Articolo 17 della Legge 29 maggio 1967, n. 402
Articolo 16Articolo 18
Versione
2 luglio 1967
Art. 17.
Il Consiglio nazionale nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un tesoriere.
La nomina del presidente e del vicepresidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.
Il presidente rappresenta il Consiglio nazionale nei rapporti esterni.
Il vicepresidente lo sostituisce in caso di suo impedimento.
Il Consiglio nazionale puo' inoltre scegliere e nominare uno o piu' funzionari con qualifica di segretario o di direttore. Detti funzionari possono essere scelti anche fuori dell'ambito degli iscritti.
Entrata in vigore il 2 luglio 1967