Art. 15.
Sono utili a tutti gli effetti come periodi d'iscrizione al Fondo quelli per i quali siano stati eseguiti versamenti volontari a norma dell'art. 12 e dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo, o per i quali sia stato effettuato il riscatto a norma dell'art. 10 e dell'art. 14, ultimo comma.
Sono utili ai fini del diritto a pensione e della misura di essa i periodi considerati come coperti da contribuzione a norma dell'art. 11.
I seguenti periodi, ove non risultino riscattati, sono computati soltanto per determinare l'anzianita' d'iscrizione al Fondo richiesta per il diritto alla pensione, aia non influiscono sulla misura di essa:
a) gli anni di servizio prestato dopo il 1 agosto 1903 presso aziende private esercenti pubblici servizi di telefonia per coloro che erano alle dipendenze delle aziende stesse al 1 ottobre 1919;
b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato per coloro che provengano dai servizi telefonici statali, in quanto essi non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.
I periodi di assenza dal lavoro con retribuzione ridotta per i quali non sia stata integrata la contribuzione ai sensi dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo, sono considerati utili per intero agli effetti del diritto a pensione, ma sono computati in misura ridotta, proporzionalmente all'entita' della contribuzione, agli effetti degli anni di iscrizione per il calcolo della pensione.
Non sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione ove non siano stati coperti da contribuzione ai sensi dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo.
Sono utili a tutti gli effetti come periodi d'iscrizione al Fondo quelli per i quali siano stati eseguiti versamenti volontari a norma dell'art. 12 e dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo, o per i quali sia stato effettuato il riscatto a norma dell'art. 10 e dell'art. 14, ultimo comma.
Sono utili ai fini del diritto a pensione e della misura di essa i periodi considerati come coperti da contribuzione a norma dell'art. 11.
I seguenti periodi, ove non risultino riscattati, sono computati soltanto per determinare l'anzianita' d'iscrizione al Fondo richiesta per il diritto alla pensione, aia non influiscono sulla misura di essa:
a) gli anni di servizio prestato dopo il 1 agosto 1903 presso aziende private esercenti pubblici servizi di telefonia per coloro che erano alle dipendenze delle aziende stesse al 1 ottobre 1919;
b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato per coloro che provengano dai servizi telefonici statali, in quanto essi non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.
I periodi di assenza dal lavoro con retribuzione ridotta per i quali non sia stata integrata la contribuzione ai sensi dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo, sono considerati utili per intero agli effetti del diritto a pensione, ma sono computati in misura ridotta, proporzionalmente all'entita' della contribuzione, agli effetti degli anni di iscrizione per il calcolo della pensione.
Non sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione ove non siano stati coperti da contribuzione ai sensi dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo.