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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2235/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2235/2024 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], CP_1
e
, nata a [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. PAVONE GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2024, e CP_1 CP_2
esponevano di essere genitori di , nato il [...] a [...], Persona_1 Per_2
, nata il [...] in [...], nato il [...],
[...] Persona_3 Per_4
il 16.03.2022 in Pescara e nato il [...] in [...], tutti
[...] Persona_5
nati da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 12/12/2024 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti CP_1
e , provvede come segue: CP_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido dei minori alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
pagina 2 di 4 2. I figli verranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre.
3. Il Sig. si impegna a versare alla sig.ra € 100,00 a CP_1 CP_2
figlio entro il 20 di ogni mese ed a partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50%. Per spese straordinarie devono intendersi le spese mediche (cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici), spese scolastiche (per esse da intendersi mensa scolastica, libri, tasse universitarie, acquisto di materiale di cancelleria, etc), sportive (per esse da intendersi piscina, calcio, basket ecc ). Le spese ludiche saranno preventivamente concordate dalle parti e saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
4. Il Sig. si impegna, come potrà, a spostare la propria residenza presso CP_1
altra abitazione.
5. Il ricorrente potrà vedere i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la ex compagna. Ogni qualvolta uno dei genitori lo richiederà, potrà essere concordato il periodo delle vacanze estive e delle festività, assicurando comunque al padre, quando i figli avranno raggiunto almeno l'età di 10 anni, la permanenza degli stessi presso di sé almeno per 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive e per 3 giorni durante il periodo pasquale. In ogni caso, i figli trascorreranno, in modo alternato con i genitori, dopo aver raggiunto la predetta età, il Natale, il 31 dicembre, il 1 gennaio, il
6 gennaio, Pasqua e Pasquetta, il giorno del compleanno, previo diverso accordo dei genitori stessi;
6. I ricorrenti dichiarano di non avere a pretendere nulla l'una dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
7. I sig.ri e prestano reciproco assenso e/o CP_2 CP_1
autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
pagina 3 di 4 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2235/2024 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], CP_1
e
, nata a [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. PAVONE GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2024, e CP_1 CP_2
esponevano di essere genitori di , nato il [...] a [...], Persona_1 Per_2
, nata il [...] in [...], nato il [...],
[...] Persona_3 Per_4
il 16.03.2022 in Pescara e nato il [...] in [...], tutti
[...] Persona_5
nati da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 12/12/2024 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti CP_1
e , provvede come segue: CP_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido dei minori alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
pagina 2 di 4 2. I figli verranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre.
3. Il Sig. si impegna a versare alla sig.ra € 100,00 a CP_1 CP_2
figlio entro il 20 di ogni mese ed a partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50%. Per spese straordinarie devono intendersi le spese mediche (cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici), spese scolastiche (per esse da intendersi mensa scolastica, libri, tasse universitarie, acquisto di materiale di cancelleria, etc), sportive (per esse da intendersi piscina, calcio, basket ecc ). Le spese ludiche saranno preventivamente concordate dalle parti e saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
4. Il Sig. si impegna, come potrà, a spostare la propria residenza presso CP_1
altra abitazione.
5. Il ricorrente potrà vedere i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la ex compagna. Ogni qualvolta uno dei genitori lo richiederà, potrà essere concordato il periodo delle vacanze estive e delle festività, assicurando comunque al padre, quando i figli avranno raggiunto almeno l'età di 10 anni, la permanenza degli stessi presso di sé almeno per 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive e per 3 giorni durante il periodo pasquale. In ogni caso, i figli trascorreranno, in modo alternato con i genitori, dopo aver raggiunto la predetta età, il Natale, il 31 dicembre, il 1 gennaio, il
6 gennaio, Pasqua e Pasquetta, il giorno del compleanno, previo diverso accordo dei genitori stessi;
6. I ricorrenti dichiarano di non avere a pretendere nulla l'una dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
7. I sig.ri e prestano reciproco assenso e/o CP_2 CP_1
autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
pagina 3 di 4 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4