Sentenza 9 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
RG 22422 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22422 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. VILLANI ROBERTO presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. FIORE MONICA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/12/2024 le parti, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
NAPOLI il 3/09/2004 (atto n. 52, P. I, sez. R, anno 2004).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 6/04/2006, maggiorenne non Per_1
economicamente indipendente e il 22/11/2008, minorenne. Per_2
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
L'abitazione costituisce la casa coniugale, sita in Napoli al Vaile della Resistenza n. 169
Lt. N, Is. 3, resta assegnata nella sua attuale consistenza – in uno al mobilio, arredi e suppellettili ivi esistenti – alla IG.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli, in modo Parte_1 da non disgregare l'intero nucleo familiare;
la stessa provvederà, ovviamente, al pagamento delle utenze asservite al cespite e delle relative imposte, nonché degli oneri condominiali. Il IG. CP_1
dichiara di aver già provveduto, in epoca precedente rispetto alla sottoscrizione della
[...]
presente dichiarazione, al ritiro dei propri beni, anche di valore, e/o degli effetti personali;
Le costituite parti si danno vicendevolmente atto che la loro situazione economica è sostanzialmente equivalente e che non vi è luogo, pertanto, a provvedere in ordine ad eventuali – reciproci – contributi al mantenimento personale;
Attesa la maggiore età della figlia , il solo minore continuerà ad Per_1 Persona_3
essere affidato ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre in Napoli al
Viale della Resistenza n. 169 Lt. N, Is.
3. L'affidamento sarà esercitato in modo da preservare il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi con tempestività ogni eventuale futuro cambio di residenza;
Gli istanti si dichiarano pronti a cooperare lealmente nell'educazione, nell'istruzione e nel mantenimento dei figli e nell'attuazione di quanto sopra previsto. Tutte le decisioni di maggior interesse per il minore, ivi comprese quelle per scelte terapeutiche, scolastiche e di formazione, saranno adottate di comune accordo, tenendo conto della capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio;
Compatibilmente con le esigenze scolastiche e sociali del minore e, salvo diversi accordi tra i genitori (ovvero direttamente tra il padre ed il figlio, tenendo comunque in considerazione l'età di quest'ultimo), il diritto di visita sarà disciplinato secondo lo schema di riferimento che segue.
2 • il IG. potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana, di CP_1
regola il martedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, compatibilmente sia con gli impegni scolastici che extrascolastici di che con i propri turni lavorativi;
Per_2
• qualora nei giorni prestabiliti non possa prendere con sé il figlio, il marito avvertirà tempestivamente la moglie ed il minore, indicando contestualmente la nuova disponibilità per altra data da concordare.
• un fine settimana a settimane alterne, dalle ore 15 del sabato alle ore 20 della domenica;
• il figlio trascorrerà, ad anni alterni, il giorno 24 dicembre con un genitore ed il giorno
25 dicembre con l'altro, il giorno 31 dicembre con un genitore ed il giorno 1 gennaio con l'altro genitore, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro;
• durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre e con quest'ultima generalmente nella seconda metà del mese di agosto, in base agli accordi tra i genitori assunti di anno in anno;
Il sig. si obbliga a versare a titolo di contributo per il mantenimento dei Controparte_1 figli non economicamente autosufficienti la somma di € 250,00 per ciascuno di essi, in ragione di complessivi € 500,00 = mensili (cinquecento/00). Tale somma verrà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT maturati con riferimento all'anno precedente. Il primo aggiornamento avrà luogo dopo un anno dalla data che verrà fissata per la comparizione dei coniugi innanzi al Giudice
Relatore;
Il sig. si obbliga, altresì, a rimborsare alla moglie il 50% di tutte le spese Controparte_1 documentate di natura straordinaria, ivi comprese le spese inerenti l'istruzione, l'attività sportiva e le spese mediche non coperte da SSN, preventivamente concordate ed a seguito di esibizione di idonea documentazione. Le parti convengono espressamente che saranno corrisposte in ragione del 50% dal padre anche le spese relative all'acquisto dei libri scolastici, rette e tasse scolastiche, spese per attività extracurriculari, sport, a livello agonistico, e campi estivi, se preventivamente concordate ed a seguito di esibizione di idonea documentazione. Per quanto espressamente non previsto dal presente capo le costituite parti, sino d'ora, richiamano il “protocollo di intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del COA di
Napoli in data 07/03/2018;
I coniugi concordano, inoltre, che l'assegno unico universale, ovvero qualsivoglia beneficio economico equipollente previsto e/o a prevedersi per i figli a carico, venga suddiviso al
50% tra loro. Le parti si danno vicendevolmente atto che sinora il suddetto contributo, nella
3 misura di € 300,00 mensili, è stato corrisposto integralmente – per tacito accordo – in favore della moglie. La IG.ra , ha già provveduto a trasmettere, per il tramite di intermediario di Pt_1 fiducia, la modifica della domanda di assegno unico all'epoca inoltrata, richiedendo la corresponsione della sola quota di propria spettanza. Dal canto suo il IG. ha provveduto CP_1
alla presentazione di autonoma domanda per il percepimento della quota residua di sua spettanza;
La IG.ra ed il IG. si autorizzano, sin d'ora, al reciproco Parte_1 Controparte_1
rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni documento afferente la propria identità personale;
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse del minore, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto dello stesso in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 52, P. I, sez. R, anno
2004);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
4 5