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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/05/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2406/2024 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
PETRONE ALESSANDRO
e da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
POSSIDONI MARCO VITTORIO
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 31/08/2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio.
All'udienza del 13.12.2024 sono comparse personalmente entrambe le parti, le quali hanno confermato di voler chiedere unicamente la pronuncia sullo stato in tale sede, restando fermo quanto previsto dal Tribunale per i minorenni di Milano per quanto riguarda l'affido e il pagina 1 di 3 collocamento dei minori.
All'udienza del 10.1.2025, fissata per avere chiarimenti dalle parti anche in ordine al mantenimento dei figli, i procuratori delle parti hanno danno atto che le parti si sono accordate nel senso che le due figlie minori, e collocate presso il padre verranno Per_1 Per_2
mantenute dal padre, il quale provvederà a mantenere anche la figlia maggiorenne con lo stesso convivente, ancora non del tutto economicamente indipendente, mentre il figlio minore, , Per_3
collocato presso la madre, verrà mantenuto dalla stessa. Quanto all'affido, invece, i procuratori delle parti hanno chiesto la conferma dell'affido dei minori all'Ente, già disposto dal Tribunale per i minorenni di Milano con decreto del 19.4.2021.
Con ordinanza del 21.2.2025 il Giudice relatore ha disposto l'acquisizione degli atti relativi al procedimento pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano e ha domandato ai Servizi di depositare una relazione aggiornata sul nucleo dando atto della rispondenza delle condizioni indicate dalle parti all'interesse dei minori.
Con relazione del 13.3.2025 i Servizi sociali di Lodi hanno confermato la necessità di mantenere l'affido dei minori all'Ente, con collocamento di e presso il padre. Quanto ad Per_1 Per_2
i Servizi hanno riferito della scelta del ragazzo di proseguire il percorso in comunità, con Per_3
rientro nei fine settimana presso la casa materna e paterna.
Con note scritte depositate in data 27.3.2025 entrambe le parti hanno insistito nella pronuncia di divorzio e hanno dato atto di rimettersi “alle valutazioni dell'Ill.mo Presidente per le determinazioni del caso in merito alla prole minore”.
2. Come noto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 co. 4 c.p.c. “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare,
e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda”. In presenza di un ricorso congiunto, dunque, il Tribunale può soltanto omologare/prendere atto delle condizioni concordate dalle parti ovvero rigettare il ricorso laddove le condizioni siano in contrasto con norme inderogabili e/ò con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorami ma non economicamente autosufficienti. Nell'ambito di tali procedimenti, dunque, il Tribunale non conserva alcun potere decisorio autonomo, non essendogli consentito di regolamentare le condizioni inerenti ai figli in modo diverso da quanto concordato dalle parti.
pagina 2 di 3 2.1 Tutto ciò considerato deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso congiunto presentato da e Parte_1 Parte_2
Nel caso in esame, infatti, manca il presupposto fondante il ricorso congiunto, ossia l'accordo delle parti in ordine ad affido, collocamento, visite e mantenimento dei figli minori, tale non potendosi ritenere la richiesta congiunta di rimettersi sul punto alle determinazioni del Tribunale, che come visto in questo tipo di procedimento può solo recepire le condizioni concordate dalle parti o rigettare il ricorso laddove tali condizioni non siano conformi alla legge o all'interesse dei minori.
3. Le spese di procedura devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara l'improcedibilità del ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
[...]
2) compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2406/2024 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
PETRONE ALESSANDRO
e da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
POSSIDONI MARCO VITTORIO
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 31/08/2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio.
All'udienza del 13.12.2024 sono comparse personalmente entrambe le parti, le quali hanno confermato di voler chiedere unicamente la pronuncia sullo stato in tale sede, restando fermo quanto previsto dal Tribunale per i minorenni di Milano per quanto riguarda l'affido e il pagina 1 di 3 collocamento dei minori.
All'udienza del 10.1.2025, fissata per avere chiarimenti dalle parti anche in ordine al mantenimento dei figli, i procuratori delle parti hanno danno atto che le parti si sono accordate nel senso che le due figlie minori, e collocate presso il padre verranno Per_1 Per_2
mantenute dal padre, il quale provvederà a mantenere anche la figlia maggiorenne con lo stesso convivente, ancora non del tutto economicamente indipendente, mentre il figlio minore, , Per_3
collocato presso la madre, verrà mantenuto dalla stessa. Quanto all'affido, invece, i procuratori delle parti hanno chiesto la conferma dell'affido dei minori all'Ente, già disposto dal Tribunale per i minorenni di Milano con decreto del 19.4.2021.
Con ordinanza del 21.2.2025 il Giudice relatore ha disposto l'acquisizione degli atti relativi al procedimento pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano e ha domandato ai Servizi di depositare una relazione aggiornata sul nucleo dando atto della rispondenza delle condizioni indicate dalle parti all'interesse dei minori.
Con relazione del 13.3.2025 i Servizi sociali di Lodi hanno confermato la necessità di mantenere l'affido dei minori all'Ente, con collocamento di e presso il padre. Quanto ad Per_1 Per_2
i Servizi hanno riferito della scelta del ragazzo di proseguire il percorso in comunità, con Per_3
rientro nei fine settimana presso la casa materna e paterna.
Con note scritte depositate in data 27.3.2025 entrambe le parti hanno insistito nella pronuncia di divorzio e hanno dato atto di rimettersi “alle valutazioni dell'Ill.mo Presidente per le determinazioni del caso in merito alla prole minore”.
2. Come noto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 co. 4 c.p.c. “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare,
e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda”. In presenza di un ricorso congiunto, dunque, il Tribunale può soltanto omologare/prendere atto delle condizioni concordate dalle parti ovvero rigettare il ricorso laddove le condizioni siano in contrasto con norme inderogabili e/ò con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorami ma non economicamente autosufficienti. Nell'ambito di tali procedimenti, dunque, il Tribunale non conserva alcun potere decisorio autonomo, non essendogli consentito di regolamentare le condizioni inerenti ai figli in modo diverso da quanto concordato dalle parti.
pagina 2 di 3 2.1 Tutto ciò considerato deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso congiunto presentato da e Parte_1 Parte_2
Nel caso in esame, infatti, manca il presupposto fondante il ricorso congiunto, ossia l'accordo delle parti in ordine ad affido, collocamento, visite e mantenimento dei figli minori, tale non potendosi ritenere la richiesta congiunta di rimettersi sul punto alle determinazioni del Tribunale, che come visto in questo tipo di procedimento può solo recepire le condizioni concordate dalle parti o rigettare il ricorso laddove tali condizioni non siano conformi alla legge o all'interesse dei minori.
3. Le spese di procedura devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara l'improcedibilità del ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
[...]
2) compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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