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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/07/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Prima Civile, composto dai magistrati: dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel. dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al N.R.G.V.G. 327/2025 avente per oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Matteo Cundari ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura alle Controparte_1 C.F._2 liti in atti, dall'avv. Monica Cavaliere ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 18.03.2025 i ricorrenti dato atto: di aver intrattenuto, dal dicembre 2018, una relazione sentimentale more uxorio;
che dalla stessa è nata la IG R_
(03.11.2019); che il rapporto sentimentale, un tempo felice, è progressivamente fallito e che, ad oggi, non vi è alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti;
che, dunque, è volontà dei ricorrenti formalizzare l'accordo raggiunto in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla IG minore, hanno chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti condizioni: “a) La IG minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i R_ genitori con la previsione del collocamento materiale presso l'abitazione di proprietà della madre sita in Baronissi alla via Marconi n.10 ove risiederà anche anagraficamente insieme alla madre ed al minore;
b) il SI. avrà la facoltà di tenere con sé la IG a fine Persona_2 Parte_1 settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino alla sera di domenica, con l'aggiunta di due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola fino a dopo cena, nei giorni di martedì e giovedì; sia il padre che la madre trascorreranno 15 gg consecutivi o non durante le vacanze estive;
la madre le festività natalizie, alternativamente negli anni, dal 23 dicembre mattina (ore 10:00) al 30 dicembre sera (ore 20:00) o dal 30 dicembre mattina (ore 10:00) al 6 gennaio (ore 18:00), alternando all'interno della settimana con un genitore il pranzo del 25 dicembre e del I gennaio con l'altro; Pasqua ed il lunedì in Albis alternati negli anni;
compleanno e festa del papà con il padre e compleanno e festa della mamma con la madre;
durante il week-end che la IG trascorrerà R_ con la madre, si recheranno dai nonni a Matera;
C) Il SI. potrà comunicare telefonicamente Pt_1 con la IG minore, quotidianamente, in orari e con tempi compatibili con gli impegni della bambina e della madre. I genitori, quando hanno con sé la IG minore, hanno l'obbligo di comunicare il proprio domicilio, nonché recapito, anche telefonico, ciascuno mettendo sempre a conoscenza l'altro in caso di viaggi con la minore;
D) l'attuale casa familiare sita in Baronissi al
Corso Garibaldi n.2/A resterà assegnata al SI. proprietario dell'immobile, mentre Parte_1 la Sig.ra unitamente alla IG minore nonché l'altro figlio minore Controparte_1 R_
, nato dal precedente matrimonio, risiederà presso l' abitazione sita nel Comune di Baronissi Per_2
(SA) alla Via Marconi n.10 di proprietà della SI.ra liddove si è trasferita sin Controparte_1 dallo scorso 13 marzo, impegnandosi a trasferire nell'anzidetta abitazione sia la propria residenza anagrafica, sia quella della IG;
D) Il SI. autorizza la SI.ra R_ Parte_1 CP_1
a portare via dall'abitazione familiare tutti i mobili presenti nella stessa (in quanto di sua
[...] proprietà)nella nuova abitazione di via Marconi n. 10 ad eccezione della cameretta per la quale il SI. rimborserà l'importo di € 1.500,00 versati dalla SI.ra al momento Pt_1 CP_1 dell'acquisto, nonché quelli suindicati ed acquistati esclusivamente dal SI. Il SI. Parte_1 si obbliga versare il predetto importo di E. 1.500,00 alla SI.ra Parte_1 [...]
entro 90 (novanta) giorni dal deposito del ricorso che qui occupa. E) Il SI. CP_1 Parte_1 si obbliga a versare alla SI.ra ed a titolo di mantenimento della IG
[...] Controparte_1
l'importo mensile di €. 300,00 (trecento/00) da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni R_ mese a mezzo bonifico bancario e/o postale sul conto corrente intestato alla SI.ra
[...]
. Tale importo, da versarsi a decorrere dal giorno 5 (cinque) del mese di aprile dell'anno CP_1
2025, sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici ISTAT. F)
Entrambi i genitori provvederanno invece ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore della IG , necessarie o concordate e debitamente documentate, nonché a quelle R_ di carattere medico-sanitario preventivamente concordate tra di loro anche in relazione ai tempi.
G) I SI.ri e convengono che l'assegno mensile di Parte_1 Controparte_1 mantenimento versato dal SI. ari ad €. 300,00 (trecento/00) per la IG , comprende Pt_1 R_ le spese per il vitto, l'abbigliamento, le spese per le tasse scolastiche eccetto quelle universitarie, il materiale scolastico di cancelleria, i medicinali da banco comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali, le spese di trasporto urbano (tessera, autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici ed attività ricreative abituali della IG;
il predetto contributo non comprende le tasse universitarie che saranno partecipate da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. H) I SI.ri convengono altresì che le spese per la IG rispetto alle quali ciascuno Pt_1 CP_1 R_ concorrerà nella misura del 50% ciascuno sono: acquisto libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto della IG, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. In ogni caso i genitori della minore convengono che tutte le R_ spese di cui al punto H) subordinate o meno al consenso degli stessi, devono essere debitamente documentate e concordate anche in relazione ai tempi. I) SI.ri e convengono Pt_1 CP_1 altresì che dovranno essere necessariamente subordinate al consenso di entrambi i genitori i e, in caso affermativo, saranno partecipate da ciascuno di essi nella misura del 50% le spese per la IG
e relative a: a) iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese R_ alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, di scuole formative, master e specializzazioni post universitari, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, viaggi di Istruzione organizzati dalla università, viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi di attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto della IG, conseguimento della patente presso autoscuole private, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia o logopedia, organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla IG. L) I SI.ri e convengono che in relazione alle spese Pt_1 CP_1 straordinarie da concordare per la IG , ciascuno di essi, a fronte di una formale richiesta R_ scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, fax, email, posta elettronica certificata o posta ordinaria compreso il canale whattssapp) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. M) La SI.ra , quale genitore collocatario della Controparte_1 IG percepirà integralmente l'assegno unico per la IG minore . N) Il SI. R_ R_ Parte_1 si obbliga sin d'ora a mettere a disposizione la somma complessiva di €. 2.000,00
[...]
(duemila/00) - trattenuta dal medesimo in virtù dei regali ricevuti ad oggi dalla IG minore R_
– per la sottoscrizione insieme alla SI.ra presso Poste Italiane S.p.A. di un Controparte_1 buono fruttifero di pari importo a favore della IG minore con firme congiunte di entrambi R_
i genitori ovvero, di n. 2 (due) buoni fruttiferi dell'importo di €. 1.000,00 (mille/00) ciascuno a favore della minore di cui uno a firma congiunta del SI. e l'altro a firma congiunta R_ Parte_1 della SI.ra . O) il SI. si obbliga a restituire alla SI.ra Controparte_1 Parte_1
la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) anticipata a suo tempo da Controparte_1 quest'ultima per l'acquisto della cameretta dell'abitazione familiare. Il tutto, entro 90 (novanta) giorni dal deposito del ricorso che qui occupa. P) I SInori e , Parte_1 Controparte_1 in quanto economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento personale l'uno nei confronti dell'altro e reciprocamente con il presente atto dichiarano di avere definito ogni pendenza attinente alla divisione del patrimonio mobiliare dei medesimi ed ai reciproci rapporti economici e, pertanto, di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro e viceversa a nessun titolo o ragione di credito. Q) I SI.ri Parte_1
e vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, dandosi sin da questo Controparte_1 momento, il reciproco consenso per il rilascio del passaporto per eventuali viaggi in compagnia della IG minore . R) Le spese del presente procedimento restano interamente compensate R_ tra le parti.”.
Fissata l'udienza dell'1.7.2025, innanzi al Giudice rel. deSInato, per la comparizione delle parti, (giusto decreto presidenziale del 20.03.2025), da celebrarsi mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto della comparsa di costituzione depositata dal nuovo procuratore costituito, avv. Matteo Cundari, nell'interesse di
[...]
con contestuale rinuncia ad aderire alle condizioni del divorzio congiunto, e delle note Pt_1 di trattazione scritta depositate dall'avv. Monica Cavaliere, nell'interesse di , Controparte_1 il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, il ricorso è improcedibile per il sopravvenuto venir meno, da parte di una delle parti, della volontà di addivenire alla definizione concordata del ricorso.
Invero, a fronte della natura negoziale dell'accordo, la successiva pronuncia collegiale di omologazione non ha natura sostitutiva o integrativa della volontà delle parti, ma rappresenta, piuttosto, una condizione di efficacia degli accordi raggiunti tra le parti medesime.
Nel caso di specie il ricorrente in corso di causa, non ha confermato la volontà Parte_1 originariamente espressa in sede di ricorso congiunto, per cui, essendo venuto meno l'accordo negoziale intercorso tra le parti, non ricorrendo i presupposti per l'omologa, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto del tenore della decisione, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così dispone:
dichiara il ricorso improcedibile;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di conSIlio del 3.7.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Prima Civile, composto dai magistrati: dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel. dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al N.R.G.V.G. 327/2025 avente per oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Matteo Cundari ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura alle Controparte_1 C.F._2 liti in atti, dall'avv. Monica Cavaliere ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 18.03.2025 i ricorrenti dato atto: di aver intrattenuto, dal dicembre 2018, una relazione sentimentale more uxorio;
che dalla stessa è nata la IG R_
(03.11.2019); che il rapporto sentimentale, un tempo felice, è progressivamente fallito e che, ad oggi, non vi è alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti;
che, dunque, è volontà dei ricorrenti formalizzare l'accordo raggiunto in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla IG minore, hanno chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti condizioni: “a) La IG minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i R_ genitori con la previsione del collocamento materiale presso l'abitazione di proprietà della madre sita in Baronissi alla via Marconi n.10 ove risiederà anche anagraficamente insieme alla madre ed al minore;
b) il SI. avrà la facoltà di tenere con sé la IG a fine Persona_2 Parte_1 settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino alla sera di domenica, con l'aggiunta di due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola fino a dopo cena, nei giorni di martedì e giovedì; sia il padre che la madre trascorreranno 15 gg consecutivi o non durante le vacanze estive;
la madre le festività natalizie, alternativamente negli anni, dal 23 dicembre mattina (ore 10:00) al 30 dicembre sera (ore 20:00) o dal 30 dicembre mattina (ore 10:00) al 6 gennaio (ore 18:00), alternando all'interno della settimana con un genitore il pranzo del 25 dicembre e del I gennaio con l'altro; Pasqua ed il lunedì in Albis alternati negli anni;
compleanno e festa del papà con il padre e compleanno e festa della mamma con la madre;
durante il week-end che la IG trascorrerà R_ con la madre, si recheranno dai nonni a Matera;
C) Il SI. potrà comunicare telefonicamente Pt_1 con la IG minore, quotidianamente, in orari e con tempi compatibili con gli impegni della bambina e della madre. I genitori, quando hanno con sé la IG minore, hanno l'obbligo di comunicare il proprio domicilio, nonché recapito, anche telefonico, ciascuno mettendo sempre a conoscenza l'altro in caso di viaggi con la minore;
D) l'attuale casa familiare sita in Baronissi al
Corso Garibaldi n.2/A resterà assegnata al SI. proprietario dell'immobile, mentre Parte_1 la Sig.ra unitamente alla IG minore nonché l'altro figlio minore Controparte_1 R_
, nato dal precedente matrimonio, risiederà presso l' abitazione sita nel Comune di Baronissi Per_2
(SA) alla Via Marconi n.10 di proprietà della SI.ra liddove si è trasferita sin Controparte_1 dallo scorso 13 marzo, impegnandosi a trasferire nell'anzidetta abitazione sia la propria residenza anagrafica, sia quella della IG;
D) Il SI. autorizza la SI.ra R_ Parte_1 CP_1
a portare via dall'abitazione familiare tutti i mobili presenti nella stessa (in quanto di sua
[...] proprietà)nella nuova abitazione di via Marconi n. 10 ad eccezione della cameretta per la quale il SI. rimborserà l'importo di € 1.500,00 versati dalla SI.ra al momento Pt_1 CP_1 dell'acquisto, nonché quelli suindicati ed acquistati esclusivamente dal SI. Il SI. Parte_1 si obbliga versare il predetto importo di E. 1.500,00 alla SI.ra Parte_1 [...]
entro 90 (novanta) giorni dal deposito del ricorso che qui occupa. E) Il SI. CP_1 Parte_1 si obbliga a versare alla SI.ra ed a titolo di mantenimento della IG
[...] Controparte_1
l'importo mensile di €. 300,00 (trecento/00) da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni R_ mese a mezzo bonifico bancario e/o postale sul conto corrente intestato alla SI.ra
[...]
. Tale importo, da versarsi a decorrere dal giorno 5 (cinque) del mese di aprile dell'anno CP_1
2025, sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici ISTAT. F)
Entrambi i genitori provvederanno invece ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore della IG , necessarie o concordate e debitamente documentate, nonché a quelle R_ di carattere medico-sanitario preventivamente concordate tra di loro anche in relazione ai tempi.
G) I SI.ri e convengono che l'assegno mensile di Parte_1 Controparte_1 mantenimento versato dal SI. ari ad €. 300,00 (trecento/00) per la IG , comprende Pt_1 R_ le spese per il vitto, l'abbigliamento, le spese per le tasse scolastiche eccetto quelle universitarie, il materiale scolastico di cancelleria, i medicinali da banco comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali, le spese di trasporto urbano (tessera, autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici ed attività ricreative abituali della IG;
il predetto contributo non comprende le tasse universitarie che saranno partecipate da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. H) I SI.ri convengono altresì che le spese per la IG rispetto alle quali ciascuno Pt_1 CP_1 R_ concorrerà nella misura del 50% ciascuno sono: acquisto libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto della IG, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. In ogni caso i genitori della minore convengono che tutte le R_ spese di cui al punto H) subordinate o meno al consenso degli stessi, devono essere debitamente documentate e concordate anche in relazione ai tempi. I) SI.ri e convengono Pt_1 CP_1 altresì che dovranno essere necessariamente subordinate al consenso di entrambi i genitori i e, in caso affermativo, saranno partecipate da ciascuno di essi nella misura del 50% le spese per la IG
e relative a: a) iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese R_ alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, di scuole formative, master e specializzazioni post universitari, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, viaggi di Istruzione organizzati dalla università, viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi di attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto della IG, conseguimento della patente presso autoscuole private, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia o logopedia, organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla IG. L) I SI.ri e convengono che in relazione alle spese Pt_1 CP_1 straordinarie da concordare per la IG , ciascuno di essi, a fronte di una formale richiesta R_ scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, fax, email, posta elettronica certificata o posta ordinaria compreso il canale whattssapp) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. M) La SI.ra , quale genitore collocatario della Controparte_1 IG percepirà integralmente l'assegno unico per la IG minore . N) Il SI. R_ R_ Parte_1 si obbliga sin d'ora a mettere a disposizione la somma complessiva di €. 2.000,00
[...]
(duemila/00) - trattenuta dal medesimo in virtù dei regali ricevuti ad oggi dalla IG minore R_
– per la sottoscrizione insieme alla SI.ra presso Poste Italiane S.p.A. di un Controparte_1 buono fruttifero di pari importo a favore della IG minore con firme congiunte di entrambi R_
i genitori ovvero, di n. 2 (due) buoni fruttiferi dell'importo di €. 1.000,00 (mille/00) ciascuno a favore della minore di cui uno a firma congiunta del SI. e l'altro a firma congiunta R_ Parte_1 della SI.ra . O) il SI. si obbliga a restituire alla SI.ra Controparte_1 Parte_1
la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) anticipata a suo tempo da Controparte_1 quest'ultima per l'acquisto della cameretta dell'abitazione familiare. Il tutto, entro 90 (novanta) giorni dal deposito del ricorso che qui occupa. P) I SInori e , Parte_1 Controparte_1 in quanto economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento personale l'uno nei confronti dell'altro e reciprocamente con il presente atto dichiarano di avere definito ogni pendenza attinente alla divisione del patrimonio mobiliare dei medesimi ed ai reciproci rapporti economici e, pertanto, di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro e viceversa a nessun titolo o ragione di credito. Q) I SI.ri Parte_1
e vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, dandosi sin da questo Controparte_1 momento, il reciproco consenso per il rilascio del passaporto per eventuali viaggi in compagnia della IG minore . R) Le spese del presente procedimento restano interamente compensate R_ tra le parti.”.
Fissata l'udienza dell'1.7.2025, innanzi al Giudice rel. deSInato, per la comparizione delle parti, (giusto decreto presidenziale del 20.03.2025), da celebrarsi mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto della comparsa di costituzione depositata dal nuovo procuratore costituito, avv. Matteo Cundari, nell'interesse di
[...]
con contestuale rinuncia ad aderire alle condizioni del divorzio congiunto, e delle note Pt_1 di trattazione scritta depositate dall'avv. Monica Cavaliere, nell'interesse di , Controparte_1 il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, il ricorso è improcedibile per il sopravvenuto venir meno, da parte di una delle parti, della volontà di addivenire alla definizione concordata del ricorso.
Invero, a fronte della natura negoziale dell'accordo, la successiva pronuncia collegiale di omologazione non ha natura sostitutiva o integrativa della volontà delle parti, ma rappresenta, piuttosto, una condizione di efficacia degli accordi raggiunti tra le parti medesime.
Nel caso di specie il ricorrente in corso di causa, non ha confermato la volontà Parte_1 originariamente espressa in sede di ricorso congiunto, per cui, essendo venuto meno l'accordo negoziale intercorso tra le parti, non ricorrendo i presupposti per l'omologa, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto del tenore della decisione, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così dispone:
dichiara il ricorso improcedibile;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di conSIlio del 3.7.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire