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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 414/2024 Reg. Vol. Giur.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta COLLIDA' CONSIGLIERE rel.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Vittoria BOSSOLASCO CONSIGLIERE on. Dott. Michele TERMINE CONSIGLIERE on.
Letto il reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa il 12.11.2024 dal Tribunale di Torino nel procedimento n. 3522/2024-1 r.g.; reclamo proposto da
e entrambi rappresentati e difesi in forza Parte_1 Parte_2 di procura in atti dall'Avv. Stefania Carnovali, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, Via San Quintino n. 42;
PARTI RECLAMANTI
E con l'intervento del Curatore Speciale del minore in Parte_1 persona dell'Avv. Laura DUTTO, con studio in Torino, via Assarotti n. 3, parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Viste le argomentazioni contenute nei rispettivi atti difensivi.
Visto il parere contrario del P.G. Pronunzia la seguente ORDINANZA
Il presente procedimento originava dal ricorso urgente disposto dal PM del Tribunale per i Minorenni con il quale si chiedeva al TM l'adozione di un decreto inaudita altera parte volto a disporre il collocamento del neonato Parte_1 in comunità mamma-bambino insieme alla madre. In particolare, il
[...] minore era stato segnalato alla nascita stante la pregressa storia della signora
, in quanto i due figli avuti da due precedenti relazioni erano stati dichiarati T_ adottabili a causa delle fragilità e delle carenze genitoriali mostrate dalla stessa. Si segnalava, inoltre, l'instabilità abitativa del nucleo, in quanto l'abitazione del signor era una casa di edilizia popolare, occupata senza titolo (la casa _1 era assegnata all'ex compagna del signor trasferitasi in Campania). _1
Il TM, pertanto, pronunciando in via provvisoria e immediatamente esecutiva, disponeva, ex art. 473 bis.15 c.p.c. del 24.10.2024, l'inserimento della madre unitamente al minore in comunità mamma-bambino, prevedeva incontri in luogo neutro tra padre e bambino, nominava curatore speciale del minore e prescriveva ai genitori di collaborare. Si costituivano entrambi i genitori, chiedendo la modifica del provvedimento suddetto nei seguenti termini: disporre le dimissioni del minore e della madre dalla comunità Cascina Vesco di Ivrea e, per l'effetto, disporre il collocamento della diade presso la casa familiare sita in Biella via Coppa n. 47, insieme al padre;
disporre formale presa in carico del minore e dell'intero nucleo da parte dei competenti Servizi Sociali e di al fine di Controparte_1 valutare le condizioni psico-fisiche e psico-evolutive di nonché di _1 approfondire la situazione personale, abitativa e di vita di entrambi i genitori, con adeguati supporti alla genitorialità. Il Curatore Speciale, all'esito dell'audizione, riteneva che il percorso comunitario potesse essere un aiuto per entrambi i genitori e che la madre avesse bisogno di iniziare il lavoro psicologico suggerito dalla CTU del precedente procedimento, chiedeva, quindi, la conferma del provvedimento provvisorio adottato dal TM. In data 12.11.2024 si pronunciava il Tribunale per i Minorenni di Torino in merito alle istanze di cui sopra, emanando il provvedimento qui reclamato.
Con ordinanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. del 12.11.2024, all'esito della audizione dei genitori, il Giudice Delegato del Tribunale per i Minorenni di Torino, definitivamente provvedendo:
• confermava il decreto del 24.10.2024 quanto alla collocazione del minore in Comunità unitamente alla madre, con previsione che in caso Parte_1 di allontanamento dalla comunità il minore avrebbe dovuto essere collocato in famiglia affidataria, con previsione di incontri protetti con la madre secondo tempi e modi da indicarsi dai servizi;
• disponeva altresì che il padre potesse incontrare il minore in luogo neutro e alla presenza di un operatore secondo tempi e modi da indicarsi dai servizi;
• incaricava il servizio sociale, NPI/Psicologia e Psicologia evolutiva di prendere in carico il nucleo, anche a livello psicologico;
richiedeva, poi, al Servizio Sociale, di effettuare detti incarichi, Controparte_2 segnalando anche immediatamente l'eventuale insorgenza di ulteriori situazioni di pregiudizio riferendo al Tribunale anche rispetto alla progettualità più rispondente all'interesse del minore;
• prescriveva ai genitori di collaborare con i servizi per gli approfondimenti del caso. Il primo giudice, in particolare, rilevava le problematiche e le fragilità della madre non ancora comprese dalla stessa, nonché l'inconsapevolezza mostrata dal padre in ordine alle inadeguatezze materne. Invero, la signora era già nota al TM in quanto era stato dichiarato lo stato T_ di adottabilità di altri due figli della stessa, e , avuti da una Per_1 Per_2 precedente relazione.
Avverso l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Torino, con ricorso depositato in data 22.11.2024, proponevano tempestivo reclamo entrambi i genitori chiedendo la revoca del decreto del 24.10.2024 e della consequenziale ordinanza di conferma del medesimo del 12-14.11.2024. Per l'effetto chiedevano disporsi le dimissioni del minore e della madre dalla comunità Cascina Vesco di Ivrea che li ospitava e disporsi il collocamento della diade presso la casa familiare sita in Biella via Coppa n. 47, insieme al padre. Il Curatore speciale del minore, costituendosi, chiedeva preliminarmente dichiararsi inammissibile il reclamo, ritenuta l'applicabilità del c.d. correttivo Cartabia. In secondo luogo e nel merito chiedeva il rigetto del reclamo in quanto infondato e la conferma dell'impugnata ordinanza, richiamati tutti i profili considerati nella stessa.
Preliminarmente occorre affrontare il tema procedurale della ammissibilità del reclamo, sostenuta dagli impugnanti e contestata dal Curatore speciale. L'art. 3 comma 6 lett c) D.lgs. 31.10.24 n. 164 ( c.d. correttivo Cartabia) ha modificato l'art. 473 bis 15 introducendo il seguente comma :” L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473 bis 22”. Secondo quanto disposto dall'art 7 comma 1 D.lgs 31.10.24 n. 164 in materia di disposizioni transitorie “ Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”. Orbene il procedimento in esame è stato pacificamente introdotto dopo il 28.2.23 ; tuttavia il D.lgs. 31.10.24 n. 164 ( c.d. correttivo Cartabia) è entrato in vigore – successivamente alla vacatio legis - in data 26.11.24 ( attesa la pubblicazione su G.U. 11.11.24). Il procedimento è stato introdotto con ricorso del PM minorile in data 22.10.24 e il reclamo è stato depositato in data 22.11.2024, allorché il correttivo Cartabia non era ancora vigente. Ne consegue la ammissibilità del reclamo ed il rigetto dell'eccezione del Curatore speciale.
Per quanto attiene al merito, i reclamanti, lamentano l'erronea applicazione da parte del TM dell'art. 473 bis.15 c.p.c. in quanto il Primo Giudice aveva fondato prima il decreto e poi l'ordinanza esclusivamente su fatti, situazioni e condizioni passate, che avevano riguardato minori diversi e padri diversi e che afferivano solo alla vita pregressa della madre, senza nulla dire in merito alla situazione del padre che, peraltro, veniva indicato come una figura positiva. Invero, la signora
– soggiungono i reclamanti - ha ora una relazione sana con il signor T_ , nonché buoni rapporti con la famiglia del compagno;
inoltre, il _1 compagno puo' contare su un lavoro a tempo indeterminato presso la SEAB (Società Ecologica Area Biellese) con una retribuzione mensile di circa € 1.600,00/1.700,00, e' proprietario di due autonegozi per la somministrazione in forma itinerante di alimenti e bevande (attività in cui lo aiuta la compagna. Egli, infine, è padre di due bambini di otto e nove anni (nati da una precedente relazione) che ha cresciuto senza difficoltà e con i quali intrattiene un ottimo rapporto Evidenziano, ancora, i reclamanti che i nonni paterni abitano nelle vicinanze della loro abitazione e possono rappresentare un concreto aiuto nella gestione del minore ( la nonna materna lavora solo al mattino e il nonno è pensionato) e il sig. gode di una solida rete familiare e affettiva, composta da sei fratelli e _1 sorelle. Riportano, altresì, quanto indicato nella sentenza n. 152/2022 agli atti del PMM relativa alla adottabilità del minore ove si legge: “sul piano Persona_3 dell'accudimento di base la signora si mostra competente. È capace di offrire T_ al figlio cure igieniche adeguate oltre che regolarità e attenzione dal punto di vista dell'alimentazione e del ciclo sonno-veglia. Appare capace di far introiettare al figlio semplici accorgimenti protettivi per la sua incolumità fisica”, comprovante – a loro avviso – l'adeguatezza genitoriale della RA . T_
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. In sede di audizione – avvenuta il 12.11.24 – il sig. ha dichiarato di _1 conoscere la signora da lungo tempo, di essere a conoscenza che la stessa T_ fosse madre di e di un altro bambino e della circostanza che i minori Per_1 avessero padri diversi. Ha anche ammesso di sapere che la donna avesse avuto problemi con entrambi gli ex compagni, precisando di avere cercato la gravidanza insieme alla compagna per un progetto comune di vita. La RA ha espressamente dichiarato di non ritenere necessario T_
l'inserimento in comunità, in quanto si considera un genitore responsabile, tenendo a precisare di non aver fatto alcun percorso dopo la dichiarazione di adottabilità dei primi due figli. La Corte , sulla base degli elementi agli atti, condivide e fa proprie le valutazioni espresse dal primo giudice in ordine alla sussistenza del pregiudizio imminente ed irreparabile di cui all'art. 473 bis 15 c.p.c. A differenza di quanto sostenuto dagli impugnanti, non puo' non tenersi conto del passato della RA come madre dei due figli già dichiarati adottabili. T_
Dagli atti relativi a tali procedure emerge che la donna era solita lasciare il figlio a chiunque e a farlo dormire nel letto con lei e con “l'ospite di turno” (in Per_1 un'occasione, la signora aveva lasciato con il figlio maggiore del T_ Per_1 compagno ( tale risultato vittima di abusi e a propria volta autore di Per_4 abusi) per appartarsi con l'ex compagno in un'altra stanza, avvalersi degli aiuti economici degli ex affidatari, non collaborare con i SS e picchiare il minore. Nel provvedimento impugnato correttamente si evidenzia che la donna proviene da tre generazioni fatte di povertà culturale, di noncuranza e violenza, che la stessa mostrava “una vulnerabilità nella gestione della vita quotidiana e quindi risposte disorganizzate e poco efficaci alle richieste dell'ambiente”, come emerso dalla CTU svolta nell'ambito del procedimento a tutela del figlio . Per_2
Anche in sede di audizione la RA ha ribadito di non essersi attivata per T_ un percorso di recupero, sottolineando di non averne alcun bisogno, risultando totalmente priva di consapevolezza delle proprie vulnerabilità ( “ Non faro' gli sbagli che ho fatto con che poi non sono sbagli: io non ho ammazzato Per_5 nessuno”) Il giudice a quo, correttamente ha ritenuto la collocazione comunitaria della diade madre-figlio necessaria e opportuna in quanto strumento per consentire alla signora di acquisire capacità genitoriali supervisionando, al contempo, T_ la situazione del minore. Nelle relazioni sociali e nella CTU effettuata per le procedure di adottabilità del figlio la donna viene descritta come caratterizzata da “paralisi Per_2 affettiva”, mancanza di identificazione nelle esperienze altrui, incapacità di assolvere a funzioni genitoriali. Nel procedimento in esame la reclamante si limita superficialmente a sostenere un repentino cambiamento dovuto alla presenza, questa volta, di un uomo diverso. Ma – al di là delle parole – non sussistono garanzie per la tutela del piccolo
_1
Quanto al sig. va rilevato che egli mostra grosse difficoltà nel _1 comprendere la reale portata delle passate esperienze genitoriali della compagna, prendendo le difese della stessa e ritenendola vittima del sistema. Il sig. dice di avere ottime capacità genitoriali, avendo due figli ( che _1 risiedono in Campania) e che sente tutti i giorni: ma anche tali aspetti meritano approfondimento. In secondo luogo egli non risulta avere una chiara situazione abitativa, continuando ad occupare l'alloggio di edilizia popolare sito a Biella, via Coppa n. 27, di cui era stata assegnataria la sua ex compagna ( trasferita in Campania). Emerge agli atti una comunicazione del Comune di Biella – Ufficio Politiche Abitative, in cui viene fatta formale richiesta di invio del modulo di disdetta da parte dell'assegnataria (ovvero l'ex compagna) e di riconsegna della chiavi dell'immobile in ATC. ; nella stessa comunicazione del Comune di Biella viene fatta menzione dell' alloggio di edilizia popolare sito in Biella, via Milano n. 22, assegnato alla signora e, anche rispetto a tale immobile, risulta una T_ richiesta di decadenza risalente al mese di aprile 2023, con accumulo di una morosità a carico dell'inquilino di € 15.000,00. Alla luce delle premesse considerazioni appare necessario e prudenziale l'approfondimento in corso al fine di preservare da pregiudizi gravi e _1 irreparabili e, pertanto, la Corte rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza impugnata. Le spese sono dichiarate integralmente compensate stante assoluta novità della questione procedurale trattata.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia Visto l'art. 473 bis c. 24 c.p.c.,
respinge il reclamo proposto dai siggri e Parte_1 Parte_2 avverso l'ordinanza emessa il 12.11.2024 dal Tribunale di Torino nel procedimento n. 3522/2022 che per l'effetto conferma;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in data 12 marzo 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
Il Cons. est. Dott.ssa Roberta COLLIDA'
IL PRESIDENTE Dott.ssa Eleonora PAPPALETTERE
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta COLLIDA' CONSIGLIERE rel.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Vittoria BOSSOLASCO CONSIGLIERE on. Dott. Michele TERMINE CONSIGLIERE on.
Letto il reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa il 12.11.2024 dal Tribunale di Torino nel procedimento n. 3522/2024-1 r.g.; reclamo proposto da
e entrambi rappresentati e difesi in forza Parte_1 Parte_2 di procura in atti dall'Avv. Stefania Carnovali, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, Via San Quintino n. 42;
PARTI RECLAMANTI
E con l'intervento del Curatore Speciale del minore in Parte_1 persona dell'Avv. Laura DUTTO, con studio in Torino, via Assarotti n. 3, parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Viste le argomentazioni contenute nei rispettivi atti difensivi.
Visto il parere contrario del P.G. Pronunzia la seguente ORDINANZA
Il presente procedimento originava dal ricorso urgente disposto dal PM del Tribunale per i Minorenni con il quale si chiedeva al TM l'adozione di un decreto inaudita altera parte volto a disporre il collocamento del neonato Parte_1 in comunità mamma-bambino insieme alla madre. In particolare, il
[...] minore era stato segnalato alla nascita stante la pregressa storia della signora
, in quanto i due figli avuti da due precedenti relazioni erano stati dichiarati T_ adottabili a causa delle fragilità e delle carenze genitoriali mostrate dalla stessa. Si segnalava, inoltre, l'instabilità abitativa del nucleo, in quanto l'abitazione del signor era una casa di edilizia popolare, occupata senza titolo (la casa _1 era assegnata all'ex compagna del signor trasferitasi in Campania). _1
Il TM, pertanto, pronunciando in via provvisoria e immediatamente esecutiva, disponeva, ex art. 473 bis.15 c.p.c. del 24.10.2024, l'inserimento della madre unitamente al minore in comunità mamma-bambino, prevedeva incontri in luogo neutro tra padre e bambino, nominava curatore speciale del minore e prescriveva ai genitori di collaborare. Si costituivano entrambi i genitori, chiedendo la modifica del provvedimento suddetto nei seguenti termini: disporre le dimissioni del minore e della madre dalla comunità Cascina Vesco di Ivrea e, per l'effetto, disporre il collocamento della diade presso la casa familiare sita in Biella via Coppa n. 47, insieme al padre;
disporre formale presa in carico del minore e dell'intero nucleo da parte dei competenti Servizi Sociali e di al fine di Controparte_1 valutare le condizioni psico-fisiche e psico-evolutive di nonché di _1 approfondire la situazione personale, abitativa e di vita di entrambi i genitori, con adeguati supporti alla genitorialità. Il Curatore Speciale, all'esito dell'audizione, riteneva che il percorso comunitario potesse essere un aiuto per entrambi i genitori e che la madre avesse bisogno di iniziare il lavoro psicologico suggerito dalla CTU del precedente procedimento, chiedeva, quindi, la conferma del provvedimento provvisorio adottato dal TM. In data 12.11.2024 si pronunciava il Tribunale per i Minorenni di Torino in merito alle istanze di cui sopra, emanando il provvedimento qui reclamato.
Con ordinanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. del 12.11.2024, all'esito della audizione dei genitori, il Giudice Delegato del Tribunale per i Minorenni di Torino, definitivamente provvedendo:
• confermava il decreto del 24.10.2024 quanto alla collocazione del minore in Comunità unitamente alla madre, con previsione che in caso Parte_1 di allontanamento dalla comunità il minore avrebbe dovuto essere collocato in famiglia affidataria, con previsione di incontri protetti con la madre secondo tempi e modi da indicarsi dai servizi;
• disponeva altresì che il padre potesse incontrare il minore in luogo neutro e alla presenza di un operatore secondo tempi e modi da indicarsi dai servizi;
• incaricava il servizio sociale, NPI/Psicologia e Psicologia evolutiva di prendere in carico il nucleo, anche a livello psicologico;
richiedeva, poi, al Servizio Sociale, di effettuare detti incarichi, Controparte_2 segnalando anche immediatamente l'eventuale insorgenza di ulteriori situazioni di pregiudizio riferendo al Tribunale anche rispetto alla progettualità più rispondente all'interesse del minore;
• prescriveva ai genitori di collaborare con i servizi per gli approfondimenti del caso. Il primo giudice, in particolare, rilevava le problematiche e le fragilità della madre non ancora comprese dalla stessa, nonché l'inconsapevolezza mostrata dal padre in ordine alle inadeguatezze materne. Invero, la signora era già nota al TM in quanto era stato dichiarato lo stato T_ di adottabilità di altri due figli della stessa, e , avuti da una Per_1 Per_2 precedente relazione.
Avverso l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Torino, con ricorso depositato in data 22.11.2024, proponevano tempestivo reclamo entrambi i genitori chiedendo la revoca del decreto del 24.10.2024 e della consequenziale ordinanza di conferma del medesimo del 12-14.11.2024. Per l'effetto chiedevano disporsi le dimissioni del minore e della madre dalla comunità Cascina Vesco di Ivrea che li ospitava e disporsi il collocamento della diade presso la casa familiare sita in Biella via Coppa n. 47, insieme al padre. Il Curatore speciale del minore, costituendosi, chiedeva preliminarmente dichiararsi inammissibile il reclamo, ritenuta l'applicabilità del c.d. correttivo Cartabia. In secondo luogo e nel merito chiedeva il rigetto del reclamo in quanto infondato e la conferma dell'impugnata ordinanza, richiamati tutti i profili considerati nella stessa.
Preliminarmente occorre affrontare il tema procedurale della ammissibilità del reclamo, sostenuta dagli impugnanti e contestata dal Curatore speciale. L'art. 3 comma 6 lett c) D.lgs. 31.10.24 n. 164 ( c.d. correttivo Cartabia) ha modificato l'art. 473 bis 15 introducendo il seguente comma :” L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473 bis 22”. Secondo quanto disposto dall'art 7 comma 1 D.lgs 31.10.24 n. 164 in materia di disposizioni transitorie “ Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”. Orbene il procedimento in esame è stato pacificamente introdotto dopo il 28.2.23 ; tuttavia il D.lgs. 31.10.24 n. 164 ( c.d. correttivo Cartabia) è entrato in vigore – successivamente alla vacatio legis - in data 26.11.24 ( attesa la pubblicazione su G.U. 11.11.24). Il procedimento è stato introdotto con ricorso del PM minorile in data 22.10.24 e il reclamo è stato depositato in data 22.11.2024, allorché il correttivo Cartabia non era ancora vigente. Ne consegue la ammissibilità del reclamo ed il rigetto dell'eccezione del Curatore speciale.
Per quanto attiene al merito, i reclamanti, lamentano l'erronea applicazione da parte del TM dell'art. 473 bis.15 c.p.c. in quanto il Primo Giudice aveva fondato prima il decreto e poi l'ordinanza esclusivamente su fatti, situazioni e condizioni passate, che avevano riguardato minori diversi e padri diversi e che afferivano solo alla vita pregressa della madre, senza nulla dire in merito alla situazione del padre che, peraltro, veniva indicato come una figura positiva. Invero, la signora
– soggiungono i reclamanti - ha ora una relazione sana con il signor T_ , nonché buoni rapporti con la famiglia del compagno;
inoltre, il _1 compagno puo' contare su un lavoro a tempo indeterminato presso la SEAB (Società Ecologica Area Biellese) con una retribuzione mensile di circa € 1.600,00/1.700,00, e' proprietario di due autonegozi per la somministrazione in forma itinerante di alimenti e bevande (attività in cui lo aiuta la compagna. Egli, infine, è padre di due bambini di otto e nove anni (nati da una precedente relazione) che ha cresciuto senza difficoltà e con i quali intrattiene un ottimo rapporto Evidenziano, ancora, i reclamanti che i nonni paterni abitano nelle vicinanze della loro abitazione e possono rappresentare un concreto aiuto nella gestione del minore ( la nonna materna lavora solo al mattino e il nonno è pensionato) e il sig. gode di una solida rete familiare e affettiva, composta da sei fratelli e _1 sorelle. Riportano, altresì, quanto indicato nella sentenza n. 152/2022 agli atti del PMM relativa alla adottabilità del minore ove si legge: “sul piano Persona_3 dell'accudimento di base la signora si mostra competente. È capace di offrire T_ al figlio cure igieniche adeguate oltre che regolarità e attenzione dal punto di vista dell'alimentazione e del ciclo sonno-veglia. Appare capace di far introiettare al figlio semplici accorgimenti protettivi per la sua incolumità fisica”, comprovante – a loro avviso – l'adeguatezza genitoriale della RA . T_
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. In sede di audizione – avvenuta il 12.11.24 – il sig. ha dichiarato di _1 conoscere la signora da lungo tempo, di essere a conoscenza che la stessa T_ fosse madre di e di un altro bambino e della circostanza che i minori Per_1 avessero padri diversi. Ha anche ammesso di sapere che la donna avesse avuto problemi con entrambi gli ex compagni, precisando di avere cercato la gravidanza insieme alla compagna per un progetto comune di vita. La RA ha espressamente dichiarato di non ritenere necessario T_
l'inserimento in comunità, in quanto si considera un genitore responsabile, tenendo a precisare di non aver fatto alcun percorso dopo la dichiarazione di adottabilità dei primi due figli. La Corte , sulla base degli elementi agli atti, condivide e fa proprie le valutazioni espresse dal primo giudice in ordine alla sussistenza del pregiudizio imminente ed irreparabile di cui all'art. 473 bis 15 c.p.c. A differenza di quanto sostenuto dagli impugnanti, non puo' non tenersi conto del passato della RA come madre dei due figli già dichiarati adottabili. T_
Dagli atti relativi a tali procedure emerge che la donna era solita lasciare il figlio a chiunque e a farlo dormire nel letto con lei e con “l'ospite di turno” (in Per_1 un'occasione, la signora aveva lasciato con il figlio maggiore del T_ Per_1 compagno ( tale risultato vittima di abusi e a propria volta autore di Per_4 abusi) per appartarsi con l'ex compagno in un'altra stanza, avvalersi degli aiuti economici degli ex affidatari, non collaborare con i SS e picchiare il minore. Nel provvedimento impugnato correttamente si evidenzia che la donna proviene da tre generazioni fatte di povertà culturale, di noncuranza e violenza, che la stessa mostrava “una vulnerabilità nella gestione della vita quotidiana e quindi risposte disorganizzate e poco efficaci alle richieste dell'ambiente”, come emerso dalla CTU svolta nell'ambito del procedimento a tutela del figlio . Per_2
Anche in sede di audizione la RA ha ribadito di non essersi attivata per T_ un percorso di recupero, sottolineando di non averne alcun bisogno, risultando totalmente priva di consapevolezza delle proprie vulnerabilità ( “ Non faro' gli sbagli che ho fatto con che poi non sono sbagli: io non ho ammazzato Per_5 nessuno”) Il giudice a quo, correttamente ha ritenuto la collocazione comunitaria della diade madre-figlio necessaria e opportuna in quanto strumento per consentire alla signora di acquisire capacità genitoriali supervisionando, al contempo, T_ la situazione del minore. Nelle relazioni sociali e nella CTU effettuata per le procedure di adottabilità del figlio la donna viene descritta come caratterizzata da “paralisi Per_2 affettiva”, mancanza di identificazione nelle esperienze altrui, incapacità di assolvere a funzioni genitoriali. Nel procedimento in esame la reclamante si limita superficialmente a sostenere un repentino cambiamento dovuto alla presenza, questa volta, di un uomo diverso. Ma – al di là delle parole – non sussistono garanzie per la tutela del piccolo
_1
Quanto al sig. va rilevato che egli mostra grosse difficoltà nel _1 comprendere la reale portata delle passate esperienze genitoriali della compagna, prendendo le difese della stessa e ritenendola vittima del sistema. Il sig. dice di avere ottime capacità genitoriali, avendo due figli ( che _1 risiedono in Campania) e che sente tutti i giorni: ma anche tali aspetti meritano approfondimento. In secondo luogo egli non risulta avere una chiara situazione abitativa, continuando ad occupare l'alloggio di edilizia popolare sito a Biella, via Coppa n. 27, di cui era stata assegnataria la sua ex compagna ( trasferita in Campania). Emerge agli atti una comunicazione del Comune di Biella – Ufficio Politiche Abitative, in cui viene fatta formale richiesta di invio del modulo di disdetta da parte dell'assegnataria (ovvero l'ex compagna) e di riconsegna della chiavi dell'immobile in ATC. ; nella stessa comunicazione del Comune di Biella viene fatta menzione dell' alloggio di edilizia popolare sito in Biella, via Milano n. 22, assegnato alla signora e, anche rispetto a tale immobile, risulta una T_ richiesta di decadenza risalente al mese di aprile 2023, con accumulo di una morosità a carico dell'inquilino di € 15.000,00. Alla luce delle premesse considerazioni appare necessario e prudenziale l'approfondimento in corso al fine di preservare da pregiudizi gravi e _1 irreparabili e, pertanto, la Corte rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza impugnata. Le spese sono dichiarate integralmente compensate stante assoluta novità della questione procedurale trattata.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia Visto l'art. 473 bis c. 24 c.p.c.,
respinge il reclamo proposto dai siggri e Parte_1 Parte_2 avverso l'ordinanza emessa il 12.11.2024 dal Tribunale di Torino nel procedimento n. 3522/2022 che per l'effetto conferma;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in data 12 marzo 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
Il Cons. est. Dott.ssa Roberta COLLIDA'
IL PRESIDENTE Dott.ssa Eleonora PAPPALETTERE