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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2530/2024
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2530/2024 tra
Parte_1
Parte_2
RICORRENTI
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 24 marzo 2025 ad ore 09,12 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, è presente solo l'avv.
STORI ANDREA per he chiede decidersi la causa. Parte_1
Il giudice si ritira per la decisione.
Oggi 24 marzo 2025 ad ore 10,30 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 2530/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STORI Parte_1 C.F._1
ANDREA ANNAMARIA CAPORALI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
STORI ANDREA RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429,1 comma, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza. I ricorrenti hanno chiesto venisse convalidata una licenza per finita locazione dando atto di avere disdettato il contratto entro la prima scadenza.
Questo giudice con la sua ordinanza del 16 dicembre 2024:
- considerando che il procedimento per convalida di licenza per finita locazione è azionabile ricorrendo i presupposti e le situazioni tipiche previste dal legislatore e tra queste non ricorresse l'ipotesi della disdetta comunicata dal locatore;
- ritenendo che nel caso in cui il conduttore, avendo ricevuto la notificazione del diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza contrattuale, con le modalità e i termini di cui all'art. 29 L. n. 392 del 1978 - per le locazioni di immobili adibiti ad uno degli usi indicati nell'art. 27 Legge equo canone - e di cui all'art. 3 della L. n. 431 del
1998, per le locazioni ad uso abitativo, non abbia spontaneamente adempiuto al rilascio, il locatore, non possa esperire l'ordinario procedimento per convalida di sfratto per finita locazione, dovendosi avvalere della procedura di cui all'art. 30 Legge equo canone (Tribunale Roma sez. VI, 04/06/2019, n.11975);
- ritenendo che, in ipotesi di errata scelta processuale, il giudice debba disporre il mutamento del rito, decidendo la domanda con sentenza ha mutato il rito assegnando alle parti il termine previsto dall'art. 426 c.p.c.
Entro tale termine tuttavia i ricorrenti non hanno modificato le proprie domande non avendo depositato alcuna memoria ex art. 426 c.c. e ciò nonostante nella memoria del 11 dicembre
2024 i ricorrenti diano atto (pag. 2) della giurisprudenza che prevede tale onere.
È invece pacifico che:
“Nel caso in cui il conduttore, avendo ricevuto la notificazione del diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza contrattuale, con le modalità e i termini di cui all'art. 29 L. n. 392 del
1978 - per le locazioni di immobili adibiti ad uno degli usi indicati nell'art. 27 Legge equo canone - e di cui all'art. 3 della L. n. 431 del 1998, per le locazioni ad uso abitativo, non abbia spontaneamente adempiuto al rilascio, il locatore, non potrà esperire l'ordinario procedimento per convalida di sfratto per finita locazione, dovendosi avvalere della procedura di cui all'art. 30 Legge equo canone.” (Tribunale sez. VI - Roma, 04/06/2019, n. 11975).
Non vi è quindi alcuna alternatività tra le procedure (art. 657 c.p.c. e art. 30 L. 392/78). L'errata scelta del rito deve essere rilavata dal giudice a prescindere dalla costituzione del convenuto non essendo la procedura disponibile dalle parti.
La domanda dei ricorrenti va quindi dichiarata inammissibile ex artt. 12 c.p.c. e 30 L. equo canone poiché rimasta ferma ad una richiesta di convalida di un'intimata licenza per finita locazione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, dichiara inammissibile la domanda dei ricorrenti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2530/2024 tra
Parte_1
Parte_2
RICORRENTI
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 24 marzo 2025 ad ore 09,12 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, è presente solo l'avv.
STORI ANDREA per he chiede decidersi la causa. Parte_1
Il giudice si ritira per la decisione.
Oggi 24 marzo 2025 ad ore 10,30 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 2530/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STORI Parte_1 C.F._1
ANDREA ANNAMARIA CAPORALI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
STORI ANDREA RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429,1 comma, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza. I ricorrenti hanno chiesto venisse convalidata una licenza per finita locazione dando atto di avere disdettato il contratto entro la prima scadenza.
Questo giudice con la sua ordinanza del 16 dicembre 2024:
- considerando che il procedimento per convalida di licenza per finita locazione è azionabile ricorrendo i presupposti e le situazioni tipiche previste dal legislatore e tra queste non ricorresse l'ipotesi della disdetta comunicata dal locatore;
- ritenendo che nel caso in cui il conduttore, avendo ricevuto la notificazione del diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza contrattuale, con le modalità e i termini di cui all'art. 29 L. n. 392 del 1978 - per le locazioni di immobili adibiti ad uno degli usi indicati nell'art. 27 Legge equo canone - e di cui all'art. 3 della L. n. 431 del
1998, per le locazioni ad uso abitativo, non abbia spontaneamente adempiuto al rilascio, il locatore, non possa esperire l'ordinario procedimento per convalida di sfratto per finita locazione, dovendosi avvalere della procedura di cui all'art. 30 Legge equo canone (Tribunale Roma sez. VI, 04/06/2019, n.11975);
- ritenendo che, in ipotesi di errata scelta processuale, il giudice debba disporre il mutamento del rito, decidendo la domanda con sentenza ha mutato il rito assegnando alle parti il termine previsto dall'art. 426 c.p.c.
Entro tale termine tuttavia i ricorrenti non hanno modificato le proprie domande non avendo depositato alcuna memoria ex art. 426 c.c. e ciò nonostante nella memoria del 11 dicembre
2024 i ricorrenti diano atto (pag. 2) della giurisprudenza che prevede tale onere.
È invece pacifico che:
“Nel caso in cui il conduttore, avendo ricevuto la notificazione del diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza contrattuale, con le modalità e i termini di cui all'art. 29 L. n. 392 del
1978 - per le locazioni di immobili adibiti ad uno degli usi indicati nell'art. 27 Legge equo canone - e di cui all'art. 3 della L. n. 431 del 1998, per le locazioni ad uso abitativo, non abbia spontaneamente adempiuto al rilascio, il locatore, non potrà esperire l'ordinario procedimento per convalida di sfratto per finita locazione, dovendosi avvalere della procedura di cui all'art. 30 Legge equo canone.” (Tribunale sez. VI - Roma, 04/06/2019, n. 11975).
Non vi è quindi alcuna alternatività tra le procedure (art. 657 c.p.c. e art. 30 L. 392/78). L'errata scelta del rito deve essere rilavata dal giudice a prescindere dalla costituzione del convenuto non essendo la procedura disponibile dalle parti.
La domanda dei ricorrenti va quindi dichiarata inammissibile ex artt. 12 c.p.c. e 30 L. equo canone poiché rimasta ferma ad una richiesta di convalida di un'intimata licenza per finita locazione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, dichiara inammissibile la domanda dei ricorrenti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli