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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13459 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 21219/22 RGACC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritte al n. 21219 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del
25.9.2025 e vertente
TRA
, quale erede di e Parte_1 Persona_1 quale di erede di Persona_2 Parte_2 elett.te dom.te in Roma, in Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv.to Gina Tralicci che le rappresenta e difende giusta procura notarile in atti
- OPPONENTI -
E
CP_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, in Via Cesare Beccaria n. 29, presso lo studio dell'avv.to Raffaella Piergentili che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atti notaio
[...] di Roma n° del 21/7/15 Per_3 P.IVA_1
- OPPOSTO -
NONCHE'
CP_2
Controparte_3
CP_4
[...]
Controparte_5
- OPPOSTI CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (art. 617, II co., c.p.c.)
1 dr. Alessandro CENTO n. 21219/22 RGACC
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.9.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per le opponenti: “… accogliere l'opposizione agli atti esecutivi revocando, nel contempo, la gravata ordinanza del 18/10/21 di cui al n. RGE 13981/20 nella parte in cui ha omesso di assegnare all'opponente le somme protestate con l'atto di pignoramento.”
per l'opposto: “… rigettare le domande avversarie, confermando l'ordinanza di rigetto dell'assegnazione e disponendo al contempo lo svincolo delle somme ancora pignorate”
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con atto di pignoramento notificato in data 4-7.9.2020, Parte_3
quale erede di (creditore procedente)
[...] Persona_4 promuoveva ai danni dell' (debitore esecutato) e presso la CP_1 CP_4
e Controparte_6 CP_2 Controparte_5 CP_5
(terzi pignorati), espropriazione di crediti per il recupero della complessiva somma di € 10.533,38 n forza di decreto ingiuntivo e atto di precetto (notificato in data 10.6.2020) che il procedimento esecutivo veniva iscritto al n. 13981/20 RGE che nel corso del procedimento esecutivo intervenivano, per quanto di interesse, quale erede di e Parte_1 Persona_1 quale di erede di la prima per Persona_2 Parte_2 far valere un credito di € 979,97 oltre accessori (in forza della sentenza C. A Roma(Sezione Lavoro n. 249/2009); la seconda per far valere: a) un credito di € 2.360,04 oltre accessori (in forza del decreto ingiuntivo Trib. Roma Sezione Lavoro n 4374/003), nonché b) un credito pari ad € 2.188,28 (in virtù del decreto ingiuntivo n 5821/2004) che, all'esito del procedimento, il G.E., con ordinanza del 18/19.10.2020, nulla riconosceva alle dette intervenienti che, in particolare, con riguardo alla seconda ( quale di erede Persona_2 di il G.E. rilevava il difetto di legittimazione Parte_2 passiva dell' in quanto il decreto di successione non menzionava nel CP_1
2 dr. Alessandro CENTO n. 21219/22 RGACC
patrimonio mobiliare morendo dismesso dal de cuius, il credito azionato nei confronti del suddetto Istituto;
rigettava pertanto l'istanza di assegnazione;
che, in particolare, il G.E.,
Che, invece, la prima ( quale erede di Parte_1 Per_1
non era proprio menzionata nell'ordinanza di assegnazione;
[...]
Considerato
che in data 8.11.2021 e , entrambe nelle Parte_4 Persona_2 dette rispettive qualità ereditarie, proponevano opposizione, ai sensi dell'art 617, II co., c.p.c., avverso la detta ordinanza per sentir revocare il detto provvedimento “… nella parte in cui [aveva] omesso di assegnare all'opponente le somme protestate con l'atto di pignoramento”;
che, all'esito della fase sommaria, il G.E., con ordinanza del 8/9.3.2022 - disposto “il mantenimento del vincolo sulle somme custodite dal terzo CP_4
, pari all'importo di € 15.790,07 detratto l'importo di € 10,00 liquidato in
[...] prededuzione in favore del detto terzo per la resa dichiarazione” - in assenza di altri provvedimenti indilazionabili, assegnava alle parti termine fino all'8.6.2022 per l'introduzione del giudizio di merito;
Considerato
Che con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.3.2022 sia al debitore esecutato che ai terzi pignorati, (quale erede di Parte_1
e (quale di erede di Persona_1 Persona_2 [...]
) introducevano il giudizio di merito per sentir accogliere le Parte_2 conclusioni in epigrafe trascritte;
Che si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto perché infondato in fatto ed in diritto;
Che, pur ritualmente citati, non si costituivano in giudizio i terzi pignorati e con ordinanza del 25.1.2023 il Giudice ne dichiarava la contumacia;
che acquisiti i documenti, i difensori delle parti rinunciavano ai termini di cui all'art 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 25.9.2025
……………….
3 dr. Alessandro CENTO n. 21219/22 RGACC
Considerato
che è intervenuta nel procedimento esecutivo (n. Persona_2
13981/2020 RGE), quale di erede di per Parte_2 azionare: a) un credito di € 2.360,04 oltre accessori (in forza del decreto ingiuntivo Trib. Roma Sezione Lavoro n 4374/003); b) un credito pari ad € 2.188,28 (in virtù del decreto ingiuntivo n 5821/2004)
che, come già detto, all'esito del procedimento, il G.E., con ordinanza del 18/19.10.2020, nulla riconosceva alla detta interveniente;
che, in particolare, con riguardo a (quale di erede di Persona_2
il G.E. rilevava il difetto di legittimazione Parte_2 passiva (rectius, di titolarità sostanziale del rapporto obbligatorio) dell' CP_1 in quanto il decreto di successione (in atti) non menzionava nel patrimonio mobiliare morendo dismesso dal de cuius, il credito azionato nei confronti del suddetto Istituto;
e, pertanto rigettava l'istanza di assegnazione che, in particolare, il G.E.:
che, tuttavia, sulla scorta del decreto di successione – allegato all'atto di intervento – si evince che la de cuius ( è deceduta Parte_2 ab intestato e che il patrimonio ereditario da questa morendo dismessa si è devoluto per legge a (figlio della defunta); e che l'erede Persona_2
(legittimo) ha accettato l'eredità morendo dismessa dalla de cuius;
che l'accettazione dell'eredità determina il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in "universum ius defuncti": a differenza del legato, che norma dell'art.588 c.c. costituisce una successione a titolo particolare, in beni determinati (successione in certas res), l'istituzione di erede è una successione nello 'universum jus', cioè nell'universalità dei beni o di una loro quota;
che, pertanto, anche se nel decreto di successione non vi era il riferimento specifico al credito attualmente rivendicato in executivis dall'erede, tale omissione è del tutto irrilevante: si è detto infatti che l'interveniente ha fatto valere iure hereditario una pretesa creditoria di cui era già titolare il de cuius nel cui patrimonio egli è subentrato appunto quale erede legittimo e quindi in locum et ius
che in conclusione, l'ordinanza di assegnazione va annullata nella parte in cui ha escluso il credito fatto valere da uale di erede (legittima) Persona_2 di nei confronti dell' ; Parte_2 CP_1
4 dr. Alessandro CENTO n. 21219/22 RGACC
che d'altra parte l'eccezione di prescrizione adombrata dall' avrebbe CP_1 dovuto essere fatta valere nel corso del procedimento esecutivo con la opposizione all'esecuzione: rimedio ormai inammissibile (art. 615, II co., ultima parte, c.p.c.)
Considerato
che è intervenuta nella procedura esecutiva de qua quale Parte_1 erede di per far valere un credito di € 979,97 oltre Persona_1 accessori (in forza della sentenza C. A Roma/Sezione Lavoro n. 249/2009 nei confronti dell' ; CP_1
che nell'ordinanza di assegnazione non vi alcuna menzione dell'atto di intervento spiegato da quale erede di Parte_1 Per_1
[...]
che tale omissione (di statuizione) deve essere anzitutto emendata dal G.E. in sede di assegnazione
Che l'epilogo non può che essere l'annullamento dell'ordinanza del18/19.10.2020;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e vanno distratte ex art. 93 c.p.c.; spese compensate nei confronti dei terzi pignorati nei cui riguardi non sono state svolte domande
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, annulla l'ordinanza del 18/19.10.2020 nella parte in cui ha escluso il credito fatto valere da quale di erede di Persona_2 [...]
, nei confronti dell' e nella parte in cui ha Parte_2 CP_1 omesso di statuire sul credito azionato da Parte_1 quale erede di nei confronti dell' Persona_1 CP_1
2. conferma, nel resto, l'ordinanza opposta;
3. condanna l' alla rifusione, in favore delle opponenti, delle CP_1 spese di lite che si liquidano in € 1.276,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per la fase di merito, da distrarsi in favore dell'avv.to Gina Tralicci;
5 dr. Alessandro CENTO n. 21219/22 RGACC
4. compensa, nel resto, le spese di lite.
Così deciso in Roma il 1.10.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
6 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritte al n. 21219 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del
25.9.2025 e vertente
TRA
, quale erede di e Parte_1 Persona_1 quale di erede di Persona_2 Parte_2 elett.te dom.te in Roma, in Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv.to Gina Tralicci che le rappresenta e difende giusta procura notarile in atti
- OPPONENTI -
E
CP_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, in Via Cesare Beccaria n. 29, presso lo studio dell'avv.to Raffaella Piergentili che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atti notaio
[...] di Roma n° del 21/7/15 Per_3 P.IVA_1
- OPPOSTO -
NONCHE'
CP_2
Controparte_3
CP_4
[...]
Controparte_5
- OPPOSTI CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (art. 617, II co., c.p.c.)
1 dr. Alessandro CENTO n. 21219/22 RGACC
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.9.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per le opponenti: “… accogliere l'opposizione agli atti esecutivi revocando, nel contempo, la gravata ordinanza del 18/10/21 di cui al n. RGE 13981/20 nella parte in cui ha omesso di assegnare all'opponente le somme protestate con l'atto di pignoramento.”
per l'opposto: “… rigettare le domande avversarie, confermando l'ordinanza di rigetto dell'assegnazione e disponendo al contempo lo svincolo delle somme ancora pignorate”
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con atto di pignoramento notificato in data 4-7.9.2020, Parte_3
quale erede di (creditore procedente)
[...] Persona_4 promuoveva ai danni dell' (debitore esecutato) e presso la CP_1 CP_4
e Controparte_6 CP_2 Controparte_5 CP_5
(terzi pignorati), espropriazione di crediti per il recupero della complessiva somma di € 10.533,38 n forza di decreto ingiuntivo e atto di precetto (notificato in data 10.6.2020) che il procedimento esecutivo veniva iscritto al n. 13981/20 RGE che nel corso del procedimento esecutivo intervenivano, per quanto di interesse, quale erede di e Parte_1 Persona_1 quale di erede di la prima per Persona_2 Parte_2 far valere un credito di € 979,97 oltre accessori (in forza della sentenza C. A Roma(Sezione Lavoro n. 249/2009); la seconda per far valere: a) un credito di € 2.360,04 oltre accessori (in forza del decreto ingiuntivo Trib. Roma Sezione Lavoro n 4374/003), nonché b) un credito pari ad € 2.188,28 (in virtù del decreto ingiuntivo n 5821/2004) che, all'esito del procedimento, il G.E., con ordinanza del 18/19.10.2020, nulla riconosceva alle dette intervenienti che, in particolare, con riguardo alla seconda ( quale di erede Persona_2 di il G.E. rilevava il difetto di legittimazione Parte_2 passiva dell' in quanto il decreto di successione non menzionava nel CP_1
2 dr. Alessandro CENTO n. 21219/22 RGACC
patrimonio mobiliare morendo dismesso dal de cuius, il credito azionato nei confronti del suddetto Istituto;
rigettava pertanto l'istanza di assegnazione;
che, in particolare, il G.E.,
Che, invece, la prima ( quale erede di Parte_1 Per_1
non era proprio menzionata nell'ordinanza di assegnazione;
[...]
Considerato
che in data 8.11.2021 e , entrambe nelle Parte_4 Persona_2 dette rispettive qualità ereditarie, proponevano opposizione, ai sensi dell'art 617, II co., c.p.c., avverso la detta ordinanza per sentir revocare il detto provvedimento “… nella parte in cui [aveva] omesso di assegnare all'opponente le somme protestate con l'atto di pignoramento”;
che, all'esito della fase sommaria, il G.E., con ordinanza del 8/9.3.2022 - disposto “il mantenimento del vincolo sulle somme custodite dal terzo CP_4
, pari all'importo di € 15.790,07 detratto l'importo di € 10,00 liquidato in
[...] prededuzione in favore del detto terzo per la resa dichiarazione” - in assenza di altri provvedimenti indilazionabili, assegnava alle parti termine fino all'8.6.2022 per l'introduzione del giudizio di merito;
Considerato
Che con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.3.2022 sia al debitore esecutato che ai terzi pignorati, (quale erede di Parte_1
e (quale di erede di Persona_1 Persona_2 [...]
) introducevano il giudizio di merito per sentir accogliere le Parte_2 conclusioni in epigrafe trascritte;
Che si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto perché infondato in fatto ed in diritto;
Che, pur ritualmente citati, non si costituivano in giudizio i terzi pignorati e con ordinanza del 25.1.2023 il Giudice ne dichiarava la contumacia;
che acquisiti i documenti, i difensori delle parti rinunciavano ai termini di cui all'art 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 25.9.2025
……………….
3 dr. Alessandro CENTO n. 21219/22 RGACC
Considerato
che è intervenuta nel procedimento esecutivo (n. Persona_2
13981/2020 RGE), quale di erede di per Parte_2 azionare: a) un credito di € 2.360,04 oltre accessori (in forza del decreto ingiuntivo Trib. Roma Sezione Lavoro n 4374/003); b) un credito pari ad € 2.188,28 (in virtù del decreto ingiuntivo n 5821/2004)
che, come già detto, all'esito del procedimento, il G.E., con ordinanza del 18/19.10.2020, nulla riconosceva alla detta interveniente;
che, in particolare, con riguardo a (quale di erede di Persona_2
il G.E. rilevava il difetto di legittimazione Parte_2 passiva (rectius, di titolarità sostanziale del rapporto obbligatorio) dell' CP_1 in quanto il decreto di successione (in atti) non menzionava nel patrimonio mobiliare morendo dismesso dal de cuius, il credito azionato nei confronti del suddetto Istituto;
e, pertanto rigettava l'istanza di assegnazione che, in particolare, il G.E.:
che, tuttavia, sulla scorta del decreto di successione – allegato all'atto di intervento – si evince che la de cuius ( è deceduta Parte_2 ab intestato e che il patrimonio ereditario da questa morendo dismessa si è devoluto per legge a (figlio della defunta); e che l'erede Persona_2
(legittimo) ha accettato l'eredità morendo dismessa dalla de cuius;
che l'accettazione dell'eredità determina il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in "universum ius defuncti": a differenza del legato, che norma dell'art.588 c.c. costituisce una successione a titolo particolare, in beni determinati (successione in certas res), l'istituzione di erede è una successione nello 'universum jus', cioè nell'universalità dei beni o di una loro quota;
che, pertanto, anche se nel decreto di successione non vi era il riferimento specifico al credito attualmente rivendicato in executivis dall'erede, tale omissione è del tutto irrilevante: si è detto infatti che l'interveniente ha fatto valere iure hereditario una pretesa creditoria di cui era già titolare il de cuius nel cui patrimonio egli è subentrato appunto quale erede legittimo e quindi in locum et ius
che in conclusione, l'ordinanza di assegnazione va annullata nella parte in cui ha escluso il credito fatto valere da uale di erede (legittima) Persona_2 di nei confronti dell' ; Parte_2 CP_1
4 dr. Alessandro CENTO n. 21219/22 RGACC
che d'altra parte l'eccezione di prescrizione adombrata dall' avrebbe CP_1 dovuto essere fatta valere nel corso del procedimento esecutivo con la opposizione all'esecuzione: rimedio ormai inammissibile (art. 615, II co., ultima parte, c.p.c.)
Considerato
che è intervenuta nella procedura esecutiva de qua quale Parte_1 erede di per far valere un credito di € 979,97 oltre Persona_1 accessori (in forza della sentenza C. A Roma/Sezione Lavoro n. 249/2009 nei confronti dell' ; CP_1
che nell'ordinanza di assegnazione non vi alcuna menzione dell'atto di intervento spiegato da quale erede di Parte_1 Per_1
[...]
che tale omissione (di statuizione) deve essere anzitutto emendata dal G.E. in sede di assegnazione
Che l'epilogo non può che essere l'annullamento dell'ordinanza del18/19.10.2020;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e vanno distratte ex art. 93 c.p.c.; spese compensate nei confronti dei terzi pignorati nei cui riguardi non sono state svolte domande
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, annulla l'ordinanza del 18/19.10.2020 nella parte in cui ha escluso il credito fatto valere da quale di erede di Persona_2 [...]
, nei confronti dell' e nella parte in cui ha Parte_2 CP_1 omesso di statuire sul credito azionato da Parte_1 quale erede di nei confronti dell' Persona_1 CP_1
2. conferma, nel resto, l'ordinanza opposta;
3. condanna l' alla rifusione, in favore delle opponenti, delle CP_1 spese di lite che si liquidano in € 1.276,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per la fase di merito, da distrarsi in favore dell'avv.to Gina Tralicci;
5 dr. Alessandro CENTO n. 21219/22 RGACC
4. compensa, nel resto, le spese di lite.
Così deciso in Roma il 1.10.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
6 dr. Alessandro CENTO