Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 4188
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Incompetenza territoriale del GIP di Oristano

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che per il reato di corruzione, quando alla promessa segua la dazione, il reato si perfeziona con l'ultima dazione. Inoltre, ha considerato che la falsa testimonianza è stata resa a Oristano, luogo in cui si è perfezionato l'obiettivo del patto illecito. Anche applicando la regola dei pagamenti a mezzo bonifico istantaneo, la competenza si radica nel luogo di disposizione del pagamento.

  • Rigettato
    Nullità dell'ordinanza per omessa indicazione delle specifiche esigenze cautelari

    Il motivo è infondato. Il pericolo di commissione di reati della stessa specie va inteso con riferimento a reati che offendono il medesimo bene giuridico o presentano uguale natura. I reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza consentono, per limiti edittali, l'adozione della misura custodiale. La ricorrente aveva effettuato analoghi versamenti ad altro testimone e tentato di reclutare altri testimoni disposti a deporre il falso in altri processi, rendendo concreto il pericolo di recidiva. La difesa erroneamente correla il pericolo di recidiva solo alla commissione dello stesso reato per cui si procede, non considerando la valutazione prognostica propria del giudizio cautelare e la possibilità di anticipazione dell'acquisizione probatoria.

  • Rigettato
    Illogicità e apparenza della motivazione in relazione al pericolo di recidiva

    Il motivo è infondato. La Corte ha ritenuto che la pendenza di altri procedimenti a carico della ricorrente rende concreto il pericolo di recidiva, non potendo la difesa correllare tale pericolo unicamente alla commissione dello stesso reato per cui si procede. La valutazione prognostica propria del giudizio cautelare e la possibilità di anticipazione dell'acquisizione probatoria in sede di incidente probatorio sono state considerate.

  • Rigettato
    Nullità dell'ordinanza per omessa indicazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione

    Il motivo è infondato. L'attualità del pericolo non richiede l'individuazione di situazioni imminenti, ma la valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato in rapporto alle sue attuali condizioni. Il Tribunale ha valorizzato le modalità della condotta, i contatti con vari soggetti, la lucidità dimostrata nel concordare con un testimone l'opportunità di eliminarlo dalla lista testimoniale, la capacità di utilizzare nomi e documenti di ignari clienti per effettuare trasferimenti di denaro, sfruttando la sua posizione di dipendente postale, elementi su cui fondare la prognosi di reiterazione, resa concreta dalla pendenza di altri procedimenti.

  • Rigettato
    Nullità dell'ordinanza per omessa indicazione delle ragioni per cui le esigenze cautelari non potevano essere tutelate con gli arresti domiciliari

    Il motivo è infondato. La gravità e pluralità delle condotte, l'intensità del dolo e la pervicacia criminale dimostrata dalla ricorrente hanno giustificato la scelta della misura più rigorosa, ritenuta proporzionata e idonea ad arginare il pericolo di recidiva per l'impossibilità di fare affidamento sull'osservanza spontanea e durevole delle prescrizioni connesse alla misura attenuata richiesta.

  • Rigettato
    Violazione di legge processuale e del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura

    Il motivo è infondato. La gravità e pluralità delle condotte, l'intensità del dolo e la pervicacia criminale dimostrata dalla ricorrente, nonostante l'incensuratezza, hanno giustificato la scelta della misura di massimo rigore per l'impossibilità di fare affidamento sull'osservanza spontanea e durevole delle prescrizioni connesse alla misura attenuata richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 4188
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4188
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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