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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3905 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°3159/2021 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli n°17143/2018 del 25 gennaio 2021, in materia di responsabilità ex art. 2043 c.c.
t r a
(nato a [...] il [...]; Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avvocato Pierfrancesco C.F._1
Cupido ( - ) e C.F._2 Email_1 1 dall'avvocato Massimiliano Cupido ( - C.F._3
, con studio in Napoli, Piazza Email_2
Dante n. 89,
e il , in persona del ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli, Via Diaz n. 11
e il , in persona del ministro pro tempore, non costituito Controparte_2
Conclusioni
Per i suoi procuratori chiedevano, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata: in via istruttoria, di ''ammettere la prova orale articolata nell'atto di
citazione con i testi ivi indicati e poi disporre C.T.U. onde verificare che l'effettivo
valore di mercato dell'auto per cui è causa ammonta ad euro 13.869,00 ovvero alla diversa somma ritenuta dal consulente''; nel merito, di ''condannare i convenuti,
solidalmente o chi di ragione, a versare a titolo di risarcimento all'attore la somma di
euro 12.269,00 pari all'effettivo valore di mercato dell'auto al netto dell'importo
ricavato dalla vendita forzosa della stessa (euro 1.600) ovvero alla diversa somma che
sarà ritenuta congrua secondo Giustizia. Il tutto maggiorato degli interessi legali dal
giorno della confisca, in subordine dalla vendita ovvero in ulteriore subordine dalla
domanda. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con
attribuzione ai Procuratori antistatari''.
Per i in epigrafe l'Avvocato dello Stato, Mariano Valente, chiedeva di Parte_2
rigettare l'appello proposto e di condannare la controparte al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con atto di citazione notificato il 31 maggio 2018 esponeva Parte_1
che il 27 settembre 2010 il suo autoveicolo (Fiat 500 targato NA625600) era stato sottoposto a sequestro preventivo per essere in seguito confiscato e venduto 2 tramite IVG per un corrispettivo di € 1.600,00; che il Tribunale di Torre
Annunziata aveva accolto la sua istanza di revoca del provvedimento,
disponendo altresì la restituzione della somma di denaro ricavata dalla vendita dell'automezzo; che, non avendo ricevuto il pagamento del dovuto,
aveva chiesto e ottenuto dal Giudice di Pace di Napoli un'ingiunzione di pagamento nei confronti dei citati;
che il valore commerciale Parte_2
dell'autovettura era superiore alla modesta somma ricavata dalla vendita,
poiché, a differenza di quanto descritto nel verbale di sequestro, essa era in condizioni perfette, avendovi egli apportato modifiche ed elaborazioni che le avevano conferito un valore ancora più elevato (a conferma di quanto detto produceva dichiarazioni scritte in cui venivano attestati e descritti sinteticamente gli interventi di restauro effettuati nel 1997, ad opera della autocarrozzeria ''Mazza Giovanni'', e le ulteriori modifiche apportate al veicolo nel 1998 dall'officina ''Motor Sport Ambrosino''); che, pertanto il valore dell'autovettura era stimabile in € 13.869,00.
Ciò premesso, l'attore conveniva il e il Controparte_2 [...]
innanzi al Tribunale di Napoli, perché fossero Controparte_3
condannati a rimborsargli il valore dell'autovettura ingiustamente confiscatagli, al netto di quanto ricavato dalla sua vendita forzosa, per un totale di € 12.269,00. Chiedeva, a tal fine, l'ammissione della prova per testi, volta a corroborare le dichiarazioni scritte depositate in atti, e una C.T.U.
sull'autoveicolo.
I convenuti non si costituivano in giudizio. Parte_2
§ II. Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico designato, con sentenza del 25 gennaio 2021 rigettava la domanda, ritenendo il prezzo di vendita del veicolo congruo rispetto al suo effettivo valore di mercato.
Argomentava che, a causa del lungo lasso di tempo intercorso tra gli interventi effettuati e la confisca del mezzo, la documentazione prodotta dall'attore 3 appariva ''di ridotta valenza probatoria'' (e priva, peraltro, dei documenti giustificativi dell'acquisto delle parti di ricambio impiegate). Sulla scorta di queste considerazioni, riteneva che non vi fosse motivo di dubitare del contenuto del verbale di confisca, in cui era descritto un veicolo in stato
''pessimo''.
§ III. con citazione notificata il 9 luglio 2021, impugnava la Parte_1
sentenza di primo grado, reiterando le domande e le deduzioni già formulate in primo grado, e lamentando inoltre l'erronea valutazione dei fatti di causa da parte del tribunale: quest'ultimo non avrebbe tenuto conto della natura di veicolo d'epoca dell'automobile in oggetto, che l'avrebbe resa immune dalla svalutazione economica dovuta al decorso del tempo e, anzi, tuttalpiù ne avrebbe accresciuto il valore.
Sull'assenza di interventi medio tempore, precisava di avere custodito gelosamente la sua auto in garage per la maggior parte del tempo, limitandosi ad utilizzarla solamente in occasioni speciali, così da rendere superflui ulteriori interventi manutentivi, se non a causa di incidenti o riparazioni straordinarie.
Infine, denunciava l'immotivato rigetto dei mezzi istruttori richiesti – C.T.U. e prova testimoniale –, fondamentali, a suo dire, per corroborare le deduzioni sopra esposte.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato si costituiva solo per il
[...]
, per sostenere la corretta determinazione del Controparte_3
prezzo base dell'incanto effettuata in sede penale, e, pertanto, la coerente e adeguata decisione di rigetto della domanda da parte del tribunale.
Parte appellante, nella comparsa conclusionale depositata il 17 giugno 2025
contestava altresì la legittimità dell'intera procedura esecutiva, che assumeva viziata dal provvedimento di revoca della confisca in base a cui era stata disposta la vendita forzosa.
§ IV. L'appello è infondato. 4
In primo luogo, va precisato che, secondo il principio del tantum devolutum
quantum appellatum, di cui all'articolo 342 c.p.c., il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata ma anche l'identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni, i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte (Cass. 6630/2006). Tanto meno può ritenersi ammissibile la proposizione di nuove censure, ovvero di nuove ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda, nella comparsa conclusionale, atto che ha funzione meramente illustrativa delle domande e delle eccezioni tempestivamente proposte e, in grado di appello, della motivazione dell'atto di appello, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 342
citato.
Nel merito, a prescindere da ogni considerazione sulla sindacabilità in questa sede della determinazione del prezzo base d'asta, oltre che sull'effettiva configurabilità di un comportamento illecito riferibile ai ministeri convenuti,
deve ritenersi che le dichiarazioni scritte prodotte dall'appellante e provenienti da terzi, pur se eventualmente fossero confermate in sede testimoniale, non siano idonee a dimostrare l'insufficienza del prezzo ricavato dalla vendita forzata (rispetto al valore commerciale del veicolo) e, quindi, l'ammontare del risarcimento dovuto al proprietario per l'ingiusta confisca. Il che esclude la rilevanza della prova per testi di cui chiede l'ammissione. Parte_1
Se le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, pur non costituendo prova piena, sono, tuttavia, liberamente apprezzabili nel loro valore indiziario, specie in relazione a particolari circostanze che possono attribuire ad esse speciale significazione e rilevanza probatorie (cfr. Cass. 76/2010; Cass. 23261/2007), 5 prova atipica è anche il contenuto del verbale di sequestro, del 22 settembre
2010, che descrive un automezzo in condizioni ''pessime''. È pur vero che,
come sostenuto dalla parte appellante, la valutazione in esso contenuta ha natura prettamente soggettiva, per cui se ne può dimostrare il contrario senza necessità di procedere a querela di falso. Tuttavia, di fronte a due elementi valutativi in contrasto, va attribuita maggiore efficacia probatoria a quello di data più recente (22 settembre 2010) e prossima alla vendita forzata del veicolo
(23 gennaio 2013), ossia al verbale di sequestro, considerato pure che alcun interesse avevano gli ufficiali verbalizzanti ad attestare uno stato di conservazione diverso da quello reale.
Da tale confronto, quindi, non si può giungere alla conclusione che il mezzo fosse perfettamente tenuto, né l'ammissione della prova per testi potrebbe condurre a una valutazione diversa, essendo stato richiesto ai testi di confermare interventi di manutenzione del veicolo risalenti ad oltre un decennio prima del sequestro.
Nulla aggiunge quanto dichiarato dall'appellante, secondo cui custodendo gelosamente il veicolo in garage ne avrebbe preservato lo stato di conservazione. Tale affermazione, infatti, non è sostenuta da alcun elemento probatorio (neppure di tipo fotografico, di cui pure i cultori di auto d'epoca hanno di solito la disponibilità, per il valore storico ed estetico dei loro veicoli)
e, soprattutto, non v'è alcuna fonte di prova (né, per quanto rilevato in precedenza, potrebbe aversi con l'ammissione della prova per testi sui capi così
come articolati) in grado di smentire la valutazione espressa nel verbale di sequestro, da presumere aderente alla realtà.
Peraltro, non è stata prodotta alcuna fattura a conferma delle dichiarazioni scritte relative agli interventi di miglioramento eseguiti nel 1998, la cui mancanza, anche a ritenere plausibile che esse siano andate smarrite con il trascorrere degli anni, rende comunque incerta la possibilità di determinare 6 con precisione l'effettivo valore delle migliorie apportate. Né, d'altro canto, per l'indisponibilità del veicolo, acquistato da persona in atti non identificata,
risulterebbe utile la nomina di un consulente tecnico d'ufficio.
Non può, inoltre, condividersi la tesi dell'appellante, secondo cui la natura di veicolo d'epoca del mezzo (anche volendolo considerare tale a prescindere dalla sua effettiva iscrizione nei pubblici registri dedicati a tal fine) lo renderebbe soggetto a rivalutazione economica nel tempo, piuttosto che a deprezzamento.
A tal proposito giova ricordare, condividendo le eccezioni della parte appellata, che anche i veicoli d'epoca sono soggetti a svalutazione se mal conservati o non manutenuti correttamente. Essi, infatti, anche se tenuti fermi per la maggior parte del tempo, necessitano di periodici interventi di manutenzione, come il cambio della batteria o degli pneumatici, interventi neppure meramente dedotti dall'appellante. Infine, va constatato che, se davvero il veicolo fosse stato in buone condizioni,
il prezzo di vendita all'incanto avrebbe dovuto riflettere tale stato di fatto e risultare conseguentemente più elevato.
L'andamento della vendita tramite IVG costituisce, infatti, un indicatore concreto e immediato del valore di mercato del bene, essendo il prezzo di aggiudicazione il frutto della libera concorrenza tra offerenti.
Ciò posto, il prezzo ricavato dalla vendita (€ 1.600,00) appare, anzi, congruo allo stato del veicolo alla luce della documentazione acquisita agli atti.
In merito alla mancata ammissione della prova per testi e della C.T.U., pur rilevata la mancata motivazione da parte del giudice di prime cure, essa non costituisce vizio della sentenza impugnata. È consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., 3086/2022) che la C.T.U. non possa essere disposta al fine di sopperire a carenze probatorie delle parti, e risulta inammissibile qualora sia diretta a confermare meri assunti soggettivi.
Analogamente, la prova testimoniale articolata si presenta generica e 7 comunque, come già rilevato in precedenza, volta a confermare circostanze remote nel tempo, di per sé insufficienti a fondare il diritto al maggior risarcimento richiesto.
§ V. Le spese di appello seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della somma domandata dalla parte soccombente, secondo i parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento allo scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00, con adeguata riduzione rispetto ai valori medi per la ridotta complessità in fatto e in diritto delle questioni trattate (ex art. 4, comma 1, del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55).
L'appellante è, inoltre, tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello: v.
art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115, inserito dall'articolo
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n°228.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di appello, liquidate in € Controparte_3
3.392,50 (di cui € 2.950,00 per compensi ed € 442,50 per spese forfettarie);
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 21 luglio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
8
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°3159/2021 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli n°17143/2018 del 25 gennaio 2021, in materia di responsabilità ex art. 2043 c.c.
t r a
(nato a [...] il [...]; Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avvocato Pierfrancesco C.F._1
Cupido ( - ) e C.F._2 Email_1 1 dall'avvocato Massimiliano Cupido ( - C.F._3
, con studio in Napoli, Piazza Email_2
Dante n. 89,
e il , in persona del ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli, Via Diaz n. 11
e il , in persona del ministro pro tempore, non costituito Controparte_2
Conclusioni
Per i suoi procuratori chiedevano, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata: in via istruttoria, di ''ammettere la prova orale articolata nell'atto di
citazione con i testi ivi indicati e poi disporre C.T.U. onde verificare che l'effettivo
valore di mercato dell'auto per cui è causa ammonta ad euro 13.869,00 ovvero alla diversa somma ritenuta dal consulente''; nel merito, di ''condannare i convenuti,
solidalmente o chi di ragione, a versare a titolo di risarcimento all'attore la somma di
euro 12.269,00 pari all'effettivo valore di mercato dell'auto al netto dell'importo
ricavato dalla vendita forzosa della stessa (euro 1.600) ovvero alla diversa somma che
sarà ritenuta congrua secondo Giustizia. Il tutto maggiorato degli interessi legali dal
giorno della confisca, in subordine dalla vendita ovvero in ulteriore subordine dalla
domanda. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con
attribuzione ai Procuratori antistatari''.
Per i in epigrafe l'Avvocato dello Stato, Mariano Valente, chiedeva di Parte_2
rigettare l'appello proposto e di condannare la controparte al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con atto di citazione notificato il 31 maggio 2018 esponeva Parte_1
che il 27 settembre 2010 il suo autoveicolo (Fiat 500 targato NA625600) era stato sottoposto a sequestro preventivo per essere in seguito confiscato e venduto 2 tramite IVG per un corrispettivo di € 1.600,00; che il Tribunale di Torre
Annunziata aveva accolto la sua istanza di revoca del provvedimento,
disponendo altresì la restituzione della somma di denaro ricavata dalla vendita dell'automezzo; che, non avendo ricevuto il pagamento del dovuto,
aveva chiesto e ottenuto dal Giudice di Pace di Napoli un'ingiunzione di pagamento nei confronti dei citati;
che il valore commerciale Parte_2
dell'autovettura era superiore alla modesta somma ricavata dalla vendita,
poiché, a differenza di quanto descritto nel verbale di sequestro, essa era in condizioni perfette, avendovi egli apportato modifiche ed elaborazioni che le avevano conferito un valore ancora più elevato (a conferma di quanto detto produceva dichiarazioni scritte in cui venivano attestati e descritti sinteticamente gli interventi di restauro effettuati nel 1997, ad opera della autocarrozzeria ''Mazza Giovanni'', e le ulteriori modifiche apportate al veicolo nel 1998 dall'officina ''Motor Sport Ambrosino''); che, pertanto il valore dell'autovettura era stimabile in € 13.869,00.
Ciò premesso, l'attore conveniva il e il Controparte_2 [...]
innanzi al Tribunale di Napoli, perché fossero Controparte_3
condannati a rimborsargli il valore dell'autovettura ingiustamente confiscatagli, al netto di quanto ricavato dalla sua vendita forzosa, per un totale di € 12.269,00. Chiedeva, a tal fine, l'ammissione della prova per testi, volta a corroborare le dichiarazioni scritte depositate in atti, e una C.T.U.
sull'autoveicolo.
I convenuti non si costituivano in giudizio. Parte_2
§ II. Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico designato, con sentenza del 25 gennaio 2021 rigettava la domanda, ritenendo il prezzo di vendita del veicolo congruo rispetto al suo effettivo valore di mercato.
Argomentava che, a causa del lungo lasso di tempo intercorso tra gli interventi effettuati e la confisca del mezzo, la documentazione prodotta dall'attore 3 appariva ''di ridotta valenza probatoria'' (e priva, peraltro, dei documenti giustificativi dell'acquisto delle parti di ricambio impiegate). Sulla scorta di queste considerazioni, riteneva che non vi fosse motivo di dubitare del contenuto del verbale di confisca, in cui era descritto un veicolo in stato
''pessimo''.
§ III. con citazione notificata il 9 luglio 2021, impugnava la Parte_1
sentenza di primo grado, reiterando le domande e le deduzioni già formulate in primo grado, e lamentando inoltre l'erronea valutazione dei fatti di causa da parte del tribunale: quest'ultimo non avrebbe tenuto conto della natura di veicolo d'epoca dell'automobile in oggetto, che l'avrebbe resa immune dalla svalutazione economica dovuta al decorso del tempo e, anzi, tuttalpiù ne avrebbe accresciuto il valore.
Sull'assenza di interventi medio tempore, precisava di avere custodito gelosamente la sua auto in garage per la maggior parte del tempo, limitandosi ad utilizzarla solamente in occasioni speciali, così da rendere superflui ulteriori interventi manutentivi, se non a causa di incidenti o riparazioni straordinarie.
Infine, denunciava l'immotivato rigetto dei mezzi istruttori richiesti – C.T.U. e prova testimoniale –, fondamentali, a suo dire, per corroborare le deduzioni sopra esposte.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato si costituiva solo per il
[...]
, per sostenere la corretta determinazione del Controparte_3
prezzo base dell'incanto effettuata in sede penale, e, pertanto, la coerente e adeguata decisione di rigetto della domanda da parte del tribunale.
Parte appellante, nella comparsa conclusionale depositata il 17 giugno 2025
contestava altresì la legittimità dell'intera procedura esecutiva, che assumeva viziata dal provvedimento di revoca della confisca in base a cui era stata disposta la vendita forzosa.
§ IV. L'appello è infondato. 4
In primo luogo, va precisato che, secondo il principio del tantum devolutum
quantum appellatum, di cui all'articolo 342 c.p.c., il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata ma anche l'identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni, i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte (Cass. 6630/2006). Tanto meno può ritenersi ammissibile la proposizione di nuove censure, ovvero di nuove ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda, nella comparsa conclusionale, atto che ha funzione meramente illustrativa delle domande e delle eccezioni tempestivamente proposte e, in grado di appello, della motivazione dell'atto di appello, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 342
citato.
Nel merito, a prescindere da ogni considerazione sulla sindacabilità in questa sede della determinazione del prezzo base d'asta, oltre che sull'effettiva configurabilità di un comportamento illecito riferibile ai ministeri convenuti,
deve ritenersi che le dichiarazioni scritte prodotte dall'appellante e provenienti da terzi, pur se eventualmente fossero confermate in sede testimoniale, non siano idonee a dimostrare l'insufficienza del prezzo ricavato dalla vendita forzata (rispetto al valore commerciale del veicolo) e, quindi, l'ammontare del risarcimento dovuto al proprietario per l'ingiusta confisca. Il che esclude la rilevanza della prova per testi di cui chiede l'ammissione. Parte_1
Se le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, pur non costituendo prova piena, sono, tuttavia, liberamente apprezzabili nel loro valore indiziario, specie in relazione a particolari circostanze che possono attribuire ad esse speciale significazione e rilevanza probatorie (cfr. Cass. 76/2010; Cass. 23261/2007), 5 prova atipica è anche il contenuto del verbale di sequestro, del 22 settembre
2010, che descrive un automezzo in condizioni ''pessime''. È pur vero che,
come sostenuto dalla parte appellante, la valutazione in esso contenuta ha natura prettamente soggettiva, per cui se ne può dimostrare il contrario senza necessità di procedere a querela di falso. Tuttavia, di fronte a due elementi valutativi in contrasto, va attribuita maggiore efficacia probatoria a quello di data più recente (22 settembre 2010) e prossima alla vendita forzata del veicolo
(23 gennaio 2013), ossia al verbale di sequestro, considerato pure che alcun interesse avevano gli ufficiali verbalizzanti ad attestare uno stato di conservazione diverso da quello reale.
Da tale confronto, quindi, non si può giungere alla conclusione che il mezzo fosse perfettamente tenuto, né l'ammissione della prova per testi potrebbe condurre a una valutazione diversa, essendo stato richiesto ai testi di confermare interventi di manutenzione del veicolo risalenti ad oltre un decennio prima del sequestro.
Nulla aggiunge quanto dichiarato dall'appellante, secondo cui custodendo gelosamente il veicolo in garage ne avrebbe preservato lo stato di conservazione. Tale affermazione, infatti, non è sostenuta da alcun elemento probatorio (neppure di tipo fotografico, di cui pure i cultori di auto d'epoca hanno di solito la disponibilità, per il valore storico ed estetico dei loro veicoli)
e, soprattutto, non v'è alcuna fonte di prova (né, per quanto rilevato in precedenza, potrebbe aversi con l'ammissione della prova per testi sui capi così
come articolati) in grado di smentire la valutazione espressa nel verbale di sequestro, da presumere aderente alla realtà.
Peraltro, non è stata prodotta alcuna fattura a conferma delle dichiarazioni scritte relative agli interventi di miglioramento eseguiti nel 1998, la cui mancanza, anche a ritenere plausibile che esse siano andate smarrite con il trascorrere degli anni, rende comunque incerta la possibilità di determinare 6 con precisione l'effettivo valore delle migliorie apportate. Né, d'altro canto, per l'indisponibilità del veicolo, acquistato da persona in atti non identificata,
risulterebbe utile la nomina di un consulente tecnico d'ufficio.
Non può, inoltre, condividersi la tesi dell'appellante, secondo cui la natura di veicolo d'epoca del mezzo (anche volendolo considerare tale a prescindere dalla sua effettiva iscrizione nei pubblici registri dedicati a tal fine) lo renderebbe soggetto a rivalutazione economica nel tempo, piuttosto che a deprezzamento.
A tal proposito giova ricordare, condividendo le eccezioni della parte appellata, che anche i veicoli d'epoca sono soggetti a svalutazione se mal conservati o non manutenuti correttamente. Essi, infatti, anche se tenuti fermi per la maggior parte del tempo, necessitano di periodici interventi di manutenzione, come il cambio della batteria o degli pneumatici, interventi neppure meramente dedotti dall'appellante. Infine, va constatato che, se davvero il veicolo fosse stato in buone condizioni,
il prezzo di vendita all'incanto avrebbe dovuto riflettere tale stato di fatto e risultare conseguentemente più elevato.
L'andamento della vendita tramite IVG costituisce, infatti, un indicatore concreto e immediato del valore di mercato del bene, essendo il prezzo di aggiudicazione il frutto della libera concorrenza tra offerenti.
Ciò posto, il prezzo ricavato dalla vendita (€ 1.600,00) appare, anzi, congruo allo stato del veicolo alla luce della documentazione acquisita agli atti.
In merito alla mancata ammissione della prova per testi e della C.T.U., pur rilevata la mancata motivazione da parte del giudice di prime cure, essa non costituisce vizio della sentenza impugnata. È consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., 3086/2022) che la C.T.U. non possa essere disposta al fine di sopperire a carenze probatorie delle parti, e risulta inammissibile qualora sia diretta a confermare meri assunti soggettivi.
Analogamente, la prova testimoniale articolata si presenta generica e 7 comunque, come già rilevato in precedenza, volta a confermare circostanze remote nel tempo, di per sé insufficienti a fondare il diritto al maggior risarcimento richiesto.
§ V. Le spese di appello seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della somma domandata dalla parte soccombente, secondo i parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento allo scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00, con adeguata riduzione rispetto ai valori medi per la ridotta complessità in fatto e in diritto delle questioni trattate (ex art. 4, comma 1, del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55).
L'appellante è, inoltre, tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello: v.
art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115, inserito dall'articolo
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n°228.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di appello, liquidate in € Controparte_3
3.392,50 (di cui € 2.950,00 per compensi ed € 442,50 per spese forfettarie);
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 21 luglio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
8