TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6348/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6348/2016 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. BONARRIGO BEATRICE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. DI Controparte_1 C.F._2
MAURO ROSSELLA
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno contratto matrimonio in Catania in data 5 gennaio Parte_2 Controparte_1
2006, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2006 atto n. 1, parte I.
Dalla coppia sono nati tre figli, (nata a [...] il [...]), Parte_3 Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]).
[...] Persona_2
Con ricorso depositato il 29.3.2016, a chiesto la separazione personale dal coniuge e Parte_4
l'affidamento esclusivo dei tre figli.
Non essendo stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, per la contumacia del resistente, con ordinanza presidenziale del 9.2.2017 il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, affidando in via esclusiva i figli alla madre e disciplinando contestualmente il diritto di visita del padre, con delega ai Servizi Sociali territorialmente competenti a relazionare circa i rapporti tra entrambi i genitori ed i figli e sull'adeguatezza delle parti al ruolo genitoriale. È stato disposto a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento della prole, la somma di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) oltre al 50% alle spese straordinarie, tenuto conto della condizione di disoccupazione del resistente, rappresentata dalla stessa Pt_2
All'udienza del 25 ottobre 2017, si è costituito il , chiedendo la conferma del CP_1
provvedimento di affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente e la contribuzione diretta al mantenimento dei figli;
nel corso dell'udienza la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 709 c.p.c., la modifica delle condizioni dettate nell'ordinanza presidenziale e la revoca del diritto di visita del padre.
È stata acquisita relazione del servizio sociale del Comune di Catania, che ha espresso un giudizio positivo sulle competenze genitoriali della madre, mentre non è riuscito ad avere un sereno dialogo col padre (che si trovava in detenzione domiciliare), rispetto al quale ha proposto la presa in carico ad opera del Ha anche evidenziato il rifiuto della figlia ad incontrare il Pt_5 Parte_3
quale, col quale non ha un buon rapporto.
Il G.I. ha modificato l'ordinanza presidenziale in data 28.12.2017, prevedendo il diritto del di vedere ed incontrare i minori nella casa in cui è ristretto ai domiciliari, alla presenza CP_1 della madre e/o di parente da lei indicato, per due pomeriggi a settimana da individuarsi – salvo diversi accordi – nei giorni di martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 2.12.2019 il Giudice istruttore ha posto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica, disponendo la comunicazione al PM.
Successivamente, con ordinanza del 12 giugno 2020, il Collegio ha ritenuto che non fosse possibile definire il giudizio, in quanto, prima di provvedere sull'affido dei minori e sul regime di visita padre-figli, occorresse procedere ad una valutazione sulla condizione di benessere psico-fisico dei minori, sui rapporti tra il padre e i figli e sulla capacità genitoriale di . È Controparte_1
stato, dunque, delegato il Servizio sociale di Catania di procedere alla valutazione e relazionare al
Tribunale, indicando le opportune modalità di esercizio del diritto di visita del padre con i figli minori.
In data 1.4.2021 è pervenuta relazione dei Servizi Sociali, con la quale l'assistente sociale rappresenta l'opportunità della presa in carico del Servizio del Consultorio Famigliare al fine di osservare la personalità del , e successivamente stabilire le modalità di incontro con i figli. CP_1
Nella relazione si evidenzia che il resistente si è trasferito a Reggio Calabria dove ha costituito un nuovo nucleo familiare, e riferisce di non poter incontrare i propri figli.
All'udienza del 25.10.2021 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale ha emesso sentenza non definitiva in data 10.5.2024, con la quale ha pronunciato la separazione delle parti, e con contestuale ordinanza ha rimesso la causa in istruttoria per l'ascolto dei figli minori e . Per_1 Per_2
All'esito dell'ascolto da parte del G.I., la causa è stata nuovamente posta in decisione al Collegio, senza termini, per rinuncia.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni confermando la richiesta di affido esclusivo;
ha evidenziato che il padre non esercita il diritto di visita e che, da informazioni assunte, si trova in stato di tossicodipendenza.
____
Preso atto della sentenza parziale che ha statuito sulla separazione giudiziale delle parti, va disciplinato l'affido ed il mantenimento della prole. La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, e la revoca del diritto di visita del padre precedentemente disposto.
Alla precedente udienza di conclusioni il resistente ha rappresentato di non opporsi all'affidamento esclusivo alla madre, ma ha chiesto la disciplina del diritto di visita, secondo il calendario già previsto.
Si premette che l'affido esclusivo rappresenta una condizione di eccezione, rispetto alla regola dell'affido condiviso, e va disposto quando “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. Civ. n. 26587/2009).
Nel caso di specie, il consenso di entrambi i coniugi, unito al fatto che la figlia rifiuta di Parte_3
vedere il padre (v. relazioni dei servizi sociali in atti) e che gli altri minori dichiarano di non conoscerlo (cfr. verbale del 5.6.2024), che il signor non ha ad oggi intrapreso un percorso CP_1
personale di cura e disintossicazione onde consentire l'attivazione del percorso di sostegno alla genitorialità, inducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse dei minori e debba essere disposto l'affidamento esclusivo alla madre, che ha dimostrato di essere persona equilibrata e con adeguate capacità genitoriali, attenta ai bisogni affettivo/educativi dei figli. Sul punto, la più recente giurisprudenza (cfr. Trib. Torino, sez. VII , 20/01/2023, n. 205, Trib. Firenze sez. I, 04/02/2022, n.308) afferma che allorché risulti dimostrato il totale disinteresse del padre alle sorti della prole, ovvero che un affidamento condiviso esporrebbe i figli a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse - essendo il padre assente
e, quindi, difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore della figlia - va prediletta la misura dell'affido esclusivo alla madre, in applicazione dell' art. 337-quater c.c..
Ne consegue l'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo alla madre, cui vanno rimesse in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per la prole minorenne (c.d. affido super esclusivo).
In relazione al diritto di visita padre-figli, nel corso dell'ascolto dei minori è emerso che gli stessi non hanno contatti col padre. Il minore ha indicato come “PA” il compagno Persona_3
della madre, , ed ha detto “io mio vero PA non mi risulta più come PA”, Persona_4
“fino ad un anno da o qualche mese fa lo incontravo per strada o nelle piazzette mi chiedeva di scambiarci i numeri di telefono ma io dicevo di no”, “non ho più sentito mio padre da quanto avevo 2 anni”, “non ho ricordi di lui”; la figlia ha detto “non sento e non vedo mio padre, Per_1
l'ultima volta circa due mesi fa l'ho visto davanti scuola che si trovava là. Lui mia ha vista però non mi ha salutata”, “quando ci incrociamo lui mi guarda, ma non mi saluta”, “non ho niente da dirgli.
Io non ho ricordi di mio PA”, all'esito dell'ascolto la minore scoppia a piangere e dichiara “ho pianto perché non conosco mio padre e non so che dire”.
Nella relazione acquisita dal Servizio sociale incaricato si rappresenta che il resistente si è trasferito a Reggio Calabria, dove ha costituito un nuovo nucleo familiare, e che lo stesso ha detto di non poter incontrare i propri figli. La ricorrente, con comparsa del 20.12.2021, ha allegato denuncia per aggressione sporta dalla nuova compagna del marito, , con cui il Parte_6
aveva ricostruito una nuova famiglia ed avuto un figlio. inoltre, all'udienza di CP_1
precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha dedotto la condizione di persistente tossicodipendenza del . CP_1
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio contrastante con l'interesse e la volontà dei minori disciplinare il diritto di visita padre-figli, che va, allo stato, sospeso. Lo stesso potrà essere oggetto di una differente valutazione – eventualmente in sede di modifica dei provvedimenti di cui alla presente sentenza – ove il padre dimostri di aver intrapreso un percorso di sostegno alla capacità genitoriale e di recupero presso il Pt_5
____
Con riferimento agli aspetti economici, va rigettata la richiesta del resistente di mantenimento diretto, in quanto trattasi di modalità contributiva eccezionale che il giudice può disporre, valorizzando le peculiarità del caso concreto (la giurisprudenza ha affermato che l'art. 155 c.c., riformato, nello stesso secondo comma in cui prevede in via prioritaria "la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori", dispone che il giudice fissi "altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento... così conferendo allo stesso giudice un'ampia discrezionalità, sempre ovviamente "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale" della prole- Cass. n. 785/2012) e che, in ogni caso, presuppone che i figli trascorranno dei periodi di tempo più o meno lunghi con il genitore obbligato in tal senso, il che mal si concilia con i fatti di causa. Inoltre, tale richiesta poggia sul permanente stato di disoccupazione del
, che invero non può costituire una giustificazione per esimersi dal provvedere al CP_1
mantenimento dei figli, obbligo che scaturisce direttamente dall'essere genitore (art. 30 Cost.).
Inoltre, la perdurante violazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli denuncia l'insussistenza di qualsivoglia volontà del padre di fronteggiare i bisogni materiali dei minori, considerando che l'obbligo di un genitore di provvedere al mantenimento della prole implica il dovere di soddisfare primariamente le esigenze dei figli stessi e quindi di anteporre le loro esigenze alle proprie. Pertanto, l'eventuale esiguità del reddito a disposizione non può comunque giustificare la totale inadempienza protratta per molto tempo da parte di un genitore, la quale incide con riferimento ai figli non solo sul piano strettamente materiale impedendo loro la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma incide ancora di più sotto il profilo morale essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno e quindi dell'assoluta inidoneità del genitore a fornire loro il contributo necessario a creare quel clima di serenità familiare indispensabile ad una crescita serena ed equilibrata della prole stessa (la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche: cfr.
Cass. n. 39411/17 e Cass n. 34952/18).
Tenuto conto della valenza economica dei compiti domestici assunti unicamente dalla madre, e considerato lo stato di inoccupazione del e le sue generali condizioni economiche e CP_1
familiari (stato prolungato di detenzione domiciliare, mancanza di cespiti immobiliari, uso di sostanze stupefacenti, altro nucleo familiare da mantenere), ritiene il Collegio di determinare il contributo per i tre figli (essendo divenuta maggiorenne nelle more dalla definizione Parte_3
del giudizio) in € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
____
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, le spese sono compensate.
PQM
Il Tribunale, premessa la sentenza parziale del 10.5.2024, ogni altra domanda rigettata, definitivamente pronunciando:
1) affida i figli (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_1 Persona_2 12.05.2013) alla madre, alla quale attribuisce in via esclusiva l'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i figli, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale;
2) dispone sugli incontri padre-figli come in parte motiva;
3) pone a carico del resistente un contributo di mantenimento per i tre figli di complessivi € 500,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, così rideterminato dalla pronuncia, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
4) spese compensate.
Cosi deciso in Catania il 21/02/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6348/2016 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. BONARRIGO BEATRICE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. DI Controparte_1 C.F._2
MAURO ROSSELLA
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno contratto matrimonio in Catania in data 5 gennaio Parte_2 Controparte_1
2006, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2006 atto n. 1, parte I.
Dalla coppia sono nati tre figli, (nata a [...] il [...]), Parte_3 Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]).
[...] Persona_2
Con ricorso depositato il 29.3.2016, a chiesto la separazione personale dal coniuge e Parte_4
l'affidamento esclusivo dei tre figli.
Non essendo stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, per la contumacia del resistente, con ordinanza presidenziale del 9.2.2017 il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, affidando in via esclusiva i figli alla madre e disciplinando contestualmente il diritto di visita del padre, con delega ai Servizi Sociali territorialmente competenti a relazionare circa i rapporti tra entrambi i genitori ed i figli e sull'adeguatezza delle parti al ruolo genitoriale. È stato disposto a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento della prole, la somma di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) oltre al 50% alle spese straordinarie, tenuto conto della condizione di disoccupazione del resistente, rappresentata dalla stessa Pt_2
All'udienza del 25 ottobre 2017, si è costituito il , chiedendo la conferma del CP_1
provvedimento di affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente e la contribuzione diretta al mantenimento dei figli;
nel corso dell'udienza la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 709 c.p.c., la modifica delle condizioni dettate nell'ordinanza presidenziale e la revoca del diritto di visita del padre.
È stata acquisita relazione del servizio sociale del Comune di Catania, che ha espresso un giudizio positivo sulle competenze genitoriali della madre, mentre non è riuscito ad avere un sereno dialogo col padre (che si trovava in detenzione domiciliare), rispetto al quale ha proposto la presa in carico ad opera del Ha anche evidenziato il rifiuto della figlia ad incontrare il Pt_5 Parte_3
quale, col quale non ha un buon rapporto.
Il G.I. ha modificato l'ordinanza presidenziale in data 28.12.2017, prevedendo il diritto del di vedere ed incontrare i minori nella casa in cui è ristretto ai domiciliari, alla presenza CP_1 della madre e/o di parente da lei indicato, per due pomeriggi a settimana da individuarsi – salvo diversi accordi – nei giorni di martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 2.12.2019 il Giudice istruttore ha posto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica, disponendo la comunicazione al PM.
Successivamente, con ordinanza del 12 giugno 2020, il Collegio ha ritenuto che non fosse possibile definire il giudizio, in quanto, prima di provvedere sull'affido dei minori e sul regime di visita padre-figli, occorresse procedere ad una valutazione sulla condizione di benessere psico-fisico dei minori, sui rapporti tra il padre e i figli e sulla capacità genitoriale di . È Controparte_1
stato, dunque, delegato il Servizio sociale di Catania di procedere alla valutazione e relazionare al
Tribunale, indicando le opportune modalità di esercizio del diritto di visita del padre con i figli minori.
In data 1.4.2021 è pervenuta relazione dei Servizi Sociali, con la quale l'assistente sociale rappresenta l'opportunità della presa in carico del Servizio del Consultorio Famigliare al fine di osservare la personalità del , e successivamente stabilire le modalità di incontro con i figli. CP_1
Nella relazione si evidenzia che il resistente si è trasferito a Reggio Calabria dove ha costituito un nuovo nucleo familiare, e riferisce di non poter incontrare i propri figli.
All'udienza del 25.10.2021 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale ha emesso sentenza non definitiva in data 10.5.2024, con la quale ha pronunciato la separazione delle parti, e con contestuale ordinanza ha rimesso la causa in istruttoria per l'ascolto dei figli minori e . Per_1 Per_2
All'esito dell'ascolto da parte del G.I., la causa è stata nuovamente posta in decisione al Collegio, senza termini, per rinuncia.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni confermando la richiesta di affido esclusivo;
ha evidenziato che il padre non esercita il diritto di visita e che, da informazioni assunte, si trova in stato di tossicodipendenza.
____
Preso atto della sentenza parziale che ha statuito sulla separazione giudiziale delle parti, va disciplinato l'affido ed il mantenimento della prole. La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, e la revoca del diritto di visita del padre precedentemente disposto.
Alla precedente udienza di conclusioni il resistente ha rappresentato di non opporsi all'affidamento esclusivo alla madre, ma ha chiesto la disciplina del diritto di visita, secondo il calendario già previsto.
Si premette che l'affido esclusivo rappresenta una condizione di eccezione, rispetto alla regola dell'affido condiviso, e va disposto quando “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. Civ. n. 26587/2009).
Nel caso di specie, il consenso di entrambi i coniugi, unito al fatto che la figlia rifiuta di Parte_3
vedere il padre (v. relazioni dei servizi sociali in atti) e che gli altri minori dichiarano di non conoscerlo (cfr. verbale del 5.6.2024), che il signor non ha ad oggi intrapreso un percorso CP_1
personale di cura e disintossicazione onde consentire l'attivazione del percorso di sostegno alla genitorialità, inducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse dei minori e debba essere disposto l'affidamento esclusivo alla madre, che ha dimostrato di essere persona equilibrata e con adeguate capacità genitoriali, attenta ai bisogni affettivo/educativi dei figli. Sul punto, la più recente giurisprudenza (cfr. Trib. Torino, sez. VII , 20/01/2023, n. 205, Trib. Firenze sez. I, 04/02/2022, n.308) afferma che allorché risulti dimostrato il totale disinteresse del padre alle sorti della prole, ovvero che un affidamento condiviso esporrebbe i figli a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse - essendo il padre assente
e, quindi, difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore della figlia - va prediletta la misura dell'affido esclusivo alla madre, in applicazione dell' art. 337-quater c.c..
Ne consegue l'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo alla madre, cui vanno rimesse in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per la prole minorenne (c.d. affido super esclusivo).
In relazione al diritto di visita padre-figli, nel corso dell'ascolto dei minori è emerso che gli stessi non hanno contatti col padre. Il minore ha indicato come “PA” il compagno Persona_3
della madre, , ed ha detto “io mio vero PA non mi risulta più come PA”, Persona_4
“fino ad un anno da o qualche mese fa lo incontravo per strada o nelle piazzette mi chiedeva di scambiarci i numeri di telefono ma io dicevo di no”, “non ho più sentito mio padre da quanto avevo 2 anni”, “non ho ricordi di lui”; la figlia ha detto “non sento e non vedo mio padre, Per_1
l'ultima volta circa due mesi fa l'ho visto davanti scuola che si trovava là. Lui mia ha vista però non mi ha salutata”, “quando ci incrociamo lui mi guarda, ma non mi saluta”, “non ho niente da dirgli.
Io non ho ricordi di mio PA”, all'esito dell'ascolto la minore scoppia a piangere e dichiara “ho pianto perché non conosco mio padre e non so che dire”.
Nella relazione acquisita dal Servizio sociale incaricato si rappresenta che il resistente si è trasferito a Reggio Calabria, dove ha costituito un nuovo nucleo familiare, e che lo stesso ha detto di non poter incontrare i propri figli. La ricorrente, con comparsa del 20.12.2021, ha allegato denuncia per aggressione sporta dalla nuova compagna del marito, , con cui il Parte_6
aveva ricostruito una nuova famiglia ed avuto un figlio. inoltre, all'udienza di CP_1
precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha dedotto la condizione di persistente tossicodipendenza del . CP_1
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio contrastante con l'interesse e la volontà dei minori disciplinare il diritto di visita padre-figli, che va, allo stato, sospeso. Lo stesso potrà essere oggetto di una differente valutazione – eventualmente in sede di modifica dei provvedimenti di cui alla presente sentenza – ove il padre dimostri di aver intrapreso un percorso di sostegno alla capacità genitoriale e di recupero presso il Pt_5
____
Con riferimento agli aspetti economici, va rigettata la richiesta del resistente di mantenimento diretto, in quanto trattasi di modalità contributiva eccezionale che il giudice può disporre, valorizzando le peculiarità del caso concreto (la giurisprudenza ha affermato che l'art. 155 c.c., riformato, nello stesso secondo comma in cui prevede in via prioritaria "la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori", dispone che il giudice fissi "altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento... così conferendo allo stesso giudice un'ampia discrezionalità, sempre ovviamente "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale" della prole- Cass. n. 785/2012) e che, in ogni caso, presuppone che i figli trascorranno dei periodi di tempo più o meno lunghi con il genitore obbligato in tal senso, il che mal si concilia con i fatti di causa. Inoltre, tale richiesta poggia sul permanente stato di disoccupazione del
, che invero non può costituire una giustificazione per esimersi dal provvedere al CP_1
mantenimento dei figli, obbligo che scaturisce direttamente dall'essere genitore (art. 30 Cost.).
Inoltre, la perdurante violazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli denuncia l'insussistenza di qualsivoglia volontà del padre di fronteggiare i bisogni materiali dei minori, considerando che l'obbligo di un genitore di provvedere al mantenimento della prole implica il dovere di soddisfare primariamente le esigenze dei figli stessi e quindi di anteporre le loro esigenze alle proprie. Pertanto, l'eventuale esiguità del reddito a disposizione non può comunque giustificare la totale inadempienza protratta per molto tempo da parte di un genitore, la quale incide con riferimento ai figli non solo sul piano strettamente materiale impedendo loro la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma incide ancora di più sotto il profilo morale essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno e quindi dell'assoluta inidoneità del genitore a fornire loro il contributo necessario a creare quel clima di serenità familiare indispensabile ad una crescita serena ed equilibrata della prole stessa (la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche: cfr.
Cass. n. 39411/17 e Cass n. 34952/18).
Tenuto conto della valenza economica dei compiti domestici assunti unicamente dalla madre, e considerato lo stato di inoccupazione del e le sue generali condizioni economiche e CP_1
familiari (stato prolungato di detenzione domiciliare, mancanza di cespiti immobiliari, uso di sostanze stupefacenti, altro nucleo familiare da mantenere), ritiene il Collegio di determinare il contributo per i tre figli (essendo divenuta maggiorenne nelle more dalla definizione Parte_3
del giudizio) in € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
____
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, le spese sono compensate.
PQM
Il Tribunale, premessa la sentenza parziale del 10.5.2024, ogni altra domanda rigettata, definitivamente pronunciando:
1) affida i figli (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_1 Persona_2 12.05.2013) alla madre, alla quale attribuisce in via esclusiva l'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i figli, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale;
2) dispone sugli incontri padre-figli come in parte motiva;
3) pone a carico del resistente un contributo di mantenimento per i tre figli di complessivi € 500,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, così rideterminato dalla pronuncia, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
4) spese compensate.
Cosi deciso in Catania il 21/02/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco