Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5331 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27829/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27829/2022
Tra (ATTORE)e (CONVENUTA) Parte_1 Parte_2
Oggi 28 maggio 2025 alle ore 12.37 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono comparsi: Per l'avv. SCHIOPPO PIETRO e per Parte_1 Parte_2 l'avv. PRISCO EMILIO . Presente per la pratica il dr . Persona_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa .
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti. Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue, norma applicabile anche ai procedimenti soggetti al rito del lavoro (cfr Cass Sez. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui
“Nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni”)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA a verbale ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al N. 27829/2022 R.Gen.Aff.Cont, resa all'udienza del 28.05.2025, con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Pietro Schioppo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-ATTORE - E
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'avv. Emilio Prisco, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-CONVENUTA -
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni (Cod. SICID 144999). Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex art. 447 bis cpc, depositato in data 30.11.2022 e ritualmente notificato in uno a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Napoli, al fine di sentir accogliere le seguenti Parte_2 conclusioni:” 1) Accertare la parziale inagibilità e/o inutilizzabilità dell'immobile locato come sopra meglio individuato e per l'effetto il mancato pieno godimento dello stesso appartamento in riferimento
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2) Per l'effetto disporre, attesa anche l'alterazione del sinallagma contrattuale, con decorrenza dallo scorso mese di ottobre 2021 e fino all'effettivo ripristino del pieno godimento dell'unità locata, la riduzione del canone mensile alla minor somma di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) o a quella diversa misura che risulterà dovuta, tenuto conto che la parziale inagibilità coinvolge la camera da letto matrimoniale, ove il conduttore dovrebbe trascorrere l'abituale riposo pomeridiano e notturno;
3) Conseguentemente condannare la resistente al pagamento delle differenze emergenti tra quanto indebitamente corrisposto a titolo di canone locativo pieno e quanto invece dovuto per effetto della riduzione che sarà disposta;
4) Condannare, infine, la medesima resistente al pagamento in favore dell'istante dell'ulteriore somma a titolo di indennizzo e/o risarcimento spettante, da liquidarsi equitativamente, stante l'ingiusto aggravio degli obblighi di custodia posti a carico del medesimo conduttore, costretto a restare presso l'immobile locato durante le giornate di pioggia per monitorare il rilevante fenomeno infiltrativo e governare lo stillicidio delle acque meteoriche provenienti dal soffitto della camera da letto;
5) Con vittoria di spese e competenze legali, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore per averne fatto anticipo”. L'istante deduceva: che era conduttore dell'immobile sito in Napoli, al Viale degli Oleandri 19, piano 8°, interno 46/A, identificato all'NCEU del Comune di Napoli, alla Sez. SCA, foglio 20, part. 310, sub 74, in virtù di contratto stipulato in data 5.12.2019, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate in data 6.12.2019, al n. 18594/3T; che, da settembre del 2020, si verificavano, all'interno dell'appartamento, ripetuti episodi di infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare di copertura del fabbricato;
che esse provocavano gravi danni all'interno della proprietà del ricorrente (precisamente al soffitto della camera da letto); che , con raccomandata A/R del 29.09.2020, informava dell'accaduto Parte_1 [...]
, locatrice dell'appartamento, l'Amministratore del Condominio di viale degli Parte_2
Oleandri 19, e i sigg. , proprietari esclusivi del terrazzo di copertura;
Controparte_1 che tale richiesta restava inevasa, ed in conseguenza di fenomeni metereologici avversi, riprendevano le infiltrazioni, verificandosi percolazioni di acqua all'interno dell'appartamento; che l'istante introduceva, nei confronti della locatrice, procedura di mediazione obbligatoria, ex D. Lgs. 28/2010, che aveva esito negativo, per impossibilità di addivenire ad un accordo;
che, stante lo stato di insalubrità e di ridotto godimento dell'immobile, l'istante chiedeva, al Tribunale di Napoli, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la riduzione dei canoni, proporzionale alla riduzione dell'utilità derivante dall'immobile locato, a far data dall'ottobre 2021 (data di formale messa in mora).
Incardinatasi la lite, in data 29.03.2023, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la sig. , la quale eccepiva: Parte_2
1) La nullità della domanda ex art. 414 comma 1 n. 3 cpc;
2) L'infondatezza della domanda di riduzione del canone ex art. 1578 cc;
3) L'inammissibilità della domanda risarcitoria. La convenuta concludeva chiedendo: “1) Accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo (art. 414 c.p.c.); 2) Nel merito, rigettare ogni domanda di parte attrice, in quanto inammissibile e, comunque, del tutto destituita di fondamento, in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Acquisita la documentazione prodotta, ammesse le prove , era nominato CTU nella persona dell'ing.
per l'accertamento delle cause delle infiltrazioni e dell'epoca di risalenza delle Persona_2 stesse, per l'individuazione delle opere necessarie ad ovviare ad esse e, infine, per quantificare l'eventuale riduzione di godimento. Il CTU ing. all'esito dei necessari accessi sui luoghi interessati e sulla base delle Persona_2 indagini strutturali eseguite, nella sua relazione, stabiliva tra l'altro che “Le infiltrazioni che hanno
pagina 2 di 7 danneggiato il soffitto della camera da letto, provengono da proprietà sovrastanti l'immobile in questione, che non sono parti del giudizio (…) Il vano adibito a camera da letto, essendo interessato da un fenomeno infiltrativo in atto, ha perso le sue caratteristiche originarie e sono state spostate in altri vani le funzioni che originariamente la camera da letto stessa svolgeva. Pertanto, si ritiene che ci sia un ridotto godimento dell'immobile dal momento che, allo stato, la superficie convenzionale, assunta nel calcolo della determinazione del canone annuo, e pari a mq 87,5, è variata. Si ritiene, infatti, di sottrarre alla superficie convenzionale l'estensione della camera da letto, pari a circa 15 mq e ¼ della superficie della cameretta e del salone con angolo cottura. La superficie convenzionale, pertanto, assunta nel ricalcolo del canone sarà pari a mq 60,75 ed essendo, come da contratto stipulato tra le parti, il valore annuo applicato pari ad €/mq 102,86, ne deriva un canone annuo pari € 6.248,75 e, quindi, un canone mensile arrotondato pari ad € 520,00”. Per quanto concerne, invece, il quantum, il CTU accertava che “per eliminare gli inconvenienti occorre ripristinare lo stato dei luoghi con opere edili che consistono nello spostamento delle masserizie, nella protezione della pavimentazione, nella rimozione dei rasanti e delle tinteggiature danneggiate, nella stuccatura, rasatura e tinteggiatura con pittura traspirante delle superfici, nel trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta e nella sistemazione e pulizia della proprietà”. All'udienza del 7.07.2024 veniva escusso il teste di parte attrice, sig.ra la quale Controparte_2 dichiarava: “Sono la sorella del ricorrente”. ADR Capo a) ricorso: “È vero, preciso che le macchie infiltrative erano precedenti, ma da ottobre 2021 la camera è diventata inabitabile perché scorreva dal soffitto”. ADR capo b) ricorso:” È vero”. ADR capoc) ricorso: “È vero”. ADR del giudice: “Lo stillicidio, a seguito dei lavori fatti nel palazzo, si è fermato da dicembre scorso 2023. È stato anche ripristinato e riparato il soffitto, quindi, ad oggi la casa non presenta più gli stessi problemi, e mio EL finalmente è riuscito a tornare a dormire in camera”. Il giudice formulava alle parti proposta, ex art. 185 bis cpc, la quale aveva esito negativo per mancata adesione della convenuta. Il Giudice rinviava all'udienza del 28.05.2025 per lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ex art. 281 sexies cpc. La causa viene decisa all'udienza del 28.05.2025.
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In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda, avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale negativo di mediazione del 21.06.2022). Nel caso di specie, la nullità del ricorso introduttivo dev'essere senz'altro esclusa, dal momento che il ricorrente ha indicato in modo specifico tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata. Pertanto, risulta sufficientemente determinato sia il petitum che la causa petendi.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta.
Occorre evidenziare subito che, dall'esame della CTU disposta in corso di giudizio, è emersa l'esistenza di fenomeno infiltrativo interessante l'immobile in oggetto in una delle camere, che ha determinato la parziale inutilizzabilità dell'immobile concesso in locazione .
Il consulente , il cui lavoro viene in questa sede recepito perché immune da censure e conforme a regole tecniche, all'esito dei necessari accessi sui luoghi interessati e sulla base delle indagini strutturali eseguite, nella sua relazione, ha individuato la causa dei fenomeni infiltrativi in una perdita proveniente dalle proprietà sovrastanti l'immobile in questione, che non sono parti del giudizio. Ha, inoltre, riscontrato una riduzione di godimento della superficie locata in quanto, il vano adibito a pagina 3 di 7 camera da letto, interessato dal fenomeno infiltrativo, ha perso le caratteristiche originarie e ciò ha determinato per la parte conduttrice la necessità di allocare in altri vani della casa la camera da letto. Vi sono poi delle prove raccolte in altri procedimenti che vertono tra parti diverse che quali prove atipiche possono essere utilizzati anche nel presente procedimento, al fine di corroborare la sussistenza del fenomeno infiltrativo che è sicuramente ascrivibile a terzi.
Invero in base a Cass n. 2947 del 01/02/2023 “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto)”-
In particolare detti dissesti sono riscontrabili anche nella perizia dell'ing. resa nel Persona_3 giudizio, ex art 696 bis cpc (R.G. 26601/2022), promosso dalla convenuta nei confronti Parte_2 del e contro nel quale è stato Controparte_3 CP_4 raffigurato lo stato dei luoghi di lite e confermata la sussistenza di un fenomeno infiltrativo (con quattro accessi svoltisi tra il mese di giugno e il mese di novembre 2023) . Invero, il CTU nella sua relazione, ha individuato diverse concause del fenomeno infiltrativo verificatosi nell'appartamento contrassegnato dall' int.45, di proprietà di ed ha affermato che “La stanza da Parte_2 letto
per questi motivi
non è sicura per l' inquilino IG. e la sua famiglia, anche per Parte_3 possibili crolli di calcinacci e pignatte dovute allo sfondellamento del solaio. Nella camera da letto è presente un grosso armadio di legno che ricopre l' intera parete che contiene vestiti e biancheria. Sia l' armadio di legno e sia la biancheria contenuta sono stati danneggiati dalle copiose infiltrazioni, verificatesi negli ultimi due anni. Il mobile armadio risulta ammuffito, rigonfio d' acqua e ricoperto dall' intonaco caduto dal soffitto”. Il CTU ha individuato diverse concause del fenomeno , in particolare la insufficiente canalizzazione degli scarichi delle pluviali , la insufficiente impermeabilizzazione del lastrico di copertura , la fatiscenza delle superfici murarie esterne, in corrispondenza delle zone infiltrative , l' insufficienza del sistema di scarico pluviale cause che sono state in parte rimosse in corso di procedimento Vi è stato anche altro giudizio reso tra altre parti
(RG. 12648/2013) ove pure si è dibattuto della cause delle infiltrazioni ( ritenute sussistenti) e delle cause delle stesse. Il giudicato di cui alla sentenza della Corte di Cassazione 30181/2022 non vincola in questa sede perché reso tra altre parti ex art 2909 cc . Orbene da materiale probatorio emerge in definitiva la sussistenza dei danni lamentati dal conduttore ascrivibili a terzi soggetti ed in particolare anche in una Parte_4 certa misura al Condominio di Viale degli Oleandri 19 Napoli custode del lastrico solare sovrastante e delle tubazioni pluviali , tali da integrare le “classiche” molestie di fatto ex art 1585 cc e, pertanto, in alcun modo eliminabili, quanto alla causale, dalla parte locatrice, non responsabile al riguardo, così come infondatamente sostenuto dal conduttore, fatto salvo, per quanto di seguito argomentato, il diritto alla riduzione del canone proporzionato al minor godimento del cespite locato, in quanto danneggiato da terzi( cfr. Cass. n. 3991/2004 in tema di infiltrazioni).
Tali circostanze hanno trovato riscontro nella spiegata istruttoria. Invero, la teste ha confermato “l'esistenza di infiltrazioni che riguardavano la Controparte_2 camera da letto, anteriori all'ottobre del 2021. Il teste ha poi dichiarato che ha Parte_1 dovuto adottare accorgimenti per contrastare il peggioramento e l'ulteriore diffusione dei fenomeni di pagina 4 di 7 umidità: “il IG. , ogni qual volta piove, è costretto a non potersi allontanare Parte_1 dall'immobile locato dovendo provvedere al costante monitoraggio della situazione infiltrativa, svuotando i contenitori ed i secchi ivi posizionati per raccogliere lo stillicidio delle acque piovane”; ha specificato che “ Lo stillicidio a seguito dei lavori fatti nel palazzo si è fermato da dicembre scorso 2023. È stato anche ripristinato e riparato il soffitto, quindi, ad oggi la casa non presenta più gli stessi problemi, e mio EL finalmente è riuscito a tornare a dormire in camera”. L'obbligo di manutenzione ricadente sul locatore si fonda sulla necessità di garantire la persistenza di un rapporto proporzionale tra il valore del godimento assicurato al conduttore e il canone pagato al locatore: in mancanza dell'assolvimento di tale obbligazione il conduttore alla fine del rapporto di locazione ben spesso si troverebbe a dover pagare un canone sproporzionato per il deperimento fisico del bene locato (il più delle volte derivante dal decorso del tempo) rispetto alla qualità del godimento ritraibile dal bene medesimo. In siffatta situazione non rileva quale sia l'antecedente causale dell'evento dannoso, che può essere riconducibile tanto al fatto del locatore, quanto al caso fortuito o al comportamento del terzo: orbene, anche se debba escludersi ogni colpa del locatore, egli sarà tenuto ad effettuare le riparazioni del cespite locato, ma evidentemente non a rispondere dei danni strettamente derivanti dal guasto (dei quali sarà, invece, responsabile solo nel caso di suo diretto contributo causale, colposo e/o doloso). Pertanto, in linea generale, in presenza di fatti che determinano la limitazione del godimento della cosa locata, il locatore è obbligato, ex art. 1576 c.c., a rimuovere l'inconveniente, salvo il suo diritto di rivalersi sul terzo, ove la causa dei lamentati danni sia ad esso imputabile (Cass. 27 febbraio 1962, n.
379; Cass. 9 settembre 1953, n. 3004). Peraltro, quanto sin qui osservato si attaglia solo agli interventi riparatori da effettuare sulla singola unità immobiliare oggetto di locazione e sempre che utili di per sé stessi al ripristino del pieno godimento del bene locato, non potendosi per esempio pretendere dal locatore, anche in applicazione del generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, ex art. 1375 c.c., una ritinteggiatura o, comunque, un intervento manutentivo non risolutivo, laddove la causale delle infiltrazioni verificatesi nel medesimo non sia stata ancora eliminata dal diretto responsabile, con la conseguente possibilità di reiterazione delle prime. Nessun obbligo quanto al facere può, pertanto, ritenersi a carico del locatore nel caso di opere di competenza del terzo (salvo che il locatore sia l'unico proprietario dell'edificio dato in locazione a più inquilini: cfr. Cass. 15372/2010). Occorre, peraltro, rammentare che il conduttore gode di autonoma legittimazione ad esperire verso il terzo le azioni extracontrattuali più opportune, dovendosi, dunque, escludere che egli si trovi privo di strumenti legali a tutela del suo diritto, anzi secondo il prevalente orientamento di legittimità, se il danno proviene da un terzo, si verte in tema di molestia di fatto ed il conduttore non è semplicemente facultato (come pure opina questo Tribunale potendo agire anche contro il locatore, sia pure nei limiti sopra specificati), ma deve proporre l'azione di responsabilità ex art. 1585 comma 2 c.c. nei confronti dell'autore del danno (sul punto, fra le altre, Cass. n. 12089/1990, Cass. n. 11514/2008; Cass. n. 23447/2014). Pertanto, quando il difetto denunziato dal conduttore deriva da un fatto del terzo, ovvero dalla condotta del terzo che non manutiene il proprio immobile, viene meno l'obbligo di manutenzione del locatore (non idoneo di per sé a risolvere la problematica denunziata) di cui all'art. 1576 c.c, e il conduttore - che pure può agire direttamente contro il terzo, ex art. 1585, II comma, c.c.- nei rapporti con il locatore non ha altra strada da percorrere, che quella della richiesta di risoluzione del contratto o di riduzione del canone.
Orbene, per quanto concerne la riduzione del canone contrattuale per il limitato godimento del cespite locato, conseguente ai fenomeni infiltrativi in precedenza descritti, è stato accertato il diritto di parte conduttrice di vedersi riconoscere una riduzione del canone nella misura di € 230,00, a far data da ottobre 2021, in forza della relazione tecnica del CTU che ha evidenziato la gravità del fenomeno infiltrativo e che lo ha circostanziato all'ambiente della camera da letto.
pagina 5 di 7 Già in altri precedenti conformi il Tribunale di Napoli si è espresso nel senso della riduzione del canone in ipotesi di ridotto godimento anche dovuto a fatti di terzi (vedasi sentenza n. 9691 del 29/11/2021, Tribunale di Napoli sentenza n 394/2024 dell'11-1-2024, Tribunale di Napoli 6418/2020 del 6/10/2020 e Tribunale di Napo-li n 10637/2022 del 28/11/2022).
Pertanto, va accertato che il canone, dal mese di ottobre 2021, come ridotto, è pari ad euro 520,00 mensili (euro 750/00 - euro 230/00) e che il conduttore ha diritto alla restituzione Parte_1 dell'importo di euro 230,00 mensili per ventisette mesi da ottobre 2021 a dicembre 2023, per un totale di euro 6.210/00.
Va rigettata la domanda risarcitoria per danno non patrimoniale. È pacifico in giurisprudenza ed in dottrina che “il danno non patrimoniale” è determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. La risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione della proprietà/detenzione/possesso presuppone che si dia rilievo alla relazione tra il bene leso e l'esercizio di un'attività destinata a soddisfare non un bisogno economico, quanto la realizzazione di diritti inviolabili della persona.
Sul punto la giurisprudenza più recente ha individuato, ad esempio nella turbativa al pacifico e pieno godimento della casa di abitazione, un pregiudizio – esistenziale – non patrimoniale risarcibile” sulla base dell'art 42 Cost e dell'art 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo secondo cui: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”. La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 2611/2017 ha statuito che: “L'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva riconosciuto sussistente una turbativa della vita domestica degli originari attori, conseguente alle immissioni sonore e luminose provenienti da un palco montato ad un metro di distanza dalla relativa abitazione, realizzato per i festeggiamenti del Santo Patrono e, successivamente, non rimosso per tutto il periodo estivo)”. In questo modo non è il diritto economico di proprietà in sé a venire in considerazione quanto, piuttosto, la tutela del bisogno abitativo della persona di cui il bene-casa rappresenta un mezzo indispensabile per la sua realizzazione e ogni atto illecito che limiti il godimento del diritto all'abitazione, in quanto si risolve nella lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, comporta l'obbligo di risarcire anche i pregiudizi non patrimoniali che da tale lesione siano derivati;
d'altro canto, come non vi è alcuna necessaria immedesimazione fra legittimazione attiva all'azione risarcitoria per i danni derivanti da immissioni illecite e proprietà del fondo vicino, così il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del godimento dell'abitazione non dipende dal titolo di appartenenza del bene. Poiché l'ordinamento giuridico dà rilievo alla casa sia come bene suscettibile di valutazione economica, sia come luogo essenziale in cui organizzare l'esistenza e le relazioni domestiche, ne deriva che il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione di un bene oggetto di proprietà/detenzione prescinde dalle possibilità di impiego economicamente rilevanti dello stesso e ove il fatto produttivo del danno-evento alla cosa oggetto di proprietà leda e diminuisca, oltre una soglia minima di tollerabilità, le utilità del bene non obiettivamente e direttamente commisurabili in denaro e potenzialmente realizzatrici, altresì, di interessi fondamentali della persona oggetto di tutela costituzionale, perciò solo tali offese, danno-conseguenza e non in re ipsa, dovranno essere risarcite ai sensi dell'art. 2059 c.c. anche sulla base di presunzioni semplici e con un criterio equitativo puro.
pagina 6 di 7 Affinché la quantificazione del danno in via equitativa non risulti totalmente arbitraria, i giudici di legittimità hanno stabilito che è sufficiente: "l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata" (Cass. Sez. 6-3, ord. 17 novembre 2020, n. 26051, Rv. 659923-
01), sicché la corretta applicazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. mira, in definitiva, a scongiurare solo la c.d. "equità cerebrina", ovvero ad assicurare un "modello di valutazione equitativa" a mente del quale "il giudice non può farsi guidare da concezioni personali o da mere intuizioni, col rischio di sconfinare nell'arbitrio", avendo, invece, "il dovere di ispirarsi a criteri noti e generalmente accolti dall'ordinamento vigente, comportandosi come avrebbe fatto il legislatore se avesse potuto prevedere il caso" (cfr. Cass. n. 11930/22 che richiama Cass 18795 /2021).
Nel caso di specie, il danno non patrimoniale arrecato al conduttore non supera la soglia minima di tollerabilità, avendo in sostanza il conduttore accettato di vivere in un appartamento con superficie locativa ridotta e non avendo documentato il cambiamento significativo delle abitudini di vita. In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte va, pertanto, rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Le spese di lite e mediazione seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55, del D.M. 37/2018 e del DM 147/2022, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte .
I valori vengono ridotti ai minimi per la scarsa istruttoria espletata .
Le spese di CTU liquidate come in atti vengono definitivamente poste a carico di Parte_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX SEZIONE civile, nella persona della Dott.ssa Renata Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede: 1) Accerta che il canone di locazione dal mese di ottobre 2021 sino a dicembre 2023 va ridotto in euro 520,00 ;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
di complessivi euro 6.210,00 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al
[...] saldo;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
4) Condanna al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese di lite e mediazione che liquida in € 174/00 per spese vive ed €
[...]
3.024/00 per compensi, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge;
5) Pone le spese della CTU definitivamente a carico di Parte_2 condannando quest'ultima a rimborsare all'attore le spese anticipate al CTU .
Così deciso in Napoli il 28/5/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
pagina 7 di 7