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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6229 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. UL DA Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. CO GE RI MO Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 4887/2021 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025 , tra:
- “ (C.F.: ), in persona dell'amministratore unico, con sede in Parte_1 P.IVA_1
MI d'CO (NA), alla Via Felice Terracciano n. 213, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato Pierpaolo RR (C.F.:
e dall'avvocato Vincenzo Chianese (C.F.: ), C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale RR in MI d'CO, alla Via
Sibilla Aleramo, 5.
- appellante ed appellata incidentale-
e
- , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, ONroparte_1
con sede legale in Torre del Greco alla via Marconi 66 (C.F. e P. IVA: ), P.IVA_2
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Eduardo Martucci (C.F.:
ed DE De AU (C.F.: , domiciliata – C.F._3 C.F._4
1 unitamente ai sottoscritti procuratori – presso la sede dell'ente, in Torre del Greco alla via
G. Marconi n.66
-appellata ed appellante incidentale-
Svolgimento del processo
La proponeva opposizione al decreto monitorio n. 890/2019, emesso dal ONroparte_1
Tribunale di Torre Annunziata, con il quale le era stato ingiunto il pagamento alla società della somma di euro 21.442,13, oltre agli interessi convenzionalmente stabiliti, Parte_1
quale somma relativa a fatture per prestazioni ambulatoriali per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2017.
L'opponente deduceva l'inidoneità delle fatture emesse dalla quali prove del Parte_1
credito, il superamento del tetto di spesa e la non debenza degli interessi ex d.lgs. 231/2002.
Costituitasi in giudizio la società il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza Parte_1
n° 2015/2021, pubblicata il 14.10.2021, in parziale accoglimento dell'opposizione così statuiva: “1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo
n. 890/19, condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al ONroparte_1
pagamento, in favore del centro in persona del legale rappresentante p.t., della Parte_1
somma di euro 16.851,40 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002; 2) dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite”.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
- circa l'inidoneità delle fatture quale prova del credito, che, se è pur vero che le distinte riepilogative contabili sono atti unilaterali provenienti dal centro richiedente, è altresì vero
ON che il rapporto di natura concessoria tra il centro e la i appartenenza non rientra nel normale schema privatistico, ma è caratterizzato da un modello derogatorio normativamente
ON disciplinato, secondo cui da un lato il ricorrente, attraverso la spedizione all' elle distinte riepilogative, assolve al suo onere di documentazione, mentre dall'altro lato incombe sull'ente pubblico, che è in possesso di tutti gli elementi necessari per il controllo della veridicità e della congruenza delle risultanze di tali distinte riepilogative, l'onere di effettuare le verifiche e riscontri del caso;
pertanto, in assenza di circostanziate contestazioni da parte
ON della tese ad inficiare i dati e le indicazioni contenuti in tale documentazione (distinte riepilogative mensili), quest'ultima va ritenuta prova idonea e sufficiente del numero di prestazioni rese dal centro e del relativo corrispettivo pecuniario;
2 - circa il superamento del tetto di spesa, che la comunicazione delle date presuntive di esaurimento del tetto di spesa relativamente al quarto trimestre del 2017 era stata inviata al centro opposto solo in data 3.11.2017, per cui tale comunicazione appariva tardiva rispetto alle prestazioni erogate nel mese di ottobre del 2017, il cui corrispettivo, da determinare nella somma di euro 16.851,40, rimaneva quindi dovuto;
- quanto alla debenza degli interessi ex d.lgs. n° 231/2002, che essi erano espressamente previsti nel contratto stipulato tra le parti.
…
Avverso tale sentenza proponeva ha proposto appello la società con un unico Parte_1
motivo di gravame.
Si è costituita in giudizio la , la quale, oltre a richiedere il rigetto ONroparte_1
dell'avverso appello perché infondato, ha sua volta spiegato impugnazione incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con revoca di ogni statuizione di condanna.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
18.6.2025, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio: in particolare, l'appellante principale ha concluso in conformità al suo atto di appello, mentre l non ha presentato conclusioni. CP_1
All'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'unico motivo di appello la società si duole che il primo giudice si è limitato a Pt_1
riconoscere gli interessi moratori ex d.lgs. n° 231/2002 anziché riconoscere gli interessi moratori convenzionali previsti dal contratto, il quale prevederebbe, secondo l'appellante delle maggiorazioni rispetto al saggio ex d.lgs. n° 231/2002.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Il saggio degli interessi legali di mora previsto ex lege dal d.lgs. n° 231/2002, ed applicato dal primo giudice, è, contrariamente a quanto sembra ritenere l'appellante, più favorevole
3 del saggio di interessi di mora convenzionalmente previsto dall'art. 7 comma 4 del contratto intercorrente tra le parti ed invocato dall'appellante.
Infatti tale clausola contrattuale non prevede tout court delle maggiorazioni rispetto al saggio degli interessi legali di mora previsto dal d.lgs. n° 231/2002, ma prevede delle maggiorazioni rispetto al tasso di riferimento di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n° 231/2002.
Il tasso di riferimento in questione è definito, dall'art. 2 comma 1 lettera f) del d.lgs. n°
231/2002, come “il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali”.
A loro volta gli interessi legali di mora previsti dall'art. 5 del d.lgs. n° 231/2002 (e che devono essere versati, con le decorrenze previste dall'art. 4 del medesimo testo legislativo, nelle transazioni commerciali intercorrenti tra imprese oppure tra imprese e pubbliche amministrazioni) sono pari, a norma dell'art. 2 comma 1 lettera e) del d.lgs. n° 231/2002, al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali.
Orbene, mentre quindi gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n° 231/2002 sono pari al tasso di riferimento (e cioè al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali) maggiorato di otto punti percentuali, al contrario gli interessi di mora convenzionali previsti nel caso di specie dall'art. 7 comma 4 del contratto intercorrente tra le parti sono pari al tasso di riferimento di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n° 231/2002, maggiorato come segue:
a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali.
Appare quindi evidente che la maggiorazione degli otto punti percentuali del tasso di riferimento, che a norma dell'art. 5 del d.lgs. n° 231/2002 è dovuta a titolo di interessi moratori legali sin dal primo momento di decorrenza degli interessi stessi, nel caso invece degli interessi convenzionali di mora previsti dal contratto in oggetto è dovuta solo a partire dal settimo mesi di ritardo, laddove per i mesi precedenti sono previste della maggiorazioni in misura minore.
Gli interessi convenzionali di mora sono quindi per la struttura privata, all'evidenza, meno favorevoli rispetto a quelli legali di mora previsti dal d.lgs. n° 231/2002.
4 Ne consegue che l'erroneo riconoscimento, da parte del primo giudice, degli interessi di mora nella misura legalmente prevista dal d.lgs. n° 231/2002, anziché nella minore misura prevista nel caso di specie per gli interessi di mora convenzionali, si è rivelato favorevole all'appellante, il quale quindi non ha alcun interesse a proporre appello contro tale statuizione, derivandone dal suo eventuale accoglimento una pronuncia meno favorevole.
Da qui l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse (l'interesse all'impugnazione costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, sancito dall'art. 100
c.p.c., e va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame, in mancanza della quale va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto d'interesse: cfr. Cass., sez. lavoro, n° 13373 del 23/05/2008).
…
Nonostante l'inammissibilità dell'appello principale va esaminato l'appello incidentale proposto dalla contenuto nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente CP_1
depositata in data 29.3.2022 a fronte di una prima udienza indicata in citazione per il giorno
18.4.2022 (e quindi nel rispetto del termine, previsto a pena di decadenza dall'art. 343 c.p.c., dei 20 giorni prima dell'udienza indicata in citazione).
Invero tale l'appello incidentale, oltre a rispettare, come detto, il termine di decadenza ex art. 343 c.p.c., è altresì tempestivo rispetto al termine semestrale di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., tenuto conto che la sentenza impugnata (non notificata)
è stata pubblicata in data 14.10.2021, ragione per la quale in data 29.3.2022 il detto termine semestrale ancora non era decorso.
Né, secondo le più recenti pronunce giurisprudenziali, la notificazione dell'appello principale può equivalere, per il destinatario, alla notifica della sentenza, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per un eventuale appello incidentale (cfr. Cass., sez. 3, n° 30031 del 21/11/2024).
Ciò posto, come si desume dal chiaro tenore dell'art. 334 c.p.c., è solo l'impugnazione incidentale tardiva che perde efficacia nel caso di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello principale, non anche l'impugnazione incidentale che è stata avanzata nel rispetto dei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. (cfr. Cass., sez.
2, n° 20963 del 22/08/2018).
5 Passando quindi all'esame del detto appello incidentale, esso consiste di un unico motivo, con il quale l assume che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere che le CP_1
prestazioni erogate in data successiva al superamento del tetto di spesa fossero remunerabili solo perché era stata tardiva la comunicazione delle date presunte di esaurimento.
Sostiene invece l'appellante incidentale che la tardività della comunicazione fa solo sì che si debba procedere alla determinazione delle regressioni tariffarie e all'uopo produce la delibera del direttore generale dell' n° 1121 del 15/12/2021, con la quale ONroparte_1
è stata approvata la definizione della regressione tariffaria per l'anno 2017, macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale.
Evidenzia l'appellante che dai dati allegati a tale delibera emerge che: “nel I trimestre 2017 il tetto nella branca sia stato 'sforato' per € 2.15.883,42 e che il Parte_2
(cfr. pag. 7 e 14 dell'allegato C1 della delibera) a fronte di un fatturato Parte_3
netto di € 150.710,88 abbia subito decurtazioni RTU per € 17.542,40 per cui il fatturato liquidabile è sceso a € 121.191,80. Analogamente, nel II trimestre 2017 (cfr. pag. 6 e 14 dell'allegato C2 della de-libera) il a fronte di un fatturato netto di € Parte_3
138.553,09 ha subito decurtazioni per € 13.477,96 ed il fatturato liquidabile è sceso a €
125.075,13. Complessivamente e solo per i primi due trimestri del 2017 il Centro è Pt_1
ON debitore dell' i € 31.020,36”.
Conclude, quindi, nel modo che segue:
“In accoglimento di quanto esposto in comparsa di costituzione, rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla Società in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
2. Accogliere l'appello incidentale ritualmente e tempestivamente proposto dalla CP_1
e, contestualmente, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Torre
[...]
Annunziata, Sezione Seconda Civile, Giudice dr.ssa Vernaglia Lombardi Lara, n. 2015/2021 nel proc. RG n.5054/19, con decla-ratoria di integrale rigetto nel merito della domanda proposta con ricorso in via monitoria dalla società appellante in via principale e ulteriormente conseguente revoca del decreto ingiuntivo 890/2019, oggetto dell'azione in opposizione
ON proposta dalla , introduttiva del primo grado di giudizio”. CP_1
Ebbene, il motivo di appello, così formulato, è del tutto aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.
6 Va premesso che la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto la remunerabilità delle prestazioni erogate nel mese di ottobre 2017 per la tardività rispetto a tale mese della comunicazione delle date di sforamento (avvenuta solo in data 3.11.2017), è stata del tutto corretta.
L'art. 5 comma 3 del contratto stipulato tra le parti, versato in atti, così infatti recita
(conformemente, d'altronde, a tutti i contratti stipulati dalle con i centri accreditati): CP_1
ONr
“La comunicherà a ciascun centro privato con lettera raccomandata A.R. (o a mezzo
ONr PEC-Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra la e gli operatori stessi):
- la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti;
- la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo.
Ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista
ONr nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella erogate Parte_4
dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n.1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva
ONr rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”.
Dalla succitata disciplina convenzionale emerge quindi che, affinché nulla spetti alle strutture convenzionate a titolo di compenso per le prestazioni sanitarie erogate, non è sufficiente che tali prestazioni siano state erogate a limite di spesa esaurito, ma è necessario anche che la prevedibile data del probabile esaurimento del limite di spesa sia stata preventivamente comunicata alle strutture.
7 Dopodiché, se l'esaurimento del limite di spesa si è invece poi avuto in una data antecedente rispetto a quella comunicata - è l'ipotesi prevista dalla lettera a) delle pattuizioni contrattuali
- e la struttura ha erogato le sue prestazioni dopo l'esaurimento del limite di spesa ma prima di quella che era stata la data comunicatale (per cui non aveva consapevolezza di rendere prestazioni nonostante l'esaurimento del limite di spesa) o, a fortiori, se la comunicazione preventiva della prevedibile data di esaurimento del limite di spesa non vi è proprio stata oppure se essa è stata tardiva, l'erogazione delle prestazioni ad avvenuto esaurimento del limite di spesa avrà pur sempre rilievo, ma non nel senso di elidere qualsivoglia diritto al compenso da parte della struttura per le prestazioni erogate dopo la data di esaurimento del limite di spesa, ma al più limitato fine dell'applicazione della regressione tariffaria;
solo per le prestazioni rese oltre quella che era stata la data comunicata nulla spetterà alla struttura per le prestazioni erogate (in quanto rese con la consapevolezza del probabile esaurimento del limite di spesa).
Se invece l'esaurimento del limite di spesa si è avuto in una data successiva rispetto a quella comunicata (o, a fortiori, proprio nella data comunicata) non vi potrà che essere totale elisione del diritto della struttura al compenso per le prestazioni erogate, avendole essa rese con la consapevolezza del probabile esaurimento del limite di spesa (è l'ipotesi prevista dalla lettera b) delle pattuizioni contrattuali).
Ne consegue che nel caso di specie, alla luce della tardività della comunicazione, per le prestazioni relative al mese di ottobre vi poteva essere esclusivamente la regressione tariffaria, il che significa che il diritto di credito della struttura convenzionata viene ridotto (e non eliso del tutto) in base ad una percentuale individuata, di volta in volta, dalla stessa
CP_1
Tale regressione tariffaria, che necessita di un provvedimento autoritativo che la deliberi e che determini la percentuale di regressione applicabile alla branca ed opponibile al singolo centro, non è stata prodotta in primo grado, essendo stata deliberata solo successivamente alla pubblicazione della sentenza, e cioè in data 15.12.2021.
Ben ha fatto quindi il primo giudice a ritenere, sulla base di quello che era lo stato delle cose al momento della pronuncia, la remunerabilità delle prestazioni erogate nel mese di ottobre.
Il provvedimento di regressione tariffaria è stato quindi prodotto per la prima volta con l'atto di appello.
8 Ebbene, nulla questio:
- che il provvedimento di regressione tariffaria possa avvenire anche tardivamente (cfr.
Cass., sez. 1, n° 4375 del 13/02/2023: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di
ONr accreditamento, l'esercizio da parte della di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale”);
- che in tale caso la regressione tariffaria possa essere eccepita per la prima volta in grado di appello, essendo basata su di un fatto storico sopravvenuto (il provvedimento che l'ha determinata per l'anno 2017), verificatosi dopo lo scadere del termine per la deducibilità delle eccezioni in primo grado (cfr. Cass., sez. 1, n° 18219 del 05/07/2019: “Nel procedimento d'appello, il divieto di introdurre nuove eccezioni posto dall'art. 345 c.p.c. non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità in sede di primo grado dal momento che l'insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha reso impossibile sollevare la relativa eccezione, non contrasta con l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito”; conforme Cass., sez. 2, n° 5703 del 18/04/2001);
- che laddove si tratti di dover provare un fatto storico sopravvenuto non operi nemmeno il divieto di introdurre nuove prove documentali (cfr. Cass., sez. 3, n° 34/2025, non massimata).
Tuttavia, a ben vedere, l' non deduce che il provvedimento di regressione tariffaria CP_1
abbia riguardato anche il quarto trimestre 2017 (che è quello che in questa sede rileva, trattandosi delle fatture dei mesi di ottobre, novembre e dicembre), né a fortiori indica in che misura la regressione tariffaria avrebbe riguardato la società per il detto trimestre, Pt_1
ma si limita ad evidenziare che dagli allegati alla delibera emerge che “nel I trimestre 2017 il tetto nella branca sia stato 'sforato' per € 2.15.883,42 e che il Parte_2
(cfr. pag. 7 e 14 dell'allegato C1 della delibera) a fronte di un fatturato Parte_3
netto di € 150.710,88 abbia subito decurtazioni RTU per € 17.542,40 per cui il fatturato
9 liquidabile è sceso a € 121.191,80. Analogamente, nel II trimestre 2017 (cfr. pag. 6 e 14 dell'allegato C2 della de-libera) il a fronte di un fatturato netto di € Parte_3
138.553,09 ha subito decurtazioni per € 13.477,96 ed il fatturato liquidabile è sceso a €
125.075,13. Complessivamente e solo per i primi due trimestri del 2017 il Centro è Pt_1
ON debitore dell' i € 31.020,36”.
Il motivo, così posto, è quindi del tutto aspecifico, non contenendo esso alcun riferimento al trimestre che rileva.
Né maggiori precisazioni vi sono state negli atti successivi: con le note sostitutive dell'udienza del 20.4.2022 l ha prodotto ulteriori documenti, senza però nulla dedurre CP_1
circa la loro eventuale rilevanza per il quarto trimestre 2017; successivamente non ha né precisato le conclusioni né depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
Va effettuata un'ultima osservazione.
L' afferma che “Complessivamente e solo per i primi due trimestri del 2017 il Centro CP_1
ON KA è debitore dell i € 31.020,36”.
Anche se con tale affermazione l'appellante sembra adombrare che il debito restitutorio della società per i primi due trimestri sarebbe sufficiente ad elidere il credito della Pt_1
predetta per il quale vi è stata condanna in primo grado, non pare tuttavia che si possa affermare che l' abbia inteso in tal modo proporre una eccezione di compensazione. CP_1
Pur non necessitando dell'uso di formule sacramentali, ai fini dell'eccezione di compensazione deve comunque risultare in maniera univoca la volontà della parte di ottenere la dichiarazione dell'estinzione del suo debito per il tramite di tale istituto (cfr. Cass., sez. 3, n° 10335 del 13/05/2014); essa quindi “presuppone pur sempre che una delle parti dichiari di volersene avvalere, così esercitando un diritto potestativo, il quale postula che valutando liberamente il proprio interesse all'adempimento, la parte predetta decida di determinare l'estinzione dei debiti contrapposti dal giorno della loro coesistenza” (cfr. Cass., sez. 1, n° 23948 del 02/10/2018).
Nel caso di specie, ad avviso di questa Corte, tale volontà dell' non si desume in CP_1
maniera chiara ed inequivocabile né dalla parte motiva dell'appello incidentale (più sopra riportata) né dalle conclusioni contenute nell'appello stesso ( “In accoglimento di quanto esposto in comparsa di costituzione, rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla
Società in quanto infondato in fatto e in diritto;
2. Accogliere l'appello incidentale Parte_1
10 ritualmente e tempestivamente proposto dalla e, contestualmente, ONroparte_1
riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Seconda Civile,
Giudice dr.ssa Vernaglia Lombardi Lara, n. 2015/2021 nel proc. RG n.5054/19, con declaratoria di integrale rigetto nel merito della domanda proposta con ricorso in via monitoria dalla società appellante in via principale e ulteriormente con-seguente revoca del decreto ingiuntivo 890/2019, oggetto dell'azione in opposizione proposta dalla CP_1
introduttiva del primo grado di giudizio”).
[...]
…
In conclusione l'impugnata sentenza va integralmente confermata, essendo l'appello principale inammissibile per carenza di interesse e quello incidentale inammissibile per aspecificità e, comunque, manifestamente infondato.
La soccombenza reciproca giustifica, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dei rispettivi atti di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- dichiara inammissibile per carenza di interesse l'appello principale ed inammissibile per aspecificità, e comunque manifestamente infondato, l'appello incidentale;
- per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n° 2015/2021, pubblicata in data
14.10.2021 dal Tribunale di Torre Annunziata;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dei rispettivi atti di appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 3.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
CO GE RI MO UL DA
11
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. UL DA Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. CO GE RI MO Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 4887/2021 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025 , tra:
- “ (C.F.: ), in persona dell'amministratore unico, con sede in Parte_1 P.IVA_1
MI d'CO (NA), alla Via Felice Terracciano n. 213, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato Pierpaolo RR (C.F.:
e dall'avvocato Vincenzo Chianese (C.F.: ), C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale RR in MI d'CO, alla Via
Sibilla Aleramo, 5.
- appellante ed appellata incidentale-
e
- , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, ONroparte_1
con sede legale in Torre del Greco alla via Marconi 66 (C.F. e P. IVA: ), P.IVA_2
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Eduardo Martucci (C.F.:
ed DE De AU (C.F.: , domiciliata – C.F._3 C.F._4
1 unitamente ai sottoscritti procuratori – presso la sede dell'ente, in Torre del Greco alla via
G. Marconi n.66
-appellata ed appellante incidentale-
Svolgimento del processo
La proponeva opposizione al decreto monitorio n. 890/2019, emesso dal ONroparte_1
Tribunale di Torre Annunziata, con il quale le era stato ingiunto il pagamento alla società della somma di euro 21.442,13, oltre agli interessi convenzionalmente stabiliti, Parte_1
quale somma relativa a fatture per prestazioni ambulatoriali per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2017.
L'opponente deduceva l'inidoneità delle fatture emesse dalla quali prove del Parte_1
credito, il superamento del tetto di spesa e la non debenza degli interessi ex d.lgs. 231/2002.
Costituitasi in giudizio la società il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza Parte_1
n° 2015/2021, pubblicata il 14.10.2021, in parziale accoglimento dell'opposizione così statuiva: “1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo
n. 890/19, condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al ONroparte_1
pagamento, in favore del centro in persona del legale rappresentante p.t., della Parte_1
somma di euro 16.851,40 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002; 2) dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite”.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
- circa l'inidoneità delle fatture quale prova del credito, che, se è pur vero che le distinte riepilogative contabili sono atti unilaterali provenienti dal centro richiedente, è altresì vero
ON che il rapporto di natura concessoria tra il centro e la i appartenenza non rientra nel normale schema privatistico, ma è caratterizzato da un modello derogatorio normativamente
ON disciplinato, secondo cui da un lato il ricorrente, attraverso la spedizione all' elle distinte riepilogative, assolve al suo onere di documentazione, mentre dall'altro lato incombe sull'ente pubblico, che è in possesso di tutti gli elementi necessari per il controllo della veridicità e della congruenza delle risultanze di tali distinte riepilogative, l'onere di effettuare le verifiche e riscontri del caso;
pertanto, in assenza di circostanziate contestazioni da parte
ON della tese ad inficiare i dati e le indicazioni contenuti in tale documentazione (distinte riepilogative mensili), quest'ultima va ritenuta prova idonea e sufficiente del numero di prestazioni rese dal centro e del relativo corrispettivo pecuniario;
2 - circa il superamento del tetto di spesa, che la comunicazione delle date presuntive di esaurimento del tetto di spesa relativamente al quarto trimestre del 2017 era stata inviata al centro opposto solo in data 3.11.2017, per cui tale comunicazione appariva tardiva rispetto alle prestazioni erogate nel mese di ottobre del 2017, il cui corrispettivo, da determinare nella somma di euro 16.851,40, rimaneva quindi dovuto;
- quanto alla debenza degli interessi ex d.lgs. n° 231/2002, che essi erano espressamente previsti nel contratto stipulato tra le parti.
…
Avverso tale sentenza proponeva ha proposto appello la società con un unico Parte_1
motivo di gravame.
Si è costituita in giudizio la , la quale, oltre a richiedere il rigetto ONroparte_1
dell'avverso appello perché infondato, ha sua volta spiegato impugnazione incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con revoca di ogni statuizione di condanna.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
18.6.2025, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio: in particolare, l'appellante principale ha concluso in conformità al suo atto di appello, mentre l non ha presentato conclusioni. CP_1
All'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'unico motivo di appello la società si duole che il primo giudice si è limitato a Pt_1
riconoscere gli interessi moratori ex d.lgs. n° 231/2002 anziché riconoscere gli interessi moratori convenzionali previsti dal contratto, il quale prevederebbe, secondo l'appellante delle maggiorazioni rispetto al saggio ex d.lgs. n° 231/2002.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Il saggio degli interessi legali di mora previsto ex lege dal d.lgs. n° 231/2002, ed applicato dal primo giudice, è, contrariamente a quanto sembra ritenere l'appellante, più favorevole
3 del saggio di interessi di mora convenzionalmente previsto dall'art. 7 comma 4 del contratto intercorrente tra le parti ed invocato dall'appellante.
Infatti tale clausola contrattuale non prevede tout court delle maggiorazioni rispetto al saggio degli interessi legali di mora previsto dal d.lgs. n° 231/2002, ma prevede delle maggiorazioni rispetto al tasso di riferimento di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n° 231/2002.
Il tasso di riferimento in questione è definito, dall'art. 2 comma 1 lettera f) del d.lgs. n°
231/2002, come “il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali”.
A loro volta gli interessi legali di mora previsti dall'art. 5 del d.lgs. n° 231/2002 (e che devono essere versati, con le decorrenze previste dall'art. 4 del medesimo testo legislativo, nelle transazioni commerciali intercorrenti tra imprese oppure tra imprese e pubbliche amministrazioni) sono pari, a norma dell'art. 2 comma 1 lettera e) del d.lgs. n° 231/2002, al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali.
Orbene, mentre quindi gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n° 231/2002 sono pari al tasso di riferimento (e cioè al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali) maggiorato di otto punti percentuali, al contrario gli interessi di mora convenzionali previsti nel caso di specie dall'art. 7 comma 4 del contratto intercorrente tra le parti sono pari al tasso di riferimento di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n° 231/2002, maggiorato come segue:
a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali.
Appare quindi evidente che la maggiorazione degli otto punti percentuali del tasso di riferimento, che a norma dell'art. 5 del d.lgs. n° 231/2002 è dovuta a titolo di interessi moratori legali sin dal primo momento di decorrenza degli interessi stessi, nel caso invece degli interessi convenzionali di mora previsti dal contratto in oggetto è dovuta solo a partire dal settimo mesi di ritardo, laddove per i mesi precedenti sono previste della maggiorazioni in misura minore.
Gli interessi convenzionali di mora sono quindi per la struttura privata, all'evidenza, meno favorevoli rispetto a quelli legali di mora previsti dal d.lgs. n° 231/2002.
4 Ne consegue che l'erroneo riconoscimento, da parte del primo giudice, degli interessi di mora nella misura legalmente prevista dal d.lgs. n° 231/2002, anziché nella minore misura prevista nel caso di specie per gli interessi di mora convenzionali, si è rivelato favorevole all'appellante, il quale quindi non ha alcun interesse a proporre appello contro tale statuizione, derivandone dal suo eventuale accoglimento una pronuncia meno favorevole.
Da qui l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse (l'interesse all'impugnazione costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, sancito dall'art. 100
c.p.c., e va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame, in mancanza della quale va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto d'interesse: cfr. Cass., sez. lavoro, n° 13373 del 23/05/2008).
…
Nonostante l'inammissibilità dell'appello principale va esaminato l'appello incidentale proposto dalla contenuto nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente CP_1
depositata in data 29.3.2022 a fronte di una prima udienza indicata in citazione per il giorno
18.4.2022 (e quindi nel rispetto del termine, previsto a pena di decadenza dall'art. 343 c.p.c., dei 20 giorni prima dell'udienza indicata in citazione).
Invero tale l'appello incidentale, oltre a rispettare, come detto, il termine di decadenza ex art. 343 c.p.c., è altresì tempestivo rispetto al termine semestrale di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., tenuto conto che la sentenza impugnata (non notificata)
è stata pubblicata in data 14.10.2021, ragione per la quale in data 29.3.2022 il detto termine semestrale ancora non era decorso.
Né, secondo le più recenti pronunce giurisprudenziali, la notificazione dell'appello principale può equivalere, per il destinatario, alla notifica della sentenza, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per un eventuale appello incidentale (cfr. Cass., sez. 3, n° 30031 del 21/11/2024).
Ciò posto, come si desume dal chiaro tenore dell'art. 334 c.p.c., è solo l'impugnazione incidentale tardiva che perde efficacia nel caso di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello principale, non anche l'impugnazione incidentale che è stata avanzata nel rispetto dei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. (cfr. Cass., sez.
2, n° 20963 del 22/08/2018).
5 Passando quindi all'esame del detto appello incidentale, esso consiste di un unico motivo, con il quale l assume che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere che le CP_1
prestazioni erogate in data successiva al superamento del tetto di spesa fossero remunerabili solo perché era stata tardiva la comunicazione delle date presunte di esaurimento.
Sostiene invece l'appellante incidentale che la tardività della comunicazione fa solo sì che si debba procedere alla determinazione delle regressioni tariffarie e all'uopo produce la delibera del direttore generale dell' n° 1121 del 15/12/2021, con la quale ONroparte_1
è stata approvata la definizione della regressione tariffaria per l'anno 2017, macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale.
Evidenzia l'appellante che dai dati allegati a tale delibera emerge che: “nel I trimestre 2017 il tetto nella branca sia stato 'sforato' per € 2.15.883,42 e che il Parte_2
(cfr. pag. 7 e 14 dell'allegato C1 della delibera) a fronte di un fatturato Parte_3
netto di € 150.710,88 abbia subito decurtazioni RTU per € 17.542,40 per cui il fatturato liquidabile è sceso a € 121.191,80. Analogamente, nel II trimestre 2017 (cfr. pag. 6 e 14 dell'allegato C2 della de-libera) il a fronte di un fatturato netto di € Parte_3
138.553,09 ha subito decurtazioni per € 13.477,96 ed il fatturato liquidabile è sceso a €
125.075,13. Complessivamente e solo per i primi due trimestri del 2017 il Centro è Pt_1
ON debitore dell' i € 31.020,36”.
Conclude, quindi, nel modo che segue:
“In accoglimento di quanto esposto in comparsa di costituzione, rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla Società in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
2. Accogliere l'appello incidentale ritualmente e tempestivamente proposto dalla CP_1
e, contestualmente, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Torre
[...]
Annunziata, Sezione Seconda Civile, Giudice dr.ssa Vernaglia Lombardi Lara, n. 2015/2021 nel proc. RG n.5054/19, con decla-ratoria di integrale rigetto nel merito della domanda proposta con ricorso in via monitoria dalla società appellante in via principale e ulteriormente conseguente revoca del decreto ingiuntivo 890/2019, oggetto dell'azione in opposizione
ON proposta dalla , introduttiva del primo grado di giudizio”. CP_1
Ebbene, il motivo di appello, così formulato, è del tutto aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.
6 Va premesso che la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto la remunerabilità delle prestazioni erogate nel mese di ottobre 2017 per la tardività rispetto a tale mese della comunicazione delle date di sforamento (avvenuta solo in data 3.11.2017), è stata del tutto corretta.
L'art. 5 comma 3 del contratto stipulato tra le parti, versato in atti, così infatti recita
(conformemente, d'altronde, a tutti i contratti stipulati dalle con i centri accreditati): CP_1
ONr
“La comunicherà a ciascun centro privato con lettera raccomandata A.R. (o a mezzo
ONr PEC-Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra la e gli operatori stessi):
- la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti;
- la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo.
Ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista
ONr nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella erogate Parte_4
dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n.1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva
ONr rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”.
Dalla succitata disciplina convenzionale emerge quindi che, affinché nulla spetti alle strutture convenzionate a titolo di compenso per le prestazioni sanitarie erogate, non è sufficiente che tali prestazioni siano state erogate a limite di spesa esaurito, ma è necessario anche che la prevedibile data del probabile esaurimento del limite di spesa sia stata preventivamente comunicata alle strutture.
7 Dopodiché, se l'esaurimento del limite di spesa si è invece poi avuto in una data antecedente rispetto a quella comunicata - è l'ipotesi prevista dalla lettera a) delle pattuizioni contrattuali
- e la struttura ha erogato le sue prestazioni dopo l'esaurimento del limite di spesa ma prima di quella che era stata la data comunicatale (per cui non aveva consapevolezza di rendere prestazioni nonostante l'esaurimento del limite di spesa) o, a fortiori, se la comunicazione preventiva della prevedibile data di esaurimento del limite di spesa non vi è proprio stata oppure se essa è stata tardiva, l'erogazione delle prestazioni ad avvenuto esaurimento del limite di spesa avrà pur sempre rilievo, ma non nel senso di elidere qualsivoglia diritto al compenso da parte della struttura per le prestazioni erogate dopo la data di esaurimento del limite di spesa, ma al più limitato fine dell'applicazione della regressione tariffaria;
solo per le prestazioni rese oltre quella che era stata la data comunicata nulla spetterà alla struttura per le prestazioni erogate (in quanto rese con la consapevolezza del probabile esaurimento del limite di spesa).
Se invece l'esaurimento del limite di spesa si è avuto in una data successiva rispetto a quella comunicata (o, a fortiori, proprio nella data comunicata) non vi potrà che essere totale elisione del diritto della struttura al compenso per le prestazioni erogate, avendole essa rese con la consapevolezza del probabile esaurimento del limite di spesa (è l'ipotesi prevista dalla lettera b) delle pattuizioni contrattuali).
Ne consegue che nel caso di specie, alla luce della tardività della comunicazione, per le prestazioni relative al mese di ottobre vi poteva essere esclusivamente la regressione tariffaria, il che significa che il diritto di credito della struttura convenzionata viene ridotto (e non eliso del tutto) in base ad una percentuale individuata, di volta in volta, dalla stessa
CP_1
Tale regressione tariffaria, che necessita di un provvedimento autoritativo che la deliberi e che determini la percentuale di regressione applicabile alla branca ed opponibile al singolo centro, non è stata prodotta in primo grado, essendo stata deliberata solo successivamente alla pubblicazione della sentenza, e cioè in data 15.12.2021.
Ben ha fatto quindi il primo giudice a ritenere, sulla base di quello che era lo stato delle cose al momento della pronuncia, la remunerabilità delle prestazioni erogate nel mese di ottobre.
Il provvedimento di regressione tariffaria è stato quindi prodotto per la prima volta con l'atto di appello.
8 Ebbene, nulla questio:
- che il provvedimento di regressione tariffaria possa avvenire anche tardivamente (cfr.
Cass., sez. 1, n° 4375 del 13/02/2023: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di
ONr accreditamento, l'esercizio da parte della di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale”);
- che in tale caso la regressione tariffaria possa essere eccepita per la prima volta in grado di appello, essendo basata su di un fatto storico sopravvenuto (il provvedimento che l'ha determinata per l'anno 2017), verificatosi dopo lo scadere del termine per la deducibilità delle eccezioni in primo grado (cfr. Cass., sez. 1, n° 18219 del 05/07/2019: “Nel procedimento d'appello, il divieto di introdurre nuove eccezioni posto dall'art. 345 c.p.c. non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità in sede di primo grado dal momento che l'insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha reso impossibile sollevare la relativa eccezione, non contrasta con l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito”; conforme Cass., sez. 2, n° 5703 del 18/04/2001);
- che laddove si tratti di dover provare un fatto storico sopravvenuto non operi nemmeno il divieto di introdurre nuove prove documentali (cfr. Cass., sez. 3, n° 34/2025, non massimata).
Tuttavia, a ben vedere, l' non deduce che il provvedimento di regressione tariffaria CP_1
abbia riguardato anche il quarto trimestre 2017 (che è quello che in questa sede rileva, trattandosi delle fatture dei mesi di ottobre, novembre e dicembre), né a fortiori indica in che misura la regressione tariffaria avrebbe riguardato la società per il detto trimestre, Pt_1
ma si limita ad evidenziare che dagli allegati alla delibera emerge che “nel I trimestre 2017 il tetto nella branca sia stato 'sforato' per € 2.15.883,42 e che il Parte_2
(cfr. pag. 7 e 14 dell'allegato C1 della delibera) a fronte di un fatturato Parte_3
netto di € 150.710,88 abbia subito decurtazioni RTU per € 17.542,40 per cui il fatturato
9 liquidabile è sceso a € 121.191,80. Analogamente, nel II trimestre 2017 (cfr. pag. 6 e 14 dell'allegato C2 della de-libera) il a fronte di un fatturato netto di € Parte_3
138.553,09 ha subito decurtazioni per € 13.477,96 ed il fatturato liquidabile è sceso a €
125.075,13. Complessivamente e solo per i primi due trimestri del 2017 il Centro è Pt_1
ON debitore dell' i € 31.020,36”.
Il motivo, così posto, è quindi del tutto aspecifico, non contenendo esso alcun riferimento al trimestre che rileva.
Né maggiori precisazioni vi sono state negli atti successivi: con le note sostitutive dell'udienza del 20.4.2022 l ha prodotto ulteriori documenti, senza però nulla dedurre CP_1
circa la loro eventuale rilevanza per il quarto trimestre 2017; successivamente non ha né precisato le conclusioni né depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
Va effettuata un'ultima osservazione.
L' afferma che “Complessivamente e solo per i primi due trimestri del 2017 il Centro CP_1
ON KA è debitore dell i € 31.020,36”.
Anche se con tale affermazione l'appellante sembra adombrare che il debito restitutorio della società per i primi due trimestri sarebbe sufficiente ad elidere il credito della Pt_1
predetta per il quale vi è stata condanna in primo grado, non pare tuttavia che si possa affermare che l' abbia inteso in tal modo proporre una eccezione di compensazione. CP_1
Pur non necessitando dell'uso di formule sacramentali, ai fini dell'eccezione di compensazione deve comunque risultare in maniera univoca la volontà della parte di ottenere la dichiarazione dell'estinzione del suo debito per il tramite di tale istituto (cfr. Cass., sez. 3, n° 10335 del 13/05/2014); essa quindi “presuppone pur sempre che una delle parti dichiari di volersene avvalere, così esercitando un diritto potestativo, il quale postula che valutando liberamente il proprio interesse all'adempimento, la parte predetta decida di determinare l'estinzione dei debiti contrapposti dal giorno della loro coesistenza” (cfr. Cass., sez. 1, n° 23948 del 02/10/2018).
Nel caso di specie, ad avviso di questa Corte, tale volontà dell' non si desume in CP_1
maniera chiara ed inequivocabile né dalla parte motiva dell'appello incidentale (più sopra riportata) né dalle conclusioni contenute nell'appello stesso ( “In accoglimento di quanto esposto in comparsa di costituzione, rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla
Società in quanto infondato in fatto e in diritto;
2. Accogliere l'appello incidentale Parte_1
10 ritualmente e tempestivamente proposto dalla e, contestualmente, ONroparte_1
riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Seconda Civile,
Giudice dr.ssa Vernaglia Lombardi Lara, n. 2015/2021 nel proc. RG n.5054/19, con declaratoria di integrale rigetto nel merito della domanda proposta con ricorso in via monitoria dalla società appellante in via principale e ulteriormente con-seguente revoca del decreto ingiuntivo 890/2019, oggetto dell'azione in opposizione proposta dalla CP_1
introduttiva del primo grado di giudizio”).
[...]
…
In conclusione l'impugnata sentenza va integralmente confermata, essendo l'appello principale inammissibile per carenza di interesse e quello incidentale inammissibile per aspecificità e, comunque, manifestamente infondato.
La soccombenza reciproca giustifica, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dei rispettivi atti di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- dichiara inammissibile per carenza di interesse l'appello principale ed inammissibile per aspecificità, e comunque manifestamente infondato, l'appello incidentale;
- per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n° 2015/2021, pubblicata in data
14.10.2021 dal Tribunale di Torre Annunziata;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dei rispettivi atti di appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 3.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
CO GE RI MO UL DA
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