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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/10/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'udienza del
25.9.2024, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n.2131/2024 R.A.L., promosso con ricorso depositato il 16.6.2023
da
( ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , nata a [...] il [...], nella loro qualità di eredi di
[...] C.F._2
( ), nato il [...] e deceduto il 19.12.2018, e di Persona_1 C.F._3 sua moglie ( ), nata il [...] e deceduta il Persona_2 C.F._4
21.12.2021, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n.38 presso l'Avv.
AN De OS, dal quale sono rappresentati e difesi, in virtù di procura apposta sul margine dell'atto analogico coincidente e conforme al ricorso ed allegato per scansione al fascicolo di parte elettronico
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di CP_1
Frosinone, presso l'Avv. Maria A. Tuminelli, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: rideterminazione dell'importo pensionistico
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.6.2025, e nella loro qualità Parte_1 Parte_2 di eredi di e di hanno convenuto in giudizio innanzi al Persona_1 Persona_2
Tribunale di Frosinone in funzione di Giudice del Lavoro l' deducendo che: 1) CP_1 Per_1 di cui i ricorrenti sono figli ed eredi così come lo sono della sua fu consorte
[...] [...] doc.2) – ha lavorato alle dipendenze del fino Per_2 Controparte_2 al 31.07.1995, data a partire dalla quale è stato pre-pensionato a norma dell'art.4 della legge n.11/1996; 2) la prestazione di anzianità, di cui era stato titolare il dante causa (cat.ET n. 452632), è stata a carico dell' (gestore del “Fondo speciale di previdenza per il personale dipendente CP_1 delle aziende di trasporto pubblico in concessione” con evidenza contabile separata) ed è stata composta da quattro quote distinte così commisurate: la prima (così detta quota A), alla retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi di servizio (Fondo); la seconda (così detta quota B) e la terza (così detta quota C), alla retribuzione pensionabile degli ultimi 27 mesi di servizio (di cui 8 dell'anno 1993,
12 dell'anno 1994 e 7 dell'anno 1995; 3) con sentenza n.1227/2006 (doc.3), passata in giudicato, il
Tribunale del Lavoro di Frosinone ha dichiarato il diritto di – che al momento del Persona_1 collocamento a riposo poteva vantare un'anzianità contributiva effettiva di 31 anni e 8 mesi – di ricevere una pensione calcolata, invece, su 35 anni di anzianità contributiva complessiva, grazie all'incremento convenzionale di anzianità (che nel suo caso è stato di 3 anni e 4 mesi) garantito dall'art.4 del D.L. n.501/1995, convertito in L. n.11/1996; 4) con provvedimento dell'11.7.2007
(doc.4), l' ha dato esecuzione alla sentenza emessa ed ha ricostituito la prestazione, a tal fine CP_1 imputando i 3 anni e 4 mesi di incremento convenzionale alla quota di pensione corrispondente all'anzianità maturata dopo il 31.12.1994 (così detta quota “C”), caratterizzata dal coefficiente di rendimento annuo del 2%; 5) giudicando illegittima tale condotta, ha adito per la Persona_1 seconda volta il Giudice del Lavoro al fine di ottenere l'imputazione di quei 3 anni e 4 mesi alla quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata prima del 31.12.1994 e caratterizzata dal più elevato coefficiente di rendimento annuo del 2,5%. Con sentenza n.387/2011 (doc.5), divenuta cosa giudicata, l'intestato Tribunale ha accolto la domanda. Alla luce di ciò, è certo e non più revocabile in dubbio che la pensione di (cat.ET n.452632) deve essere commisurata Persona_1
a 35 anni di anzianità contributiva complessiva di cui 32 anni e 5 mesi in quota “A”, 2 anni in quota
“B” e 7 mesi in quota “C”; 6) ha poi presentato in data 22.3.2011 (doc.6) Persona_1 domanda amministrativa all' chiedendo di rideterminare il rateo mensile della prestazione in CP_1 godimento, commisurando la retribuzione pensionabile delle quote A, B e C, alla retribuzione di tabella (di cui all'art.8 della L.n.4435/1952) da lui ricevuta per tutte le ore di lavoro complessivamente prestato nel corso di ciascuno degli ultimi mesi di servizio utili, anziché – come fatto dall'ente – a quella ricevuta per le sole prime 195 (corrispondenti all'orario di lavoro mensile normale), con pagamento delle correlative differenze economiche, senza esito;
7) ha pertanto Persona_1 adito il Tribunale di Frosinone, chiedendo di commisurare la pensione di cui è titolare alla retribuzione di tabella relativa a tutte le ore lavorate nel corso degli ultimi mesi di servizio utili, che hanno preceduto il collocamento a riposo, anziché a quella relativa alle sole prime 195 ore di ciascuno dei 27 mesi precedenti il collocamento a riposo;
8) nel corso del giudizio, il Tribunale ha dato incarico alla Dott.ssa Cinzia Pizzutelli di accertare l'esatto numero delle ore di lavoro da lui complessivamente svolte nei 27 mesi precedenti il collocamento a riposo e di indicare l'esatta misura dei compensi aggiuntivi che l' avrebbe dovuto includere nella retribuzione pensionabile delle tre differenti CP_1 quote di pensione. Dall'accertamento tecnico, tradotto in relazione (doc.8), è emerso che la retribuzione pensionabile della quota “A” deve essere incrementata di 2.026,54 euro (corrispondenti a 3.923.928 di lire) e che la retribuzione pensionabile della “B” deve essere incrementata: - di
2.030,07 euro per l'anno 1993, corrispondenti a 3.930.763 di lire - di 2.983,03 euro per l'anno 1994, corrispondenti a 5.775.951 di lire - di 958,93 euro per l'anno 1995, corrispondenti a 1.856.747 di lire
Con sentenza n.1118/2018 (doc.9), divenuta cosa giudicata, il Tribunale, dopo aver respinto la sollevata eccezione di decadenza, ha accolto la domanda ed ha condannato l' al pagamento CP_1 delle differenze sui ratei maturati;
9) con lettera raccomandata a.r. del 31.03.2020 è stato chiesto il pagamento delle differenze arretrate (doc.10); 10) l' non ha mai dato esecuzione alle CP_1 statuizioni contenute nella decisione n.1118/2018; 11) le differenze arretrate ammontano ad
€.95.032,23 lordi.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto al Giudice di accertare il diritto alla rideterminazione dell'importo pensionistico da parte dell' sulla base delle statuizioni CP_1 contenute nella sentenza n. 1118/2018 emessa dal Tribunale di Frosinone, quantificate in €.95.032,33, come da conteggi allegati.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed CP_1 in diritto e comunque non provato, ferma restando l'applicazione ai ratei pensionistici arretrati dovuti del termine di prescrizione quinquennale ex lege.
Espletata C.T.U. contabile, la causa, all'udienza del 25.9.2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., è stata discussa dai procuratori delle parti e quindi è stata decisa con sentenza.
Va osservato che è pacifico tra le parti che il dante causa dei ricorrenti ha Persona_1 lavorato come conducente di linea degli autobus del ino al 31.7.1995, andando poi in CP_2 pensione.
Oggetto del giudizio è l'accertamento del preteso diritto di parte ricorrente al pagamento da parte dell' della somma di €.95.032,23 lordi a titolo di ricostituzione della pensione cat.ET CP_1
n.452632 Fondo Speciale Autoferrotranvieri, di cui è stato titolare il dante causa degli attori, tenuto in particolare conto delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Frosinone n.1118/2018.
Invero, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità dei calcoli effettuati dall' ritenendo che, CP_1 per effetto di quanto statuito dalla richiamata sentenza, è consistentemente variata la misura della retribuzione pensionabile della quota A e quella delle quote B e C, ciò determinando un proporzionale incremento del rateo mensile di decorrenza e di tutti i ratei successivi.
L' si è opposto, confermando la correttezza del provvedimento di riliquidazione emesso. CP_1
Osserva il Giudicante che dall'esame degli atti di causa si evince che è stato Persona_1 titolare, a decorrere dalla data dell'1.8.1995, di pensione categoria ET (Fondo autoferrotranvieri)
n.00452632, in quanto aveva lavorato alle dipendenze del Controparte_2 fino al 31.07.1995, data a partire dalla quale era stato prepensionato a norma dell'art.4 della legge n.11/1996.
Il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è sostitutivo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e a tale fondo vengono iscritti i dipendenti da ed Enti esercenti pubblici servizi di trasporto (ferrovie, tranvie, filovie, autoservizi, linee di Pt_3 navigazione interna e funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie) di ruolo o adibiti in modo continuativo al pubblico trasporto di linea.
Il sistema di previdenza per gli autoferrotranvieri è sorto nel 1906, per effetto della legge
30.6.1906, n.272, che ha previsto l'obbligo dell'iscrizione del personale stabile e in prova addetto all'esercizio privato di strade ferrate alla “Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai”.
Con il R.D.L. 19.10.1923, n.2311 è nato, poi, il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e il relativo trattamento di previdenza, disciplinato dal R.D. 30.9.1920,
n.1538, è divenuto sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria in virtù del decreto luogotenenziale 30.12.1945, n.820.
Il D.Lgs 29.6.1996 n.414 ha disposto, infine, la soppressione del Fondo a decorrere dall'1.1.1996; da tale data il personale dipendente delle aziende dei trasporti deve essere iscritto al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), in evidenza contabile separata.
Quindi, fino al 31.12.1995 erano iscritti al Fondo tutti i dipendenti di ruolo, anche se in prova, delle aziende private esercenti ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna, tenute all'applicazione del R.D. n.148/1931, nonché il personale, effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto, dipendente da aziende non tenute all'applicazione del R.D. 148/1931; dal 1.1.1996 il personale su indicato è iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), in evidenza contabile separata.
Per quanto riguarda il sistema di calcolo della pensione, agli assicurati con un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni al 31.12.1995 (come nel caso in esame) l'importo della pensione è calcolato con il sistema retributivo effettuato in quattro quote:
- quota A: relativa all'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 espressa in anni interi arrotondati per difetto se la frazione di anno è inferiore ai 6 mesi o per eccesso se la frazione è pari o superiore ai sei mesi, utilizzando la retribuzione pensionabile teorica del Fondo riferita agli ultimi 12 mesi e con l'aliquota di rendimento del 2,50% per ogni anno di contribuzione;
- quota B: anzianità contributiva dal 01.01.1993 al 31.12.1994 espressa in anni arrotondati per difetto o per eccesso, utilizzando la retribuzione teorica del Fondo riferita al periodo determinato dagli ultimi
12 mesi aumentati ai sensi della legge 503/1992 (del 50% del periodo intercorrente tra l'1.1.1993 e il
31.12.1995 e del 66,66% per il periodo dall'1.1.1996 alla data di decorrenza della pensione – gli ultimi 12 mesi sono incrementati del 100% del periodo dal 1.1.1993 alla decorrenza della pensione per chi al 31.12.1992 possedeva meno di 15 anni di contributi); anche qui l'aliquota di rendimento è quella del 2,50% per ogni anno di contributi.
- quota C: anzianità contributiva dal 01.01.1995 al 31.12.1995, utilizzando la retribuzione pensionabile della quota B, con aliquota di rendimento ridotta al 2,00% (art. 17, legge n. 724/1994).
- quota D (o quota AGO): anzianità contributiva dal 01.01.1996 alla cessazione espressa in settimane e con retribuzione imponibile AGO e aliquota di rendimento del 2,00% per ogni anno di contribuzione.
Sulla base delle notizie trasmesse dal datore di lavoro (cfr. estratto matricolare – allegato 7 del ricorso), la liquidazione della pensione operata dall'Istituto di previdenza è avvenuta secondo le seguenti retribuzioni degli ultimi 27 mesi di lavoro opportunamente rivalutate:
Coeff. Retribuzione Periodo Retribuzione rivalutazione utile quota A (periodo 08/1994-07/1995) 23.421,87 1,0000 23.421,87
quota B (periodo 05/1993-12/1993) 13.809,97 1,0497 14.496,33
quota B (periodo 01/1994-12/1994) 21.831,36 1,0000 21.831,36
quota B (periodo 01/1995-07/1995) 13.825,35 1,0000 13.825,35
Con sentenza n.1118 del 18.12.2018 (allegata in atti), il Tribunale di Frosinone ha accolto la domanda di. volta ad ottenere la ricostituzione della prestazione pensionistica in Persona_1 godimento sulla base di una maggiore retribuzione di computo, condannando l'Istituto di previdenza al pagamento delle differenze dovute sui ratei già maturati.
In particolare, la maggiore retribuzione è stata determinata in sede di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel predetto giudizio per i seguenti importi:
- quota A (periodo agosto 1994-luglio 1995) : € 2.026,54
- quota B (periodo maggio 1993-dicembre 1993) : € 2.130,96 (2.030,07 x coeff. riv. 1,0497)
- quota B (periodo gennaio 1994-dicembre 1994) : € 2.983,03 - quota B (periodo gennaio 1995-luglio 1995) : € 958,93
Aggiungendo i suddetti valori all'importo della retribuzione utilizzata dall'Istituto di previdenza per la liquidazione del trattamento pensionistico, si ottiene la seguente retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento pensionistico maturato da al mese di agosto 1995: Persona_1
Retribuzione Retrib. aggiunt Retribuzion Periodo CP_ liquidazione CTU e utile quota A (periodo 08/1994- 23.421,87 2.026,54 25.448,41 07/1995) quota B (periodo 05/1993- 14.496,33 2.130,96 16.627,29 12/1993) quota B (periodo 01/1994- 21.831,36 2.983,03 24.814,39
12/1994) quota B (periodo 01/1995-
13.825,35 958,93 14.784,28 07/1995)
In sintesi, le retribuzioni di riferimento per il calcolo delle quote A, B e C del trattamento pensionistico sono le seguenti
- quota A = € 25.448,41
- quote B e C = € 24.989,31 (16.627,29+24.814,39+14.784,28 = 56.225,96 : 27 mesi x 12 mesi)
I nuovi parametri di riferimento per il calcolo della pensione sono risultati essere i seguenti:
Totale periodo assicurativo 35 anni
Periodo assicurativo quota A 32 anni (32 anni e 5 mesi, arrotondato per difetto a 32 anni)
Retribuzione pensionabile € =25.448,41=
Aliquota rendimento annuale 2,50%
Periodo assicurativo quota B 2 anni
Retribuzione pensionabile € =24.989,31=
Aliquota rendimento annuale 2,50%
Periodo assicurativo quota C 1 anno (7 mesi, arrotondato per eccesso a 1 anno)
Retribuzione pensionabile € =24.989,31=
Aliquota rendimento annuale 2,00% che hanno generato, alla data dell'1.8.1995, il seguente trattamento pensionistico:
Retribuzione Aliq. Importo Quota Anni pensionabile Rend. Annuo
A (fino 1992) 25.448,41 32 2,50% 20.358,72
B (1993-1994) 24.989,31 2 2,50% 1.249,46 C (1995) 24.989,31 1 2,00% 499,78
Totale anno 22.107,96
Totale mese 1.700,61
Una volta accertato il maggior importo mensile spettante a titolo di pensione (€ 1.700,61), per poter quantificare le differenze economiche che gli eredi del defunto hanno maturato fino Persona_1 al dicembre 2018 è poi necessario aggiornare il nuovo trattamento con gli incrementi previsti per la perequazione automatica delle pensioni e sottrarre gli importi mensili già liquidati dall'Istituto di previdenza.
Nel caso in esame (periodo 1996-2018), per gli anni dal 1996 al 2000, la normativa applicabile
(legge 449/1997) garantiva un adeguamento pieno sino a 2 volte il trattamento minimo di pensione, al 90% tra le 2 e le 3 volte il minimo e del 75% per le fasce eccedenti il triplo del minimo.
Per il solo anno 1998, sui trattamenti superiori a cinque volte il trattamento minimo di pensione non spettava la perequazione (art.59, comma 13, della legge 449/1997), mentre per gli anni 1999 e
2000, l'indice di perequazione delle pensioni era applicato nella misura del 30% per le fasce di importo dei trattamenti comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo di pensione e non trovava applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.
Dal 2001 la legge n.388/2000 aveva suddiviso la perequazione in tre fasce all'interno del trattamento pensionistico complessivo e l'adeguamento veniva concesso in misura piena, cioè al
100% per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo, scendeva al 90% per le fasce di importo comprese tra tre e cinque volte il minimo, e ancora calava al 75% per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo.
Per gli anni dal 2008 al 2010, la legge 247/2007 aveva suddiviso la perequazione in due sole fasce all'interno del trattamento pensionistico complessivo e l'adeguamento veniva concesso al 100% per le pensioni fino a cinque volte il trattamento minimo e scendeva al 75% per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo.
Nell'anno 2011 si era tornati alle disposizioni introdotte dalla legge 388/2000 con le tre fasce: adeguamento pari al 100% per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo, al 90% per le fasce di importo comprese tra tre e cinque volte il minimo e al 75% per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo.
Dal 2012, con il DL 201/2011, era stato disposto il blocco dell'indicizzazione nei confronti delle pensioni che erano di importo superiore a tre volte il trattamento minimo, mentre le pensioni di importo inferiore erano state, invece, adeguate pienamente all'inflazione.
Dal 2014 la legge n.147/2013 aveva introdotto un sistema di rivalutazione suddiviso in cinque scaglioni prorogato, poi, dalla legge di stabilità 2016 sino al 31 dicembre 2018.
Per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo l'adeguamento avveniva in misura piena (100%); per le pensioni di importo superiore e sino a quattro volte il trattamento minimo veniva riconosciuto il 95% dell'adeguamento; per quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo l'adeguamento era pari al 75%; adeguamento che scendeva al 50 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il minimo e al 45% per i trattamenti superiori CP_ a 6 volte il trattamento minimo
Su queste norme si era, poi, inserita la Sentenza della Corte Costituzionale n.70/2015 con la quale la Consulta aveva dichiarato incostituzionale il blocco biennale (anni 2012 e 2013) previsto dalla
Legge Fornero sui trattamenti superiori a 3 volte il minimo.
L'esecutivo, per accogliere la censura della Corte Costituzionale, era intervenuto con il D.L.
n.65/2015, provvedimento che, tuttavia, aveva garantito una rivalutazione parziale e retroattiva solo CP_ dei trattamenti ricompresi tra 3 e 6 volte il minimo lasciando sostanzialmente confermato il CP_ blocco biennale sui trattamenti superiori a 6 volte il minimo
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n.250/2017 aveva riconosciuto legittimo il DL
n.65/2015 poiché aveva introdotto una nuova non irragionevole modulazione del meccanismo che sorreggeva la perequazione, la cui portata era stata ridefinita compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. CP_
L' con la circolare del 25.6.2015, n.125, aveva, poi, fornito le istruzioni applicative per il recupero delle quote bloccate dalla legge Fornero.
In particolare, l'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituiva la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, veniva riconosciuto in misura pari:
- al 20% dell'aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente agli anni 2014 e 2015;
- al 50% dell'aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente all'anno 2016.
L'Istituto di previdenza aveva proceduto, quindi, in occasione del rinnovo delle pensioni per il
2016, a ricalcolare le pensioni a partire dal 2012, attribuendo le percentuali di perequazione sopra indicate ai coefficienti di perequazione relativi agli anni 2012 e 2013 e i criteri di perequazione stabiliti dal citato articolo 1, comma 483, della legge n.147/2013 per gli anni 2014, 2015 e 2016.
Il nuovo importo della pensione dell'anno 2016 costituiva, poi, la nuova base per il calcolo della perequazione a regime.
Dall'anno 2014 la legge 147/2013 aveva introdotto un nuovo strumento perequativo che, abbandonando i criteri di progressività, aveva optato per una rivalutazione unica applicata direttamente sull'importo complessivo del trattamento pensionistico. Il meccanismo, inoltre, aveva previsto indici di perequazione meno favorevoli per i trattamenti superiori a tre volte il trattamento minimo.
Tali regole erano rimaste in vigore, con limitate modifiche, sino all'anno 2021.
La C.T.U. espletata nel presente giudizio ha applicato i suddetti criteri di computo per incrementare la pensione all'aumento del costo della vita, calcolando i ratei mensili maturati da nel prospetto allegato alla perizia (allegato 3) che riporta anche tutte Persona_1 informazioni necessarie per la loro corretta quantificazione (trattamento minimo, scaglioni o fasce di riferimento, coefficienti ed incrementi annuali).
In sintesi, il C.T.U. ha calcolato che il trattamento pensionistico maturato dal defunto Per_1
, nel periodo dall'agosto 1995 al dicembre 2018, è risultato essere di complessivi
[...]
€.656.152,29, come si evince dall'allegato 4 della perizia che riporta, per ciascun singolo mese, il trattamento pensionistico maturato.
Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo di causa e di quella prodotta nel corso delle operazioni peritali, i ratei di pensione già liquidati dall'Istituto di previdenza, erogati antecedentemente alla ricostituzione della pensione stessa con i provvedimenti del 11.07.2007 e del
31.08.2023), sono stati inizialmente quantificati dal C.T.U., per il periodo dall'agosto 1995 al dicembre 2018, in complessivi €.580.884,92, come si evince dall'allegato 4 alla relazione peritale, per una differenza quindi tra spettante e liquidato pari a €.75.267,37.
Sennonché l' nel corso delle operazioni peritali ha allegato un estratto meccanografico che CP_1 trae origine dall'avvenuto ricalcolo del trattamento pensionistico che l' ha Controparte_3 operato con il provvedimento dell'11.07.2007 (allegato 4 del fascicolo di parte ricorrente).
Tenuto conto di quanto effettivamente corrisposto dall' come arretrati di conguaglio della CP_1 riliquidazione del trattamento pensionistico, la differenza di pensione spettante agli eredi si riduce ad
€.43.482,56, come si evince dall'allegato 10 della perizia che riporta, per ciascun mese, le singole differenze maturate.
Si osservi che, all'esito delle operazioni peritali, anche la difesa attorea ha dato atto che la misura esatta dei ratei liquidati ad – e, dunque, da portare in detrazione ai fini del Persona_1 computo delle differenze oggetto di causa – è quella registrata nella griglia in basso di pagina 5 e 6 della comunicazione di riliquidazione dell'11.07.2007 (rubricata “importi della pensione successivi alla ricostituzione”). In conseguenza, la difesa attorea ha riconosciuto che le differenze di pensione effettivamente dovute dall' ammontano ad €.43.482,56, come correttamente calcolato dal CP_1
C.T.U., che ha seguito un metodo logico rigoroso, ha svolto considerazioni chiare e condivisibili e ha formulato conclusioni che sono immuni da censure e tali da poter essere poste a base della presente decisione. Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze dell'indagine peritale condotta deve ritenersi che i ricorrenti, nella qualità di eredi di abbiano diritto al Persona_1 riconoscimento delle differenze pensionistiche per l'importo di €.43.482,56 lordi.
Il predetto credito non può ritenersi che si sia, neanche parzialmente, prescritto.
Va infatti considerato che la richiamata sentenza del Tribunale di Frosinone n.1118/2021 ha condannato l' al pagamento in favore del ricorrente delle differenze sui ratei già erogati ed CP_1 essendo passata in giudicato, non può ad avviso del Giudice in questa sede disquisirsi sull'applicabilità o meno della prescrizione, che invece sarebbe dovuta essere sollevata nel diverso giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla ricostituzione della pensione conclusosi appunto con la richiamata sentenza. In altri termini, la predetta sentenza ha condannato l' al CP_1 pagamento delle differenze sui ratei già erogati, ossia su tutti i ratei, senza indicare alcun termine di prescrizione, per cui deve ritenersi che il giudicato si sia formato anche per tale profilo.
Il ricorso, in definitiva, va accolto nei limiti sopra indicati, con condanna dell' al pagamento CP_1 in favore del ricorrente delle differenze pensionistiche relative al periodo da agosto 1995 a dicembre
2018, quantificate in €.43.482,56 lordi, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti nei limiti della metà, mentre la residua metà, liquidata come da dispositivo, segue la prevalente soccombenza dell' e si liquida come da CP_1 dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono poste in capo all' e sono liquidate come da dispositivo, tenuto CP_1 conto della completezza e complessità dell'accertamento peritale
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, nella loro qualità di eredi di e di nei confronti
[...] Persona_1 Persona_2 dell' , nella causa iscritta al n. 2131/2023 R.G., così provvede: CP_1
a) accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento delle differenze Persona_1 pensionistiche relative al periodo da agosto 1995 a dicembre 2018 e, per l'effetto, condanna l' CP_1 al pagamento in favore dei ricorrenti e nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 eredi di della somma di €.43.482,56 lordi, oltre interessi legali dalle scadenze Persona_1 al saldo;
b) respinge per il resto il ricorso;
c) compensa tra le parti le spese di lite, nei limiti della metà, condannando l' al pagamento CP_1 in favore dei ricorrenti della residua parte, liquidata in €.2.319,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso generale del 15% per le spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore antistatario degli attori;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate in favore del Dott. CP_1
in €.1.000,00, oltre I.V.A. e C.P.. Parte_4
Frosinone, 27.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi