TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 440/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 440 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
, c.f. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Elena Gabrielli del Foro di Trento (c.f. – C.F._2
– fax 1782.213053 da valere per le Email_1
comunicazioni) e nel suo studio in Trento (TN) Via Ca-lepina n. 75 pure elettivamente domiciliata, come da mandato alle liti allegato al ricorso
parte ricorrente
contro , c.f. , nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
residente in [...] rappresentato e difeso per procura alle liti su foglio separato trasmesso in copia informatica autenticata con firma digitale da considerarsi come apposta in calce alla comparsa di costituzione e di risposta ex art. 83 cpc, dall'avv. Marianna Scrinzi c.f. , C.F._4
pec: presso il cui studio in 38068 Rovereto (TN), Corso Email_2
Rosmini 30, ha eletto domicilio
parte resistente
con l'intervento del
Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte del 06 maggio 2025, come confermate all'udienza del 14 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 25 febbraio 2025, la ricorrente, premettendo che le parti hanno contratto matrimonio civile in Trento (TN), in data 24.10.2009, in regime di separazione dei beni, che il relativo atto è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Trento al n. 115 P 1 Uff 1 anno 2009, che, dall'unione matrimoniale non erano nati figli, che, in data 08.08.2023, i coniugi avevano concluso un accordo di separazione davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di Trento iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile al n. 522, P 2, S. C, anno 2023, confermato con
Pag. 2 di 5 dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri al N. 603 P 2 S. C anno
2023, ha avanzato le seguenti richieste: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , ordinando al Parte_1 CP_1 competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
assegnare la casa familiare alla OR , che Parte_1
continuerà a viverci;
accertare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla hanno da pretendere uno dall'altro a titolo di assegno”.
Si è costituito il resistente con comparsa di costituzione e di risposta di data 07 aprile 2025, il quale si è associato alle richieste della ricorrente, domandando, in particolare, di “pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra Pt_1
e , ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di
[...] CP_1
procedere all'annotazione della sentenza;
assegnare la casa familiare alla sig.ra
, che continuerà a viverci;
accertare che i coniugi sono Parte_1
economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla hanno a pretendere uno dall'altro a titolo di assegno”.
All'udienza del 14 maggio 2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di data 06 maggio 2025 aventi il seguente tenore:
“
1.pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, ordinando al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere CP_1 all'annotazione della sentenza;
2.assegnare la casa familiare alla OR
, che continuerà a viverci;
3.accertare che i coniugi sono Parte_1
economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla hanno da pretendere uno dall'altro a titolo di assegno;
4.spese legali compensate, con rinuncia dei rispettivi procuratori, che sottoscrivono la presente, alla solidarietà ex art. 8
L.P..”.
Pag. 3 di 5 La causa è stata posta in decisione senza termini, con riserva di riferire al
Collegio.
……………………
Tanto premesso, si rileva che la domanda di divorzio è fondata e che va, pertanto, accolta.
Il procedimento di separazione è stato definito con l'accordo di separazione davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di Trento iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile al n. 522, P 2, S. C, anno 2023, confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri al N. 603
P 2 S. C anno 2023.
È pacifico, poi, che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi sia stata mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Le condizioni indicate dalle parti si reputano, inoltre, conformi all'ordine pubblico e al buon costume.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti alle condizioni dalle stesse indicate nelle note congiunte del 06 maggio 2025, così come confermate all'udienza del 14 maggio
2025.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 4 di 5 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24-10-2009 a Trento
(matrimonio trascritto nel predetto comune al nr. 115, parte I, dell'anno 2009), da
, nata a [...] il [...], e da , nato a Parte_1 CP_1
Trento il 18.08.1960, alle condizioni concordate dalle parti, come indicate nelle conclusioni congiunte di data 06.05.2025, confermate all'udienza del 14.05.2025
e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- spese di lite come da accordo tra le parti;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 440/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 440 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
, c.f. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Elena Gabrielli del Foro di Trento (c.f. – C.F._2
– fax 1782.213053 da valere per le Email_1
comunicazioni) e nel suo studio in Trento (TN) Via Ca-lepina n. 75 pure elettivamente domiciliata, come da mandato alle liti allegato al ricorso
parte ricorrente
contro , c.f. , nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
residente in [...] rappresentato e difeso per procura alle liti su foglio separato trasmesso in copia informatica autenticata con firma digitale da considerarsi come apposta in calce alla comparsa di costituzione e di risposta ex art. 83 cpc, dall'avv. Marianna Scrinzi c.f. , C.F._4
pec: presso il cui studio in 38068 Rovereto (TN), Corso Email_2
Rosmini 30, ha eletto domicilio
parte resistente
con l'intervento del
Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte del 06 maggio 2025, come confermate all'udienza del 14 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 25 febbraio 2025, la ricorrente, premettendo che le parti hanno contratto matrimonio civile in Trento (TN), in data 24.10.2009, in regime di separazione dei beni, che il relativo atto è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Trento al n. 115 P 1 Uff 1 anno 2009, che, dall'unione matrimoniale non erano nati figli, che, in data 08.08.2023, i coniugi avevano concluso un accordo di separazione davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di Trento iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile al n. 522, P 2, S. C, anno 2023, confermato con
Pag. 2 di 5 dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri al N. 603 P 2 S. C anno
2023, ha avanzato le seguenti richieste: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , ordinando al Parte_1 CP_1 competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
assegnare la casa familiare alla OR , che Parte_1
continuerà a viverci;
accertare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla hanno da pretendere uno dall'altro a titolo di assegno”.
Si è costituito il resistente con comparsa di costituzione e di risposta di data 07 aprile 2025, il quale si è associato alle richieste della ricorrente, domandando, in particolare, di “pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra Pt_1
e , ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di
[...] CP_1
procedere all'annotazione della sentenza;
assegnare la casa familiare alla sig.ra
, che continuerà a viverci;
accertare che i coniugi sono Parte_1
economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla hanno a pretendere uno dall'altro a titolo di assegno”.
All'udienza del 14 maggio 2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di data 06 maggio 2025 aventi il seguente tenore:
“
1.pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, ordinando al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere CP_1 all'annotazione della sentenza;
2.assegnare la casa familiare alla OR
, che continuerà a viverci;
3.accertare che i coniugi sono Parte_1
economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla hanno da pretendere uno dall'altro a titolo di assegno;
4.spese legali compensate, con rinuncia dei rispettivi procuratori, che sottoscrivono la presente, alla solidarietà ex art. 8
L.P..”.
Pag. 3 di 5 La causa è stata posta in decisione senza termini, con riserva di riferire al
Collegio.
……………………
Tanto premesso, si rileva che la domanda di divorzio è fondata e che va, pertanto, accolta.
Il procedimento di separazione è stato definito con l'accordo di separazione davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di Trento iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile al n. 522, P 2, S. C, anno 2023, confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri al N. 603
P 2 S. C anno 2023.
È pacifico, poi, che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi sia stata mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Le condizioni indicate dalle parti si reputano, inoltre, conformi all'ordine pubblico e al buon costume.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti alle condizioni dalle stesse indicate nelle note congiunte del 06 maggio 2025, così come confermate all'udienza del 14 maggio
2025.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 4 di 5 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24-10-2009 a Trento
(matrimonio trascritto nel predetto comune al nr. 115, parte I, dell'anno 2009), da
, nata a [...] il [...], e da , nato a Parte_1 CP_1
Trento il 18.08.1960, alle condizioni concordate dalle parti, come indicate nelle conclusioni congiunte di data 06.05.2025, confermate all'udienza del 14.05.2025
e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- spese di lite come da accordo tra le parti;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
Pag. 5 di 5