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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 25 marzo 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 84 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Cuseo, Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina CP_1
Pancari,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Velletri n. 1344/2021 del 23.9.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9.11.2020, ha chiesto al Tribunale di annullare Parte_1 la nota di indebito del 24.3.2020, dichiarando non dovuta la restituzione della somma di € CP_1
7.157,28, pretesa dall' , con vittoria di spese. CP_2
A tal fine, ha dedotto: che con la nota de qua, l' gli aveva chiesto la restituzione della CP_1
predetta somma, asseritamente versatagli dall'Istituto a titolo di indennità di disoccupazione per il periodo dal 6.3.2010 al 4.11.2010; che in realtà tale indennità, dal ricorrente mai percepita, era stata
1 versata per errore ad un soggetto omonimo, non avente diritto;
che pertanto, in data 29.6.2020, il ricorrente aveva presentato ricorso amministrativo al Comitato provinciale per ottenere CP_1
l'annullamento del presunto indebito, senza esito alcuno, e che di conseguenza era stato costretto ad adire le vie legali per ottenere l'annullamento dell'indebito in sede giudiziale.
Fissata con decreto del 18.11.2020 l'udienza di discussione del 23.9.2021, l' si è CP_1
costituito in data 9.9.2021 chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
A tal fine ha chiarito che l'indennità di disoccupazione de qua era stata liquidata in favore del ricorrente , con codice fiscale ma effettivamente Parte_1 C.F._1
accreditata per errore sul conto corrente di tale , con codice fiscale Parte_1
, e pertanto in favore di un soggetto diverso ma omonimo del ricorrente. Ha C.F._2
dunque dedotto e dimostrato di aver annullato l'indebito con provvedimento del 7.9.2021 (doc. 1).
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese di lite tra le parti, sul presupposto che il provvedimento impugnato avesse “avuto origine da un errore a causa di omonimia”.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello il chiedendo esclusivamente la Parte_1
riforma del capo relativo alla regolazione delle spese di lite.
Ha resistito l' , insistendo per il rigetto della domanda del con vittoria di CP_1 Parte_1
spese. A tal fine ha precisato di aver annullato l'indebito non appena resosi conto dell'errore in cui era incorso e, in ogni caso, in data anteriore alla celebrazione della prima udienza;
di tal ché il contegno processuale serbato e l'assenza di questioni giuridiche sottese alla controversia avrebbero giustificato la compensazione delle spese di lite.
La causa, matura per la decisione senza necessità di istruttoria, è stata definita all'udienza del
25.3.2025 mediante lettura del dispositivo.
2. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante lamenta che la compensazione delle spese di lite sarebbe stata pronunciata in assenza dei necessari presupposti.
L'appellante evidenzia, infatti, che l' avrebbe annullato il provvedimento di indebito CP_1
solo successivamente alla notifica del ricorso (come da nota del 7.9.2021), ammettendo di aver erroneamente accreditato l'indennità di disoccupazione in favore di un soggetto omonimo: con l'annullamento, pertanto, l' avrebbe riconosciuto la fondatezza della pretesa del il CP_2 Parte_1
quale, verosimilmente, in assenza di giudizio, non avrebbe ottenuto alcun provvedimento caducatorio, essendo già rimasto senza esito il precedente ricorso amministrativo.
2 L'integrale annullamento dell'indebito, conseguente al dichiarato errore dell' , CP_1 attesterebbe dunque la soccombenza dell' e comporterebbe quale conseguenza la sua condanna CP_2
alla refusione delle spese di lite.
2.1 Ebbene, esaminati gli atti e i documenti, ritiene il Collegio che l'appello vada accolto.
Ed invero, nel caso di specie, la materia del contendere è cessata in conseguenza dell'annullamento della nota di indebito cui l' ha provveduto solo in data 7.9.2021, CP_1
successivamente all'instaurazione del giudizio di primo grado (9.11.2020) e nell'imminenza della prima udienza (23.9.2021).
L'odierno appellante, risultato virtualmente vittorioso, è stato dunque costretto ad agire in giudizio al fine di far valere le proprie ragioni, non solo a causa dell'errore in cui l' è CP_1 pacificamente incorso, ma anche a causa dell'inerzia dell' , che non ha provveduto CP_2 all'annullamento neppure a fronte del ricorso amministrativo presentato dal in data Parte_1
29.6.2020.
Non v'è dubbio, pertanto, che questi abbia diritto alla refusione delle spese di lite, che ha dovuto sostenere in primo grado esclusivamente a causa dell'errore e dell'inerzia dell' . Ove non CP_1
ottenesse la rifusione, infatti, l'odierno appellante sarebbe ingiustamente onerato di spese affrontate per difendersi da una illegittima pretesa dell' , pretesa che non è riuscito utilmente a contrastare CP_1
neppure in sede amministrativa.
Ne discende dunque che, in virtù del principio di soccombenza virtuale, le spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa, andavano poste integralmente a carico dell' . CP_2
La sentenza impugnata va pertanto sul punto riformata.
3. Parimenti, le spese di lite del presente grado vanno poste a carico dell' secondo il CP_1 principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., anche al fine di non gravare l'appellante dell'onere di ulteriori esborsi resisi necessari per ottenere la dovuta refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
La liquidazione tiene tuttavia conto del valore della causa nel presente grado, da individuarsi nell'ammontare delle spese liquidate per il giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto:
3 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' alla refusione in favore dell'appellante CP_1
delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 1.775,00 per compensi, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
2. condanna l' alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di CP_1
giudizio, che liquida in € 962,00 a titolo di compensi, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 25.3.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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