Art. 17.
In sede di prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell' articolo 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , e dell' articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , fruendo della relativa indennita' per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianita' di servizio maturata nella categoria di provenienza.
Possono essere altresi' collocati nella la categoria, con le modalita' di cui sopra, anche in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di 2° categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria "D" o "E", ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianita' di servizio maturata nella categoria di provenienza.
Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e salariato, tenendo conto della qualita' del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.
Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante sino al riassorbimento un posto della categoria inferiore.
Coloro i quali siano gia' inquadrati per concorso nella categoria superiore, su domanda da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, potranno chiedere la valutazione, ai fini degli aumenti periodici di paga, dell'anzianita' di servizio maturata nella categoria di provenienza.
La paga cosi' determinata avra' effetto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In sede di prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell' articolo 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , e dell' articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , fruendo della relativa indennita' per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianita' di servizio maturata nella categoria di provenienza.
Possono essere altresi' collocati nella la categoria, con le modalita' di cui sopra, anche in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di 2° categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria "D" o "E", ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianita' di servizio maturata nella categoria di provenienza.
Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e salariato, tenendo conto della qualita' del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.
Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante sino al riassorbimento un posto della categoria inferiore.
Coloro i quali siano gia' inquadrati per concorso nella categoria superiore, su domanda da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, potranno chiedere la valutazione, ai fini degli aumenti periodici di paga, dell'anzianita' di servizio maturata nella categoria di provenienza.
La paga cosi' determinata avra' effetto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.