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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/10/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3553 del Ruolo Generale
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(P. IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede a Penna Sant'Andrea (TE), in via S.S.
105 n. 213, elettivamente domiciliata a Teramo (TE), in via Stazio n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Gaetano Biocca, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice OPPONENTE -
e
(P. IVA: 1 ,in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM) alla via V. Bellini n. 22, elettivamente domiciliato a Chieti, in via Nicola
Nicolini, n. 33, presso e nello studio dell'Avv. Fausto Alessio Di Primio, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione.
- parte convenuta OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 8 luglio 2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, il Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'atto di precetto
[...]
notificatole in data 15 novembre 2022 per l'importo complessivo di €
12.242,25, sulla base della sentenza n. 1003/2022 pubblicata il 12 ottobre
2022 dal Tribunale di Teramo che, decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 144/2021 che aveva precedentemente Parte_1
ottenuto, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Teramo per essere competente il Tribunale civile di Roma per alcune fatture ed il Collegio
Arbitrale per altre, revocato il decreto monitorio opposto, fissato il termine trimestrale per la riassunzione della causa avanti al Tribunale civile di
Roma e condannato l'allora parte opposta (odierna attrice/opponente a precetto) alla rifusione, in favore del all'epoca opponente (oggi CP_1
convenuto/opposto a precetto), delle spese di lite, liquidate nella somma di
€ 10.000,00 per compensi ed € 634,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti, come per legge.
A fondamento dell'odierno giudizio di opposizione a precetto,
[...]
invocando preliminarmente la sospensione dell'efficacia del Parte_1
titolo esecutivo azionato, ha dedotto la natura meramente processuale della pronuncia n. 1003/2022 del Tribunale di Teramo, con il corollario per cui la posta creditoria di € 328.298,12 per la quale essa ha Parte_1
originariamente agito è tuttora sussistente e, per l'effetto, non è dovuto l'importo portato in precetto (di € 12.242,25), siccome estinto per intervenuta compensazione legale con il maggior controcredito (di €
328.298,12) vantato da essa odierna opponente nei confronti del
[...]
in forza delle fatture nn. 59/A del 30.11.2019, 63/A Controparte_1
del 31.12.2019, 4/A del 30.4.2020, 7/A del 30.05.2020, chiedendo, quindi, nel merito, di accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del credito precettato per compensazione e, per l'effetto, l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione in forza della sentenza n. 1003/2022 del Tribunale di Teramo, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Si è tempestivamente costituito in giudizio il Controparte_1
osservando, in sintesi, che il giudizio riassunto dinanzi ad
[...]
altro giudice non è un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (che infatti viene revocato), bensì un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito che era stato posto a fondamento del procedimento monitorio, da ciò discendendo che il controcredito avversario non è certo, liquido ed esigibile, essendo ancora sub iudice
(pendendo infatti, per le medesime ragioni sottese al presente giudizio, procedimento arbitrale nonché procedimento riassunto presso il Tribunale civile di Roma), per cui non può trovare accoglimento l'avversa richiesta di compensazione con un credito che dovrà essere accertato nel giudizio ordinario che si è instaurato a seguito della riassunzione innanzi al giudice competente, concludendo dunque per il rigetto sia della richiesta di sospensione che dell'opposizione nel merito.
Con provvedimento emesso in data 15 marzo 2025, l'allora giudice titolare del fascicolo, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutivo del titolo, ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, co.VI
c.p.c. e rinviato la causa per l'esame delle istanze istruttorie all'udienza del
20 dicembre 2023, al cui esito il nuovo subentrato giudice titolare, ritenuta la causa matura per la decisione e ritenuto non opportuno per economicità del processo sospenderlo in attesa del giudizio arbitrale, ha fissato per la precisazione delle conclusioni fissato l'udienza dell'11 dicembre 2024, differita dallo scrivente magistrato, divenuto medio tempore titolare del fascicolo, all'udienza dell'8 luglio 2025, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., al cui esito la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione a precetto è infondata e deve essere rigettata.
Anzitutto, si rivela destituita di fondamento la tesi attorea secondo cui “ha contenuto meramente processuale” la sentenza del Tribunale di
Teramo n. 1003/2022 che, decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 144/2021 che aveva precedentemente ottenuto, ha (i) Parte_1
3 dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Teramo (per essere competente, relativamente alle fatture 59/A del 30/11/2019 e 63/A del 31/12/2019, il
Tribunale di Roma e, per le fatture 4/A del 30/04/2020 e 7/A del 30/05/2020, il Collegio arbitrale), (ii) revocato il decreto monitorio opposto, (iii) fissato il termine trimestrale per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di
Roma e (iv) condannato l'allora opposta (odierna attrice/opponente a precetto) alla refusione, in favore del all'epoca opponente (oggi CP_1 convenuto/opposto a precetto), delle spese di lite, liquidate nella somma di
€ 10.000,00 per compensi ed € 634,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti, come per legge.
Infatti, la statuizione di condanna – sub specie al pagamento delle spese processuali – contenuta nella citata pronuncia n. 1003/2022 è senza dubbio idonea ad elevarla a titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e quindi a giustificare l'avvio dell'esecuzione forzata.
Ciò chiarito, non può trovare accoglimento la richiesta avanzata da di compensazione del credito dell'odierna opposta Parte_1
portato dal precetto con il superiore controcredito (di € 328.298,12) di cui l'odierna opponente afferma essere titolare nei confronti del
[...]
essendo quest'ultimo sub iudice, come Controparte_1
documentalmente dimostrato peraltro dalla stessa opponente, che ha versato in atti sia la “COMPARSA IN RIASSUNZIONE EX ART. 50 C.P.C.
E 125 DISP. ATT. C.P.C.” avanti al Tribunale civile di Roma (cfr. doc. 14 fascicolo opponente), sia l' “ATTO DI RIASSUNZIONE IN SEDE
ARBITRALE” (cfr. doc. 15 fascicolo opponente), giudizi nei quali il odierno opposto si è costituito (cfr. doc. 1 allegato alla memoria CP_1
n. III ex art. 183, co. VI c.p.c. di parte opposta, contenente la comparsa di costituzione e risposta nel procedimento rubricato al R.G. n. 2254/2023 avanti al Tribunale di Roma Sez. VIII e doc. 2 allegato alla memoria n. III ex art. 183, co. VI c.p.c. di parte opposta, contenente comparsa di costituzione e risposta in arbitrato, quest'ultimo conclusosi con loro arbitrale del 29 aprile 2025, che ha, oltretutto, integralmente rigettato la domanda di merito proposta da e che è stato versato in Parte_1
4 atti dall'opposta con le note di trattazione scritta depositate il 7 luglio 2025 in vista dell'udienza cartolare celebrata in data 8 luglio 2025).
Al riguardo, nella propria memoria n. I ex art. 183, Parte_1
co. VI c.p.c., afferma testualmente (ed erroneamente) a p. 2 che “La circostanza per cui il credito sia stata oggetto di domanda monitoria prima e, successivamente alla pronuncia di incompetenza, sia oggetto dell'attuale giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma nonché in sede arbitrale non rileva infatti ai fini dell'esistenza del credito”, in quanto “L'espressione credito liquido non va infatti confusa con quella di credito incontestato”.
Senonché, il fatto stesso che si tratti di credito litigioso, ossia sub iudice, ne fa vacillare la sua “liquidità”, requisito, quest'ultimo, che, sottendendo quello della “certezza”, non ricorre non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare (liquidità sostanziale), ma anche quando ne sia contestata l'esistenza (liquidità processuale), non potendosi quindi porsi in compensazione un credito sub iudice, che, come tale, non può dirsi certo (e quindi, liquido), dovendo essere accertato nel giudizio precedentemente attivato ed ancora in corso.
Del resto, il contrasto giurisprudenziale che era insorto sulla ammissibilità per il debitore di eccepire in compensazione il proprio controcredito sub iudice e, dunque, litigioso, è stato risolto, come è noto, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 15 novembre
2016 n. 23225 che, non accogliendo il revirement - peraltro isolato - che era stato attuato dalla terza sezione con la sentenza n. 23573/2013, ha patrocinato l'orientamento ermeneutico tradizionale e prevalente secondo cui i requisiti di omogeneità, esigibilità, liquidità e certezza sono propri sia della compensazione legale che di quella giudiziale, non potendo mai ammettersi l'eccezione suddetta nel caso in cui il controcredito risulti contestato nell'an, giungendo all'affermazione, inter alia, del principio di diritto in base al quale, “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del
5 giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.”.
In altri termini, il giudice non può pronunciare la compensazione, legale o giudiziale che sia, se l'esistenza del controcredito opposto dal debitore è controversa, nello stesso giudizio instaurato dal creditore principale ovvero in altro giudizio già pendente - ipotesi, quest'ultima, che come visto ricorre nel caso di specie -, e ciò in quanto la certezza sull'esistenza del diritto opposto in compensazione è requisito essenziale del suddetto credito, il quale, per considerarsi effettivamente liquido ed esigibile, necessita di essere definito sia nell'an che nel quantum debeatur.
Di conseguenza, l'opposizione spiegata da deve Parte_1
essere integralmente rigettata, ben potendo la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza n. 1003/2022 giustificare l'avvio dell'esecuzione forzata e non potendo l'eccezione di compensazione sollevata dalla società opponente essere accolta.
In ossequio al criterio della soccombenza, parte opponente va condannata al pagamento delle spese di lite dell'odierno giudizio, che sono liquidate nella misura complessiva indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi e con esclusione di quella istruttoria, in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta, della natura eminentemente documentale della controversia e della non particolare complessità delle questioni giuridiche involte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al R.G. n. 3553/2022 fra le parti indicate in epigrafe, ogni eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA integralmente l'opposizione a precetto spiegata da
[...]
Parte_1
6 2. CONDANNA parte opponente in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore di parte opposta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 1.700,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 29 ottobre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3553 del Ruolo Generale
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(P. IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede a Penna Sant'Andrea (TE), in via S.S.
105 n. 213, elettivamente domiciliata a Teramo (TE), in via Stazio n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Gaetano Biocca, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice OPPONENTE -
e
(P. IVA: 1 ,in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM) alla via V. Bellini n. 22, elettivamente domiciliato a Chieti, in via Nicola
Nicolini, n. 33, presso e nello studio dell'Avv. Fausto Alessio Di Primio, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione.
- parte convenuta OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 8 luglio 2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, il Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'atto di precetto
[...]
notificatole in data 15 novembre 2022 per l'importo complessivo di €
12.242,25, sulla base della sentenza n. 1003/2022 pubblicata il 12 ottobre
2022 dal Tribunale di Teramo che, decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 144/2021 che aveva precedentemente Parte_1
ottenuto, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Teramo per essere competente il Tribunale civile di Roma per alcune fatture ed il Collegio
Arbitrale per altre, revocato il decreto monitorio opposto, fissato il termine trimestrale per la riassunzione della causa avanti al Tribunale civile di
Roma e condannato l'allora parte opposta (odierna attrice/opponente a precetto) alla rifusione, in favore del all'epoca opponente (oggi CP_1
convenuto/opposto a precetto), delle spese di lite, liquidate nella somma di
€ 10.000,00 per compensi ed € 634,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti, come per legge.
A fondamento dell'odierno giudizio di opposizione a precetto,
[...]
invocando preliminarmente la sospensione dell'efficacia del Parte_1
titolo esecutivo azionato, ha dedotto la natura meramente processuale della pronuncia n. 1003/2022 del Tribunale di Teramo, con il corollario per cui la posta creditoria di € 328.298,12 per la quale essa ha Parte_1
originariamente agito è tuttora sussistente e, per l'effetto, non è dovuto l'importo portato in precetto (di € 12.242,25), siccome estinto per intervenuta compensazione legale con il maggior controcredito (di €
328.298,12) vantato da essa odierna opponente nei confronti del
[...]
in forza delle fatture nn. 59/A del 30.11.2019, 63/A Controparte_1
del 31.12.2019, 4/A del 30.4.2020, 7/A del 30.05.2020, chiedendo, quindi, nel merito, di accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del credito precettato per compensazione e, per l'effetto, l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione in forza della sentenza n. 1003/2022 del Tribunale di Teramo, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Si è tempestivamente costituito in giudizio il Controparte_1
osservando, in sintesi, che il giudizio riassunto dinanzi ad
[...]
altro giudice non è un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (che infatti viene revocato), bensì un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito che era stato posto a fondamento del procedimento monitorio, da ciò discendendo che il controcredito avversario non è certo, liquido ed esigibile, essendo ancora sub iudice
(pendendo infatti, per le medesime ragioni sottese al presente giudizio, procedimento arbitrale nonché procedimento riassunto presso il Tribunale civile di Roma), per cui non può trovare accoglimento l'avversa richiesta di compensazione con un credito che dovrà essere accertato nel giudizio ordinario che si è instaurato a seguito della riassunzione innanzi al giudice competente, concludendo dunque per il rigetto sia della richiesta di sospensione che dell'opposizione nel merito.
Con provvedimento emesso in data 15 marzo 2025, l'allora giudice titolare del fascicolo, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutivo del titolo, ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, co.VI
c.p.c. e rinviato la causa per l'esame delle istanze istruttorie all'udienza del
20 dicembre 2023, al cui esito il nuovo subentrato giudice titolare, ritenuta la causa matura per la decisione e ritenuto non opportuno per economicità del processo sospenderlo in attesa del giudizio arbitrale, ha fissato per la precisazione delle conclusioni fissato l'udienza dell'11 dicembre 2024, differita dallo scrivente magistrato, divenuto medio tempore titolare del fascicolo, all'udienza dell'8 luglio 2025, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., al cui esito la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione a precetto è infondata e deve essere rigettata.
Anzitutto, si rivela destituita di fondamento la tesi attorea secondo cui “ha contenuto meramente processuale” la sentenza del Tribunale di
Teramo n. 1003/2022 che, decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 144/2021 che aveva precedentemente ottenuto, ha (i) Parte_1
3 dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Teramo (per essere competente, relativamente alle fatture 59/A del 30/11/2019 e 63/A del 31/12/2019, il
Tribunale di Roma e, per le fatture 4/A del 30/04/2020 e 7/A del 30/05/2020, il Collegio arbitrale), (ii) revocato il decreto monitorio opposto, (iii) fissato il termine trimestrale per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di
Roma e (iv) condannato l'allora opposta (odierna attrice/opponente a precetto) alla refusione, in favore del all'epoca opponente (oggi CP_1 convenuto/opposto a precetto), delle spese di lite, liquidate nella somma di
€ 10.000,00 per compensi ed € 634,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti, come per legge.
Infatti, la statuizione di condanna – sub specie al pagamento delle spese processuali – contenuta nella citata pronuncia n. 1003/2022 è senza dubbio idonea ad elevarla a titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e quindi a giustificare l'avvio dell'esecuzione forzata.
Ciò chiarito, non può trovare accoglimento la richiesta avanzata da di compensazione del credito dell'odierna opposta Parte_1
portato dal precetto con il superiore controcredito (di € 328.298,12) di cui l'odierna opponente afferma essere titolare nei confronti del
[...]
essendo quest'ultimo sub iudice, come Controparte_1
documentalmente dimostrato peraltro dalla stessa opponente, che ha versato in atti sia la “COMPARSA IN RIASSUNZIONE EX ART. 50 C.P.C.
E 125 DISP. ATT. C.P.C.” avanti al Tribunale civile di Roma (cfr. doc. 14 fascicolo opponente), sia l' “ATTO DI RIASSUNZIONE IN SEDE
ARBITRALE” (cfr. doc. 15 fascicolo opponente), giudizi nei quali il odierno opposto si è costituito (cfr. doc. 1 allegato alla memoria CP_1
n. III ex art. 183, co. VI c.p.c. di parte opposta, contenente la comparsa di costituzione e risposta nel procedimento rubricato al R.G. n. 2254/2023 avanti al Tribunale di Roma Sez. VIII e doc. 2 allegato alla memoria n. III ex art. 183, co. VI c.p.c. di parte opposta, contenente comparsa di costituzione e risposta in arbitrato, quest'ultimo conclusosi con loro arbitrale del 29 aprile 2025, che ha, oltretutto, integralmente rigettato la domanda di merito proposta da e che è stato versato in Parte_1
4 atti dall'opposta con le note di trattazione scritta depositate il 7 luglio 2025 in vista dell'udienza cartolare celebrata in data 8 luglio 2025).
Al riguardo, nella propria memoria n. I ex art. 183, Parte_1
co. VI c.p.c., afferma testualmente (ed erroneamente) a p. 2 che “La circostanza per cui il credito sia stata oggetto di domanda monitoria prima e, successivamente alla pronuncia di incompetenza, sia oggetto dell'attuale giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma nonché in sede arbitrale non rileva infatti ai fini dell'esistenza del credito”, in quanto “L'espressione credito liquido non va infatti confusa con quella di credito incontestato”.
Senonché, il fatto stesso che si tratti di credito litigioso, ossia sub iudice, ne fa vacillare la sua “liquidità”, requisito, quest'ultimo, che, sottendendo quello della “certezza”, non ricorre non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare (liquidità sostanziale), ma anche quando ne sia contestata l'esistenza (liquidità processuale), non potendosi quindi porsi in compensazione un credito sub iudice, che, come tale, non può dirsi certo (e quindi, liquido), dovendo essere accertato nel giudizio precedentemente attivato ed ancora in corso.
Del resto, il contrasto giurisprudenziale che era insorto sulla ammissibilità per il debitore di eccepire in compensazione il proprio controcredito sub iudice e, dunque, litigioso, è stato risolto, come è noto, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 15 novembre
2016 n. 23225 che, non accogliendo il revirement - peraltro isolato - che era stato attuato dalla terza sezione con la sentenza n. 23573/2013, ha patrocinato l'orientamento ermeneutico tradizionale e prevalente secondo cui i requisiti di omogeneità, esigibilità, liquidità e certezza sono propri sia della compensazione legale che di quella giudiziale, non potendo mai ammettersi l'eccezione suddetta nel caso in cui il controcredito risulti contestato nell'an, giungendo all'affermazione, inter alia, del principio di diritto in base al quale, “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del
5 giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.”.
In altri termini, il giudice non può pronunciare la compensazione, legale o giudiziale che sia, se l'esistenza del controcredito opposto dal debitore è controversa, nello stesso giudizio instaurato dal creditore principale ovvero in altro giudizio già pendente - ipotesi, quest'ultima, che come visto ricorre nel caso di specie -, e ciò in quanto la certezza sull'esistenza del diritto opposto in compensazione è requisito essenziale del suddetto credito, il quale, per considerarsi effettivamente liquido ed esigibile, necessita di essere definito sia nell'an che nel quantum debeatur.
Di conseguenza, l'opposizione spiegata da deve Parte_1
essere integralmente rigettata, ben potendo la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza n. 1003/2022 giustificare l'avvio dell'esecuzione forzata e non potendo l'eccezione di compensazione sollevata dalla società opponente essere accolta.
In ossequio al criterio della soccombenza, parte opponente va condannata al pagamento delle spese di lite dell'odierno giudizio, che sono liquidate nella misura complessiva indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi e con esclusione di quella istruttoria, in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta, della natura eminentemente documentale della controversia e della non particolare complessità delle questioni giuridiche involte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al R.G. n. 3553/2022 fra le parti indicate in epigrafe, ogni eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA integralmente l'opposizione a precetto spiegata da
[...]
Parte_1
6 2. CONDANNA parte opponente in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore di parte opposta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 1.700,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 29 ottobre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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