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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/07/2025, n. 3735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3735 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente Rel. Est.
Tiziana De Fazio Giudice
Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 23539 / 2024 promossa da:
nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. KAUR HARPREET
Ricorrente
CONTRO
Asti, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di NO
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, annullare il decreto di rigetto emesso dalla
Questura di Asti e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso per protezione speciale ex art. 19, c.
1.1 e 1.2 D. Lgs.
286/1998.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
– Questura di Asti ha così concluso: Controparte_2
Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 20/12/2024 il sig. Parte_1 cittadino del PAKISTAN, ha impugnato il provvedimento del Questore di Asti in data
22.11.2024 che – previo parere negativo della Commissione territoriale di NO – ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NO, depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone.
2. Va premesso che il ricorrente – a seguito della declaratoria di inammissibilità di un ricorso presentato avverso un provvedimento reiettivo di una sua precedente richiesta di protezione internazionale – aveva manifestato la volontà di chiedere protezione speciale, indirizzando una richiesta in tal senso alla Questura di Asti in data 23.2.2023.
La PA resistente ha ritenuto ammissibile la richiesta e ha chiesto alla Commissione territoriale il rilascio del prescritto parere. La Commissione territoriale di NO ha formulato parere negativo in data 21.8.2024 (doc 5 prod. parte resistente). A seguito dell'emissione di tale parere, il ricorrente – nell'ambito del procedimento amministrativo – aveva depositato una serie di memorie, nella prospettiva di dimostrare la sussistenza di un diritto al rispetto della vita privata meritevole di protezione speciale ai sensi dell'ar.t 8 COnv. Edu. Alla luce di tali sollecitazioni del privato, la Questura di Asti aveva reinvestito del caso la Commissione territoriale di NO che, però, in data 17.10.2024, ha ribadito il proprio parere negativo (doc
13 prod. parte resistente), così determinando il Questore di Asti ad emettere il provvedimento reiettivo qui impugnato.
3. Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che oggetto del presente giudizio è
l'accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative, sicché si deve individuare la normativa applicabile ratione temporis.
3.1.Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise
2 fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
3.2. Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
3.3. Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
3.4. Nel caso di specie, il ricorrente ha formalizzato la richiesta di protezione speciale in data
21.4.2023, ma aveva chiesto e ottenuto la fissazione dell'appuntamento per formalizzare tale domanda già in data 23.02.2023 e dunque, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, con conseguente applicabilità della disciplina previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023 .
3.5. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n.
130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo
3 precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l.
n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi
1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
3.6. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
3.7. Va ancora rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla
«vita privata» e alla «vita familiare»; la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte
Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si
4 trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, Parte_2
), compresi legami familiari di fatto.
[...]
4. Ciò posto, il Collegio ritiene che – nel merito – la domanda sia fondata. Non solo: il
Collegio ritiene che la fondatezza della domanda emergesse con particolare evidenza già al momento della formulazione del primo parere negativo emesso dalla Commissione territoriale di NO (tanto da avere indotto – con una prassi non frequente – la stessa
Questura di Asti a chiedere alla stessa Commissione un riesame del precedente parere).
Tuttavia, come già detto, la Commissione territoriale di NO ha ribadito il proprio precedente parere negativo.
4.1. Occorre allora dare conto anzitutto, del contenuto del parere negativo della Commissione territoriale di NO: in esso si legge che « non risultano adeguatamente soddisfatti i requisiti di legge non emergendo profili di violazione degli obblighi internazionali o costituzionali dell'Italia, né una possibile violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante; al netto di una durata significativa del soggiorno sul territorio nazionale, non risulta infatti che l'istante mantenga in Italia solidi legami familiari, che verrebbero irrimediabilmente compromessi in caso di rimpatrio;
inoltre, da quanto presente agli atti, non risulta neppure che l'istante abbia definitivamente reciso i legami familiari, sociali o culturali con il paese di origine;
inoltre, malgrado l'istante abbia dimostrato apprezzabili sforzi per costruire un effettivo e stabile inserimento socio-lavorativo in Italia, non è possibile evincere che egli abbia consolidato sul territorio italiano una rete di affetti e relazioni sociali o culturali meritevoli di riguardo» [parere Commissione territoriale di NO, 21.8.2024, doc. 5 Parte resistente, sottolineature di chi scrive].
4.2. Già il testo del parere della Commissione territoriale dimostra quanto poco fondato fosse detto parere: da un lato, la CT stigmatizzava elementi inconferenti per il riconoscimento del diritto alla protezione complementare (che non richiede abiure dalle proprie origini con una
5 impossibile rescissione dei legami familiari sociali e culturali con il Paese di origine); dall'altro lato, in modo contraddittorio, evidenziava elementi potenzialmente positivi (la lunga permanenza in Italia e l'effettivo e stabile inserimento lavorativo) senza spiegare perché – se non con pseudo-motivazione – tali elementi non costituissero validi indici di integrazione, utili a dimostrare l'esistenza di un diritto alla tutela della vita privata e familiare, meritevole di protezione ex art. 8 COnv. Edu (e, dunque, ex art. 32 d.lgs n. 25/2008).
4.3. Nel merito occorre considerare che il ricorrente proviene dall' vale a dire Persona_1 da una zona del Pakistan che si trova notoriamente vicino alla LoC tra Pakistan e India (e che spesso induce i Tribunali italiani ad accordare ai richiedenti protezione sussidiaria, applicando la scala progressiva). In questa sede non si discute di protezione sussidiaria. Tuttavia la considerazione della zona di provenienza non può restare del tutto estranea alla valutazione, considerato che l'art. 19, co. 1.1., d. lgs. n. 286 del 1998 impone di considerare anche se – in caso di rimpatrio – possano determinarsi situazioni di possibile compromissione del godimento di diritti fondamentali da parte del ricorrente. Così è nel caso di specie.
4.4. Ma, al di là della considerazione che precede, il Tribunale ritiene che esistano – in positivo – chiari indici di integrazione sociale e professionale che giustificano di per sé (e in modo chiaro) il riconoscimento del diritto alla protezione speciale.
4.5. Anzitutto, occorre considerare il lasso di tempo trascorso in Italia, essendo il sig. presente in Italia da circa nove anni (nel provvedimento impugnato si menziona il Pt_1 primo permesso di soggiorno per “richiesta asilo”, rilasciatogli nel marzo 2016).
In questo lasso di tempo, il ricorrente ha attivato una serie di relazioni sociali che risultano meritevoli di considerazione nella valutazione del percorso di integrazione sociale intrapreso.
Il sig. si è reso autonomo sotto il profilo abitativo [doc. 4]. Pt_1
Il sig. si è poi impegnato per l'apprendimento della lingua italiana, conseguendo Pt_1
l'attestato di competenza linguistica, livello A2 [doc. 6 parte ricorrente] e interloquendo in modo fluido con il giudice durante l'interrogatorio libero. L'apprendimento della lingua italiana è elemento che concorre ad una positiva valutazione del percorso di integrazione sociale intrapreso e consolidato in Italia.
Serio impegno è stato profuso nella formazione professionale, avendo il ricorrente partecipato a corsi di formazione in materia professionale [doc 7].
Soprattutto, il sig. ha profuso impegno nell'inserimento lavorativo. La Difesa ha Pt_1
6 depositato molti documenti su tale aspetto: i contratti di lavoro;
le buste paga;
le dichiarazioni fiscali;
l'estratto contributivo [più in particolare: tra gli allegati al ricorso, v. doc. 8 CP_4 estratto contributivo;
doc.
9. modello UniLav;
doc. 10. risoluzione contratto di lavoro;
CP_4 doc. 11. CUD 2018; doc. 12. CUD 2019; doc. 13. CUD 2020; doc. 14. CUD 2021; doc.
15.CUD 2022; doc. 16. CUD 2023; doc. 17.CUD 2024; doc. 18. buste paga anno 2024; per la nota di deposito del 15.5.2025, v. doc. 1 (estratto contributivo ) e doc. 2 CU 2025]. CP_4
Correttamente – già nel ricorso introduttivo – si evidenzia che «il reddito da retribuzione, seppure non elevato nei primi anni di lavoro, è gradualmente aumentato nel corso del tempo.
Ciò a dimostrazione dell'impegno e della volontà del signor di reperire una seria Pt_1 sistemazione lavorativa che gli ha consentito nel tempo di diventare economicamente autonomo» (e, in effetti, si rileva che il sig. ha guadagnato 10.196,00 euro già nel Pt_1
2020; 9.826 euro nel 2022; 19.956 euro nel 2023; 13463 euro nel 2024).
Attualmente il ricorrente non lavora, ma solo perché dopo il rigetto della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno – e nonostante il provvedimento di sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato – al ricorrente non è stato rilasciato un permesso di soggiorno che gli consenta di lavorare (al riguardo si veda la risoluzione del contratto di lavoro;
doc. 10; motivata proprio con tale argomento).
Tutti i documenti sopra enumerati dimostrano l'eccellente integrazione socio-economica del ricorrente (capace da anni – e da tempo significativamente precedente al provvedimento qui impugnato – di conseguire redditi da lavoro significativamente superiori alla soglia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, incensurato e privo di carichi pendenti (v. doc. 3, nota di deposito del 15.5.2025), il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, l'attualità e la regolarità dell'attività lavorativa, nonché
l'impegno in campo formativo.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di
7 completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto seri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dal ricorrente per costruirsi una rete relazionale e sociale in Italia.
5. I motivi che giustificano l'accoglimento del ricorso erano tutti pre-esistenti alla emissione del provvedimento impugnato. Nonostante l'evidenza del percorso di integrazione in atto, la
PA resistente si è costituita chiedendo il rigetto della domanda. Non v'è ragione per non dare applicazione al principio di soccombenza. Si tratta di causa di valore indeterminabile per cui – in forza delle previsioni del DM 55/2014 si applicano le tariffe forensi previste per le cause di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00.
Pertanto, che il compenso al difensore va liquidato nella misura indicata in dispositivo, applicati i valori minimi delle fasi di studio (851€), introduttiva (602€) e decisionale (1.453€) dello scaglione di riferimento dianzi indicato, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata (deposito del ricorso e partecipazione a un'udienza) e della sua incidenza sulla posizione dell'assistito, per un totale di € 2.906,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di NO, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza: accoglie il ricorso e accerta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 commi
1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione di cui al d.lgs. n. 130/2020, e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore di
8 nato in [...] il [...], Parte_1
Condanna parte resistente alle spese di lite, liquidate in misura di 2906,00, oltre spese generali
CPA ed Iva se dovuta.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di NO.
Così deciso in NO, all'esito della Camera di consiglio del 16.6.2025
Il Presidente est.
Andrea Natale
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente Rel. Est.
Tiziana De Fazio Giudice
Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 23539 / 2024 promossa da:
nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. KAUR HARPREET
Ricorrente
CONTRO
Asti, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di NO
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, annullare il decreto di rigetto emesso dalla
Questura di Asti e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso per protezione speciale ex art. 19, c.
1.1 e 1.2 D. Lgs.
286/1998.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
– Questura di Asti ha così concluso: Controparte_2
Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 20/12/2024 il sig. Parte_1 cittadino del PAKISTAN, ha impugnato il provvedimento del Questore di Asti in data
22.11.2024 che – previo parere negativo della Commissione territoriale di NO – ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NO, depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone.
2. Va premesso che il ricorrente – a seguito della declaratoria di inammissibilità di un ricorso presentato avverso un provvedimento reiettivo di una sua precedente richiesta di protezione internazionale – aveva manifestato la volontà di chiedere protezione speciale, indirizzando una richiesta in tal senso alla Questura di Asti in data 23.2.2023.
La PA resistente ha ritenuto ammissibile la richiesta e ha chiesto alla Commissione territoriale il rilascio del prescritto parere. La Commissione territoriale di NO ha formulato parere negativo in data 21.8.2024 (doc 5 prod. parte resistente). A seguito dell'emissione di tale parere, il ricorrente – nell'ambito del procedimento amministrativo – aveva depositato una serie di memorie, nella prospettiva di dimostrare la sussistenza di un diritto al rispetto della vita privata meritevole di protezione speciale ai sensi dell'ar.t 8 COnv. Edu. Alla luce di tali sollecitazioni del privato, la Questura di Asti aveva reinvestito del caso la Commissione territoriale di NO che, però, in data 17.10.2024, ha ribadito il proprio parere negativo (doc
13 prod. parte resistente), così determinando il Questore di Asti ad emettere il provvedimento reiettivo qui impugnato.
3. Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che oggetto del presente giudizio è
l'accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative, sicché si deve individuare la normativa applicabile ratione temporis.
3.1.Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise
2 fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
3.2. Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
3.3. Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
3.4. Nel caso di specie, il ricorrente ha formalizzato la richiesta di protezione speciale in data
21.4.2023, ma aveva chiesto e ottenuto la fissazione dell'appuntamento per formalizzare tale domanda già in data 23.02.2023 e dunque, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, con conseguente applicabilità della disciplina previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023 .
3.5. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n.
130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo
3 precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l.
n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi
1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
3.6. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
3.7. Va ancora rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla
«vita privata» e alla «vita familiare»; la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte
Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si
4 trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, Parte_2
), compresi legami familiari di fatto.
[...]
4. Ciò posto, il Collegio ritiene che – nel merito – la domanda sia fondata. Non solo: il
Collegio ritiene che la fondatezza della domanda emergesse con particolare evidenza già al momento della formulazione del primo parere negativo emesso dalla Commissione territoriale di NO (tanto da avere indotto – con una prassi non frequente – la stessa
Questura di Asti a chiedere alla stessa Commissione un riesame del precedente parere).
Tuttavia, come già detto, la Commissione territoriale di NO ha ribadito il proprio precedente parere negativo.
4.1. Occorre allora dare conto anzitutto, del contenuto del parere negativo della Commissione territoriale di NO: in esso si legge che « non risultano adeguatamente soddisfatti i requisiti di legge non emergendo profili di violazione degli obblighi internazionali o costituzionali dell'Italia, né una possibile violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante; al netto di una durata significativa del soggiorno sul territorio nazionale, non risulta infatti che l'istante mantenga in Italia solidi legami familiari, che verrebbero irrimediabilmente compromessi in caso di rimpatrio;
inoltre, da quanto presente agli atti, non risulta neppure che l'istante abbia definitivamente reciso i legami familiari, sociali o culturali con il paese di origine;
inoltre, malgrado l'istante abbia dimostrato apprezzabili sforzi per costruire un effettivo e stabile inserimento socio-lavorativo in Italia, non è possibile evincere che egli abbia consolidato sul territorio italiano una rete di affetti e relazioni sociali o culturali meritevoli di riguardo» [parere Commissione territoriale di NO, 21.8.2024, doc. 5 Parte resistente, sottolineature di chi scrive].
4.2. Già il testo del parere della Commissione territoriale dimostra quanto poco fondato fosse detto parere: da un lato, la CT stigmatizzava elementi inconferenti per il riconoscimento del diritto alla protezione complementare (che non richiede abiure dalle proprie origini con una
5 impossibile rescissione dei legami familiari sociali e culturali con il Paese di origine); dall'altro lato, in modo contraddittorio, evidenziava elementi potenzialmente positivi (la lunga permanenza in Italia e l'effettivo e stabile inserimento lavorativo) senza spiegare perché – se non con pseudo-motivazione – tali elementi non costituissero validi indici di integrazione, utili a dimostrare l'esistenza di un diritto alla tutela della vita privata e familiare, meritevole di protezione ex art. 8 COnv. Edu (e, dunque, ex art. 32 d.lgs n. 25/2008).
4.3. Nel merito occorre considerare che il ricorrente proviene dall' vale a dire Persona_1 da una zona del Pakistan che si trova notoriamente vicino alla LoC tra Pakistan e India (e che spesso induce i Tribunali italiani ad accordare ai richiedenti protezione sussidiaria, applicando la scala progressiva). In questa sede non si discute di protezione sussidiaria. Tuttavia la considerazione della zona di provenienza non può restare del tutto estranea alla valutazione, considerato che l'art. 19, co. 1.1., d. lgs. n. 286 del 1998 impone di considerare anche se – in caso di rimpatrio – possano determinarsi situazioni di possibile compromissione del godimento di diritti fondamentali da parte del ricorrente. Così è nel caso di specie.
4.4. Ma, al di là della considerazione che precede, il Tribunale ritiene che esistano – in positivo – chiari indici di integrazione sociale e professionale che giustificano di per sé (e in modo chiaro) il riconoscimento del diritto alla protezione speciale.
4.5. Anzitutto, occorre considerare il lasso di tempo trascorso in Italia, essendo il sig. presente in Italia da circa nove anni (nel provvedimento impugnato si menziona il Pt_1 primo permesso di soggiorno per “richiesta asilo”, rilasciatogli nel marzo 2016).
In questo lasso di tempo, il ricorrente ha attivato una serie di relazioni sociali che risultano meritevoli di considerazione nella valutazione del percorso di integrazione sociale intrapreso.
Il sig. si è reso autonomo sotto il profilo abitativo [doc. 4]. Pt_1
Il sig. si è poi impegnato per l'apprendimento della lingua italiana, conseguendo Pt_1
l'attestato di competenza linguistica, livello A2 [doc. 6 parte ricorrente] e interloquendo in modo fluido con il giudice durante l'interrogatorio libero. L'apprendimento della lingua italiana è elemento che concorre ad una positiva valutazione del percorso di integrazione sociale intrapreso e consolidato in Italia.
Serio impegno è stato profuso nella formazione professionale, avendo il ricorrente partecipato a corsi di formazione in materia professionale [doc 7].
Soprattutto, il sig. ha profuso impegno nell'inserimento lavorativo. La Difesa ha Pt_1
6 depositato molti documenti su tale aspetto: i contratti di lavoro;
le buste paga;
le dichiarazioni fiscali;
l'estratto contributivo [più in particolare: tra gli allegati al ricorso, v. doc. 8 CP_4 estratto contributivo;
doc.
9. modello UniLav;
doc. 10. risoluzione contratto di lavoro;
CP_4 doc. 11. CUD 2018; doc. 12. CUD 2019; doc. 13. CUD 2020; doc. 14. CUD 2021; doc.
15.CUD 2022; doc. 16. CUD 2023; doc. 17.CUD 2024; doc. 18. buste paga anno 2024; per la nota di deposito del 15.5.2025, v. doc. 1 (estratto contributivo ) e doc. 2 CU 2025]. CP_4
Correttamente – già nel ricorso introduttivo – si evidenzia che «il reddito da retribuzione, seppure non elevato nei primi anni di lavoro, è gradualmente aumentato nel corso del tempo.
Ciò a dimostrazione dell'impegno e della volontà del signor di reperire una seria Pt_1 sistemazione lavorativa che gli ha consentito nel tempo di diventare economicamente autonomo» (e, in effetti, si rileva che il sig. ha guadagnato 10.196,00 euro già nel Pt_1
2020; 9.826 euro nel 2022; 19.956 euro nel 2023; 13463 euro nel 2024).
Attualmente il ricorrente non lavora, ma solo perché dopo il rigetto della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno – e nonostante il provvedimento di sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato – al ricorrente non è stato rilasciato un permesso di soggiorno che gli consenta di lavorare (al riguardo si veda la risoluzione del contratto di lavoro;
doc. 10; motivata proprio con tale argomento).
Tutti i documenti sopra enumerati dimostrano l'eccellente integrazione socio-economica del ricorrente (capace da anni – e da tempo significativamente precedente al provvedimento qui impugnato – di conseguire redditi da lavoro significativamente superiori alla soglia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, incensurato e privo di carichi pendenti (v. doc. 3, nota di deposito del 15.5.2025), il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, l'attualità e la regolarità dell'attività lavorativa, nonché
l'impegno in campo formativo.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di
7 completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto seri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dal ricorrente per costruirsi una rete relazionale e sociale in Italia.
5. I motivi che giustificano l'accoglimento del ricorso erano tutti pre-esistenti alla emissione del provvedimento impugnato. Nonostante l'evidenza del percorso di integrazione in atto, la
PA resistente si è costituita chiedendo il rigetto della domanda. Non v'è ragione per non dare applicazione al principio di soccombenza. Si tratta di causa di valore indeterminabile per cui – in forza delle previsioni del DM 55/2014 si applicano le tariffe forensi previste per le cause di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00.
Pertanto, che il compenso al difensore va liquidato nella misura indicata in dispositivo, applicati i valori minimi delle fasi di studio (851€), introduttiva (602€) e decisionale (1.453€) dello scaglione di riferimento dianzi indicato, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata (deposito del ricorso e partecipazione a un'udienza) e della sua incidenza sulla posizione dell'assistito, per un totale di € 2.906,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di NO, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza: accoglie il ricorso e accerta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 commi
1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione di cui al d.lgs. n. 130/2020, e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore di
8 nato in [...] il [...], Parte_1
Condanna parte resistente alle spese di lite, liquidate in misura di 2906,00, oltre spese generali
CPA ed Iva se dovuta.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di NO.
Così deciso in NO, all'esito della Camera di consiglio del 16.6.2025
Il Presidente est.
Andrea Natale
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