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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4555/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso gli avv.ti Marco Anzaldi e Rosanna Siino, rappresentanti e difensori;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 16/4/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/10/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile a Roma l'8/1/1990, in costanza del quale sono nati i figli (il Per_1
18/11/1992) e (il 18/1/1997), e di essersi separati consensualmente in forza Per_2
della sentenza non definitiva n. 18495/2006, depositata il 13/9/2006, emessa dal
Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento n. 49077/2004 R.G., definito con sentenza n. 6729/2008, pubblicata il 31/3/2008, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni concordate:
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il sig. e Parte_1 presso il Comune di Roma in data 08/01/1990, con Atto N. 00027 parte 1 serie Controparte_1
02 - anno 1990 - Comune di ROMA (RM)”.
Scaduto il termine perentorio del 17/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno insistito per la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito civile a Roma l'8/1/1990;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Roma nel giudizio di separazione definito con sentenza n. 6729/2008, pubblicata il 31/3/2008.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, chiedendo la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Roma
l'8/1/1990 da nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1990 al n. 27, parte I;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 17 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4555/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso gli avv.ti Marco Anzaldi e Rosanna Siino, rappresentanti e difensori;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 16/4/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/10/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile a Roma l'8/1/1990, in costanza del quale sono nati i figli (il Per_1
18/11/1992) e (il 18/1/1997), e di essersi separati consensualmente in forza Per_2
della sentenza non definitiva n. 18495/2006, depositata il 13/9/2006, emessa dal
Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento n. 49077/2004 R.G., definito con sentenza n. 6729/2008, pubblicata il 31/3/2008, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni concordate:
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il sig. e Parte_1 presso il Comune di Roma in data 08/01/1990, con Atto N. 00027 parte 1 serie Controparte_1
02 - anno 1990 - Comune di ROMA (RM)”.
Scaduto il termine perentorio del 17/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno insistito per la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito civile a Roma l'8/1/1990;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Roma nel giudizio di separazione definito con sentenza n. 6729/2008, pubblicata il 31/3/2008.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, chiedendo la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Roma
l'8/1/1990 da nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1990 al n. 27, parte I;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 17 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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