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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna Presidente
2) Dott. Elena M. A. Luppino Giudice rel.
3) Dott. Flavio Tovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1307 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservata in decisione con ordinanza del 12.02.2025, vertente
TRA
(C.F.: nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria (R.C.), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore, dall'avv. Simona Carlo, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.), alla via Prato n. 2, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabria il 25.07.1976, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di
1 costituzione e risposta, dall'Avv. Davide Borruto, presso il cui studio, sito in Reggio
Calabria, alla Via Sbarre Centrali Traversa I Ferrovie n.5, ha eletto domicilio
-resistente-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA.
-interveniente-
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione
Conclusioni: Con ordinanza del 12.02.2025 il Giudice, esaminate le note difensive tempestivamente depositate dalle parti, in cui le stesse hanno precisato le conclusioni, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 20.05.2024, formulava domanda di modifica Parte_1
delle condizioni di separazione stabilite con la sentenza n. 534/2018 della Corte
d'Appello di Reggio Calabria, pubblicata il 07.08.2018, che accoglieva parzialmente l'appello da lei proposto nei confronti di per la parziale riforma Controparte_1
della sentenza n. 429/17 resa in data 15-20.03.2017 dal Tribunale di Reggio Calabria
e, per l'effetto, riduceva “ad euro 240,00 mensili e al 25% delle spese straordinarie il contributo per il mantenimento della prole imposto alla . Pt_1
A sostegno della propria domanda, la ricorrente rappresentava la sopravvenienza di giustificati motivi e mutamenti delle condizioni economiche delle parti, tali da determinare il venir meno dell'obbligo del mantenimento in favore dei figli gravante
2 sulla stessa, nonché il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento da porre a carico di . Controparte_1
Deduceva, anzitutto, che i figli , e avevano raggiunto Per_1 Persona_2 Per_3
l'autosufficienza economica;
in particolare, prestava attività lavorativa con Per_1
contratto a tempo indeterminato presso la società BRT S.p.a. ed era coniugato, mentre e prestavano anch'esse attività lavorativa, l'una presso un Persona_2 Per_3
negozio di abbigliamento e l'altra presso una stazione di servizio.
La ricorrente, inoltre, rappresentava la difficoltà di far fronte integralmente a quanto previsto dalla sentenza della Corte d'Appello a causa delle proprie condizioni di salute, che le impedivano di svolgere qualsiasi tipo di attività che comportasse un dispendio di energia fisica. Ed infatti, deduceva di avere ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80% e di percepire una pensione di invalidità pari ad euro 324,24 circa. Precisava di non avere altre fonti di reddito, di non essere proprietaria né di beni immobili né di beni mobili registrati e di disporre solo di un conto corrente, nel quale confluiva la predetta pensione di invalidità.
Deduceva, inoltre, che le condizioni economiche del avevano subito un CP_1
netto miglioramento, poiché lo stesso lavorava alle dipendenze della BRT S.p.A..
Precisava che tale situazione reddituale del marito le era ignota al momento della separazione.
Alla luce di tali circostanze chiedeva la revisione delle condizioni di separazione dei coniugi e, per l'effetto, “la revoca del mantenimento disposto in favore del sig.
per i figli (10/11/2004) e (06.09.2009) a Controparte_1 Per_3 Per_4
seguito della sentenza n.534/2018, e quantificato in euro 240,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario a carico di ciascun genitore oltre al 25% delle spese straordinarie”, nonché disporsi “l'obbligo del sig. a versare alla signora CP_1
tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, Parte_1
un contributo al suo mantenimento pari ad € 350,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT, tale da garantirle
3 l'autosostentamento economico”. In via istruttoria, instava per l'ammissione delle prove documentali come da indice in calce al ricorso e chiedeva che il Tribunale disponesse “l'esibizione/produzione da parte del sig. delle Controparte_1
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, gli estratti conto dei rapporti finanziari di cui è titolare nonché ogni altro documento ritenuto utile dal Tribunale al fine di valutare le condizioni di vita dello stesso”.
Il Giudice designato fissava l'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 03.10.2024; il PM apponeva il visto in data 28.06.2024.
Notificato ritualmente il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza, con comparsa di costituzione e risposta, in data 30.08.2024, si costituiva CP_1
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e\o improcedibilità della
[...]
domanda ex art. 473-bis.29 c.c., stante l'assenza di mutamenti e\o fatti o circostanze da cui discendessero cambiamenti effettivi e realmente incisivi sulla situazione patrimoniale delle parti. Eccepiva che il quadro patologico della ricorrente era già severo all'epoca del giudizio di separazione e che le sentenze davano atto, nelle rispettive motivazioni, delle precarie condizioni di salute della stessa e del reddito da lavoro del CP_1
Nel merito, il resistente non si opponeva alla cessazione del versamento dell'assegno di mantenimento per la figlia ormai maggiorenne e autosufficiente Per_3
economicamente, ma eccepiva l'infondatezza della richiesta di revoca e/o rideterminazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore gravante Per_4
sulla . Precisava che la madre non aveva mai corrisposto alcuna somma per il Pt_1
mantenimento della figlia né del figlio , dalla data della pronuncia Per_3 Per_4
della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, né aveva dato alcun contribuito alle spese straordinarie, contravvenendo così alle statuizioni espresse dalla Corte
d'Appello. Pertanto, rappresentava di avere sempre provveduto con le sue sole forze economiche al mantenimento dei figli e di non avere mai attivato strumenti di tutela legale per il recupero delle somme dovute dalla predetta a titolo di mantenimento dei figli minori.
4 Il resistente, inoltre, deduceva l'infondatezza della richiesta di mantenimento in favore della da porre a suo carico, posto che non vi era stato alcun mutamento in Pt_1
melius delle proprie condizioni economiche e nelle summenzionate sentenze si dava già atto della sua attività di autotrasportatore e del reddito da lavoro dallo stesso percepito. Specificava, infatti, che dopo un periodo di disoccupazione, dal 2022 aveva ripreso a lavorare presso una società di spedizioni percependo un reddito simile a quello percepito all'epoca del giudizio di separazione (circa 1.300,00 euro mensili).
Il resistente sottolineava di avere anch'egli dei problemi di salute che condizionavano la sua attività lavorativa e ribadiva che il quadro patologico della era Pt_1
essenzialmente identico a quello già sottoposto alla cognizione del giudice della separazione e del quale si dava atto nella sentenza della Corte d'Appello. Dal punto di vista economico, la posizione della era, inoltre, migliorata, percependo la stessa Pt_1
una pensione di invalidità di circa 324,00 euro, mentre all'epoca del precedente giudizio era priva di qualsivoglia tipologia di entrata. Rappresentava, ancora, che la non sopportava spese di locazione, avendo a disposizione l'immobile a suo Pt_1
tempo assegnato dal Comune di Reggio Calabria al e da quest'ultimo CP_1
ceduto alla fin dall'anno 2010. Pt_1
Alla luce di tali rilievi chiedeva di: “1) preliminarmente, dichiarare inammissibile e\o improcedibile il ricorso presentato da per carenza dei requisiti Parte_1
richiesti ex art. 473-bis.29 c.c.; 2) in ogni caso, rigettare, per i motivi in premessa indicati, la domanda avanzata da in ordine all'esonero o alla CP_2
rideterminazione dell'assegno mensile di mantenimento dovuto dalla stessa per il figlio minore per la somma di euro 120/00 oltre al contributo al Persona_5
25% per le spese straordinarie sostenute per il predetto minore da CP_1
, nonché rigettare la richiesta di assegno di mantenimento in proprio favore
[...]
da porre a carico di;
3) condannare la ricorrente ai sensi Controparte_1
dell'art. ex art. 96, terzo comma, del c.p.c., al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa;
4) condannare, infine, la ricorrente alle spese e competenze del
5 giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
All'udienza del 03.10.2024, dinanzi al Giudice delegato, le parti rappresentavano concordemente che la figlia fosse maggiorenne ed economicamente Per_3
autosufficiente e dunque concordavano sulla revoca dell'assegno di mantenimento. Il resistente, inoltre, dichiarava di svolgere l'attività lavorativa di autotrasportatore e di percepire circa 1.500 euro mensili a titolo di stipendio, di percepire l'assegno unico per il figlio dell'importo di euro 198,00 mensili e di vivere in una casa offerta Per_4
dai genitori in comodato. La ricorrente dichiarava, tra le altre cose, di non lavorare in quanto malata oncologica e di non avere mai lavorato, di percepire 324,00 euro a titolo di pensione di invalidità e 500,00 euro circa a titolo di reddito di inclusione.
Rappresentava, altresì, di pagare il canone della casa in cui viveva dell'importo di euro
97,00 annui e di non riuscire a pagare le spese per le utenze.
Pertanto, le parti insistevano nelle rispettive richieste e il Giudice disponeva che le stesse producessero almeno venti giorni prima dell'udienza di rinvio (ove non già prodotte) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e documentassero la titolarità di beni mobili registrati, immobili, titoli e quant'altro necessario al fine di documentare i redditi effettivamente percepiti. A questo punto, rinviava la causa per la discussione al 23.01.2025, disponendo la trattazione scritta e dando termine alle parti per il deposito di note sostitutive d'udienza sino al 21.01.2025.
Con ordinanza del 12.02.2025 il nuovo Giudice delegato, esaminate le note difensive tempestivamente depositate dalle parti, in cui le stesse precisavano le conclusioni, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
1. Inammissibilità e\o improcedibilità del ricorso per carenza dei requisiti richiesti ex art. 473-bis.29 c.p.c.
Preliminarmente, giova rammentare che il disposto dell'art. 473 bis. 29 c.p.c., come introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, prevede che “Qualora sopravvengano
6 giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”
Pertanto, in applicazione della predetta norma, occorre verificare se tra la data del procedimento dinanzi alla Corte d'Appello, che modificava parzialmente la sentenza di separazione dei coniugi, e l'instaurazione della presente controversia siano intervenute circostanze nuove che possano giustificare una modifica di quelle statuizioni, non potendosi procedere ad una mera rivisitazione di quel provvedimento in assenza di qualsivoglia elemento “sopravvenuto”.
Va subito rammentato che sono essenzialmente tre le circostanze fattuali dedotte dalla ricorrente a sostegno della sua domanda: - la raggiunta autosufficienza economica dei figli , e - l'aggravamento delle proprie condizioni di Per_1 Persona_2 Per_3
salute che le impedivano lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa e il riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80%; - il mutamento in melius delle condizioni economiche del CP_1
Con riferimento al primo motivo, occorre subito precisare, che il Tribunale di Reggio
Calabria con la sentenza n.429/17 aveva posto a carico della , quale contributo Pt_1
per il mantenimento della prole, l'importo di euro 400,00, oltre al 30% delle spese straordinarie. Preme evidenziare che all'epoca del giudizio e Per_1 Persona_2
erano maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, mentre e Per_3
erano minorenni. Per_4
Con la sentenza n. 534/2018 della Corte d'Appello è stata ridotta la misura del concorso della al mantenimento della prole in favore dell'ex coniuge sino ad euro 240,00 Pt_1
mensili (euro 60,00 per ciascun figlio) quella ordinaria, e nella misura del 25% quella del concorso alle spese straordinarie.
Quindi, contrariamente a quanto riportato da entrambe le parti negli atti di causa, il contributo per il mantenimento di euro 240,00 mensili non era destinato solo ai minori e , ma era rivolto a tutti e quattro i figli. Per_3 Per_4
7 Passando ora ad esaminare il secondo motivo sopravvenuto, va subito precisato che la ricorrente ha depositato nel presente giudizio documentazione medica afferente al periodo 2019 - 2024 nonché il verbale di riconoscimento dell'invalidità civile, con il quale la Commissione Medica l'ha riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 con percentuale dell'80% e con decorrenza dal 22.09.2023.
Siffatte circostanze sono certamente sopravvenute rispetto ai precedenti giudizi. Basti pensare che la Corte d'Appello, confermando l'assunto del Tribunale, dava atto che non era stata acquisita alcuna emergenza circa una inabilità assoluta o parziale della donna al lavoro, e l'attività svolta dalla quale barelliera, sia pure quale Pt_1
volontaria, ne fotografasse una capacità di lavoro professionale e una potenzialità reddituale. Tale conclusione, aveva aggiunto la Corte, “non può dirsi scalfita nemmeno dalla certificazione 15.6.2017 a firma del Dott. , psichiatra avente in cura la Pt_1
, non tanto per provenire da professionista privato (invece che da ente Pt_1
pubblico), ma proprio per giungere la stessa all'esito di un lungo periodo di gestazione
e cura della malattia che non solo aveva visto la darsi al lavoro con la Pt_1
essendo ancora nella fase più prossima all'esordio (e dunque più acuta) Pt_2
della sua patologia psichiatrica, ma anche verificata dalla CTU svolta nel Parte_3
giudizio di appello verso il decreto del Tribunale dei minorenni una oggettiva regressione della malattia (peraltro posta a base di un percorso di recupero del rapporto madre-figli); ciò che impone di considerare la certificazione del Dr. Pt_1
– peraltro conformemente al suo contenuto – come attestante una mera, transitoria, inabilità al lavoro (che si assume provata dalla delusione per gli esiti del giudizio di prime cure). D'altro canto, non risulta che la abbia inoltrato istanza alla Pt_1
competente Commissione per fare accertare la propria civile invalidità (e accedere ai corrispondenti benefici assistenziali), e tanto sostanzia ulteriore indizio anche di una personale consapevolezza della propria capacità di lavoro.” (cfr. pagg. 10-11 sentenza n.534/2018)
8 Infine, con riferimento all'ultimo motivo addotto, occorre sottolineare che il resistente all'epoca della separazione godeva di un reddito mensile annuo lordo piuttosto modesto (pari ad euro 15.170,13 nel 2014, euro 14.944,14 nel 2013, euro 11.947,19 nel
2012). Nel presente giudizio, la situazione non pare essere migliorata in maniera determinante, considerando che il dichiara di svolgere l'attività di CP_1
autotrasportatore e di percepire circa 1.500 euro (cfr. documentazione versata in atti: certificazione unica 2024 reddito pari ad euro 17.871,80; certificazione unica 2023 reddito pari ad euro 14.556,88).
Ebbene, a questo punto, in merito all'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso proposta dal resistente per carenza dei requisiti richiesti ex art. 473 bis 29
c.p.c., può certamente affermarsi che i primi due motivi addotti dalla ricorrente a sostegno della domanda di modifica delle condizioni di separazione siano sopravvenuti e dunque astrattamente idonei ad incidere sulla determinazione del contributo al mantenimento della prole da parte della ricorrente e sul riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della stessa a carico del resistente.
2. Contributo al mantenimento dei figli
Dopo avere constatato la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee ad alterare l'assetto economico stabilito tra le parti al momento della pronuncia della Corte
d'Appello di Reggio Calabria, che costituiscono il presupposto necessario per l'instaurazione dell'odierno giudizio di revisione, occorre adesso procedere alla valutazione nel merito dei giustificati motivi addotti.
Con riferimento alla questione relativa al contributo di mantenimento della prole, giova subito evidenziare che le parti concordano sulla raggiunta autosufficienza economica dei tre figli maggiorenni: all'udienza tenutasi il 03.10.2024, dinanzi al Giudice delegato, le parti rappresentavano che anche la figlia aveva raggiunto la Per_3
maggiore età ed essendo economicamente autosufficiente, al pari dei fratelli e concordavano sulla revoca dell'assegno di mantenimento. Per_1 Persona_2
9 Pertanto, resta da affrontare solo la questione del contributo al mantenimento del figlio
(06.09.2009) di anni 15, che vive con il padre, al quale era stato affidato in Per_4
via super - esclusiva con la sentenza del Tribunale n. 429/17, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello n. 534/2018.
In materia, non si può fare a meno di ribadire che l'onere del contributo al mantenimento dei figli minori - o maggiorenni non economicamente autosufficienti - spetta ad entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 Cost., 315 bis, 317 bis, 337 ter co.2 e co. 4, 337 septies c.c.). In particolare, l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316 bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337- ter c.c. stabilisce che, nel determinare l'assegno, il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, a nulla rilevando - in ordine all'an del mantenimento dei figli - anche l'eventuale stato di disoccupazione del genitore.
A fronte di tali indicazioni è necessario valorizzare quanto allegato e documentato dalle parti, evidenziando, preliminarmente, che il Tribunale intende condividere l'assunto più volte sostenuto dalla Corte di Cassazione secondo il quale “le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti
l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie» (Corte di Cassazione Sentenza Sez.
I, 15/01/2018, n. 769).
Preme, altresì, rammentare che nei procedimenti in materia di famiglia in cui sono coinvolti figli minori, si deroga al principio della domanda (artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c.)
e al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) al fine
10 di evitare che i diritti e gli interessi dei minori possano non essere adeguatamente salvaguardati, per cui si attribuisce al giudice una più ampia modalità di intervento. In questi giudizi, quindi, il giudice, fungendo anche da controllore e garante della tutela dell'interesse superiore del minore, è competente anche ultra petita ad assumere provvedimenti relativi alla prole, non essendo vincolato né alla domanda né agli accordi raggiunti dai coniugi, dovendo compiere un adeguato accertamento sulle condizioni patrimoniali dei genitori.
Orbene, dall'esame della documentazione depositata in atti dalle parti risulta che le entrate mensili siano in entrambi i casi di entità piuttosto modesta. La ricorrente dichiara, infatti, di percepire la pensione di invalidità che ammonta a 324,00 euro e il reddito di inclusione di circa 500,00 euro mensili. Ha depositato in proposito un prospetto riepilogativo della pensione per l'anno 2023 recante l'importo mensile lordo di euro 324,24 che, con la maggiorazione sociale di euro 375,94, raggiunge nel 2023
l'importo complessivo di euro 700,18 (vedasi l'estratto conto sub all. 5 del ricorso) nonché l'attestazione Isee del 17.01.2024 con l'indicazione della somma dei redditi pari ad euro 692,00. A questa somma di aggiunge il reddito di inclusione, pari ad €
500,00 mensili, sicchè complessivamente la ricorrente percepisce mensilmente circa €
1.200,00.
La ricorrente ha dichiarato di sostenere, inoltre, un canone annuo di circa 97,00 per l'alloggio popolare di proprietà comunale in cui vive (cfr. in atti avviso di pagamento
ERP Patrimonio Edilizio), di non possedere immobili né autovetture, e di utilizzare il reddito percepito per spese mediche, di trasporto, di pagamento delle utenze depositando però la relativa documentazione oltre il termine assegnato dal Giudice (20 giorni prima dell'udienza del 23.01.2025). Ne deriva che tali documenti sono inutilizzabili, essendo stati prodotti tardivamente.
Dal canto suo, il dichiara di svolgere l'attività di autotrasportatore e di CP_1
percepire circa 1.500 euro: nelle certificazioni uniche versate in atti risulta un reddito pari ad euro 17.871,80 (CU 2024) e ad euro 14.556,88 (CU 2023). Ha depositato,
11 altresì, la documentazione relativa alla propria situazione patrimoniale, ossia la visura relativa ai beni immobili e la visura relativa alla proprietà di beni mobili registrati, nonché la copia dei finanziamenti contratti.
Ebbene, l'esame della documentazione conduce questo Collegio a ritenere addirittura migliorata la situazione della , la quale non può quindi certamente esimersi dal Pt_1
contributo al mantenimento del figlio minore , che peraltro va rideterminato Per_4
d'ufficio nella misura di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat ed oltre al
30% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Reggio Calabria.
L'importo tiene conto delle condizioni reddituali delle parti, che vanno contemperate con il trascorrere del tempo e con l'età del ragazzo nonché con l'evidente miglioramento della situazione reddituale della ricorrente. Infatti, ormai ha Per_4
15 anni e prossimamente ne compirà sedici, sicchè le sue esigenze si sono necessariamente accresciute rispetto all'epoca della pronuncia della Corte d'Appello, risalente al 2018 (sei anni fa). Inoltre, mentre la situazione del è rimasta CP_1
pressochè invariata, diversamente si registra un miglioramento della situazione reddituale della ricorrente.
Va specificato, inoltre, che l'assegno unico universale, ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs.
230/2021 è erogato “al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale”, mentre, “in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Pertanto, non può che confermarsi, in questa sede, che l'AUU continui ad essere erogato al padre affidatario, in ragione dell'affido super esclusivo del minore.
3. Assegno di mantenimento in favore della Pt_1
Quanto alla domanda di mantenimento a favore della , il Collegio ritiene che la Pt_1
domanda sia infondata e che non meriti accoglimento per i seguenti motivi.
In diritto, occorre preliminarmente rammentare gli elementi costitutivi dell'assegno di separazione, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia
12 di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Siffatti elementi distinguono l'assegno di separazione da quello divorzile, come anche di recente affermato dai Giudici di legittimità, secondo i quali: “I differenti presupposti integrativi del diritto all'assegno di mantenimento spettante al coniuge separato economicamente più debole rispetto all'omologo diritto dell'ex coniuge divorziato fanno sì che fermo nel primo caso il riferimento al tenore di vita matrimoniale - quale limite entro il quale l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento è destinato a operare, in un contesto che è di mero allentamento del vincolo coniugale e in cui è ancora attuale il dovere di assistenza materiale - altrettanto non si realizzi in caso di determinazione dell'assegno di divorzio, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'articolo 5, comma 6, della legge 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. (Cassazione civile sez. I, 24/02/2021,
n.5067).
Sulla scorta di codesti indici, nel caso di specie, si sottolinea che la ricorrente, malgrado sia stata, solo successivamente alla pronuncia della separazione, dichiarata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 e percentuale 80%, con decorrenza, appunto, dal 22.09.2023, tuttavia la sua situazione economica risulta oggi decisamente migliorata, potendo la stessa beneficiare della pensione di invalidità e del reddito di inclusione.
La situazione del è invece pressoché identica, le variazioni reddituali sono CP_1
talmente minime da non incidere in alcun modo sulla chiesta revisione dei precedenti provvedimenti.
Inoltre, non si può fare a meno di far notare che la misura minima prevista, a carico della , sia per il contributo al mantenimento ordinario sia per le spese Pt_1
13 straordinarie del figlio minore, inevitabilmente incide sull'entità del concorso del il quale risulta così gravato, quasi interamente, del mantenimento del CP_1
figlio di anni 15, le cui esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, sono sicuramente aumentate in considerazione dell'età raggiunta.
In conclusione, alla luce di quanto esaminato, la domanda di assegno di mantenimento a favore della ricorrente deve essere rigettata a fronte del mancato rispetto dei canoni fondamentali previsti dall'art. 156 c.c..
4. Condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Per ciò che concerne la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte resistente, preme subito rammentare che la condanna per lite temeraria presupponga la sussistenza del requisito della totale soccombenza, pertanto, nel caso de quo, essendosi verificata una soccombenza reciproca, tale domanda vada certamente rigettata.
5. Spese di lite
Avuto riguardo alle ragioni della decisione, alla natura della controversia e alla soccombenza reciproca delle parti, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni di separazione, con ricorso promosso da Pt_1
nei confronti di , depositato il 20.05.2024, ogni altra
[...] Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattese, accoglie parzialmente il ricorso e, pertanto, a parziale modifica della sentenza della Corte D'Appello n. 534/2018 pubblicata il
07.08.2018, così provvede:
- Revoca l'assegno di mantenimento disposto a carico della limitatamente Pt_1
alla figlia Per_3
14 - Ordina a di corrispondere a l'importo di Parte_1 Controparte_1
euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Per_4
importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, ponendo, altresì, a carico della il 30% Pt_1
delle spese straordinarie, come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria;
- Dispone che l'Assegno Unico Universale vada interamente corrisposto al padre;
- Rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla in proprio favore e a Pt_1
carico del CP_1
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. comma terzo c.p.c. formulata dal resistente;
- Spese compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.05.2025
Il giudice rel. est.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna Presidente
2) Dott. Elena M. A. Luppino Giudice rel.
3) Dott. Flavio Tovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1307 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservata in decisione con ordinanza del 12.02.2025, vertente
TRA
(C.F.: nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria (R.C.), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore, dall'avv. Simona Carlo, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.), alla via Prato n. 2, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabria il 25.07.1976, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di
1 costituzione e risposta, dall'Avv. Davide Borruto, presso il cui studio, sito in Reggio
Calabria, alla Via Sbarre Centrali Traversa I Ferrovie n.5, ha eletto domicilio
-resistente-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA.
-interveniente-
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione
Conclusioni: Con ordinanza del 12.02.2025 il Giudice, esaminate le note difensive tempestivamente depositate dalle parti, in cui le stesse hanno precisato le conclusioni, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 20.05.2024, formulava domanda di modifica Parte_1
delle condizioni di separazione stabilite con la sentenza n. 534/2018 della Corte
d'Appello di Reggio Calabria, pubblicata il 07.08.2018, che accoglieva parzialmente l'appello da lei proposto nei confronti di per la parziale riforma Controparte_1
della sentenza n. 429/17 resa in data 15-20.03.2017 dal Tribunale di Reggio Calabria
e, per l'effetto, riduceva “ad euro 240,00 mensili e al 25% delle spese straordinarie il contributo per il mantenimento della prole imposto alla . Pt_1
A sostegno della propria domanda, la ricorrente rappresentava la sopravvenienza di giustificati motivi e mutamenti delle condizioni economiche delle parti, tali da determinare il venir meno dell'obbligo del mantenimento in favore dei figli gravante
2 sulla stessa, nonché il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento da porre a carico di . Controparte_1
Deduceva, anzitutto, che i figli , e avevano raggiunto Per_1 Persona_2 Per_3
l'autosufficienza economica;
in particolare, prestava attività lavorativa con Per_1
contratto a tempo indeterminato presso la società BRT S.p.a. ed era coniugato, mentre e prestavano anch'esse attività lavorativa, l'una presso un Persona_2 Per_3
negozio di abbigliamento e l'altra presso una stazione di servizio.
La ricorrente, inoltre, rappresentava la difficoltà di far fronte integralmente a quanto previsto dalla sentenza della Corte d'Appello a causa delle proprie condizioni di salute, che le impedivano di svolgere qualsiasi tipo di attività che comportasse un dispendio di energia fisica. Ed infatti, deduceva di avere ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80% e di percepire una pensione di invalidità pari ad euro 324,24 circa. Precisava di non avere altre fonti di reddito, di non essere proprietaria né di beni immobili né di beni mobili registrati e di disporre solo di un conto corrente, nel quale confluiva la predetta pensione di invalidità.
Deduceva, inoltre, che le condizioni economiche del avevano subito un CP_1
netto miglioramento, poiché lo stesso lavorava alle dipendenze della BRT S.p.A..
Precisava che tale situazione reddituale del marito le era ignota al momento della separazione.
Alla luce di tali circostanze chiedeva la revisione delle condizioni di separazione dei coniugi e, per l'effetto, “la revoca del mantenimento disposto in favore del sig.
per i figli (10/11/2004) e (06.09.2009) a Controparte_1 Per_3 Per_4
seguito della sentenza n.534/2018, e quantificato in euro 240,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario a carico di ciascun genitore oltre al 25% delle spese straordinarie”, nonché disporsi “l'obbligo del sig. a versare alla signora CP_1
tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, Parte_1
un contributo al suo mantenimento pari ad € 350,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT, tale da garantirle
3 l'autosostentamento economico”. In via istruttoria, instava per l'ammissione delle prove documentali come da indice in calce al ricorso e chiedeva che il Tribunale disponesse “l'esibizione/produzione da parte del sig. delle Controparte_1
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, gli estratti conto dei rapporti finanziari di cui è titolare nonché ogni altro documento ritenuto utile dal Tribunale al fine di valutare le condizioni di vita dello stesso”.
Il Giudice designato fissava l'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 03.10.2024; il PM apponeva il visto in data 28.06.2024.
Notificato ritualmente il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza, con comparsa di costituzione e risposta, in data 30.08.2024, si costituiva CP_1
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e\o improcedibilità della
[...]
domanda ex art. 473-bis.29 c.c., stante l'assenza di mutamenti e\o fatti o circostanze da cui discendessero cambiamenti effettivi e realmente incisivi sulla situazione patrimoniale delle parti. Eccepiva che il quadro patologico della ricorrente era già severo all'epoca del giudizio di separazione e che le sentenze davano atto, nelle rispettive motivazioni, delle precarie condizioni di salute della stessa e del reddito da lavoro del CP_1
Nel merito, il resistente non si opponeva alla cessazione del versamento dell'assegno di mantenimento per la figlia ormai maggiorenne e autosufficiente Per_3
economicamente, ma eccepiva l'infondatezza della richiesta di revoca e/o rideterminazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore gravante Per_4
sulla . Precisava che la madre non aveva mai corrisposto alcuna somma per il Pt_1
mantenimento della figlia né del figlio , dalla data della pronuncia Per_3 Per_4
della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, né aveva dato alcun contribuito alle spese straordinarie, contravvenendo così alle statuizioni espresse dalla Corte
d'Appello. Pertanto, rappresentava di avere sempre provveduto con le sue sole forze economiche al mantenimento dei figli e di non avere mai attivato strumenti di tutela legale per il recupero delle somme dovute dalla predetta a titolo di mantenimento dei figli minori.
4 Il resistente, inoltre, deduceva l'infondatezza della richiesta di mantenimento in favore della da porre a suo carico, posto che non vi era stato alcun mutamento in Pt_1
melius delle proprie condizioni economiche e nelle summenzionate sentenze si dava già atto della sua attività di autotrasportatore e del reddito da lavoro dallo stesso percepito. Specificava, infatti, che dopo un periodo di disoccupazione, dal 2022 aveva ripreso a lavorare presso una società di spedizioni percependo un reddito simile a quello percepito all'epoca del giudizio di separazione (circa 1.300,00 euro mensili).
Il resistente sottolineava di avere anch'egli dei problemi di salute che condizionavano la sua attività lavorativa e ribadiva che il quadro patologico della era Pt_1
essenzialmente identico a quello già sottoposto alla cognizione del giudice della separazione e del quale si dava atto nella sentenza della Corte d'Appello. Dal punto di vista economico, la posizione della era, inoltre, migliorata, percependo la stessa Pt_1
una pensione di invalidità di circa 324,00 euro, mentre all'epoca del precedente giudizio era priva di qualsivoglia tipologia di entrata. Rappresentava, ancora, che la non sopportava spese di locazione, avendo a disposizione l'immobile a suo Pt_1
tempo assegnato dal Comune di Reggio Calabria al e da quest'ultimo CP_1
ceduto alla fin dall'anno 2010. Pt_1
Alla luce di tali rilievi chiedeva di: “1) preliminarmente, dichiarare inammissibile e\o improcedibile il ricorso presentato da per carenza dei requisiti Parte_1
richiesti ex art. 473-bis.29 c.c.; 2) in ogni caso, rigettare, per i motivi in premessa indicati, la domanda avanzata da in ordine all'esonero o alla CP_2
rideterminazione dell'assegno mensile di mantenimento dovuto dalla stessa per il figlio minore per la somma di euro 120/00 oltre al contributo al Persona_5
25% per le spese straordinarie sostenute per il predetto minore da CP_1
, nonché rigettare la richiesta di assegno di mantenimento in proprio favore
[...]
da porre a carico di;
3) condannare la ricorrente ai sensi Controparte_1
dell'art. ex art. 96, terzo comma, del c.p.c., al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa;
4) condannare, infine, la ricorrente alle spese e competenze del
5 giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
All'udienza del 03.10.2024, dinanzi al Giudice delegato, le parti rappresentavano concordemente che la figlia fosse maggiorenne ed economicamente Per_3
autosufficiente e dunque concordavano sulla revoca dell'assegno di mantenimento. Il resistente, inoltre, dichiarava di svolgere l'attività lavorativa di autotrasportatore e di percepire circa 1.500 euro mensili a titolo di stipendio, di percepire l'assegno unico per il figlio dell'importo di euro 198,00 mensili e di vivere in una casa offerta Per_4
dai genitori in comodato. La ricorrente dichiarava, tra le altre cose, di non lavorare in quanto malata oncologica e di non avere mai lavorato, di percepire 324,00 euro a titolo di pensione di invalidità e 500,00 euro circa a titolo di reddito di inclusione.
Rappresentava, altresì, di pagare il canone della casa in cui viveva dell'importo di euro
97,00 annui e di non riuscire a pagare le spese per le utenze.
Pertanto, le parti insistevano nelle rispettive richieste e il Giudice disponeva che le stesse producessero almeno venti giorni prima dell'udienza di rinvio (ove non già prodotte) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e documentassero la titolarità di beni mobili registrati, immobili, titoli e quant'altro necessario al fine di documentare i redditi effettivamente percepiti. A questo punto, rinviava la causa per la discussione al 23.01.2025, disponendo la trattazione scritta e dando termine alle parti per il deposito di note sostitutive d'udienza sino al 21.01.2025.
Con ordinanza del 12.02.2025 il nuovo Giudice delegato, esaminate le note difensive tempestivamente depositate dalle parti, in cui le stesse precisavano le conclusioni, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
1. Inammissibilità e\o improcedibilità del ricorso per carenza dei requisiti richiesti ex art. 473-bis.29 c.p.c.
Preliminarmente, giova rammentare che il disposto dell'art. 473 bis. 29 c.p.c., come introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, prevede che “Qualora sopravvengano
6 giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”
Pertanto, in applicazione della predetta norma, occorre verificare se tra la data del procedimento dinanzi alla Corte d'Appello, che modificava parzialmente la sentenza di separazione dei coniugi, e l'instaurazione della presente controversia siano intervenute circostanze nuove che possano giustificare una modifica di quelle statuizioni, non potendosi procedere ad una mera rivisitazione di quel provvedimento in assenza di qualsivoglia elemento “sopravvenuto”.
Va subito rammentato che sono essenzialmente tre le circostanze fattuali dedotte dalla ricorrente a sostegno della sua domanda: - la raggiunta autosufficienza economica dei figli , e - l'aggravamento delle proprie condizioni di Per_1 Persona_2 Per_3
salute che le impedivano lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa e il riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80%; - il mutamento in melius delle condizioni economiche del CP_1
Con riferimento al primo motivo, occorre subito precisare, che il Tribunale di Reggio
Calabria con la sentenza n.429/17 aveva posto a carico della , quale contributo Pt_1
per il mantenimento della prole, l'importo di euro 400,00, oltre al 30% delle spese straordinarie. Preme evidenziare che all'epoca del giudizio e Per_1 Persona_2
erano maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, mentre e Per_3
erano minorenni. Per_4
Con la sentenza n. 534/2018 della Corte d'Appello è stata ridotta la misura del concorso della al mantenimento della prole in favore dell'ex coniuge sino ad euro 240,00 Pt_1
mensili (euro 60,00 per ciascun figlio) quella ordinaria, e nella misura del 25% quella del concorso alle spese straordinarie.
Quindi, contrariamente a quanto riportato da entrambe le parti negli atti di causa, il contributo per il mantenimento di euro 240,00 mensili non era destinato solo ai minori e , ma era rivolto a tutti e quattro i figli. Per_3 Per_4
7 Passando ora ad esaminare il secondo motivo sopravvenuto, va subito precisato che la ricorrente ha depositato nel presente giudizio documentazione medica afferente al periodo 2019 - 2024 nonché il verbale di riconoscimento dell'invalidità civile, con il quale la Commissione Medica l'ha riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 con percentuale dell'80% e con decorrenza dal 22.09.2023.
Siffatte circostanze sono certamente sopravvenute rispetto ai precedenti giudizi. Basti pensare che la Corte d'Appello, confermando l'assunto del Tribunale, dava atto che non era stata acquisita alcuna emergenza circa una inabilità assoluta o parziale della donna al lavoro, e l'attività svolta dalla quale barelliera, sia pure quale Pt_1
volontaria, ne fotografasse una capacità di lavoro professionale e una potenzialità reddituale. Tale conclusione, aveva aggiunto la Corte, “non può dirsi scalfita nemmeno dalla certificazione 15.6.2017 a firma del Dott. , psichiatra avente in cura la Pt_1
, non tanto per provenire da professionista privato (invece che da ente Pt_1
pubblico), ma proprio per giungere la stessa all'esito di un lungo periodo di gestazione
e cura della malattia che non solo aveva visto la darsi al lavoro con la Pt_1
essendo ancora nella fase più prossima all'esordio (e dunque più acuta) Pt_2
della sua patologia psichiatrica, ma anche verificata dalla CTU svolta nel Parte_3
giudizio di appello verso il decreto del Tribunale dei minorenni una oggettiva regressione della malattia (peraltro posta a base di un percorso di recupero del rapporto madre-figli); ciò che impone di considerare la certificazione del Dr. Pt_1
– peraltro conformemente al suo contenuto – come attestante una mera, transitoria, inabilità al lavoro (che si assume provata dalla delusione per gli esiti del giudizio di prime cure). D'altro canto, non risulta che la abbia inoltrato istanza alla Pt_1
competente Commissione per fare accertare la propria civile invalidità (e accedere ai corrispondenti benefici assistenziali), e tanto sostanzia ulteriore indizio anche di una personale consapevolezza della propria capacità di lavoro.” (cfr. pagg. 10-11 sentenza n.534/2018)
8 Infine, con riferimento all'ultimo motivo addotto, occorre sottolineare che il resistente all'epoca della separazione godeva di un reddito mensile annuo lordo piuttosto modesto (pari ad euro 15.170,13 nel 2014, euro 14.944,14 nel 2013, euro 11.947,19 nel
2012). Nel presente giudizio, la situazione non pare essere migliorata in maniera determinante, considerando che il dichiara di svolgere l'attività di CP_1
autotrasportatore e di percepire circa 1.500 euro (cfr. documentazione versata in atti: certificazione unica 2024 reddito pari ad euro 17.871,80; certificazione unica 2023 reddito pari ad euro 14.556,88).
Ebbene, a questo punto, in merito all'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso proposta dal resistente per carenza dei requisiti richiesti ex art. 473 bis 29
c.p.c., può certamente affermarsi che i primi due motivi addotti dalla ricorrente a sostegno della domanda di modifica delle condizioni di separazione siano sopravvenuti e dunque astrattamente idonei ad incidere sulla determinazione del contributo al mantenimento della prole da parte della ricorrente e sul riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della stessa a carico del resistente.
2. Contributo al mantenimento dei figli
Dopo avere constatato la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee ad alterare l'assetto economico stabilito tra le parti al momento della pronuncia della Corte
d'Appello di Reggio Calabria, che costituiscono il presupposto necessario per l'instaurazione dell'odierno giudizio di revisione, occorre adesso procedere alla valutazione nel merito dei giustificati motivi addotti.
Con riferimento alla questione relativa al contributo di mantenimento della prole, giova subito evidenziare che le parti concordano sulla raggiunta autosufficienza economica dei tre figli maggiorenni: all'udienza tenutasi il 03.10.2024, dinanzi al Giudice delegato, le parti rappresentavano che anche la figlia aveva raggiunto la Per_3
maggiore età ed essendo economicamente autosufficiente, al pari dei fratelli e concordavano sulla revoca dell'assegno di mantenimento. Per_1 Persona_2
9 Pertanto, resta da affrontare solo la questione del contributo al mantenimento del figlio
(06.09.2009) di anni 15, che vive con il padre, al quale era stato affidato in Per_4
via super - esclusiva con la sentenza del Tribunale n. 429/17, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello n. 534/2018.
In materia, non si può fare a meno di ribadire che l'onere del contributo al mantenimento dei figli minori - o maggiorenni non economicamente autosufficienti - spetta ad entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 Cost., 315 bis, 317 bis, 337 ter co.2 e co. 4, 337 septies c.c.). In particolare, l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316 bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337- ter c.c. stabilisce che, nel determinare l'assegno, il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, a nulla rilevando - in ordine all'an del mantenimento dei figli - anche l'eventuale stato di disoccupazione del genitore.
A fronte di tali indicazioni è necessario valorizzare quanto allegato e documentato dalle parti, evidenziando, preliminarmente, che il Tribunale intende condividere l'assunto più volte sostenuto dalla Corte di Cassazione secondo il quale “le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti
l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie» (Corte di Cassazione Sentenza Sez.
I, 15/01/2018, n. 769).
Preme, altresì, rammentare che nei procedimenti in materia di famiglia in cui sono coinvolti figli minori, si deroga al principio della domanda (artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c.)
e al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) al fine
10 di evitare che i diritti e gli interessi dei minori possano non essere adeguatamente salvaguardati, per cui si attribuisce al giudice una più ampia modalità di intervento. In questi giudizi, quindi, il giudice, fungendo anche da controllore e garante della tutela dell'interesse superiore del minore, è competente anche ultra petita ad assumere provvedimenti relativi alla prole, non essendo vincolato né alla domanda né agli accordi raggiunti dai coniugi, dovendo compiere un adeguato accertamento sulle condizioni patrimoniali dei genitori.
Orbene, dall'esame della documentazione depositata in atti dalle parti risulta che le entrate mensili siano in entrambi i casi di entità piuttosto modesta. La ricorrente dichiara, infatti, di percepire la pensione di invalidità che ammonta a 324,00 euro e il reddito di inclusione di circa 500,00 euro mensili. Ha depositato in proposito un prospetto riepilogativo della pensione per l'anno 2023 recante l'importo mensile lordo di euro 324,24 che, con la maggiorazione sociale di euro 375,94, raggiunge nel 2023
l'importo complessivo di euro 700,18 (vedasi l'estratto conto sub all. 5 del ricorso) nonché l'attestazione Isee del 17.01.2024 con l'indicazione della somma dei redditi pari ad euro 692,00. A questa somma di aggiunge il reddito di inclusione, pari ad €
500,00 mensili, sicchè complessivamente la ricorrente percepisce mensilmente circa €
1.200,00.
La ricorrente ha dichiarato di sostenere, inoltre, un canone annuo di circa 97,00 per l'alloggio popolare di proprietà comunale in cui vive (cfr. in atti avviso di pagamento
ERP Patrimonio Edilizio), di non possedere immobili né autovetture, e di utilizzare il reddito percepito per spese mediche, di trasporto, di pagamento delle utenze depositando però la relativa documentazione oltre il termine assegnato dal Giudice (20 giorni prima dell'udienza del 23.01.2025). Ne deriva che tali documenti sono inutilizzabili, essendo stati prodotti tardivamente.
Dal canto suo, il dichiara di svolgere l'attività di autotrasportatore e di CP_1
percepire circa 1.500 euro: nelle certificazioni uniche versate in atti risulta un reddito pari ad euro 17.871,80 (CU 2024) e ad euro 14.556,88 (CU 2023). Ha depositato,
11 altresì, la documentazione relativa alla propria situazione patrimoniale, ossia la visura relativa ai beni immobili e la visura relativa alla proprietà di beni mobili registrati, nonché la copia dei finanziamenti contratti.
Ebbene, l'esame della documentazione conduce questo Collegio a ritenere addirittura migliorata la situazione della , la quale non può quindi certamente esimersi dal Pt_1
contributo al mantenimento del figlio minore , che peraltro va rideterminato Per_4
d'ufficio nella misura di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat ed oltre al
30% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Reggio Calabria.
L'importo tiene conto delle condizioni reddituali delle parti, che vanno contemperate con il trascorrere del tempo e con l'età del ragazzo nonché con l'evidente miglioramento della situazione reddituale della ricorrente. Infatti, ormai ha Per_4
15 anni e prossimamente ne compirà sedici, sicchè le sue esigenze si sono necessariamente accresciute rispetto all'epoca della pronuncia della Corte d'Appello, risalente al 2018 (sei anni fa). Inoltre, mentre la situazione del è rimasta CP_1
pressochè invariata, diversamente si registra un miglioramento della situazione reddituale della ricorrente.
Va specificato, inoltre, che l'assegno unico universale, ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs.
230/2021 è erogato “al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale”, mentre, “in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Pertanto, non può che confermarsi, in questa sede, che l'AUU continui ad essere erogato al padre affidatario, in ragione dell'affido super esclusivo del minore.
3. Assegno di mantenimento in favore della Pt_1
Quanto alla domanda di mantenimento a favore della , il Collegio ritiene che la Pt_1
domanda sia infondata e che non meriti accoglimento per i seguenti motivi.
In diritto, occorre preliminarmente rammentare gli elementi costitutivi dell'assegno di separazione, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia
12 di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Siffatti elementi distinguono l'assegno di separazione da quello divorzile, come anche di recente affermato dai Giudici di legittimità, secondo i quali: “I differenti presupposti integrativi del diritto all'assegno di mantenimento spettante al coniuge separato economicamente più debole rispetto all'omologo diritto dell'ex coniuge divorziato fanno sì che fermo nel primo caso il riferimento al tenore di vita matrimoniale - quale limite entro il quale l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento è destinato a operare, in un contesto che è di mero allentamento del vincolo coniugale e in cui è ancora attuale il dovere di assistenza materiale - altrettanto non si realizzi in caso di determinazione dell'assegno di divorzio, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'articolo 5, comma 6, della legge 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. (Cassazione civile sez. I, 24/02/2021,
n.5067).
Sulla scorta di codesti indici, nel caso di specie, si sottolinea che la ricorrente, malgrado sia stata, solo successivamente alla pronuncia della separazione, dichiarata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 e percentuale 80%, con decorrenza, appunto, dal 22.09.2023, tuttavia la sua situazione economica risulta oggi decisamente migliorata, potendo la stessa beneficiare della pensione di invalidità e del reddito di inclusione.
La situazione del è invece pressoché identica, le variazioni reddituali sono CP_1
talmente minime da non incidere in alcun modo sulla chiesta revisione dei precedenti provvedimenti.
Inoltre, non si può fare a meno di far notare che la misura minima prevista, a carico della , sia per il contributo al mantenimento ordinario sia per le spese Pt_1
13 straordinarie del figlio minore, inevitabilmente incide sull'entità del concorso del il quale risulta così gravato, quasi interamente, del mantenimento del CP_1
figlio di anni 15, le cui esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, sono sicuramente aumentate in considerazione dell'età raggiunta.
In conclusione, alla luce di quanto esaminato, la domanda di assegno di mantenimento a favore della ricorrente deve essere rigettata a fronte del mancato rispetto dei canoni fondamentali previsti dall'art. 156 c.c..
4. Condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Per ciò che concerne la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte resistente, preme subito rammentare che la condanna per lite temeraria presupponga la sussistenza del requisito della totale soccombenza, pertanto, nel caso de quo, essendosi verificata una soccombenza reciproca, tale domanda vada certamente rigettata.
5. Spese di lite
Avuto riguardo alle ragioni della decisione, alla natura della controversia e alla soccombenza reciproca delle parti, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni di separazione, con ricorso promosso da Pt_1
nei confronti di , depositato il 20.05.2024, ogni altra
[...] Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattese, accoglie parzialmente il ricorso e, pertanto, a parziale modifica della sentenza della Corte D'Appello n. 534/2018 pubblicata il
07.08.2018, così provvede:
- Revoca l'assegno di mantenimento disposto a carico della limitatamente Pt_1
alla figlia Per_3
14 - Ordina a di corrispondere a l'importo di Parte_1 Controparte_1
euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Per_4
importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, ponendo, altresì, a carico della il 30% Pt_1
delle spese straordinarie, come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria;
- Dispone che l'Assegno Unico Universale vada interamente corrisposto al padre;
- Rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla in proprio favore e a Pt_1
carico del CP_1
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. comma terzo c.p.c. formulata dal resistente;
- Spese compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.05.2025
Il giudice rel. est.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
15