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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41706 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 02.12.2022 e vertente
TRA
), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio PELLEGRINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via in Arcione n. 71, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
( ), nato a ROMA (RM) in [...] Controparte_1 C.F._1
02/09/1953, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia DEL PRETARO (con domicilio telematico) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
Oggetto: Azione di accertamento.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.12.2024, compariva la sola parte attrice che concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 14.06.2022, la ricorrente
[...]
deduceva: di essere creditrice di in virtù della Parte_1 Controparte_1
Sentenza n. 7795/2020 emessa dal Tribunale di Roma (R.G. n. 22536/2016); di aver intrapreso una procedura esecutiva immobiliare, innanzi al Tribunale di Roma
(R.G. n. 512/2021), nei confronti di e , avente ad oggetto P_ Controparte_2
la quota di 1/6 pro indiviso del diritto di proprietà sull'appartamento in Roma, Via
Prospero Santacroce, n. 171, piano quinto, int. 17, censito al NCEU del Comune di
Roma al foglio 357, particella 508, sub 522, nell'ambito della quale emergeva che parte della proprietà dell'immobile era pervenuta al resistente per successione ereditaria paterna, ma non risultava trascritta alcuna accettazione tacita o espressa di eredità, bensì la sola denuncia di successione;
che, tuttavia, il resistente aveva il possesso del suddetto immobile - avendo ivi posto la propria residenza e dimora abituale e qui ricevuto personalmente la notifica degli atti relativi al procedimento esecutivo - così ricorrendo i presupposti per ritenere intervenuta l'accettazione ope legis dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c.
Concludeva quindi chiedendo: “accertare e dichiarare che:
- il Sig. , C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
ha accettato ope legis, ex art. 485, 2° c., c.c., l'eredità del Sig. Persona_1
C.F. , morto a Roma il l'03.02.2005; C.F._2
- che il Sig. , C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
02.09.1953 è erede puro e semplice del Sig. C.F. Persona_1
, morto a Roma il l'03.02.2005. C.F._2
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Si costituiva deducendo: i) la possibile estinzione della Controparte_1
procedura esecutiva, con conseguente necessità di sospendere l'odierno giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa dell'esito della procedura esecutiva R.G. n. 512/2022; ii) il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la sentenza n. 7795/2020, azionata in sede esecutiva dalla ricorrente, non condannava il resistente, bensì il solo procuratore speciale, dott.
2 iii) l'abuso del diritto e la responsabilità per lite temeraria ex art. 96 Persona_2
c.p.c. della per aver proposto altra domanda giudiziale fondata Parte_1
sulle medesime ragioni nei confronti di ed avendo in tal modo Controparte_2
intrapreso due distinte azioni giudiziali nei confronti di soggetti non destinatari della sentenza munita di titolo esecutivo;
iv) l'infondatezza della domanda volta ad accertare l'intervenuta accettazione tacita di eredità, risiedendo non nell'appartamento del padre posto al piano 5° int. 17, bensì in altro appartamento dello stesso stabile, posto al piano secondo, int. 9, come da dichiarazione allegata.
Concludeva quindi chiedendo: “In via preliminare e pregiudiziale: Voglia, in accoglimento della domanda del resistente:
- sospendere la causa n. 41706/2022 RG sino all'esito della pregiudiziale causa n.
512/2021 RgEs.Imm. del Tribunale di Roma, dove si discute dell'estinzione della procedura esecutiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 567 e 630 c.p.c. o, nella denegata ipotesi, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 7795/2020 emessa in data 28/5/2020 (rep. n. 7545/2020 del 28/5/2020), pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, in persona del giudice unico Dott.ssa
Maria Grazia Giammarinaro, nonché del pedissequo atto di precetto, oltre che degli atti connessi e/o correlati e/o conseguenziali, compreso il pignoramento immobiliare de quo o, in ulteriore subordine, sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la causa sino all'esito del giudizio n. 3500/2020 R.G. della Corte di Appello di Roma, proposto avverso la sentenza n. 7795/2020 (rep. n. 7545/2020 del 28/5/2020) del Tribunale di
Roma, la cui prossima udienza è fissata al giorno 16/11/2023.
nel merito:
1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nonché accertare e Parte_1
dichiarare la carenza di legittimazione passiva del resistente;
2. accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte del creditore a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del resistente;
3
3. dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata la domanda della società ricorrente, per i motivi esposti in fatto e diritto;
4. condannare la in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento di tutte le spese legali e processuali;
5. condannare la in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t.,al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”.
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario ed assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., con la memoria, n. 1, la ricorrente contestava la genuinità ed il contenuto della dichiarazione scritta resa dalla sig.ra (all. 14 alla comparsa di Pt_2
costituzione e risposta) e chiedeva la condanna di al risarcimento Controparte_1
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 02.12.2024, alla quale parte convenuta non compariva, la causa era rimessa in decisione con assegnazione del termine di giorni 20 per il deposito della memoria conclusionale e di giorni 10 per il deposito della replica.
<<<<>>>>
Il ricorso è fondato e da accogliere.
Preliminarmente, deve evidenziarsi l'autonomia del presente giudizio rispetto a quello avente ad oggetto l'accertamento della pretesa creditoria (al momento in grado di appello) e alla procedura esecutiva.
Ed infatti, l'interesse e la legittimazione ad agire, quali condizioni dell'azione, consistono, il primo nel vantaggio non necessariamente economico che l'attore tende a conseguire con l'esercizio dell'azione giurisdizionale, la seconda nell'affermata titolarità di un diritto.
Nel caso in questione, la ricorrente si afferma titolare di un diritto di credito, già riconosciuto con sentenza di condanna emessa in primo grado, provvisoriamente esecutiva, avverso la quale è stata proposto appello e sulla cui base risulta inoltre avviata l'azione esecutiva.
Attesa quindi la sussistenza delle condizioni dell'azioni, integrate dalla prospettata e documentata titolarità ad oggi di un credito e dall'obiettivo vantaggio che può
4 derivare al creditore con l'accertamento dell'intervenuto acquisto ereditario in favore del proprio debitore, anche al fine di proseguire l'azione esecutiva, deve ritenersi preclusa in questa sede ogni valutazione in merito alla fondatezza della pretesa creditoria e dell'azione esecutiva, incorrendosi altrimenti in un ne bis in idem.
Deve quindi respingersi la richiesta di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., non ricorrendo alcuna interdipendenza del presente giudizio, avente ad oggetto l'accertamento della qualità di erede di rispetto alla procedura Controparte_1
esecutiva e al giudizio pendente in appello avente ad oggetto la pretesa creditoria, trattandosi di domande autonome che in alcun modo possono influenzare l'odierna pronuncia.
Deve inoltre dichiararsi inammissibile, in questa sede, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 7795/2020 (oggetto del giudizio di appello), trattandosi di domanda su cui è competente esclusivamente il giudice dell'impugnazione, in base al combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c.
Deve infine rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto legittimazione attiva della e di carenza di legittimazione passiva di Parte_1 P_
sul presupposto che la sentenza da cui nasce il credito sia stata emessa nei
[...]
confronti del procuratore speciale e non del resistente, che dunque non Persona_2
sarebbe debitore.
In realtà, tanto dall'intestazione quanto dal dispositivo della sentenza, emerge come abbia preso parte al giudizio non in proprio bensì quale procuratore Persona_2
speciale, tra gli altri, di , agendo quindi in nome e per conto di Controparte_1
quest'ultimo e facendo ricadere direttamente nella sua sfera giuridica gli effetti degli atti posti in essere, ex art. 77 c.p.c. e 1387 c.c.
E dunque la condanna deve ritenersi emessa nei confronti dei rappresentati tra cui
. Controparte_1
Neppure rilevano in questa sede eventuali iniziative giudiziarie intraprese nei confronti di , anch'essa condannata con la sentenza n. 7795/2020, Controparte_2
attesa l'autonomia delle posizioni e, comunque, tenuto conto che oggetto del presente
5 giudizio è solo ed esclusivamente l'accertamento in merito all'intervenuta accettazione di eredità.
Nel merito, dalla documentazione prodotta (relazione notarile depositata quale all. 4 del ricorso introduttivo) emerge l'avvenuta presentazione e trascrizione, nel 2006, della denuncia di successione di deceduto nel 2005, a favore di Persona_1
e quali figli e quale coniuge. Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
Dalla medesima relazione emerge altresì che era proprietario, Persona_1
unitamente alla moglie, dell'immobile sito in Roma, Via Prospero Santacroce, n. 171, piano quinto, int. 17, di vani 6 cat. (mq. 144 cat.), censito al Nuovo Catasto Edilizio
Urbano del Comune di Roma al foglio 357, particella 508, sub 522 per atto di compravendita trascritto nel 1976, caduto in successione.
Seppure non risulti trascritto alcun atto di accettazione o rinuncia all'eredità paterna da parte del resistente, dalla documentazione prodotta emerge che Controparte_1
è residente in [...] e che qui ha ricevuto, a mani, le notifiche del precetto, del pignoramento e del ricorso introduttivo del presente procedimento.
Parte resistente contesta la circostanza, assumendo di abitare non nell'immobile del de cuius (posto al piano 5° int. 17), bensì in un altro appartamento del medesimo stabile (sito al piano secondo int. 9). Deposita a riprova una dichiarazione scritta di tale (all. 14), con la quale la dichiarante autorizza il resistente a Persona_3
risiedere nel proprio appartamento sito in via Prospero Santacroce n. 171 int. 9 piano secondo.
Alla detta dichiarazione, priva di data, con sottoscrizione non autentica, di cui neppure è stata richiesta la conferma testimoniale, non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria, non essendovi certezza quanto alla provenienza e all'epoca in cui sia stata rilasciata, né a quale periodo temporale si riferisca.
Ed allora, avendo il resistente omesso di documentare la titolarità di eventuali diritti reali o personali di godimento (proprietà, usufrutto, locazione, comodato o altro) o anche di provare l'ospitalità in un diverso appartamento sito nel medesimo stabile,
6 non può ritenersi superata la presunzione di occupazione dell'immobile del padre che deriva dall'essere la residente al medesimo indirizzo dal 4.10.2017 (all. 5 P_
del ricorso) e dall'aver qui ricevuto a mani più notifiche eseguite in tempi diversi.
A ciò si aggiunga che, a seguito della morte di , avvenuta nel 2005, Persona_1
risulta presentata denuncia di successione sin dal 2006 a favore degli eredi legittimi, tra cui l'odierno resistente, con voltura catastale degli immobili, desumibile dalla relazione notarile in cui si dà atto che i beni sono anche catastalmente intestati agli eredi.
Ed allora, alla luce delle evidenze documentali di cui sopra, da un lato non può ritenersi provata l'intervenuta accettazione di eredità ope legis in base alla previsione di cui all'art. 485 c.c., difettando la prova che il resistente fosse nel possesso dei beni ereditari già all'epoca di apertura della successione, con conseguente onere di provvedere, nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, alla redazione dell'inventario; dall'altro tuttavia, deve ritenersi che la presentazione della denuncia di successione nell'anno dalla morte, con conseguente voltura catastale e l'occupazione dell'immobile, seppure documentata dal 2017, rappresentino condotte incompatibili con una eventuale volontà di rinuncia, così da integrare accettazione tacita di eredità.
Al riguardo, la Cassazione, afferma: “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (Cass. Civ., Sez. VI, 221.2020, n. 1438).
Dello stesso tenore Cassazione ordinanza n. 14499 del 6.6.2018; n. 10060 del
24/04/2018, sentenza n. 19833 del 23/07/2019; n. 10796 dell'11/05/2009).
In particolare, in quest'ultima pronuncia n. 10796 si legge: “se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sè soli inidonei a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità, questa può essere desunta dal
7 comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi
(v. Cass., sentt. n. 4783 del 2007, n. 5226 del 2002, n. 7075 del 1999)”. Più di recente
Cass. 12259 del 14.4.2022).
Ed allora, se la denuncia di successione, quale adempimento di tipo fiscale, di per sé sola non appare sufficiente ad integrare accettazione di eredità, la successiva voltura catastale dei beni a nome dei chiamati e, soprattutto, l'occupazione del bene, evidenziano una condotta incompatibile con la volontà di rinuncia e come tale idonea a provare l'intervenuta accettazione tacita di eredità.
Neanche rileva la circostanza che il possesso dell'immobile sia provato dal 2017 in poi, e dunque oltre il termine di 10 anni dall'apertura della successione paterna, sia in quanto le condotte descritte (denuncia di successione, voltura degli immobili e utilizzo in proprio dell'immobile) fanno presumere un possesso in capo al disponente anche per il periodo precedente, sia in quanto “Un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione” (Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12646 del 25/06/2020 - Rv. 658276 - 01).
E dunque, il ricorso merita accoglimento, dovendosi dare atto della intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte del chiamato Persona_1 P_
, con conseguente ordine all'Agenzia del Territorio di procedere alla
[...]
trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c. al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.
Non si ravvisano tuttavia i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente di condanna del resistente ex art. 96 c.p.c., in difetto di prova di effettivi danni subito come conseguenza diretta ed immediata dell'azione della resistente.
8 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato del giudizio di bassa complessità, delle attività espletate e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
• Dà atto dell'intervenuta accettazione dell'eredità di (nato a Persona_1
Onano il 13.4.1920 e deceduto a Roma il 03.02.2005) da parte di P_
(nato a [...] il [...]).
[...]
• Ordina all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale, di trascrivere il presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità.
• Condanna al pagamento delle spese del procedimento nella Controparte_1
misura di € 259,00 per spese e € 3.900,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 7.1.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari
Addetti all'Ufficio per il Processo dott.ssa Federica Fralleoni e dott.ssa Alberta
Sassara Ulivari.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41706 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 02.12.2022 e vertente
TRA
), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio PELLEGRINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via in Arcione n. 71, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
( ), nato a ROMA (RM) in [...] Controparte_1 C.F._1
02/09/1953, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia DEL PRETARO (con domicilio telematico) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
Oggetto: Azione di accertamento.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.12.2024, compariva la sola parte attrice che concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 14.06.2022, la ricorrente
[...]
deduceva: di essere creditrice di in virtù della Parte_1 Controparte_1
Sentenza n. 7795/2020 emessa dal Tribunale di Roma (R.G. n. 22536/2016); di aver intrapreso una procedura esecutiva immobiliare, innanzi al Tribunale di Roma
(R.G. n. 512/2021), nei confronti di e , avente ad oggetto P_ Controparte_2
la quota di 1/6 pro indiviso del diritto di proprietà sull'appartamento in Roma, Via
Prospero Santacroce, n. 171, piano quinto, int. 17, censito al NCEU del Comune di
Roma al foglio 357, particella 508, sub 522, nell'ambito della quale emergeva che parte della proprietà dell'immobile era pervenuta al resistente per successione ereditaria paterna, ma non risultava trascritta alcuna accettazione tacita o espressa di eredità, bensì la sola denuncia di successione;
che, tuttavia, il resistente aveva il possesso del suddetto immobile - avendo ivi posto la propria residenza e dimora abituale e qui ricevuto personalmente la notifica degli atti relativi al procedimento esecutivo - così ricorrendo i presupposti per ritenere intervenuta l'accettazione ope legis dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c.
Concludeva quindi chiedendo: “accertare e dichiarare che:
- il Sig. , C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
ha accettato ope legis, ex art. 485, 2° c., c.c., l'eredità del Sig. Persona_1
C.F. , morto a Roma il l'03.02.2005; C.F._2
- che il Sig. , C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
02.09.1953 è erede puro e semplice del Sig. C.F. Persona_1
, morto a Roma il l'03.02.2005. C.F._2
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Si costituiva deducendo: i) la possibile estinzione della Controparte_1
procedura esecutiva, con conseguente necessità di sospendere l'odierno giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa dell'esito della procedura esecutiva R.G. n. 512/2022; ii) il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la sentenza n. 7795/2020, azionata in sede esecutiva dalla ricorrente, non condannava il resistente, bensì il solo procuratore speciale, dott.
2 iii) l'abuso del diritto e la responsabilità per lite temeraria ex art. 96 Persona_2
c.p.c. della per aver proposto altra domanda giudiziale fondata Parte_1
sulle medesime ragioni nei confronti di ed avendo in tal modo Controparte_2
intrapreso due distinte azioni giudiziali nei confronti di soggetti non destinatari della sentenza munita di titolo esecutivo;
iv) l'infondatezza della domanda volta ad accertare l'intervenuta accettazione tacita di eredità, risiedendo non nell'appartamento del padre posto al piano 5° int. 17, bensì in altro appartamento dello stesso stabile, posto al piano secondo, int. 9, come da dichiarazione allegata.
Concludeva quindi chiedendo: “In via preliminare e pregiudiziale: Voglia, in accoglimento della domanda del resistente:
- sospendere la causa n. 41706/2022 RG sino all'esito della pregiudiziale causa n.
512/2021 RgEs.Imm. del Tribunale di Roma, dove si discute dell'estinzione della procedura esecutiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 567 e 630 c.p.c. o, nella denegata ipotesi, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 7795/2020 emessa in data 28/5/2020 (rep. n. 7545/2020 del 28/5/2020), pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, in persona del giudice unico Dott.ssa
Maria Grazia Giammarinaro, nonché del pedissequo atto di precetto, oltre che degli atti connessi e/o correlati e/o conseguenziali, compreso il pignoramento immobiliare de quo o, in ulteriore subordine, sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la causa sino all'esito del giudizio n. 3500/2020 R.G. della Corte di Appello di Roma, proposto avverso la sentenza n. 7795/2020 (rep. n. 7545/2020 del 28/5/2020) del Tribunale di
Roma, la cui prossima udienza è fissata al giorno 16/11/2023.
nel merito:
1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nonché accertare e Parte_1
dichiarare la carenza di legittimazione passiva del resistente;
2. accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte del creditore a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del resistente;
3
3. dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata la domanda della società ricorrente, per i motivi esposti in fatto e diritto;
4. condannare la in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento di tutte le spese legali e processuali;
5. condannare la in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t.,al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”.
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario ed assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., con la memoria, n. 1, la ricorrente contestava la genuinità ed il contenuto della dichiarazione scritta resa dalla sig.ra (all. 14 alla comparsa di Pt_2
costituzione e risposta) e chiedeva la condanna di al risarcimento Controparte_1
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 02.12.2024, alla quale parte convenuta non compariva, la causa era rimessa in decisione con assegnazione del termine di giorni 20 per il deposito della memoria conclusionale e di giorni 10 per il deposito della replica.
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Il ricorso è fondato e da accogliere.
Preliminarmente, deve evidenziarsi l'autonomia del presente giudizio rispetto a quello avente ad oggetto l'accertamento della pretesa creditoria (al momento in grado di appello) e alla procedura esecutiva.
Ed infatti, l'interesse e la legittimazione ad agire, quali condizioni dell'azione, consistono, il primo nel vantaggio non necessariamente economico che l'attore tende a conseguire con l'esercizio dell'azione giurisdizionale, la seconda nell'affermata titolarità di un diritto.
Nel caso in questione, la ricorrente si afferma titolare di un diritto di credito, già riconosciuto con sentenza di condanna emessa in primo grado, provvisoriamente esecutiva, avverso la quale è stata proposto appello e sulla cui base risulta inoltre avviata l'azione esecutiva.
Attesa quindi la sussistenza delle condizioni dell'azioni, integrate dalla prospettata e documentata titolarità ad oggi di un credito e dall'obiettivo vantaggio che può
4 derivare al creditore con l'accertamento dell'intervenuto acquisto ereditario in favore del proprio debitore, anche al fine di proseguire l'azione esecutiva, deve ritenersi preclusa in questa sede ogni valutazione in merito alla fondatezza della pretesa creditoria e dell'azione esecutiva, incorrendosi altrimenti in un ne bis in idem.
Deve quindi respingersi la richiesta di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., non ricorrendo alcuna interdipendenza del presente giudizio, avente ad oggetto l'accertamento della qualità di erede di rispetto alla procedura Controparte_1
esecutiva e al giudizio pendente in appello avente ad oggetto la pretesa creditoria, trattandosi di domande autonome che in alcun modo possono influenzare l'odierna pronuncia.
Deve inoltre dichiararsi inammissibile, in questa sede, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 7795/2020 (oggetto del giudizio di appello), trattandosi di domanda su cui è competente esclusivamente il giudice dell'impugnazione, in base al combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c.
Deve infine rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto legittimazione attiva della e di carenza di legittimazione passiva di Parte_1 P_
sul presupposto che la sentenza da cui nasce il credito sia stata emessa nei
[...]
confronti del procuratore speciale e non del resistente, che dunque non Persona_2
sarebbe debitore.
In realtà, tanto dall'intestazione quanto dal dispositivo della sentenza, emerge come abbia preso parte al giudizio non in proprio bensì quale procuratore Persona_2
speciale, tra gli altri, di , agendo quindi in nome e per conto di Controparte_1
quest'ultimo e facendo ricadere direttamente nella sua sfera giuridica gli effetti degli atti posti in essere, ex art. 77 c.p.c. e 1387 c.c.
E dunque la condanna deve ritenersi emessa nei confronti dei rappresentati tra cui
. Controparte_1
Neppure rilevano in questa sede eventuali iniziative giudiziarie intraprese nei confronti di , anch'essa condannata con la sentenza n. 7795/2020, Controparte_2
attesa l'autonomia delle posizioni e, comunque, tenuto conto che oggetto del presente
5 giudizio è solo ed esclusivamente l'accertamento in merito all'intervenuta accettazione di eredità.
Nel merito, dalla documentazione prodotta (relazione notarile depositata quale all. 4 del ricorso introduttivo) emerge l'avvenuta presentazione e trascrizione, nel 2006, della denuncia di successione di deceduto nel 2005, a favore di Persona_1
e quali figli e quale coniuge. Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
Dalla medesima relazione emerge altresì che era proprietario, Persona_1
unitamente alla moglie, dell'immobile sito in Roma, Via Prospero Santacroce, n. 171, piano quinto, int. 17, di vani 6 cat. (mq. 144 cat.), censito al Nuovo Catasto Edilizio
Urbano del Comune di Roma al foglio 357, particella 508, sub 522 per atto di compravendita trascritto nel 1976, caduto in successione.
Seppure non risulti trascritto alcun atto di accettazione o rinuncia all'eredità paterna da parte del resistente, dalla documentazione prodotta emerge che Controparte_1
è residente in [...] e che qui ha ricevuto, a mani, le notifiche del precetto, del pignoramento e del ricorso introduttivo del presente procedimento.
Parte resistente contesta la circostanza, assumendo di abitare non nell'immobile del de cuius (posto al piano 5° int. 17), bensì in un altro appartamento del medesimo stabile (sito al piano secondo int. 9). Deposita a riprova una dichiarazione scritta di tale (all. 14), con la quale la dichiarante autorizza il resistente a Persona_3
risiedere nel proprio appartamento sito in via Prospero Santacroce n. 171 int. 9 piano secondo.
Alla detta dichiarazione, priva di data, con sottoscrizione non autentica, di cui neppure è stata richiesta la conferma testimoniale, non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria, non essendovi certezza quanto alla provenienza e all'epoca in cui sia stata rilasciata, né a quale periodo temporale si riferisca.
Ed allora, avendo il resistente omesso di documentare la titolarità di eventuali diritti reali o personali di godimento (proprietà, usufrutto, locazione, comodato o altro) o anche di provare l'ospitalità in un diverso appartamento sito nel medesimo stabile,
6 non può ritenersi superata la presunzione di occupazione dell'immobile del padre che deriva dall'essere la residente al medesimo indirizzo dal 4.10.2017 (all. 5 P_
del ricorso) e dall'aver qui ricevuto a mani più notifiche eseguite in tempi diversi.
A ciò si aggiunga che, a seguito della morte di , avvenuta nel 2005, Persona_1
risulta presentata denuncia di successione sin dal 2006 a favore degli eredi legittimi, tra cui l'odierno resistente, con voltura catastale degli immobili, desumibile dalla relazione notarile in cui si dà atto che i beni sono anche catastalmente intestati agli eredi.
Ed allora, alla luce delle evidenze documentali di cui sopra, da un lato non può ritenersi provata l'intervenuta accettazione di eredità ope legis in base alla previsione di cui all'art. 485 c.c., difettando la prova che il resistente fosse nel possesso dei beni ereditari già all'epoca di apertura della successione, con conseguente onere di provvedere, nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, alla redazione dell'inventario; dall'altro tuttavia, deve ritenersi che la presentazione della denuncia di successione nell'anno dalla morte, con conseguente voltura catastale e l'occupazione dell'immobile, seppure documentata dal 2017, rappresentino condotte incompatibili con una eventuale volontà di rinuncia, così da integrare accettazione tacita di eredità.
Al riguardo, la Cassazione, afferma: “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (Cass. Civ., Sez. VI, 221.2020, n. 1438).
Dello stesso tenore Cassazione ordinanza n. 14499 del 6.6.2018; n. 10060 del
24/04/2018, sentenza n. 19833 del 23/07/2019; n. 10796 dell'11/05/2009).
In particolare, in quest'ultima pronuncia n. 10796 si legge: “se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sè soli inidonei a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità, questa può essere desunta dal
7 comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi
(v. Cass., sentt. n. 4783 del 2007, n. 5226 del 2002, n. 7075 del 1999)”. Più di recente
Cass. 12259 del 14.4.2022).
Ed allora, se la denuncia di successione, quale adempimento di tipo fiscale, di per sé sola non appare sufficiente ad integrare accettazione di eredità, la successiva voltura catastale dei beni a nome dei chiamati e, soprattutto, l'occupazione del bene, evidenziano una condotta incompatibile con la volontà di rinuncia e come tale idonea a provare l'intervenuta accettazione tacita di eredità.
Neanche rileva la circostanza che il possesso dell'immobile sia provato dal 2017 in poi, e dunque oltre il termine di 10 anni dall'apertura della successione paterna, sia in quanto le condotte descritte (denuncia di successione, voltura degli immobili e utilizzo in proprio dell'immobile) fanno presumere un possesso in capo al disponente anche per il periodo precedente, sia in quanto “Un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione” (Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12646 del 25/06/2020 - Rv. 658276 - 01).
E dunque, il ricorso merita accoglimento, dovendosi dare atto della intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte del chiamato Persona_1 P_
, con conseguente ordine all'Agenzia del Territorio di procedere alla
[...]
trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c. al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.
Non si ravvisano tuttavia i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente di condanna del resistente ex art. 96 c.p.c., in difetto di prova di effettivi danni subito come conseguenza diretta ed immediata dell'azione della resistente.
8 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato del giudizio di bassa complessità, delle attività espletate e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
• Dà atto dell'intervenuta accettazione dell'eredità di (nato a Persona_1
Onano il 13.4.1920 e deceduto a Roma il 03.02.2005) da parte di P_
(nato a [...] il [...]).
[...]
• Ordina all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale, di trascrivere il presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità.
• Condanna al pagamento delle spese del procedimento nella Controparte_1
misura di € 259,00 per spese e € 3.900,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 7.1.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari
Addetti all'Ufficio per il Processo dott.ssa Federica Fralleoni e dott.ssa Alberta
Sassara Ulivari.
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