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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/10/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1662/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 2/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Nicotera, Via San Francesco n. 5 bis, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Tassone Jessica (PEC: , che Email_1 lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato
[...] presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 22/08/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dalla malattia professionale denunciata o e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo in capitale a carico dell' CP_1 convenuto. Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. Accertare e dichiarare che la seguente patologia: “discopatia cervicale” indicata in parte motiva, rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall ex DPR 1124/65 e che le stesse sono da considerarsi malattia CP_1 professionale in nesso causale con le mansioni svolte;
2. Accertare e dichiarare che il sig. ha una menomazione dell'integrità psico- Parte_1 fisica di grado non inferiore al 14% (percentuale stabilita dal medico legale di parte e dalle tabelle
al codice 212 che stabiliscono un grado percentuale fino al 12%) con diritto all'erogazione CP_1 del relativo indennizzo in capitale (o in rendita secondo la percentuale che verrà accertata in corso di causa) e, per l'effetto 3. Condannare l in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento dell'indennizzo in capitale (o della rendita mensile) – in base alla percentuale che verrà accertata in corso di causa - per come stabilito dalla legge parametrata al grado percentuale accertato, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
4. Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto legale antistatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e infondato.
2. La domanda e sfornita di prova stante l'assenza di istanze istruttorie e le contestazioni specifiche ex adverso in relazione alla dinamica rappresentata. Grava sul ricorrente la prova della dimostrazione della lavorazione, dell'esposizione a rischio, della sussistenza della patologia e del nesso eziologico, in difetto della quale la domanda non puo essere valutata o tantomeno valorizzata nei termini richiesti dalla parte istante. Chi agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di allegare tutti gli elementi (fatto; nesso causale materiale;
danno-evento; nesso causale giuridico;
danno conseguenza;
elemento subiettivo) costitutivi della fattispecie di responsabilita . La prova del danno deve essere data, secondo la regola generale, dalla parte quindi che ne chiede il risarcimento. L'assenza di prova a carico di parte ricorrente non permette pertanto l'accoglimento della domanda che, pertanto, deve dichiararsi rigettata.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna , al pagamento delle spese in favore di , liquidate in Parte_1 CP_1 complessivi euro 1.000,00, oltre accessori, come per legge.
Vibo Valentia, 2/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 2/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Nicotera, Via San Francesco n. 5 bis, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Tassone Jessica (PEC: , che Email_1 lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato
[...] presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 22/08/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dalla malattia professionale denunciata o e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo in capitale a carico dell' CP_1 convenuto. Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. Accertare e dichiarare che la seguente patologia: “discopatia cervicale” indicata in parte motiva, rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall ex DPR 1124/65 e che le stesse sono da considerarsi malattia CP_1 professionale in nesso causale con le mansioni svolte;
2. Accertare e dichiarare che il sig. ha una menomazione dell'integrità psico- Parte_1 fisica di grado non inferiore al 14% (percentuale stabilita dal medico legale di parte e dalle tabelle
al codice 212 che stabiliscono un grado percentuale fino al 12%) con diritto all'erogazione CP_1 del relativo indennizzo in capitale (o in rendita secondo la percentuale che verrà accertata in corso di causa) e, per l'effetto 3. Condannare l in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento dell'indennizzo in capitale (o della rendita mensile) – in base alla percentuale che verrà accertata in corso di causa - per come stabilito dalla legge parametrata al grado percentuale accertato, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
4. Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto legale antistatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e infondato.
2. La domanda e sfornita di prova stante l'assenza di istanze istruttorie e le contestazioni specifiche ex adverso in relazione alla dinamica rappresentata. Grava sul ricorrente la prova della dimostrazione della lavorazione, dell'esposizione a rischio, della sussistenza della patologia e del nesso eziologico, in difetto della quale la domanda non puo essere valutata o tantomeno valorizzata nei termini richiesti dalla parte istante. Chi agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di allegare tutti gli elementi (fatto; nesso causale materiale;
danno-evento; nesso causale giuridico;
danno conseguenza;
elemento subiettivo) costitutivi della fattispecie di responsabilita . La prova del danno deve essere data, secondo la regola generale, dalla parte quindi che ne chiede il risarcimento. L'assenza di prova a carico di parte ricorrente non permette pertanto l'accoglimento della domanda che, pertanto, deve dichiararsi rigettata.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna , al pagamento delle spese in favore di , liquidate in Parte_1 CP_1 complessivi euro 1.000,00, oltre accessori, come per legge.
Vibo Valentia, 2/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani