate in via gradata e subordinata salvo quella intesa ad accertare il credito a titolo di indennità di cessazione del rapporto e ad ottenere la relativa liquidazione.
La domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta è risultata invece fondata.
L'attrice ha preliminarmente eccepito la illegittimità dell'atto di recesso per omessa specificazione del nominativo e del ruolo della persona fisica che lo ha redatto e sottoscritto.
Sul tema, basta osservare che l'atto di recesso appare chiaramente e pacificamente riferibile alla società
, atteso che la denominazione sociale compare nella intestazione ed in calce Controparte_1
(in corrispondenza della sottoscrizione) e che si specifica la provenienza dell'atto dalla Direzione
Commerciale e Sviluppo Business, Relazione Agenti (cfr allegato 4 alla comparsa di costituzione e risposta).
Si osserva, ad ogni modo, che le irregolarità formali eccepite dall'attrice non varrebbero a determinare l'illegittimità del recesso, che come chiarito dalla Suprema Corte può essere qualificato illegittimo nell'ipotesi in cui violi specifiche pattuizioni contrattuali o venga operato nella consapevolezza di arrecare un danno ingiusto all'altro contraente, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. oltre che del più generale dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della
Costituzione (cfr. sul punto Cass. sentenza n. 227/2013).
In merito poi alla giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia, si rileva che l'accertamento della sussistenza della giusta causa di recesso deve basarsi sulla considerazione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, della posizione delle parti e del tipo di attività che la parte contrattuale è
pagina 6 di 20 chiamata a svolgere (cfr Cass., n. 12414/02). Con specifico riferimento al rapporto di agenzia, la nozione di giusta causa può essere individuata facendo riferimento alla elaborazione giurisprudenziale relativa all'art. 2119 c.c., con la precisazione, però, che nell'ambito del rapporto di agenzia, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una giusta causa di recesso, il rapporto di fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato (cfr Cass., n. 14771/08).
Più di recente, la Corte di Cassazione ha confermato e precisato i principi suesposti affermando che:
“in tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità di posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività” (cfr Cass. Sez. 2, ordinanza n. 18030 del 2023 e, in senso conforme, Cass. Sez. L., ordinanza n, 22246 del 2021). Ancora: “Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nella economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto” (v. Cass. Sez.
L., sentenza 1376 del 2018).
Tanto premesso, risulta documentalmente provato oltre che incontestato tra le parti che, nel corso della verifica amministrativa del 15 ottobre 2012, gli ispettori della CP_1 Controparte_1
constatavano le mancate rimesse dei premi assicurativi incassati e contabilizzati relativamente alla seconda e terza decade di settembre 2012 ed alla prima decade di ottobre 2012 nei termini previsti dal mandato, per un importo totale di 174.837,78. Nell'immediatezza, la responsabile dell'agenzia dott.ssa
Cecere bonificava la somma di euro 30.000 per indisponibilità di ulteriori fondi e nei giorni a seguire pagina 7 di 20 provvedeva al bonifico dell'importo residuo. Si legge nel verbale di verifica, allegato 3 alla comparsa di costituzione e risposta, che: “appurata la manifesta e dichiarata indisponibilità di fondi a provvedere a bonificare il saldo sopra riportato e rilevata la gravità dei fatti e delle circostanze evidenziate, in palese gravissima violazione degli obblighi inerenti lo svolgimento del mandato agenziale derivanti dal contratto di agenzia, dalle norme di legge e dal codice delle assicurazioni private, si rimanda alle determinazioni che la Controparte_10 vorrà intraprendere” (v. verbale di verifica sottoscritto da in qualità di responsabile Parte_3
commerciale di zona della , e da in qualità di agente). CP_1 Controparte_4
Il giorno seguente, 16 ottobre 2012, la società comunicava all'agente Controparte_1 [...]
di (con spedizione di lettera raccomandata A/R Parte_1 Controparte_4
anticipata a mezzo fax il 17 ottobre 2012) il recesso per giusta causa con effetto immediato dal mandato di agenzia in relazione alle gravi violazioni riscontrate, incompatibili con la permanenza del rapporto fiduciario, ciò ai sensi degli artt. 1751 comma 2, 2119 c.c., 12 comma 1 lett. e) e 18 comma 1 dell'Accordo Nazionale Agenti 2003; in via subordinata e per mero tuziorismo, la CP_1
comunicava con la medesima lettera il recesso anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1723, 1750
c.c., quale formale manifestazione di volontà di scioglimento del rapporto agenziale, intendendosi le motivazioni articolate quale indicazione dei motivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 2 n. 1
ANA 2003, recesso con indicazione dei motivi (v. all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, il ritardo nelle rimesse dei premi assicurativi incassati e contabilizzati sui fogli cassa per ben tre decadi consecutive relative a due mensilità e per un importo rilevante costituisce grave e colpevole inadempimento delle obbligazioni assunte dall'agente con il contratto di agenzia.
Invero, l'art. 8 del contratto titolato “adempimenti di carattere amministrativo e contabile”, prevede specifici obblighi a carico dell'agente consistenti in particolare: nel curare l'immediata diligente registrazione sui fogli cassa, di ogni operazione di incasso e di addebito eseguita per conto della società, osservando scrupolosamente le istruzioni emanate dalla società stessa;
nel provvedere affinchè
l'incasso dei premi avvenga nel rispetto dei mezzi di pagamento utilizzabili dal contraente così come disciplinato dal regolamento Isvap con particolari prescrizioni per quanto riguarda gli assegni da versare su un c/c separato e con divieto per l'agente di ricevere il pagamento dei premi assicurativi in denaro contante;
nel tenere l'amministrazione degli affari assicurativi della società completamente separata ed indipendente da ogni altra attività di interesse personale o di terzi con la precisazione che le somme incassate costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo in quanto in esso devono confluire esclusivamente i premi incassati ed eventualmente le somme destinate ai risarcimenti dovuti agli assicurati;
nel versare i premi incassati dai clienti in un conto pagina 8 di 20 separato intestato all'agente in tale sua qualità, conto da usare esclusivamente per operazioni relative all'acquisizione, alla gestione ed alla esecuzione dei contratti nonché per le ulteriori operazioni contabili con la società; nel custodire sotto la propria responsabilità le somme versate dagli assicurati in qualità di semplice depositario, somme che hanno il carattere di intangibile deposito a costante disposizione della società che può verificarne l'esistenza e ritirarle in qualsiasi momento;
nell'inviare il saldo di cassa relativo ai premi incassati, previo temporaneo versamento sul conto corrente separato, direttamente alla società sui conti correnti ad essa intestati, nei termini e secondo le modalità prescritti dalle Norme ed Istruzioni Contabili, al netto delle provvigioni pattuite e comunque a semplice richiesta degli ispettori e/o di altro personale incaricato dalla società, con riserva della società in caso di ritardo dei versamenti rispetto alle istruzioni impartite di applicare un interesse di mora.
Ebbene, la condotta dell'agente come accertata dagli ispettori della società è gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte per la gestione amministrativa e contabile del mandato, posto che la mancanza di disponibilità di fondi nonostante il saldo attivo sui fogli cassa ed il conseguente ritardo nell'effettuazione delle rimesse dei premi assicurativi contabilizzati rivela indubbiamente la violazione del principio di separazione patrimoniale che appare centrale nella regolamentazione del rapporto di agenzia e dunque determinante nell'equilibrio contrattuale tra le parti.
Peraltro, la verifica ispettiva dell'ottobre 2012 era stata preceduta da altre verifiche nel marzo e nel dicembre 2011 che avevano avuto analoghi esiti, tanto a corroborare la volontà di scioglimento immediato del rapporto successivamente manifestata dalla in quanto dovuta alla crisi del CP_1
rapporto di fiducia tra la compagnia e l'agente, risultato gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni.
In particolare, risulta dal verbale di verifica amministrativa del 23.5.2011 che nel corso dei controlli svolti nel marzo dello stesso anno era stata riscontrata (fra l'altro) la mancanza di copertura del saldo cassa, fronteggiata dall'agente mediante il bonifico del relativo importo con risorse personali, oltre al ricevimento di pagamenti per contanti in violazione delle clausole contrattuali e la registrazione di incassi mediante assegni senza riscontro in ordine al deposito dei titoli. Dal verbale di verifica ispettiva del dicembre 2011 risultano ancora importanti ritardi nella rimessa dei premi assicurativi alla società ed accettazione di pagamenti per contanti in casi non consentiti (v. allegato n. 8 all'atto di citazione).
La giustificazione addotta dall'agente, allora, in ordine al ricorso a risorse personali per far fronte alle dovute rimesse per via di numerosi assegni risultati scoperti, lungi dall'esonerarlo da responsabilità conferma piuttosto la violazione sistematica, da parte sua, della regola della separazione patrimoniale contrattualmente pattuita. Tanto più che l'art. 8 lett. h) del contratto di agenzia prevedeva l'obbligo per l'agente di segnalare e restituire alla società le polizze, gli atti di variazione e qualsiasi altro documento pagina 9 di 20 di copertura assicurativa non perfezionati o di cui non fosse stato riscosso il relativo importo entro trenta giorni dalla data di emissione, segnalazione della quale l'attrice non ha dato alcun riscontro.
Né può valere a giustificare l'inadempimento quanto dedotto in ordine alle problematiche ereditate dalla precedente gestione ed al complesso rapporto con i sub-agenti, posto che la C. & M. di
[...]
ha assunto l'incarico agenziale da nel giugno del 2010 ed ha avuto Controparte_4 CP_1
circa due anni per adeguare la gestione amministrativa e contabile alle indicazioni della preponente, che peraltro nelle ispezioni precedenti aveva fatto i dovuti rilievi ponendo l'agente nelle condizioni di conformare la propria condotta agli obblighi contrattualmente assunti e alle legittime richieste della società.
Anche la valorizzazione in chiave difensiva della clausola contrattuale che prevedeva la facoltà per la preponente di applicare un interesse di mora in caso di ritardo nelle rimesse dei premi non può essere condivisa.
Si tratta, intanto, di una clausola a tutela della preponente e non dell'agente che non priva di rilevanza l'inadempimento dell'agente rispetto alla propria obbligazione di immediata rimessa dei premi contabilizzati e soprattutto non vale di per sé a privare di legittimità il recesso intimato per giusta causa quando, come nel caso in esame e per le plurime ragioni sopra esposte, la condotta gravemente inadempiente dell'agente abbia determinato una crisi di fiducia tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Né risulta provato quanto dedotto dall'attrice in ordine alla concessione di un termine per regolarizzare i versamenti nel corso della visita ispettiva del 17 ottobre 2012.
O meglio, non risulta provato che gli ispettori, data l'assenza quel giorno della Cecere per comprovati motivi di salute, si siano impegnati con l'agente a sospendere l'adozione di qualsiasi provvedimento in attesa del versamento del saldo residuo nei giorni a venire.
Intanto la circostanza è stata riferita esclusivamente dai testi e , Testimone_1 Testimone_2
collaboratori della Cecere, mentre la teste ha dichiarato di non ricordare. Al contrario, Testimone_3
responsabile commerciale di zona della , ha riferito che nel corso dell'incontro Parte_3 CP_1
del 17 ottobre, assente la Cecere, si era limitato a prendere atto dell'impegno manifestato dai suoi collaboratori di provvedere al saldo del residuo quanto prima.
La versione dei fatti resa dal è tanto più plausibile perché in linea con in contenuto del verbale di Pt_3
verifica del 15 ottobre 2012, sottoscritto anche dal responsabile assicurativo dott.ssa Cecere. In esso, come già osservato, l'ispettore ha evidenziato la violazione da parte dell'agente dell'obbligo di versamento immediato dei premi incassati e si è rimesso alla per le determinazioni di CP_1
pagina 10 di 20 competenza. Né d'altra parte l'ispettore aveva il potere di manifestare la volontà della società in Pt_3
tema di recesso dal mandato agenziale.
Ciò posto, si ritiene che il recesso per giusta causa dal mandato agenziale abbia determinato lo scioglimento del rapporto a far data dal 17 ottobre 2012, quando la relativa comunicazione è giunta a conoscenza del destinatario.
In merito alla deduzione di parte attrice in ordine alla decorrenza degli effetti del recesso dal 5 novembre 2012, quando la responsabile dell'agenzia dott.ssa Cecere ne avrebbe avuto effettiva conoscenza, si osserva quanto segue.
La ha dedotto nelle proprie difese che, in data 17 ottobre 2012, gli ispettori Controparte_1
accedevano alla sede dell'agenzia di Cosenza per consegnare la lettera di revoca del mandato che veniva poi, stante l'assenza del responsabile dell'attività assicurativa, comunicata a mezzo fax il medesimo giorno al numero di fax dell'agenzia come da anagrafica dell'agenzia stessa e poi comunicata a mezzo raccomandata A/R consegnata alla sede dell'agenzia, in Cosenza alla piazza
Matteotti n. 7, in data 25.10.2012; successivamente, in data 30.10.2012, la comunicazione di recesso veniva notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario.
Le circostanze della previa comunicazione a mezzo fax dell'atto di recesso e della successiva comunicazione con raccomandata A/R e poi a mezzo ufficiale giudiziario non sono contestate dall'attrice, che ha però eccepito, con particolare riferimento alla notificazione del recesso a mezzo ufficiale giudiziario il 30.10.2012, che la consegna dell'atto era stata effettuata presso la sede dell'agenzia in Cosenza a persona non autorizzata alla ricezione di atti giudiziari e che la responsabile dott.ssa Cecere, causa l'assenza per motivi di salute, era venuta a conoscenza della revoca del mandato agenziale solo il successivo 5.11.2012.
Quanto allegato dalla convenuta e attrice in riconvenzionale ha trovato riscontro nella documentazione prodotta.
Infatti, dall'allegato 4 alla comparsa di costituzione e risposta, denominato “rapporto invio fax”, la comunicazione di recesso risulta trasmessa a mezzo fax, in data 17 ottobre 2012 ore 12:39, proprio al numero di fax della società attrice (come evincibile dalla scheda di cui all'allegato 6 alla comparsa di costituzione e risposta).
Con riferimento allo strumento di comunicazione utilizzato, appare opportuno evidenziare che la
Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il fax garantisce una presunzione di conoscenza fino a prova contraria, prova che deve essere fornita dal destinatario;
in altri termini, la comunicazione si presume spedita e ricevuta correttamente in quanto così attestato dal rapporto di trasmissione generato dall'apparecchio di invio e, dunque, se il numero di fax corrisponde a quello del destinatario, è
pagina 11 di 20 quest'ultimo a dover dimostrare che il messaggio non è mai stato ricevuto, come ad esempio per un errore di trasmissione (cfr. sul punto Cass. sentenza n. 14251/2019 e Cass. sentenza n. 18679/2017).
Nel caso di specie, parte attrice, destinataria della comunicazione di recesso inviata tramite fax, non ha allegato né provato alcuna circostanza che possa aver impedito la ricezione della comunicazione, dal che consegue che la comunicazione deve presumersi ricevuta.
Ancora, dalla documentazione prodotta dalla agli all. 4 e 6, risulta che la comunicazione di CP_1
recesso è stata effettuata anche a mezzo raccomandata A/R, spedita il 16.10.2012 e ricevuta il
25.10.2012 da , dipendente della società, presso la sede dell'agenzia. Testimone_2
In allegato alla comparsa di costituzione e risposta, vi sono infine le relate di notifica redatte dall'Ufficiale Giudiziario in data 30 e 31 ottobre 2012 che attestano la consegna della comunicazione di recesso sia presso la sede della a sia presso la residenza Parte_1 Testimone_2
della amministratrice a soggetto diverso dal destinatario la cui firma è Controparte_4
difficilmente leggibile.
Tanto ricostruito, appare destituita di fondamento l'eccezione di parte attrice, in ordine alla invalidità della notificazione del recesso attesa la consegna dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario a persona non autorizzata alla ricezione di atti giudiziari.
L'atto di recesso, infatti, non è atto giudiziario ma negozio giuridico unilaterale a carattere recettizio volto a sciogliere il vincolo contrattuale.
La questione va piuttosto correttamente inquadrata in termini di decorrenza degli effetti degli atti unilaterali, che a norma dell'art. 1334 c.c. producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario. L'art. 1335 c.c. stabilisce però una presunzione di conoscenza, disponendo che ogni dichiarazione unilaterale diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia (cfr sul tema, Cass. Sez. L, ordinanza n. 23589 del 2018: “un atto unilaterale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficiale postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario”).
pagina 12 di 20 Gli atti unilaterali recettizi possono allora essere comunicati con qualsiasi mezzo, idoneo ad assicurare la conoscenza da parte del destinatario, e si presumono conosciuti quando l'atto giunge all'indirizzo del destinatario salvo prova contraria.
Nel caso che occupa, la lettera di recesso è stata trasmessa a mezzo fax alla sede della
[...]
già in data 17.10.2012 e poi consegnata a mezzo raccomandata A/R ad una Parte_1
dipendente della società e sempre presso la sede in data 25.10.2012.
Ne consegue che la revoca può presumersi conosciuta dal destinatario, la società in accomandita semplice e per essa il suo amministratore, già in data 17 ottobre, non avendo l'attrice fornito alcuna prova contraria. Da questo profilo, nulla prova l'assenza della Cecere dall'agenzia per motivi di salute intanto perché la comunicazione era diretta a quest'ultima non personalmente ma in quanto legale rappresentante della società e poi perché al momento della trasmissione del fax alla sede dell'agenzia erano presenti dipendenti e collaboratori e nulla ha dedotto la Cecere in ordine ad una eventuale impossibilità di comunicazione con questi ultimi.
Accertata la legittimità del recesso comunicato dalla preponente per giusta causa, devono essere riconosciute all'agente unicamente le indennità previste dagli artt. 27 ANA 2003 (indennità sulle provvigioni incassate), 28 ANA 2003 e 33 ANA 2003 oltre alle provvigioni maturande ex art. 20 ANA
2003, disposizioni applicabili nel caso di specie stante il carattere di specialità delle norme collettive contenute nell'accordo di categoria ex art. 1753 c.c..
Sulla spettanza delle descritte indennità in ipotesi di recesso per giusta causa non vi è contrasto fra le parti, che divergono esclusivamente (sia pure in misura marginale) solo sul calcolo del relativo ammontare.
Tanto premesso, si fa riferimento per il calcolo delle indennità spettanti all'agente alla relazione tecnica del CTU dott. il quale, sulla base della documentazione presente ai fascicoli di parte e Persona_1
di quella trasmessa dalla su sua richiesta, ha effettuato i conteggi e determinato Controparte_1
i rapporti di dare/avere tra le parti.
L'elaborato tecnico è pienamente affidabile atteso che il consulente ha reso intellegibili i criteri applicati in base alla normativa di settore, ha seguito un percorso logico e coerente nell'analisi attenendosi strettamente ai dati acquisiti al processo ed ha risposto in modo congruo alle osservazioni delle parti.
Il CTU ha calcolato in euro 13.488,24 le indennità spettanti all'agente ex artt. da 27 a 33 ANA per tutti i codici di agenzia ed in euro 43.005,93 le indennità spettanti ex art. 20 ANA per tutti i codici di agenzia, per un importo complessivo di euro 56.494,17 da cui va detratta la ritenuta di acconto di euro
2.697,65.
pagina 13 di 20 Sulle osservazioni di parte attrice in merito al calcolo delle provvigioni, il tecnico ha chiarito di essersi reso conto, nell'analisi dei dati, della mancanza di diversi fogli cassa per il conteggio delle provvigioni e di avere richiesto l'integrazione della documentazione mancante alla che Controparte_1
l'aveva prontamente fornita. Sulla documentazione prodotta dalla convenuta, l'attrice non aveva fatto alcuna osservazione e/o contestazione. Evidenziava, ancora, il consulente che inizialmente il calcolo delle provvigioni elaborato dal tecnico di parte attrice era inferiore a quello da lui effettuato e che solo a seguito dell'invio del suo elaborato il C.T. di parte aveva modificato i conteggi aggiungendo un importo di circa 6.000,00 euro. Precisava, ancora, il CTU che la società aveva quantificato le Pt_1
provvigioni incassate nel 2011 in euro 381.594,70 senza tuttavia aver fornito alcuna prova sul punto.
Attesa la debolezza dei rilievi critici di parte attrice sul calcolo delle indennità e la esaustività dei chiarimenti offerti dal consulente, si ritiene dunque di determinare le indennità spettanti a
[...]
per la risoluzione del rapporto nella somma complessiva di euro 53.796,52. Parte_1
Le ulteriori domande di parte attrice intese ad ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, devono essere disattese perché prive di fondamento.
Invero, stante la liceità della immediata risoluzione del contratto per giusta causa, l'attrice avrebbe dovuto in primo luogo allegare un diverso fatto illecito contrattuale e/o extracontrattuale addebitabile alla preponente nonchè causalmente correlato ai danni lamentati come ulteriori rispetto a quelli da scioglimento del rapporto, già ristorati questi ultimi dalle indennità previste dall'Accordo Nazionale
Agenti.
Ma di tali allegazioni non vi è alcun riscontro in atti.
Invero, “L'art. 1751 c.c. fa derivare, dalla cessazione del rapporto di agenzia, due diverse conseguenze economiche: quella connessa alla semplice cessazione del rapporto (da considerare in sé fatto lecito), che dà diritto all'indennità prevista nel primo comma, e quella, prevista dal quarto comma, relativa al risarcimento dei danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale;
tali distinte ipotesi possono cumularsi, ove nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito” (cfr Cass. Sez. L. sentenza n. 18264 del 2013). E ancora, sullo stesso tema: “La previsione dell'art. 1751, quarto comma, c.c., secondo cui la concessione all'agente dell'indennità di cessazione del rapporto non priva l'agente medesimo del diritto all'eventuale risarcimento del danno, non configura una ipotesi di risarcimento del danno da fatto lecito, spettante in ogni caso in conseguenza della cessazione del rapporto negoziale, ma si riferisce ad eventuali danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale, cumulabili con il danno da perdita delle provvigioni, connesso, ad esempio, alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del preponente, alla
pagina 14 di 20 induzione dell'agente prima della risoluzione del rapporto a oneri e spese di esecuzione del contratto poi inopinatamente risolto” (cfr Cass. Sez. L., sentenza n. 11402 del 2000).
La considerazione che precede è assorbente ed esime questo giudice da ulteriori valutazioni, pur non potendosi non evidenziare la chiara duplicazione di alcune voci di danno (per es. indennità da mancato preavviso e risarcimento del danno per non aver potuto gestire il mandato assicurativo durante il periodo di preavviso), la richiesta della medesima indennità sia in base alla norma generale del codice civile sia in base alla norma speciale ANA (indennità suppletiva di clientela), la richiesta di liquidazione del danno biologico nonostante l'azione sia stata intrapresa dalla dott.ssa Cecere quale legale rappresentante della società che gestiva il mandato assicurativo e non in proprio e personalmente.
Sull'ulteriore richiesta di condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 43.500,00 a titolo di incentivazione sulla produzione conclusa nell'anno 2011, basta osservare che l'attrice si è limitata a produrre l'accordo concluso con la preponente per incentivi sulla produzione senza fornire alcun riscontro probatorio in merito alla produzione effettivamente conclusa nell'anno di riferimento
(v. all. 7 all'atto di citazione, dal quale peraltro risulta che l'incentivazione è dovuta all'agente solo previa verifica dei risultanti raggiunti da parte della compagnia assicurativa).
Infine, la domanda intesa ad ottenere la condanna di controparte al pagamento delle spese di gestione, quantificate senza alcun riscontro in euro 14.000, è parimenti priva di fondamento.
La clausola n. 10 del contratto di agenzia, infatti, prevede chiaramente che le spese di gestione - in particolare le spese di locazione dell'immobile sede dell'agenzia nonché quelle legate alle forniture ed alle utenze varie - sono ad esclusivo carico dell'Agente.
Né alcun patto contrario, nei termini di cui alle allegazioni di parte attrice, è stato provato per testimoni.
Solo il teste peraltro legato da rapporti personali alla dott.ssa Cecere all'epoca dei fatti, ha Tes_1
dichiarato che nel corso di un incontro a Verona nel gennaio del 2012 i dott.ri e si erano Pt_3 CP_11
impegnati per la a partecipare per la metà alle spese di locazione dell'immobile sede CP_1
dell'agenzia. Tanto è stato radicalmente smentito da anche lui esaminato in qualità di testimone, Pt_3
e non ha trovato conferma nel resoconto degli altri testi indicati dall'attrice, pure collaboratori dell'agenzia. D'altra parte la richiesta è formulata in modo assolutamente generico, non essendo neppure allegato l'ammontare del canone di locazione dell'immobile né tantomeno il relativo contratto.
Resta ora da esaminare la domanda riconvenzionale formulata tempestivamente dalla Controparte_1
nella comparsa di costituzione e risposta.
[...]
pagina 15 di 20 Essa si basa sui conti di fine gestione ex art. 34 ANA, è comprovata da analitica documentazione tutta esaminata dal CTU dott. e non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'agenzia Per_1
cessata.
Dalla ricostruzione della di Assicurazione, si ripete solo genericamente contestata dalla CP_1 [...]
di Cecere, è emerso che l'agenzia ha continuato a registrare le movimentazioni a foglio cassa Parte_1
fino al 5 novembre 2012 data di effettiva chiusura delle sede agenziale (v. all. 4 all'atto di citazione, comunicazione di affidamento temporaneo del portafoglio clienti dell'agenzia di ad CP_12
altra agenzia in Rende con decorrenza dal 6 novembre 2012, ciò a seguito di revoca per giusta causa del mandato agenziale e chiusura del punto vendita agenziale) ma non ha rimesso alcuno degli importi incassati e registrati alla compagnia;
tale operazione è avvenuta compilando i fogli cassa giornalieri, dal 22 ottobre al 5 novembre, per una somma incassata e non rimessa complessivamente pari ad euro
86.713,25.
A questa somma va aggiunta quella di euro 323.989,26 per premi incassati ma non riportati a foglio cassa di cui gli ispettori sono venuti man mano a conoscenza nel corso delle operazioni di riconsegna
(sono risultate comunicazioni di copertura rischi a fronte di premi non registrati e non rimessi) e per premi non rimessi di cui la ha avuto comunicazione e/o conferma attraverso le richieste CP_1
pervenute dagli assicurati che si erano rivolti alla compagnia e/o all'agente nuovo affidatario del portafoglio (in particolare, è emerso che diversi clienti hanno avuto solleciti dall'ex agente per il pagamento dei premi che invece risultavano aver già pagato, nonostante la mancata registrazione a foglio cassa, sia prima che dopo la revoca del mandato).
All'esito di complesse operazioni di ricostruzione contabile tutte riportate nella documentazione in atti, analiticamente esaminata dal consulente tecnico d'ufficio dott. , la Per_1 Controparte_1
ha conteggiato: premi non registrati e non rimessi dall'ex agenzia pari ad euro 291.538,49 per entrambi i codici;
premi registrati e non rimessi per euro 86.713,25 per entrambi i codici;
rilievi a credito agente per entrambi i codici per euro 4.210,43; rilievi a debito dell'agenzia per le rate di rivalsa non pagate e dovute in quanto maturate al momento della cessazione dell'incarico per euro 36.661,20 e per il solo codice 9927.
I conteggi di dare-avere elaborati dalla e posti a fondamento delle Controparte_1
conclusioni spiegate sono esattamente coincidenti con quelli effettuati dal C.T.U., il quale, nell'indicare il totale a credito della compagnia al netto delle indennità spettanti all'agente cessato in euro
356.905,99, non ha mancato di rilevare che “…nella corposa documentazione agli atti, risulta che la richiesta effettuata dalla convenuta viene documentata in ogni singolo e con ogni singolo documento.
Infatti, si può ben vedere che il conto di fine gestione allegato agli atti, risulta documentato con
pagina 16 di 20 estratto dettaglio partite, fogli cassa (menzionati nell'estratto), quietanze di premio, cedolini assicurativi, autodichiarazioni, bonifici effettuati da clienti etc…” (cfr pag. 16 della relazione, in atti).
Alla luce della ricostruzione operata, non vi è dubbio che l'agente cessato debba rispondere dei danni cagionati alla compagnia assicurativa per non aver adempiuto esattamente le obbligazioni assunte con l'incarico di agenzia.
La somme richieste dalla , infatti, risultano a credito della compagnia dai conti di fine CP_1
gestione, dunque dovevano essere rimesse dall'agente che ne era semplice depositario in corso di esecuzione del contratto o comunque alla cessazione dell'incarico. Si tratta, infatti, di somme versate per lo più a titolo di premi dagli assicurati prima della cessazione del mandato agenziale o al più nel periodo di tempo intercorrente tra la revoca del mancato e la chiusura dell'agenzia con il passaggio del portafoglio clienti ad altra agenzia.
Tanto osservato, l'agenzia convenuta non ha dato prova della non imputabilità di tale inadempimento.
Da questo profilo, non è concludente ai fini probatori la documentata assenza della dott.ssa Cecere dalla sede dell'agenzia per gravidanza a rischio a decorrere dal 16 ottobre 2012.
In primo luogo perché la era una impresa in forma societaria, per cui la Parte_1
esatta esecuzione del mandato di agenzia doveva essere garantita a prescindere dalla temporanea assenza del suo amministratore e legale rappresentante. Amministratore che aveva senz'altro una responsabilità in eligendo e in vigilando sul personale di agenzia.
In secondo luogo, perché solo una parte degli ammanchi contestati si collocano nel periodo successivo alla revoca del mandato, 17 ottobre 2012, coincidente con quello di assenza della dott.ssa Cecere;
tutti gli altri derivano dalla gestione amministrativo-contabile certamente precedente e, per come già evidenziato sopra, relativa al periodo di piena efficacia del contratto di agenzia.
Né il giudizio di responsabilità civile è precluso, nel caso in esame, dal giudicato penale di assoluzione.
E' in atti la sentenza del Tribunale penale monocratico in sede n. 298/20 del 10.3.2020, con la quale
è stata assolta dal resto di appropriazione indebita contestatole per non Controparte_4
aver commesso il fatto, con la formula dubitativa ex art. 530 comma 2 c.p.p..
Ebbene, per giurisprudenza costante, il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto nella sua materialità o la partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza di alcuni elementi costituenti il reato contestato, competendo al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (cfr ex multis Cass.
Civ. Sez. 2, ordinanza n. 2659 del 2023).
pagina 17 di 20 Nella specie, il giudice penale ha assolto, con formula dubitativa, per mancanza di prova oltre ogni ragionevole dubbio della riferibilità soggettiva della condotta appropriativa - oggettivamente accertata - all'imputata avendo quest'ultima offerto una plausibile ricostruzione Controparte_4
alternativa per la quale sarebbero stati altri, materialmente, ad appropriarsi indebitamente delle somme di spettanza della (personale dell'agenzia, sub-agenti) anche perché lei nel periodo successivo CP_1
alla revoca del mandato non si trovava in agenzia essendo in malattia.
In mancanza di prova certa in ordine all'autore materiale dell'appropriazione e stante il principio per cui la responsabilità penale è personale, il giudice penale ha assolto l'imputata ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p..
Tanto, evidentemente, non preclude un diverso giudizio in sede civile dove la dott.ssa Cecere è chiamata a rispondere non a titolo personale ma quale legale rappresentante della società che gestiva il mandato assicurativo per conto della nonché responsabile assicurativo. CP_1
In tale qualità, la dott.ssa Cecere deve senz'altro rispondere degli ammanchi di denaro verificati dalla a fine gestione a titolo contrattuale, in quanto come già osservato tali ammanchi sono correlati CP_1
ad inadempimento delle obbligazioni assunte in virtù del mandato di agenzia.
Posto che a parere di questo giudice il titolo della responsabilità dell'agente è contrattuale, come osservazione di chiusura si rileva che in ogni caso l'agente dovrebbe rispondere a titolo extracontrattuale ex art. 2049 c.c…
La responsabilità dei committenti per il fatto dei loro commessi, infatti, è oggettiva e non ammette prova liberatoria;
essa presuppone un rapporto di preposizione, che sussiste ogni qual volta un soggetto si avvalga dell'attività altrui, anche temporaneamente o occasionalmente ed al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato;
il preponente risponde del danno causato dal preposto in tutti i casi in cui vi sia un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al preposto, eliso solo nel caso in cui il preposto abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, o quando vi sia una condotta agevolatrice del danneggiato che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul preposto
(cfr. Cass. Civ. sentenze n. 28634/20, n. 857/20, ordinanza n. 1786/22); la responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2049 c.c., essendo fondata sul presupposto della sussistenza di un rapporto di preposizione tra l'autore dell'illecito e colui che della sua attività si avvale e sul collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal preposto, prescinde del tutto da una colpa in eligendo e/o in vigilando del committente ed è quindi insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa, con la conseguenza che l'accertamento della non colpevolezza del committente in sede penale non vale ad escluderla (cfr Cass. Civ. sentenza n. 9100 del 1995; v. nello stesso senso e pagina 18 di 20 più di recente, Cass. Civ. sentenza n. 10757 del 2016: “in tema di responsabilità dei preposti, il fatto dannoso deve essere illecito sotto il profilo oggettivo e soggettivo ed in particolare, sotto il primo aspetto, può essere sia doloso che colposo, senza che sia necessario identificare l'autore del fatto, perché è sufficiente accertare che quest'ultimo, anche se rimasto ignoto, sia legato da rapporto di preposizione con il preponente, ravvisabile tutte le volte in cui un soggetto utilizzi e disponga dell'attività altrui”).
Tanto osservato, sarebbe tenuta a rispondere per l'illecito dei suoi Parte_1
collaboratori e/o dei sub-agenti anche ove si volesse inquadrare il fatto nella fattispecie ex art. 2049
c.c., avendo i collaboratori ed i sub-agenti svolto le attività di agenzia su incarico dall'agente, avendo indubbiamente le mansioni esercitate determinato o comunque agevolato/reso possibile la realizzazione del fatto lesivo (nel qual caso è ininfluente che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli o abbia agito con dolo o per finalità strettamente personali) e senza che la condotta dei collaboratori abbia costituito uno sviluppo imprevedibile dello scorretto esercizio delle mansioni (cfr
Cass., ordinanza n. 31675 del 2023).
La convenuta in riconvenzionale, infatti, nel difendersi attribuendo la responsabilità degli ammanchi alla condotta scorretta dei sub-agenti - di cui, a suo dire, era a conoscenza fin dal momento dell'assunzione dell'incarico agenziale atteso che le difficoltà di gestione derivavano a suo dire in buona parte proprio dal modus operandi dei sub-agenti - non ha però dimostrato che la condotta illecita correlata all'evento dannoso rappresentasse uno sviluppo imprevedibile dell'esercizio scorretto delle mansioni. Anzi, proprio le deduzioni della ulla inaffidabilità dei sub-agenti contrastano con la Pt_1
ricostruzione poi suggerita in chiave difensiva.
Per le ragioni esposte la domanda di va accolta limitatamente alle Parte_1
indennità ex artt. da 27 a 33 ANA 2003 e 20 ANA 2003, mentre la domanda riconvenzionale di va integralmente accolta. Controparte_9
Ciò posto, gli importi spettanti all'agente a titolo di indennità di fine rapporto sono oggetto di compensazione con il maggior credito vantato dalla compagnia per il quale è stata spiegata domanda riconvenzionale e richiesta di compensazione giudiziale, o comunque ai sensi dell'art. 34 comma 3
ANA 2003.
La soccombenza reciproca induce a ritenere giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite, comprese quelle per compensi al CTU già liquidati in euro 5.800,00 con decreto provvisoriamente esecutivo emesso in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
pagina 19 di 20 - accoglie la domanda di limitatamente al riconoscimento delle Parte_1
indennità previste dagli artt. da 27 a 33 ANA 2003 e 20 ANA 2003, che liquida in euro
53.796,52;
- accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta e, per effetto della compensazione fra il minor credito dell'agenzia ed il maggior credito della compagnia, condanna
[...]
al pagamento in favore di dell'importo Parte_1 Controparte_9
complessivo di euro 356.905,99, oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo.
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite, ponendo a carico di carico di ciascuna parte, per la metà, il pagamento del compenso al CTU.
Cosenza, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
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