Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
639/2024 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 639/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
nata a [...] il [...] e residente a [...]di Stabia Parte_1
(NA) alla Traversa di Via Fontanelle n. 7 (C.F. ) e C.F._1 Parte_2
ato a Gragnano (NA) il 17.09.1982 e residente a Gragnano (NA) alla Via San Nicola
[...] dei Miri n. 15 (C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Diego C.F._2
Chirico presso il cui Studio Legale a Scafati (SA) alla Via Enrico Fermi n. 6 sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, le parti, preso atto che non vi è possibilità né volontà di riconciliazione da parte dei medesimi, hanno chiesto al tribunale di pronunciare il divorzio tra i coniugi e confermare gli accordi, così come da ricorso depositato e allegato sottoscritto dagli stessi ricorrenti.
Il P.M., in data 02.05.2025, ha espresso parere favorevole.
1
Con ricorso congiunto depositato il 26.03.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Agerola in data
02.10.2016, in regime di separazione dei beni, dal quale non sono nati figli;
che l'unione un tempo felice, si è deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune;
che entrambi sono economicamente autosufficienti, essendo occupati come impiegati in ditte private, la moglie presso LIDL ITALIA S.r.l. ed il marito presso INTERNI D'ELITE' S.r.l..
Nominato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione del 28.05.2024 - sostituita su richiesta delle parti dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. - con ordinanza del 29.05.2024 la causa è stata rimessa al collegio per l'omologa previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere. pertanto, con sentenza n. 43/2024 pubblicata in data 03.07.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Castellammare di Stabia (NA) alla Traversa di Via Fontanelle n. 7 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata e resta di proprietà della IG.ra Parte_1
che ivi vi dimora attualmente;
3. dato atto delle attuali condizioni economiche/reddituali dei coniugi, gli stessi non dovranno versare alcun assegno l'un l'altro”.
Con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio;
dunque, all'udienza del 14.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni previste in ricorso e la causa, acquisito già il parere del P.M., con ordinanza depositata il 15.05.2025, è stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 43/2024 pubblicata in data
03.07.2024 e passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria in atti.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale
(28.05.2024) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
2 Ciò detto, come già rilevato nella sentenza di separazione, dalle allegazioni del ricorso introduttivo
è emerso che è un'impiegata presso LIDL ITALIA s.r.l. con un reddito annuo Parte_1 pari, per l'anno 2022, a circa euro 23.000,00; è proprietaria dell'immobile sito in Castellammare di Stabia alla Traversa di Via Fontanelle n.7, dove risiede;
non è titolare di altri diritti reali su beni immobili o di beni mobili registrati. invece, svolge l'attività di impiegato Parte_2 presso la ditta privata INTERNI D'ELITE' S.r.l. con un reddito annuale lordo di circa euro
13.000,00 e non è titolare di diritti reali su beni immobili o di mobili registrati.
Tanto premesso, le condizioni concordate - indicate in dispositivo - non essendo in contrasto con norme imperative, possono essere omologate. Quanto alla pattuizione relativa alla ex casa coniugale, è chiaro che in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti non possa parlarsi di assegnazione, per cui la pattuizione va intesa nel senso che l'abitazione resta nella disponibilità della IG.ra , tra l'altro proprietaria dell'immobile. Parte_1
Nulla va disposto per le spese di lite trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di divorzio congiunto proposta con ricorso del 26.03.2024 così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in causa in data
02.10.2016 ad Agerola;
b) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Castellammare di Stabia (NA) alla Traversa di
Via Fontanelle n. 7 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata e resta di proprietà della IG.ra che ivi vi dimora attualmente;
Parte_1
3. dato atto delle attuali condizioni economiche/reddituali dei coniugi, nessuno dei due verserà in favore dell'altro coniuge alcun assegno divorzile;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Agerola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 26 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2016);
d) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di conIGlio del 15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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