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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8286 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosami Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/07/2025 da 1) Parte_1 nata a [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con gli Avv.ti Simona Levi e Nicola Battistini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con gli Avv.ti Simona Levi e Nicola Battistini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 4 settembre 2004 (anno 2004 atto n. 741 reg. 3 parte 2 serie A) In regime di separazione dei beni. con i seguenti figli:
- (C.F. ), nata a [...] il 9 dicembre Persona_1 CodiceFiscale_3
2003, cittadina italiana,
- ( ), nato a [...] il [...], Persona_2 CodiceFiscale_4 cittadino italiano FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto. Tuttavia, al fine di non onerare il IG. di oneri locatizi, le parti concordano che il marito lascerà la casa coniugale entro il Pt_2
31 ottobre 2026, allorquando si libererà l'appartamento di sua proprietà ubicato in via Mezzanotti, 3, attualmente locato a terzi. Sino ad allora, i coniugi divideranno gli spazi della casa coniugale come già stanno facendo, vale a dire che la IG.ra avrà la Pt_1 disponibilità della camera matrimoniale, mentre il IG. dormirà sul divano letto in Pt_2 soggiorno (ciascuno dei ragazzi ha una camera propria). La IG.ra dividerà uno dei Pt_1 due bagni con la figlia mentre il IG. dividerà l'altro bagno con il figlio Per_1 Pt_2
. Le parti condivideranno l'uso della cucina, suddividendosi l'onere dei pasti per i Per_2 figli: il padre si occuperà di preparare la cena per i figli nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì e si occuperà di preparare il pranzo per i figli in un giorno a scelta nel week-end. Al pari, la madre si occuperà di preparare la cena per i figli nelle giornate di martedì, giovedì, sabato e domenica.
2. La casa coniugale è assegnata alla IG.ra . Il IG. contribuirà alle spese Pt_1 Pt_2 condominiali ordinarie dell'immobile sino a quando si trasferirà presso il proprio appartamento. Successivamente, le spese condominiali della casa coniugale saranno a carico della IGnora . Inoltre, il IG. continuerà a contribuire nella misura del 50% Pt_1 Pt_2 al pagamento del mutuo cointestato gravante sulla casa coniugale finché vi vivrà; dal momento in cui il IG. si trasferirà presso l'immobile di Via Mezzanotte n.3, la IG.a Pt_2
si assumerà l'onere integrale del pagamento del mutuo, versando, quindi, anche la Pt_1 quota di competenza del marito.
3. Le parti concordano che, fintantoché il IG. continuerà a vivere nella casa coniugale, Pt_2
i genitori contribuiranno al mantenimento dei figli versando, sul conto corrente cointestato ad entrambi, rispettivamente, la somma mensile di € 300,00 (la IG.ra ) e di € 500,00 Pt_1
(il IG. . Le spese straordinarie dei figli saranno suddivise al 50%. Pt_2
4. Avendo valutato le attuali necessità dei figli e la capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, le parti concordano che, a partire dal trasferimento del IG. presso altra Pt_2 abitazione, il padre, a titolo di contributo indiretto al mantenimento della prole e fino all'indipendenza economica di entrambi i figli corrisponderà alla IG.ra un assegno Pt_1 mensile complessivo di € 400,00 per dodici mensilità annuali (di cui € 250,00 per il figlio ed € 150,00 per la figlia da versarsi in via anticipata, entro il giorno 5 di Per_2 Per_1 ogni mese, a mezzo bonifico bancario, e da adeguarsi annualmente agli indici ISTAT.
5. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli verranno ripartite tra i genitori nella percentuale del 50%. Per l'individuazione delle spese straordinarie le parti fanno riferimento alle Linee guida in uso presso il Tribunale di Milano, IGlate in data 14 novembre 2017, ossia precisamente:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boy-scout); d) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
e) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6. Il genitore che ha anticipato la spesa dovrà inviare (a mezzo e-mail o Whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, disponendo entrambi di adeguati redditi propri, e concordano che, pertanto, nulla si corrisponderanno reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento o alimentare. Dichiarano, inoltre, di aver già regolato tra loro ogni pendenza economica.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno, altresì, confermato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario a Milano in data 4 settembre 2004, in regime di separazione dei beni;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosami Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/07/2025 da 1) Parte_1 nata a [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con gli Avv.ti Simona Levi e Nicola Battistini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con gli Avv.ti Simona Levi e Nicola Battistini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 4 settembre 2004 (anno 2004 atto n. 741 reg. 3 parte 2 serie A) In regime di separazione dei beni. con i seguenti figli:
- (C.F. ), nata a [...] il 9 dicembre Persona_1 CodiceFiscale_3
2003, cittadina italiana,
- ( ), nato a [...] il [...], Persona_2 CodiceFiscale_4 cittadino italiano FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto. Tuttavia, al fine di non onerare il IG. di oneri locatizi, le parti concordano che il marito lascerà la casa coniugale entro il Pt_2
31 ottobre 2026, allorquando si libererà l'appartamento di sua proprietà ubicato in via Mezzanotti, 3, attualmente locato a terzi. Sino ad allora, i coniugi divideranno gli spazi della casa coniugale come già stanno facendo, vale a dire che la IG.ra avrà la Pt_1 disponibilità della camera matrimoniale, mentre il IG. dormirà sul divano letto in Pt_2 soggiorno (ciascuno dei ragazzi ha una camera propria). La IG.ra dividerà uno dei Pt_1 due bagni con la figlia mentre il IG. dividerà l'altro bagno con il figlio Per_1 Pt_2
. Le parti condivideranno l'uso della cucina, suddividendosi l'onere dei pasti per i Per_2 figli: il padre si occuperà di preparare la cena per i figli nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì e si occuperà di preparare il pranzo per i figli in un giorno a scelta nel week-end. Al pari, la madre si occuperà di preparare la cena per i figli nelle giornate di martedì, giovedì, sabato e domenica.
2. La casa coniugale è assegnata alla IG.ra . Il IG. contribuirà alle spese Pt_1 Pt_2 condominiali ordinarie dell'immobile sino a quando si trasferirà presso il proprio appartamento. Successivamente, le spese condominiali della casa coniugale saranno a carico della IGnora . Inoltre, il IG. continuerà a contribuire nella misura del 50% Pt_1 Pt_2 al pagamento del mutuo cointestato gravante sulla casa coniugale finché vi vivrà; dal momento in cui il IG. si trasferirà presso l'immobile di Via Mezzanotte n.3, la IG.a Pt_2
si assumerà l'onere integrale del pagamento del mutuo, versando, quindi, anche la Pt_1 quota di competenza del marito.
3. Le parti concordano che, fintantoché il IG. continuerà a vivere nella casa coniugale, Pt_2
i genitori contribuiranno al mantenimento dei figli versando, sul conto corrente cointestato ad entrambi, rispettivamente, la somma mensile di € 300,00 (la IG.ra ) e di € 500,00 Pt_1
(il IG. . Le spese straordinarie dei figli saranno suddivise al 50%. Pt_2
4. Avendo valutato le attuali necessità dei figli e la capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, le parti concordano che, a partire dal trasferimento del IG. presso altra Pt_2 abitazione, il padre, a titolo di contributo indiretto al mantenimento della prole e fino all'indipendenza economica di entrambi i figli corrisponderà alla IG.ra un assegno Pt_1 mensile complessivo di € 400,00 per dodici mensilità annuali (di cui € 250,00 per il figlio ed € 150,00 per la figlia da versarsi in via anticipata, entro il giorno 5 di Per_2 Per_1 ogni mese, a mezzo bonifico bancario, e da adeguarsi annualmente agli indici ISTAT.
5. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli verranno ripartite tra i genitori nella percentuale del 50%. Per l'individuazione delle spese straordinarie le parti fanno riferimento alle Linee guida in uso presso il Tribunale di Milano, IGlate in data 14 novembre 2017, ossia precisamente:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boy-scout); d) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
e) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6. Il genitore che ha anticipato la spesa dovrà inviare (a mezzo e-mail o Whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, disponendo entrambi di adeguati redditi propri, e concordano che, pertanto, nulla si corrisponderanno reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento o alimentare. Dichiarano, inoltre, di aver già regolato tra loro ogni pendenza economica.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno, altresì, confermato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario a Milano in data 4 settembre 2004, in regime di separazione dei beni;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG