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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7787 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Aste, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/12/1979, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Noemi Fraternale, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 29/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29/09/2012 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di Carbonia, anno 2012, numero 36, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e il 29.9.2012 in Carbonia, trascritto nel
[...] Controparte_1
Registro dello Stato Civile del Comune di Carbonia - Atto n. 36 parte 1 - anno
2012, ed ordinare le conseguenti annotazioni al competente ufficio del comune di Carbonia.
Pag. 2 di 3 2) Disporre che il signor verserà alla signora entro il 20 di Parte_1 CP_1 ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma di € 500,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come previsto per legge, ed inoltre provvederà al pagamento delle rate del mutuo contratto per
l'acquisto dell'immobile sito in Carbonia sino alla sua estinzione.
3) In considerazione della diversa situazione economica della parti, al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali il signor si impegna a Parte_1 trasferire entro 6 mesi dalla data della sentenza alla signora la sua CP_1 quota di proprietà dei seguenti immobili:
1. immobile sito a Carbonia in via Asproni n. 267 piano 1, distinto in catasto urbano al Foglio 28 Particella 1334 Subalterno 4 Rendita: Euro 232,41
Rendita: Lire 450.000 Categoria A/4a), Classe 1, Consistenza 4,5 vani;
2. immobile sito in Carbonia distinto al NCT Foglio 28 Particella 7333 con destinazione “Incolt.ster.” mq 100.
4) In considerazione del fatto che il sig. si è impegnato a pagare le Parte_1 rate del mutuo sino alla sua estinzione, la signora riconosce in capo CP_1 al sig. il diritto di prelazione in caso di vendita degli immobili Parte_1 indicati al punto 3).
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7787 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Aste, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/12/1979, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Noemi Fraternale, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 29/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29/09/2012 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di Carbonia, anno 2012, numero 36, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e il 29.9.2012 in Carbonia, trascritto nel
[...] Controparte_1
Registro dello Stato Civile del Comune di Carbonia - Atto n. 36 parte 1 - anno
2012, ed ordinare le conseguenti annotazioni al competente ufficio del comune di Carbonia.
Pag. 2 di 3 2) Disporre che il signor verserà alla signora entro il 20 di Parte_1 CP_1 ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma di € 500,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come previsto per legge, ed inoltre provvederà al pagamento delle rate del mutuo contratto per
l'acquisto dell'immobile sito in Carbonia sino alla sua estinzione.
3) In considerazione della diversa situazione economica della parti, al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali il signor si impegna a Parte_1 trasferire entro 6 mesi dalla data della sentenza alla signora la sua CP_1 quota di proprietà dei seguenti immobili:
1. immobile sito a Carbonia in via Asproni n. 267 piano 1, distinto in catasto urbano al Foglio 28 Particella 1334 Subalterno 4 Rendita: Euro 232,41
Rendita: Lire 450.000 Categoria A/4a), Classe 1, Consistenza 4,5 vani;
2. immobile sito in Carbonia distinto al NCT Foglio 28 Particella 7333 con destinazione “Incolt.ster.” mq 100.
4) In considerazione del fatto che il sig. si è impegnato a pagare le Parte_1 rate del mutuo sino alla sua estinzione, la signora riconosce in capo CP_1 al sig. il diritto di prelazione in caso di vendita degli immobili Parte_1 indicati al punto 3).
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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