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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 19/12/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
sezione civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dott. EM De RI Presidente dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere dott. VA AT Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.219/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.7/2022 resa dal Tribunale di EL il 4.1.2022 e pubblicata in data 11.1.2022, avente ad oggetto mutuo vertente tra
, nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Concetta Di Pietro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Niscemi, viale Mario Gori 106
- appellante - contro
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Catarsi ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pontedera, fraz. La Rotta, via Solferino 6
- appellato -
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.3.2025 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi le parti hanno depositato note di trattazione, concludendo come dai rispettivi atti.
1 FATTI DI CAUSA
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 30.10.2018, chiedeva Controparte_1
al Tribunale di EL (r.g. n.1768/2018) ingiungersi a di pagare l'importo Parte_1
complessivo di € 42.479,70, di cui:
- € 39.646,35 pari al 50% delle rate di mutuo pagate alla banca ammontanti, nel periodo dal 30.12.2011 al 30.04.2018, ad € 71.823,10 (la cui metà è pari a € 35.911,55) e nel periodo dal 30.05.2018 all'1.10.2018 ad € 7.469,60 (la cui metà è pari a € 3.734,80);
- € 2.249,35 a titolo di spese per la traduzione dei contratti di mutuo;
- € 584,00 a titolo di spesa per la traduzione dell'estratto conto relativo al periodo
30.12.2011 al 30.04.2018;
oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo e spese del procedimento monitorio.
Esponeva che in data 11.8.2003 aveva contratto matrimonio concordatario con Pt_1
e che i coniugi avevano deciso di vivere in Germania.
[...]
Nel mese di novembre 2017, la moglie aveva depositato ricorso per separazione giudiziale dinanzi al Tribunale di EL, iscritto al n. 1556/2017 R.G., e il Giudice con decreto del
5.2.2018, tenuto conto della situazione economica di entrambi i coniugi – ed in particolare,
della sussistenza di sei mutui a carico del marito nonché delle spese per le assicurazioni obbligatorie – aveva stabilito un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad €
200,00 mensili, poi con ordinanza del 12/7/2018 rideterminato in € 100,00 mensili,
rilevando che, sebbene i mutui risultino formalmente sottoscritti da entrambi i coniugi,
l'onere economico e il peso finanziario era sostenuto solo dal . Controparte_1
Assumeva che in data 25.10.2011, i coniugi acquistavano congiuntamente un terreno posto nel territorio comunale di Eislingen e su tale terreno in data 23.1.2017 veniva
2 costituito un debito fondiario con ipoteca a favore della Cassa di Risparmio
Kreissparkasse Göppinger e avevano stipulato diversi mutui con gli Istituti di credito tedeschi sia per il terreno acquistato che per la costruzione di una casa su di esso e che dovevano essere rimborsati con rate mensili di vario importo.
Quindi, in accoglimento del ricorso, con decreto n. 502/2018 del 2.11.2018 il Tribunale di
EL ingiungeva il pagamento delle somme richieste, oltre alle spese del procedimento monitorio.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione contestando la Parte_1
mancanza di documentazione atta a dimostrare la concessione dei mutui e dei prestiti,
nonché la prova dell'avvenuto pagamento dei ratei richiesti con il decreto ingiuntivo e chiedendo la revoca dello stesso ed in subordine, in caso di conferma del decreto opposto, in accoglimento della domanda spiegata in via riconvenzionale, la metà delle somme di cui ai contratti di mutuo e di risparmio con la condanna dell'opposto alla restituzione della somma di € 200.000,00.
Altresì, assumeva che il pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto era avvenuto durante il matrimonio nell'interesse della famiglia e che, pertanto, la somma ingiunta non poteva essere oggetto di restituzione, costituendo obbligo di solidarietà
familiare.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.03.2019 si costituiva
[...]
deducendo l'infondatezza delle censure sollevate, osservando che aveva CP_1
prodotto nel giudizio monitorio i contratti di mutuo e risparmio sottoscritti da entrambi i coniugi e con relativa traduzione giurata in italiano, nonché gli estratti conto del proprio conto corrente dai quali risultavano i versamenti effettuati dallo stesso per il pagamento delle rate di mutuo sino all'1.10.2018.
3 Contestava, altresì, la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, in quanto nessuna somma era stata erogata dagli istituti di credito tedeschi né in favore dei coniugi né dell'opposto, perché gli istituti di credito tedeschi escludono l'accredito diretto delle somme in favore dei mutuatari, ma corrisposti direttamente ai creditori.
Evidenziava, inoltre, che l'opponente non aveva contestato la circostanza che le rate dei mutui erano state pagate unicamente dal . Controparte_1
Istruita la causa sulla base della sola documentazione prodotta, con sentenza n.7/2022 del
4.1.2022 il Tribunale di EL rigettava l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n.502/2018, ritenendo dimostrato il titolo costitutivo della pretesa azionata, nella specie i contratti di mutuo stipulati dai coniugi dai quali deriva l'obbligazione solidale, nonché il presupposto costitutivo dell'azione di regresso dell'opposto cioè
l'adempimento del debito, condannando l'opponente alle spese del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone gravame avanti la Parte_1
Corte d'appello di Caltanissetta avverso la prima statuizione, ritenendola errata per i motivi appresso sintetizzati:
ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI SULLA NATURA DEL DEBITO OGGETTO DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO.
Il Tribunale ha errato per non avere considerato che il Decreto Ingiuntivo opposto ha ad oggetto le somme corrisposte dai coniugi alle Banche durante il matrimonio, in virtù dei contratti di mutuo e di risparmio stipulati dagli stessi in regime di comunione dei beni, per la realizzazione della casa familiare.
Tali somme sono risparmi della famiglia maturati nel periodo in cui i coniugi condividevano l'unità familiare.
Durante tale convivenza, entrambi i coniugi hanno contribuito alla gestione e al mantenimento della famiglia: il marito mediante il reddito derivante dalla propria attività lavorativa, la moglie svolgendo il ruolo di casalinga, occupandosi dell'amministrazione domestica e svolgendo, all'occorrenza, attività lavorativa saltuaria.
ASSENZA DI PROVA CERTA E INAMMISSIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN LINGUA TEDESCA.
4 Il Giudice di primo grado ha trascurato che l'opposto non ha fornito alcuna prova certa circa le somme corrisposte dalla tanto è vero che nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di opposizione, ha allegato documentazione in Pt_2
lingua tedesca priva della traduzione in lingua italiana.
L'appellante ritiene che erroneamente il Tribunale ha considerato come ripetibili anche le somme versate dal per la CP_1
traduzione dei contratti di mutuo, nonché la somma quale costo per la traduzione dell'estratto conto relativo al periodo
30/12/2011 al 30/04/2018.
I predetti costi sono stati sostenuti dal per sua libera scelta e, quindi, non potevano essere imputati alla opponente in CP_1
fase monitoria né nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con comparsa di risposta del 24.10.2022, si costituisce , Controparte_1
chiedendo rigettarsi l'infondato gravame per i motivi già espressi dal Tribunale.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 27.3.2025 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è parzialmente fondato.
Preliminarmente è a dirsi che, in coerenza alla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n.24542/2009), “Il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e
singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo
necessario e sufficiente ex art.132 co.2 n.4 c.p.c., che esponga in maniera concisa gli
elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per
implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente
esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo
seguito”.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in
5 cui il Tribunale ha omesso di considerare che le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto sono state corrisposte agli istituti di credito da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio, in adempimento di obbligazioni assunte congiuntamente mediante diversi contratti di mutuo e di risparmio finalizzati alla realizzazione della casa coniugale e con l'impiego di risorse economiche maturate nel contesto della vita familiare.
La documentazione versata in atti (cfr. i contratti di mutuo all.
5-10 del ricorso monitorio),
nonché gli estratti conto relativi ai periodi dal 30.12.2011 al 30.04.2018 e dal 30.05.2018 al
01.10.2018 del conto corrente intestato al (cfr. all. 11 e 12 ibidem), dimostrano CP_1
che le somme mensilmente corrisposte da quest'ultimo erano destinate per il pagamento delle rate di mutuo agli istituti di credito.
Tuttavia, i pagamenti delle rate dei mutui effettuati durante la convivenza coniugale sono riconducibili all'adempimento dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia di cui all'art. 143 c.c., quale manifestazione del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia e di solidarietà coniugale.
Tali esborsi, pertanto, non sono suscettibili di ripetizione, in quanto effettuati nel contesto di un obbligo reciproco di collaborazione economica tra coniugi.
Entrambi i coniugi, infatti, hanno partecipato – seppur in forme differenti – al sostegno del nucleo familiare, il marito attraverso l'apporto economico derivante dall'attività lavorativa,
la moglie assumendo i compiti di cura, assistenza e amministrazione della vita domestica,
anche con il supporto occasionale di attività lavorativa saltuaria.
A seguito della cessazione della convivenza matrimoniale, il coniuge che ha sostenuto il pagamento non ha diritto di ottenere dall'altro coniuge la restituzione della metà delle somme corrisposte in costanza di matrimonio.
In questo senso, e in coerenza, ha statuito la Corte di Cassazione con la recentissima
6 Ordinanza n. 5385 del 21.2.2023: “Quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma
pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità - salvo l'esistenza di un
differente accordo inter partes, che va provato - non sono ripetibili le somme pagate da
uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da
entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i
pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via
esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. n. 18749/2004, n. 18749; sent. n.
10942/2015; ord. n. 10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso,
richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale) quale adempimento dell'obbligo di
contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei «doveri di
collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i
coniugi» sanciti appunto dall'art. 143 c.c.); mentre talaltra sono stati ricondotti (in questo
senso cfr. Cass. sent. n. 12551/2009) alla logica di solidarietà che connota la vita familiare
(e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di
matrimonio). … La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e
per le somme successivamente pagate (cfr. Cass., sent. n. 1072/2018), purché l'accollo
del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al
mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti”.
Pertanto, non può riconoscersi alcun diritto alla ripetizione delle somme versate dall'appellato a titolo di pagamento delle rate del mutuo cointestato ai coniugi per il periodo antecedente all'Ordinanza Presidenziale del Tribunale di EL del 5.2.2018, pronunciata nell'ambito del procedimento di separazione personale, in quanto non fa sorgere alcun diritto di credito nei confronti dell'altro coniuge.
In tale periodo, infatti, i pagamenti effettuati dal coniuge adempiente devono ritenersi
7 compiuti nell'ambito di una gestione condivisa degli oneri familiari, propria della convivenza coniugale.
Ne consegue l'assenza di un'autonoma obbligazione dell'altro coniuge alla restituzione,
non potendosi configurare un diritto di credito in capo al soggetto che ha sostenuto il pagamento.
Devono invece ritenersi ripetibili, le somme versate dall'appellato a titolo di rate di mutuo per un importo complessivo di € 13.220,86 nel periodo compreso tra il 5.2.2018 e l'1.10.2018 (cfr. all. 11 e 12 del ricorso per decreto ingiuntivo), nella misura del 50%, pari ad € 6.610,43.
Per tali ragioni, il primo motivo di appello è fondato in parte.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugna, altresì, la sentenza di primo grado nel capo in cui il Giudice erroneamente non ha rilevato la carenza di prova in ordine alle somme indicate dall'opposto come erogate dalla e lamenta che la documentazione Pt_2
prodotta da controparte è redatta in lingua tedesca e priva della traduzione in italiano.
A fronte di tale documentazione (cfr. i giroconti per l'acquisto del terreno e le fatture per la costruzione della casa familiare all.
3-6 della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di opposizione), la non ha articolato alcuna critica specifica in ordine alla Pt_1
doglianza relativa alle somme erogate dalla e al loro impiego, essendosi limitata ad Pt_2
una contestazione generica e non puntuale.
Infatti, pur lamentando genericamente la mancata traduzione degli stessi, ha omesso di indicare quale concreta incidenza tale circostanza avrebbe avuto sulle proprie difese e quale specifico pregiudizio ne sarebbe derivato.
E, invero, nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo l'opposto è l'attore in senso sostanziale, ma il relativo onere probatorio va relazionato al tenore degli assunti difensivi
8 dell'opponente, che nella specie non ha adeguatamente contestato quanto allegato dai creditori, nonostante l'onere di farlo ex art.115 c.p.c.
A tal proposito, il citato art.115 co.1 c.p.c. stabilisce che “salvi i casi previsti dalla legge, il
Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla
parte costituita”, implicando l'onere di contestazione specifica e di prendere posizione sul fatto allegato, contestandolo in maniera puntuale e non generica, in coerenza al principio di leale collaborazione processuale.
Si rileva, altresì, che il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana si riferisce agli atti processuali in senso stretto e non anche ai documenti offerti dalle parti.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è consolidata: “Il principio della obbligatorietà
della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in
senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti
introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche
ai documenti esibiti dalle parti, onde, quando siffatti documenti risultino redatti in lingua
straniera, il giudice stesso, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non
l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale, può farsi a meno allorché
le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento
prodotto ovvero tale documento sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla
parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della
parte avversa.” (cfr. ex multis Cassazione Civile, Sez. I, n.13249 del 16/06/2011,
Cassazione Civile, Sez. III, n.6093 del 12/03/2013, Cassazione Civile, Sez. III, n.24980 del
09/11/2020).
L'appellante lamenta, inoltre, che il Tribunale ha erroneamente considerato tra le somme ripetibili ai sensi dell'art.92 co.1 c.p.c., anche quelle sostenute dal per la CP_1
9 traduzione dei contratti di mutuo e per la traduzione dell'estratto conto relativo al periodo
30.12.2011 al 30.04.2018, assumendo che tali costi, sostenuti per iniziativa autonoma del creditore, non avrebbero potuto essere richiesti né in sede monitoria né in sede di opposizione.
La documentazione versata in atti dall'opposto costituiva parte integrante del credito azionato in sede monitoria ed era funzionale alla prova della sussistenza e dell'ammontare della pretesa creditoria.
Le spese di traduzione – fattura n.29 del 19.10.2018 dell'importo di € 2.249,35 (cfr. all.13
ricorso monitorio) e fattura n.43 del 29.5.2018 dell'importo di € 584,00 (cfr. 14 ibidem) –
sostenute anteriormente all'introduzione del giudizio, si inseriscono nell'alveo delle attività
prodromiche alla proposizione della domanda giudiziale e, in quanto tali, rientrano tra quelle spese anticipate che, se utili e non eccessive, possono essere legittimamente poste a carico dell'appellante.
In particolare, l'art.92 co.1 c.p.c. consente la rifusione anche di quelle spese non strettamente necessarie, ma comunque pertinenti e funzionali all'esercizio del diritto in giudizio, purché non manifestamente superflue o sproporzionate.
Tale è, nella specie, la traduzione della documentazione contrattuale e bancaria rilevante,
che ha consentito una più chiara esposizione dei fatti allegati e una migliore intellegibilità
degli atti da parte del Giudice e delle parti.
L'appellante si è limitata a contestare in modo generico la rimborsabilità delle spese,
senza fornire elementi idonei a dimostrarne l'inutilità o l'eccessività rispetto al valore della lite e alla complessità della documentazione.
Non risulta, inoltre, che l'appellante abbia tempestivamente sollevato alcuna eccezione sull'utilizzo delle traduzioni nel corso del giudizio di primo grado, né che abbia contestato
10 l'intelligibilità o la rilevanza della documentazione prodotta.
Al contrario, ha beneficiato della maggiore chiarezza derivante dalla produzione dei documenti tradotti, e non può ora dolersi del relativo costo, che appare congruo e coerente con una normale attività di predisposizione difensiva.
Le somme riconosciute dal Tribunale a carico dell'opponente, pari a complessivi €
2.833,35, risultano pertanto documentate e riferibili a un'attività preparatoria logicamente e giuridicamente connessa al diritto fatto valere.
Non può ritenersi, quindi, che le spese di traduzione siano frutto di un'iniziativa arbitraria o personale, in quanto esse hanno avuto una chiara funzione strumentale all'instaurazione del procedimento monitorio e alla produzione documentale necessaria a comprovare il credito azionato e, quindi, vanno rimborsate.
La censura è infondata.
Quale logico corollario trova parziale accoglimento anche il motivo di appello relativo alle spese del giudizio di primo grado, che – più correttamente – devono porsi a carico di
, compensate per metà in coerenza al solo parziale accoglimento del primo Parte_1
motivo di appello, che vanno liquidate secondo il D.M. n.55/2014 “ratione temporis”
vigente, avuto riguardo allo scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate,
la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Allo stesso modo, vengono poste a carico dell'appellante le spese del procedimento di gravame, compensate in ragione del 50% e liquidate secondo il D.M. n.147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.219/2022 R.G. cont., ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in parziale riforma della sentenza n.7/2022 resa dal Tribunale di
EL in data 4.1.2022 e pubblicata in data 11.1.2022, appellata da , revoca Parte_1
il D.I. n.502/2018 emesso il 2.11.2018 dal Tribunale di EL nel procedimento iscritto al r.g. n.1466/2018.
Condanna alla restituzione, in favore di , della Parte_1 Controparte_1
somma di € 6.610,43, pari al 50% delle rate di mutuo versate da quest'ultimo nel periodo
5.2.2018 – 1.10.2018 e al pagamento delle spese di traduzione di € 2.833,35 dei contratti di mutuo e dell'estratto conto relativo al periodo 30.12.2011 al 30.04.2018.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore Parte_1
del , che compensa in ragione del 50% e che liquida nella Controparte_1
misura già dimidiata in € 1.369/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di gravame Parte_1
in favore dell'appellato , che compensa in ragione del 50% e Controparte_1
liquida nella misura già dimidiata in € 992/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese,
C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 25.9.2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
VA AT EM De RI
12