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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 311/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 311/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Mortarotti Parte_1 P.IVA_1
Lorenzo e dell'avv. Mortarotti Filippo, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Tabellini Carlo e RT C.F._1 dell'avv. Tabellini Luca appellato appellante incidentale
(C.F. ) e (C.F. ) in CP_2 C.F._2 P_ C.F._3
proprio ed in rappresentanza dei figli minori (C.F. ), Persona_1 C.F._4 CP_4
(C.F. ) nonché (C.F. e
[...] C.F._5 CP C.F._6
(C.F. ) in proprio ed in rappresentanza del figlio PA C.F._7
minore (C.F ), con il patrocinio dell'avv. Cagno Edoardo Persona_2 C.F._8
Aurelio Camillo e dell'avv. Pizzo Cristina, appellati pagina 1 di 58 Ordinanza collegiale dep. 15.11.2024 (ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al
07.11.2024) di precisazione delle conclusioni ex art. 190 c.p.c..
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex artt. 2051, 2043 c.c..
CONCLUSIONI
Per la Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino;
Contrariis rejectis,
- in via principale: in integrale accoglimento dell'appello interposto dalla Parte_1 ed in riforma della gravata sentenza n. 3617/2022 emessa dal Tribunale di Torino,
[...]
dichiarare infondata e, come tale, respingere la domanda azionata dai signori e CP
, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore PA
, e , in proprio e quali esercenti la responsabilità Persona_2 CP_2 P_
genitoriale sulle figlie minori e , nei confronti della CP_4 Persona_1 Parte_1
con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio e delle spese di CTU;
[...]
- in via subordinata: in accoglimento del secondo motivo di gravame proposto dalla
[...] ed in parziale riforma della gravata sentenza n. 3617/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Torino, rideterminare e, quindi, ridurre la quota di responsabilità imputabile alla nella determinazione del sinistro avvenuto in data 01/11/2018; Parte_1
- in ogni caso: in accoglimento del terzo motivo di gravame proposto dalla Parte_1 ed in riforma della gravata sentenza n. 3617/2022 emessa dal Tribunale di Torino:
[...]
• dichiarare infondata la domanda risarcitoria promossa da , , PA P_
, e , con vittoria delle spese di entrambi i gradi del Persona_2 CP_4 Persona_1
giudizio;
• contenere la condanna della al risarcimento del danno da Parte_1
perdita del rapporto parentale in favore dei signori e nei limiti del CP CP_2
danno accertato e provato in corso di causa, con detrazione delle somme ai medesimi già corrisposte dal signor , con vittoria delle spese del presente grado del RT
giudizio”.
Per : RT
“Piaccia alla Corte ecc.ma pagina 2 di 58 In principalità ed in via di appello incidentale, previa ove d'uopo ammissione dei mezzi di prova di seguito ritrascritti, riformare la Sentenza impugnata ed in particolare il capo che ha respinto l'eccezione di caso fortuito ex art. 2051 cc dell'odierno concludente, e per l'effetto respingere tutte le domande di , , , , CP PA Persona_2 CP_2 [...]
, e nei confronti dell'odierno concludente e condannare i sig.ri P_ CP_4 Persona_1
, , , , , e CP PA Persona_2 CP_2 P_ CP_4
a restituire all'odierno concludente la somma di € 101.091,50, pagata loro con Persona_1
assegni n. 3306317548-01 e n. 3306317549-02, data 21 ottobre 2022 su Banca Intesa San Parte_2
Paolo, filiale 00500 di Torino, dell'importo di € 31.091,50 il primo e di € 70.000,00 il secondo;
In via subordinata (e salvo gravame), respingere l'appello della nella parte Parte_1
in cui domanda la riforma del capo della Sentenza impugnata che, nei rapporti interni tra coobbligati solidali, le ha attribuito la percentuale del 90% di responsabilità nella causazione del danno per cui qui ora è lite;
ed in ogni caso, accertare e dichiarare che, al fine dell'eventuale esercizio in altra sede da parte dell'odierno concludente dell'azione di regresso, la responsabilità tra esso stesso odierno concludente e la per i fatti di cui è caso deve essere Parte_1
ripartita in percentuali non superiori a quelle già accertate dal Giudice di primo grado a carico dell'odierno concludente.
In ogni caso, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, anche di assistenza tecnica e
CTU
Istanze istruttorie di cui si chiede l'accoglimento
- convocare il CTU dott. in apposita udienza affinché, in contraddittorio con i Persona_3
Consulenti Tecnici nominati dalle parti, fornisca chiarimenti sulle sue risultanze peritali, soprattutto con riferimento alle cause di caduta dell'albero;
- ammettersi le istanze istruttorie di cui alla comparsa di costituzione in appello in data 15 settembre 2023 e qui di seguito ritrascritte ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi
1. Vero che il teste ha personalmente constatato le circostanze da lui stesso descritte nella relazione prod. 4, rammostranda al teste, che si sono svolte come lui stesso ha descritto in quel documento;
2. Vero che il teste ha personalmente constatato le circostanze da lui stesso descritte nella relazione prod. 9, rammostranda al teste, che si sono svolte come lui stesso ha descritto in quel documento;
pagina 3 di 58 3. Vero che il teste ha personalmente constatato le circostanze da lui stesso descritte nel verbale prod. 10, rammostranda al teste, che si sono svolte come lui stesso ha descritto in quel documento;
4. Vero che il teste ha personalmente constatato le circostanze da lui stesso descritte nel verbale prod. 11, rammostranda al teste, che si sono svolte come lui stesso ha descritto in quel documento;
5. Vero che il teste ha personalmente constatato le circostanze da lui stesso descritte nei verbali prodd. 7, 12, 13, 25, 26, 27 e 28, rammostrande al teste, che si sono svolte come lui stesso ha descritto in quel documento;
(Ufficiale di PG Isp C. For.le ); Persona_4
6. Vero che il teste ha personalmente constatato le circostanze da lui stesso descritte nei verbali prodd. 23, 25, 26 e 27, rammostrande al teste, che si sono svolte come lui stesso ha descritto in quel documento;
(Ufficiale di PG Isp Sup. Sandro Cerise in servizio presso Stazione Forestale di
ON IN TI);
7. Vero che il teste ha personalmente acquisito la documentazione fotografica di cui alle prodd.
24 e 30, rammostrande al teste, in data 26 novembre 2018 e che tale documentazione fotografica rappresenta lo stato dei luoghi in cui era ubicato il AG di cui è causa come si presentava in pari data. TESTI (anche a controprova diretta su eventuali capitoli avversari):
- Geom. – presso Loc. ON Suaz, 87, Charvensod (AO)- sul capitolo 1; Controparte_7
- Dr. – presso Loc. ON Suaz, 87, Charvensod (AO) - sui capitoli 2 e 7; Testimone_1
- Agente Ass. C Valter Burraz – presso Corpo Forestale Valle d'Aosta Stazione di ON IN
TI- sul capitolo 3;
- Agente S. - presso Corpo Forestale Stazione di ON IN TI Testimone_2 Parte_1
- sul capitolo 3;
- Maresciallo Ordinario - presso Comando Carabinieri Stazione di Donnas Testimone_3
ON IN TI – sul capitolo 4;
- Ispettore Capo – presso Comando Carabinieri Stazione di Donnas ON IN Persona_4
TI – sul capitolo 5;
- Ispettore Superiore Sandro Cerise - presso Stazione Forestale di ON IN TI – sul capitolo
6”.
Per + altri: CP_2
pagina 4 di 58 “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, in via preliminare
- Dichiarare la tardività e conseguente inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal prof. per le ragioni di cui alle Note di Trattazione dell'11 gennaio 2024 CP_1
in via istruttoria
- Ammettersi i capi di prova dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c. del
24.12.2021 con i testi ivi indicati anche in materia contraria;
- Accogliersi le ulteriori istanze istruttorie tutte formulate nella memoria ex art. 183, VI comma,
n. 2, c.p.c. del 24.12.2021 e segnatamente: a) disporre l'acquisizione degli atti del fascicolo penale RG 1014/2019 GIP – RGNR 41/19;
b) ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare ai Vigili del Fuoco Stazione di e ai Vigili del Fuoco Pt_1
Stazione di ON IN TI e comunque al Comando Regionale Vigili del Fuoco Valle
d'Aosta, l'esibizione in giudizio dei verbali di tutti gli interventi eseguiti dal 1 gennaio 2010 sino alla data del sinistro de quo per la caduta di alberi nel Comune di ES;
c) ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare alla ed alla sede Controparte_8
regionale Rai per la , sedente in IN Christophe, l'esibizione in giudizio di tutti i Parte_1
servizi filmati trasmessi nelle edizioni giornaliere del TGR Rai Valle D'Aosta e/o del TG Rai nazionale a partire dal 01.11.2018 come inerenti il sinistro di cui è causa;
d) ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare al Comando Stazione Carabinieri di Donnas - ON IN
Marten, sedente in Donnas l'esibizione di copia del CDr marca contenente originale CP_9
fotoriproduzioni e video realizzati sul luogo del sinistro;
e) ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare alla e/o al Pt_1 Parte_1 RT0
l'esibizione in giudizio di tutti gli atti e/o determinazioni e/o ordini disponenti e/o attestanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti nel luogo del sinistro di cui è causa e/o nelle immediate vicinanze e/o sulla Strada Regionale 44 dal 2010 ad oggi (anche successivamente alla data del sinistro);
f) disporre, nel contraddittorio delle parti, ispezione giudiziale e diretta, ai sensi e per gli effetti degli art. 118 cp.c. e 258 c.p.c. e seguenti, da parte del Giudice Istruttore, attraverso sopralluogo/ispezione SIA dei luoghi in cui si è verificato il sinistro (da valle [ovvero dalla strada] e da monte [ovvero dall'ex sito AG] SIA della sezione di pianta di cui è causa come acquisita, conservata e sequestrata negli atti del procedimento penale descritto in narrativa, con pagina 5 di 58 l'eventuale assistenza di proprio consulente tecnico, risultando necessario ed indispensabile un rapporto diretto tra il giudicante e le fonti di prova;
nel merito in via principale:
Confermare la sentenza ex adverso impugnata, se ritenuto anche previa veriore quantificazione del danno non patrimoniale nei limiti di quanto chiesto in primo grado, respingendo ogni avversaria domanda;
Con il favore di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario ed accessori tutti e spese di CTU. nel merito in via subordinata:
Nella sola denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza ex adverso impugnata,
n. 3617/2022 resa dal Tribunale di Torino nel procedimento RG 3647/2021, si ripropongono testualmente le domande in punto risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale
(quest'ultimo solo per danno emergente per spese funerarie) tenorizzate in prime cure per ottenere eventuale e subordinato riesame delle stesse e non incorrere in acquiescenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c: ovvero
Accertare e per l'effetto dichiarare la responsabilità esclusiva del signor e RT della in persona del Presidente pro tempore, per la morte dei Parte_1
signori e secondo i rispettivi differenti titoli, contrattuale e/o CP_11 CP_12
extracontrattuale, come meglio delineati in narrativa, e per l'effetto
Dichiarare tenuti e condannare il signor e la RT Parte_1
in persona del Presidente pro tempore, in solido tra loro e/o in via alternativa ciascuno
[...]
per quanto di sua spettanza, al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali
(quest'ultimi solo per danno emergente per spese funerarie) patiti dagli esponenti, specificamente quantificabili in misura non inferiore a quella già accertata dal Tribunale di Torino con sentenza
3617/2022 o diversa veriore nei limiti di quanto richiesto in primo grado (Euro 642.000,00= per
, Euro 635.000,00= per , Euro 96.000,00= per , Euro CP_2 CP Persona_1
96.000,00= per Euro 48.000,00 per , Euro 48.000,00= per CP_4 Persona_2 [...]
ed Euro 48.000,00= per ). Pt_3 P_
Con il favore di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario ed accessori tutti e spese di CTU”.
pagina 6 di 58 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
(figlio) e (nuora) in proprio e quali legali rappresentanti del CP PA
figlio minore (IP), nonché (figlio) ed (nuora) in Persona_2 CP_2 P_
proprio e quali legali rappresentanti delle figlie minori e (IP), nelle CP_4 Persona_1
loro qualità di congiunti dei defunti e evocavano in giudizio CP_11 CP_12
e la al fine di farne accertare la RT Parte_1
responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c. in ordine al sinistro avvenuto in data
01.11.2018, in conseguenza del quale i loro congiunti e avevano CP_11 CP_12
perso la vita e di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella misura di € 842.000,00 in favore del figlio (già detratto l'importo CP_2 di € 25.000,00 corrisposto dal signor ), € 835.000,00 in favore del figlio CP_1 CP
(già detratto l'importo di € 25.000,00 corrisposto dal signor ), € 96.000,00 in favore di CP_1 ciascuna delle IP e , € 48.000,00 in favore del IP e di CP_4 Persona_1 Persona_2
ciascuna delle nuore.
Allegavano che: la mattina del 01.11.2018 i coniugi e dopo aver CP_11 CP_12
passato la notte a Gressoney, si stavano dirigendo a Torino a bordo di una Jeep Cherokee;
giunti all'altezza del Km 5 + 800 della SR 44, nel territorio del Comune di ES, un grosso albero in AG, posto ad un'altezza di circa 10 metri dal manto stradale, si era sradicato improvvisamente da un terreno privato sovrastante la strada;
l'albero aveva investito in pieno la
Jeep Cherokee, colpendone e schiacciandone il tetto;
in seguito all'urto l'autovettura aveva proseguito qualche metro per forza d'inerzia andando a terminare la sua corsa contro il muretto sino al lato sinistro della carreggiata, nel senso di marcia opposto;
sul posto venivano immediatamente inviati gli agenti del Comando Stazione di Gressoney IN Jean, i Vigili del
Fuoco, i volontari di ON IN TI e ES che constatavano il decesso dei due coniugi;
veniva quindi immediatamente iscritta notizia di reato presso la Procura della Repubblica di ed il proprietario del terreno veniva identificato in;
terminate le Pt_1 RT indagini penali, per l'accaduto veniva disposto il rinvio a giudizio di , dirigente CP_13 della Regione Autonoma Valle D'Aosta (Assessorato Ambiente, risorse naturali e corpo forestale) nonché di , proprietario del terreno su cui era radicato il AG. RT
pagina 7 di 58 Precisavano che dagli accertamenti effettuati nel corso delle indagini penali sulle “condizioni di salute” del AG crollato era emerso che il AG in questione aveva un'età di 112 anni, si trovava piantumato in un appezzamento di terreno interessato da notevoli ruscellamenti ed aveva un apparato radicale quasi totalmente marcescente. Sempre nell'ambito delle indagini penali, era stata accertata la grave incuria in cui versava sia il bosco insistente sull'area di terreno in questione sia la zona che comprendeva il AG (caratterizzata dal verificarsi di intensi ruscellamenti di acque meteoritiche e di infiltrazione che andavano ad interessare il sedime della strada regionale).
Ritenevano quindi che la responsabilità del sinistro fosse da attribuirsi ad entrambi i convenuti ex art. 2051 c.c. ed in subordine ex art. 2043 c.c.: quale proprietario del fondo RT
sul quale era radicato il AG dal momento che lo stesso si era sempre disinteressato del bosco;
la in quanto proprietaria della strada regionale n. 44 in cui si era Parte_1
verificato il sinistro.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande attoree. RT
Affermava innanzitutto di essere nato e di risiedere a Torino, che suo padre ed i suoi fratelli erano originari di ES (località da lui frequentata solo poche volte l'anno), che non era nemmeno a conoscenza di essere proprietario di un bosco al confine con la SR 44.
Evidenziava che vi era stato un errore nella tenuta del catasto, ragione per la quale la particella sui cui insisteva l'albero non era mai stata volturata a nome del padre e di conseguenza non era stata mai stata inserita nelle denunce di successione, sicché non aveva mai saputo di essere proprietario di un terreno su cui quindi non aveva mai potuto esercitare un effettivo potere.
Precisava inoltre che lo sradicamento dell'intera pianta era stato determinato dalla combinata presenza del proliferare di un'infezione fungina nell'apparato radicale e nel tratto basale del AG nonché dalle eccezionali forze meteorologiche che avevano colpito l'Italia in quel periodo, tanto da essere stato assolto nel procedimento penale perché il fatto non costituiva reato.
Riteneva quindi che non potesse sussistere una sua responsabilità ex art. 2051 c.c..
Riteneva che l'unico responsabile per i danni patiti da parti attrici dovesse essere individuato nella che aveva il potere ed il dovere di garantire la sicurezza della Strada Parte_1 Pt_1
Regionale n. 44, anche intervenendo per rimuovere pericoli limitrofi, come previsto dall'art. 14
C.d.S. e come confermato dagli avvisi emessi dalla Protezione Civile Parte_1
pagina 8 di 58 Sottolineava che, pur in caso di accertamento della custodia dell'albero a suo carico, non sussisteva in ogni caso responsabilità ex art. 2051 c.c. perché l'evento era stato causato da un caso fortuito.
Parimenti riteneva non sussistenti i presupposti dell'art. 2043 c.c..
Contestava il quantum debeatur e in via di subordine chiedeva di ripartire nei rapporti interni la responsabilità tra tutti gli obbligati in solido, al fine dell'eventuale esercizio dell'azione di regresso nei confronti dell'altro convenuto.
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza della Parte_1
domanda azionata nei propri confronti e chiedendone il rigetto.
Escludeva, anzitutto, la configurabilità a suo carico, di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto l'albero caduto non insisteva su suolo di proprietà della Pt_1
bensì su fondo di proprietà di , con conseguente assenza della necessaria RT
relazione causa-effetto tra la cosa in custodia ed il danno, essendo in custodia dell'Ente solo la strada e non anche i fondi dei privati.
Riteneva dovesse essere esclusa anche la responsabilità della ex art. 2043 c.c. per Pt_1
omessa vigilanza e violazione di un obbligo di attivazione in caso di pericoli conosciuti o evidenti dal momento che all'esito del procedimento penale avviato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta nei confronti di (dirigente responsabile della struttura CP_13 regionale assetto idrologico dei bacini montani, facente parte dell'assessorato ambiente, risorse naturali e corpo forestale della e di , era Parte_1 RT emersa l'assenza di una situazione di pericolosità percepibile con l'uso dell'ordinaria diligenza tale da comportare un obbligo di attivazione, tanto che il procedimento si era concluso con l'assoluzione di entrambi gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti “poiché il fatto non costituisce reato”.
Sulla sentenza di primo grado.
La causa veniva istruita tramite CTU e con sentenza n. 3617/2022 del 19/09/2022, il Tribunale di
Torino:
- condannava i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno che liquidava in complessivi
€ 1.376.528,97 (dedotti gli acconti già versati da e nella misura determinata RT
pagina 9 di 58 dal CTU in relazione a ciascuno dei vari attori) oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- ripartiva nei rapporti interni l'obbligazione solidale nella misura del 90% a carico della
[...]
e nella misura del 10% a carico di;
Parte_1 RT
- condannava i convenuti in solido al rimborso delle spese di lite in favore degli attori che liquidava in complessivi € 80.000,00, ponendo definitivamente le spese di CTU a carico dei convenuti.
Preliminarmente il Tribunale operava l'esatta ricostruzione degli accadimenti oggetto di causa.
Quanto ad , riteneva dimostrato che lo stesso fosse proprietario e quindi RT
custode del fondo sul quale insisteva il bosco cui apparteneva il AG caduto (in forza di successione ab intestato di ). Persona_5
Precisava che la dedotta ignoranza di essere proprietario dell'albero era irrilevante e che, in ogni caso, era a conoscenza di essere proprietario di detto terreno almeno dalla data di CP_1
pubblicazione del testamento di suo zio ( ), avvenuta in data 04/03/1996, Persona_6 testamento con il quale lo zio lo aveva nominato erede dei beni immobili risultanti dall'atto di divisione del 21 maggio 1988 (ove, appunto, era indicato anche il terreno de quo).
In ogni caso l'art. 2051 c.c. prevedeva un'ipotesi di responsabilità oggettiva per cui la consapevolezza di essere o meno proprietario era ininfluente.
Riteneva, altresì, di escludere il caso fortuito atteso che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" era condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità che non ricorrevano nel caso in esame, dal momento che il fenomeno del vento e delle abbondanti piogge non era imprevedibile, né era stato eccezionale, essendo lo stesso una mera replica di altri eventi intervenuti nel corso degli anni precedenti, così come confermato dallo stesso Sindaco di ES.
Inoltre, era emerso dall'esperita C.T.U. che le “condizioni di salute” del AG fossero ben percepibili ad occhio nudo anche da un soggetto inesperto, come del resto era stato confessato da in corso di causa. Sul punto il Tribunale richiamava il doc. 7 prodotto da ove CP_1 CP_1 lo stesso aveva confessoriamente riconosciuto che l'albero si presentava secco e con le radici marce.
pagina 10 di 58 Il Tribunale riteneva altresì di condividere le conclusioni del C.T.U. secondo il quale l'evento meteo non aveva presentato caratteristiche straordinarie e la caduta dell'albero il giorno
01/11/2018 non costituiva un evento eccezionale riconducibile eziologicamente alle precipitazioni né al rischio idraulico dei giorni precedenti, in quanto la saturazione dei suoli avrebbe provocato lo sradicamento e il ribaltamento dell'albero, non la rottura del fusto in prossimità della base.
In ordine alla posizione della il Tribunale riteneva che la stessa fosse Parte_1 responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione a tutti i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla strada ovvero alle sue pertinenze. La era responsabile anche ai Pt_1
sensi degli artt. 2043, 1176 c.c. essendo venuta meno ad ogni specifico obbligo di controllo e vigilanza sulla stessa gravante a prescindere dall'obbligo di custodia della strada.
Sul punto richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 23562/2011) secondo la quale: la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. aveva carattere oggettivo;
per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario si trovava in una situazione che lo poneva in grado di sorvegliarle e di modificarne le condizioni di fruibilità; una volta accertato che il fatto dannoso si era verificato a causa di una anomalia della strada stessa, era comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che questo ultimo non avesse dimostrato di non avere potuto far nulla per evitare il danno, sicché agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito era applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c..
Confermava quindi la corresponsabilità della e dichiarava di aderire alle Parte_1
conclusioni della C.T.U. riportando testualmente ciò che la consulenza tecnica aveva riferito in relazione alle cause e modalità del sinistro.
In particolare, il CTU aveva concluso che l'albero costituiva un pericolo evidente e facilmente riconoscibile per la viabilità e che la avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per Pt_1
mettere in sicurezza la viabilità stessa.
L'Ausiliario del Giudice aveva precisato che: le compromesse “condizioni di salute” dell'albero erano rilevabili visivamente dalla strada anche ad un occhio inesperto;
le condizioni di marcescenza dell'albero (con conseguente rischio di caduta) non erano per contro rilevabili dal custode ( ), secondo i criteri di ordinaria diligenza, prudenza e perizia;
le condizioni di CP_1 marcescenza dell'albero erano state chiaramente identificate ex post dal Corpo Forestale della pagina 11 di 58 nell'ambito delle indagini del procedimento penale, che aveva rilevato Parte_1 quale causa di caduta dell'albero il livello di marciume e quale indizio della riconoscibilità del problema l'assenza quasi integrale di vegetazione che caratterizzava l'albero, contrariamente alle piante ad esso adiacenti.
Quanto alla misura del concorso di ciascun convenuto, il Tribunale condivideva la suddivisione delle percentuali di responsabilità proposta dal C.T.U. (90% alla e 10% a Parte_1
), precisando peraltro che tale riparto valeva solo ed esclusivamente nei RT
rapporti interni mentre nei confronti degli attori sussisteva una situazione di totale solidarietà.
Ad avviso del Tribunale, infatti la doveva garantire la sicurezza di tutti i soggetti che si Pt_1
trovassero a percorrere le strade della rete di sua proprietà, evidenziando che i coniugi al CP
momento del sinistro si trovavano sulla pubblica via e non sul terreno di proprietà . CP_1
IL Tribunale aderiva infine alle valutazioni operate dal C.T.U in punto di quantificazione del danno, precisando che il collaboratore del C.T.U. si era correttamente riferito alle c.d. Tabelle
Romane, prevalenti su quelle di Milano, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e rilevando la correttezza dei conteggi in relazione ai vari gradi di parentela coinvolti.
Parimenti il Tribunale riteneva corrette le considerazioni svolte sul danno patrimoniale.
Sul giudizio di appello.
La proponeva tempestivo gravame. Parte_1
Si costituiva tempestivamente proponendo a sua volta appello incidentale RT
tardivo ex art. 334 c.p.c..
Si costituivano , RT4 CP_4 RT5
e , deducendo l'inammissibilità dell'appello principale ex PA Persona_2
artt. 342, 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo e comunque la loro infondatezza nel merito.
pagina 12 di 58 Rinunciata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, disposta CTU tecnica, svolta infine l'udienza di precisazione delle conclusioni (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 15.11.2024 la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art. 190, 2° comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti dalla Parte_1
La ritiene innanzitutto che il giudizio di primo grado sia stato Parte_1
caratterizzato da alcune anomalie nel metodo quali: il quesito sottoposto al CTU, cui è stato chiesto di effettuare delle valutazioni di carattere giuridico;
la scelta del CTU, essendo stato nominato un perito meccanico, soggetto inidoneo ad effettuare le valutazioni pertinenti al caso di specie;
l'affiancamento al CTU di un Dottore Commercialista per determinare il danno anche non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Lamenta inoltre che la sentenza sia consistita in una mera ricopiatura della CTU.
Ciò premesso, con il primo motivo di gravame ritiene che il Tribunale abbia errato nel dichiarare la responsabile del sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parte_1
Ribadisce quanto affermato in primo grado per cui solo nell'ipotesi in cui l'albero caduto avesse insistito su suolo di proprietà o di diritto reale minore o di detenzione qualificata della Pt_1
avrebbe potuto configurarsi un effettivo e costante potere di ingerenza, gestione ed intervento della stessa, fondante la relazione di custodia di cui all'art. 2051 c.c., venendo in rilievo un obbligo di manutenzione ed il correlativo obbligo di controllo costante al fine di verificare la possibile esistenza di una fonte di pericolo.
Sul punto richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 22330/2014 che ha escluso in un caso analogo la responsabilità dell'Anas ex art 2051 c.c..
Ritiene parimenti errata la parte della sentenza con cui il Tribunale ha affermato la responsabilità della ex artt. 2043, 1176 c.c., per essere la stessa venuta meno ad ogni specifico obbligo Pt_1
di controllo e vigilanza sulla stessa gravante.
A parere della il Tribunale si sarebbe appiattito sulla CTU senza indicare quali fossero Pt_1
gli specifici obblighi gravanti sulla che riteneva violati. Pt_1
pagina 13 di 58 Deduce che in relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c. ed alla violazione degli obblighi di vigilanza e di manutenzione riconducibili a tale norma, gli attori avrebbero dovuto provare: la condotta illecita dell'Ente proprietario – consistente nella prevedibilità della pericolosità dell'albero e nell'evitabilità dell'evento qualora l'Ente stesso avesse tenuto un comportamento conforme all'obbligo di attivazione;
il verificarsi di un danno ingiusto;
il nesso di causalità.
Ritiene che tali oneri probatori non siano stati assolti neanche sulla base della CTU espletata nel primo grado di giudizio, tenuto conto della superficialità con cui il C.T.U. ha condotto le indagini.
Si duole che la motivazione del Tribunale sia stata redatta per relationem e sostiene che il
Tribunale abbia trascurato di esaminare le contestazioni mosse dalla Pt_1
Preliminarmente osserva che il Tribunale di Torino ha nominato quale CTU un perito industriale specializzato in metalmeccanica e meccanica di precisione, ovverosia un consulente privo della specializzazione necessaria per compiere le indagini peritali demandate.
Aggiunge che il CTU è stato anche autorizzato a farsi assistere da altro consulente, commercialista, solo ai fini della risposta del quesito inerente alla quantificazione del danno.
Osserva in proposito che, nell'espletare il proprio incarico, il CTU debba astenersi dal formulare valutazioni di tipo giuridico, non dovrebbe accertare fatti che non sono mai stati allegati dalle parti, non dovrebbe esprimere valutazioni in merito a fatti, situazioni, comportamenti dei quali non ha avuto visione diretta, sennonché a parere di parte appellante tali limiti nel caso concreto sarebbero stati superati.
In ogni caso ritiene che il Tribunale non avrebbe potuto né dovuto limitarsi a risolvere la controversia in base al mero richiamo delle conclusioni del consulente stesso. Al contrario, avrebbe dovuto illustrare le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere le conclusioni del CTU, sulla base degli elementi di prova legittimamente acquisiti al processo, dando quindi sufficiente ragione del proprio convincimento e tenendo conto delle contrarie deduzioni delle parti.
Passa quindi ad esaminare le valutazioni svolte dal CTU con riguardo alla pericolosità dell'albero.
Contesta innanzitutto il metodo adottato dal CTU consistente nell'individuare ex post e dall'alto il sito in cui era ubicato l'albero, dopo che l'evento si era già verificato, utilizzando le coordinate pagina 14 di 58 GPS, per poi concludere che la sua posizione e le condizioni della chioma consentivano di indentificarlo come potenziale pericolo facilmente individuabile per la viabilità.
Sul punto osserva che il CTU avrebbe trascurato che le attività di monitoraggio svolte dal personale preposto al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale non vengono svolte
“dall'alto”, bensì “dal basso”, ovvero direttamente dalla sede stradale di competenza.
Precisa, inoltre, che l'albero si trovava in una zona di montagna dove il panorama è costituito da boschi di alberi di specie diversa per cui era difficile individuare un albero non in salute.
In ogni caso rileva che, contrariamente a quanto affermato dal CTU, l'albero caduto sulla sede stradale era fogliato e non sembrava a prima vista secco come confermato dalle fotografie prodotte in atti e dalla dichiarazione resa dal Sindaco di ES in sede di procedimento penale.
Ritiene errate le conclusioni a cui è pervenuto il CTU in quanto solo dopo la caduta dell'albero è stato possibile accertarne le effettive condizioni fitopatologiche e fitostatiche, rilevando che l'obbligo di procedere al taglio di tutti gli alberi in proprietà privata prospicienti la strada pubblica, a prescindere dalla relativa pericolosità, non è previsto da alcuna norma di legge, né è imposto da alcuna regola di prudenza o diligenza.
Aggiunge che in precedenza non erano mai state effettuate segnalazioni in merito alla pericolosità della pianta da parte di utenti della strada. Lo stesso Sindaco del Comune di ES aveva precisato che nel corso degli ultimi due anni era stato effettuato un monitoraggio visivo, non era stato riscontrato alcun problema, non vi era stata alcuna avvisaglia che facesse presagire la caduta dell'albero e comunque il fatto che l'albero incombesse dall'alto sulla carreggiata non poteva essere considerata, di per sé, a prescindere dalla rilevazione della relativa pericolosità, espressione della prevedibilità ed evitabilità dell'evento.
Sottolinea infine che anche lo stesso personale del Corpo Forestale, nell'effettuare le operazioni di carotaggio dell'albero, aveva constatato che non risultava un particolare stato di marciume nella parte principale del fusto.
Con il secondo motivo in via subordinata impugna il capo della sentenza relativo all'attribuzione alla della responsabilità maggioritaria nella determinazione del sinistro. Parte_1
pagina 15 di 58 Si duole che il Tribunale abbia attribuito il 90% della responsabilità alla Parte_1 trascurando che l'obbligo di custodia dell'albero gravasse solo ed esclusivamente sul proprietario
. CP_1
Anche a voler ipotizzare una sua responsabilità ex art. 2043 c.c. e che l'evento fosse prevedibile ed evitabile in ragione di una supposta evidenza esteriore della malattia dell'albero, ritiene che la responsabilità sarebbe maggiormente ravvisabile in capo a , rispetto alla CP_1 Pt_1 poiché la poteva constatare la condizione dell'albero solo dalla strada ed avrebbe, al più, Pt_1
potuto segnalare al proprietario la necessità di attivarsi, ma non avrebbe potuto intervenire sul fondo di . CP_1
Ribadisce poi la contestazione delle conclusioni del CTU nella parte in cui lo stesso ha affermato che le precarie condizioni di salute dell'albero fossero rilevabili visivamente dalla strada mentre non lo sarebbero state per , proprietario e custode del fondo su cui insisteva detto albero. CP_1
Ribadisce che l'obbligo di custodia gravante sulla riguardava la strada e non i terreni con Pt_1
essa confinanti. Sul punto richiama:
- l'art. 14 CdS nella parte in cui estende l'obbligo di manutenzione e controllo dell'ente proprietario della strada alle sue pertinenze, ma non qualifica come tali i terreni che con la strada confinano;
- l'art. 29 CdS che pone a carico dei proprietari confinanti l'obbligo di mantenere e tagliare alberi e siepi prospicienti la strada o di rimuovere tempestivamente alberi o ramaglie caduti per qualsiasi ragione sul piano stradale.
Richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione che con sentenza n. 22330/2014 in un caso analogo ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'Anas riguardo ai fondi privati dal momento che la custodia di cui all'art. 2051 c.c. (consistente in un potere di fatto sulla cosa) non fa capo all'Ente proprietario della strada che non ha alcun potere di intervento, tanto meno all'insaputa o contro la volontà del proprietario.
Precisa che nella sentenza richiamata la Corte di Cassazione ha riconosciuto una responsabilità dell'ente proprietario della strada ex art. 2043 c.c. per la mancata segnalazione ai proprietari confinanti delle situazioni di pericolo suscettibili di recare pregiudizio agli utenti della strada, ovvero per la mancata adozione dei presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti o pagina 16 di 58 conoscibili. Osserva peraltro che tale responsabilità postuli la deduzione e prova di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.
Ritiene che nel caso concreto difetterebbe la prova di una condotta omissiva della dal Pt_1 momento che quest'ultima non avrebbe potuto verificare lo stato di salute di tutti gli alberi e nel caso di specie sarebbe anche dimostrato che lo stato di ammaloramento dell'albero non fosse visibile.
Rileva che, in virtù del suo ruolo di custode ex art. 2051 c.c., il proprietario aveva avuto CP_1 la possibilità di esercitare un potere di fatto diretto sul fondo in cui si trovava l'albero ammalorato, sì da approntare efficacemente tutte le misure idonee a prevenire e superare la situazione di pericolo in atto.
Con il terzo motivo censura la sentenza in punto quantum debeatur.
Si duole che il Tribunale abbia redatto la motivazione integralmente per relationem, omettendo qualsivoglia argomentazione in ordine alle censure e alle contestazioni che la difesa della aveva sviluppato in primo grado. Parte_1
Riporta, quindi, integralmente le contestazioni svolte nella comparsa conclusionale nei confronti della CTU.
In particolare, contesta le conclusioni assunte dal Dott. laddove lo stesso è giunto ad CP_16
accertare arbitrariamente, esercitando un potere che sarebbe spettato al Giudice, la sussistenza in capo a tutti gli attori dell'invocato danno da perdita del rapporto parentale.
Ritiene altresì arbitraria, rientrando tra i poteri discrezionali del Giudice, la decisione del Dott.
[...]
di fare ricorso alle Tabelle di Roma, sia in assenza di qualsivoglia richiesta da parte degli CP_16
attori sia, soprattutto, in assenza di un consolidato orientamento della Suprema Corte sul punto.
In ogni caso rileva che qualunque Tabella si decidesse di applicare, rimarrebbe a carico degli attori la prova della sussistenza di una seria relazione affettiva con la vittima, dello sconvolgimento delle abitudini di vita e del patimento conseguente alla perdita.
Rileva che con riguardo alla posizione dei IP , il consulente ha accertato Per_2 CP_4 Per_1
la significatività del rapporto parentale solo attraverso delle foto di famiglia in base alle quali ha presunto il trascorrere di felici momenti in comune.
pagina 17 di 58 Contesta poi le conclusioni assunte dal perito in relazione alle nuore, ed per le quali CP_6 P_
l'ausiliario del CTU ha riconosciuto l'importanza del rapporto affettivo per il solo fatto che quest'ultime fossero solite passare momenti di vacanza insieme alla famiglia acquisita.
Sul punto precisa che, venendo in rilievo la lesione del rapporto parentale subita da un soggetto esterno al nucleo familiare ristretto, la parte interessata avrebbe dovuto provare l'effettività e la consistenza del vincolo affettivo.
Ritiene l'appellante che ciò non sia accaduto nel caso di specie, non essendo sufficiente qualche foto.
Con riferimento alla posizione del IP più piccolo , rileva che lo stesso all'epoca del Per_2
sinistro avesse poco più di un anno.
Ritiene che in questo caso difetti in radice la prova dell'esistenza di un danno risarcibile in capo allo stesso, stante la sua tenera età che renderebbe indimostrabile l'effettivo patimento subito anche per via del fatto che non sarebbe possibile presumere e/o ipotizzare se il bambino, crescendo, si sarebbe legato ai nonni.
Per quanto riguarda la posizione di e , figli delle vittime primarie, CP_2 CP
deduce che il Dott. abbia ritenuto dimostrato, sulla base della documentazione in atti, lo CP_16
sconvolgimento della loro vita in conseguenza della perdita dei genitori in ragione dello stretto legame avuto in vita, della contestuale perdita di entrambi i genitori e dal fatto che i figli avevano abbandonato le loro precedenti carriere per entrare a far parte e gestire la società dei genitori.
A parere di parte appellante l'unica circostanza che avrebbe potuto assumere rilievo ai fini della quantificazione della voce di danno in questione sarebbe quella relativa alla contestuale perdita di entrambi i genitori in un unico evento ed in circostanze drammatiche.
In ogni caso contesta la quantificazione del danno operata dal consulente in quanto eccessiva dal momento che l'Ausiliario del CTU non avrebbe in alcun modo considerato tutti i fattori che, a prescindere dalla Tabella che si intendeva applicare, avrebbero dovuto essere valorizzati al fine di adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto quali: l'età delle vittime primarie (74 e
73 anni e la loro conseguente aspettativa di vita); le età dei figli (44 e 46 anni); l'assenza di convivenza, il fatto che ciascun figlio si fosse ricreato una nuova famiglia.
pagina 18 di 58 Chiede quindi la riforma della sentenza anche in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale.
II) Difese ed appello incidentale di . RT
ha innanzitutto riepilogato i fatti sostanziali e processuali del giudizio. Ha RT evidenziato l'ondata di mal tempo anomalo nel periodo in cui si è verificato l'incidente. Ha dedotto che le cause della caduta dell'albero debbano essere cercate non tanto in problematiche endogene, quanto in fattori esogeni riconducibili alla particolare situazione orografica del sito di crescita della pianta. Ha sottolineato che, senza un esame approfondito, non si sarebbe mai potuto capire se l'albero fosse in una condizione di instabilità e pericolo dal momento che l'albero si presentava ancora in stato vegetativo e con un apparato fogliare attivo.
Con il primo motivo di appello incidentale lamenta l'erronea applicazione da parte del Tribunale degli artt. 2051 c.c., 40 e 41 c.p., 115 c.p.c. e dei principi di diritto in tema di casualità materiale.
Ritiene che il Tribunale non abbia considerato che nel caso di specie la causa efficiente della caduta dell'albero sia stata l'imprevedibile ed inevitabile intensità degli eventi atmosferici occorsi tra il 26/10/2018 ed l'01/11/2018, intervenuti su un fenomeno preesistente (l'infezione fungina all'apparato radicale), che da solo non avrebbe potuto determinare l'evento.
Sostiene che il Tribunale abbia errato sia per quanto attiene alla ricostruzione dei dati di fatto concernenti le cause della caduta dell'albero e le caratteristiche delle condizioni meteo, sia per quanto attiene all'applicazione delle regole in diritto afferenti alla qualificazione del caso fortuito ex art. 2051 c.c. ed alla ricostruzione del nesso di causalità ex artt. 40 e 41 c.p..
Rileva che il Tribunale per fare corretta applicazione dei principi in materia di casualità avrebbe dovuto identificare tutti i fattori astrattamente rilevanti per determinare la caduta dell'albero, analizzarli singolarmente e verificare se ed in che modo essi si collegassero fra di loro in un rapporto ininterrotto di causa ed effetto.
Il Tribunale avrebbe dovuto tenere presente che: l'albero si presentava in stato vegetativo, con un apparato fogliare attivo;
la parte principale del fusto era priva di marciume;
il vento fino a 145 km/h verificatosi il 29 ottobre 2018 aveva indebolito l'albero riducendo sensibilmente la sua pagina 19 di 58 stabilità; il terreno in cui si trovava l'albero era saturo di acqua in ragione dell'elevata quantità di pioggia caduta tra il 26 ottobre 2018 e il 1° novembre 2018; l'albero si era riversato al suolo in seguito ad un ribaltamento di zolla, come aveva dimostrato l'assenza dell'apparato radicale a valle del ceppo rimasto in situ.
Ritiene che il Tribunale abbia errato nel respingere l'eccezione di caso fortuito, essendosi limitato, senza effettuare alcun accertamento, ad aderire alla CTU ed a sostenere che gli eventi atmosferici non avevano avuto carattere di imprevedibilità oggettiva ed eccezionalità per il solo fatto che il giorno stesso dell'incidente non erano caduti altri alberi.
Sottolinea che il CTU è un perito industriale senza alcuna competenza agronomica.
Rileva che il CTU si sia limitato ad osservare che le condizioni meteo dell'01/11/2018 (giorno della caduta) e dei giorni antecedenti non avevano presentato caratteristiche straordinarie.
Ritiene piuttosto che il Tribunale e il CTU avrebbero dovuto accertare che gli eventi meteorologici occorsi tra il 26/10/2018 e l'01/11/2018 presentavano caratteristiche tali da integrare la fattispecie di caso fortuito in quanto: nei tre giorni antecedenti il crollo dell'albero, era caduto un quantitativo di acqua che mediamente cadeva sull'intero Comune di ES nell'arco di 6 mesi;
era caduto un quantitativo pari a 5 volte la media mensile di ottobre;
il quantitativo di acqua caduto era superiore di due volte e mezzo alle precipitazioni registrate durante l'alluvione che aveva colpito la tra il 13 e il 17 ottobre del 2000 Parte_1
con un tempo di ritorno stimato in circa 200 anni;
il vento la sera del 29 ottobre 2018 aveva raggiunto una velocità pari a 145 km/h e tale dato era assolutamente fuori norma;
i bollettini meteo del Centro Funzionale della avevano invece evidenziato una situazione di Pt_1
ordinaria criticità, con ciò escludendo il verificarsi di fenomeni di intensità analoga a quelli che si erano effettivamente verificati.
Con il secondo motivo di appello incidentale lamenta che il Tribunale abbia errato nel ritenere confessionalmente ammesso da parte dello stesso che l'albero era secco, con radici e CP_1 parte basale marce e che l'elevato livello di marciume aveva costituito la causa decisiva della caduta dell'albero.
pagina 20 di 58 Ritiene che il doc. 7 richiamato dal Tribunale non sia idoneo ad assurgere al valore di confessione e che gli accertamenti della Polizia Giudiziaria in esso contenuti abbiano un contenuto opposto a quello descritto.
Riporta stralci del contenuto del doc. 7 e ritiene che dal contenuto del documento in esame il
Tribunale avrebbe dovuto desumere che le ragioni della caduta dell'albero fossero da individuarsi nella combinata presenza di più fattori.
Con il terzo motivo di appello incidentale lamenta l'errata applicazione dei principi di diritto in materia di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
A prescindere dalla constatazione che gli attori avevano chiesto l'applicazione delle Tabelle del
Tribunale di Milano ed a prescindere dal fatto che non tutti i singoli rapporti parentali dedotti in giudizio erano considerati dalle Tabelle del Tribunale di Roma, ritiene comunque che il Tribunale abbia errato nel fare riferimento alle Tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle del
Tribunale di Milano.
Osserva che la Corte di Cassazione abbia espresso delle perplessità con riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano del 2018 in quanto in precedenza le stesse non erano basate su un sistema a punti. Ritiene peraltro che le Tabelle di Roma siano comunque inadeguate per molteplici ragioni: il valore dei punti ivi riportati non sono stati estratti da precedenti pronunce simili, non sono il frutto del confronto tra le componenti dei giudici e degli avvocati come quelle del
Tribunale di Milano e infine con l'applicazione delle Tabelle romane si corre il rischio che con la presentazione del semplice certificato anagrafico si ottengano liquidazioni vicino al massimo di oltre € 300.000,00, senza una specifica allegazione ed indagine in merito alle concrete relazioni affettive tra vittima primaria e secondaria.
Rileva che il Tribunale di Milano nel giugno 2022 ha emanato nuove Tabelle per la liquidazione del danno da perdita del danno parentale (basate su un sistema a punti) e ritiene che il Tribunale dovesse preferirle a quelle del Tribunale di Roma.
Propone quindi un conteggio del preteso danno utilizzando le Tabelle di Milano.
In ogni caso ritiene che anche utilizzando le Tabelle di Roma il danno avrebbe dovuto essere ridotto.
pagina 21 di 58 In particolare, per i figli e occorreva operare la riduzione di ½ (un mezzo) CP_2 CP
prevista dalle stesse Tabelle di Roma in quanto il danneggiato non conviveva con la vittima primaria.
Avrebbe dovuto considerarsi che il IP aveva poco più di un anno di età e Persona_2 pertanto non poteva ritenersi presunta l'esistenza di un rapporto affettivo suscettibile di valutazione non avendo il bambino le capacità cognitive tali da instaurare un rapporto consapevole con i familiari defunti.
Con riguardo alle nuore e e con riguardo alle IP , il CP_6 P_ CP_4 Persona_1
Tribunale non avrebbe dovuto presumere il danno, dovendo piuttosto accertare l'effettivo stravolgimento della vita familiare. Parimenti non avrebbe dovuto utilizzare i punteggi prescritti dalle Tabelle del Tribunale di Roma per liquidare un danno riferito a relazioni di parentela non considerate da tali tabelle.
Contesta le doglianze della in relazione al riparto interno di responsabilità tra Pt_1
condebitori in solido e chiede che la sentenza sia confermata sul punto o in subordine che sia accertata una maggiore percentuale di responsabilità a carico della Pt_1
Precisa che ai sensi del Codice della strada art. 14 è funzione primaria dell'ente proprietario della strada sorvegliare sulla sicurezza degli utenti che la percorrono con il conseguente obbligo di porre in essere tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza del traffico, a prescindere da chi sia il soggetto su cui grava il corrispondente costo.
Rileva che nel primo grado di giudizio sia emerso che la fosse consapevole del pericolo Pt_1 insistente sul tratto di strada in cui si è verificato l'evento, per cui la stessa avrebbe dovuto adottare cautele o precauzioni per scongiurare ogni potenziale pericolo per l'utente (richiama in proposito tre segnalazioni formali rivolte alla negli anni 2008-2011). Pt_1
Infine, con riferimento all'effettività del potere di custodia in capo al proprietario osserva che, secondo costante giurisprudenza, l'oggettiva impossibilità di esercitare sulla cosa un potere di controllo e di governo vale ad escludere quel rapporto di custodia rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c..
pagina 22 di 58 Ritiene che, anche ove fosse stato consapevole di essere proprietario della Particella 231, non avrebbe potuto esercitare su ciascun albero del bosco un controllo puntuale in merito alla resistenza della flora agli eventi meteorologici di intensità pari a quelli di causa.
In via istruttoria ha chiesto che venga ammessa la prova per testi specificatamente ricapitolata in appello.
III) Difese di + altri. CP_2
Le famiglie hanno innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'appello principale ex CP
art. 342 c.p.c. sostenendo che lo stesso si limiti a riprodurre la narrativa e le tesi difensive del primo grado.
Rilevano che la solo in sede di comparsa conclusionale di primo grado Parte_1
abbia sollevato doglianze circa la formulazione del quesito, la scelta e le competenze del CTU.
Quanto al primo motivo di appello principale ritengono che lo stesso sia svolto in termini generici non contendo precise e puntuali confutazioni e ritengono che il Tribunale abbia correttamente stimato responsabile e condannato la (in solido con Parte_1 CP_1
al risarcimento dei danni subiti dagli appellati per la morte di e
[...] CP_12
tanto ai sensi dell'art. 2051 c.c. quanto ai sensi dell'art. 2043 c.c.. CP_11
Deducono che la morte dei loro congiunti non si sarebbe verificata se la Parte_1 non fosse venuta meno agli obblighi di controllo e vigilanza ed avesse curato un'attività
[...]
di diligente manutenzione e monitoraggio del territorio.
Rilevano che in sede di indagini preliminari sia emerso che già dal 2008 era noto che la zona in questione (strada regionale n. 44) fosse interessata da allagamenti, che la stessa fosse in stato di cattiva manutenzione (sul punto richiamano le tre segnalazioni tra il 2008 e il 2011 ad opera del dott. , Dirigente della Struttura regionale viabilità e opere statali) e che si fossero Persona_7
verificati gravi fenomeni di crollo lapideo lungo detta strada già nel gennaio 2017.
Aggiungono che il grave stato di ammaloramento in cui si trovava l'albero era stato confermato dallo stesso sindaco di ES nell'immediatezza dei fatti e che tale circostanza era stata confermata in sede di indagini penali nel corso delle quali era emerso un visibile e riconoscibile grave stato di salute della pianta la quale, oltre ad essere affetta da un patologico ed esteso pagina 23 di 58 marciume, era certamente caratterizzata da un'importante assenza di vegetazione tale da distinguerla dalle altre piante adiacenti.
Ritengono che non valga ad escludere la responsabilità della (ai sensi dell'art. 2051 c.c.) Pt_1 il fatto che l'albero caduto insistesse su un terreno di proprietà privata adiacente alla strada regionale, dal momento che: era certa la proprietà del terreno e dell'albero; la competenza in relazione alla sede stradale gravava esclusivamente sulla Pt_1
Ritengono pertanto che la fosse gravata dall'obbligo di verificare lo stato dei luoghi in Pt_1
maniera tale da consentire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.
Quanto alla responsabilità ex art. 2043 c.c. ribadiscono che il pericolo fosse prevedibile ed evitabile atteso che la ben conosceva sia lo stato dei luoghi (il terreno su cui insisteva Pt_1
l'albero ad alto fusto ed incombente sulla strada era interessato da grave percolamento di acque oltre che da fenomeni di frane) sia lo stato dell'albero gravemente ammalorato.
Deducono quindi di avere provato tutti gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c. ovverosia il danno ingiusto, il nesso di causalità. Richiamano sul punto la documentazione prodotta in causa di primo grado (doc. 11,12,13,14,19).
Quanto poi alle doglianze della per cui il CTU avrebbe oltrepassato i propri limiti, Pt_1
osservano che dalla lettura della sentenza e della CTU risulti evidente che tutte le valutazioni di ordine giuridico sono state svolte dal Tribunale mentre tutti i fatti principali erano già stati allegati e provati dagli attori.
In ordine al secondo motivo di appello principale ed al riparto della percentuale di responsabilità, evidenziano che i convenuti sono solidalmente obbligati verso gli attori a prescindere dalle singole percentuali che rilevano esclusivamente nei rapporti interni tra condebitori solidali.
Aderiscono in ogni caso alla motivazione del Tribunale rilevando che al momento del sinistro i coniugi non si trovavano sul terreno di proprietà di bensì sulla pubblica strada e CP CP_1
che sarebbe stato onere della garantire la sicurezza del tratto di strada di sua proprietà. Pt_1
pagina 24 di 58 Quanto al terzo motivo ed al quantum debeatur precisano che il Tribunale di Torino ha espressamente condiviso le risultanze della CTU ritenendo corretti i conteggi in relazione ai vari gradi di parentela coinvolti.
Precisano di aver prodotto in primo grado copiosa documentazione idonea a dimostrare gli stretti legami affettivi fra le parti (video, foto attestanti numerosi momenti di condivisione e di famiglia nonché dichiarazioni testimoniali) a cui la nulla aveva replicato. Parte_1
Insistono comunque nell'ammissione della prova orale dedotta a tale scopo.
Relativamente all'appello incidentale di , hanno eccepito l'inammissibilità RT dello stesso in quanto tardivo. Osservano in particolare che l'impugnazione incidentale non sia rivolta contro l'appellante principale ( ma contro gli stessi Parte_1 attori, ragione per la quale la stessa avrebbe dovuto avvenire nei termini di cui all'art. 327 c.p.c..
Osservano che l'assoluzione in sede penale “perché il fatto non costituisce reato” non abbia efficacia di giudicato nel presente giudizio civile di danno.
Rilevano che i fatti che ad avviso di sono controversi (eventi metereologici RT dal 26 ottobre al 01 novembre 2018, cause dello sradicamento dell'albero, stato fitosanitario dell'albero) non sarebbero affatto tali.
In senso contrario richiamano i passaggi della CTU poi disposta in appello dai quali è risultato che: lo stato idrogeologico del terreno e gli eventi meteorologici occorsi non hanno contribuito allo schianto;
l'albero era palesemente secco ed in cattive condizioni da diversi anni e tale stato era constatabile anche da soggetti privi di competenza nel settore.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale rilevano che, indipendentemente dalla tabella di riferimento, sia ampiamente documentata in atti l'importanza dei singoli rapporti parentali e propongono quindi una corrispondente quantificazione in applicazione delle nuove Tabelle di
Milano.
IV) Decisione della Corte.
1) Deve innanzitutto rilevarsi che sul tema dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dal coobbligato in solido e rivolta non contro il condebitore appellante bensì
pagina 25 di 58 contro il creditore appellato, a fronte di un contrasto giurisprudenziale insorto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite affermando il seguente principio di diritto:
“l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale”
(Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 8486 del 28/03/2024).
Rimandando per una più approfondita disamina alla motivazione della sentenza appena richiamata, si rileva che la stessa ha inteso sostanzialmente ribadire il principio di diritto già affermato dalla medesima Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la precedente sentenza n. 24627 del 27/11/2007 secondo la quale “Sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale”.
Deve conseguentemente affermarsi l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dal condebitore in solido contro i creditori appellati, atteso che RT
l'interesse ad impugnare è sorto per effetto dell'impugnazione principale proposta dalla
[...]
(avente ad oggetto sia l'an della responsabilità della medesima Parte_1
sia la misura del riparto percentuale di responsabilità nei rapporti interni con Pt_1 CP_1
.
[...]
2) Devono essere disattese le istanze di prova orale riproposte da con RT
l'appello incidentale.
In proposito, si rileva che la parte non ha spiegato in sede di impugnazione incidentale la ragione per la quale i capitoli di prova siano rilevanti ai fini della riforma della decisione impugnata ex pagina 26 di 58 art. 342 c.p.c., soprattutto considerando che ai testi viene demandata la mera conferma della documentazione già prodotta in atti.
Si osserva oltre tutto che in sede di conferimento della nuova CTU espletata in appello è stato espressamente richiesto ai consulenti di rispondere ai quesiti tenendo conto della documentazione tempestivamente prodotta in atti. Di talché anche il contenuto tecnico-rappresentativo di tali documenti è stato già vagliato in sede di operazioni peritali.
Devono infine essere disattese le istanze istruttorie delle famiglie riproposte con il CP
gravame, ritenendo questa Corte che la prova orale sia superflua ai fini della decisione.
Con riferimento alla dinamica dell'accaduto, i capitoli di prova dedotti sono superflui avuto riguardo agli accertamenti peritali già espletati.
Con riferimento al danno non patrimoniale e salve le specificazioni afferenti alla posizione di ciascuna parte lesa, l'ampio corredo documentale in atti è già sufficiente a dare contezza della consistenza del rapporto parentale dedotto e l'ammissione dei capitoli dedotti non consentirebbe, ad avviso di questa Corte, di dimostrare una “significatività” ed importanza del vincolo affettivo superiore alla media.
Le varie istanze ex art. 210 c.p.c. sono parimenti superflue ai fini della decisione e/o hanno ad oggetto documenti accessibili alle parti (a, b, c, e) e/o risultano comunque generiche non indicandosi l'oggetto specifico dell'esibizione (a, b, c, e).
Avuto riguardo agli esiti della CTU esperita in appello (di cui infra) l'acquisizione di ulteriore documentazione ai fini della decisione è comunque superflua.
Infine, la richiesta ispezione giudiziale è superflua ai fini della decisione se non altro considerando l'avvenuto espletamento di CTU.
3) Questa Corte ha già condiviso i rilievi critici operati con l'appello principale in relazione alla
CTU espletata in primo grado, disponendone la rinnovazione.
Tralasciando l'aspetto afferente alla quantificazione del danno non patrimoniale (in primo grado integralmente demandato ad un commercialista) ed indipendentemente dalla “bontà” delle conclusioni della CTU espletata sempre nel primo grado, si rileva che gli accertamenti peritali sono stati demandati ad un consulente ( ) che risulta pacificamente iscritto Persona_8 all'albo dei CTU quale perito meccanico.
pagina 27 di 58 E' del tutto evidente che, in difetto di specifiche competenze agronomiche, geologiche e statistiche, questa Corte non potesse fondare le proprie determinazioni sulle conclusioni raggiunte in tale prima CTU, venendo in rilievo accertamenti tecnici demandati ad un professionista dotato di tutt'altre competenze.
E' privo di rilievo decisorio che alcuna delle parti controinteressate abbia ricusato e/o chiesto tempestivamente la sostituzione del CTU, ricorrendo a ben vedere i gravi motivi di cui all'art. 168 c.p.c. che consentono al giudicante la sostituzione del consulente e la rinnovazione degli accertamenti peritali.
4) E' opportuno a questo punto riportare i passaggi salienti della CTU espletata in appello
(rimandando alla stessa per una più approfondita disamina).
(A) Al momento del sopralluogo del 05/06/2024 la pianta non era più presente sulla località poiché rimossa a seguito dello schianto. La ceppaia, per contro, è ancora presente e vitale.
Dai documenti causa risulta che l'albero era caduto sulla carreggiata della S.R. n. 44, si presentava secco e con le radici marce, veniva quindi tagliato in più parti al fine di liberare la sede stradale e purtroppo una parte del legname si era riversata nel letto del sottostante torrente
Lys, andando irrimediabilmente perduta, con particolare riferimento al tratto di tronco comprensivo della porzione dell'apparato radicale.
I tronconi rimasti erano stati sottoposti a sequestro e collocati presso il piazzale di una segheria.
Detti tronconi sono risultati privi di utilità ai fini degli accertamenti peritali trattandosi di campioni non rappresentativi (porzioni superiori del tronco non attinte dall'infezione fungina) e conservati con modalità del tutto inidonee a prevenirne la degradabilità.
Ciò nonostante, si è potuta ricavare la consistenza del loro diametro (circa 60 cm) cosa che fa ragionevolmente supporre che l'altezza dell'albero fosse rilevante. Inoltre, non è stata constatata la presenza di segni di potature con i conseguenti ricacci vegetativi, sintomo inequivocabile che il soggetto arboreo non sia mai stato sottoposto a qualsivoglia operazione di gestione, in primis la potatura (relazione CTU pagg. 7, 8).
(B) Secondo i CTU, la perizia svolta nell'immediatezza dei fatti dal dott. , sebbene Persona_9
in qualità di consulente di parte, può ritenersi attendibile in quanto non contestata da alcuna delle pagina 28 di 58 parti, è stata svolta previa acquisizione di un campione di legno nell'immediatezza dei fatti e successiva analisi svolta dalla ex facoltà di Scienze Agrarie dall'Università di Torino (ora
DISAFA) che, mediante analisi del DNA fungino, ha potuto concludere che la pianta era invasa da due funghi patogeni e cioè NN RA e HY fasciculare.
Limitando l'esame al primo agente patogeno: la NN RA infetta solitamente la parte basale del cilindro centrale e le radici primarie, determinando anche un profondo marciume dell'apparato radicale;
la sua azione fitopatogena primaria si esplica nella formazione della cd carie bianca ossia la destrutturazione delle fibre legnose che perdono la loro componente maggiormente deputata alla funzione di sostegno (la lignina) in favore della cellulosa e della emicellulosa;
il legno mantiene la sua elasticità ma viene totalmente privato della capacità meccanica di reggere il proprio peso e di resistere alle sollecitazioni esterne;
i sintomi secondari possono essere riscontrati principalmente nella chioma che evidenzia deperimento organico;
allo stato non esistono ancora rimedi curativi e l'unica soluzione è l'abbattimento; l'azione fitopatogena avviene nel corso di diversi anni (l'aspetto globale della chioma risulta regredire nel corso degli anni con una velocità esponenziale) quindi l'aspetto complessivo della chioma era già verificabile ben prima dello schianto (relazione CTU pagg. 8 e ss.; vedasi foto aerea risalente al
2012 a pag. 6 della relazione di CTU).
La causa dello schianto dell'albero è quindi imputabile all'azione pluriennale del fungo patogeno che ha disseccato la chioma, invaso il legno interno della pianta e ne ha Persona_10
disgregato le fibre legnose.
(C) In merito all'azione causale del vento (relazione CTU pagg. 11 e ss), quanto occorso nei giorni precedenti all'evento traumatico ha colpito e fatto schiantare all'interno della proprietà
solamente l'albero oggetto di indagine, senza determinare alcuna conseguenza rilevante CP_1
a carico degli altri alberi, anche della stessa specie, situati nelle immediate vicinanze.
Come si evince dalla foto riportata nella CTU (pag. 12, Figura 5), non è stata rilevata rotazione della zolla di terreno interessato dall'apparato radicale, elemento che conferma che l'agente causale dello schianto è stato rappresentato dall'azione patogena del fungo NN Per_10
e che il vento ha agito su strutture legnose interne oramai già totalmente compromesse dal punto di vista strutturale (diversamente l'azione eolica avrebbe potuto avere conseguenze anche sul pagina 29 di 58 ceppo che avrebbe dovuto rimanere divelto ed invece è rimasto in sede).
I CTU hanno evidenziato che nell'ipotesi di schianto verificatosi a causa del vento, un albero con fusto e radici sane avviene mediante ribaltamento di tutto il soggetto arboreo mentre nel caso di specie lo schianto si è verificato spezzando il tronco nella parte basale.
(D) Dal punto di vista idrogeologico (relazione CTU pagg. 16 e ss):
- il substrato roccioso è costituito da gneiss minuti anche in superficie (che derivano da rocce sialiche, ovvero ricche di quarzo e feldspati e povere di silicati ferro-magnesiaciche) che si presentano sani con basso grado di fratturazione;
- l'area d'interesse è situata in un settore di versante topograficamente elevato rispetto al corso d'acqua principale e di può quindi escludere un'interazione diretta con la dinamica torrentizia del reticolo idrografico principale;
- il ruscellamento diffuso riscontrabile sul terreno proveniente da sorgenti stagionali,
l'esposizione a nord est del versante con conseguente scarso irraggiamento solare e la presenza di ombreggiamento estivo dovuto alla chioma degli stessi alberi ad alto fusto, sono fattori che favoriscono il pressoché costante grado di umidità del sottobosco e dei terreni superficiali;
- peraltro, considerato che il ceppo è ubicato subito a monte di una opera di contenimento a blocchi posati a secco, i terreni coinvolti dall'apparato radicale difficilmente possono rimanere saturi e/o saturi per lunghi periodi, in quanto tali opere di contenimento hanno efficacia drenante e non permettono accumuli, ristagni e sovrapressioni di acqua a tergo delle strutture stesse
(relazione CTU pag. 24).
(E) L'evento meteorologico oggetto di causa (relazione di CTU pagg. 34 e ss) che si è verificato nel comune di ES ha avuto una durata di alcuni giorni, è stato caratterizzato da intense precipitazioni a carattere piovoso, è iniziato il 27/10/2018 ed è andato scemando verso il primo di novembre.
Nel medesimo contesto il territorio del Comune di ES è stato colpito anche da venti intensi.
Nella documentazione agli atti sono riportati valori di che superano i 150km/h sino a 170km/h circa ma questi valori non sono misurati a ES e tantomeno in prossimità del sinistro.
Quanto al carattere di eccezionalità dell'evento atmosferico e del c.d. tempo di ritorno (definito pagina 30 di 58 come tempo medio in cui un determinato valore viene uguagliato o superato almeno una volta), indicati i criteri di calcolo (relazione CTU pagg. 35 e ss) e le problematiche sottese alla stima del tempo di ritorno associato alla pioggia caduta, i CTU hanno dato atto che dall'analisi statistica si evince che in tutta la regione nell'arco di circa 36 anni gli eventi giornalieri che hanno superato i
200 mm di pioggia sono stati circa 16 e quelli che hanno superato i 230 mm di pioggia sono circa
12. Da questo dato si evince che per l'area in esame, l'evento del 29/10/2018 per quanto intenso, non sia stato così eccezionale (relazione CTU pag. 51).
Quanto all'intensità del vento (relazione CTU pagg. 68 e ss), i CTU hanno premesso che è praticamente impossibile fornire dati esatti a scala locale su direzione ed intensità del vento, soprattutto in un ambiente caratterizzato da una morfologia montana in quanto l'assetto topografico complesso aumenta esponenzialmente le variabili che governano i moti ventosi locali incanalati nelle valli e da cui derivano turbolenze. Hanno aggiunto che, a differenza di quanto avviene con le precipitazioni solide o liquide che siano, il vento non si può “raccogliere” e quindi
è difficile fornire dati sulla quantità di vento cumulato.
Per tali ragioni i CTU hanno dato maggior peso al picco massimo registrato (peraltro in corrispondenza della centralina di misura sicuramente in posizione non prossima rispetto alla pianta e in porzioni vallive con differente orientazione e morfologia).
Sulla base di questi dati, se non è possibile definire il vento che ha investito la pianta, è possibile osservare che nella serie storica di dati disponibili vi sono state innumerevoli finestre temporali caratterizzate da analoghe condizioni ventose se non addirittura maggiormente intense.
I CTU hanno comunque ritenuto che il fattore vento possa essere considerato solamente una concausa del crollo in quanto le ripetute oscillazioni potrebbero avere sollecitato la parte inferiore del fusto già indebolito.
(F) Quanto alle condizioni dell'albero ed alla loro percepibilità (relazione CTU pagg. 71 e ss), i
CTU hanno dato atto che:
- le condizioni “di salute” dell'albero rendevano sicuramente opportuno il suo abbattimento per l'evidente ragione (percepibile anche da soggetti profani) che la pianta (secca) insisteva per l'appunto sulla trafficatissima SR44 (che conduce da ON IN TI a Gressoney, nota località
pagina 31 di 58 turistica, raggiunta con mezzi diversi) e presentava una possibile traiettoria di caduta sulla strada
(purtroppo poi verificatasi);
- la necessità del suo abbattimento derivava anche dal fatto che l'albero era facilmente raggiungibile a piedi da tre distinte vie di accesso (dalla Strada Regionale, da un sentiero pedonale vicino alla strada regionale e da un passaggio sul versante della montagna);
- un fenomeno naturale (quale lo schianto di un albero) verificantesi in un ambito di elevata utenza costituisce importante fattore di rischio;
(G) Utilizzando uno qualsiasi dei tre percorsi di accesso pedonale, le cattive condizioni dell'albero (rappresentate dal seccume totale e dalla dimensione della chioma) sarebbero state facilmente verificabili visivamente, da diversi anni ed in particolare dal 2012 (relazione CTU pag. 73).
Gli stessi Carabinieri e gli agenti del Corpo Forestale della , intervenuti in Parte_1 loco nell'immediatezza del sinistro, hanno affermato che il AG in questione era in gran parte secco o comunque caratterizzato da uno stato vegetativo assai limitato.
Non è dirimente il rilievo del CTP di secondo cui la presenza del micelio RT fungino non fosse rilevabile esternamente, in quanto l'azione del patogeno era riscontrabile dal diffuso disseccamento in chioma: in altri termini la causa di indebolimento irreversibile della pianta (l'infezione fungina) era difficilmente diagnosticabile ma non i suoi effetti.
Ugualmente non dirimente la deduzione del CTP di relativa al mancato RT
rilevamento di marciume in sede di esame delle “carote” estratte dai toppi nel novembre 2018: il materiale accumulato non poteva presentare i disfacimenti interni (tipici dei processi cariogeni quale quello che aveva colpito l'albero) atteso che gli stessi sono maggiormente localizzati alla base dei tronchi e delle radici (n.d.r. non oggetto di carotaggio in quanto tali porzioni arboree sono andate perse).
L'analisi del DNA fungino è poi avvenuta nel mese di dicembre 2018 e gli stessi funzionari regionali, nell'eseguire controllo della ceppaia, hanno comunque rilevato la presenza di una disgregazione di origine fungina (pag. 4 dell'all. n. 03).
Non può ragionevolmente sostenersi che l'albero fosse fogliato solo perché le fotografie riportate in atti raffigurano la presenza a terra ed al momento del sinistro di rami fogliati, ben essendo pagina 32 di 58 plausibile che, durante la caduta, il AG secco abbia coinvolto porzioni di alberi vegetanti vicini od a valle di questo, trascinandoli con sé.
Del tutto inutilizzabili, invece, le dichiarazioni del sindaco di ES secondo cui l'albero era fogliato e “non sembrava a prima vista secco”, avendo lo stesso riconosciuto di non essere un esperto.
Considerato che il GN (Castanea sativa) è una specie che perde le foglie nell'autunno, durante la stagione primaverile-estiva si sarebbe potuto avere contezza del seccume della chioma sia da parte di sia da parte dei dipendenti della poiché RT Parte_1
era possibile, nel corso di diverse stagioni vegetative e di diversi anni rilevare il seccume di quell'albero (relazione CTU pag. 81).
(H) Quanto alla posizione della (relazione CTU pag. 83) i Parte_1
CTU hanno rilevato che:
a) la è responsabile della gestione della SR44; Parte_4
b) la Regione dispone di una piattaforma software territoriale, di libera consultazione
(https://mappe.regione.vda.it/pub/geoCartoSCT/) dalla quale sono state ricavate le stesse foto aeree riportate nella relazione di CTU;
c) utilizzando tale software, si sarebbe potuta verificare la sussistenza di anomalie visive a carico della vegetazione, a lato della SR44 già dal 2012 e cioè 6 anni prima del tragico evento;
d) tramite un sopralluogo mirato sulla località, con le tre possibilità di accesso descritte, si avrebbe avuta la conferma di quanto emerso a tavolino, stante l'agevole individuazione dell'albero palesemente sintomatico;
e) come conseguenza e tramite le risorse umane (con le rispettive competenze) di cui dispone la si sarebbe potuto individuare il proprietario del lotto ed invitarlo Parte_1 all'abbattimento o comunque a misure di riduzione del rischio;
f) non risultano, agli atti, documenti emessi dalla e specificatamente rivolti al;
Pt_1 CP_1
g) il tempo a disposizione per gli accertamenti di cui ai punti b), c), d) e) ed f) era ampiamente sufficiente poiché la pianta era chiaramente sintomatica già dal 2012 ossia 6 anni prima rispetto allo schianto dell'albero.
Infine, i CTU (difformemente da quanto ritenuto dal CTU nominato in primo grado) hanno pagina 33 di 58 precisato che, per la conformazione del terreno, la sua acclività e l'ubicazione dell'albero, sia gli addetti regionali alle strade sia gli agenti del Corpo Forestale Valdostano (CFV), trovandosi all'interno degli abitacoli dei loro automezzi (che impediscono una visione verso l'alto), non avrebbero potuto accorgersi del precario stato di salute della pianta. L'unica possibilità sarebbe stata la percorrenza a piedi del tratto della SR44, con le precauzioni dovute per il traffico veicolare, trattandosi peraltro di attività improponibile stante il notevole sviluppo della rete viaria regionale (relazione CTU pag. 109).
(I) I CTU hanno infine ampiamente risposto alle osservazioni critiche dei CTP con particolare riferimento al CTP di . RT
Anche sul punto si rimanda, per una più approfondita disamina alla CTU (relazione pagg. 91 e ss.).
Limitando l'esame alle osservazioni critiche riproposte in sede di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dep. 17.10.2024 e di memorie ex art. 352 c.p.c., si rileva quanto segue.
I CTU hanno correttamente ritenuto di poter utilizzare la consulenza tecnica di parte (relazione dott. ) al fine di identificare i funghi patogeni che affliggevano la pianta, non solo per Per_9
avere ritenuto la stessa condivisibile nel metodo e nel merito ma anche perché gli accertamenti
“diagnostici” (oramai irripetibili) sono stati concretamente svolti da un istituto terzo (Scienze
Agrarie dall'Università di Torino).
Non è neanche corretto sostenere che i CTU abbiano basato le loro conclusioni esclusivamente su tale perizia di parte, avendo i CTU bene evidenziato che la presenza di funghi patogeni sia riscontrata da ulteriori elementi e segnatamente: dalla constatazione ad opera degli stessi funzionari regionali (in sede di controllo della ceppaia nell'immediatezza dei fatti) della sua disgregazione di origine fungina (attori doc 14); dalla constatazione della effettiva presenza dei c.d. “sintomi secondari” di tale infezione fungina, rappresentati dal deperimento organico della chioma.
Indipendentemente da quanto prospettato dal CTP nel primo grado di giudizio, i CTU hanno ben spiegato la ragione per la quale non possa venire in rilievo esclusivamente un ribaltamento di zolla.
pagina 34 di 58 D'altro canto, la porzione di zolla a monte della pianta è tuttora in posto e il ceppo residuo in posizione verticale e non vi sono quindi “sintomi” di ribaltamento o rotazione della zolla.
Non è neanche corretto affermare che la porzione del ceppo sul lato a valle sia stata interessata da un cedimento paragonabile al ribaltamento di zolla in quanto tale ipotesi risulta smentita dalle evidenze in atti,
Oltre tutto, nel punto specifico il versante è terrazzato, i muri contro terra sono tuttora in posto e, per quanto noto, non hanno subito danni in seguito allo schianto (relazione CTU pag. 94).
Non corrisponde al vero che i CTU abbiano dichiarato che “nell'area interessata dal medesimo evento meteorologico” non siano state sradicate piante. Più correttamente i CTU stessi hanno limitato il campo di indagine al terreno di proprietà dando atto che nessuno degli alberi CP_1
“vicini” sia caduto e/o abbia subito danni se non quale effetto secondario causato dalla caduta dell'albero sub iudice.
5) Sempre dal punto di vista delle evidenze istruttorie preme rilevare che la perizia disposta dal
GUP (doc. 9 ) dà contezza di ulteriori criticità, sostanzialmente equivalenti a quelle CP_1
evidenziate nella CTU svolta nel primo grado del presente giudizio.
L'albero, indipendentemente dall'infezione fungina, era comunque a rischio di crollo perché era alto almeno venti metri, aveva un peso complessivo stimato in circa tre tonnellate, aveva il tronco inclinato verso la strada come chiaramente visibile dalle fotografie in atti (inclinazione indicata dal CTU di primo grado in almeno venti gradi rispetto alla verticale), si trovava a ridosso di un muretto a secco (cosa che non poteva consentire uno sviluppo regolare dell'apparato radicale soprattutto nella parte rivolta verso valle).
6) Fermo rimanendo che lo specifico giorno del sinistro sul terreno non era stata riscontrata la presenza di “venute d'acqua” e/o ruscellamenti, si rileva che il tratto stradale in questione (SR
n. 44, tratto compreso tra le progressive chilometriche Km 5+200 e Km 5+800), era stato oggetto di pregresse segnalazioni (nell'anno 2008, 2011 e 2018) atteso che, in occasione di consistenti precipitazioni, l'acqua piovana scendeva in maniera consistente dai pendii e dai ruscelli formatisi a monte della strada regionale, provocando allagamenti e rendendo problematica la normale pagina 35 di 58 circolazione stradale.
Tali segnalazioni (docc. 27 e 28 ) non hanno ad oggetto la specifica progressiva CP_1 chilometrica ove si trovava l'albero caduto. Peraltro vengono in rilievo tratti stradali poco distanti
(mt. 130, vedasi perizia GUP doc. 9 pagg. 17 e ss), e le “venute” d'acqua, riguardano CP_1
indubbiamente anche il terreno di proprietà tanto che in occasione del sopralluogo CP_1
effettuato il successivo 06.11.2019, ovverosia poco dopo il sinistro, in loco è stata per l'appunto riscontrata la venuta superficiale di acqua che percorreva l'apparato radicale residuo dell'albero
(doc. 14 attori, pag. 7 annotazione di PG).
7) Da ultimo deve rilevarsi che la sentenza di assoluzione (doc. 16 ) perché il fatto non CP_1 costituisce reato emessa all'esito di giudizio abbreviato nei confronti di e di RT
(quale responsabile della struttura regionale assetto idrogeologico dei bacini CP_13
montani) non ha valore di cosa giudicata nel presente giudizio civile di danno, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 652 c.p.p..
Tale sentenza ha comunque scarso valore probatorio ai fini della decisione richiesta nell'odierna sede processuale considerando il titolo di responsabilità (art. 2051 c.c.) ed il più gravoso onere probatorio gravante sul custode.
Anche ai fini dell'eventuale responsabilità ex art. 2043 c.c. non può non rilevarsi che le ampie risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio di merito non consentano di aderire alle conclusioni cui è giunto il G.U.P..
8) Tutto ciò premesso, il primo motivo di appello incidentale di è infondato e RT
deve essere rigettato.
8.1) Come è noto, secondo la giurisprudenza pacifica “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza […], funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa […] Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio,
pagina 36 di 58 comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008, massime successive conformi).
8.2) In difetto di impugnazione sul punto, è oramai incontrovertibile che sia RT
proprietario e quindi custode del terreno ove insisteva l'albero caduto. D'altro canto, non è stato neanche allegato che il possesso o la detenzione del terreno facessero capo a terzi.
8.3) In ordine alle cause della caduta dell'albero, pur considerando le tre perizie svolte (in sede
GUP, nel primo e nel secondo grado del presente giudizio) non sono esattamente sovrapponibili, questa Corte ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte dal collegio peritale nominato in appello.
Si rileva che i CTU hanno ampiamente risposto non solo ai quesiti formulati ma anche alle osservazioni critiche del CTP di , ragione per la quale deve escludersi che RT sussistano i presupposti per l'ulteriore convocazione dei CTU a chiarimenti e/o per l'integrazione della relazione peritale.
8.4) Rimandando per una più approfondita disamina alla relazione di CTU ed a quanto appena illustrato nei paragrafi precedenti, si osserva che l'albero è caduto per una pluralità di cause: la causa primaria è rappresentata dall'ammaloramento dei tessuti legnosi basali e dell'apparato radicale ad opera di un fungo patogeno mentre il vento è una mera concausa del crollo
(conclusioni CTU pag. 110).
Per contro lo stato idrogeologico del terreno non ha contribuito allo schianto poiché non vi sono stati movimenti del suolo.
Si consideri poi che, indipendentemente dal patogeno, l'albero in sé necessitava di particolare monitoraggio essendo a potenziale “rischio” di crollo attesa la sua altezza, il peso, l'inclinazione pagina 37 di 58 verso una strada altamente trafficata e l'irregolare sviluppo dell'apparato radicale (trovandosi lo stesso a ridosso di un muretto di contenimento).
Un adeguato monitoraggio visivo avrebbe consentito di riscontrare non tanto il patogeno quanto i segni esteriori dell'infezione fungina (come ben spiegato dai CTU nominati in appello, relazione
CTU pag. 84) cui poi sarebbe dovuto inevitabilmente conseguire l'accertamento dell'infezione ed il successivo abbattimento dell'albero.
8.5) Se è indubbio che l'area sia interessata da importanti “venute d'acqua”, la pioggia nel caso concreto non ha costituito causa della caduta dell'albero.
Sul punto i CTU hanno dato contezza della funzione drenante del limitrofo muretto di contenimento ed hanno illustrato la ragione per la quale la caduta dell'albero non sia dipesa da un ribaltamento di zolla causato esclusivamente dalla pioggia.
8.6) Deve comunque escludersi che l'azione del vento e/o della pioggia possano avere rivestito il carattere di eccezionalità di cui all'art. 2051 c.c. tale da integrare il caso fortuito e la liberazione del custode dalla responsabilità sullo stesso altrimenti gravante.
In proposito deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza formatasi sull'argomento “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un «forte temporale», di un «nubifragio» o di una «calamità naturale», presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 30521 del 22/11/2019; conforme
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018 e Corte di Cassazione Sez. 3,
Ordinanza n. 4588 del 11/02/2022).
Nel caso di specie è stato demandato ai CTU di considerare l'evento atmosferico nella sua globalità, ovverosia dal 27 ottobre 2018 al 1° novembre 2018 ed a seguito di analisi statistica gli pagina 38 di 58 stessi hanno concluso che, per quanto intensi, non vengono in rilievo fenomeni metereologici eccezionali.
9) Deve conseguentemente escludersi il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c..
Per l'effetto è assorbito il secondo motivo di appello incidentale proposto da , RT
afferente al valore confessorio del doc. 7 prodotto dallo stesso . CP_1
10) Il primo motivo di appello principale formulato dalla è Parte_1 solo in parte fondato e non è tale da comportare una riforma della sentenza sull'an della responsabilità della Pt_1
10.1) E' corretta la doglianza in ordine alla erronea qualificazione della responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 c.c., dovendosi più correttamente fare riferimento alla diversa Pt_1 ipotesi di cui all'art. 2043 c.c..
Secondo la giurisprudenza “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché - ove, invece, esse si verifichino - quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1176, secondo comma, cod. civ. e 2043 cod. civ., qualora, pur potendosi avvedere con l'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l'abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione
(Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22330 del 22/10/2014, in un caso relativo ad un grosso albero alto 20 metri, che sorgeva a 7 metri di distanza dal ciglio stradale, abbattutosi su un veicolo in transito;
conformi Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6141 del 14/03/2018 e
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6651 del 09/03/2020).
In definitiva l'ente proprietario della strada non risponde ex art. 2051 c.c. quale custode della sede stradale atteso che nel caso specifico il bene oggetto di custodia che ha causato il danno è rappresentato dall'albero insistente sulla proprietà privata.
pagina 39 di 58 L'ente proprietario della strada può per contro rispondere ex art. 2043 c.c., avendo l'obbligo di vigilare affinché non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada.
10.2) Passando al merito della responsabilità ex art. 2043 c.c., è innanzitutto pacifico e prima ancora notorio che la abbia conformazione prevalentemente Parte_1
montana, con esteso patrimonio boschivo che difficilmente potrebbe essere oggetto di un indistinto e diffuso monitoraggio.
10.3) Questa Corte non condivide in proposito il rilievo dei CTU nominati in appello secondo i quali la al fine di monitorare il suo territorio, avrebbe potuto utilizzare la piattaforma Pt_1
software territoriale di cui dispone da tempo (https://mappe.regione.vda.it/pub/geoCartoSCT/) al fine di verificare “da remoto” la presenza di alberi che manifestano segni esteriori di malattia e/o la presenza di altre anomalie visive a carico della vegetazione, per poi programmare sopralluoghi mirati nelle aree così selezionate.
Non consta in effetti che un simile standard sia comunemente adottato per il monitoraggio del territorio e soprattutto che lo stesso (ovviamente sulla base di una valutazione ex ante) sarebbe stato in grado di prevenire il sinistro, se non altro considerato che dalle foto aeree prodotte in atti la chioma dell'albero in questione è risultata sufficientemente visibile solo all'esito di un mirato ingrandimento.
10.4) Questa Corte, parimenti, non condivide la valutazione dei CTU nominati in appello secondo cui le precarie condizioni dell'albero non fossero percepibili dagli addetti regionali alle strade o dagli agenti del Corpo Forestale Valdostano, sul presupposto che gli stessi dovessero rimanere all'interno degli abitacoli dei loro automezzi.
In proposito è opportuno effettuare alcune puntualizzazioni.
Nell'ambito del presente giudizio civile di danno nulla è stato allegato e dimostrato in ordine alle specifiche modalità con le quali veniva concretamente operato il monitoraggio delle strade regionali e dello specifico tratto stradale.
In ossequio al principio della vicinanza della prova e considerato che viene in rilievo l'adempimento di obblighi gravanti sulla il relativo onere probatorio avrebbe dovuto Pt_1
pagina 40 di 58 ragionevolmente gravare sulla Pt_1
Ad ogni modo, dagli atti di indagine effettuati in sede penale risulta che non venisse svolta un'attività di monitoraggio in forma “programmata”, che gli addetti venissero piuttosto inviati sulla base di specifici ordini di volta in volta impartiti e che dell'espletamento di tale attività non venisse redatto alcun documento di sintesi (vedasi s.i.t. all'epoca dei fatti in Parte_5 servizio presso la Struttura regionale viabilità -docc. 12 Suquet Piero, all'epoca RT7 dei fatti capo cantoniere sull'asse viario S.R. 44 – doc. 13 attori).
Ciò che comunque emerge da tali s.i.t. è che il controllo non dovesse essere limitato alla sola sede stradale dovendo estendersi anche alle c.d. fasce di rispetto e più in generale all'ambiente circostante.
Già solo questa constatazione permette di disattendere la tesi dei CTU in appello secondo la quale il personale addetto al controllo della sede stradale non potesse accorgersi delle precarie condizioni del AG (essendo l'albero sopraelevato rispetto alla sede stradale e non visibile dall'abitacolo del mezzo).
Considerato che, per quanto già detto, nella Regione Autonoma l'ambiente Parte_1 naturale che circonda l'asse viario si presenta spesso in forte pendenza (quindi con la vegetazione a monte sopraelevata rispetto alla sede stradale), sostenere che l'esame delle fasce di rispetto e dell'ambiente circostante possa essere operato con un esame visivo “limitato” dalle caratteristiche dell'abitacolo comporterebbe la sostanziale vanificazione di buona parte dell'attività di monitoraggio (nonché della giurisprudenza della Corte di Cassazione appena richiamata in relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c. gravante sull'ente proprietario della strada pubblica).
Si consideri poi che agli atti dei vari accertamenti tecnici sono riportate fotografie a colori dalle quali si rileva che la presenza della chioma disseccata fosse percepibile non solo dalla sede stradale nelle immediate vicinanze dell'albero (vedasi a titolo esemplificativo la foto scattata Perso nell'ottobre 2011 ed allegata alla perizia doc. 9 pag. 13) ma anche da più lontano CP_1
(vedasi perizia primo grado, pag. 38, ultima foto sempre scattata nel 2011) e quindi, plausibilmente, anche dall'interno dell'abitacolo di un mezzo di servizio.
pagina 41 di 58 La chioma era poi agevolmente rilevabile anche perché più elevata rispetto alla vegetazione circostante e quindi visibile per contrasto (tra chioma secca ed alberi fogliati).
In aggiunga si consideri che la presenza di una chioma secca è documentata da fotografie aeree risalenti all'anno 2005-2006 (vedasi CTU primo grado, foto a pag. 33) segno evidente che l'albero fosse malato da più di un ventennio (sinistro del 2018).
Pur potendosi ipotizzare il mancato rilievo di criticità in occasione di alcuni “passaggi” con i mezzi di servizio, ben difficilmente il monitoraggio -ove effettuato- avrebbe potuto avere sempre esito negativo nell'arco del ventennio.
Agli atti vi sono ulteriori evidenze istruttorie che avrebbero dovuto imporre un controllo in loco, se del caso avvalendosi del Corpo Forestale, non limitato ad un “mero” monitoraggio visivo dall'automezzo di servizio:
- il tratto stradale in cui insiste la proprietà era stato già segnalato per “venute d'acqua” CP_1
in occasione di importanti precipitazioni atmosferiche;
- lo stesso orientamento del versante (esposizione a nord est con scarso irraggiamento solare) e la presenza di alberi ad alto fusto favorivano il pressoché costante grado di umidità del sottobosco e dei terreni superficiali (CTU in appello pag. 23)
- il AG era ad alto fusto, presentava il tronco inclinato verso la sede stradale ed era quindi a rischio crollo.
La constatazione che l'area limitrofa (anche se non esattamente il tratto ove insiste la proprietà
) fosse stata già precedentemente segnalata per venute d'acqua in concomitanza di CP_1
importanti precipitazioni atmosferiche, avrebbe dovuto consigliare non solo un controllo visivo dall'abitacolo del mezzo di servizio ma anche una verifica in loco in relazione a possibili dissesti dei terreni e/o conseguenti rischi a carico della vegetazione insistente nell'area.
D'altro canto, in corrispondenza della medesima area sono stati apposti segnali di pericolo di caduta massi, segno evidente che l'instabilità dell'area fosse ben nota e che fosse opportuno un monitoraggio più qualificato.
Considerando un albero alto circa mt 20 ed inclinato di circa 20 gradi rispetto alla perpendicolare, non è irragionevole affermare che lo stesso “incombesse” sulla sede stradale (tanto da essere pagina 42 di 58 visibile nelle foto in precedenza richiamate).
Gli stessi CTU in appello hanno poi rilevato che l'albero fosse agevolmente accessibile e che, in caso di accesso, le sue cattive “condizioni di salute” sarebbero state facilmente verificabili visivamente, da diversi anni.
In definitiva, le evidenze istruttorie appena menzionate consentono di ritenere che la Pt_1
potesse avvedersi, con l'ordinaria diligenza, della situazione di pericolo e dovesse quindi attivarsi segnalando il pericolo ai proprietari del fondo e/o adottando altri provvedimenti cautelativi (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6141 del 14/03/2018).
Il controllo dell'area boschiva (per lo meno nella parte immediatamente prospicente la sede stradale) sarebbe stato conforme alla diligenza richiesta nel caso di specie, per tutte le ragioni appena illustrate ed avrebbe certamente permesso di scongiurare il rischio di schianto poi purtroppo verificatosi.
Sussiste quindi la responsabilità della ex art. 2043 c.c.. Parte_1
11) Il secondo motivo di appello principale, afferente alla misura di riparto di responsabilità tra i condebitori in solido, è parzialmente fondato.
Come è noto ai sensi di quanto disposto dall'art. 2055 c.c. se il fatto è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno e nel dubbio le singole colpe si presumono uguali.
Il Tribunale, aderendo integralmente alla CTU esperita in primo grado, ha ritenuto nettamente maggioritaria la responsabilità della in quanto le condizioni compromesse dell'albero Pt_1
avrebbero potuto essere rilevate visivamente dalla strada da un esperto mentre non lo sarebbero state agli occhi di un “profano” e ad un esame dall'interno del bosco.
Questa Corte ritiene solo in parte condivisibili i rilievi critici mossi dall'appellante principale.
E' in effetti evidente che un riparto di responsabilità così severo come quello operato dal
Tribunale (90% - 10%) comporti, per lo meno nei rapporti interni, una sostanziale deresponsabilizzazione del proprietario-custode.
pagina 43 di 58 Ciò premesso, è vero che ha pacificamente ammesso di non sapere neanche di RT essere proprietario dell'area e di essersi quindi totalmente disinteressato della sua custodia.
Peraltro, tutti gli accertamenti peritali espletati danno contezza della possibile ma difficile percepibilità, da parte di un soggetto non esperto, delle precarie condizioni dell'albero.
Anche i CTU nominati in appello hanno dato atto che, sulla base di un esame visivo operato dal basso, non sarebbero stati rilevati i segni esteriori dell'infezione fungina. Piuttosto sarebbe stato possibile riscontrare (compatibilmente con lo stato vegetativo degli alberi circostanti) la presenza della chioma secca, elemento “sintomatico” sulla base del quale avviare poi le successive verifiche e gli interventi del caso.
Di contro, come già detto:
- le parti lese non si trovavano all'interno del bosco ma sulla sede stradale;
- il tratto stradale era stato già segnalato per pericolo di allagamenti dovuti a venute d'acqua da monte, in conseguenza di importanti precipitazioni atmosferiche;
- la pur dotata di competenze e professionalità decisamente Parte_1
maggiori rispetto a quelle del privato cittadino e pur venendo in rilievo un tratto stradale ad intenso traffico veicolare non ha inteso né effettuare verifiche più approfondite sull'area in questione né ha allegato di avere valutato ponderatamente l'opportunità di chiudere tale tratto per lo meno in concomitanza di precipitazioni intense.
Si osserva in proposito che la dispone non solo di personale destinato al controllo della Pt_1
viabilità regionale ma anche del Corpo Forestale cui è possibile ricorrere per la verifica di specifiche criticità segnalate sul territorio (dovendosi rimarcare l'esistenza di pregresse segnalazioni afferenti per l'appunto alla S.R. n. 44).
Valutando comparativamente tali elementi e considerando pur sempre che grava sulla Pt_1
l'obbligo di garantire che non insorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, questa
Corte ritiene che la quota di responsabilità della sia comunque maggioritaria, ma debba Pt_1 essere rideterminata nel 60%, considerato che l'albero insisteva pur sempre su una proprietà privata di fatto in stato di abbandono.
12) Passando alla disamina del danno non patrimoniale questa Corte condivide alcuni dei rilievi pagina 44 di 58 critici mossi con il terzo motivo di appello principale ed il terzo motivo di appello incidentale.
12.1) E' innanzitutto corretta la doglianza secondo cui la motivazione afferente all'accertamento nell'an del danno non patrimoniale non possa essere demandato ad un CTU, non venendo in rilievo questioni sulle quali è necessaria una specifica competenza tecnica.
Parimenti si condivide l'osservazione secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale debba avvenire utilizzando le c.d. Tabelle di Milano in luogo di quelle di Roma.
Le Tabelle di Milano sono infatti comunemente adottate presso questo ufficio giudiziario ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale e sono state elaborate previo monitoraggio ed analisi di numerose sentenze “campione”.
E' ben vero che alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno dato conto dell'inadeguatezza delle Tabelle di Milano. Ciò peraltro è avvenuto in relazione alle “vecchie” tabelle che prevedevano un sistema di liquidazione c.d. a forbice, mentre all'attualità le tabelle sono state redatte sulla base del sistema c.d. a punti.
In proposito si osserva che la più recente giurisprudenza ha dato atto che “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi […]” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023).
Le Tabelle di Milano 2024 sono state per l'appunto redatte sulla base dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità appena richiamati.
12.2) Come è noto, secondo la giurisprudenza formatasi in relazione al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale “Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi
è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate,
a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del pagina 45 di 58 danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto
(coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del
2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano.
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico- relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, IP, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole
(sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile pagina 46 di 58 dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e IP, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere. […] Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n. 16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26140 del
07/09/2023 parte motiva).
13) Quanto ai criteri sottesi all'accertamento ed alla liquidazione del danno del danno da perdita del rapporto parentale con specifico riferimento alla “famiglia nucleare” è quindi possibile presumere, ex art. 2727 c.c., la sofferenza morale in capo ai figli superstiti indipendentemente dalla convivenza, dalla distanza delle rispettive abitazioni anche tenendo conto del fatto che, stante l'ammissibilità di un accertamento presuntivo, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio (vedasi Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 22397 del 15/07/2022).
Nel caso di specie deve quindi presumersi la persistente importanza del rapporto affettivo pagina 47 di 58 genitori-figli al momento del sinistro, come d'altro canto è reso palese dalle stesse allegazioni attoree circa la costante frequentazione tra i due figli ed i genitori pur dopo che i primi avevano costituito propri nuclei famigliari, tanto che i vari nuclei famigliari avevano continuato un'assidua frequentazione e reciproca assistenza, come è reso palese dalle copiose produzioni documentali in atti che dimostrano la condivisione di plurime vacanze, di momenti di svago nell'arco degli anni nonché le elargizioni economiche dei genitori in favore dei figli anche in età adulta.
Sul punto questa Corte ribadisce la superfluità della prova orale dedotta, non ritenendosi che i capitoli di prova, per come formulati, consentano di dimostrare un rapporto affettivo superiore alla “media” essendo la norma e per l'appunto presumibile che i genitori supportino i figli nell'avviamento e/o nella ricerca di un'attività lavorativa e li sostengano dal punto di vista economico anche in età adulta ed anche dopo la nascita dei IP (compatibilmente con le disponibilità economiche di ciascun nucleo famigliare).
Non si ritiene per contro che la contemporanea perdita di entrambi i genitori possa consentire un incremento percentuale e/o equitativo del danno non patrimoniale tenuto conto del fatto che la perdita di due genitori incide comunque nella liquidazione del danno (in particolare sulla voce
“D”, numero di congiunti superstiti) e considerato che il danno viene liquidato in misura
“doppia” stante la perdita dei due genitori.
Quanto poi alla circostanza che entrambi i figli abbiano temporaneamente e/o stabilmente abbandonato le rispettive occupazioni per dedicarsi alla gestione dell'azienda di famiglia, si ritiene che, a parte l'iniziale gestione in via emergenziale, la prosecuzione da parte dei figli dell'attività di impresa familiare sia pur sempre frutto di una loro autonoma scelta, ben potendo vagliarsi la possibilità della cessione, dell'affitto o soluzioni equipollenti.
Si consideri oltre tutto che una simile scelta avrebbe comunque dovuto essere effettuata nel brevissimo periodo atteso che al momento del loro decesso i genitori si trovavano già in età lavorativa avanzata (rispettivamente 73 e 74 anni).
Neanche la circostanza che i figli abbiano proceduto al riconoscimento delle salme può concretamente influire sulla liquidazione del danno, trattandosi di accadimento che plausibilmente non ha comportato da solo una sofferenza sul lungo periodo diversa ed ulteriore rispetto a quella connessa alla perdita del genitore e tale da poter incidere sulla quantificazione pagina 48 di 58 del danno.
13.1) Tutto ciò premesso, l'appellante principale e l'appellante incidentale lamentano anche l'eccessività dell'importo riconosciuto dal Tribunale a titolo risarcitorio.
Verrà quindi elaborata un'ipotesi di calcolo per verificare se quanto liquidato in favore di ciascun figlio ( ed ) per la perdita dei due genitori (€ 477.723,58) sia o meno CP_2 CP conforme ai valori monetari risultanti dall'applicazione della Tabella integrata a punti elaborata dal Tribunale di Milano nell'anno 2024.
Il calcolo verrà elaborato considerando un'intensità media del rapporto affettivo, tenuto conto di quanto già risultante documentalmente e/o presumibilmente, ovverosia della persistente frequentazione, condivisione delle festività e delle vacanze, sostegno da parte dei genitori anche dopo che ciascun figlio si era creato un autonomo nucleo familiare.
Per entrambi i genitori i punti da assegnare in relazione all'età della vittima primaria sono identici. Analogo discorso deve essere effettuato in relazione al punteggio spettante per la vittima secondaria (ciascun figlio). Non essendovi ragione per differenziare tra i due fratelli, verrà quindi sviluppato un unico calcolo matematico.
(A) Età della vittima primaria (74 e 73 anni) 12 punti
(B) Età della vittima secondaria (46 e 44 anni) 20 punti
(C) Convivenza 0 punti
(D) Sopravvivenza altro congiunto (1 fratello) 14 punti
(E) Qualità/intensità relazione affettiva 15 punti
Totale 61 punti
Moltiplicato per il valore punto di € 3.911,00
Importo monetario complessivo dovuto per la perdita di ciascun genitore € 238.571,00
Importo astrattamente dovuto in favore di e per la perdita dei due CP_2 CP
genitori (€ 477.142,00) è sostanzialmente equipollente a quanto riconosciuto dal Tribunale, ragione per la quale non può sostenersi che la liquidazione del danno operata dal primo giudice, indipendentemente dalla tabella applicata, non sia stata conforme ad equità.
pagina 49 di 58 Non vi è impugnazione in relazione a quanto già liquidato in favore di per spese CP_2 funerarie (€ 5.670,00).
Non vi è impugnazione sul rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
E' pacifico e non oggetto di impugnazione che abbia corrisposto in favore di RT
e di l'importo di € 25.000,00 ciascuno. CP_2 CP
Non vi è impugnazione:
- in ordine ai criteri matematici con i quali il credito risarcitorio è stato compensato con gli acconti (ovverosia senza avere preventivamente stimato le due poste alla medesima data);
- in ordine al riconoscimento degli interessi legali sull'importo capitale liquidato senza operare alcuna devalutazione/rivalutazione e con decorrenza dalla domanda al saldo.
Pertanto, tenuto conto dei criteri di calcolo non oggetto di censura, la residua somma ancora dovuta in favore di ammonta ad € 457.812,00 mentre la residua somma ancora CP_2 dovuta in favore di ammonta ad € 452.142,00, il tutto oltre interessi legali dalla CP
domanda sino al saldo.
14) Passando ai IP, questa Corte ritiene debba essere rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata nell'interesse dell'ultimo genito . Persona_2
Anche dando per ammesse le circostanze oggetto di capitolazione afferenti alla specifica posizione di (ovverosia che la nonna si fosse occupata del IP per almeno tre pomeriggi Per_2
alla settimana dalla data della sua nascita), non si può non rilevare che la perdita dei nonni sia occorsa il 01.11.2018, quando aveva solamente un anno ed 8 mesi. Per_2
Secondo la giurisprudenza “In tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito (Nella specie, la S.C. ha escluso la risarcibilità dei danni invocati dalla IP di un uomo deceduto in un sinistro stradale che, all'epoca della perdita del nonno, aveva otto mesi)” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12987 del 26/04/2022).
pagina 50 di 58 Tornando al caso di specie, considerata la tenerissima età del minore e pur presumendosi la frequentazione/accudimento almeno da parte della nonna paterna, non può ragionevolmente sostenersi che il rapporto IP-nonni si fosse già consolidato al punto da provocare ripercussioni di carattere soggettivo/relazionale aventi carattere di serietà e apprezzabilità.
E' in effetti notorio che nella primissima infanzia la relazione affettiva “fondamentale” sia rappresentata in primo luogo dalla figura materna ed in secondo luogo da quella paterna. Di talché, ove le figure genitoriali non siano assenti e/o siano state significativamente sostituite da terzi, il mero accudimento nei primissimi mesi di vita, se può “gettare le basi” per una futura ed importante relazione affettiva, non può invece consentire di ritenere che la stessa sia già consolidata, significativa e tale da comportare ripercussioni relazionali/morali aventi carattere di serietà ed apprezzabilità, laddove permangano le figure genitoriali di riferimento.
15) Quanto alle restanti IP, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale «da uccisione», proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal IP per la perdita del nonno;
infatti, poiché la società naturale, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. famiglia nucleare, il rapporto tra nonni e IP, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020).
Rimandando alla giurisprudenza in precedenza richiamata circa la prova del danno da perdita del rapporto parentale, anche in relazione al rapporto nonni/IP, non è precluso né irragionevole operare un accertamento di tipo presuntivo, avvalorato nel caso di specie dalle evidenze documentali in atti.
Come è stato già illustrato, le produzioni documentali in atti rappresentano un'assidua e persistente frequentazione da parte dei vari nuclei famigliari, anche in relazione a periodi di vacanze.
pagina 51 di 58 D'altro canto, pur non risiedendo nello stesso Comune, le famiglie risiedevano nella stessa
Regione di talché non è irragionevole presumere la reciproca frequentazione.
Il danno da perdita del rapporto parentale, non può quindi che stimarsi dimostrato nell'an.
15.1) Anche in questo caso viene dedotta l'eccessività dell'importo liquidato dal Tribunale a titolo risarcitorio.
Verrà quindi elaborata un'ipotesi di calcolo per verificare se quanto riconosciuto dal Tribunale in favore di ciascuna IP ed per la perdita dei due nonni Persona_1 CP_4
(€ 103.852,95) sia o meno conforme ai valori monetari risultanti dall'applicazione della Tabella integrata a punti elaborata dal Tribunale di Milano nell'anno 2024.
Ai fini della liquidazione di tale specifico danno, questa Corte ritiene che sia possibile attingere ai parametri per la liquidazione del danno non patrimoniale per perdita del fratello/IP, opportunamente adeguati al diverso caso di specie.
Vengono in effetti pur sempre in rilievo criteri di liquidazione afferenti allo specifico rapporto parentale (nonno - IP), sebbene a “parti invertite”.
E' innegabile che vi sia differenza tra l'importanza della sofferenza soggettiva interiore provocata dalla perdita di un IP, rispetto a quella presumibilmente derivante dalla perdita di un nonno da parte di un soggetto in età adolescenziale e/o nella tarda infanzia (ovverosia quando l'accudimento da parte dei nonni è sostanzialmente cessato).
Quanto poi alla significativa alterazione delle abitudini di vita non può non considerarsi che sono stati gli stessi attori ad allegare che, a decorrere dalla nascita di , l'impegno della nonna Per_2 nell'accudimento dei IP è stato prevalentemente orientato verso l'ultimo nato, con la conseguenza che l'impatto derivante dalla perdita dei nonni presumibilmente non è stato così importante dal punto di vista relazionale, ferma rimanendo la prova in atti della frequentazione tra i vari nuclei familiari non limitata alle sole festività.
Per tali motivi, si ritiene che le differenze sottese alla liquidazione del danno da perdita del IP
e del danno da perdita del nonno possano essere in questa sede valorizzate attraverso la graduazione del punteggio per la parte afferente alla qualità ed intensità del rapporto affettivo che, per le ragioni appena illustrate, può essere quantificato in 10 punti anziché 15.
pagina 52 di 58 Quanto ai parenti “superstiti”, la tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del IP dà rilievo alla presenza di parenti entro il secondo grado.
In proposito si rileva che sono certamente sopravvissuti (tra i parenti di secondo grado) i genitori delle due ragazze. Parimenti le due sorelle sono reciprocamente parenti di secondo grado.
Per contro deve rilevarsi l'assenza di allegazioni e produzioni in relazione alla presenza di nonni materni. In difetto di allegazioni sul punto, si ritiene di dover presumere l'esistenza in vita al momento del sinistro dei nonni materni (genitori di ) sicché il punteggio derivante P_ dall'esistenza di parenti di secondo grado è pari a zero.
Per entrambi i nonni i punti da assegnare in relazione all'età della vittima primaria sono identici.
Analogo discorso deve essere effettuato in relazione al punteggio spettante per le vittime secondarie (IP ed . Non essendovi ragione per differenziare tra le due IP, Per_1 CP_4
verrà quindi sviluppato un unico calcolo matematico.
(A) Età della vittima primaria (74 e 73 anni) 8 punti
(B) Età della vittima secondaria (15 e 9 anni) 20 punti
(C) Convivenza 0
(D) Sopravvivenza altro parente entro il secondo grado 0
(E) Qualità/intensità relazione affettiva 10
Totale 38
Moltiplicato per il valore punto di € 1.698,00
Importo monetario complessivo € 64.524,00
Importo astrattamente dovuto per la perdita dei due nonni è quindi pari a complessivi
€ 129.048,00.
Trattasi di importo superiore a quanto liquidato dal Tribunale (€ 103.852,90) con la conseguenza che l'impugnazione proposta in relazione a tale specifica voce di danno deve essere rigettata.
16) Come già spiegato in sede di illustrazione della giurisprudenza formatasi in relazione al danno non patrimoniale oggetto del giudizio, l'assenza di un rapporto di parentela tra nuora e suocero non è di per sé ostativa al riconoscimento di tale voce di danno purché risulti dimostrato il pregresso ed effettivo reciproco vincolo di affetto familiare e l'intensità del legame affettivo.
pagina 53 di 58 Relativamente alle due nuore, non è condivisibile il rilievo di parti appellanti secondo cui nulla sia stato dimostrato in ordine alla significatività del rapporto affettivo ed al conseguente danno morale e relazionale causato dalla perdita dei suoceri.
In proposito sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado le parti attrici hanno dedotto l'importante frequentazione tra i vari nuclei familiari, estrinsecatasi non solo nel costante aiuto dato all'accudimento dei IP da parte della nonna (durante la settimana lavorativa, durante le festività estive, ecc.) ma anche tramite condivisione di plurimi momenti di svago.
Le fotografie prodotte in atti rappresentano per l'appunto un numero decisamente consistente di viaggi effettuati anche all'estero dai coniugi di volta in volta con la famiglia di Parte_6
con la famiglia di o con entrambe le famiglie. CP_2 CP
E' quindi dimostrata un'assidua frequentazione dei suoceri da parte delle nuore anche in occasione dei periodi feriali-festivi, tale da non potersi stimare il rapporto affettivo inconsistente o puramente formale.
In disparte della solidarietà che solitamente si crea nei confronti dei nonni che contribuiscono al menage familiare mediante accudimento dei IP, si ritiene di per sé eloquente la condivisione di interi e ripetuti periodi di vacanze.
Tali elementi consentono di ritenere dimostrata l'esistenza e la consistente dimensione affettiva relazionale tra nuore e suoceri e che la perdita dei suoceri abbia superato la c.d. soglia minima di apprezzabilità, sì da poter ritenere integrato il danno non patrimoniale sotto il profilo relazionale ed affettivo.
16.1) Anche in questo caso viene dedotta anche l'eccessività dell'importo liquidato dal Tribunale
a titolo risarcitorio.
Verrà quindi elaborata un'ipotesi di calcolo per verificare se quanto riconosciuto in favore di ciascuna nuora e ) per la perdita dei due suoceri (€ 51.926,48) PA P_
sia o meno conforme ad equità tenuto conto dei parametri ritraibili dalle Tribunale di Milano.
Dovendosi ancorare la liquidazione a parametri equitativi ragionevolmente attendibili, non si ritiene che possano essere applicate le tabelle afferenti alla perdita di un genitore.
In effetti, per quanto sia accertata l'esistenza di un apprezzabile rapporto affettivo nuore-suoceri, nemmeno le parti attrici hanno allegato l'esistenza di una relazione equipollente a quella esistente tra genitore -figlio.
pagina 54 di 58 A ben vedere nulla è stato dedotto in merito alle famiglie di origine di e di PA
essendo evidente che rispetto alla posizione delle nuore debba essere attribuito P_ rilievo anche all'esistenza in vita non solo di fratelli o sorelle ma anche dei genitori, essendo la presenza di figure genitoriali di riferimento intuitivamente rilevante di per sé ed anche ai fini dell'individuazione dei parenti superstiti.
Questa Corte ritiene quindi che debba attingersi, ai fini della liquidazione equitativa del danno, alla Tabella afferente al rapporto parentale meno stretto (ovverosia quella per la perdita di un IP o di un fratello) ulteriormente calibrata mediante riduzione del “valore punto” nella misura del 50%.
Per le medesime ragioni già illustrate in relazione alle IP, in ordine alla qualità ed intensità del rapporto affettivo, verranno riconosciuti 5 punti.
Relativamente alla presenza di parenti superstiti di secondo grado, nulla essendo dato sapere in ordine ai rispettivi genitori, fratelli e sorelle, non verrà applicato alcun punteggio.
Per entrambi i suoceri i punti da assegnare in relazione all'età della vittima primaria sono identici. Analogo discorso deve essere effettuato in relazione al punteggio spettante per le vittime secondarie (nuore). Non essendovi ragione per differenziare tra le due nuore, verrà quindi sviluppato un unico calcolo matematico.
(A) Età della vittima primaria (74 e 73 anni) 8 punti
(B) Età della vittima secondaria (46 e 44 anni) 14 punti
(C) Convivenza 0
(D) Sopravvivenza altro congiunto nucleo familiare primario 0
(E) Qualità/intensità relazione affettiva 5
Totale 27
Moltiplicato per il valore punto ridotto del 50% (€ 849,00).
Importo monetario complessivo € 22.923,00
Importo dovuto in favore di e di per la perdita dei due suoceri è PA P_ quindi pari a complessivi € 45.846,00, inferiore a quanto liquidato dal Tribunale, di talché la sentenza di primo grado dovrà essere riformata sul punto.
pagina 55 di 58 Quanto all'omessa impugnazione dei criteri di calcolo in punto rivalutazione e computo degli interessi si rimanda a quanto già illustrato in relazione alla liquidazione del danno in favore dei figli e . CP_2 CP
17) Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento dell'appello principale ed incidentale relativamente al danno parentale (con precipuo riferimento alla domanda risarcitoria proposta nell'interesse di ed alla riduzione complessiva del quantum) impone di rivalutare Persona_2
d'ufficio le spese del doppio grado.
17.1) Anche all'esito del gravame parti attrici sono complessivamente vittoriose nei confronti di entrambi i convenuti.
Il Tribunale ha liquidato in favore di parti attrici compensi per € 80.000,00 oltre accessori.
Difetta nel caso di specie l'illustrazione dei criteri di calcolo seguiti dal Tribunale.
Dovendosi procedere ad una nuova liquidazione e dovendosi esplicitare i criteri sulla base dei quali liquidare le spese del doppio grado, si da atto che le stesse vengono quantificate tenuto conto:
- dell'attività espletata in corso di causa (in entrambe i gradi fase studio, fase introduttiva, fase trattazione-istruttoria, fase decisionale),
- del valore della controversia compreso tra € 260.000,000 ed € 520.000,000 (corrispondente alla domanda risarcitoria accolta nella misura più elevata);
- conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22;
- operati gli aumenti di cui all'art. 4, 2° comma DM n. 55/2014 per l'assistenza di n. 5 soggetti oltre il primo con aumenti del 10% per ciascuna parte “ulteriore” tenuto conto del fatto che le difese sul quantum dei soggetti aventi il medesimo “rapporto di parentela” sono state sovrapponibili”;
- operato l'aumento di cui all'art. 4, 2° comma DM n. 55/2014 per la difesa contro più parti sempre nella misura del 10% tenuto conto della parziale corrispondenza delle difese svolte da ciascun convenuto.
In definitiva il compenso base dovuto per il primo grado (€ 22.457,00) deve essere aumentato del pagina 56 di 58 60% per complessivi € 35.931,20. Si rileva che non vi è impugnazione incidentale in ordine agli esposti ed alle spese vive anticipate dagli attori e non liquidate dal Tribunale.
Il compenso base dovuto per il secondo grado (€ 20.119,00) deve essere aumentato del 60% per complessivi € 32.190,40.
17.2) La circostanza che le famiglie siano state rappresentate in entrambi i gradi dal CP
medesimo difensore e la constatazione che la parziale riforma della sentenza di primo grado ha già comportato la riduzione dei compensi complessivamente riconosciuti, giustifica la compensazione delle spese di lite tra il minore (da una parte) e la Persona_2 [...]
(dall'altra). RT8
17.3) Nei rapporti tra e , la sostanziale Parte_1 RT reciproca soccombenza (rispetto all'an delle rispettive responsabilità con contestuale addebito dell'esclusiva responsabilità all'altro condebitore in solido) ed il marginale accoglimento del motivo di appello afferente alla ripartizione delle quote di responsabilità nei rapporti interni, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite,
17.4) Le spese della CTU svolta in appello devono essere poste a carico delle parti appellanti in solido.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Torino n. 3617/2022 pubblicata in data 19.09.2022, così provvede;
1) Dichiara tenuti e condanna la e , in Parte_1 RT
solido tra loro, al risarcimento dei danni che liquida (in luogo del maggiore importo riconosciuto dal Tribunale) come segue
(a) in favore di , € 45.846,00; P_
(b) in favore di € 45.846,00; PA
il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta nell'interesse di;
Persona_2
pagina 57 di 58 3) Determina, nei rapporti interni tra condebitori in solido, la quota di responsabilità ascrivibile alla nella misura del 60% e la quota di responsabilità Parte_1
ascrivibile a nella misura del 40%; RT
4) Condanna la e a rimborsare ad Parte_1 RT CP
, , , , e le spese di
[...] CP_2 PA P_ CP_4 Persona_1
lite del primo grado di giudizio che si liquidano per compensi in € 35.931,20 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge;
5) Dichiara integralmente compensate le spese di lite del primo grado di giudizio tra la
[...]
e (da una parte) e (dall'altra); Parte_1 RT Persona_2
6) Dichiara integralmente compensate le spese di lite del primo grado di giudizio tra la
[...]
e ; Parte_1 RT
7) Conferma per il resto l'appellata sentenza;
8) Condanna e a rimborsare ad Parte_1 RT CP
, , , , e le spese di
[...] CP_2 PA P_ CP_4 Persona_1
lite del presente gravame, che si liquidano in € 32.190,40 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
9) Dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente gravame tra la
[...]
e (da una parte) e (dall'altra); Parte_1 RT Persona_2
10) Dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente gravame tra la
[...]
e ; Parte_1 RT
11) Pone definitivamente le spese della CTU espletata in appello a carico della
[...]
e in solido. Parte_1 RT
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 30/01/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 58 di 58
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 311/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Mortarotti Parte_1 P.IVA_1
Lorenzo e dell'avv. Mortarotti Filippo, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Tabellini Carlo e RT C.F._1 dell'avv. Tabellini Luca appellato appellante incidentale
(C.F. ) e (C.F. ) in CP_2 C.F._2 P_ C.F._3
proprio ed in rappresentanza dei figli minori (C.F. ), Persona_1 C.F._4 CP_4
(C.F. ) nonché (C.F. e
[...] C.F._5 CP C.F._6
(C.F. ) in proprio ed in rappresentanza del figlio PA C.F._7
minore (C.F ), con il patrocinio dell'avv. Cagno Edoardo Persona_2 C.F._8
Aurelio Camillo e dell'avv. Pizzo Cristina, appellati pagina 1 di 58 Ordinanza collegiale dep. 15.11.2024 (ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al
07.11.2024) di precisazione delle conclusioni ex art. 190 c.p.c..
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex artt. 2051, 2043 c.c..
CONCLUSIONI
Per la Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino;
Contrariis rejectis,
- in via principale: in integrale accoglimento dell'appello interposto dalla Parte_1 ed in riforma della gravata sentenza n. 3617/2022 emessa dal Tribunale di Torino,
[...]
dichiarare infondata e, come tale, respingere la domanda azionata dai signori e CP
, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore PA
, e , in proprio e quali esercenti la responsabilità Persona_2 CP_2 P_
genitoriale sulle figlie minori e , nei confronti della CP_4 Persona_1 Parte_1
con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio e delle spese di CTU;
[...]
- in via subordinata: in accoglimento del secondo motivo di gravame proposto dalla
[...] ed in parziale riforma della gravata sentenza n. 3617/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Torino, rideterminare e, quindi, ridurre la quota di responsabilità imputabile alla nella determinazione del sinistro avvenuto in data 01/11/2018; Parte_1
- in ogni caso: in accoglimento del terzo motivo di gravame proposto dalla Parte_1 ed in riforma della gravata sentenza n. 3617/2022 emessa dal Tribunale di Torino:
[...]
• dichiarare infondata la domanda risarcitoria promossa da , , PA P_
, e , con vittoria delle spese di entrambi i gradi del Persona_2 CP_4 Persona_1
giudizio;
• contenere la condanna della al risarcimento del danno da Parte_1
perdita del rapporto parentale in favore dei signori e nei limiti del CP CP_2
danno accertato e provato in corso di causa, con detrazione delle somme ai medesimi già corrisposte dal signor , con vittoria delle spese del presente grado del RT
giudizio”.
Per : RT
“Piaccia alla Corte ecc.ma pagina 2 di 58 In principalità ed in via di appello incidentale, previa ove d'uopo ammissione dei mezzi di prova di seguito ritrascritti, riformare la Sentenza impugnata ed in particolare il capo che ha respinto l'eccezione di caso fortuito ex art. 2051 cc dell'odierno concludente, e per l'effetto respingere tutte le domande di , , , , CP PA Persona_2 CP_2 [...]
, e nei confronti dell'odierno concludente e condannare i sig.ri P_ CP_4 Persona_1
, , , , , e CP PA Persona_2 CP_2 P_ CP_4
a restituire all'odierno concludente la somma di € 101.091,50, pagata loro con Persona_1
assegni n. 3306317548-01 e n. 3306317549-02, data 21 ottobre 2022 su Banca Intesa San Parte_2
Paolo, filiale 00500 di Torino, dell'importo di € 31.091,50 il primo e di € 70.000,00 il secondo;
In via subordinata (e salvo gravame), respingere l'appello della nella parte Parte_1
in cui domanda la riforma del capo della Sentenza impugnata che, nei rapporti interni tra coobbligati solidali, le ha attribuito la percentuale del 90% di responsabilità nella causazione del danno per cui qui ora è lite;
ed in ogni caso, accertare e dichiarare che, al fine dell'eventuale esercizio in altra sede da parte dell'odierno concludente dell'azione di regresso, la responsabilità tra esso stesso odierno concludente e la per i fatti di cui è caso deve essere Parte_1
ripartita in percentuali non superiori a quelle già accertate dal Giudice di primo grado a carico dell'odierno concludente.
In ogni caso, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, anche di assistenza tecnica e
CTU
Istanze istruttorie di cui si chiede l'accoglimento
- convocare il CTU dott. in apposita udienza affinché, in contraddittorio con i Persona_3
Consulenti Tecnici nominati dalle parti, fornisca chiarimenti sulle sue risultanze peritali, soprattutto con riferimento alle cause di caduta dell'albero;
- ammettersi le istanze istruttorie di cui alla comparsa di costituzione in appello in data 15 settembre 2023 e qui di seguito ritrascritte ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi
1. Vero che il teste ha personalmente constatato le circostanze da lui stesso descritte nella relazione prod. 4, rammostranda al teste, che si sono svolte come lui stesso ha descritto in quel documento;
2. Vero che il teste ha personalmente constatato le circostanze da lui stesso descritte nella relazione prod. 9, rammostranda al teste, che si sono svolte come lui stesso ha descritto in quel documento;
pagina 3 di 58 3. Vero che il teste ha personalmente constatato le circostanze da lui stesso descritte nel verbale prod. 10, rammostranda al teste, che si sono svolte come lui stesso ha descritto in quel documento;
4. Vero che il teste ha personalmente constatato le circostanze da lui stesso descritte nel verbale prod. 11, rammostranda al teste, che si sono svolte come lui stesso ha descritto in quel documento;
5. Vero che il teste ha personalmente constatato le circostanze da lui stesso descritte nei verbali prodd. 7, 12, 13, 25, 26, 27 e 28, rammostrande al teste, che si sono svolte come lui stesso ha descritto in quel documento;
(Ufficiale di PG Isp C. For.le ); Persona_4
6. Vero che il teste ha personalmente constatato le circostanze da lui stesso descritte nei verbali prodd. 23, 25, 26 e 27, rammostrande al teste, che si sono svolte come lui stesso ha descritto in quel documento;
(Ufficiale di PG Isp Sup. Sandro Cerise in servizio presso Stazione Forestale di
ON IN TI);
7. Vero che il teste ha personalmente acquisito la documentazione fotografica di cui alle prodd.
24 e 30, rammostrande al teste, in data 26 novembre 2018 e che tale documentazione fotografica rappresenta lo stato dei luoghi in cui era ubicato il AG di cui è causa come si presentava in pari data. TESTI (anche a controprova diretta su eventuali capitoli avversari):
- Geom. – presso Loc. ON Suaz, 87, Charvensod (AO)- sul capitolo 1; Controparte_7
- Dr. – presso Loc. ON Suaz, 87, Charvensod (AO) - sui capitoli 2 e 7; Testimone_1
- Agente Ass. C Valter Burraz – presso Corpo Forestale Valle d'Aosta Stazione di ON IN
TI- sul capitolo 3;
- Agente S. - presso Corpo Forestale Stazione di ON IN TI Testimone_2 Parte_1
- sul capitolo 3;
- Maresciallo Ordinario - presso Comando Carabinieri Stazione di Donnas Testimone_3
ON IN TI – sul capitolo 4;
- Ispettore Capo – presso Comando Carabinieri Stazione di Donnas ON IN Persona_4
TI – sul capitolo 5;
- Ispettore Superiore Sandro Cerise - presso Stazione Forestale di ON IN TI – sul capitolo
6”.
Per + altri: CP_2
pagina 4 di 58 “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, in via preliminare
- Dichiarare la tardività e conseguente inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal prof. per le ragioni di cui alle Note di Trattazione dell'11 gennaio 2024 CP_1
in via istruttoria
- Ammettersi i capi di prova dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c. del
24.12.2021 con i testi ivi indicati anche in materia contraria;
- Accogliersi le ulteriori istanze istruttorie tutte formulate nella memoria ex art. 183, VI comma,
n. 2, c.p.c. del 24.12.2021 e segnatamente: a) disporre l'acquisizione degli atti del fascicolo penale RG 1014/2019 GIP – RGNR 41/19;
b) ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare ai Vigili del Fuoco Stazione di e ai Vigili del Fuoco Pt_1
Stazione di ON IN TI e comunque al Comando Regionale Vigili del Fuoco Valle
d'Aosta, l'esibizione in giudizio dei verbali di tutti gli interventi eseguiti dal 1 gennaio 2010 sino alla data del sinistro de quo per la caduta di alberi nel Comune di ES;
c) ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare alla ed alla sede Controparte_8
regionale Rai per la , sedente in IN Christophe, l'esibizione in giudizio di tutti i Parte_1
servizi filmati trasmessi nelle edizioni giornaliere del TGR Rai Valle D'Aosta e/o del TG Rai nazionale a partire dal 01.11.2018 come inerenti il sinistro di cui è causa;
d) ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare al Comando Stazione Carabinieri di Donnas - ON IN
Marten, sedente in Donnas l'esibizione di copia del CDr marca contenente originale CP_9
fotoriproduzioni e video realizzati sul luogo del sinistro;
e) ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare alla e/o al Pt_1 Parte_1 RT0
l'esibizione in giudizio di tutti gli atti e/o determinazioni e/o ordini disponenti e/o attestanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti nel luogo del sinistro di cui è causa e/o nelle immediate vicinanze e/o sulla Strada Regionale 44 dal 2010 ad oggi (anche successivamente alla data del sinistro);
f) disporre, nel contraddittorio delle parti, ispezione giudiziale e diretta, ai sensi e per gli effetti degli art. 118 cp.c. e 258 c.p.c. e seguenti, da parte del Giudice Istruttore, attraverso sopralluogo/ispezione SIA dei luoghi in cui si è verificato il sinistro (da valle [ovvero dalla strada] e da monte [ovvero dall'ex sito AG] SIA della sezione di pianta di cui è causa come acquisita, conservata e sequestrata negli atti del procedimento penale descritto in narrativa, con pagina 5 di 58 l'eventuale assistenza di proprio consulente tecnico, risultando necessario ed indispensabile un rapporto diretto tra il giudicante e le fonti di prova;
nel merito in via principale:
Confermare la sentenza ex adverso impugnata, se ritenuto anche previa veriore quantificazione del danno non patrimoniale nei limiti di quanto chiesto in primo grado, respingendo ogni avversaria domanda;
Con il favore di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario ed accessori tutti e spese di CTU. nel merito in via subordinata:
Nella sola denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza ex adverso impugnata,
n. 3617/2022 resa dal Tribunale di Torino nel procedimento RG 3647/2021, si ripropongono testualmente le domande in punto risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale
(quest'ultimo solo per danno emergente per spese funerarie) tenorizzate in prime cure per ottenere eventuale e subordinato riesame delle stesse e non incorrere in acquiescenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c: ovvero
Accertare e per l'effetto dichiarare la responsabilità esclusiva del signor e RT della in persona del Presidente pro tempore, per la morte dei Parte_1
signori e secondo i rispettivi differenti titoli, contrattuale e/o CP_11 CP_12
extracontrattuale, come meglio delineati in narrativa, e per l'effetto
Dichiarare tenuti e condannare il signor e la RT Parte_1
in persona del Presidente pro tempore, in solido tra loro e/o in via alternativa ciascuno
[...]
per quanto di sua spettanza, al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali
(quest'ultimi solo per danno emergente per spese funerarie) patiti dagli esponenti, specificamente quantificabili in misura non inferiore a quella già accertata dal Tribunale di Torino con sentenza
3617/2022 o diversa veriore nei limiti di quanto richiesto in primo grado (Euro 642.000,00= per
, Euro 635.000,00= per , Euro 96.000,00= per , Euro CP_2 CP Persona_1
96.000,00= per Euro 48.000,00 per , Euro 48.000,00= per CP_4 Persona_2 [...]
ed Euro 48.000,00= per ). Pt_3 P_
Con il favore di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario ed accessori tutti e spese di CTU”.
pagina 6 di 58 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
(figlio) e (nuora) in proprio e quali legali rappresentanti del CP PA
figlio minore (IP), nonché (figlio) ed (nuora) in Persona_2 CP_2 P_
proprio e quali legali rappresentanti delle figlie minori e (IP), nelle CP_4 Persona_1
loro qualità di congiunti dei defunti e evocavano in giudizio CP_11 CP_12
e la al fine di farne accertare la RT Parte_1
responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c. in ordine al sinistro avvenuto in data
01.11.2018, in conseguenza del quale i loro congiunti e avevano CP_11 CP_12
perso la vita e di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella misura di € 842.000,00 in favore del figlio (già detratto l'importo CP_2 di € 25.000,00 corrisposto dal signor ), € 835.000,00 in favore del figlio CP_1 CP
(già detratto l'importo di € 25.000,00 corrisposto dal signor ), € 96.000,00 in favore di CP_1 ciascuna delle IP e , € 48.000,00 in favore del IP e di CP_4 Persona_1 Persona_2
ciascuna delle nuore.
Allegavano che: la mattina del 01.11.2018 i coniugi e dopo aver CP_11 CP_12
passato la notte a Gressoney, si stavano dirigendo a Torino a bordo di una Jeep Cherokee;
giunti all'altezza del Km 5 + 800 della SR 44, nel territorio del Comune di ES, un grosso albero in AG, posto ad un'altezza di circa 10 metri dal manto stradale, si era sradicato improvvisamente da un terreno privato sovrastante la strada;
l'albero aveva investito in pieno la
Jeep Cherokee, colpendone e schiacciandone il tetto;
in seguito all'urto l'autovettura aveva proseguito qualche metro per forza d'inerzia andando a terminare la sua corsa contro il muretto sino al lato sinistro della carreggiata, nel senso di marcia opposto;
sul posto venivano immediatamente inviati gli agenti del Comando Stazione di Gressoney IN Jean, i Vigili del
Fuoco, i volontari di ON IN TI e ES che constatavano il decesso dei due coniugi;
veniva quindi immediatamente iscritta notizia di reato presso la Procura della Repubblica di ed il proprietario del terreno veniva identificato in;
terminate le Pt_1 RT indagini penali, per l'accaduto veniva disposto il rinvio a giudizio di , dirigente CP_13 della Regione Autonoma Valle D'Aosta (Assessorato Ambiente, risorse naturali e corpo forestale) nonché di , proprietario del terreno su cui era radicato il AG. RT
pagina 7 di 58 Precisavano che dagli accertamenti effettuati nel corso delle indagini penali sulle “condizioni di salute” del AG crollato era emerso che il AG in questione aveva un'età di 112 anni, si trovava piantumato in un appezzamento di terreno interessato da notevoli ruscellamenti ed aveva un apparato radicale quasi totalmente marcescente. Sempre nell'ambito delle indagini penali, era stata accertata la grave incuria in cui versava sia il bosco insistente sull'area di terreno in questione sia la zona che comprendeva il AG (caratterizzata dal verificarsi di intensi ruscellamenti di acque meteoritiche e di infiltrazione che andavano ad interessare il sedime della strada regionale).
Ritenevano quindi che la responsabilità del sinistro fosse da attribuirsi ad entrambi i convenuti ex art. 2051 c.c. ed in subordine ex art. 2043 c.c.: quale proprietario del fondo RT
sul quale era radicato il AG dal momento che lo stesso si era sempre disinteressato del bosco;
la in quanto proprietaria della strada regionale n. 44 in cui si era Parte_1
verificato il sinistro.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande attoree. RT
Affermava innanzitutto di essere nato e di risiedere a Torino, che suo padre ed i suoi fratelli erano originari di ES (località da lui frequentata solo poche volte l'anno), che non era nemmeno a conoscenza di essere proprietario di un bosco al confine con la SR 44.
Evidenziava che vi era stato un errore nella tenuta del catasto, ragione per la quale la particella sui cui insisteva l'albero non era mai stata volturata a nome del padre e di conseguenza non era stata mai stata inserita nelle denunce di successione, sicché non aveva mai saputo di essere proprietario di un terreno su cui quindi non aveva mai potuto esercitare un effettivo potere.
Precisava inoltre che lo sradicamento dell'intera pianta era stato determinato dalla combinata presenza del proliferare di un'infezione fungina nell'apparato radicale e nel tratto basale del AG nonché dalle eccezionali forze meteorologiche che avevano colpito l'Italia in quel periodo, tanto da essere stato assolto nel procedimento penale perché il fatto non costituiva reato.
Riteneva quindi che non potesse sussistere una sua responsabilità ex art. 2051 c.c..
Riteneva che l'unico responsabile per i danni patiti da parti attrici dovesse essere individuato nella che aveva il potere ed il dovere di garantire la sicurezza della Strada Parte_1 Pt_1
Regionale n. 44, anche intervenendo per rimuovere pericoli limitrofi, come previsto dall'art. 14
C.d.S. e come confermato dagli avvisi emessi dalla Protezione Civile Parte_1
pagina 8 di 58 Sottolineava che, pur in caso di accertamento della custodia dell'albero a suo carico, non sussisteva in ogni caso responsabilità ex art. 2051 c.c. perché l'evento era stato causato da un caso fortuito.
Parimenti riteneva non sussistenti i presupposti dell'art. 2043 c.c..
Contestava il quantum debeatur e in via di subordine chiedeva di ripartire nei rapporti interni la responsabilità tra tutti gli obbligati in solido, al fine dell'eventuale esercizio dell'azione di regresso nei confronti dell'altro convenuto.
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza della Parte_1
domanda azionata nei propri confronti e chiedendone il rigetto.
Escludeva, anzitutto, la configurabilità a suo carico, di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto l'albero caduto non insisteva su suolo di proprietà della Pt_1
bensì su fondo di proprietà di , con conseguente assenza della necessaria RT
relazione causa-effetto tra la cosa in custodia ed il danno, essendo in custodia dell'Ente solo la strada e non anche i fondi dei privati.
Riteneva dovesse essere esclusa anche la responsabilità della ex art. 2043 c.c. per Pt_1
omessa vigilanza e violazione di un obbligo di attivazione in caso di pericoli conosciuti o evidenti dal momento che all'esito del procedimento penale avviato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta nei confronti di (dirigente responsabile della struttura CP_13 regionale assetto idrologico dei bacini montani, facente parte dell'assessorato ambiente, risorse naturali e corpo forestale della e di , era Parte_1 RT emersa l'assenza di una situazione di pericolosità percepibile con l'uso dell'ordinaria diligenza tale da comportare un obbligo di attivazione, tanto che il procedimento si era concluso con l'assoluzione di entrambi gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti “poiché il fatto non costituisce reato”.
Sulla sentenza di primo grado.
La causa veniva istruita tramite CTU e con sentenza n. 3617/2022 del 19/09/2022, il Tribunale di
Torino:
- condannava i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno che liquidava in complessivi
€ 1.376.528,97 (dedotti gli acconti già versati da e nella misura determinata RT
pagina 9 di 58 dal CTU in relazione a ciascuno dei vari attori) oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- ripartiva nei rapporti interni l'obbligazione solidale nella misura del 90% a carico della
[...]
e nella misura del 10% a carico di;
Parte_1 RT
- condannava i convenuti in solido al rimborso delle spese di lite in favore degli attori che liquidava in complessivi € 80.000,00, ponendo definitivamente le spese di CTU a carico dei convenuti.
Preliminarmente il Tribunale operava l'esatta ricostruzione degli accadimenti oggetto di causa.
Quanto ad , riteneva dimostrato che lo stesso fosse proprietario e quindi RT
custode del fondo sul quale insisteva il bosco cui apparteneva il AG caduto (in forza di successione ab intestato di ). Persona_5
Precisava che la dedotta ignoranza di essere proprietario dell'albero era irrilevante e che, in ogni caso, era a conoscenza di essere proprietario di detto terreno almeno dalla data di CP_1
pubblicazione del testamento di suo zio ( ), avvenuta in data 04/03/1996, Persona_6 testamento con il quale lo zio lo aveva nominato erede dei beni immobili risultanti dall'atto di divisione del 21 maggio 1988 (ove, appunto, era indicato anche il terreno de quo).
In ogni caso l'art. 2051 c.c. prevedeva un'ipotesi di responsabilità oggettiva per cui la consapevolezza di essere o meno proprietario era ininfluente.
Riteneva, altresì, di escludere il caso fortuito atteso che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" era condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità che non ricorrevano nel caso in esame, dal momento che il fenomeno del vento e delle abbondanti piogge non era imprevedibile, né era stato eccezionale, essendo lo stesso una mera replica di altri eventi intervenuti nel corso degli anni precedenti, così come confermato dallo stesso Sindaco di ES.
Inoltre, era emerso dall'esperita C.T.U. che le “condizioni di salute” del AG fossero ben percepibili ad occhio nudo anche da un soggetto inesperto, come del resto era stato confessato da in corso di causa. Sul punto il Tribunale richiamava il doc. 7 prodotto da ove CP_1 CP_1 lo stesso aveva confessoriamente riconosciuto che l'albero si presentava secco e con le radici marce.
pagina 10 di 58 Il Tribunale riteneva altresì di condividere le conclusioni del C.T.U. secondo il quale l'evento meteo non aveva presentato caratteristiche straordinarie e la caduta dell'albero il giorno
01/11/2018 non costituiva un evento eccezionale riconducibile eziologicamente alle precipitazioni né al rischio idraulico dei giorni precedenti, in quanto la saturazione dei suoli avrebbe provocato lo sradicamento e il ribaltamento dell'albero, non la rottura del fusto in prossimità della base.
In ordine alla posizione della il Tribunale riteneva che la stessa fosse Parte_1 responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione a tutti i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla strada ovvero alle sue pertinenze. La era responsabile anche ai Pt_1
sensi degli artt. 2043, 1176 c.c. essendo venuta meno ad ogni specifico obbligo di controllo e vigilanza sulla stessa gravante a prescindere dall'obbligo di custodia della strada.
Sul punto richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 23562/2011) secondo la quale: la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. aveva carattere oggettivo;
per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario si trovava in una situazione che lo poneva in grado di sorvegliarle e di modificarne le condizioni di fruibilità; una volta accertato che il fatto dannoso si era verificato a causa di una anomalia della strada stessa, era comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che questo ultimo non avesse dimostrato di non avere potuto far nulla per evitare il danno, sicché agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito era applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c..
Confermava quindi la corresponsabilità della e dichiarava di aderire alle Parte_1
conclusioni della C.T.U. riportando testualmente ciò che la consulenza tecnica aveva riferito in relazione alle cause e modalità del sinistro.
In particolare, il CTU aveva concluso che l'albero costituiva un pericolo evidente e facilmente riconoscibile per la viabilità e che la avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per Pt_1
mettere in sicurezza la viabilità stessa.
L'Ausiliario del Giudice aveva precisato che: le compromesse “condizioni di salute” dell'albero erano rilevabili visivamente dalla strada anche ad un occhio inesperto;
le condizioni di marcescenza dell'albero (con conseguente rischio di caduta) non erano per contro rilevabili dal custode ( ), secondo i criteri di ordinaria diligenza, prudenza e perizia;
le condizioni di CP_1 marcescenza dell'albero erano state chiaramente identificate ex post dal Corpo Forestale della pagina 11 di 58 nell'ambito delle indagini del procedimento penale, che aveva rilevato Parte_1 quale causa di caduta dell'albero il livello di marciume e quale indizio della riconoscibilità del problema l'assenza quasi integrale di vegetazione che caratterizzava l'albero, contrariamente alle piante ad esso adiacenti.
Quanto alla misura del concorso di ciascun convenuto, il Tribunale condivideva la suddivisione delle percentuali di responsabilità proposta dal C.T.U. (90% alla e 10% a Parte_1
), precisando peraltro che tale riparto valeva solo ed esclusivamente nei RT
rapporti interni mentre nei confronti degli attori sussisteva una situazione di totale solidarietà.
Ad avviso del Tribunale, infatti la doveva garantire la sicurezza di tutti i soggetti che si Pt_1
trovassero a percorrere le strade della rete di sua proprietà, evidenziando che i coniugi al CP
momento del sinistro si trovavano sulla pubblica via e non sul terreno di proprietà . CP_1
IL Tribunale aderiva infine alle valutazioni operate dal C.T.U in punto di quantificazione del danno, precisando che il collaboratore del C.T.U. si era correttamente riferito alle c.d. Tabelle
Romane, prevalenti su quelle di Milano, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e rilevando la correttezza dei conteggi in relazione ai vari gradi di parentela coinvolti.
Parimenti il Tribunale riteneva corrette le considerazioni svolte sul danno patrimoniale.
Sul giudizio di appello.
La proponeva tempestivo gravame. Parte_1
Si costituiva tempestivamente proponendo a sua volta appello incidentale RT
tardivo ex art. 334 c.p.c..
Si costituivano , RT4 CP_4 RT5
e , deducendo l'inammissibilità dell'appello principale ex PA Persona_2
artt. 342, 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo e comunque la loro infondatezza nel merito.
pagina 12 di 58 Rinunciata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, disposta CTU tecnica, svolta infine l'udienza di precisazione delle conclusioni (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 15.11.2024 la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art. 190, 2° comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti dalla Parte_1
La ritiene innanzitutto che il giudizio di primo grado sia stato Parte_1
caratterizzato da alcune anomalie nel metodo quali: il quesito sottoposto al CTU, cui è stato chiesto di effettuare delle valutazioni di carattere giuridico;
la scelta del CTU, essendo stato nominato un perito meccanico, soggetto inidoneo ad effettuare le valutazioni pertinenti al caso di specie;
l'affiancamento al CTU di un Dottore Commercialista per determinare il danno anche non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Lamenta inoltre che la sentenza sia consistita in una mera ricopiatura della CTU.
Ciò premesso, con il primo motivo di gravame ritiene che il Tribunale abbia errato nel dichiarare la responsabile del sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parte_1
Ribadisce quanto affermato in primo grado per cui solo nell'ipotesi in cui l'albero caduto avesse insistito su suolo di proprietà o di diritto reale minore o di detenzione qualificata della Pt_1
avrebbe potuto configurarsi un effettivo e costante potere di ingerenza, gestione ed intervento della stessa, fondante la relazione di custodia di cui all'art. 2051 c.c., venendo in rilievo un obbligo di manutenzione ed il correlativo obbligo di controllo costante al fine di verificare la possibile esistenza di una fonte di pericolo.
Sul punto richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 22330/2014 che ha escluso in un caso analogo la responsabilità dell'Anas ex art 2051 c.c..
Ritiene parimenti errata la parte della sentenza con cui il Tribunale ha affermato la responsabilità della ex artt. 2043, 1176 c.c., per essere la stessa venuta meno ad ogni specifico obbligo Pt_1
di controllo e vigilanza sulla stessa gravante.
A parere della il Tribunale si sarebbe appiattito sulla CTU senza indicare quali fossero Pt_1
gli specifici obblighi gravanti sulla che riteneva violati. Pt_1
pagina 13 di 58 Deduce che in relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c. ed alla violazione degli obblighi di vigilanza e di manutenzione riconducibili a tale norma, gli attori avrebbero dovuto provare: la condotta illecita dell'Ente proprietario – consistente nella prevedibilità della pericolosità dell'albero e nell'evitabilità dell'evento qualora l'Ente stesso avesse tenuto un comportamento conforme all'obbligo di attivazione;
il verificarsi di un danno ingiusto;
il nesso di causalità.
Ritiene che tali oneri probatori non siano stati assolti neanche sulla base della CTU espletata nel primo grado di giudizio, tenuto conto della superficialità con cui il C.T.U. ha condotto le indagini.
Si duole che la motivazione del Tribunale sia stata redatta per relationem e sostiene che il
Tribunale abbia trascurato di esaminare le contestazioni mosse dalla Pt_1
Preliminarmente osserva che il Tribunale di Torino ha nominato quale CTU un perito industriale specializzato in metalmeccanica e meccanica di precisione, ovverosia un consulente privo della specializzazione necessaria per compiere le indagini peritali demandate.
Aggiunge che il CTU è stato anche autorizzato a farsi assistere da altro consulente, commercialista, solo ai fini della risposta del quesito inerente alla quantificazione del danno.
Osserva in proposito che, nell'espletare il proprio incarico, il CTU debba astenersi dal formulare valutazioni di tipo giuridico, non dovrebbe accertare fatti che non sono mai stati allegati dalle parti, non dovrebbe esprimere valutazioni in merito a fatti, situazioni, comportamenti dei quali non ha avuto visione diretta, sennonché a parere di parte appellante tali limiti nel caso concreto sarebbero stati superati.
In ogni caso ritiene che il Tribunale non avrebbe potuto né dovuto limitarsi a risolvere la controversia in base al mero richiamo delle conclusioni del consulente stesso. Al contrario, avrebbe dovuto illustrare le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere le conclusioni del CTU, sulla base degli elementi di prova legittimamente acquisiti al processo, dando quindi sufficiente ragione del proprio convincimento e tenendo conto delle contrarie deduzioni delle parti.
Passa quindi ad esaminare le valutazioni svolte dal CTU con riguardo alla pericolosità dell'albero.
Contesta innanzitutto il metodo adottato dal CTU consistente nell'individuare ex post e dall'alto il sito in cui era ubicato l'albero, dopo che l'evento si era già verificato, utilizzando le coordinate pagina 14 di 58 GPS, per poi concludere che la sua posizione e le condizioni della chioma consentivano di indentificarlo come potenziale pericolo facilmente individuabile per la viabilità.
Sul punto osserva che il CTU avrebbe trascurato che le attività di monitoraggio svolte dal personale preposto al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale non vengono svolte
“dall'alto”, bensì “dal basso”, ovvero direttamente dalla sede stradale di competenza.
Precisa, inoltre, che l'albero si trovava in una zona di montagna dove il panorama è costituito da boschi di alberi di specie diversa per cui era difficile individuare un albero non in salute.
In ogni caso rileva che, contrariamente a quanto affermato dal CTU, l'albero caduto sulla sede stradale era fogliato e non sembrava a prima vista secco come confermato dalle fotografie prodotte in atti e dalla dichiarazione resa dal Sindaco di ES in sede di procedimento penale.
Ritiene errate le conclusioni a cui è pervenuto il CTU in quanto solo dopo la caduta dell'albero è stato possibile accertarne le effettive condizioni fitopatologiche e fitostatiche, rilevando che l'obbligo di procedere al taglio di tutti gli alberi in proprietà privata prospicienti la strada pubblica, a prescindere dalla relativa pericolosità, non è previsto da alcuna norma di legge, né è imposto da alcuna regola di prudenza o diligenza.
Aggiunge che in precedenza non erano mai state effettuate segnalazioni in merito alla pericolosità della pianta da parte di utenti della strada. Lo stesso Sindaco del Comune di ES aveva precisato che nel corso degli ultimi due anni era stato effettuato un monitoraggio visivo, non era stato riscontrato alcun problema, non vi era stata alcuna avvisaglia che facesse presagire la caduta dell'albero e comunque il fatto che l'albero incombesse dall'alto sulla carreggiata non poteva essere considerata, di per sé, a prescindere dalla rilevazione della relativa pericolosità, espressione della prevedibilità ed evitabilità dell'evento.
Sottolinea infine che anche lo stesso personale del Corpo Forestale, nell'effettuare le operazioni di carotaggio dell'albero, aveva constatato che non risultava un particolare stato di marciume nella parte principale del fusto.
Con il secondo motivo in via subordinata impugna il capo della sentenza relativo all'attribuzione alla della responsabilità maggioritaria nella determinazione del sinistro. Parte_1
pagina 15 di 58 Si duole che il Tribunale abbia attribuito il 90% della responsabilità alla Parte_1 trascurando che l'obbligo di custodia dell'albero gravasse solo ed esclusivamente sul proprietario
. CP_1
Anche a voler ipotizzare una sua responsabilità ex art. 2043 c.c. e che l'evento fosse prevedibile ed evitabile in ragione di una supposta evidenza esteriore della malattia dell'albero, ritiene che la responsabilità sarebbe maggiormente ravvisabile in capo a , rispetto alla CP_1 Pt_1 poiché la poteva constatare la condizione dell'albero solo dalla strada ed avrebbe, al più, Pt_1
potuto segnalare al proprietario la necessità di attivarsi, ma non avrebbe potuto intervenire sul fondo di . CP_1
Ribadisce poi la contestazione delle conclusioni del CTU nella parte in cui lo stesso ha affermato che le precarie condizioni di salute dell'albero fossero rilevabili visivamente dalla strada mentre non lo sarebbero state per , proprietario e custode del fondo su cui insisteva detto albero. CP_1
Ribadisce che l'obbligo di custodia gravante sulla riguardava la strada e non i terreni con Pt_1
essa confinanti. Sul punto richiama:
- l'art. 14 CdS nella parte in cui estende l'obbligo di manutenzione e controllo dell'ente proprietario della strada alle sue pertinenze, ma non qualifica come tali i terreni che con la strada confinano;
- l'art. 29 CdS che pone a carico dei proprietari confinanti l'obbligo di mantenere e tagliare alberi e siepi prospicienti la strada o di rimuovere tempestivamente alberi o ramaglie caduti per qualsiasi ragione sul piano stradale.
Richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione che con sentenza n. 22330/2014 in un caso analogo ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'Anas riguardo ai fondi privati dal momento che la custodia di cui all'art. 2051 c.c. (consistente in un potere di fatto sulla cosa) non fa capo all'Ente proprietario della strada che non ha alcun potere di intervento, tanto meno all'insaputa o contro la volontà del proprietario.
Precisa che nella sentenza richiamata la Corte di Cassazione ha riconosciuto una responsabilità dell'ente proprietario della strada ex art. 2043 c.c. per la mancata segnalazione ai proprietari confinanti delle situazioni di pericolo suscettibili di recare pregiudizio agli utenti della strada, ovvero per la mancata adozione dei presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti o pagina 16 di 58 conoscibili. Osserva peraltro che tale responsabilità postuli la deduzione e prova di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.
Ritiene che nel caso concreto difetterebbe la prova di una condotta omissiva della dal Pt_1 momento che quest'ultima non avrebbe potuto verificare lo stato di salute di tutti gli alberi e nel caso di specie sarebbe anche dimostrato che lo stato di ammaloramento dell'albero non fosse visibile.
Rileva che, in virtù del suo ruolo di custode ex art. 2051 c.c., il proprietario aveva avuto CP_1 la possibilità di esercitare un potere di fatto diretto sul fondo in cui si trovava l'albero ammalorato, sì da approntare efficacemente tutte le misure idonee a prevenire e superare la situazione di pericolo in atto.
Con il terzo motivo censura la sentenza in punto quantum debeatur.
Si duole che il Tribunale abbia redatto la motivazione integralmente per relationem, omettendo qualsivoglia argomentazione in ordine alle censure e alle contestazioni che la difesa della aveva sviluppato in primo grado. Parte_1
Riporta, quindi, integralmente le contestazioni svolte nella comparsa conclusionale nei confronti della CTU.
In particolare, contesta le conclusioni assunte dal Dott. laddove lo stesso è giunto ad CP_16
accertare arbitrariamente, esercitando un potere che sarebbe spettato al Giudice, la sussistenza in capo a tutti gli attori dell'invocato danno da perdita del rapporto parentale.
Ritiene altresì arbitraria, rientrando tra i poteri discrezionali del Giudice, la decisione del Dott.
[...]
di fare ricorso alle Tabelle di Roma, sia in assenza di qualsivoglia richiesta da parte degli CP_16
attori sia, soprattutto, in assenza di un consolidato orientamento della Suprema Corte sul punto.
In ogni caso rileva che qualunque Tabella si decidesse di applicare, rimarrebbe a carico degli attori la prova della sussistenza di una seria relazione affettiva con la vittima, dello sconvolgimento delle abitudini di vita e del patimento conseguente alla perdita.
Rileva che con riguardo alla posizione dei IP , il consulente ha accertato Per_2 CP_4 Per_1
la significatività del rapporto parentale solo attraverso delle foto di famiglia in base alle quali ha presunto il trascorrere di felici momenti in comune.
pagina 17 di 58 Contesta poi le conclusioni assunte dal perito in relazione alle nuore, ed per le quali CP_6 P_
l'ausiliario del CTU ha riconosciuto l'importanza del rapporto affettivo per il solo fatto che quest'ultime fossero solite passare momenti di vacanza insieme alla famiglia acquisita.
Sul punto precisa che, venendo in rilievo la lesione del rapporto parentale subita da un soggetto esterno al nucleo familiare ristretto, la parte interessata avrebbe dovuto provare l'effettività e la consistenza del vincolo affettivo.
Ritiene l'appellante che ciò non sia accaduto nel caso di specie, non essendo sufficiente qualche foto.
Con riferimento alla posizione del IP più piccolo , rileva che lo stesso all'epoca del Per_2
sinistro avesse poco più di un anno.
Ritiene che in questo caso difetti in radice la prova dell'esistenza di un danno risarcibile in capo allo stesso, stante la sua tenera età che renderebbe indimostrabile l'effettivo patimento subito anche per via del fatto che non sarebbe possibile presumere e/o ipotizzare se il bambino, crescendo, si sarebbe legato ai nonni.
Per quanto riguarda la posizione di e , figli delle vittime primarie, CP_2 CP
deduce che il Dott. abbia ritenuto dimostrato, sulla base della documentazione in atti, lo CP_16
sconvolgimento della loro vita in conseguenza della perdita dei genitori in ragione dello stretto legame avuto in vita, della contestuale perdita di entrambi i genitori e dal fatto che i figli avevano abbandonato le loro precedenti carriere per entrare a far parte e gestire la società dei genitori.
A parere di parte appellante l'unica circostanza che avrebbe potuto assumere rilievo ai fini della quantificazione della voce di danno in questione sarebbe quella relativa alla contestuale perdita di entrambi i genitori in un unico evento ed in circostanze drammatiche.
In ogni caso contesta la quantificazione del danno operata dal consulente in quanto eccessiva dal momento che l'Ausiliario del CTU non avrebbe in alcun modo considerato tutti i fattori che, a prescindere dalla Tabella che si intendeva applicare, avrebbero dovuto essere valorizzati al fine di adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto quali: l'età delle vittime primarie (74 e
73 anni e la loro conseguente aspettativa di vita); le età dei figli (44 e 46 anni); l'assenza di convivenza, il fatto che ciascun figlio si fosse ricreato una nuova famiglia.
pagina 18 di 58 Chiede quindi la riforma della sentenza anche in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale.
II) Difese ed appello incidentale di . RT
ha innanzitutto riepilogato i fatti sostanziali e processuali del giudizio. Ha RT evidenziato l'ondata di mal tempo anomalo nel periodo in cui si è verificato l'incidente. Ha dedotto che le cause della caduta dell'albero debbano essere cercate non tanto in problematiche endogene, quanto in fattori esogeni riconducibili alla particolare situazione orografica del sito di crescita della pianta. Ha sottolineato che, senza un esame approfondito, non si sarebbe mai potuto capire se l'albero fosse in una condizione di instabilità e pericolo dal momento che l'albero si presentava ancora in stato vegetativo e con un apparato fogliare attivo.
Con il primo motivo di appello incidentale lamenta l'erronea applicazione da parte del Tribunale degli artt. 2051 c.c., 40 e 41 c.p., 115 c.p.c. e dei principi di diritto in tema di casualità materiale.
Ritiene che il Tribunale non abbia considerato che nel caso di specie la causa efficiente della caduta dell'albero sia stata l'imprevedibile ed inevitabile intensità degli eventi atmosferici occorsi tra il 26/10/2018 ed l'01/11/2018, intervenuti su un fenomeno preesistente (l'infezione fungina all'apparato radicale), che da solo non avrebbe potuto determinare l'evento.
Sostiene che il Tribunale abbia errato sia per quanto attiene alla ricostruzione dei dati di fatto concernenti le cause della caduta dell'albero e le caratteristiche delle condizioni meteo, sia per quanto attiene all'applicazione delle regole in diritto afferenti alla qualificazione del caso fortuito ex art. 2051 c.c. ed alla ricostruzione del nesso di causalità ex artt. 40 e 41 c.p..
Rileva che il Tribunale per fare corretta applicazione dei principi in materia di casualità avrebbe dovuto identificare tutti i fattori astrattamente rilevanti per determinare la caduta dell'albero, analizzarli singolarmente e verificare se ed in che modo essi si collegassero fra di loro in un rapporto ininterrotto di causa ed effetto.
Il Tribunale avrebbe dovuto tenere presente che: l'albero si presentava in stato vegetativo, con un apparato fogliare attivo;
la parte principale del fusto era priva di marciume;
il vento fino a 145 km/h verificatosi il 29 ottobre 2018 aveva indebolito l'albero riducendo sensibilmente la sua pagina 19 di 58 stabilità; il terreno in cui si trovava l'albero era saturo di acqua in ragione dell'elevata quantità di pioggia caduta tra il 26 ottobre 2018 e il 1° novembre 2018; l'albero si era riversato al suolo in seguito ad un ribaltamento di zolla, come aveva dimostrato l'assenza dell'apparato radicale a valle del ceppo rimasto in situ.
Ritiene che il Tribunale abbia errato nel respingere l'eccezione di caso fortuito, essendosi limitato, senza effettuare alcun accertamento, ad aderire alla CTU ed a sostenere che gli eventi atmosferici non avevano avuto carattere di imprevedibilità oggettiva ed eccezionalità per il solo fatto che il giorno stesso dell'incidente non erano caduti altri alberi.
Sottolinea che il CTU è un perito industriale senza alcuna competenza agronomica.
Rileva che il CTU si sia limitato ad osservare che le condizioni meteo dell'01/11/2018 (giorno della caduta) e dei giorni antecedenti non avevano presentato caratteristiche straordinarie.
Ritiene piuttosto che il Tribunale e il CTU avrebbero dovuto accertare che gli eventi meteorologici occorsi tra il 26/10/2018 e l'01/11/2018 presentavano caratteristiche tali da integrare la fattispecie di caso fortuito in quanto: nei tre giorni antecedenti il crollo dell'albero, era caduto un quantitativo di acqua che mediamente cadeva sull'intero Comune di ES nell'arco di 6 mesi;
era caduto un quantitativo pari a 5 volte la media mensile di ottobre;
il quantitativo di acqua caduto era superiore di due volte e mezzo alle precipitazioni registrate durante l'alluvione che aveva colpito la tra il 13 e il 17 ottobre del 2000 Parte_1
con un tempo di ritorno stimato in circa 200 anni;
il vento la sera del 29 ottobre 2018 aveva raggiunto una velocità pari a 145 km/h e tale dato era assolutamente fuori norma;
i bollettini meteo del Centro Funzionale della avevano invece evidenziato una situazione di Pt_1
ordinaria criticità, con ciò escludendo il verificarsi di fenomeni di intensità analoga a quelli che si erano effettivamente verificati.
Con il secondo motivo di appello incidentale lamenta che il Tribunale abbia errato nel ritenere confessionalmente ammesso da parte dello stesso che l'albero era secco, con radici e CP_1 parte basale marce e che l'elevato livello di marciume aveva costituito la causa decisiva della caduta dell'albero.
pagina 20 di 58 Ritiene che il doc. 7 richiamato dal Tribunale non sia idoneo ad assurgere al valore di confessione e che gli accertamenti della Polizia Giudiziaria in esso contenuti abbiano un contenuto opposto a quello descritto.
Riporta stralci del contenuto del doc. 7 e ritiene che dal contenuto del documento in esame il
Tribunale avrebbe dovuto desumere che le ragioni della caduta dell'albero fossero da individuarsi nella combinata presenza di più fattori.
Con il terzo motivo di appello incidentale lamenta l'errata applicazione dei principi di diritto in materia di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
A prescindere dalla constatazione che gli attori avevano chiesto l'applicazione delle Tabelle del
Tribunale di Milano ed a prescindere dal fatto che non tutti i singoli rapporti parentali dedotti in giudizio erano considerati dalle Tabelle del Tribunale di Roma, ritiene comunque che il Tribunale abbia errato nel fare riferimento alle Tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle del
Tribunale di Milano.
Osserva che la Corte di Cassazione abbia espresso delle perplessità con riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano del 2018 in quanto in precedenza le stesse non erano basate su un sistema a punti. Ritiene peraltro che le Tabelle di Roma siano comunque inadeguate per molteplici ragioni: il valore dei punti ivi riportati non sono stati estratti da precedenti pronunce simili, non sono il frutto del confronto tra le componenti dei giudici e degli avvocati come quelle del
Tribunale di Milano e infine con l'applicazione delle Tabelle romane si corre il rischio che con la presentazione del semplice certificato anagrafico si ottengano liquidazioni vicino al massimo di oltre € 300.000,00, senza una specifica allegazione ed indagine in merito alle concrete relazioni affettive tra vittima primaria e secondaria.
Rileva che il Tribunale di Milano nel giugno 2022 ha emanato nuove Tabelle per la liquidazione del danno da perdita del danno parentale (basate su un sistema a punti) e ritiene che il Tribunale dovesse preferirle a quelle del Tribunale di Roma.
Propone quindi un conteggio del preteso danno utilizzando le Tabelle di Milano.
In ogni caso ritiene che anche utilizzando le Tabelle di Roma il danno avrebbe dovuto essere ridotto.
pagina 21 di 58 In particolare, per i figli e occorreva operare la riduzione di ½ (un mezzo) CP_2 CP
prevista dalle stesse Tabelle di Roma in quanto il danneggiato non conviveva con la vittima primaria.
Avrebbe dovuto considerarsi che il IP aveva poco più di un anno di età e Persona_2 pertanto non poteva ritenersi presunta l'esistenza di un rapporto affettivo suscettibile di valutazione non avendo il bambino le capacità cognitive tali da instaurare un rapporto consapevole con i familiari defunti.
Con riguardo alle nuore e e con riguardo alle IP , il CP_6 P_ CP_4 Persona_1
Tribunale non avrebbe dovuto presumere il danno, dovendo piuttosto accertare l'effettivo stravolgimento della vita familiare. Parimenti non avrebbe dovuto utilizzare i punteggi prescritti dalle Tabelle del Tribunale di Roma per liquidare un danno riferito a relazioni di parentela non considerate da tali tabelle.
Contesta le doglianze della in relazione al riparto interno di responsabilità tra Pt_1
condebitori in solido e chiede che la sentenza sia confermata sul punto o in subordine che sia accertata una maggiore percentuale di responsabilità a carico della Pt_1
Precisa che ai sensi del Codice della strada art. 14 è funzione primaria dell'ente proprietario della strada sorvegliare sulla sicurezza degli utenti che la percorrono con il conseguente obbligo di porre in essere tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza del traffico, a prescindere da chi sia il soggetto su cui grava il corrispondente costo.
Rileva che nel primo grado di giudizio sia emerso che la fosse consapevole del pericolo Pt_1 insistente sul tratto di strada in cui si è verificato l'evento, per cui la stessa avrebbe dovuto adottare cautele o precauzioni per scongiurare ogni potenziale pericolo per l'utente (richiama in proposito tre segnalazioni formali rivolte alla negli anni 2008-2011). Pt_1
Infine, con riferimento all'effettività del potere di custodia in capo al proprietario osserva che, secondo costante giurisprudenza, l'oggettiva impossibilità di esercitare sulla cosa un potere di controllo e di governo vale ad escludere quel rapporto di custodia rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c..
pagina 22 di 58 Ritiene che, anche ove fosse stato consapevole di essere proprietario della Particella 231, non avrebbe potuto esercitare su ciascun albero del bosco un controllo puntuale in merito alla resistenza della flora agli eventi meteorologici di intensità pari a quelli di causa.
In via istruttoria ha chiesto che venga ammessa la prova per testi specificatamente ricapitolata in appello.
III) Difese di + altri. CP_2
Le famiglie hanno innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'appello principale ex CP
art. 342 c.p.c. sostenendo che lo stesso si limiti a riprodurre la narrativa e le tesi difensive del primo grado.
Rilevano che la solo in sede di comparsa conclusionale di primo grado Parte_1
abbia sollevato doglianze circa la formulazione del quesito, la scelta e le competenze del CTU.
Quanto al primo motivo di appello principale ritengono che lo stesso sia svolto in termini generici non contendo precise e puntuali confutazioni e ritengono che il Tribunale abbia correttamente stimato responsabile e condannato la (in solido con Parte_1 CP_1
al risarcimento dei danni subiti dagli appellati per la morte di e
[...] CP_12
tanto ai sensi dell'art. 2051 c.c. quanto ai sensi dell'art. 2043 c.c.. CP_11
Deducono che la morte dei loro congiunti non si sarebbe verificata se la Parte_1 non fosse venuta meno agli obblighi di controllo e vigilanza ed avesse curato un'attività
[...]
di diligente manutenzione e monitoraggio del territorio.
Rilevano che in sede di indagini preliminari sia emerso che già dal 2008 era noto che la zona in questione (strada regionale n. 44) fosse interessata da allagamenti, che la stessa fosse in stato di cattiva manutenzione (sul punto richiamano le tre segnalazioni tra il 2008 e il 2011 ad opera del dott. , Dirigente della Struttura regionale viabilità e opere statali) e che si fossero Persona_7
verificati gravi fenomeni di crollo lapideo lungo detta strada già nel gennaio 2017.
Aggiungono che il grave stato di ammaloramento in cui si trovava l'albero era stato confermato dallo stesso sindaco di ES nell'immediatezza dei fatti e che tale circostanza era stata confermata in sede di indagini penali nel corso delle quali era emerso un visibile e riconoscibile grave stato di salute della pianta la quale, oltre ad essere affetta da un patologico ed esteso pagina 23 di 58 marciume, era certamente caratterizzata da un'importante assenza di vegetazione tale da distinguerla dalle altre piante adiacenti.
Ritengono che non valga ad escludere la responsabilità della (ai sensi dell'art. 2051 c.c.) Pt_1 il fatto che l'albero caduto insistesse su un terreno di proprietà privata adiacente alla strada regionale, dal momento che: era certa la proprietà del terreno e dell'albero; la competenza in relazione alla sede stradale gravava esclusivamente sulla Pt_1
Ritengono pertanto che la fosse gravata dall'obbligo di verificare lo stato dei luoghi in Pt_1
maniera tale da consentire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.
Quanto alla responsabilità ex art. 2043 c.c. ribadiscono che il pericolo fosse prevedibile ed evitabile atteso che la ben conosceva sia lo stato dei luoghi (il terreno su cui insisteva Pt_1
l'albero ad alto fusto ed incombente sulla strada era interessato da grave percolamento di acque oltre che da fenomeni di frane) sia lo stato dell'albero gravemente ammalorato.
Deducono quindi di avere provato tutti gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c. ovverosia il danno ingiusto, il nesso di causalità. Richiamano sul punto la documentazione prodotta in causa di primo grado (doc. 11,12,13,14,19).
Quanto poi alle doglianze della per cui il CTU avrebbe oltrepassato i propri limiti, Pt_1
osservano che dalla lettura della sentenza e della CTU risulti evidente che tutte le valutazioni di ordine giuridico sono state svolte dal Tribunale mentre tutti i fatti principali erano già stati allegati e provati dagli attori.
In ordine al secondo motivo di appello principale ed al riparto della percentuale di responsabilità, evidenziano che i convenuti sono solidalmente obbligati verso gli attori a prescindere dalle singole percentuali che rilevano esclusivamente nei rapporti interni tra condebitori solidali.
Aderiscono in ogni caso alla motivazione del Tribunale rilevando che al momento del sinistro i coniugi non si trovavano sul terreno di proprietà di bensì sulla pubblica strada e CP CP_1
che sarebbe stato onere della garantire la sicurezza del tratto di strada di sua proprietà. Pt_1
pagina 24 di 58 Quanto al terzo motivo ed al quantum debeatur precisano che il Tribunale di Torino ha espressamente condiviso le risultanze della CTU ritenendo corretti i conteggi in relazione ai vari gradi di parentela coinvolti.
Precisano di aver prodotto in primo grado copiosa documentazione idonea a dimostrare gli stretti legami affettivi fra le parti (video, foto attestanti numerosi momenti di condivisione e di famiglia nonché dichiarazioni testimoniali) a cui la nulla aveva replicato. Parte_1
Insistono comunque nell'ammissione della prova orale dedotta a tale scopo.
Relativamente all'appello incidentale di , hanno eccepito l'inammissibilità RT dello stesso in quanto tardivo. Osservano in particolare che l'impugnazione incidentale non sia rivolta contro l'appellante principale ( ma contro gli stessi Parte_1 attori, ragione per la quale la stessa avrebbe dovuto avvenire nei termini di cui all'art. 327 c.p.c..
Osservano che l'assoluzione in sede penale “perché il fatto non costituisce reato” non abbia efficacia di giudicato nel presente giudizio civile di danno.
Rilevano che i fatti che ad avviso di sono controversi (eventi metereologici RT dal 26 ottobre al 01 novembre 2018, cause dello sradicamento dell'albero, stato fitosanitario dell'albero) non sarebbero affatto tali.
In senso contrario richiamano i passaggi della CTU poi disposta in appello dai quali è risultato che: lo stato idrogeologico del terreno e gli eventi meteorologici occorsi non hanno contribuito allo schianto;
l'albero era palesemente secco ed in cattive condizioni da diversi anni e tale stato era constatabile anche da soggetti privi di competenza nel settore.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale rilevano che, indipendentemente dalla tabella di riferimento, sia ampiamente documentata in atti l'importanza dei singoli rapporti parentali e propongono quindi una corrispondente quantificazione in applicazione delle nuove Tabelle di
Milano.
IV) Decisione della Corte.
1) Deve innanzitutto rilevarsi che sul tema dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dal coobbligato in solido e rivolta non contro il condebitore appellante bensì
pagina 25 di 58 contro il creditore appellato, a fronte di un contrasto giurisprudenziale insorto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite affermando il seguente principio di diritto:
“l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale”
(Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 8486 del 28/03/2024).
Rimandando per una più approfondita disamina alla motivazione della sentenza appena richiamata, si rileva che la stessa ha inteso sostanzialmente ribadire il principio di diritto già affermato dalla medesima Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la precedente sentenza n. 24627 del 27/11/2007 secondo la quale “Sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale”.
Deve conseguentemente affermarsi l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dal condebitore in solido contro i creditori appellati, atteso che RT
l'interesse ad impugnare è sorto per effetto dell'impugnazione principale proposta dalla
[...]
(avente ad oggetto sia l'an della responsabilità della medesima Parte_1
sia la misura del riparto percentuale di responsabilità nei rapporti interni con Pt_1 CP_1
.
[...]
2) Devono essere disattese le istanze di prova orale riproposte da con RT
l'appello incidentale.
In proposito, si rileva che la parte non ha spiegato in sede di impugnazione incidentale la ragione per la quale i capitoli di prova siano rilevanti ai fini della riforma della decisione impugnata ex pagina 26 di 58 art. 342 c.p.c., soprattutto considerando che ai testi viene demandata la mera conferma della documentazione già prodotta in atti.
Si osserva oltre tutto che in sede di conferimento della nuova CTU espletata in appello è stato espressamente richiesto ai consulenti di rispondere ai quesiti tenendo conto della documentazione tempestivamente prodotta in atti. Di talché anche il contenuto tecnico-rappresentativo di tali documenti è stato già vagliato in sede di operazioni peritali.
Devono infine essere disattese le istanze istruttorie delle famiglie riproposte con il CP
gravame, ritenendo questa Corte che la prova orale sia superflua ai fini della decisione.
Con riferimento alla dinamica dell'accaduto, i capitoli di prova dedotti sono superflui avuto riguardo agli accertamenti peritali già espletati.
Con riferimento al danno non patrimoniale e salve le specificazioni afferenti alla posizione di ciascuna parte lesa, l'ampio corredo documentale in atti è già sufficiente a dare contezza della consistenza del rapporto parentale dedotto e l'ammissione dei capitoli dedotti non consentirebbe, ad avviso di questa Corte, di dimostrare una “significatività” ed importanza del vincolo affettivo superiore alla media.
Le varie istanze ex art. 210 c.p.c. sono parimenti superflue ai fini della decisione e/o hanno ad oggetto documenti accessibili alle parti (a, b, c, e) e/o risultano comunque generiche non indicandosi l'oggetto specifico dell'esibizione (a, b, c, e).
Avuto riguardo agli esiti della CTU esperita in appello (di cui infra) l'acquisizione di ulteriore documentazione ai fini della decisione è comunque superflua.
Infine, la richiesta ispezione giudiziale è superflua ai fini della decisione se non altro considerando l'avvenuto espletamento di CTU.
3) Questa Corte ha già condiviso i rilievi critici operati con l'appello principale in relazione alla
CTU espletata in primo grado, disponendone la rinnovazione.
Tralasciando l'aspetto afferente alla quantificazione del danno non patrimoniale (in primo grado integralmente demandato ad un commercialista) ed indipendentemente dalla “bontà” delle conclusioni della CTU espletata sempre nel primo grado, si rileva che gli accertamenti peritali sono stati demandati ad un consulente ( ) che risulta pacificamente iscritto Persona_8 all'albo dei CTU quale perito meccanico.
pagina 27 di 58 E' del tutto evidente che, in difetto di specifiche competenze agronomiche, geologiche e statistiche, questa Corte non potesse fondare le proprie determinazioni sulle conclusioni raggiunte in tale prima CTU, venendo in rilievo accertamenti tecnici demandati ad un professionista dotato di tutt'altre competenze.
E' privo di rilievo decisorio che alcuna delle parti controinteressate abbia ricusato e/o chiesto tempestivamente la sostituzione del CTU, ricorrendo a ben vedere i gravi motivi di cui all'art. 168 c.p.c. che consentono al giudicante la sostituzione del consulente e la rinnovazione degli accertamenti peritali.
4) E' opportuno a questo punto riportare i passaggi salienti della CTU espletata in appello
(rimandando alla stessa per una più approfondita disamina).
(A) Al momento del sopralluogo del 05/06/2024 la pianta non era più presente sulla località poiché rimossa a seguito dello schianto. La ceppaia, per contro, è ancora presente e vitale.
Dai documenti causa risulta che l'albero era caduto sulla carreggiata della S.R. n. 44, si presentava secco e con le radici marce, veniva quindi tagliato in più parti al fine di liberare la sede stradale e purtroppo una parte del legname si era riversata nel letto del sottostante torrente
Lys, andando irrimediabilmente perduta, con particolare riferimento al tratto di tronco comprensivo della porzione dell'apparato radicale.
I tronconi rimasti erano stati sottoposti a sequestro e collocati presso il piazzale di una segheria.
Detti tronconi sono risultati privi di utilità ai fini degli accertamenti peritali trattandosi di campioni non rappresentativi (porzioni superiori del tronco non attinte dall'infezione fungina) e conservati con modalità del tutto inidonee a prevenirne la degradabilità.
Ciò nonostante, si è potuta ricavare la consistenza del loro diametro (circa 60 cm) cosa che fa ragionevolmente supporre che l'altezza dell'albero fosse rilevante. Inoltre, non è stata constatata la presenza di segni di potature con i conseguenti ricacci vegetativi, sintomo inequivocabile che il soggetto arboreo non sia mai stato sottoposto a qualsivoglia operazione di gestione, in primis la potatura (relazione CTU pagg. 7, 8).
(B) Secondo i CTU, la perizia svolta nell'immediatezza dei fatti dal dott. , sebbene Persona_9
in qualità di consulente di parte, può ritenersi attendibile in quanto non contestata da alcuna delle pagina 28 di 58 parti, è stata svolta previa acquisizione di un campione di legno nell'immediatezza dei fatti e successiva analisi svolta dalla ex facoltà di Scienze Agrarie dall'Università di Torino (ora
DISAFA) che, mediante analisi del DNA fungino, ha potuto concludere che la pianta era invasa da due funghi patogeni e cioè NN RA e HY fasciculare.
Limitando l'esame al primo agente patogeno: la NN RA infetta solitamente la parte basale del cilindro centrale e le radici primarie, determinando anche un profondo marciume dell'apparato radicale;
la sua azione fitopatogena primaria si esplica nella formazione della cd carie bianca ossia la destrutturazione delle fibre legnose che perdono la loro componente maggiormente deputata alla funzione di sostegno (la lignina) in favore della cellulosa e della emicellulosa;
il legno mantiene la sua elasticità ma viene totalmente privato della capacità meccanica di reggere il proprio peso e di resistere alle sollecitazioni esterne;
i sintomi secondari possono essere riscontrati principalmente nella chioma che evidenzia deperimento organico;
allo stato non esistono ancora rimedi curativi e l'unica soluzione è l'abbattimento; l'azione fitopatogena avviene nel corso di diversi anni (l'aspetto globale della chioma risulta regredire nel corso degli anni con una velocità esponenziale) quindi l'aspetto complessivo della chioma era già verificabile ben prima dello schianto (relazione CTU pagg. 8 e ss.; vedasi foto aerea risalente al
2012 a pag. 6 della relazione di CTU).
La causa dello schianto dell'albero è quindi imputabile all'azione pluriennale del fungo patogeno che ha disseccato la chioma, invaso il legno interno della pianta e ne ha Persona_10
disgregato le fibre legnose.
(C) In merito all'azione causale del vento (relazione CTU pagg. 11 e ss), quanto occorso nei giorni precedenti all'evento traumatico ha colpito e fatto schiantare all'interno della proprietà
solamente l'albero oggetto di indagine, senza determinare alcuna conseguenza rilevante CP_1
a carico degli altri alberi, anche della stessa specie, situati nelle immediate vicinanze.
Come si evince dalla foto riportata nella CTU (pag. 12, Figura 5), non è stata rilevata rotazione della zolla di terreno interessato dall'apparato radicale, elemento che conferma che l'agente causale dello schianto è stato rappresentato dall'azione patogena del fungo NN Per_10
e che il vento ha agito su strutture legnose interne oramai già totalmente compromesse dal punto di vista strutturale (diversamente l'azione eolica avrebbe potuto avere conseguenze anche sul pagina 29 di 58 ceppo che avrebbe dovuto rimanere divelto ed invece è rimasto in sede).
I CTU hanno evidenziato che nell'ipotesi di schianto verificatosi a causa del vento, un albero con fusto e radici sane avviene mediante ribaltamento di tutto il soggetto arboreo mentre nel caso di specie lo schianto si è verificato spezzando il tronco nella parte basale.
(D) Dal punto di vista idrogeologico (relazione CTU pagg. 16 e ss):
- il substrato roccioso è costituito da gneiss minuti anche in superficie (che derivano da rocce sialiche, ovvero ricche di quarzo e feldspati e povere di silicati ferro-magnesiaciche) che si presentano sani con basso grado di fratturazione;
- l'area d'interesse è situata in un settore di versante topograficamente elevato rispetto al corso d'acqua principale e di può quindi escludere un'interazione diretta con la dinamica torrentizia del reticolo idrografico principale;
- il ruscellamento diffuso riscontrabile sul terreno proveniente da sorgenti stagionali,
l'esposizione a nord est del versante con conseguente scarso irraggiamento solare e la presenza di ombreggiamento estivo dovuto alla chioma degli stessi alberi ad alto fusto, sono fattori che favoriscono il pressoché costante grado di umidità del sottobosco e dei terreni superficiali;
- peraltro, considerato che il ceppo è ubicato subito a monte di una opera di contenimento a blocchi posati a secco, i terreni coinvolti dall'apparato radicale difficilmente possono rimanere saturi e/o saturi per lunghi periodi, in quanto tali opere di contenimento hanno efficacia drenante e non permettono accumuli, ristagni e sovrapressioni di acqua a tergo delle strutture stesse
(relazione CTU pag. 24).
(E) L'evento meteorologico oggetto di causa (relazione di CTU pagg. 34 e ss) che si è verificato nel comune di ES ha avuto una durata di alcuni giorni, è stato caratterizzato da intense precipitazioni a carattere piovoso, è iniziato il 27/10/2018 ed è andato scemando verso il primo di novembre.
Nel medesimo contesto il territorio del Comune di ES è stato colpito anche da venti intensi.
Nella documentazione agli atti sono riportati valori di che superano i 150km/h sino a 170km/h circa ma questi valori non sono misurati a ES e tantomeno in prossimità del sinistro.
Quanto al carattere di eccezionalità dell'evento atmosferico e del c.d. tempo di ritorno (definito pagina 30 di 58 come tempo medio in cui un determinato valore viene uguagliato o superato almeno una volta), indicati i criteri di calcolo (relazione CTU pagg. 35 e ss) e le problematiche sottese alla stima del tempo di ritorno associato alla pioggia caduta, i CTU hanno dato atto che dall'analisi statistica si evince che in tutta la regione nell'arco di circa 36 anni gli eventi giornalieri che hanno superato i
200 mm di pioggia sono stati circa 16 e quelli che hanno superato i 230 mm di pioggia sono circa
12. Da questo dato si evince che per l'area in esame, l'evento del 29/10/2018 per quanto intenso, non sia stato così eccezionale (relazione CTU pag. 51).
Quanto all'intensità del vento (relazione CTU pagg. 68 e ss), i CTU hanno premesso che è praticamente impossibile fornire dati esatti a scala locale su direzione ed intensità del vento, soprattutto in un ambiente caratterizzato da una morfologia montana in quanto l'assetto topografico complesso aumenta esponenzialmente le variabili che governano i moti ventosi locali incanalati nelle valli e da cui derivano turbolenze. Hanno aggiunto che, a differenza di quanto avviene con le precipitazioni solide o liquide che siano, il vento non si può “raccogliere” e quindi
è difficile fornire dati sulla quantità di vento cumulato.
Per tali ragioni i CTU hanno dato maggior peso al picco massimo registrato (peraltro in corrispondenza della centralina di misura sicuramente in posizione non prossima rispetto alla pianta e in porzioni vallive con differente orientazione e morfologia).
Sulla base di questi dati, se non è possibile definire il vento che ha investito la pianta, è possibile osservare che nella serie storica di dati disponibili vi sono state innumerevoli finestre temporali caratterizzate da analoghe condizioni ventose se non addirittura maggiormente intense.
I CTU hanno comunque ritenuto che il fattore vento possa essere considerato solamente una concausa del crollo in quanto le ripetute oscillazioni potrebbero avere sollecitato la parte inferiore del fusto già indebolito.
(F) Quanto alle condizioni dell'albero ed alla loro percepibilità (relazione CTU pagg. 71 e ss), i
CTU hanno dato atto che:
- le condizioni “di salute” dell'albero rendevano sicuramente opportuno il suo abbattimento per l'evidente ragione (percepibile anche da soggetti profani) che la pianta (secca) insisteva per l'appunto sulla trafficatissima SR44 (che conduce da ON IN TI a Gressoney, nota località
pagina 31 di 58 turistica, raggiunta con mezzi diversi) e presentava una possibile traiettoria di caduta sulla strada
(purtroppo poi verificatasi);
- la necessità del suo abbattimento derivava anche dal fatto che l'albero era facilmente raggiungibile a piedi da tre distinte vie di accesso (dalla Strada Regionale, da un sentiero pedonale vicino alla strada regionale e da un passaggio sul versante della montagna);
- un fenomeno naturale (quale lo schianto di un albero) verificantesi in un ambito di elevata utenza costituisce importante fattore di rischio;
(G) Utilizzando uno qualsiasi dei tre percorsi di accesso pedonale, le cattive condizioni dell'albero (rappresentate dal seccume totale e dalla dimensione della chioma) sarebbero state facilmente verificabili visivamente, da diversi anni ed in particolare dal 2012 (relazione CTU pag. 73).
Gli stessi Carabinieri e gli agenti del Corpo Forestale della , intervenuti in Parte_1 loco nell'immediatezza del sinistro, hanno affermato che il AG in questione era in gran parte secco o comunque caratterizzato da uno stato vegetativo assai limitato.
Non è dirimente il rilievo del CTP di secondo cui la presenza del micelio RT fungino non fosse rilevabile esternamente, in quanto l'azione del patogeno era riscontrabile dal diffuso disseccamento in chioma: in altri termini la causa di indebolimento irreversibile della pianta (l'infezione fungina) era difficilmente diagnosticabile ma non i suoi effetti.
Ugualmente non dirimente la deduzione del CTP di relativa al mancato RT
rilevamento di marciume in sede di esame delle “carote” estratte dai toppi nel novembre 2018: il materiale accumulato non poteva presentare i disfacimenti interni (tipici dei processi cariogeni quale quello che aveva colpito l'albero) atteso che gli stessi sono maggiormente localizzati alla base dei tronchi e delle radici (n.d.r. non oggetto di carotaggio in quanto tali porzioni arboree sono andate perse).
L'analisi del DNA fungino è poi avvenuta nel mese di dicembre 2018 e gli stessi funzionari regionali, nell'eseguire controllo della ceppaia, hanno comunque rilevato la presenza di una disgregazione di origine fungina (pag. 4 dell'all. n. 03).
Non può ragionevolmente sostenersi che l'albero fosse fogliato solo perché le fotografie riportate in atti raffigurano la presenza a terra ed al momento del sinistro di rami fogliati, ben essendo pagina 32 di 58 plausibile che, durante la caduta, il AG secco abbia coinvolto porzioni di alberi vegetanti vicini od a valle di questo, trascinandoli con sé.
Del tutto inutilizzabili, invece, le dichiarazioni del sindaco di ES secondo cui l'albero era fogliato e “non sembrava a prima vista secco”, avendo lo stesso riconosciuto di non essere un esperto.
Considerato che il GN (Castanea sativa) è una specie che perde le foglie nell'autunno, durante la stagione primaverile-estiva si sarebbe potuto avere contezza del seccume della chioma sia da parte di sia da parte dei dipendenti della poiché RT Parte_1
era possibile, nel corso di diverse stagioni vegetative e di diversi anni rilevare il seccume di quell'albero (relazione CTU pag. 81).
(H) Quanto alla posizione della (relazione CTU pag. 83) i Parte_1
CTU hanno rilevato che:
a) la è responsabile della gestione della SR44; Parte_4
b) la Regione dispone di una piattaforma software territoriale, di libera consultazione
(https://mappe.regione.vda.it/pub/geoCartoSCT/) dalla quale sono state ricavate le stesse foto aeree riportate nella relazione di CTU;
c) utilizzando tale software, si sarebbe potuta verificare la sussistenza di anomalie visive a carico della vegetazione, a lato della SR44 già dal 2012 e cioè 6 anni prima del tragico evento;
d) tramite un sopralluogo mirato sulla località, con le tre possibilità di accesso descritte, si avrebbe avuta la conferma di quanto emerso a tavolino, stante l'agevole individuazione dell'albero palesemente sintomatico;
e) come conseguenza e tramite le risorse umane (con le rispettive competenze) di cui dispone la si sarebbe potuto individuare il proprietario del lotto ed invitarlo Parte_1 all'abbattimento o comunque a misure di riduzione del rischio;
f) non risultano, agli atti, documenti emessi dalla e specificatamente rivolti al;
Pt_1 CP_1
g) il tempo a disposizione per gli accertamenti di cui ai punti b), c), d) e) ed f) era ampiamente sufficiente poiché la pianta era chiaramente sintomatica già dal 2012 ossia 6 anni prima rispetto allo schianto dell'albero.
Infine, i CTU (difformemente da quanto ritenuto dal CTU nominato in primo grado) hanno pagina 33 di 58 precisato che, per la conformazione del terreno, la sua acclività e l'ubicazione dell'albero, sia gli addetti regionali alle strade sia gli agenti del Corpo Forestale Valdostano (CFV), trovandosi all'interno degli abitacoli dei loro automezzi (che impediscono una visione verso l'alto), non avrebbero potuto accorgersi del precario stato di salute della pianta. L'unica possibilità sarebbe stata la percorrenza a piedi del tratto della SR44, con le precauzioni dovute per il traffico veicolare, trattandosi peraltro di attività improponibile stante il notevole sviluppo della rete viaria regionale (relazione CTU pag. 109).
(I) I CTU hanno infine ampiamente risposto alle osservazioni critiche dei CTP con particolare riferimento al CTP di . RT
Anche sul punto si rimanda, per una più approfondita disamina alla CTU (relazione pagg. 91 e ss.).
Limitando l'esame alle osservazioni critiche riproposte in sede di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dep. 17.10.2024 e di memorie ex art. 352 c.p.c., si rileva quanto segue.
I CTU hanno correttamente ritenuto di poter utilizzare la consulenza tecnica di parte (relazione dott. ) al fine di identificare i funghi patogeni che affliggevano la pianta, non solo per Per_9
avere ritenuto la stessa condivisibile nel metodo e nel merito ma anche perché gli accertamenti
“diagnostici” (oramai irripetibili) sono stati concretamente svolti da un istituto terzo (Scienze
Agrarie dall'Università di Torino).
Non è neanche corretto sostenere che i CTU abbiano basato le loro conclusioni esclusivamente su tale perizia di parte, avendo i CTU bene evidenziato che la presenza di funghi patogeni sia riscontrata da ulteriori elementi e segnatamente: dalla constatazione ad opera degli stessi funzionari regionali (in sede di controllo della ceppaia nell'immediatezza dei fatti) della sua disgregazione di origine fungina (attori doc 14); dalla constatazione della effettiva presenza dei c.d. “sintomi secondari” di tale infezione fungina, rappresentati dal deperimento organico della chioma.
Indipendentemente da quanto prospettato dal CTP nel primo grado di giudizio, i CTU hanno ben spiegato la ragione per la quale non possa venire in rilievo esclusivamente un ribaltamento di zolla.
pagina 34 di 58 D'altro canto, la porzione di zolla a monte della pianta è tuttora in posto e il ceppo residuo in posizione verticale e non vi sono quindi “sintomi” di ribaltamento o rotazione della zolla.
Non è neanche corretto affermare che la porzione del ceppo sul lato a valle sia stata interessata da un cedimento paragonabile al ribaltamento di zolla in quanto tale ipotesi risulta smentita dalle evidenze in atti,
Oltre tutto, nel punto specifico il versante è terrazzato, i muri contro terra sono tuttora in posto e, per quanto noto, non hanno subito danni in seguito allo schianto (relazione CTU pag. 94).
Non corrisponde al vero che i CTU abbiano dichiarato che “nell'area interessata dal medesimo evento meteorologico” non siano state sradicate piante. Più correttamente i CTU stessi hanno limitato il campo di indagine al terreno di proprietà dando atto che nessuno degli alberi CP_1
“vicini” sia caduto e/o abbia subito danni se non quale effetto secondario causato dalla caduta dell'albero sub iudice.
5) Sempre dal punto di vista delle evidenze istruttorie preme rilevare che la perizia disposta dal
GUP (doc. 9 ) dà contezza di ulteriori criticità, sostanzialmente equivalenti a quelle CP_1
evidenziate nella CTU svolta nel primo grado del presente giudizio.
L'albero, indipendentemente dall'infezione fungina, era comunque a rischio di crollo perché era alto almeno venti metri, aveva un peso complessivo stimato in circa tre tonnellate, aveva il tronco inclinato verso la strada come chiaramente visibile dalle fotografie in atti (inclinazione indicata dal CTU di primo grado in almeno venti gradi rispetto alla verticale), si trovava a ridosso di un muretto a secco (cosa che non poteva consentire uno sviluppo regolare dell'apparato radicale soprattutto nella parte rivolta verso valle).
6) Fermo rimanendo che lo specifico giorno del sinistro sul terreno non era stata riscontrata la presenza di “venute d'acqua” e/o ruscellamenti, si rileva che il tratto stradale in questione (SR
n. 44, tratto compreso tra le progressive chilometriche Km 5+200 e Km 5+800), era stato oggetto di pregresse segnalazioni (nell'anno 2008, 2011 e 2018) atteso che, in occasione di consistenti precipitazioni, l'acqua piovana scendeva in maniera consistente dai pendii e dai ruscelli formatisi a monte della strada regionale, provocando allagamenti e rendendo problematica la normale pagina 35 di 58 circolazione stradale.
Tali segnalazioni (docc. 27 e 28 ) non hanno ad oggetto la specifica progressiva CP_1 chilometrica ove si trovava l'albero caduto. Peraltro vengono in rilievo tratti stradali poco distanti
(mt. 130, vedasi perizia GUP doc. 9 pagg. 17 e ss), e le “venute” d'acqua, riguardano CP_1
indubbiamente anche il terreno di proprietà tanto che in occasione del sopralluogo CP_1
effettuato il successivo 06.11.2019, ovverosia poco dopo il sinistro, in loco è stata per l'appunto riscontrata la venuta superficiale di acqua che percorreva l'apparato radicale residuo dell'albero
(doc. 14 attori, pag. 7 annotazione di PG).
7) Da ultimo deve rilevarsi che la sentenza di assoluzione (doc. 16 ) perché il fatto non CP_1 costituisce reato emessa all'esito di giudizio abbreviato nei confronti di e di RT
(quale responsabile della struttura regionale assetto idrogeologico dei bacini CP_13
montani) non ha valore di cosa giudicata nel presente giudizio civile di danno, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 652 c.p.p..
Tale sentenza ha comunque scarso valore probatorio ai fini della decisione richiesta nell'odierna sede processuale considerando il titolo di responsabilità (art. 2051 c.c.) ed il più gravoso onere probatorio gravante sul custode.
Anche ai fini dell'eventuale responsabilità ex art. 2043 c.c. non può non rilevarsi che le ampie risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio di merito non consentano di aderire alle conclusioni cui è giunto il G.U.P..
8) Tutto ciò premesso, il primo motivo di appello incidentale di è infondato e RT
deve essere rigettato.
8.1) Come è noto, secondo la giurisprudenza pacifica “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza […], funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa […] Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio,
pagina 36 di 58 comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008, massime successive conformi).
8.2) In difetto di impugnazione sul punto, è oramai incontrovertibile che sia RT
proprietario e quindi custode del terreno ove insisteva l'albero caduto. D'altro canto, non è stato neanche allegato che il possesso o la detenzione del terreno facessero capo a terzi.
8.3) In ordine alle cause della caduta dell'albero, pur considerando le tre perizie svolte (in sede
GUP, nel primo e nel secondo grado del presente giudizio) non sono esattamente sovrapponibili, questa Corte ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte dal collegio peritale nominato in appello.
Si rileva che i CTU hanno ampiamente risposto non solo ai quesiti formulati ma anche alle osservazioni critiche del CTP di , ragione per la quale deve escludersi che RT sussistano i presupposti per l'ulteriore convocazione dei CTU a chiarimenti e/o per l'integrazione della relazione peritale.
8.4) Rimandando per una più approfondita disamina alla relazione di CTU ed a quanto appena illustrato nei paragrafi precedenti, si osserva che l'albero è caduto per una pluralità di cause: la causa primaria è rappresentata dall'ammaloramento dei tessuti legnosi basali e dell'apparato radicale ad opera di un fungo patogeno mentre il vento è una mera concausa del crollo
(conclusioni CTU pag. 110).
Per contro lo stato idrogeologico del terreno non ha contribuito allo schianto poiché non vi sono stati movimenti del suolo.
Si consideri poi che, indipendentemente dal patogeno, l'albero in sé necessitava di particolare monitoraggio essendo a potenziale “rischio” di crollo attesa la sua altezza, il peso, l'inclinazione pagina 37 di 58 verso una strada altamente trafficata e l'irregolare sviluppo dell'apparato radicale (trovandosi lo stesso a ridosso di un muretto di contenimento).
Un adeguato monitoraggio visivo avrebbe consentito di riscontrare non tanto il patogeno quanto i segni esteriori dell'infezione fungina (come ben spiegato dai CTU nominati in appello, relazione
CTU pag. 84) cui poi sarebbe dovuto inevitabilmente conseguire l'accertamento dell'infezione ed il successivo abbattimento dell'albero.
8.5) Se è indubbio che l'area sia interessata da importanti “venute d'acqua”, la pioggia nel caso concreto non ha costituito causa della caduta dell'albero.
Sul punto i CTU hanno dato contezza della funzione drenante del limitrofo muretto di contenimento ed hanno illustrato la ragione per la quale la caduta dell'albero non sia dipesa da un ribaltamento di zolla causato esclusivamente dalla pioggia.
8.6) Deve comunque escludersi che l'azione del vento e/o della pioggia possano avere rivestito il carattere di eccezionalità di cui all'art. 2051 c.c. tale da integrare il caso fortuito e la liberazione del custode dalla responsabilità sullo stesso altrimenti gravante.
In proposito deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza formatasi sull'argomento “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un «forte temporale», di un «nubifragio» o di una «calamità naturale», presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 30521 del 22/11/2019; conforme
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018 e Corte di Cassazione Sez. 3,
Ordinanza n. 4588 del 11/02/2022).
Nel caso di specie è stato demandato ai CTU di considerare l'evento atmosferico nella sua globalità, ovverosia dal 27 ottobre 2018 al 1° novembre 2018 ed a seguito di analisi statistica gli pagina 38 di 58 stessi hanno concluso che, per quanto intensi, non vengono in rilievo fenomeni metereologici eccezionali.
9) Deve conseguentemente escludersi il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c..
Per l'effetto è assorbito il secondo motivo di appello incidentale proposto da , RT
afferente al valore confessorio del doc. 7 prodotto dallo stesso . CP_1
10) Il primo motivo di appello principale formulato dalla è Parte_1 solo in parte fondato e non è tale da comportare una riforma della sentenza sull'an della responsabilità della Pt_1
10.1) E' corretta la doglianza in ordine alla erronea qualificazione della responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 c.c., dovendosi più correttamente fare riferimento alla diversa Pt_1 ipotesi di cui all'art. 2043 c.c..
Secondo la giurisprudenza “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché - ove, invece, esse si verifichino - quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1176, secondo comma, cod. civ. e 2043 cod. civ., qualora, pur potendosi avvedere con l'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l'abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione
(Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22330 del 22/10/2014, in un caso relativo ad un grosso albero alto 20 metri, che sorgeva a 7 metri di distanza dal ciglio stradale, abbattutosi su un veicolo in transito;
conformi Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6141 del 14/03/2018 e
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6651 del 09/03/2020).
In definitiva l'ente proprietario della strada non risponde ex art. 2051 c.c. quale custode della sede stradale atteso che nel caso specifico il bene oggetto di custodia che ha causato il danno è rappresentato dall'albero insistente sulla proprietà privata.
pagina 39 di 58 L'ente proprietario della strada può per contro rispondere ex art. 2043 c.c., avendo l'obbligo di vigilare affinché non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada.
10.2) Passando al merito della responsabilità ex art. 2043 c.c., è innanzitutto pacifico e prima ancora notorio che la abbia conformazione prevalentemente Parte_1
montana, con esteso patrimonio boschivo che difficilmente potrebbe essere oggetto di un indistinto e diffuso monitoraggio.
10.3) Questa Corte non condivide in proposito il rilievo dei CTU nominati in appello secondo i quali la al fine di monitorare il suo territorio, avrebbe potuto utilizzare la piattaforma Pt_1
software territoriale di cui dispone da tempo (https://mappe.regione.vda.it/pub/geoCartoSCT/) al fine di verificare “da remoto” la presenza di alberi che manifestano segni esteriori di malattia e/o la presenza di altre anomalie visive a carico della vegetazione, per poi programmare sopralluoghi mirati nelle aree così selezionate.
Non consta in effetti che un simile standard sia comunemente adottato per il monitoraggio del territorio e soprattutto che lo stesso (ovviamente sulla base di una valutazione ex ante) sarebbe stato in grado di prevenire il sinistro, se non altro considerato che dalle foto aeree prodotte in atti la chioma dell'albero in questione è risultata sufficientemente visibile solo all'esito di un mirato ingrandimento.
10.4) Questa Corte, parimenti, non condivide la valutazione dei CTU nominati in appello secondo cui le precarie condizioni dell'albero non fossero percepibili dagli addetti regionali alle strade o dagli agenti del Corpo Forestale Valdostano, sul presupposto che gli stessi dovessero rimanere all'interno degli abitacoli dei loro automezzi.
In proposito è opportuno effettuare alcune puntualizzazioni.
Nell'ambito del presente giudizio civile di danno nulla è stato allegato e dimostrato in ordine alle specifiche modalità con le quali veniva concretamente operato il monitoraggio delle strade regionali e dello specifico tratto stradale.
In ossequio al principio della vicinanza della prova e considerato che viene in rilievo l'adempimento di obblighi gravanti sulla il relativo onere probatorio avrebbe dovuto Pt_1
pagina 40 di 58 ragionevolmente gravare sulla Pt_1
Ad ogni modo, dagli atti di indagine effettuati in sede penale risulta che non venisse svolta un'attività di monitoraggio in forma “programmata”, che gli addetti venissero piuttosto inviati sulla base di specifici ordini di volta in volta impartiti e che dell'espletamento di tale attività non venisse redatto alcun documento di sintesi (vedasi s.i.t. all'epoca dei fatti in Parte_5 servizio presso la Struttura regionale viabilità -docc. 12 Suquet Piero, all'epoca RT7 dei fatti capo cantoniere sull'asse viario S.R. 44 – doc. 13 attori).
Ciò che comunque emerge da tali s.i.t. è che il controllo non dovesse essere limitato alla sola sede stradale dovendo estendersi anche alle c.d. fasce di rispetto e più in generale all'ambiente circostante.
Già solo questa constatazione permette di disattendere la tesi dei CTU in appello secondo la quale il personale addetto al controllo della sede stradale non potesse accorgersi delle precarie condizioni del AG (essendo l'albero sopraelevato rispetto alla sede stradale e non visibile dall'abitacolo del mezzo).
Considerato che, per quanto già detto, nella Regione Autonoma l'ambiente Parte_1 naturale che circonda l'asse viario si presenta spesso in forte pendenza (quindi con la vegetazione a monte sopraelevata rispetto alla sede stradale), sostenere che l'esame delle fasce di rispetto e dell'ambiente circostante possa essere operato con un esame visivo “limitato” dalle caratteristiche dell'abitacolo comporterebbe la sostanziale vanificazione di buona parte dell'attività di monitoraggio (nonché della giurisprudenza della Corte di Cassazione appena richiamata in relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c. gravante sull'ente proprietario della strada pubblica).
Si consideri poi che agli atti dei vari accertamenti tecnici sono riportate fotografie a colori dalle quali si rileva che la presenza della chioma disseccata fosse percepibile non solo dalla sede stradale nelle immediate vicinanze dell'albero (vedasi a titolo esemplificativo la foto scattata Perso nell'ottobre 2011 ed allegata alla perizia doc. 9 pag. 13) ma anche da più lontano CP_1
(vedasi perizia primo grado, pag. 38, ultima foto sempre scattata nel 2011) e quindi, plausibilmente, anche dall'interno dell'abitacolo di un mezzo di servizio.
pagina 41 di 58 La chioma era poi agevolmente rilevabile anche perché più elevata rispetto alla vegetazione circostante e quindi visibile per contrasto (tra chioma secca ed alberi fogliati).
In aggiunga si consideri che la presenza di una chioma secca è documentata da fotografie aeree risalenti all'anno 2005-2006 (vedasi CTU primo grado, foto a pag. 33) segno evidente che l'albero fosse malato da più di un ventennio (sinistro del 2018).
Pur potendosi ipotizzare il mancato rilievo di criticità in occasione di alcuni “passaggi” con i mezzi di servizio, ben difficilmente il monitoraggio -ove effettuato- avrebbe potuto avere sempre esito negativo nell'arco del ventennio.
Agli atti vi sono ulteriori evidenze istruttorie che avrebbero dovuto imporre un controllo in loco, se del caso avvalendosi del Corpo Forestale, non limitato ad un “mero” monitoraggio visivo dall'automezzo di servizio:
- il tratto stradale in cui insiste la proprietà era stato già segnalato per “venute d'acqua” CP_1
in occasione di importanti precipitazioni atmosferiche;
- lo stesso orientamento del versante (esposizione a nord est con scarso irraggiamento solare) e la presenza di alberi ad alto fusto favorivano il pressoché costante grado di umidità del sottobosco e dei terreni superficiali (CTU in appello pag. 23)
- il AG era ad alto fusto, presentava il tronco inclinato verso la sede stradale ed era quindi a rischio crollo.
La constatazione che l'area limitrofa (anche se non esattamente il tratto ove insiste la proprietà
) fosse stata già precedentemente segnalata per venute d'acqua in concomitanza di CP_1
importanti precipitazioni atmosferiche, avrebbe dovuto consigliare non solo un controllo visivo dall'abitacolo del mezzo di servizio ma anche una verifica in loco in relazione a possibili dissesti dei terreni e/o conseguenti rischi a carico della vegetazione insistente nell'area.
D'altro canto, in corrispondenza della medesima area sono stati apposti segnali di pericolo di caduta massi, segno evidente che l'instabilità dell'area fosse ben nota e che fosse opportuno un monitoraggio più qualificato.
Considerando un albero alto circa mt 20 ed inclinato di circa 20 gradi rispetto alla perpendicolare, non è irragionevole affermare che lo stesso “incombesse” sulla sede stradale (tanto da essere pagina 42 di 58 visibile nelle foto in precedenza richiamate).
Gli stessi CTU in appello hanno poi rilevato che l'albero fosse agevolmente accessibile e che, in caso di accesso, le sue cattive “condizioni di salute” sarebbero state facilmente verificabili visivamente, da diversi anni.
In definitiva, le evidenze istruttorie appena menzionate consentono di ritenere che la Pt_1
potesse avvedersi, con l'ordinaria diligenza, della situazione di pericolo e dovesse quindi attivarsi segnalando il pericolo ai proprietari del fondo e/o adottando altri provvedimenti cautelativi (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6141 del 14/03/2018).
Il controllo dell'area boschiva (per lo meno nella parte immediatamente prospicente la sede stradale) sarebbe stato conforme alla diligenza richiesta nel caso di specie, per tutte le ragioni appena illustrate ed avrebbe certamente permesso di scongiurare il rischio di schianto poi purtroppo verificatosi.
Sussiste quindi la responsabilità della ex art. 2043 c.c.. Parte_1
11) Il secondo motivo di appello principale, afferente alla misura di riparto di responsabilità tra i condebitori in solido, è parzialmente fondato.
Come è noto ai sensi di quanto disposto dall'art. 2055 c.c. se il fatto è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno e nel dubbio le singole colpe si presumono uguali.
Il Tribunale, aderendo integralmente alla CTU esperita in primo grado, ha ritenuto nettamente maggioritaria la responsabilità della in quanto le condizioni compromesse dell'albero Pt_1
avrebbero potuto essere rilevate visivamente dalla strada da un esperto mentre non lo sarebbero state agli occhi di un “profano” e ad un esame dall'interno del bosco.
Questa Corte ritiene solo in parte condivisibili i rilievi critici mossi dall'appellante principale.
E' in effetti evidente che un riparto di responsabilità così severo come quello operato dal
Tribunale (90% - 10%) comporti, per lo meno nei rapporti interni, una sostanziale deresponsabilizzazione del proprietario-custode.
pagina 43 di 58 Ciò premesso, è vero che ha pacificamente ammesso di non sapere neanche di RT essere proprietario dell'area e di essersi quindi totalmente disinteressato della sua custodia.
Peraltro, tutti gli accertamenti peritali espletati danno contezza della possibile ma difficile percepibilità, da parte di un soggetto non esperto, delle precarie condizioni dell'albero.
Anche i CTU nominati in appello hanno dato atto che, sulla base di un esame visivo operato dal basso, non sarebbero stati rilevati i segni esteriori dell'infezione fungina. Piuttosto sarebbe stato possibile riscontrare (compatibilmente con lo stato vegetativo degli alberi circostanti) la presenza della chioma secca, elemento “sintomatico” sulla base del quale avviare poi le successive verifiche e gli interventi del caso.
Di contro, come già detto:
- le parti lese non si trovavano all'interno del bosco ma sulla sede stradale;
- il tratto stradale era stato già segnalato per pericolo di allagamenti dovuti a venute d'acqua da monte, in conseguenza di importanti precipitazioni atmosferiche;
- la pur dotata di competenze e professionalità decisamente Parte_1
maggiori rispetto a quelle del privato cittadino e pur venendo in rilievo un tratto stradale ad intenso traffico veicolare non ha inteso né effettuare verifiche più approfondite sull'area in questione né ha allegato di avere valutato ponderatamente l'opportunità di chiudere tale tratto per lo meno in concomitanza di precipitazioni intense.
Si osserva in proposito che la dispone non solo di personale destinato al controllo della Pt_1
viabilità regionale ma anche del Corpo Forestale cui è possibile ricorrere per la verifica di specifiche criticità segnalate sul territorio (dovendosi rimarcare l'esistenza di pregresse segnalazioni afferenti per l'appunto alla S.R. n. 44).
Valutando comparativamente tali elementi e considerando pur sempre che grava sulla Pt_1
l'obbligo di garantire che non insorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, questa
Corte ritiene che la quota di responsabilità della sia comunque maggioritaria, ma debba Pt_1 essere rideterminata nel 60%, considerato che l'albero insisteva pur sempre su una proprietà privata di fatto in stato di abbandono.
12) Passando alla disamina del danno non patrimoniale questa Corte condivide alcuni dei rilievi pagina 44 di 58 critici mossi con il terzo motivo di appello principale ed il terzo motivo di appello incidentale.
12.1) E' innanzitutto corretta la doglianza secondo cui la motivazione afferente all'accertamento nell'an del danno non patrimoniale non possa essere demandato ad un CTU, non venendo in rilievo questioni sulle quali è necessaria una specifica competenza tecnica.
Parimenti si condivide l'osservazione secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale debba avvenire utilizzando le c.d. Tabelle di Milano in luogo di quelle di Roma.
Le Tabelle di Milano sono infatti comunemente adottate presso questo ufficio giudiziario ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale e sono state elaborate previo monitoraggio ed analisi di numerose sentenze “campione”.
E' ben vero che alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno dato conto dell'inadeguatezza delle Tabelle di Milano. Ciò peraltro è avvenuto in relazione alle “vecchie” tabelle che prevedevano un sistema di liquidazione c.d. a forbice, mentre all'attualità le tabelle sono state redatte sulla base del sistema c.d. a punti.
In proposito si osserva che la più recente giurisprudenza ha dato atto che “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi […]” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023).
Le Tabelle di Milano 2024 sono state per l'appunto redatte sulla base dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità appena richiamati.
12.2) Come è noto, secondo la giurisprudenza formatasi in relazione al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale “Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi
è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate,
a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del pagina 45 di 58 danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto
(coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del
2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano.
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico- relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, IP, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole
(sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile pagina 46 di 58 dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e IP, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere. […] Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n. 16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26140 del
07/09/2023 parte motiva).
13) Quanto ai criteri sottesi all'accertamento ed alla liquidazione del danno del danno da perdita del rapporto parentale con specifico riferimento alla “famiglia nucleare” è quindi possibile presumere, ex art. 2727 c.c., la sofferenza morale in capo ai figli superstiti indipendentemente dalla convivenza, dalla distanza delle rispettive abitazioni anche tenendo conto del fatto che, stante l'ammissibilità di un accertamento presuntivo, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio (vedasi Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 22397 del 15/07/2022).
Nel caso di specie deve quindi presumersi la persistente importanza del rapporto affettivo pagina 47 di 58 genitori-figli al momento del sinistro, come d'altro canto è reso palese dalle stesse allegazioni attoree circa la costante frequentazione tra i due figli ed i genitori pur dopo che i primi avevano costituito propri nuclei famigliari, tanto che i vari nuclei famigliari avevano continuato un'assidua frequentazione e reciproca assistenza, come è reso palese dalle copiose produzioni documentali in atti che dimostrano la condivisione di plurime vacanze, di momenti di svago nell'arco degli anni nonché le elargizioni economiche dei genitori in favore dei figli anche in età adulta.
Sul punto questa Corte ribadisce la superfluità della prova orale dedotta, non ritenendosi che i capitoli di prova, per come formulati, consentano di dimostrare un rapporto affettivo superiore alla “media” essendo la norma e per l'appunto presumibile che i genitori supportino i figli nell'avviamento e/o nella ricerca di un'attività lavorativa e li sostengano dal punto di vista economico anche in età adulta ed anche dopo la nascita dei IP (compatibilmente con le disponibilità economiche di ciascun nucleo famigliare).
Non si ritiene per contro che la contemporanea perdita di entrambi i genitori possa consentire un incremento percentuale e/o equitativo del danno non patrimoniale tenuto conto del fatto che la perdita di due genitori incide comunque nella liquidazione del danno (in particolare sulla voce
“D”, numero di congiunti superstiti) e considerato che il danno viene liquidato in misura
“doppia” stante la perdita dei due genitori.
Quanto poi alla circostanza che entrambi i figli abbiano temporaneamente e/o stabilmente abbandonato le rispettive occupazioni per dedicarsi alla gestione dell'azienda di famiglia, si ritiene che, a parte l'iniziale gestione in via emergenziale, la prosecuzione da parte dei figli dell'attività di impresa familiare sia pur sempre frutto di una loro autonoma scelta, ben potendo vagliarsi la possibilità della cessione, dell'affitto o soluzioni equipollenti.
Si consideri oltre tutto che una simile scelta avrebbe comunque dovuto essere effettuata nel brevissimo periodo atteso che al momento del loro decesso i genitori si trovavano già in età lavorativa avanzata (rispettivamente 73 e 74 anni).
Neanche la circostanza che i figli abbiano proceduto al riconoscimento delle salme può concretamente influire sulla liquidazione del danno, trattandosi di accadimento che plausibilmente non ha comportato da solo una sofferenza sul lungo periodo diversa ed ulteriore rispetto a quella connessa alla perdita del genitore e tale da poter incidere sulla quantificazione pagina 48 di 58 del danno.
13.1) Tutto ciò premesso, l'appellante principale e l'appellante incidentale lamentano anche l'eccessività dell'importo riconosciuto dal Tribunale a titolo risarcitorio.
Verrà quindi elaborata un'ipotesi di calcolo per verificare se quanto liquidato in favore di ciascun figlio ( ed ) per la perdita dei due genitori (€ 477.723,58) sia o meno CP_2 CP conforme ai valori monetari risultanti dall'applicazione della Tabella integrata a punti elaborata dal Tribunale di Milano nell'anno 2024.
Il calcolo verrà elaborato considerando un'intensità media del rapporto affettivo, tenuto conto di quanto già risultante documentalmente e/o presumibilmente, ovverosia della persistente frequentazione, condivisione delle festività e delle vacanze, sostegno da parte dei genitori anche dopo che ciascun figlio si era creato un autonomo nucleo familiare.
Per entrambi i genitori i punti da assegnare in relazione all'età della vittima primaria sono identici. Analogo discorso deve essere effettuato in relazione al punteggio spettante per la vittima secondaria (ciascun figlio). Non essendovi ragione per differenziare tra i due fratelli, verrà quindi sviluppato un unico calcolo matematico.
(A) Età della vittima primaria (74 e 73 anni) 12 punti
(B) Età della vittima secondaria (46 e 44 anni) 20 punti
(C) Convivenza 0 punti
(D) Sopravvivenza altro congiunto (1 fratello) 14 punti
(E) Qualità/intensità relazione affettiva 15 punti
Totale 61 punti
Moltiplicato per il valore punto di € 3.911,00
Importo monetario complessivo dovuto per la perdita di ciascun genitore € 238.571,00
Importo astrattamente dovuto in favore di e per la perdita dei due CP_2 CP
genitori (€ 477.142,00) è sostanzialmente equipollente a quanto riconosciuto dal Tribunale, ragione per la quale non può sostenersi che la liquidazione del danno operata dal primo giudice, indipendentemente dalla tabella applicata, non sia stata conforme ad equità.
pagina 49 di 58 Non vi è impugnazione in relazione a quanto già liquidato in favore di per spese CP_2 funerarie (€ 5.670,00).
Non vi è impugnazione sul rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
E' pacifico e non oggetto di impugnazione che abbia corrisposto in favore di RT
e di l'importo di € 25.000,00 ciascuno. CP_2 CP
Non vi è impugnazione:
- in ordine ai criteri matematici con i quali il credito risarcitorio è stato compensato con gli acconti (ovverosia senza avere preventivamente stimato le due poste alla medesima data);
- in ordine al riconoscimento degli interessi legali sull'importo capitale liquidato senza operare alcuna devalutazione/rivalutazione e con decorrenza dalla domanda al saldo.
Pertanto, tenuto conto dei criteri di calcolo non oggetto di censura, la residua somma ancora dovuta in favore di ammonta ad € 457.812,00 mentre la residua somma ancora CP_2 dovuta in favore di ammonta ad € 452.142,00, il tutto oltre interessi legali dalla CP
domanda sino al saldo.
14) Passando ai IP, questa Corte ritiene debba essere rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata nell'interesse dell'ultimo genito . Persona_2
Anche dando per ammesse le circostanze oggetto di capitolazione afferenti alla specifica posizione di (ovverosia che la nonna si fosse occupata del IP per almeno tre pomeriggi Per_2
alla settimana dalla data della sua nascita), non si può non rilevare che la perdita dei nonni sia occorsa il 01.11.2018, quando aveva solamente un anno ed 8 mesi. Per_2
Secondo la giurisprudenza “In tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito (Nella specie, la S.C. ha escluso la risarcibilità dei danni invocati dalla IP di un uomo deceduto in un sinistro stradale che, all'epoca della perdita del nonno, aveva otto mesi)” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12987 del 26/04/2022).
pagina 50 di 58 Tornando al caso di specie, considerata la tenerissima età del minore e pur presumendosi la frequentazione/accudimento almeno da parte della nonna paterna, non può ragionevolmente sostenersi che il rapporto IP-nonni si fosse già consolidato al punto da provocare ripercussioni di carattere soggettivo/relazionale aventi carattere di serietà e apprezzabilità.
E' in effetti notorio che nella primissima infanzia la relazione affettiva “fondamentale” sia rappresentata in primo luogo dalla figura materna ed in secondo luogo da quella paterna. Di talché, ove le figure genitoriali non siano assenti e/o siano state significativamente sostituite da terzi, il mero accudimento nei primissimi mesi di vita, se può “gettare le basi” per una futura ed importante relazione affettiva, non può invece consentire di ritenere che la stessa sia già consolidata, significativa e tale da comportare ripercussioni relazionali/morali aventi carattere di serietà ed apprezzabilità, laddove permangano le figure genitoriali di riferimento.
15) Quanto alle restanti IP, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale «da uccisione», proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal IP per la perdita del nonno;
infatti, poiché la società naturale, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. famiglia nucleare, il rapporto tra nonni e IP, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020).
Rimandando alla giurisprudenza in precedenza richiamata circa la prova del danno da perdita del rapporto parentale, anche in relazione al rapporto nonni/IP, non è precluso né irragionevole operare un accertamento di tipo presuntivo, avvalorato nel caso di specie dalle evidenze documentali in atti.
Come è stato già illustrato, le produzioni documentali in atti rappresentano un'assidua e persistente frequentazione da parte dei vari nuclei famigliari, anche in relazione a periodi di vacanze.
pagina 51 di 58 D'altro canto, pur non risiedendo nello stesso Comune, le famiglie risiedevano nella stessa
Regione di talché non è irragionevole presumere la reciproca frequentazione.
Il danno da perdita del rapporto parentale, non può quindi che stimarsi dimostrato nell'an.
15.1) Anche in questo caso viene dedotta l'eccessività dell'importo liquidato dal Tribunale a titolo risarcitorio.
Verrà quindi elaborata un'ipotesi di calcolo per verificare se quanto riconosciuto dal Tribunale in favore di ciascuna IP ed per la perdita dei due nonni Persona_1 CP_4
(€ 103.852,95) sia o meno conforme ai valori monetari risultanti dall'applicazione della Tabella integrata a punti elaborata dal Tribunale di Milano nell'anno 2024.
Ai fini della liquidazione di tale specifico danno, questa Corte ritiene che sia possibile attingere ai parametri per la liquidazione del danno non patrimoniale per perdita del fratello/IP, opportunamente adeguati al diverso caso di specie.
Vengono in effetti pur sempre in rilievo criteri di liquidazione afferenti allo specifico rapporto parentale (nonno - IP), sebbene a “parti invertite”.
E' innegabile che vi sia differenza tra l'importanza della sofferenza soggettiva interiore provocata dalla perdita di un IP, rispetto a quella presumibilmente derivante dalla perdita di un nonno da parte di un soggetto in età adolescenziale e/o nella tarda infanzia (ovverosia quando l'accudimento da parte dei nonni è sostanzialmente cessato).
Quanto poi alla significativa alterazione delle abitudini di vita non può non considerarsi che sono stati gli stessi attori ad allegare che, a decorrere dalla nascita di , l'impegno della nonna Per_2 nell'accudimento dei IP è stato prevalentemente orientato verso l'ultimo nato, con la conseguenza che l'impatto derivante dalla perdita dei nonni presumibilmente non è stato così importante dal punto di vista relazionale, ferma rimanendo la prova in atti della frequentazione tra i vari nuclei familiari non limitata alle sole festività.
Per tali motivi, si ritiene che le differenze sottese alla liquidazione del danno da perdita del IP
e del danno da perdita del nonno possano essere in questa sede valorizzate attraverso la graduazione del punteggio per la parte afferente alla qualità ed intensità del rapporto affettivo che, per le ragioni appena illustrate, può essere quantificato in 10 punti anziché 15.
pagina 52 di 58 Quanto ai parenti “superstiti”, la tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del IP dà rilievo alla presenza di parenti entro il secondo grado.
In proposito si rileva che sono certamente sopravvissuti (tra i parenti di secondo grado) i genitori delle due ragazze. Parimenti le due sorelle sono reciprocamente parenti di secondo grado.
Per contro deve rilevarsi l'assenza di allegazioni e produzioni in relazione alla presenza di nonni materni. In difetto di allegazioni sul punto, si ritiene di dover presumere l'esistenza in vita al momento del sinistro dei nonni materni (genitori di ) sicché il punteggio derivante P_ dall'esistenza di parenti di secondo grado è pari a zero.
Per entrambi i nonni i punti da assegnare in relazione all'età della vittima primaria sono identici.
Analogo discorso deve essere effettuato in relazione al punteggio spettante per le vittime secondarie (IP ed . Non essendovi ragione per differenziare tra le due IP, Per_1 CP_4
verrà quindi sviluppato un unico calcolo matematico.
(A) Età della vittima primaria (74 e 73 anni) 8 punti
(B) Età della vittima secondaria (15 e 9 anni) 20 punti
(C) Convivenza 0
(D) Sopravvivenza altro parente entro il secondo grado 0
(E) Qualità/intensità relazione affettiva 10
Totale 38
Moltiplicato per il valore punto di € 1.698,00
Importo monetario complessivo € 64.524,00
Importo astrattamente dovuto per la perdita dei due nonni è quindi pari a complessivi
€ 129.048,00.
Trattasi di importo superiore a quanto liquidato dal Tribunale (€ 103.852,90) con la conseguenza che l'impugnazione proposta in relazione a tale specifica voce di danno deve essere rigettata.
16) Come già spiegato in sede di illustrazione della giurisprudenza formatasi in relazione al danno non patrimoniale oggetto del giudizio, l'assenza di un rapporto di parentela tra nuora e suocero non è di per sé ostativa al riconoscimento di tale voce di danno purché risulti dimostrato il pregresso ed effettivo reciproco vincolo di affetto familiare e l'intensità del legame affettivo.
pagina 53 di 58 Relativamente alle due nuore, non è condivisibile il rilievo di parti appellanti secondo cui nulla sia stato dimostrato in ordine alla significatività del rapporto affettivo ed al conseguente danno morale e relazionale causato dalla perdita dei suoceri.
In proposito sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado le parti attrici hanno dedotto l'importante frequentazione tra i vari nuclei familiari, estrinsecatasi non solo nel costante aiuto dato all'accudimento dei IP da parte della nonna (durante la settimana lavorativa, durante le festività estive, ecc.) ma anche tramite condivisione di plurimi momenti di svago.
Le fotografie prodotte in atti rappresentano per l'appunto un numero decisamente consistente di viaggi effettuati anche all'estero dai coniugi di volta in volta con la famiglia di Parte_6
con la famiglia di o con entrambe le famiglie. CP_2 CP
E' quindi dimostrata un'assidua frequentazione dei suoceri da parte delle nuore anche in occasione dei periodi feriali-festivi, tale da non potersi stimare il rapporto affettivo inconsistente o puramente formale.
In disparte della solidarietà che solitamente si crea nei confronti dei nonni che contribuiscono al menage familiare mediante accudimento dei IP, si ritiene di per sé eloquente la condivisione di interi e ripetuti periodi di vacanze.
Tali elementi consentono di ritenere dimostrata l'esistenza e la consistente dimensione affettiva relazionale tra nuore e suoceri e che la perdita dei suoceri abbia superato la c.d. soglia minima di apprezzabilità, sì da poter ritenere integrato il danno non patrimoniale sotto il profilo relazionale ed affettivo.
16.1) Anche in questo caso viene dedotta anche l'eccessività dell'importo liquidato dal Tribunale
a titolo risarcitorio.
Verrà quindi elaborata un'ipotesi di calcolo per verificare se quanto riconosciuto in favore di ciascuna nuora e ) per la perdita dei due suoceri (€ 51.926,48) PA P_
sia o meno conforme ad equità tenuto conto dei parametri ritraibili dalle Tribunale di Milano.
Dovendosi ancorare la liquidazione a parametri equitativi ragionevolmente attendibili, non si ritiene che possano essere applicate le tabelle afferenti alla perdita di un genitore.
In effetti, per quanto sia accertata l'esistenza di un apprezzabile rapporto affettivo nuore-suoceri, nemmeno le parti attrici hanno allegato l'esistenza di una relazione equipollente a quella esistente tra genitore -figlio.
pagina 54 di 58 A ben vedere nulla è stato dedotto in merito alle famiglie di origine di e di PA
essendo evidente che rispetto alla posizione delle nuore debba essere attribuito P_ rilievo anche all'esistenza in vita non solo di fratelli o sorelle ma anche dei genitori, essendo la presenza di figure genitoriali di riferimento intuitivamente rilevante di per sé ed anche ai fini dell'individuazione dei parenti superstiti.
Questa Corte ritiene quindi che debba attingersi, ai fini della liquidazione equitativa del danno, alla Tabella afferente al rapporto parentale meno stretto (ovverosia quella per la perdita di un IP o di un fratello) ulteriormente calibrata mediante riduzione del “valore punto” nella misura del 50%.
Per le medesime ragioni già illustrate in relazione alle IP, in ordine alla qualità ed intensità del rapporto affettivo, verranno riconosciuti 5 punti.
Relativamente alla presenza di parenti superstiti di secondo grado, nulla essendo dato sapere in ordine ai rispettivi genitori, fratelli e sorelle, non verrà applicato alcun punteggio.
Per entrambi i suoceri i punti da assegnare in relazione all'età della vittima primaria sono identici. Analogo discorso deve essere effettuato in relazione al punteggio spettante per le vittime secondarie (nuore). Non essendovi ragione per differenziare tra le due nuore, verrà quindi sviluppato un unico calcolo matematico.
(A) Età della vittima primaria (74 e 73 anni) 8 punti
(B) Età della vittima secondaria (46 e 44 anni) 14 punti
(C) Convivenza 0
(D) Sopravvivenza altro congiunto nucleo familiare primario 0
(E) Qualità/intensità relazione affettiva 5
Totale 27
Moltiplicato per il valore punto ridotto del 50% (€ 849,00).
Importo monetario complessivo € 22.923,00
Importo dovuto in favore di e di per la perdita dei due suoceri è PA P_ quindi pari a complessivi € 45.846,00, inferiore a quanto liquidato dal Tribunale, di talché la sentenza di primo grado dovrà essere riformata sul punto.
pagina 55 di 58 Quanto all'omessa impugnazione dei criteri di calcolo in punto rivalutazione e computo degli interessi si rimanda a quanto già illustrato in relazione alla liquidazione del danno in favore dei figli e . CP_2 CP
17) Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento dell'appello principale ed incidentale relativamente al danno parentale (con precipuo riferimento alla domanda risarcitoria proposta nell'interesse di ed alla riduzione complessiva del quantum) impone di rivalutare Persona_2
d'ufficio le spese del doppio grado.
17.1) Anche all'esito del gravame parti attrici sono complessivamente vittoriose nei confronti di entrambi i convenuti.
Il Tribunale ha liquidato in favore di parti attrici compensi per € 80.000,00 oltre accessori.
Difetta nel caso di specie l'illustrazione dei criteri di calcolo seguiti dal Tribunale.
Dovendosi procedere ad una nuova liquidazione e dovendosi esplicitare i criteri sulla base dei quali liquidare le spese del doppio grado, si da atto che le stesse vengono quantificate tenuto conto:
- dell'attività espletata in corso di causa (in entrambe i gradi fase studio, fase introduttiva, fase trattazione-istruttoria, fase decisionale),
- del valore della controversia compreso tra € 260.000,000 ed € 520.000,000 (corrispondente alla domanda risarcitoria accolta nella misura più elevata);
- conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22;
- operati gli aumenti di cui all'art. 4, 2° comma DM n. 55/2014 per l'assistenza di n. 5 soggetti oltre il primo con aumenti del 10% per ciascuna parte “ulteriore” tenuto conto del fatto che le difese sul quantum dei soggetti aventi il medesimo “rapporto di parentela” sono state sovrapponibili”;
- operato l'aumento di cui all'art. 4, 2° comma DM n. 55/2014 per la difesa contro più parti sempre nella misura del 10% tenuto conto della parziale corrispondenza delle difese svolte da ciascun convenuto.
In definitiva il compenso base dovuto per il primo grado (€ 22.457,00) deve essere aumentato del pagina 56 di 58 60% per complessivi € 35.931,20. Si rileva che non vi è impugnazione incidentale in ordine agli esposti ed alle spese vive anticipate dagli attori e non liquidate dal Tribunale.
Il compenso base dovuto per il secondo grado (€ 20.119,00) deve essere aumentato del 60% per complessivi € 32.190,40.
17.2) La circostanza che le famiglie siano state rappresentate in entrambi i gradi dal CP
medesimo difensore e la constatazione che la parziale riforma della sentenza di primo grado ha già comportato la riduzione dei compensi complessivamente riconosciuti, giustifica la compensazione delle spese di lite tra il minore (da una parte) e la Persona_2 [...]
(dall'altra). RT8
17.3) Nei rapporti tra e , la sostanziale Parte_1 RT reciproca soccombenza (rispetto all'an delle rispettive responsabilità con contestuale addebito dell'esclusiva responsabilità all'altro condebitore in solido) ed il marginale accoglimento del motivo di appello afferente alla ripartizione delle quote di responsabilità nei rapporti interni, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite,
17.4) Le spese della CTU svolta in appello devono essere poste a carico delle parti appellanti in solido.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Torino n. 3617/2022 pubblicata in data 19.09.2022, così provvede;
1) Dichiara tenuti e condanna la e , in Parte_1 RT
solido tra loro, al risarcimento dei danni che liquida (in luogo del maggiore importo riconosciuto dal Tribunale) come segue
(a) in favore di , € 45.846,00; P_
(b) in favore di € 45.846,00; PA
il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta nell'interesse di;
Persona_2
pagina 57 di 58 3) Determina, nei rapporti interni tra condebitori in solido, la quota di responsabilità ascrivibile alla nella misura del 60% e la quota di responsabilità Parte_1
ascrivibile a nella misura del 40%; RT
4) Condanna la e a rimborsare ad Parte_1 RT CP
, , , , e le spese di
[...] CP_2 PA P_ CP_4 Persona_1
lite del primo grado di giudizio che si liquidano per compensi in € 35.931,20 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge;
5) Dichiara integralmente compensate le spese di lite del primo grado di giudizio tra la
[...]
e (da una parte) e (dall'altra); Parte_1 RT Persona_2
6) Dichiara integralmente compensate le spese di lite del primo grado di giudizio tra la
[...]
e ; Parte_1 RT
7) Conferma per il resto l'appellata sentenza;
8) Condanna e a rimborsare ad Parte_1 RT CP
, , , , e le spese di
[...] CP_2 PA P_ CP_4 Persona_1
lite del presente gravame, che si liquidano in € 32.190,40 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
9) Dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente gravame tra la
[...]
e (da una parte) e (dall'altra); Parte_1 RT Persona_2
10) Dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente gravame tra la
[...]
e ; Parte_1 RT
11) Pone definitivamente le spese della CTU espletata in appello a carico della
[...]
e in solido. Parte_1 RT
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 30/01/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
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