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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 13750
dell'anno 2020
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso indirizzo Parte_1
telematico
Attore
Contro
) rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Giuri ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Convenuto
) Controparte_2 C.F._3
Convenuta contumace
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del
03.05.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'avvocato conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Bari, i signori e per sentire dichiarare CP_1 Controparte_2
inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto di trasferimento immobiliare, in esecuzione di omologa di separazione consensuale tra coniugi, redatto dal notaio di Lecce del 16.06.2017, con il quale Persona_1
trasferiva alla moglie la sua quota, pari ad ½ , dei seguenti beni CP_1 Controparte_2
immobili: A) appartamento, costituente la casa coniugale, posto al piano quarto di un fabbricato in
Lecce al viale Torre del Parco n. 11, riportata nel Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 259,
p.lla 6571, sub. 32; B) box auto posto al piano seminterrato di un fabbricato in Lecce alla via Alfredo
Catalani riportato nel Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 259, p.lla 6571, sub. 94; C) locale deposito posto al piano seminterrato di un fabbricato sito in Lecce alla via Gabrieli (già via Storella)
riportato nel Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 214, p.lla 398, sub. 15; D) appartamento posto al piano primo di un fabbricato sito in Melendugno (Le) località Torre dell'Orso, riportato in
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 42, p.lla 495, sub. 3.
Si costituiva in giudizio il convenuto che eccepiva l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale di Bari e nel merito l'assenza dei presupposti per la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c.,
l'infondatezza della pretesa creditoria, l'assenza della partecipatio fraudis del terzo.
Rimaneva contumace la convenuta . Controparte_2
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., veniva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto . Dopo una serie di rinvii, all'udienza 20.10.2023, il difensore di parte attrice CP_1
chiedeva darsi atto della mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale deferitogli. Lo stesso difensore deduceva che il giudizio pendente tra le parti, teso ad accertare il credito verso il convenuto, era stato dichiarato estinto per intervenuta transazione. Chiedeva, pertanto,
dichiararsi con sentenza la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale.
pagina 2 di 7 Fissata l'udienza del 03.05.2024 per la precisazione delle conclusioni, le parti si riportavano ai propri scritti e la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha posto, a fondamento dell'azione revocatoria, il credito derivante da una azione di responsabilità che, al momento della proposizione della domanda giudiziale, era ancora pendente dinanzi al Tribunale delle Imprese di Bari.
Questo giudizio è stato definito transattivamente ed estinto con ordinanza del 06.04.2023.
La parte attrice ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la condanna alle spese in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Deve osservarsi che la cessazione della materia del contendere, escludendo l'esame del merito e,
quindi, non individuando tra le parti un vincitore e un vinto, impedisce che la pronuncia sulle spese di lite si possa basare sulla regola generale della soccombenza reale. Tuttavia, poiché tale è la regola di giudizio che il giudicante deve seguire laddove sia chiamato ad una pronuncia in punto di spese, pur in assenza di una soccombenza reale, egli dovrà avere riguardo a quella che viene denominata
“soccombenza virtuale”, individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. In altri termini, in virtù del suddetto principio, il giudice deve valutare se la domanda attorea sia fondata o meno, cioè se, in assenza dell'evento sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere, sarebbe stata accolta o rigettata. A tal fine, la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite.
Il convenuto ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito. CP_1
L'eccezione è infondata.
pagina 3 di 7 Infatti, allorquando viene esperita un'azione revocatoria, l'obbligazione da considerare non è quella di cui si chiede l'inefficacia, bensì quella principale dalla quale sorge la posizione creditizia compromessa dall'atto di trasferimento posto in essere dal debitore (Cass. Sez. III, 18 giugno 2019 n. 16284).
Nel caso di specie, l'attore agisce per la tutela di una obbligazione sorta nell'ambito del foro adito ovvero dove è sorta o deve eseguirsi (art. 20 c.p.c.) o dove ha domicilio il creditore al tempo della scadenza (art. 1182 comma 3 c.c.).
In ogni caso, il giudizio promosso dall'attore per l'accertamento del suo credito nei confronti del convenuto è stato incardinato e definito presso il Tribunale di Bari.
Nel merito, deve dichiararsi ammissibile l'azione revocatoria del trasferimento di un immobile tra coniugi in attuazione di una sentenza di separazione giudiziale.
Risulta, infatti, pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione giudiziale, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge, sicché l'accordo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, terzo comma, cod. civ. (Cassazione civile sez. III -
07/10/2024, n. 26127).
L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, nell'ambito della quale la cognizione del giudice si estende anche al contenuto obbligatorio di tali accordi, benché sia stato impugnato il solo contratto di cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto con il quale il marito, in adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata, aveva ceduto gratuitamente alla moglie la proprietà della metà indivisa di un immobile) (Cassazione civile sez. III - 06/11/2024, n. 28558).
pagina 4 di 7 Ritenuto sussistente il credito vantato dall'attore nei confronti del convenuto , tanto che il CP_1
giudizio è stato definito in data 06.04.2023 a seguito di atto transattivo, devono esaminarsi gli ulteriori presupposti necessari per l'esercizio dell'azione revocatoria.
L'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore è
sussistente. A tal fine non è necessaria la prospettazione di un danno reale, concreto ed attuale, essendo sufficiente allegare che in conseguenza dell'attività dispositiva posta in essere dal debitore, si profili il semplice pericolo che il debitore non adempia all'obbligazione e che un'eventuale azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (Cass. 09/16464).
Di recente, la Cassazione ha, altresì, puntualizzato che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è
onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 16221/2019); evidenziando,
altresì, che “il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'«eventus damni», inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (vedi Cass. n. 3538/2019).
Nel caso di specie, con gli accordi di separazione consensuale, il convenuto si è CP_1
spogliato del suo patrimonio. Né lo stesso ha dato dimostrazione della esistenza di altri beni immobili oltre quelli trasferiti.
pagina 5 di 7 Perché l'atto possa essere revocato, occorre che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intendo fraudatorio (consilium fraudis). Perché possa aversi frode, non è
necessaria la specifica conoscenza del pregiudizio concreto che l'atto arreca alle ragioni del creditore essendo sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento che investa genericamente la riduzione della consistenza patrimoniale, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Di tale consapevolezza, la prova potrà essere ben fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. 14/27546).
Il consilium fraudis si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo sia antecedente o successivo al sorgere del credito.
Quanto, al profilo temporale utile per collocare l'atto dispositivo prima o dopo il sorgere del credito, si osserva che il requisito dell'anteriorità deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso è sorto e non a quello successivo in cui il credito venga accertato (cfr. Cass. 05/2748).
Di conseguenza, essendo il credito sorto antecedentemente all'atto di disposizione, la valutazione dell'elemento soggettivo deve essere limitata alla verifica che “il debitore conoscesse il pregiudizio che
l'atto arrecava alle ragioni del creditore”. Nella specie, il convenuto debitore ha trasferito tutti i suoi beni immobili in favore del coniuge , per cui è ragionevole ritenere “in re ipsa” Controparte_2
in capo allo stesso la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. CP_1
Sulla partecipatio fraudis, si osserva che dal momento che la revocatoria si esercita contro atti di disposizione, è necessario tener presente la posizione del terzo o dei terzi interessati all'atto stesso.
Per l'azione revocatoria di atti a titolo gratuito (come nel caso di specie) non occorre che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore fosse conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario
(nella specie il coniuge del convenuto ) il quale ha acquisito un vantaggio patrimoniale CP_1
senza un corrispondente sacrificio e ben possono vedere i propri interessi posposti a quelli del creditore
(cfr. Cass. 10/12045).
La domanda attrice appare, quindi, fondata.
pagina 6 di 7 Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la condanna dei convenuti al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciandosi sulla domanda introdotta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di e , ogni contraria Parte_1 CP_1 Controparte_2
istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell'attore, che si liquidano in complessivi euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15 % ed Iva e Cap come per legge;
3) ordina a cura e spese della parte interessata la trascrizione della presente sentenza presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Bari;
Così deciso in Bari il 22.01.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 13750
dell'anno 2020
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso indirizzo Parte_1
telematico
Attore
Contro
) rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Giuri ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Convenuto
) Controparte_2 C.F._3
Convenuta contumace
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del
03.05.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'avvocato conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Bari, i signori e per sentire dichiarare CP_1 Controparte_2
inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto di trasferimento immobiliare, in esecuzione di omologa di separazione consensuale tra coniugi, redatto dal notaio di Lecce del 16.06.2017, con il quale Persona_1
trasferiva alla moglie la sua quota, pari ad ½ , dei seguenti beni CP_1 Controparte_2
immobili: A) appartamento, costituente la casa coniugale, posto al piano quarto di un fabbricato in
Lecce al viale Torre del Parco n. 11, riportata nel Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 259,
p.lla 6571, sub. 32; B) box auto posto al piano seminterrato di un fabbricato in Lecce alla via Alfredo
Catalani riportato nel Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 259, p.lla 6571, sub. 94; C) locale deposito posto al piano seminterrato di un fabbricato sito in Lecce alla via Gabrieli (già via Storella)
riportato nel Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 214, p.lla 398, sub. 15; D) appartamento posto al piano primo di un fabbricato sito in Melendugno (Le) località Torre dell'Orso, riportato in
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 42, p.lla 495, sub. 3.
Si costituiva in giudizio il convenuto che eccepiva l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale di Bari e nel merito l'assenza dei presupposti per la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c.,
l'infondatezza della pretesa creditoria, l'assenza della partecipatio fraudis del terzo.
Rimaneva contumace la convenuta . Controparte_2
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., veniva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto . Dopo una serie di rinvii, all'udienza 20.10.2023, il difensore di parte attrice CP_1
chiedeva darsi atto della mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale deferitogli. Lo stesso difensore deduceva che il giudizio pendente tra le parti, teso ad accertare il credito verso il convenuto, era stato dichiarato estinto per intervenuta transazione. Chiedeva, pertanto,
dichiararsi con sentenza la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale.
pagina 2 di 7 Fissata l'udienza del 03.05.2024 per la precisazione delle conclusioni, le parti si riportavano ai propri scritti e la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha posto, a fondamento dell'azione revocatoria, il credito derivante da una azione di responsabilità che, al momento della proposizione della domanda giudiziale, era ancora pendente dinanzi al Tribunale delle Imprese di Bari.
Questo giudizio è stato definito transattivamente ed estinto con ordinanza del 06.04.2023.
La parte attrice ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la condanna alle spese in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Deve osservarsi che la cessazione della materia del contendere, escludendo l'esame del merito e,
quindi, non individuando tra le parti un vincitore e un vinto, impedisce che la pronuncia sulle spese di lite si possa basare sulla regola generale della soccombenza reale. Tuttavia, poiché tale è la regola di giudizio che il giudicante deve seguire laddove sia chiamato ad una pronuncia in punto di spese, pur in assenza di una soccombenza reale, egli dovrà avere riguardo a quella che viene denominata
“soccombenza virtuale”, individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. In altri termini, in virtù del suddetto principio, il giudice deve valutare se la domanda attorea sia fondata o meno, cioè se, in assenza dell'evento sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere, sarebbe stata accolta o rigettata. A tal fine, la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite.
Il convenuto ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito. CP_1
L'eccezione è infondata.
pagina 3 di 7 Infatti, allorquando viene esperita un'azione revocatoria, l'obbligazione da considerare non è quella di cui si chiede l'inefficacia, bensì quella principale dalla quale sorge la posizione creditizia compromessa dall'atto di trasferimento posto in essere dal debitore (Cass. Sez. III, 18 giugno 2019 n. 16284).
Nel caso di specie, l'attore agisce per la tutela di una obbligazione sorta nell'ambito del foro adito ovvero dove è sorta o deve eseguirsi (art. 20 c.p.c.) o dove ha domicilio il creditore al tempo della scadenza (art. 1182 comma 3 c.c.).
In ogni caso, il giudizio promosso dall'attore per l'accertamento del suo credito nei confronti del convenuto è stato incardinato e definito presso il Tribunale di Bari.
Nel merito, deve dichiararsi ammissibile l'azione revocatoria del trasferimento di un immobile tra coniugi in attuazione di una sentenza di separazione giudiziale.
Risulta, infatti, pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione giudiziale, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge, sicché l'accordo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, terzo comma, cod. civ. (Cassazione civile sez. III -
07/10/2024, n. 26127).
L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, nell'ambito della quale la cognizione del giudice si estende anche al contenuto obbligatorio di tali accordi, benché sia stato impugnato il solo contratto di cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto con il quale il marito, in adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata, aveva ceduto gratuitamente alla moglie la proprietà della metà indivisa di un immobile) (Cassazione civile sez. III - 06/11/2024, n. 28558).
pagina 4 di 7 Ritenuto sussistente il credito vantato dall'attore nei confronti del convenuto , tanto che il CP_1
giudizio è stato definito in data 06.04.2023 a seguito di atto transattivo, devono esaminarsi gli ulteriori presupposti necessari per l'esercizio dell'azione revocatoria.
L'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore è
sussistente. A tal fine non è necessaria la prospettazione di un danno reale, concreto ed attuale, essendo sufficiente allegare che in conseguenza dell'attività dispositiva posta in essere dal debitore, si profili il semplice pericolo che il debitore non adempia all'obbligazione e che un'eventuale azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (Cass. 09/16464).
Di recente, la Cassazione ha, altresì, puntualizzato che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è
onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 16221/2019); evidenziando,
altresì, che “il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'«eventus damni», inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (vedi Cass. n. 3538/2019).
Nel caso di specie, con gli accordi di separazione consensuale, il convenuto si è CP_1
spogliato del suo patrimonio. Né lo stesso ha dato dimostrazione della esistenza di altri beni immobili oltre quelli trasferiti.
pagina 5 di 7 Perché l'atto possa essere revocato, occorre che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intendo fraudatorio (consilium fraudis). Perché possa aversi frode, non è
necessaria la specifica conoscenza del pregiudizio concreto che l'atto arreca alle ragioni del creditore essendo sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento che investa genericamente la riduzione della consistenza patrimoniale, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Di tale consapevolezza, la prova potrà essere ben fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. 14/27546).
Il consilium fraudis si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo sia antecedente o successivo al sorgere del credito.
Quanto, al profilo temporale utile per collocare l'atto dispositivo prima o dopo il sorgere del credito, si osserva che il requisito dell'anteriorità deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso è sorto e non a quello successivo in cui il credito venga accertato (cfr. Cass. 05/2748).
Di conseguenza, essendo il credito sorto antecedentemente all'atto di disposizione, la valutazione dell'elemento soggettivo deve essere limitata alla verifica che “il debitore conoscesse il pregiudizio che
l'atto arrecava alle ragioni del creditore”. Nella specie, il convenuto debitore ha trasferito tutti i suoi beni immobili in favore del coniuge , per cui è ragionevole ritenere “in re ipsa” Controparte_2
in capo allo stesso la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. CP_1
Sulla partecipatio fraudis, si osserva che dal momento che la revocatoria si esercita contro atti di disposizione, è necessario tener presente la posizione del terzo o dei terzi interessati all'atto stesso.
Per l'azione revocatoria di atti a titolo gratuito (come nel caso di specie) non occorre che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore fosse conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario
(nella specie il coniuge del convenuto ) il quale ha acquisito un vantaggio patrimoniale CP_1
senza un corrispondente sacrificio e ben possono vedere i propri interessi posposti a quelli del creditore
(cfr. Cass. 10/12045).
La domanda attrice appare, quindi, fondata.
pagina 6 di 7 Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la condanna dei convenuti al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciandosi sulla domanda introdotta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di e , ogni contraria Parte_1 CP_1 Controparte_2
istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell'attore, che si liquidano in complessivi euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15 % ed Iva e Cap come per legge;
3) ordina a cura e spese della parte interessata la trascrizione della presente sentenza presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Bari;
Così deciso in Bari il 22.01.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 7 di 7