Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/04/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n.5097/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. PALMIERI DOMENICO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 15/04/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 28/06/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere l'assegno d'invalidità civile ovvero, in subordine, l'esenzione ticket con
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Ribadita la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni;
mentre ai sensi dell'art. 6 D.M. 01/02/1991 ha diritto all'esenzione ticket il soggetto che presenti una riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 (invalidità pari almeno al 67%).
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si
2 traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha confermato, all'esito dei chiarimenti scritti resi nel corso del presente giudizio, l'esclusione della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione dell'assegno d'invalidità civile, avendo valutato l'invalidità permanente con decorrenza dalla data della domanda amministrativa nella misura pari al 67%, che è inferiore a quella del 74% prescritta dalla legge per il riconoscimento della provvidenza economica rivendicata, ma è conforme a quella prescritta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'esenzione ticket (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU da ultimo nei suoi chiarimenti scritti del 15/11/2024).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU:
«Il sottoscritto dott. nominato consulente Persona_1 tecnico d' ufficio nella causa civile tra e l' , Parte_1 CP_1 in data 5.11.2024 riceveva incarico dall' ill.mo Sig. Giudice del
Tribunale di Trani, dott. LABELLA di rispondere ai chiarimenti sulla base delle osservazioni redatte dal dr. ctp di Per_2 parte ricorrente, formulate in data 17 giugno 2024.
Il consulente di parte, dr. nella sua relazione Per_2 diagnostica alla signora le seguenti patologie: Parte_1 spondiloartrosi diffusa del rachide con ernie discali multiple cervicali e lombari. Tiroidite cronica autoimmune con ipotiroidismo in trattamento farmacologico. Cefalea cronica con associata sindrome vertiginosa. Ragadi anali ed emorroidi trattate
3 con ragadectomia e anoplastica. Valuta il complesso patologico nella misura del 75% dalla domanda amministrativa.
Il CTU così risponde: nella valutazione del dr. la cefalea cronica con Per_2 associata sindrome vertiginosa per analogia è valutata con il codice 2301: ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA
STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DI MEDIA
ENTITA': (Min. 21 – Max. 30): per parziale analogia è possibile valutarla nella misura del 20%. Tale patologia è supportata anatomicamente dalla tac del cranio e dell'encefalo del 6 marzo
2022: “A carico dell'emisfero cerebrale di sinistra in regione temporale profonda è presente area rotondeggiante ovalare ipodensa di 12,6 mm. riferibile ad esito ischemico stabilizzato…”.
Il CTU valuta le restanti patologie ortopediche, endocrinologiche e proctologiche con la stessa percentuale già assegnata. Inoltre sulla base della tac del cranio e dell'encefalo del 6 marzo 2022 quantifica percentualmente la patologia: cefalea cronica con sindrome vertiginosa con la stessa percentuale del CTP dr.
. Per_2
Pertanto si può affermare che il dato della visita medica, i documenti esibiti dalla signora l'esame della Parte_1 documentazione allegata agli atti consentono di rispondere con motivato parere ai chiarimenti proposti dalla Parte_2
Si può affermare che la signora è risultata Parte_1 affetta da:
- spondiloartrosi con ernia del disco C5 C6 e discopatia C6 C7 e
L5 S1;
- tiroidite cronica autoimmune con ipotiroidismo in trattamento farmacologico;
-sindrome vertiginosa, cefalea cronica;
-ragadi anali ed emorroidi con ragadectomia e anoplastica.
Tenendo conto delle tabelle di invalidità civile, aggiornate al decreto ministeriale del 5 febbraio 1992, il calcolo delle percentuali nella valutazione delle menomazioni delle patologie, applicando lo schema della formula riduzionistica, nota anche come
4 formula a scalare di Balthazard, prevede per la ricorrente l'attribuzione di una percentuale del 67(SESSANTASETTE)% di invalidità.
I relativi codici del D.M. del 5 febbraio associati alle patologie sono:
-7001: ANCHILOSI DEL RACHIDE TOTALE: (FISSO 75): PER PARZIALE
APPLICAZIONE: 40%;
(Si è riscontrata una parziale limitazione anatomico funzionale a livello del rachide, specie del tratto cervicale);
-1004: IPOTIROIDISMO GRAVE CON RITARDO MENTALE (fisso 100): PER
PARZIALE APPLICAZIONE: 20%
(Si è riscontrata una tiroidite cronica autoimmune in trattamento farmacologico con eutirox 100 cpr);
-6101: EMORROIDI (FISSO 10): PER ANALOGIA: 10%.
(Si è riscontrato intervento di emorroidectomia, ragadectomia ed anoplastica).
-2301: ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE
COMPORTI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DI MEDIA ENTITA': (Min. 21 –
Max. 30): per parziale analogia è possibile valutarla nella misura del 20%. Tale patologia è supportata anatomicamente dalla tac del cranio e dell'encefalo del 6 marzo 2022: “A carico dell'emisfero cerebrale di sinistra in regione temporale profonda è presente area rotondeggiante ovalare ipodensa di 12,6 mm. riferibile ad esito ischemico stabilizzato…”.
Su tali basi, e applicando il calcolo riduzionistico di
Balthazard, la ricorrente risulta essere invalida in misura del
67(SESSANTASETTE)% a partire dalla domanda amministrativa del 19 dicembre 2022».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente con riferimento alla sussistenza del requisito sanitario per beneficiare anche dell'assegno d'invalidità civile si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla
5 valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione dell'assegno d'invalidità civile deve essere rigettata;
mentre nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione dell'esenzione ticket può trovare accoglimento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa specificata in dispositivo.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, se ne ritiene equa la compensazione nella misura della metà, con condanna dell' convenuto alla rifusione della quota residua – CP_2 liquidata ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 5200-26000), secondo valori prossimi ai minimi, in considerazione della modesta complessità della questione trattata e dell'attività istruttoria espletata e tenuto conto sia della fase di ATP (Euro 1.170,00 : 2) sia della presente fase di merito (Euro 2.697,00 : 2) – con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1 tenuto conto della prevalente soccombenza.
6
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile;
-dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'esenzione ticket con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 19/12/2022;
-compensa le spese processuali per la quota della metà, condannando la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente della quota residua, che liquida in complessivi
Euro 1.933,50 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
7